22.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 433/1


REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2020/2092 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2020

relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE). Come ricordato all’articolo 2 TUE, questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

(2)

Nelle conclusioni del 21 luglio 2020 il Consiglio europeo ha affermato che gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati in conformità dei principi generali sanciti nei trattati, in particolare i valori di cui all’articolo 2 TUE. Ha inoltre sottolineato l’importanza della tutela degli interessi finanziari dell’Unione e l’importanza del rispetto dello Stato di diritto.

(3)

Lo Stato di diritto impone che tutti i pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge, in linea con i valori della democrazia e nel rispetto dei diritti fondamentali quali stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e negli altri strumenti applicabili, sotto il controllo di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali. Esso esige, in particolare, che i principi di legalità (3) che sottendono un processo legislativo trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto (4); divieto di arbitrarietà del potere esecutivo (5); tutela giurisdizionale effettiva, compreso l’accesso alla giustizia, da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali (6); e separazione dei poteri (7) debbano essere rispettati (8).

(4)

I criteri di adesione, definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e rafforzati dal Consiglio europeo di Madrid del 1995, rappresentano le condizioni fondamentali che un paese candidato deve soddisfare per diventare uno Stato membro dell’Unione. Oggi tali criteri sono sanciti nell’articolo 49 TUE.

(5)

Quando un paese candidato diventa uno Stato membro, aderisce a una costruzione giuridica che poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, così come precisato all’articolo 2 TUE. Questa premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, pertanto, al rispetto del diritto dell’Unione che li attua (9). Le leggi e le prassi degli Stati membri dovrebbero continuare a rispettare i valori comuni sui quali l’Unione si fonda.

(6)

Sebbene non esista una gerarchia tra i valori dell’Unione, il rispetto dello Stato di diritto è essenziale per la tutela degli altri valori fondamentali su cui si fonda l’Unione, quali la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e il rispetto dei diritti umani. Il rispetto dello Stato di diritto è intrinsecamente connesso al rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali. L’uno non può esistere senza gli altri, e viceversa.

(7)

Quando gli Stati membri eseguono il bilancio dell’Unione, comprese le risorse assegnate attraverso lo strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (10), nonché mediante prestiti e altri strumenti garantiti dal bilancio dell’Unione, indipendentemente dal metodo di esecuzione che utilizzano, il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per il rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria, sanciti nell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(8)

Gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria solo se le loro autorità pubbliche agiscono in conformità della legge, se i casi di frode, inclusi i casi di frode fiscale, evasione fiscale, corruzione, conflitto di interessi o altre violazioni del diritto, sono effettivamente perseguiti dai servizi responsabili delle indagini e dell’azione penale, e se le decisioni arbitrarie o illegittime delle autorità pubbliche, comprese le autorità di contrasto, possono essere soggette a un effettivo controllo giurisdizionale da parte di organi giurisdizionali indipendenti e della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(9)

L’indipendenza e l’imparzialità della magistratura andrebbero sempre garantite e i servizi responsabili delle indagini e dell’azione penale dovrebbero essere in grado di svolgere correttamente la loro funzione. La magistratura e i servizi responsabili delle indagini e dell’azione penale dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti e di procedure che consentano loro di agire in modo efficace e rispettando pienamente il diritto a un processo equo, compreso il rispetto dei diritti della difesa. Le sentenze definitive dovrebbero trovare effettiva esecuzione. Tali condizioni sono richieste come garanzia minima avverso decisioni illegittime e arbitrarie delle autorità pubbliche che possano ledere gli interessi finanziari dell’Unione.

(10)

L’indipendenza della magistratura presuppone in particolare che, sia a norma delle disposizioni pertinenti quanto nella pratica, l’organo giurisdizionale interessato possa svolgere le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcun altro organo e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, restando pertanto al riparo da interventi o pressioni dall’esterno tali da compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e da influenzare le loro decisioni. Le garanzie di indipendenza e di imparzialità richiedono l’esistenza di disposizioni, specialmente per quanto riguarda la composizione dell’organo nonché la nomina, la durata delle funzioni, le cause di ricusazione e revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti.

(11)

Il rispetto dello Stato di diritto è essenziale non solo per i cittadini dell’Unione ma anche per le iniziative imprenditoriali, l’innovazione, gli investimenti, la coesione economica, sociale e territoriale e il corretto funzionamento del mercato interno, i quali prosperano al massimo se è in vigore un quadro giuridico e istituzionale solido.

(12)

L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 TUE, impone agli Stati membri di prevedere una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, compresi quelli relativi all’esecuzione del bilancio dell’Unione. L’esistenza stessa di un effettivo controllo giurisdizionale destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell’Unione è intrinseca a uno Stato di diritto e presuppone l’esistenza di organi giurisdizionali indipendenti (11). Preservare l’indipendenza di detti organi è di primaria importanza, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta (12). Ciò vale segnatamente per il controllo giurisdizionale della regolarità degli atti, dei contratti o di altri strumenti che generano spese o debiti pubblici, in particolare nell’ambito di procedure di appalto pubblico ove è parimenti possibile adire detti organi.

(13)

Vi è pertanto una chiara correlazione tra il rispetto dello Stato di diritto e l’esecuzione efficiente del bilancio dell’Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria.

(14)

L’Unione ha messo a punto una serie di strumenti e processi che promuovono lo Stato di diritto e la sua applicazione, compresi il sostegno finanziario alle organizzazioni della società civile, il meccanismo europeo per lo Stato di diritto e il quadro di valutazione UE della giustizia, e garantiscono una risposta efficace da parte delle istituzioni dell’Unione alle violazioni dello Stato di diritto attraverso procedure di infrazione e la procedura di cui all’articolo 7 TUE. Il meccanismo previsto nel presente regolamento integra tali strumenti proteggendo il bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto che ne compromettono la sana gestione finanziaria o incidono sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

(15)

Le violazioni dei principi dello Stato di diritto, in particolare quelli che si ripercuotono sul corretto funzionamento delle autorità pubbliche e sull’effettivo controllo giurisdizionale, possono nuocere gravemente agli interessi finanziari dell’Unione. Ciò è vero per le singole violazioni dei principi dello Stato di diritto ma ancor più per le violazioni diffuse o dovute a pratiche od omissioni ricorrenti da parte delle autorità pubbliche oppure a misure generali adottate da tali autorità.

(16)

L’individuazione di violazioni dei principi dello Stato di diritto richiede una valutazione qualitativa approfondita da parte della Commissione. Tale valutazione dovrebbe essere oggettiva, imparziale ed equa e dovrebbe tenere conto delle pertinenti informazioni provenienti dalle fonti disponibili e da enti riconosciuti, comprese le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, le relazioni della Corte dei conti, la relazione sullo Stato di diritto e il quadro di valutazione UE della giustizia elaborati annualmente dalla Commissione, le relazioni dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO), se del caso, e le conclusioni e raccomandazioni delle organizzazioni e reti internazionali pertinenti, compresi gli organi del Consiglio d’Europa come il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d’Europa e la Commissione di Venezia, in particolare il suo elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto, e le reti europee delle Corti supreme e dei Consigli di giustizia. Allo scopo di predisporre una valutazione qualitativa approfondita la Commissione potrebbe consultare, ove necessario, l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e la Commissione di Venezia.

(17)

Le misure a norma del presente regolamento sono necessarie in particolare nei casi in cui le altre procedure previste dalla legislazione dell’Unione non consentano una protezione più efficace del bilancio dell’Unione. La legislazione finanziaria dell’Unione e la normativa settoriale e finanziaria applicabile prevedono varie possibilità al fine di proteggere il bilancio dell’Unione, tra cui interruzioni, sospensioni o rettifiche finanziarie connesse a irregolarità o gravi carenze nei sistemi di gestione e di controllo. È opportuno stabilire le misure da adottare in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto e la procedura da seguire per la loro adozione. Tali misure dovrebbero comprendere la sospensione dei pagamenti e degli impegni, la sospensione dell’erogazione dei versamenti o il rimborso anticipato dei prestiti, la riduzione dei finanziamenti nell’ambito degli impegni esistenti e il divieto di assumere nuovi impegni con i destinatari o concludere nuovi accordi su prestiti o altri strumenti garantiti dal bilancio dell’Unione.

