21.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 431/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2159 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2020
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce inoltre una tariffa integrata dell’Unione europea («TARIC») che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci. |
(3) |
Per consentire all’Unione di monitorare le statistiche relative esclusivamente all’importazione di merci specifiche, la creazione di sottovoci statistiche nella TARIC è lo strumento più appropriato; tali codici statistici TARIC sono stabiliti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza «Allegati tariffari», allegato 10 «Codici statistici TARIC». |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 (2) della Commissione ha introdotto nuove sottovoci TARIC per le maschere facciali di protezione a integrazione dell’allegato I, parte terza, allegato 10, del regolamento (CEE) n. 2658/87. Al fine di garantire che tali nuovi codici siano reintrodotti nella nomenclatura combinata applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2021, è necessario modificare l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dato che quest’ultimo deve essere modificato con effetto dal 1o gennaio 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione (3). |
(5) |
La pandemia di COVID-19 è in corso nell’Unione e gli Stati membri stanno lottando per arrestarne la propagazione. La domanda e l’utilizzo di determinati prodotti medici negli Stati membri, in particolare le maschere facciali di protezione, i reattivi per diagnostica e i kit diagnostici, sono pertanto elevati e continuano a crescere e rimarranno presumibilmente elevati anche in futuro. Le importazioni di tali merci comportano sfide supplementare per le autorità doganali. |
(6) |
Al fine di agevolare e armonizzare i controlli doganali negli Stati membri a livello dell’Unione, è opportuno creare sottovoci TARIC supplementari che consentirebbero di distinguere più rapidamente i prodotti in questione da altri prodotti della stessa sottovoce, limitando così le conseguenze di eventuali ritardi nella catena di approvvigionamento durante la pandemia di COVID-19. |
(7) |
Data l’importanza dei vaccini SARS-CoV-2, sarebbe appropriato creare un codice NC al fine di monitorare anche l’esportazione di tali prodotti. |
(8) |
È opportuno creare sottovoci TARIC supplementari per garantire un migliore monitoraggio dei flussi commerciali delle maschere facciali di protezione, dei reattivi per diagnostica e dei kit diagnostici. |
(9) |
Le sottovoci TARIC supplementari faciliterebbero inoltre l’attuazione da parte degli Stati membri della decisione (UE) 2020/491 della Commissione (4). Poiché le maschere facciali di protezione sono tra i prodotti medici più importati, la loro specifica identificazione nella TARIC consentirebbe un processo di dichiarazione più rapido permettendo di distinguere tali prodotti da altri prodotti attualmente classificati nella stessa sottovoce. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(11) |
Le autorità doganali e gli operatori economici dovrebbero essere in grado di applicare le modifiche della nomenclatura combinata stabilite nel presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577, al fine di garantire la continuità della raccolta dei dati statistici per i prodotti in questione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 della Commissione, del 29 settembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 319 del 2.10.2020, pag. 2).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1).
(4) Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all’esenzione dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA all’importazione concessa per le merci necessarie per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel 2020 (GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:
1) |
Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 30, le righe relative ai codici NC 3002 13 00, 3002 14 00 e 3002 15 00 sono sostituite dalle seguenti:
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2) |
Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 30, la riga relativa al codice NC 3002 20 00 è sostituita dalla seguente:
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3) |
Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 38, la riga relativa al codice NC 3822 00 00 è sostituita dalla seguente:
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4) |
Nella parte seconda, sezione XI, capitolo 63, le righe relative ai codici NC 6307 90 93 e 6307 90 95 sono sostituite dalle seguenti:
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5) |
Nella parte terza, nell’allegato 10, sono inserite le seguenti righe:
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(*1) Codici statistici TARIC: cfr. allegato 10.»;
(*2) Dose (in caso di contenitori multidose, dose per adulti).»;
(*3) Codici statistici TARIC: cfr. allegato 10.»;
(*4) Codici statistici TARIC: Cfr. allegato 10.»;