17.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 231/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/1042 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2020
che, in considerazione dell’epidemia di COVID-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che l’epidemia di COVID-19 era diventata una pandemia mondiale. Gli Stati membri sono stati colpiti in maniera drammatica ed eccezionale dalle conseguenze della pandemia. Hanno adottato una serie di misure restrittive per arrestare o rallentare la trasmissione della COVID-19, tra le quali misure di confinamento volte a limitare la libera circolazione dei cittadini, il divieto di tenere eventi pubblici e la chiusura di negozi, ristoranti e scuole. Tali misure hanno portato a uno stallo della vita pubblica in quasi tutti gli Stati membri. |
(2) |
Le misure adottate dagli Stati membri hanno inevitabilmente avuto un impatto notevole sull’iniziativa dei cittadini europei. Affinché le iniziative dei cittadini europei («iniziative») siano valide, il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) impone agli organizzatori di raccogliere almeno 1 milione di dichiarazioni di sostegno in almeno un quarto degli Stati membri nell’arco di 12 mesi. La raccolta delle dichiarazioni di sostegno su carta, la realizzazione di campagne locali e l’organizzazione di eventi pubblici, attività di importanza significativa per il buon esito di un’iniziativa, sono diventate notevolmente più difficili a causa delle misure adottate in risposta alla pandemia di COVID-19. |
(3) |
Anche gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione sono soggetti a determinati obblighi giuridici a norma del regolamento (UE) 2019/788. Tali obblighi sono soggetti a termini rigidi, ai quali tale regolamento non consente deroga. |
(4) |
Il trattato sull’Unione europea conferisce ai cittadini dell’Unione il diritto di rivolgersi alla Commissione invitandola a presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati. L’iniziativa dei cittadini europei è uno dei principali strumenti che consentono ai cittadini dell’Unione di intervenire in maniera agevole ed accessibile nel dibattito democratico e politico sull’Unione e di far inserire nell’agenda dell’Unione questioni che stanno loro a cuore. |
(5) |
Nelle attuali circostanze eccezionali, in particolare a causa delle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di COVID-19, sono necessarie misure temporanee per preservare l’efficacia dello strumento dell’iniziativa dei cittadini europei e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda eventuali proroghe dei termini applicabili. |
(6) |
Gli Stati membri hanno dichiarato che, al fine di poter continuare a monitorare e tenere sotto controllo la situazione sanitaria, ridurranno le restrizioni introdotte dalle misure adottate in risposta alla pandemia di COVID-19 soltanto gradualmente. È pertanto opportuno prorogare di sei mesi il termine per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, in relazione al periodo dall’11 marzo 2020, data in cui l’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che l’epidemia di COVID-19 era diventata una pandemia. La proroga presuppone che almeno nei primi sei mesi dopo l’11 marzo 2020 almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri che rappresenta più del 35 % della popolazione dell’Unione avrà in vigore misure che ostacolano notevolmente la capacità degli organizzatori di raccogliere dichiarazioni di sostegno su carta e di realizzare campagne locali. Il periodo massimo di raccolta delle dichiarazioni di sostegno per le iniziative la cui fase di raccolta era in corso all’11 marzo 2020 dovrebbe pertanto essere prorogato di sei mesi. Inoltre, per le iniziative il cui periodo di raccolta inizi tra l’11 marzo e l’11 settembre 2020, il periodo di raccolta dovrebbe essere prorogato fino all’11 settembre 2021. |
(7) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e data la difficoltà di prevedere la fine della pandemia nell’Unione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per prorogare ulteriormente il periodo di raccolta per le iniziative la cui fase di raccolta sia ancora in corso all’11 settembre 2020 qualora le misure adottate in risposta alla pandemia di COVID-19 che ostacolano notevolmente la capacità degli organizzatori di raccogliere dichiarazioni di sostegno su carta e di informare il pubblico sulle loro iniziative in corso sussistano dopo tale data in almeno un quarto degli Stati membri o in un numero di Stati membri che rappresenta più del 35 % della popolazione dell’Unione. La proroga di sei mesi del periodo di raccolta prevista dal presente regolamento dovrebbe essere sufficiente alla Commissione per decidere se sia giustificata un’ulteriore proroga del periodo di raccolta. Tali competenze di esecuzione dovrebbero inoltre consentire alla Commissione di adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo di raccolta in caso di nuova crisi sanitaria collegata a una nuova ondata di COVID-19, purché almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri che rappresenta più del 35 % della popolazione dell’Unione abbia adottato misure che abbiano verosimilmente il medesimo effetto di quelle precedenti. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe indicare le iniziative interessate, con la nuova data di fine dei relativi periodi di raccolta in conseguenza delle proroghe concesse, così come le circostanze di fatto che giustificano la concessione delle proroghe. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(8) |
Nella valutazione preliminare all’adozione degli atti di esecuzione che prorogano il periodo di raccolta, la Commissione dovrebbe considerare se le misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di COVID-19 o in risposta a una nuova ondata di COVID-19 ostacolino notevolmente la capacità degli organizzatori di raccogliere dichiarazioni di sostegno su carta e di realizzare campagne locali. |
(9) |