(18)

Nel determinare le misure da adottare è opportuno applicare il principio di proporzionalità, in particolare tenendo conto della gravità della situazione, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della durata e ricorrenza della condotta, dell’intenzione, del grado di collaborazione dello Stato membro interessato nel porre fine alle violazioni dei principi dello Stato di diritto e degli effetti sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o degli interessi finanziari dell’Unione.

(19)

È fondamentale che i legittimi interessi dei destinatari finali e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati nel caso in cui siano adottate misure in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto. Nel valutare l’adozione di misure, la Commissione dovrebbe tener conto del loro potenziale impatto sui destinatari finali e sui beneficiari. Tenendo conto del fatto che in regime di gestione concorrente i pagamenti effettuati dalla Commissione a favore degli Stati membri sono giuridicamente indipendenti dai pagamenti effettuati dalle autorità nazionali a favore dei beneficiari, le opportune misure adottate a norma del presente regolamento non dovrebbero essere considerate incidere sulla disponibilità di finanziamenti per i pagamenti a favore dei beneficiari secondo i termini di pagamento stabiliti dalla normativa settoriale e finanziaria applicabile. Le decisioni adottate a norma del presente regolamento e gli obblighi nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari ivi stabiliti fanno parte del diritto applicabile dell’Unione per quanto riguarda l’esecuzione dei finanziamenti in regime di gestione concorrente. Gli Stati membri interessati dalle misure dovrebbero riferire periodicamente alla Commissione in merito al rispetto dei loro obblighi nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari.

Le relazioni sul rispetto degli obblighi di pagamento nei confronti dei beneficiari stabiliti nella normativa settoriale e finanziaria applicabile dovrebbero consentire alla Commissione di verificare che le decisioni adottate a norma del presente regolamento non incidano in alcun modo, direttamente o indirettamente, sui pagamenti da effettuare a norma della normativa settoriale e finanziaria applicabile. Per rafforzare la tutela dei destinatari finali o dei beneficiari, la Commissione dovrebbe fornire informazioni e orientamenti attraverso un sito web o un portale Internet, unitamente a strumenti adeguati per informare la Commissione delle eventuali violazioni dell’obbligo giuridico in capo ai soggetti pubblici e agli Stati membri di continuare a effettuare pagamenti dopo l’adozione di misure a norma del presente regolamento. La Commissione dovrebbe dare seguito a tali informazioni per verificare se sono state rispettate le norme applicabili, in particolare l’articolo 63, l’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 98 del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie per tali e per il Fondo Asilo e migrazione, Fondo sicurezza interna e strumento per la gestione delle frontiere e i visti (13). Se del caso, al fine di garantire che qualsiasi importo dovuto da soggetti pubblici o Stati membri sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, la Commissione dovrebbe recuperare i pagamenti effettuati o, a seconda dei casi, procedere a una rettifica finanziaria riducendo il sostegno dell’Unione a un programma in linea con la normativa settoriale e finanziaria applicabile.

(20)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento e data l’importanza degli effetti finanziari delle misure adottate a norma dello stesso, è opportuno attribuire competenze di esecuzione al Consiglio, che dovrebbe deliberare su proposta della Commissione.

(21)

Prima di proporre l’adozione di misure a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informare lo Stato membro interessato dei motivi per cui ritiene possibile che vi siano violazioni dei principi dello Stato di diritto. La Commissione dovrebbe informare senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a qualsiasi notifica di questo tipo e al contenuto della stessa. Lo Stato membro interessato dovrebbe essere autorizzato a presentare osservazioni. La Commissione dovrebbe tenere conto delle osservazioni presentate.

