17.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 426/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2118 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2020
relativo al rinnovo dell’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus DSM 16244 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 514/2010
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione. |
(2) |
Il Pediococcus pentosaceus DSM 16244 è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento (UE) n. 514/2010 della Commissione (2). |
(3) |
A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus DSM 16244 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento. |
(4) |
Nel parere del 25 maggio 2020 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti che l’additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione. L’Autorità ha concluso che il Pediococcus pentosaceus DSM 16244 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che non è un irritante per la pelle e per gli occhi, ma che è considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. |
(5) |
La valutazione del Pediococcus pentosaceus DSM 16244 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus DSM 16244 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite all’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 514/2010. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 514/2010 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (UE) n. 514/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, relativo all’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 42).
(3) EFSA Journal 2020;18(6):6166.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di materiale fresco |
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Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio. |
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1k2101 |
Pediococcus pentosaceus DSM 16244 |
Composizione dell’additivo Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 16244 contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo. |
Tutte le specie animali |
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6.1.2031 |
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Caratterizzazione della sostanza attiva Pediococcus pentosaceus DSM 16244 |
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Metodo di analisi (1)
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.