21.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 234/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1070 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2020

che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Come riconosciuto dalla direttiva (UE) 2018/1972, poiché è probabile che i punti di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata abbiano un impatto positivo sull’uso dello spettro radio e sullo sviluppo delle comunicazioni senza fili nell’Unione, è opportuno agevolarne l’installazione mediante un regime di installazione esente da autorizzazioni.

(2)

Un punto di accesso senza fili di portata limitata comprende diversi elementi funzionali, quali un’unità di elaborazione dei segnali, un’unità di radiofrequenza, un sistema di antenna, connessioni via cavo e un alloggiamento. In alcuni casi il sistema di antenna o parti di esso potrebbero essere installati separatamente rispetto agli altri elementi del punto di accesso senza fili di portata limitata, e collegati mediante uno o più cavi dedicati. Questo modello è utilizzato per i sistemi distribuiti d’antenna (distributed antenna systems) o per un sistema distribuito radio (distributed radio system) utilizzato da uno o più operatori. Un punto di accesso senza fili di portata limitata può essere progettato per servire due o più utenti dello spettro radio.

(3)

Al fine di garantirne l’accettazione da parte del pubblico e l’installazione sostenibile, i punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 dovrebbero avere un impatto visivo minimo. A tal fine dovrebbero essere invisibili al pubblico o montati sulla loro struttura di sostegno in modo tale da essere visivamente non invadenti. Il loro funzionamento dovrebbe inoltre garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica, come stabilito nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio (2).

(4)

A norma della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le apparecchiature radio, compresi i punti di accesso senza fili di portata limitata, devono essere fabbricate in modo da garantire la protezione della salute e della sicurezza delle persone.

(5)

Le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 dovrebbero quindi essere definite in termini di volume massimo, restrizioni sul peso e potenza massima di emissione. La scelta del volume massimo al fine di limitare l’impatto visivo di un punto di accesso senza fili di portata limitata dovrebbe consentire la flessibilità di progettazione e l’adattabilità alle caratteristiche fisiche e tecniche della struttura di sostegno.

(6)

Dallo studio eseguito su richiesta della Commissione «Light Deployment Regime for Small-Area Wireless Access Points (SAWAPs)» (4)(Sistema snello di installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata) emerge che un limite di volume di 30 litri dovrebbe essere sufficiente a contenere gli elementi principali di un punto di accesso senza fili di portata limitata, garantendone al tempo stesso il carattere non intrusivo. Tale volume massimo dovrebbe applicarsi all’installazione di un punto di accesso senza fili di portata limitata che serve uno o più utenti dello spettro radio, nonché di più punti di accesso senza fili di portata limitata che condividono un sito infrastrutturale di superficie ridotta, quale un palo di illuminazione, un semaforo, un cartellone pubblicitario o una fermata dell’autobus, che in ragione delle sue dimensioni fisiche o della sua elevata diffusione in una data area, o di entrambi questi fattori, può generare un ingombro visivo.

(7)

I punti di accesso senza fili di portata limitata dovrebbero essere conformi alla norma europea EN 62232:2017 (5)«Determination of RF field strength, power density and specific absorption rate (SAR) in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure» [Determinazione dell’intensità di campo RF, della densità di potenza e del tasso di assorbimento specifico (SAR) in prossimità delle stazioni radio base per la valutazione dell’esposizione umana]. Tale norma fornisce una metodologia per l’installazione delle stazioni di base che tiene conto della loro potenza di emissione ai fini della valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici, conformemente ai limiti fissati dalla raccomandazione 1999/519/CE. Tale norma è anche indicata alla sezione 6.1 della norma europea armonizzata EN 50401:2017 «Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service» [Norma di prodotto per dimostrare la conformità delle apparecchiature delle stazioni di base ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza (110 MHz - 100 GHz), quando messe in servizio] in relazione alla valutazione della conformità dei punti di accesso senza fili messi in servizio nel rispettivo ambiente operativo ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati nella raccomandazione 1999/519/CE.