(22)

Nel fissare i termini a norma del presente regolamento per lo Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe tenere conto, in particolare, della quantità di informazioni fornite e richieste, della complessità dei fatti pertinenti e della loro valutazione, nonché della capacità amministrativa dello Stato membro interessato.

(23)

Dopo aver analizzato le osservazioni dello Stato membro interessato, la Commissione, qualora ritenga che siano soddisfatte le condizioni per l’adozione di misure, dovrebbe presentare al Consiglio una proposta per l’adozione di opportune misure. Il Consiglio dovrebbe deliberare in merito alla proposta della Commissione di adottare opportune misure mediante una decisione di esecuzione entro il termine di un mese, che può essere eccezionalmente prorogato al massimo di altri due mesi. Al fine di garantire che il Consiglio adotti la decisione entro tali termini, la Commissione dovrebbe esercitare nel modo più adeguato i suoi diritti a norma dell’articolo 237 TFUE e del regolamento interno del Consiglio (14).

(24)

Dopo l’adozione di eventuali misure a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe monitorare periodicamente la situazione nello Stato membro interessato. La Commissione dovrebbe riesaminare la situazione nel momento in cui lo Stato membro interessato adotta nuove misure correttive o in ogni caso al più tardi un anno dopo l’adozione delle misure.

(25)

Il Consiglio, agendo su proposta della Commissione, dovrebbe revocare le misure che hanno un effetto sospensivo, qualora alla situazione che ha portato all’imposizione di tali misure sia stato posto rimedio in misura sufficiente.

(26)

La procedura di adozione e revoca delle misure dovrebbe rispettare i principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento degli Stati membri e dovrebbe essere condotta secondo un approccio imparziale e basato su elementi di prova. Qualora, in via eccezionale, lo Stato membro interessato ritenga che sussistano gravi violazioni di detti principi, esso può chiedere al presidente del Consiglio europeo di rinviare la questione alla successiva riunione del Consiglio europeo. In tali circostanze eccezionali, è opportuno non adottare decisioni relative alle misure fino a quando il Consiglio europeo non abbia discusso tale questione. Di norma tale procedura richiede non più di tre mesi a partire dal momento in cui la Commissione presenta la sua proposta al Consiglio.

(27)

La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo in merito a tutte le misure proposte, adottate e revocate a norma del presente regolamento.

(28)

La Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento. Quando riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione dovrebbe considerare, oltre all’efficacia delle misure adottate, l’efficacia complessiva della procedura di cui al presente regolamento e la complementarità del presente strumento con altri strumenti.

(29)

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulla competenza della EPPO o sugli obblighi degli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (15),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme necessarie per la protezione del bilancio dell’Unione in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«Stato di diritto»: il valore dell’Unione sancito nell’articolo 2 TUE. In esso rientrano i principi di legalità, in base alla quale il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva, compreso l’accesso alla giustizia, da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali; separazione dei poteri; non-discriminazione e uguaglianza di fronte alla legge. Lo Stato di diritto è da intendersi alla luce degli altri valori e principi dell’Unione sanciti nell’articolo 2 TUE;

b)

«soggetto pubblico»: un’autorità pubblica a qualsiasi livello di governo, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, nonché le organizzazioni degli Stati membri ai sensi dell’articolo 2, punto 42, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) («regolamento finanziario»).

Articolo 3

Violazioni dei principi dello Stato di diritto

Ai fini del presente regolamento, possono essere indicativi di violazioni dei principi dello Stato di diritto:

a)

le minacce all’indipendenza della magistratura;

b)

l’omessa prevenzione, rettifica o sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, incluse le autorità di contrasto, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro corretto funzionamento o il fatto di non garantire l’assenza di conflitti di interesse;

c)

la limitazione della disponibilità e dell’efficacia dei mezzi di ricorso, per esempio attraverso norme procedurali restrittive e la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell’efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazioni del diritto.

