13.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 379/42 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/1684 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2020
che modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso nel parere del 13 dicembre 2019 («il parere del CSSC») (2) che la sostanza cianocetato di metossipropilammino- cicloeseniliden etossietile è sicura per l’impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 3 %. La tossicità per inalazione non è stata valutata nel parere del CSSC in quanto non è stato fornito alcun dato. Il parere del CSSC non è applicabile pertanto a nessun prodotto cosmetico sotto forma di spray che potrebbe comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. |
(2) |
Nel suo parere il CSSC ha anche concluso che la sostanza cianocetato di metossipropilammino- cicloeseniliden etossietile è un’ammina secondaria, soggetta pertanto a nitrosazione e alla formazione di nitrosammine. Non deve essere usata in combinazione con sostanze nitrosanti. Il tenore di nitrosammine dovrebbe essere inferiore a 50 ppb. |
(3) |
Alla luce del parere del CSSC e al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, l’impiego della sostanza cianocetato di metossipropilammino- cicloeseniliden etossietile come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere autorizzato a una concentrazione massima del 3 %, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) SCCS/1605/19.
ALLEGATO
Nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:
Numero d’ordine |
Identificazione della sostanza |
Condizioni |
Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze |
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Denominazione chimica/INN/XAN |
Denominazione comune nel glossario degli ingredienti |
Numero CAS |
Numero CE |
Tipo di prodotto, parti del corpo |
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso |
Altre |
||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
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«32 |
Acetato di 2-etossietil (2Z)-2-ciano-2-[3-(3-metossipropilammino) cicloes-2-en-1-ilidene] |
Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate |
1419401-88-9 |
700-860-3 |
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3 % |
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