21.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 431/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2159 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce inoltre una tariffa integrata dell’Unione europea («TARIC») che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci.

(3)

Per consentire all’Unione di monitorare le statistiche relative esclusivamente all’importazione di merci specifiche, la creazione di sottovoci statistiche nella TARIC è lo strumento più appropriato; tali codici statistici TARIC sono stabiliti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza «Allegati tariffari», allegato 10 «Codici statistici TARIC».

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 (2) della Commissione ha introdotto nuove sottovoci TARIC per le maschere facciali di protezione a integrazione dell’allegato I, parte terza, allegato 10, del regolamento (CEE) n. 2658/87. Al fine di garantire che tali nuovi codici siano reintrodotti nella nomenclatura combinata applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2021, è necessario modificare l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dato che quest’ultimo deve essere modificato con effetto dal 1o gennaio 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione (3).

(5)

La pandemia di COVID-19 è in corso nell’Unione e gli Stati membri stanno lottando per arrestarne la propagazione. La domanda e l’utilizzo di determinati prodotti medici negli Stati membri, in particolare le maschere facciali di protezione, i reattivi per diagnostica e i kit diagnostici, sono pertanto elevati e continuano a crescere e rimarranno presumibilmente elevati anche in futuro. Le importazioni di tali merci comportano sfide supplementare per le autorità doganali.

(6)

Al fine di agevolare e armonizzare i controlli doganali negli Stati membri a livello dell’Unione, è opportuno creare sottovoci TARIC supplementari che consentirebbero di distinguere più rapidamente i prodotti in questione da altri prodotti della stessa sottovoce, limitando così le conseguenze di eventuali ritardi nella catena di approvvigionamento durante la pandemia di COVID-19.

(7)

Data l’importanza dei vaccini SARS-CoV-2, sarebbe appropriato creare un codice NC al fine di monitorare anche l’esportazione di tali prodotti.

(8)

È opportuno creare sottovoci TARIC supplementari per garantire un migliore monitoraggio dei flussi commerciali delle maschere facciali di protezione, dei reattivi per diagnostica e dei kit diagnostici.

(9)

Le sottovoci TARIC supplementari faciliterebbero inoltre l’attuazione da parte degli Stati membri della decisione (UE) 2020/491 della Commissione (4). Poiché le maschere facciali di protezione sono tra i prodotti medici più importati, la loro specifica identificazione nella TARIC consentirebbe un processo di dichiarazione più rapido permettendo di distinguere tali prodotti da altri prodotti attualmente classificati nella stessa sottovoce.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(11)

Le autorità doganali e gli operatori economici dovrebbero essere in grado di applicare le modifiche della nomenclatura combinata stabilite nel presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577, al fine di garantire la continuità della raccolta dei dati statistici per i prodotti in questione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

A nome della presidente

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 della Commissione, del 29 settembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 319 del 2.10.2020, pag. 2).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all’esenzione dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA all’importazione concessa per le merci necessarie per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel 2020 (GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

1)

Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 30, le righe relative ai codici NC 3002 13 00, 3002 14 00 e 3002 15 00 sono sostituite dalle seguenti:

«3002 13 00

-- Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto  (*1)

esenzione

-

3002 14 00

- - Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto  (*1)

esenzione

-

3002 15 00

-- Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto  (*1)

esenzione

-

2)

Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 30, la riga relativa al codice NC 3002 20 00 è sostituita dalla seguente:

 

«3002 20

- Vaccini per la medicina umana

 

 

3002 20 10

-- Vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV)

esenzione

p/st  (*2)

3002 20 90

-- altri

esenzione

-

3)

Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 38, la riga relativa al codice NC 3822 00 00 è sostituita dalla seguente:

«3822 00 00

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati  (*3)

esenzione

-

4)

Nella parte seconda, sezione XI, capitolo 63, le righe relative ai codici NC 6307 90 93 e 6307 90 95 sono sostituite dalle seguenti:

«6307 90 93

- - - - - Maschere filtranti (FFP) secondo la norma EN149; altre maschere conformi a una norma analoga a quella per maschere utilizzabili come dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle (*4)

6,3

p/st

6307 90 95

- - - - - altri  (*4)

6,3

p/st

5)

Nella parte terza, nell’allegato 10, sono inserite le seguenti righe:

«3002 13 00

- - Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto:

 

3002130010

- - - Reattivi per diagnostica del tipo utilizzato per la diagnosi delle infezioni provocate dalla specie virale SARS-CoV

-

3002130090

- - - altri

-

3002 14 00

- - Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto:

 

3002140010

- - - Reattivi per diagnostica del tipo utilizzato per la diagnosi delle infezioni provocate dalla specie virale SARS-CoV

-

3002140090

- - - altri

-

3002 15 00

- - Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto:

 

3002150010

- - - Reattivi per diagnostica per la specie virale SARS-CoV, anche presentati in forma di kit

-

3002150090

- - - altri

«3822 00 00

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati

 

3822000010

- Reattivi per diagnostica per la specie virale SARS-CoV, anche presentati in forma di kit

-

3822000090

- altri

 

«- - - - Maschere facciali di protezione:

 

6307 90 93

- - - - - Maschere filtranti (FFP) secondo la norma EN149; altre maschere conformi ad una norma analoga a quella per maschere utilizzabili come dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle:

 

 

- - - - - - di stoffe non tessute:

 

 

- - - - - - - Maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo la norma EN149 e maschere analoghe:

 

6307909311

- - - - - - - Maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo la norma EN149

p/st

6307909319

- - - - - - - - altri

p/st

6307909320

- - - - - - - altri

p/st

6307909390

- - - - - - altri

p/st

6307 90 95

- - - - - altri:

 

 

- - - - - - di stoffe non tessute:

 

 

- - - - - - - Maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683; altre maschere conformi ad una norma analoga a quella per maschere facciali ad uso medico:

 

6307909511

- - - - - - - - Maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683

p/st

6307909519

- - - - - - - - altri

p/st

6307909520

- - - - - - - altri

p/st

 

- - - - - - altri:

 

6307909591

- - - - - - - fabbricati a mano

p/st

6307909595

- - - - - - - altri

p/st».


(*1)  Codici statistici TARIC: cfr. allegato 10.»;

(*2)  Dose (in caso di contenitori multidose, dose per adulti).»;

(*3)  Codici statistici TARIC: cfr. allegato 10.»;

(*4)  Codici statistici TARIC: Cfr. allegato 10.»;