28.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 438/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2203 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2020
che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 2, lettera i), l’articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l’articolo 13, paragrafo 2, e gli articoli 15, 16, 17 e 19,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l’articolo 52,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione (4) stabilisce le condizioni per l’introduzione nell’Unione di partite di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi. Più specificamente, l’allegato I di tale regolamento di esecuzione stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi. |
(2) |
Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey figurino nell’elenco di cui all’allegato I di detto regolamento di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. |
(3) |
Per quanto riguarda lo stato sanitario degli equidi nel Regno Unito e nelle dipendenze della Corona, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero rientrare nel gruppo sanitario A e dovrebbero essere autorizzati tutti i tipi di ammissione e l’ingresso di tutte le categorie di equidi. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. |
(5) |
Poiché il periodo di transizione previsto nell’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(3) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è così modificato:
1) |
dopo la voce relativa alle Isole Falkland è inserita la voce seguente:
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2) |
dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:
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3) |
dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:
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