13.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 379/42


REGOLAMENTO (UE) 2020/1684 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2020

che modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso nel parere del 13 dicembre 2019 («il parere del CSSC») (2) che la sostanza cianocetato di metossipropilammino- cicloeseniliden etossietile è sicura per l’impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 3 %. La tossicità per inalazione non è stata valutata nel parere del CSSC in quanto non è stato fornito alcun dato. Il parere del CSSC non è applicabile pertanto a nessun prodotto cosmetico sotto forma di spray che potrebbe comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.

(2)

Nel suo parere il CSSC ha anche concluso che la sostanza cianocetato di metossipropilammino- cicloeseniliden etossietile è un’ammina secondaria, soggetta pertanto a nitrosazione e alla formazione di nitrosammine. Non deve essere usata in combinazione con sostanze nitrosanti. Il tenore di nitrosammine dovrebbe essere inferiore a 50 ppb.

(3)

Alla luce del parere del CSSC e al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, l’impiego della sostanza cianocetato di metossipropilammino- cicloeseniliden etossietile come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere autorizzato a una concentrazione massima del 3 %, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  SCCS/1605/19.


ALLEGATO

Nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN/XAN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«32

Acetato di 2-etossietil (2Z)-2-ciano-2-[3-(3-metossipropilammino) cicloes-2-en-1-ilidene]

Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate

1419401-88-9

700-860-3

 

3 %

Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.

Non impiegare con agenti nitrosanti— Tenore massimo di nitrosammine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti».