20.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 390/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1732 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2020

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2017/2402, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») impone ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni il pagamento di commissioni che coprono totalmente le spese necessarie dell’ESMA in relazione alla registrazione e alla vigilanza dei repertori stessi. L’ESMA sosterrà costi più elevati per il trattamento delle domande di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni che intendono offrire servizi accessori. Tali costi, tuttavia, saranno inferiori se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è già registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La commissione di registrazione a carico del soggetto che presenta domanda di registrazione dovrebbe pertanto tenere specificamente conto del tipo di servizi che il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve fornire e del fatto che tale repertorio sia già registrato o meno come repertorio di dati sulle negoziazioni. Poiché le spese sostenute dall’ESMA per la valutazione della domanda di registrazione sono le stesse, indipendentemente dalle dimensioni del richiedente, e dipendono unicamente dal tipo di servizi da fornire, è opportuno che la commissione di registrazione sia fissa.

(2)

Se un soggetto che non è già registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni presenta contemporaneamente una domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e una domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, i costi sostenuti dall’ESMA per il trattamento simultaneo di tali domande sarebbero inferiori grazie alle sinergie. Se tali domande sono presentate simultaneamente, il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe pagare per intero la commissione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365, a seconda dei casi, per la registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, mentre dovrebbe corrispondere una commissione per l’estensione della registrazione ridotta per la registrazione come repertorio di cartolarizzazioni.

(3)

La commissione di registrazione o la commissione per l’estensione della registrazione dovuta da un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che offre servizi accessori dopo la registrazione dovrebbe tenere conto di tali servizi accessori. Di converso, al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che cessa di offrire servizi accessori dopo la registrazione non dovrebbe essere rimborsata la commissione di registrazione o la commissione per l’estensione della registrazione, poiché l’ESMA avrà già sostenuto i costi per la valutazione della domanda.

(4)

Al fine di scoraggiare domande inconsistenti, le commissioni di registrazione o le commissioni per l’estensione della registrazione non dovrebbero essere rimborsate qualora l’ESMA abbia rifiutato la registrazione e dovrebbero essere rimborsate solo parzialmente nel caso in cui il richiedente ritiri la propria domanda durante il processo di registrazione.

(5)

Al fine di garantire un’equa ripartizione delle commissioni di vigilanza e assicurare che le commissioni imposte riflettano i costi effettivi sostenuti dall’ESMA in relazione a ciascun soggetto sottoposto a vigilanza, la commissione annuale di vigilanza dovrebbe essere calcolata sulla base del fatturato generato da ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. Nel caso in cui non siano disponibili dati storici sul fatturato di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato, la commissione annuale di vigilanza dovrebbe essere basata sul fatturato atteso del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

(6)

Le commissioni annuali di vigilanza a carico di ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero essere proporzionate al fatturato generato da tale repertorio nel corso di un determinato esercizio finanziario in rapporto al fatturato totale generato da tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati e sottoposti a vigilanza nel medesimo esercizio finanziario. È inoltre opportuno imporre a ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni il pagamento di una commissione minima annuale di vigilanza, dal momento che taluni costi amministrativi fissi si applicano alla vigilanza di tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni, indipendentemente dall’importo del fatturato generato.

(7)

Poiché nel corso dell’esercizio finanziario successivo alla registrazione sarà disponibile solo un numero limitato di dati sull’attività del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, la commissione annuale di vigilanza per quell’anno dovrebbe essere calcolata sulla base della commissione di registrazione e dell’impegno profuso dall’ESMA nel vigilare su tale repertorio nel corso dell’anno. L’impegno di vigilanza nei primi mesi successivi alla registrazione è simile all’impegno necessario per valutare la registrazione del richiedente. Pertanto, nel primo anno di funzionamento del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, la commissione di vigilanza dovrebbe basarsi sulla commissione di registrazione pagata dal richiedente, adeguata in funzione di un coefficiente.

(8)

In considerazione della procedura annuale di bilancio dell’ESMA e del tempo necessario per stimare i costi della vigilanza, non sarà possibile tenere conto dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati il 1o ottobre di un determinato esercizio o successivamente a tale data ai fini del calcolo del costo annuale totale della vigilanza per l’anno successivo. Pertanto la commissione annuale di vigilanza per un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato il 1o ottobre dell’anno precedente o in data successiva dovrebbe essere pari alla rispettiva commissione di registrazione.

