9.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 373/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1646 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2020

relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a seguito della risoluzione di una controversia commerciale nel quadro dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 aprile 2019 l’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ha adottato raccomandazioni e decisioni nell’ambito della controversia DS353 United States — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second complaint) — Recourse to Article 21.5 of the DSU by the European Union [DS353 Stati Uniti — Misure nell’ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni (seconda denuncia) — Ricorso dell’Unione europea all’articolo 21.5 dell’intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU)] e ha confermato che gli Stati Uniti non hanno reso conformi agli obblighi derivanti dall’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SMC») le loro misure, risultate incompatibili con tale accordo. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali previste dal regime FSC/ETI, l’organo di appello ha confermato che gli Stati Uniti non hanno ritirato le sovvenzioni e che le raccomandazioni e le decisioni inziali restano in vigore (2).

(2)

Per quanto riguarda le altre misure pertinenti, conformemente al punto 8 delle «Procedure concordate a norma degli articoli 21 e 22 dell’intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU) e all’articolo 7 dell’accordo SMC» (3) tra l’Unione europea e gli Stati Uniti in merito a tale controversia, l’Unione europea ha chiesto all’arbitro di riprendere i lavori ai sensi dell’articolo 22.6 del DSU. L’arbitro ha pronunciato la sua decisione in data 13 ottobre 2020 (4).

(3)

Secondo la decisione dell’arbitro l’Unione europea può chiedere all’organo di conciliazione dell’OMC l’autorizzazione ad adottare contromisure nei confronti degli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») per un importo annuo non superiore a 3 993 212 564 USD. Tali contromisure possono assumere la forma di a) sospensioni di concessioni tariffarie e altri obblighi derivanti dal GATT 1994; b) sospensioni di concessioni e altri obblighi derivanti dall’accordo SMC e c) sospensioni di impegni orizzontali o settoriali previsti nell’elenco consolidato dei servizi dell’Unione europea in relazione ai principali settori individuati nella classificazione per settore dei servizi.

(4)

Conformemente all’articolo 22.7 del DSU, le parti accettano la decisione dell’arbitro che considerano definitiva. Il 26 ottobre 2020 l’Unione europea è stata autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC ad adottare nei confronti degli Stati Uniti contromisure conformi alla decisione dell’arbitro. Le contromisure comprenderanno la sospensione di concessioni tariffarie e l’istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati.

(5)

Nell’elaborare e selezionare le misure appropriate, la Commissione ha preso in considerazione e applicato tutti i criteri oggettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014. In conformità all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha dato ai portatori di interessi la possibilità di esprimere pareri e fornire informazioni relativamente agli interessi economici pertinenti dell’Unione (5).

(6)

La Commissione ha garantito che i dazi doganali addizionali non superano il livello autorizzato dall’organo di conciliazione dell’OMC. Attualmente l’importo è considerato adeguato a indurre efficacemente alla conformità alle norme e a fornire assistenza agli operatori economici dell’UE in quanto, nel clima economico attuale, consente di istituire sugli aeromobili civili statunitensi di grandi dimensioni e su altri prodotti misure che sono considerate sufficientemente simili alle contromisure istituite dagli Stati Uniti.

(7)

Tali misure riguardano le importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti, da cui l’Unione europea non dipende fortemente per il suo approvvigionamento. In questo modo si evitano, per quanto possibile, ripercussioni negative sui vari attori del mercato dell’Unione, consumatori compresi.

(8)

Le misure di politica commerciale sotto forma di dazi ad valorem addizionali sui prodotti elencati negli allegati I e II dovrebbero essere applicate come segue:

a)

dazi ad valorem addizionali del 15 % per i prodotti di cui all’allegato I;

b)

dazi ad valorem addizionali del 25 % per i prodotti di cui all’allegato II.

(9)

I negoziati tra l’Unione europea e gli Stati Uniti volti a una soluzione equilibrata delle controversie in seno all’OMC relative agli aeromobili civili di grandi dimensioni non hanno finora dato risultati. Al tempo stesso gli Stati Uniti continuano ad applicare contromisure per un valore pari a 7,5 miliardi di USD sulle importazioni di prodotti originari dell’Unione europea. La Commissione intende modificare il presente regolamento al fine di tenere conto degli sviluppi pertinenti, anche per quanto riguarda la conformità o l’assenza di conformità degli Stati Uniti. In particolare, la Commissione intende sospendere l’applicazione del regolamento di esecuzione, qualora gli Stati Uniti sospendano le loro contromisure nei confronti delle importazioni originarie dell’Unione europea, o modificare il livello dei dazi doganali, se necessario, specularmente alle contromisure applicate dagli Stati Uniti.

(10)

Il presente atto dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A seguito delle risoluzioni nell’ambito della controversia dell’OMC DS353 Stati Uniti — Misure nell’ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, e a seguito dell’autorizzazione dell’organo di conciliazione dell’OMC l’Unione europea sospende l’applicazione agli scambi con gli Stati Uniti delle concessioni tariffarie di cui all’accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Di conseguenza l’Unione applica dazi doganali addizionali sulle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati negli allegati I e II del presente regolamento originari degli Stati Uniti.

Articolo 3

1.   Il dazio doganale addizionale non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali sia stata rilasciata, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d’importazione che comporti un’esenzione dal dazio o una sua riduzione.

2.   Il dazio doganale addizionale non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali gli importatori possano dimostrare che l’esportazione dagli Stati Uniti nell’Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio addizionale sul prodotto interessato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50.