La Commissione dovrebbe informare gli organizzatori delle iniziative interessate e gli Stati membri di ogni proroga del periodo di raccolta e della nuova data di fine del periodo di raccolta riguardo a ciascuna iniziativa interessata. In conformità dell’obbligo della Commissione di informativa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788, tali nuove date di fine dovrebbero essere indicate anche nel registro elettronico e sul sito web pubblico dell’iniziativa dei cittadini europei. |
(10) |
È possibile che le misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di COVID-19 incidano in maniera significativa sulla capacità delle autorità competenti di completare la verifica delle dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa entro il termine di tre mesi previsto dal regolamento (UE) 2019/788. Ad esempio potrebbe esservi meno personale disponibile o le autorità competenti potrebbero avere compiti e responsabilità supplementari a causa della pandemia. |
(11) |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, nonostante le misure adottate in risposta alla pandemia di COVID-19, la pubblica amministrazione funzioni nella maniera più normale possibile. Tuttavia, in circostanze eccezionali dovrebbe essere consentito agli Stati membri di presentare alla Commissione una richiesta motivata di proroga del periodo di verifica. La richiesta dovrebbe essere comprovata e tener conto degli effetti delle misure correlate alla pandemia sul funzionamento delle autorità competenti dello Stato membro. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per la concessione della proroga richiesta. La proroga non dovrebbe superare il periodo di verifica originariamente previsto. |
(12) |
A causa delle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di COVID-19, potrebbe risultare difficile alle istituzioni dell’Unione organizzare riunioni con gli organizzatori o audizioni pubbliche nell’ambito dell’esame delle iniziative valide nello Stato membro in cui intendono organizzarle. In tali casi dovrebbe essere consentito alle istituzioni di rinviare tali riunioni o audizioni a una data nella quale siano possibili in considerazione della situazione sanitaria in quello Stato membro. Nel caso in cui sia rinviata l’audizione pubblica, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di posporre l’adozione della comunicazione con le proprie conclusioni giuridiche e politiche sull’iniziativa fino a tre mesi dopo lo svolgimento dell’audizione pubblica, in maniera da consentirle di tenere debitamente conto del relativo esito. |
(13) |
Qualora il periodo di raccolta, di verifica o di esame sia prorogato in ragione delle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di COVID-19, dovrebbero essere prorogati di conseguenza i periodi di conservazione delle dichiarazioni di sostegno previsti dal regolamento (UE) 2019/788. |
(14) |
A causa dell’improvvisa e imprevedibile natura dell’epidemia di COVID-19 e delle conseguenti misure adottate dagli Stati membri, che sono state ripetutamente prorogate, nonché del tempo richiesto dalle procedure legislative per l’adozione delle pertinenti misure, non è stato possibile adottare in tempo utile le misure temporanee previste dal presente regolamento per quanto concerne talune singole iniziative. Per tale motivo le misure temporanee dovrebbero riguardare anche il periodo che precede l’entrata in vigore del presente regolamento. |
(15) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle iniziative registrate prima del 1o gennaio 2020 a norma del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), alle quali, a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2019/788, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento (UE) n. 211/2011 in materia di raccolta delle dichiarazioni di sostegno e di verifica e certificazione da parte degli Stati membri. |
(16) |
Dato il carattere temporaneo delle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di COVID-19, anche il periodo di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitato. |
(17) |
In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l’obiettivo fondamentale di preservare l’efficacia dello strumento dell’iniziativa dei cittadini europei durante la pandemia di COVID-19 è necessario e opportuno stabilire misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame previste dal regolamento (UE) 2019/788. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea. |
(18) |
Il presente regolamento dovrebbe essere adottato con urgenza in maniera da abbreviare il più possibile le situazioni di incertezza del diritto che interessano i cittadini, gli organizzatori, le amministrazioni nazionali e le istituzioni dell’Unione, in particolare nei casi in cui i periodi di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, di verifica e di esame si siano già conclusi o stiano per concludersi per alcune iniziative. |
(19) |
In considerazione dell’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di COVID-19, si è considerato opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. |
(20) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure stabilite nel presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure temporanee applicabili ai periodi di raccolta, verifica ed esame delle iniziative dei cittadini europei registrate a norma del regolamento (UE) 2019/788 e del regolamento (UE) n. 211/2011 («iniziative»), nel contesto delle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia di COVID-19.
Articolo 2
Proroga dei termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno
1. In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788 e all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 211/2011, se la raccolta delle dichiarazioni di sostegno a un’iniziativa era in corso alla data dell’11 marzo 2020, il relativo periodo massimo di raccolta è prorogato di sei mesi.
Qualora la raccolta delle dichiarazioni di sostegno a favore di un’iniziativa sia iniziata tra l’11 marzo 2020 e l’11 settembre 2020, il relativo periodo di raccolta è prorogato fino all’11 settembre 2021.