(9)

Le autorità nazionali competenti sostengono costi quando svolgono attività a norma del regolamento (UE) 2017/2402 e, in particolare, quando svolgono compiti delegati in conformità dell’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento. È opportuno che le commissioni che l’ESMA impone ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni coprano anche questi costi. Per assicurare che le autorità competenti non subiscano perdite né realizzino profitti svolgendo compiti loro delegati o prestando assistenza all’ESMA, quest’ultima rimborsa alle autorità nazionali competenti solo i costi effettivamente sostenuti a tale riguardo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Recupero integrale dei costi di vigilanza

Le commissioni a carico dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni coprono:

(a)

tutti i costi sostenuti in relazione alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni da parte dell’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2017/2402, compresi i costi derivanti dall’estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o del capo III del regolamento (UE) 2015/2365;

(b)

tutti i costi per il rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto attività ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e a seguito di una delega di compiti a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Articolo 2

Fatturato applicabile

1.   Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato unicamente ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 tiene conti sottoposti a revisione contabile ai fini del presente regolamento che operino una distinzione tra i proventi generati dai seguenti elementi:

(a)

i servizi di base inerenti a cartolarizzazione, come definiti all’articolo 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione (4);

(b)

i servizi accessori inerenti a cartolarizzazione, come definiti all’articolo 1, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione;

(c)

eventuali altri servizi forniti.

2.   Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che è registrato anche come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365 tiene conti sottoposti a revisione contabile ai fini del presente regolamento che operino una distinzione tra i proventi generati dai seguenti elementi:

(a)

la fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione;

(b)

la fornitura di servizi accessori inerenti a cartolarizzazione;

(c)

le funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;

(d)

la fornitura di servizi accessori che sono direttamente collegati alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;

(e)

le funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365;

(f)

la fornitura di servizi accessori che sono direttamente collegati alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365;

(g)

la fornitura di servizi accessori combinati direttamente collegati ai seguenti elementi:

i)

le attività di cui alle lettere a) e c);

ii)

le attività di cui alle lettere a) ed e);

iii)

le attività di cui alle lettere c) ed e);

(h)

eventuali altri servizi forniti.

3.   Il fatturato applicabile del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per un determinato anno n è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

(a)

i proventi del repertorio, o i proventi attesi ove si applichi il paragrafo 5, generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera a), come indicati nei conti dell’anno n-2 sottoposti a revisione contabile;

(b)

i proventi del repertorio generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera b), e la quota applicabile dei proventi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), come indicati nei conti dell’anno n-2 sottoposti a revisione contabile.

4.   La quota applicabile dei proventi di cui al paragrafo 3, lettera b), è pari ai proventi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera a), divisi per la somma dei proventi generati dalle attività di cui:

(a)

al paragrafo 2, lettera a);

(b)

al paragrafo 2, lettera c);

(c)

al paragrafo 2, lettera e).

5.   Se non sono disponibili conti sottoposti a revisione contabile per l’anno n-2, l’ESMA utilizza i proventi attesi per l’anno n previsti nei piani aziendali presentati all’ESMA ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1230. Tali proventi attesi sono suddivisi come segue:

(a)

proventi attesi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera a);

(b)

proventi attesi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera b);

(c)

proventi attesi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii).

Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che decide di fornire all’ESMA un aggiornamento dei proventi attesi per l’anno n vi provvede entro il 30 settembre dell’anno n-1.

Articolo 3

Commissione di registrazione e commissione per l’estensione della registrazione

1.   Se il richiedente non è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni né ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 né ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, la commissione di registrazione ammonta a:

(a)

100 000 EUR, se il repertorio intende fornire servizi accessori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), lettera g), punto i), o lettera g), punto ii);

(b)

65 000 EUR, se la lettera a) non si applica.

2.   Se il richiedente è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, la commissione per l’estensione della registrazione ammonta a:

(a)

50 000 EUR, se il repertorio intende fornire servizi accessori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), lettera g), punto i), o lettera g), punto ii);

(b)

32 500 EUR, se la lettera a) non si applica.

