23.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 434/10


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2192 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2020

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il marchio di identificazione da utilizzare per determinati prodotti di origine animale nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. In particolare, l’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce requisiti concernenti il marchio di identificazione che gli operatori del settore alimentare devono applicare a determinati prodotti di origine animale, compresi requisiti relativi ai codici paese che gli Stati membri e i paesi terzi devono utilizzare.

(2)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (CE) n. 853/2004 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione. Per questo motivo è necessario modificare i requisiti stabiliti dall’allegato II di detto regolamento per quanto riguarda il marchio di identificazione da utilizzare nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004.

(4)

Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


ALLEGATO

Nell’allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Nel caso degli Stati membri (*1), tuttavia, i codici sono BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE e UK (NI).


(*1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»»