Articolo 4

Condizioni per l’adozione di misure

1.   Sono adottate opportune misure qualora siano accertate, ai sensi dell’articolo 6, violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro che compromettono o rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

2.   Ai fini del presente regolamento, una violazione dei principi dello Stato di diritto interessa uno o più dei seguenti aspetti:

a)

il corretto funzionamento delle autorità che eseguono il bilancio dell’Unione, compresi i prestiti e altri strumenti garantiti dal bilancio dell’Unione, in particolare nell’ambito delle procedure di appalto pubblico o di concessione di sovvenzioni;

b)

il corretto funzionamento delle autorità preposte al controllo, alla sorveglianza e all’audit finanziari, nonché il corretto funzionamento di sistemi efficaci e trasparenti di gestione e responsabilità finanziarie;

c)

il corretto funzionamento dei servizi responsabili delle indagini e dell’azione penale nelle indagini e nel perseguimento delle frodi, comprese le frodi fiscali, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell’Unione che riguardano l’esecuzione del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari dell’Unione;

d)

l’effettivo controllo giurisdizionale, da parte di organi giurisdizionali indipendenti, delle azioni od omissioni compiute dalle autorità di cui alle lettere a), b) e c);

e)

la prevenzione e la sanzione delle frodi, comprese le frodi fiscali, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell’Unione che riguardano l’esecuzione del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari, nonché l’imposizione di sanzioni effettive e dissuasive nei confronti di destinatari da parte degli organi giurisdizionali nazionali o delle autorità amministrative;

f)

il recupero dei fondi indebitamente versati;

g)

l’effettiva e tempestiva collaborazione con l’OLAF e, se lo Stato membro interessato vi aderisce, con la EPPO ai sensi degli atti dell’Unione applicabili e conformemente al principio di sincera cooperazione;

h)

altre situazioni o condotta di autorità rilevanti per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela dei suoi interessi finanziari.

Articolo 5

Misure di protezione del bilancio dell’Unione

1.   Purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 4 del presente regolamento, possono essere adottate una o più delle seguenti opportune misure secondo la procedura di cui all’articolo 6 del presente regolamento:

a)

quando la Commissione esegue il bilancio dell’Unione in regime di gestione diretta o indiretta a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento finanziario, e il destinatario è un soggetto pubblico:

i)

sospensione dei pagamenti o dell’esecuzione dell’impegno giuridico o risoluzione dell’impegno giuridico a norma dell’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento finanziario;

ii)

divieto di assumere nuovi impegni giuridici;

iii)

sospensione totale o parziale dell’erogazione dei versamenti o rimborso anticipato dei prestiti garantiti dal bilancio dell’Unione;

iv)

sospensione o riduzione del vantaggio economico nell’ambito di uno strumento garantito dal bilancio dell’Unione;

v)

divieto di concludere nuovi accordi su prestiti o altri strumenti garantiti dal bilancio dell’Unione;

b)

quando la Commissione esegue il bilancio dell’Unione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario:

i)

sospensione dell’approvazione di uno o più programmi o una modifica di detta sospensione;

ii)

sospensione degli impegni;

iii)

riduzione degli impegni, anche attraverso rettifiche finanziarie o storni verso altri programmi di spesa;

iv)

riduzione dei prefinanziamenti;

v)

interruzione dei termini di pagamento;

vi)

sospensione dei pagamenti.

2.   Salvo se altrimenti disposto nella decisione che adotta le misure, l’imposizione di opportune misure non pregiudica gli obblighi per i soggetti pubblici di cui al paragrafo 1, lettera a), o per gli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera b), di attuare il programma o il fondo interessati dalla misura e, in particolare, i loro obblighi nei confronti dei destinatari finali o dei beneficiari, compreso l’obbligo di effettuare i pagamenti a norma del presente regolamento e della normativa settoriale o finanziaria applicabile. Nell’esecuzione dei fondi dell’Unione in regime di gestione concorrente, gli Stati membri interessati dalle misure adottate a norma del presente regolamento riferiscono alla Commissione in merito al rispetto di tali obblighi ogni tre mesi a decorrere dall’adozione di tali misure.