3.   Se il richiedente non è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni né ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 né ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 e presenta simultaneamente domande di registrazione sia ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365, il richiedente versa per intero la commissione di registrazione dovuta a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione (5) o dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione (6), a seconda dei casi, e la commissione per l’estensione della registrazione dovuta a norma del paragrafo 3.

4.   Se il richiedente non è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni né ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 né ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 e presenta simultaneamente domande di registrazione ai sensi sia del regolamento (UE) n. 648/2012 che del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2017/2402, il richiedente versa per intero la commissione di registrazione dovuta a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013, la commissione per l’estensione della registrazione dovuta a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/360 e la commissione per l’estensione della registrazione dovuta a norma del paragrafo 3.

5.   Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che offre servizi accessori dopo la registrazione e, di conseguenza, è tenuto a versare una commissione di registrazione o una commissione per l’estensione della registrazione più elevata rispetto alla commissione di registrazione o alla commissione per l’estensione della registrazione pagata inizialmente paga la differenza tra la commissione di registrazione o la commissione per l’estensione della registrazione pagata inizialmente e la commissione di registrazione o la commissione per l’estensione della registrazione più elevata applicabile.

Articolo 4

Commissioni annuali di vigilanza per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati e i repertori di dati sulle negoziazioni che hanno esteso la registrazione

1.   La commissione annuale di vigilanza per tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati per l’anno n è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività di tali repertori di dati sulle cartolarizzazioni inclusi nel bilancio dell’ESMA per l’anno in questione.

2.   La commissione annuale di vigilanza a carico del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per l’anno in cui il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è stato registrato è pari alla commissione di registrazione dovuta a norma dell’articolo 5, moltiplicata per il numero di giorni lavorativi dalla data di registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni fino alla fine di tale anno e divisa per 250.

3.   La commissione annuale di vigilanza per un determinato anno n a carico di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato il 1o ottobre dell’anno precedente o in data successiva è pari alla commissione di registrazione dovuta a norma dell’articolo 5.

4.   La commissione annuale di vigilanza per un determinato anno n a carico di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato prima del 1o ottobre dell’anno precedente è pari alla commissione annuale di vigilanza di cui al paragrafo 1, divisa tra tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati anteriormente al 1o ottobre di quell’anno precedente in proporzione al fatturato applicabile per ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 3.

5.   Fatta eccezione per la commissione annuale di vigilanza da pagare a norma del paragrafo 2, la commissione annuale di vigilanza non è mai inferiore a 30 000 EUR.

Articolo 5

Modalità generali di pagamento

1.   Tutte le commissioni sono pagate in euro. Le modalità di pagamento sono specificate agli articoli 6, 7 e 8.

2.   I ritardi di pagamento comportano una penalità giornaliera pari allo 0,1 % dell’importo dovuto.

Articolo 6

Pagamento delle commissioni di registrazione e rimborsi

1.   La commissione di registrazione e la commissione per l’estensione della registrazione di cui all’articolo 3 sono pagate per intero all’atto della presentazione della domanda di registrazione o di estensione della registrazione da parte del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

2.   Se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ritira la domanda di registrazione o di estensione della registrazione prima che l’ESMA abbia inviato al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni notifica della completezza della domanda a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, viene rimborsata metà dell’importo della commissione di registrazione o della commissione per l’estensione della registrazione pagato dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

3.   La commissione di registrazione e la commissione per l’estensione della registrazione non sono rimborsate dopo che l’ESMA ha inviato al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni notifica della completezza della domanda a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402.

Articolo 7

Pagamento della commissione annuale di vigilanza

La commissione annuale di vigilanza di cui all’articolo 4 è pagata in un’unica rata, entro la fine del mese di marzo dell’anno al quale si riferisce, fatta eccezione per la commissione annuale di vigilanza di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo.

L’ESMA invia a tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati una nota di addebito che specifica l’importo della commissione annuale almeno 30 giorni di calendario prima del giorno in cui devono essere pagate le commissioni annuali.

Articolo 8

Rimborso alle autorità competenti

1.   Soltanto l’ESMA impone il pagamento della commissione di registrazione, della commissione per l’estensione della registrazione e della commissione annuale di vigilanza.

2.   L’ESMA rimborsa alle autorità competenti i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento di compiti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e a seguito di una delega di compiti a norma dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20126 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione, del 29 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 345).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 58).