12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 331/20


REGOLAMENTO (UE) 2020/1434 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

La pandemia di COVID-19 ha provocato uno shock esterno senza precedenti all’Unione e alla sua economia, da cui la necessità di misure volte ad alleviare gli effetti negativi sui cittadini e sulle imprese ove possibile.

(3)

Gli Stati membri e l’Unione hanno adottato misure per fornire sostegno finanziario alle imprese, tra cui la sospensione dei pagamenti in virtù di moratorie private o pubbliche, per evitare inutili fallimenti e perdite di posti di lavoro e sostenere una rapida ripresa.

(4)

Il 28 maggio 2020 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 [modifica all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasing].

(5)

La modifica all’IFRS 16 prevede un sostegno operativo connesso alla COVID-19, facoltativo e temporaneo, per i locatari che beneficiano di sospensioni dei pagamenti dovuti per il leasing, senza compromettere la pertinenza e l’utilità delle informazioni finanziarie comunicate dalle imprese. Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che la modifica all’IFRS 16 soddisfa i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(6)

Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche all’IFRS 16 al 1o giugno 2020. È pertanto opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento con effetto retroattivo per garantire certezza del diritto per gli emittenti interessati e coerenza con altri principi contabili di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008.

(7)

Vista l’urgenza di tale sostegno operativo connesso alla COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(9)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasing è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dal 1o giugno 2020 per gli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2020 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19

Modifica all’IFRS 16

Modifica all’IFRS 16 Leasing

Sono aggiunti i paragrafi 46 A, 46B, 60 A, C1 A, C20 A e C20B. Prima del paragrafo C20 A è aggiunto un nuovo titolo. Per facilitare la lettura questi paragrafi non sono stati sottolineati.

LOCATARIO

Valutazione

Valutazioni successive

Modifiche del leasing

46 A

Come espediente pratico, il locatario può scegliere di non valutare se una concessione sui canoni che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 46B sia una modifica del leasing. Il locatario che si avvale di tale facoltà deve contabilizzare qualsiasi variazione dei pagamenti dovuti per il leasing derivante da una concessione sui canoni nello stesso modo in cui contabilizzerebbe la modifica applicando il presente Principio se quest’ultima non costituisse una variazione del leasing.

46B

L’espediente pratico di cui al paragrafo 46 A si applica soltanto alle concessioni sui canoni che sono una diretta conseguenza della pandemia di COVID-19 e soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la variazione dei pagamenti dovuti per il leasing comporta una revisione del corrispettivo del leasing che è sostanzialmente uguale o inferiore al corrispettivo del leasing immediatamente precedente la modifica;

b)

qualsiasi riduzione dei pagamenti dovuti per il leasing riguarda unicamente i pagamenti originariamente dovuti prima del 30 giugno 2021 incluso (ad esempio, una concessione sui canoni rispetterebbe tale condizione se si traducesse in una riduzione dei pagamenti dovuti per il leasing prima del 30 giugno 2021 incluso e in un incremento dei pagamenti dovuti per il leasing oltre il 30 giugno 2021); e

c)

non vi è alcuna modifica sostanziale degli altri termini e condizioni del leasing.

Informazioni integrative

60 A

Se applica l’espediente pratico di cui al paragrafo 46 A, il locatario deve indicare:

a)

di aver applicato l’espediente pratico a tutte le concessioni sui canoni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 46B o, se non l’ha applicato a tutte le suddette concessioni sui canoni, informazioni sulla natura dei contratti ai quali ha applicato l’espediente pratico (cfr. paragrafo 2); nonché

b)

l’importo rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per il periodo di riferimento per riflettere le variazioni dei pagamenti dovuti per il leasing derivanti da concessioni sui canoni ai quali il locatario ha applicato l’espediente pratico di cui al paragrafo 46 A.

Appendice C

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

C1 A

Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19, pubblicato nel maggio 2020, ha aggiunto i paragrafi 46 A, 46B, 60 A, C20 A e C20B. Il locatario deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o giugno 2020 o da data successiva. È consentita l’applicazione anticipata, anche per i bilanci non autorizzati alla pubblicazione al 28 maggio 2020.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 accordate ai locatari

C20 A

Il locatario deve applicare Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 (cfr. paragrafo C1 A) retroattivamente, rilevando l’effetto cumulativo della prima applicazione di tale modifica come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto) all’inizio dell’esercizio in cui applica per la prima volta la modifica.

C20B

Nell’esercizio in cui applica per la prima volta Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19, il locatario non è tenuto a presentare le informazioni di cui al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8.