La Commissione verifica se è stato rispettato il diritto applicabile e, se necessario, adotta tutte le opportune misure per proteggere il bilancio dell’Unione, in conformità della normativa settoriale e finanziaria.

3.   Le misure adottate sono proporzionate. Esse sono determinate alla luce dell’impatto effettivo o potenziale delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o sui suoi interessi finanziari. La natura, la durata, la gravità e la portata delle violazioni dei principi dello Stato di diritto sono tenute in debita considerazione. Le misure riguardano, per quanto possibile, le azioni dell’Unione interessate dalle violazioni.

4.   La Commissione fornisce informazioni e orientamenti a beneficio dei destinatari finali o dei beneficiari circa gli obblighi degli Stati membri di cui al paragrafo 2 attraverso un sito web o un portale internet. La Commissione fornisce altresì su detto sito web o portale internet gli strumenti adeguati per consentire ai destinatari finali o ai beneficiari di informare la Commissione in merito a qualsiasi violazione di tali obblighi che, secondo detti destinatari finali o beneficiari, li riguarda direttamente. Il presente paragrafo si applica in modo da garantire la protezione delle persone che segnalano le violazioni del diritto dell’Unione, in linea con i principi stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Le informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari in conformità del presente paragrafo sono corredate della prova che il destinatario o beneficiario finale interessato ha presentato una denuncia formale alla pertinente autorità dello Stato membro interessato.

5.   Sulla base delle informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione si adopera al massimo per garantire che qualsiasi importo dovuto da soggetti pubblici o Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia effettivamente versato ai destinatari finali o ai beneficiari, in particolare a norma dell’articolo 63, dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 98 del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie per tali e per il Fondo Asilo e migrazione, Fondo sicurezza interna e strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

Articolo 6

Procedura

1.   Se conclude che vi sono motivi fondati per ritenere che le condizioni di cui all’articolo 4 siano soddisfatte, la Commissione, a meno che non ritenga che altre procedure previste dalla legislazione dell’Unione le consentano di proteggere più efficacemente il bilancio dell’Unione, trasmette allo Stato membro interessato una notifica scritta in cui espone gli elementi di fatto e i motivi specifici sui quali ha fondato la propria conclusione. La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio di tale notifica e del contenuto della stessa.

2.   Alla luce delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sulle sue conclusioni.

3.   Nel valutare se le condizioni di cui all’articolo 4 sono soddisfatte, la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni provenienti dalle fonti disponibili, comprese le decisioni, le conclusioni e le raccomandazioni delle istituzioni dell’Unione, di altre organizzazioni internazionali competenti e altri enti riconosciuti.

4.   La Commissione può richiedere tutte le informazioni supplementari che ritiene necessarie per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3, sia prima sia dopo aver trasmesso la notifica scritta di cui al paragrafo 1.

5.   Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni necessarie e può formulare osservazioni sulle conclusioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro un termine stabilito dalla Commissione, che dev’essere di almeno un mese e non superiore a tre mesi dalla data di notifica delle conclusioni. Nelle sue osservazioni lo Stato membro può proporre l’adozione di misure correttive per tener conto delle conclusioni che figurano nella notifica della Commissione.

6.   Al momento di decidere se presentare una proposta di una decisione di esecuzione sulle opportune misure, la Commissione tiene conto delle informazioni ricevute e delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, nonché dell’adeguatezza delle misure correttive proposte. La Commissione effettua la sua valutazione entro un termine indicativo di un mese a decorrere dal ricevimento di qualsiasi informazione da parte dello Stato membro interessato o delle sue osservazioni oppure, qualora non riceva informazioni o osservazioni, dalla scadenza del termine fissato conformemente al paragrafo 5 e, in ogni caso, entro un termine ragionevole.

7.   Qualora la Commissione intenda formulare una proposta ai sensi del paragrafo 9, prima di farlo offre allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni, in particolare sulla proporzionalità delle misure previste, entro un mese.

8.   Nel valutare la proporzionalità delle misure da imporre la Commissione tiene conto delle informazioni e degli orientamenti di cui al paragrafo 3.

