15.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 338/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1477 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2020

che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del traffico aereo per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi.

(2)

Tali circostanze, che sfuggono al controllo dei vettori aerei, comportano come risposta necessaria o legittima la cancellazione volontaria o obbligata di servizi aerei da parte dei vettori aerei.

(3)

Al fine di salvaguardare la solidità finanziaria dei vettori aerei e di evitare le ripercussioni negative sull’ambiente dei voli vuoti, o semivuoti, effettuati al solo scopo di mantenere le bande orarie aeroportuali, il regolamento (UE) 2020/459 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (CEE) n. 95/93. Tale modifica dispone che i coordinatori delle bande orarie considerino operate, dal vettore aereo al quale erano inizialmente assegnate, le bande orarie assegnate per il periodo compreso fra il 1o marzo 2020 e il 24 ottobre 2020.

(4)

Il regolamento (UE) 2020/459 ha inoltre conferito alla Commissione poteri delegati per modificare il periodo di cui all’articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 95/93 qualora la Commissione constati, sulla base dei dati pubblicati da Eurocontrol (il gestore di rete per le funzioni della rete del traffico aereo del cielo unico europeo), che la riduzione del livello del traffico aereo rispetto al livello del corrispondente periodo dell’anno precedente persiste, ed è probabile che persista, e constati altresì che tale situazione, secondo i migliori dati scientifici disponibili, è dovuta all’impatto della pandemia di COVID-19.

(5)

Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 95/93, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 settembre 2020 una relazione sintetica che conclude che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 4, per modificare il periodo specificato al paragrafo 1 dello stesso articolo.

(6)

In base ai dati di Eurocontrol, nonostante un aumento graduale, i livelli del traffico aereo sono ancora ridotti rispetto allo stesso periodo del 2019; ad agosto 2020 il traffico aereo era calato del 47 % rispetto ad agosto 2019. Malgrado le difficoltà di prevedere accuratamente il percorso di ripresa dei livelli di traffico aereo, è ragionevole ritenere che questa situazione persisterà nel prossimo futuro. In base ad uno scenario di approccio coordinato di Eurocontrol (ipotizzando un approccio comune all’introduzione di procedure operative e alla revoca delle restrizioni nazionali), si prevede un calo del 15 % del traffico aereo in febbraio 2021 rispetto ai livelli di febbraio 2020. Per lo scenario di approccio non coordinato (assenza di un approccio comune all’introduzione di procedure operative e alla revoca delle restrizioni nazionali), si prevede un calo del 25 % del traffico aereo nello stesso periodo.

(7)

La riduzione persistente del traffico aereo è il risultato dell’impatto della pandemia di COVID-19. In base ai dati disponibili sulla fiducia dei consumatori in seguito alla pandemia di COVID-19, mentre nell’aprile 2020 circa il 60 % degli intervistati ha indicato che probabilmente avrebbe incominciato a riutilizzare il trasporto aereo entro pochi mesi dopo la fine della pandemia, tale percentuale è scesa al 45 % nel giugno 2020. I dati disponibili dimostrano un nesso tra la pandemia di COVID-19 e la domanda di trasporto aereo da parte dei consumatori.

(8)

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, il 1o aprile 2020 è stato registrato un picco dei casi registrati quotidianamente in Europa con 43 326 nuovi casi. Nel periodo da maggio a metà luglio 2020 il numero è diminuito e nella maggior parte dei giorni sono stati registrati meno di 20 000 nuovi casi. Verso la fine di agosto 2020 il numero è tuttavia aumentato di nuovo, durante diversi giorni sono stati registrati quotidianamente oltre 30 000 nuovi casi.

(9)

La relazione settimanale di sorveglianza del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) indica che al 26 agosto 2020 il tasso di notifica dei casi nel periodo di 14 giorni per l’UE/SEE e il Regno Unito era di 46 (intervallo per paese: 2–176) su 100 000 abitanti. Tale tasso continua ad aumentare da 38 giorni. Recentemente, i ricoveri in ospedale o nelle unità di terapia intensiva e/o i nuovi ricoveri dovuti alla COVID-19 sono aumentati in Bulgaria, Cechia, Grecia, Polonia, Romania e Slovacchia.

(10)

Nel settembre 2020 l’ECDC ha stimato che il rischio di un ulteriore aumento della COVID-19 in tutti i paesi dell’UE o del SEE e nel Regno Unito è moderato (per i paesi che continuano ad attuare e applicare misure multiple, tra cui il distanziamento fisico e che dispongono di una sufficiente capacità di tracciamento dei contatti e di test) e molto elevato (per i paesi che non attuano o non applicano misure multiple, compreso il distanziamento fisico e che non dispongono di una sufficiente capacità di tracciamento dei contatti e di test).

(11)

Le restrizioni di volo introdotte da alcuni Stati membri, a seguito di misure sanitarie connesse alla COVID-19, influenzano la fiducia dei consumatori e di conseguenza anche la domanda di trasporto aereo. Mentre il numero di tali restrizioni di volo è diminuito all’inizio dell’estate 2020, alcuni Stati membri hanno introdotto nuove restrizioni ai voli aerei a partire da settembre 2020, fatto che è coinciso con la recrudescenza dei casi di COVID-19 in diversi Stati membri.

(12)

Alla luce delle attuali prenotazioni di volo e delle previsioni epidemiologiche, si può ragionevolmente prevedere un numero significativo di cancellazioni imputabili alla pandemia di COVID-19 nel corso della prossima stagione invernale, che va dal 25 ottobre 2020 al 27 marzo 2021. Il mancato utilizzo delle bande orarie assegnate per tale periodo non dovrebbe comportare per i vettori aerei la perdita delle possibilità di cui altrimenti avrebbero beneficiato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 95/93.

(13)

È pertanto necessario prorogare la deroga all’obbligo contenuto in tali disposizioni, consistente nell’aver operato in una certa misura la serie di bande orarie in questione, non solo in relazione alla stagione estiva 2020 ma per l’intera stagione invernale 2020/2021, ossia nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2020 e il 27 marzo 2021.

(14)

Il presente regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore dopo la fine del periodo attualmente previsto all’articolo 10 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 95/93. Al fine di evitare l’incertezza giuridica, in particolare per quanto riguarda i coordinatori delle bande orarie e gli operatori aerei, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 12 ter del regolamento sulle bande orarie ed entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 10 bis, il paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 95/93 è sostituito dal seguente:

«1.

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, i coordinatori considerano operate, dal vettore aereo al quale erano inizialmente assegnate, le bande orarie assegnate per il periodo compreso fra il 1o marzo 2020 e il 27 marzo 2021.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/459 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 1).