(2)  Relazione dell’organo d’appello, US — Large Civil Aircraft (2nd Complaint) (Article 21.5 — EU) [USA — aeromobili civili di grandi dimensioni (seconda denuncia) (articolo 21.5 — UE)], punti 5.172 e 6.4(b); relazione dell’organo d’appello, US — Large Civil Aircraft (2nd Complaint) [USA — aeromobili civili di grandi dimensioni (seconda denuncia)], punto 1352 e nota a piè pagina 2716; relazione del collegio arbitrale, US — FSC (Article 22.6 — US), para. 8.1 [USA — FSC (articolo 22.6 — USA), punto 8.1].

(3)  WT/DS353/14.

(4)  WT/DS353/ARB.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261

(6)  Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

Prodotti soggetti a dazi addizionali

Codici TARIC  (1)  (2)

Dazio addizionale

8802400013

15 %

8802400015

15 %

8802400017

15 %

8802400019

15 %

8802400021

15 %


(1)  I codici della nomenclatura sono ripresi dalla tariffa integrata, basata sulla nomenclatura combinata e definita all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  Per evitare dubbi, tali posizioni tariffarie si riferiscono a tutti gli aeromobili rientranti nei parametri di peso identificati, importati nell’Unione europea (immessi in libera pratica) e destinati ad essere utilizzati da qualsiasi entità ubicata nell’Unione europea per un periodo di tempo economicamente significativo, nell’Unione europea o tra l’Unione europea e qualsiasi paese terzo, indipendentemente da eventuali accordi formali di finanziamento in vigore (ad esempio contratti di leasing) e tenendo conto di criteri quali i seguenti (nessuno dei quali è determinante): luogo di costituzione dell’operatore; centro di attività dell’operatore; verniciatura esterna e progettazione e configurazione interne dell’aeromobile in linea con il marchio dell’operatore; e bandiera prevista.


ALLEGATO II

Prodotti soggetti ad altri dazi addizionali

NC 2020  (1)

Dazio addizionale

0301 11 00

25 %

0301 19 00

25 %

0303 13 00

25 %

0304 81 00

25 %

0305 41 00

25 %

0307 22 90

25 %

0406 10 50

25 %

0406 90 21

25 %

0406 90 86

25 %

0714 20 10

25 %

0714 20 90

25 %

0802 90 85

25 %

0804 10 00

25 %

0805 40 00

25 %

0810 40 50

25 %

0811 90 50

25 %

0811 90 70

25 %

0905 10 00

25 %

0905 20 00

25 %

1001 99 00

25 %

1202 41 00

25 %

1202 42 00

25 %

1212 29 00

25 %

1302 19 70

25 %

1302 39 00

25 %

1515 90 11

25 %

1515 90 29

25 %

1515 90 39

25 %

1515 90 40

25 %

1515 90 51

25 %

1515 90 59

25 %

1515 90 60

25 %

1515 90 91

25 %

1515 90 99

25 %

1703 10 00

25 %

1806 10 15

25 %

1806 10 20

25 %

1806 10 30

25 %

1806 10 90

25 %

1806 20 10

25 %

1806 20 30

25 %

1806 20 50

25 %

1806 20 80

25 %

1806 20 95

25 %

1806 31 00

25 %

1806 32 10

25 %

1806 32 90

25 %

1806 90 11

25 %

1806 90 19

25 %

2008 19 99

25 %

2008 30 59

25 %

2008 30 90

25 %

2009 11 11

25 %

2009 11 19

25 %

2009 11 91

25 %

2009 11 99

25 %

2009 21 00

25 %

2009 29 19

25 %

2101 11 00

25 %

2103 20 00

25 %

2103 90 90

25 %

2104 10 00

25 %

2106 90 59

25 %

2205 10 10

25 %

2208 20 29

25 %

2208 20 40

25 %

2208 20 89

25 %

2208 40 11

25 %

2208 40 39

25 %

2208 40 51

25 %

2208 40 91

25 %

2208 40 99

25 %

2208 60 11

25 %

2208 60 19

25 %

2208 60 91

25 %

2208 60 99

25 %

2303 20 10

25 %

2401 10 35

25 %

2401 10 60

25 %

2401 10 70

25 %

2401 10 85

25 %

2401 10 95

25 %

2401 20 35

25 %

2401 20 60

25 %

2401 20 70

25 %

2401 20 85

25 %

2401 20 95

25 %

2401 30 00

25 %

3301 19 20

25 %

3301 25 10

25 %

3301 25 90

25 %

3502 90 20

25 %

3502 90 70

25 %

3504 00 10

25 %

3504 00 90

25 %

3904 10 00

25 %

3920 10 23

25 %

3920 10 24

25 %

3920 10 81

25 %

4202 19 10

25 %

4202 19 90

25 %

4202 21 00

25 %

4202 22 10

25 %

4202 22 90

25 %

4202 32 10

25 %

4202 32 90

25 %

4202 91 10

25 %

4202 91 80

25 %

4202 92 11

25 %

4202 92 15

25 %

4202 92 19

25 %

4202 92 91

25 %

5203 00 00

25 %

8429 51 10

25 %

8429 51 91

25 %

8429 51 99

25 %

8701 91 10

25 %

8701 91 90

25 %

8701 92 90

25 %

8701 93 10

25 %

8701 93 90

25 %

8701 94 10

25 %

8701 94 90

25 %

8705 90 80

25 %

8714 91 10

25 %

8714 91 30

25 %

8714 91 90

25 %

9504 20 00

25 %

9504 30 10

25 %

9504 30 20

25 %

9504 30 90

25 %

9504 50 00

25 %

9504 90 10

25 %

9504 90 80

25 %

9506 91 10

25 %

9506 91 90

25 %


(1)  I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva, compreso da ultimo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1).