24.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 239/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1087 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte di persone fisiche specificamente autorizzate, l’esecuzione di analisi, prove o diagnosi e il periodo di applicazione delle misure temporanee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 141, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina, tra l’altro, l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante un atto di esecuzione, le opportune misure temporanee necessarie per contenere i rischi sanitari per l’uomo, gli animali, le piante e il benessere degli animali, qualora essa disponga di prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro.

(2)

Al fine di affrontare le specifiche circostanze dovute all’attuale crisi legata alla malattia da coronavirus (COVID-19), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione (2) consente agli Stati membri di applicare misure temporanee relative ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

(3)

Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, in considerazione della crisi connessa alla COVID-19, determinate gravi disfunzioni del funzionamento dei loro sistemi di controllo, le difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali riguardanti gli spostamenti di animali e merci nell’Unione e all’interno dell’Unione e le difficoltà di organizzazione di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei controlli ufficiali si protrarranno oltre il 1o agosto 2020. Al fine di far fronte a queste gravi disfunzioni e facilitare la pianificazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali durante la crisi connessa alla COVID-19, il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 dovrebbe essere prorogato fino al 1o ottobre 2020.

(4)

Gli Stati membri hanno inoltre informato la Commissione che altre disfunzioni legate alla disponibilità di personale e alla capacità dei laboratori ufficiali nel contesto dei controlli ufficiali non si protrarranno oltre il 1o agosto 2020. Le disposizioni pertinenti del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 che consentono l’adozione di misure eccezionali in questi settori dovrebbero pertanto essere soppresse.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è soppresso;

2)

all’articolo 5, la lettera a) è soppressa;

3)

all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 1o ottobre 2020.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 agosto 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 30).