La Commissione informa della proroga di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo gli organizzatori delle iniziative interessate e gli Stati membri. La Commissione indica nel registro elettronico di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 la nuova data di fine del periodo di raccolta per ogni iniziativa.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione per prorogare ulteriormente il periodo massimo di raccolta delle dichiarazioni di sostegno alle iniziative di cui al paragrafo 1 se, dopo l’11 settembre 2020, almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri che rappresenta più del 35 % della popolazione dell’Unione continua ad applicare, in risposta alla pandemia di COVID-19, misure che ostacolano notevolmente la capacità degli organizzatori di raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta e di informare i cittadini delle iniziative in corso.
La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo massimo di raccolta delle dichiarazioni di sostegno alle iniziative per le quali la raccolta è in corso nel momento in cui si verifica una nuova ondata di COVID-19 qualora almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri che rappresenta più del 35 % della popolazione dell’Unione applichi misure che comportino per gli organizzatori di tali iniziative effetti negativi analoghi alle misure di cui al primo comma.
Gli atti di esecuzione di cui al primo e secondo comma individuano le iniziative interessate e la nuova data di fine del relativo periodo di raccolta.
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
La durata di ciascuna proroga ai sensi del presente paragrafo è di tre mesi.
Per permetterle di valutare se sussistano le condizioni per l’adozione di atti di esecuzione di cui al primo e al secondo comma, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta della stessa, informazioni sulle misure che hanno adottato o intendono adottare in risposta alla pandemia di COVID-19 o in risposta a una nuova ondata di COVID-19.
La Commissione notifica la propria decisione agli organizzatori e informa gli Stati membri delle proroghe concesse in relazione ad ogni iniziativa interessata. La Commissione pubblica la decisione assunta nel registro elettronico di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788.
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, la durata complessiva del periodo di raccolta non supera i 24 mesi.
Articolo 3
Proroga dei termini per la verifica delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri
1. Nonostante l’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788 e l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011, lo Stato membro che ritenga che, a causa delle misure che ha adottato in risposta alla pandemia di COVID-19, non sia possibile completare la verifica delle dichiarazioni di sostegno a una determinata iniziativa entro il periodo fissato in tali disposizioni può presentare una richiesta motivata di proroga di tale periodo. La richiesta è presentata alla Commissione al più tardi un mese prima della conclusione del periodo in questione.
2. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 1, che sono soddisfatte le condizioni ivi indicate, la Commissione adotta un atto di esecuzione che concede allo Stato membro in questione una proroga del periodo di cui al paragrafo 1. La proroga non è inferiore a un mese e non supera i tre mesi.
3. La Commissione notifica la propria decisione allo Stato membro e informa della proroga gli organizzatori dell’iniziativa interessata. La Commissione pubblica la decisione assunta nel registro elettronico di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788.
Articolo 4
Proroga dei termini per l’esame di iniziative valide
1. Nonostante l’articolo 14, paragrafo 2, e l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788, se dopo l’11 marzo 2020 la Commissione o il Parlamento europeo hanno incontrato difficoltà ad organizzare, rispettivamente, una riunione con gli organizzatori o un’audizione pubblica a causa delle misure adottate in risposta alla pandemia di COVID-19 dallo Stato membro nel quale intendono organizzare la riunione o l’audizione, la organizzano non appena la situazione sanitaria nello Stato membro interessato lo consenta ovvero, qualora gli organizzatori siano d’accordo a partecipare a distanza a una riunione o un’audizione, non appena questi siano in grado di concordare con le istituzioni una data a tal fine.
2. Nonostante l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/788, qualora il Parlamento europeo rinvii l’audizione pubblica a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta la comunicazione in cui definisce le proprie conclusioni giuridiche e politiche sull’iniziativa entro tre mesi dall’audizione pubblica.
Articolo 5
Proroga dei termini per la conservazione dei dati personali
1. Nonostante l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/788, qualora per una determinata iniziativa il periodo massimo di raccolta o il periodo di verifica sia prorogato a norma dell’articolo 2 o 3 del presente regolamento, il termine di 21 mesi entro il quale le dichiarazioni di sostegno e le relative copie devono essere distrutte è prorogato per un periodo di identica durata.
2. Nonostante l’articolo 19, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/788, qualora per una determinata iniziativa il periodo massimo di raccolta, il periodo di verifica o il periodo di esame siano prorogati a norma dell’articolo 2, 3 o 4 del presente regolamento, i termini entro i quali l’archivio degli indirizzi di posta elettronica deve essere distrutto sono prorogati del medesimo periodo di tempo.
Articolo 6
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’iniziativa dei cittadini europei istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/788. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 7
Applicazione retroattiva
Gli articoli da 2 a 5 hanno effetto retroattivo per le iniziative il cui periodo di raccolta, il cui periodo di verifica o il cui periodo di esame sia terminato tra l’11 marzo 2020 e la data di entrata di vigore del presente regolamento.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
La presidente
J. KLOECKNER
(1) Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 luglio 2020.
(2) Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55).
(3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(4) Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell’11.3.2011, pag. 1).