9.   Se la Commissione ritiene che le condizioni di cui all’articolo 4 siano soddisfatte e che le eventuali misure correttive proposte dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 5 non tengano adeguatamente conto delle conclusioni contenute nella sua notifica, essa presenta al Consiglio una proposta di una decisione di esecuzione sulle opportune misure entro un mese dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o, in assenza di osservazioni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro un mese dal termine stabilito al paragrafo 7. La proposta espone i motivi specifici e gli elementi di prova su cui la Commissione ha fondato la propria conclusione.

10.   Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente articolo entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione. Se si verificano circostanze eccezionali, il periodo per l’adozione di tale decisione di esecuzione può essere prorogato di due mesi al massimo. Al fine di garantire una decisione tempestiva, la Commissione esercita, qualora lo ritenga opportuno, i suoi diritti a norma dell’articolo 237 TFUE.

11.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare il testo modificato mediante una decisione di esecuzione.

Articolo 7

Revoca delle misure

1.   In qualsiasi momento lo Stato membro interessato può adottare nuove misure correttive e presentare alla Commissione una notifica scritta comprensiva di elementi di prova per dimostrare che le condizioni di cui all’articolo 4 non sono più soddisfatte.

2.   Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa e al più tardi un anno dopo l’adozione delle misure da parte del Consiglio, la Commissione riesamina la situazione nello Stato membro interessato, tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati dallo Stato membro interessato, nonché dell’adeguatezza delle eventuali nuove misure correttive adottate dallo Stato membro interessato.

Se ritiene che le condizioni di cui all’articolo 4 non siano più soddisfatte, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione relativa alla revoca delle misure adottate.

Se ritiene che la situazione che ha portato all’adozione delle misure sia stata parzialmente risolta, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione relativa all’adeguamento delle misure adottate.

Se ritiene che la situazione che ha portato all’adozione delle misure non sia stata risolta, la Commissione indirizza allo Stato membro interessato una decisione motivata e ne informa il Consiglio.

Quando lo Stato membro interessato presenta una notifica scritta ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta la sua proposta o adotta la sua decisione entro un mese dal ricevimento di tale notifica. Tale periodo può essere prorogato in circostanze debitamente giustificate, nel qual caso la Commissione informa senza ritardo lo Stato membro interessato dei motivi della proroga.

Si applica per analogia la procedura di cui all’articolo 6, paragrafi 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11, a seconda dei casi.

3.   Qualora siano revocate le misure relative alla sospensione dell’approvazione di uno o più programmi o alle modifiche di detta sospensione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i), o alla sospensione degli impegni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono iscritti nel bilancio dell’Unione fatto salvo l’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (18). Gli impegni sospesi dell’anno n non possono essere iscritti in bilancio oltre l’anno n+2.

Articolo 8

Informazioni al Parlamento europeo

La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo di tutte le misure proposte, adottate o revocate a norma degli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 9

Relazioni

La Commissione riferisce entro il 12 gennaio 2024 al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento, in particolare relativamente all’efficacia delle misure adottate.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU C 291 del 17.8.2018, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 14 dicembre 2020. Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, ECLI:EU:C:2004:236, punto 63.

(4)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi e altri, Ditta Italo Orlandi & Figlio e Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, cause riunite da 212 a 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punto 10.

(5)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1989, Hoechst, cause riunite 46/87 e 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punto 19.

(6)  Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punti 31 e 40-41; sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, punti 63-67.

(7)  Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, paragrafo 36; sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, paragrafo 35; e sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, paragrafo 58.

(8)  Comunicazione della Commissione «Un nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di diritto», COM(2014) 158 final, allegato I.

(9)  Parere 2/13, EU:C:2014:2454, punto 168.

(10)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per il sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Causa C-64/16, punti 32-36.

(12)  Causa C-64/16, punti 40-41.

(13)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(14)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

(15)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

(18)  Regolamento (UE, Euratom) del Consiglio 2020/2093, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).