(8)

La norma EN 62232:2017 si applica a tutti i tipi di stazioni di base divisi in cinque classi di installazione, corrispondenti a diversi limiti della loro potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP), rispettivamente di alcuni milliwatt (classe E0), 2 Watt (classe E2), 10 Watt (classe E10), 100 Watt (classe E100) e oltre 100 Watt (classe E+). Considerando le distanze di sicurezza per l’installazione da rispettare conformemente alla norma citata, e dal momento che la direttiva (UE) 2018/1972 prevede che i punti di accesso senza fili di portata limitata siano apparecchiature a bassa potenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo alle classi di installazione E0, E2 ed E10. In conformità del punto 6.2.4, tabella 2, della norma EN 62232:2017, la componente irradiante più bassa di un’antenna di classe E10 deve trovarsi ad un’altezza di almeno 2,2 metri dai passaggi pedonali destinati al pubblico al fine di garantire una distanza di almeno 20 centimetri tra il lobo principale dell’antenna e il corpo di una persona alta 2 metri (6).

(9)

Per motivi estetici, l’installazione al chiuso di punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E10, che probabilmente utilizzeranno il limite di volume massimo di 30 litri, dovrebbe essere consentita solo in grandi spazi al chiuso con un soffitto alto almeno 4 metri, quali musei, stadi, centri congressi, aeroporti, stazioni della metropolitana, stazioni ferroviarie o centri commerciali.

(10)

Un punto di accesso senza fili di portata limitata non dovrebbe mettere a rischio la stabilità dell’intera struttura di sostegno su cui è installato, e pertanto non dovrebbe richiedere, a motivo del suo peso o della sua forma, alcun tipo di rafforzamento strutturale della struttura di sostegno utilizzata.

(11)

Al fine di consentire la supervisione e il monitoraggio da parte delle autorità competenti, in particolare in caso di più punti di accesso senza fili di portata limitata adiacenti o co-locati, ogni operatore che abbia installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle caratteristiche di cui al presente regolamento dovrebbe notificare tempestivamente l’installazione all’autorità competente. A tal fine, entro due settimane dall’installazione l’operatore dovrebbe inviare all’autorità competente una notifica di installazione comprendente l’ubicazione e le caratteristiche tecniche di tali punti di accesso, nonché una dichiarazione di conformità dell’installazione alle disposizioni del presente regolamento. Allo scopo di garantire una procedura agevole in tutti gli Stati membri, tale notifica dovrebbe essere inviata a uno sportello unico, come quello istituito a norma della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(12)

Il presente regolamento dovrebbe fare salve le competenze degli Stati membri di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall’aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972, nonché di altri tipi di stazioni di base, al fine di garantire la loro conformità ai limiti aggregati di esposizione applicabili conformemente al diritto dell’Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all’installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata.

(13)

Poiché è previsto di sviluppare ulteriormente le norme pertinenti, affinché contemplino i punti di accesso senza fili di portata limitata che utilizzano sistemi di antenna attivi, in questa fase tali punti di accesso non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del regime di installazione esente da autorizzazioni.

(14)

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere monitorata periodicamente al fine di facilitarne il riesame tenendo conto di eventuali aggiornamenti della norma europea EN 62232 o di altri pertinenti sviluppi in materia di normazione, in particolare per quanto riguarda l’uso di sistemi di antenna attivi, dell’evoluzione tecnologica in relazione allo stato dell’arte dei punti di accesso senza fili di portata limitata, della necessità di supportare soluzioni multibanda e condivise (multi-operatore), nonché di eventuali aggiornamenti della raccomandazione 1999/519/CE.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe fare salve le misure nazionali in materia di sicurezza, fornitura di servizi pubblici e rispetto della proprietà privata, compresa la facoltà dei proprietari di decidere come utilizzare i beni di loro proprietà, nonché in materia di diritti di passaggio per quanto riguarda la connessione del punto di accesso senza fili di portata limitata alla rete geografica in conformità del diritto dell’Unione.

(16)

Il presente regolamento dovrebbe fare salva l’applicazione di eventuali regimi meno restrittivi a livello nazionale per l’installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata.

(17)

Poiché la direttiva (UE) 2018/1972 diventa applicabile a decorrere dal 21 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972.

Il presente regolamento non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all’antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un’antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico);

2)

«sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettività senza fili agli utenti finali;

3)

«sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui l’ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest’ultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata;

4)

«al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l’intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura;

5)

«all’aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.

Articolo 3

1)   I punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 sono conformi ai requisiti della norma europea di cui all’allegato, lettera B, del presente regolamento e:

a)

sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico o

b)

soddisfano le condizioni di cui all’allegato, lettera A, del presente regolamento.

2)   Il paragrafo 1 fa salve le competenze degli Stati membri di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall’aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell’Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all’installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata.

3)   Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1 notificano all’autorità nazionale competente, entro due settimane dall’installazione di ciascuno di essi, l’installazione e l’ubicazione di tali punti di accesso, nonché i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo.

Articolo 4

Gli Stati membri, con cadenza regolare, effettuano attività di monitoraggio e riferiscono alla Commissione, la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all’applicazione del presente regolamento, in particolare l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

(2)  Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).

(3)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

(4)  Smart 2018/0017, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/463e2d3d-1d8f-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-112125706.

(5)  Applicabile alla gamma di frequenze 110 MHz-100 GHz.

(6)  Allegato C.3 della norma EN 62232:2017.

(7)  Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).


ALLEGATO

A.   Condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

1.

Il volume totale della parte visibile al pubblico di un punto di accesso senza fili di portata limitata che serve uno o più utenti dello spettro radio non deve superare i 30 litri.

2.

Il volume totale delle parti visibili al pubblico di più punti di accesso senza fili di portata limitata distinti che condividono lo stesso sito infrastrutturale costituito da una singola superficie delimitata, quale un palo di illuminazione, un semaforo, un cartellone pubblicitario o una fermata dell’autobus, non deve superare i 30 litri.

3.

Nei casi in cui il sistema di antenna e altri elementi del punto di accesso senza fili di portata limitata, quali un’unità di radiofrequenza, un processore digitale, un’unità di archiviazione, un sistema di raffreddamento, un alimentatore, connessioni via cavo, elementi di backhaul o elementi per la messa a terra e il fissaggio, siano installati separatamente, eventuali parti di tali elementi che non rientrino nei 30 litri devono essere rese invisibili al pubblico.

4.

Il punto di accesso senza fili di portata limitata deve avere coerenza visiva con la struttura di sostegno, dimensioni proporzionate rispetto alle dimensioni generali di tale struttura, una forma coerente, colori neutri che corrispondano a quelli della struttura di sostegno o che si intonino con essi e cavi nascosti, e non deve dar luogo a ulteriori ingombri visivi in combinazione con altri punti di accesso senza fili di portata limitata già installati nello stesso sito o in siti adiacenti.

5.

Il peso e la forma di un punto di accesso senza fili di portata limitata non devono richiedere un rafforzamento strutturale della struttura di sostegno.

6.

Un punto di accesso senza fili di portata limitata di classe di installazione E10 può essere installato esclusivamente all’aperto o in ampi spazi al chiuso con un soffitto alto almeno 4 metri.

B.   Requisiti della norma europea di cui all’articolo 3, paragrafo 1

1.

L’installazione di un punto di accesso senza fili di portata limitata deve essere conforme alle classi di installazione E0, E2 ed E10 di cui al punto 6.2.4, tabella 2, della norma europea EN 62232:2017 «Determination of RF field strength, power density and specific absorption rate (SAR) in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure» [Determinazione dell’intensità di campo RF, della densità di potenza e del tasso di assorbimento specifico (SAR) in prossimità delle stazioni radio base per la valutazione dell’esposizione umana].

2.

Nel caso di più sistemi di antenna co-locati (o loro parti) appartenenti a uno o più punti di accesso senza fili di portata limitata disciplinati dal presente regolamento, i criteri per l’EIRP contenuti nella norma di cui al punto 1 devono applicarsi alla somma delle EIRP di tutti i sistemi di antenna co-locati (o delle loro parti).