15.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 226/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1024 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2020
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti originari della Repubblica socialista del Vietnam
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (di seguito «l’accordo») è stato firmato il 30 giugno 2019 in conformità alla decisione (UE) 2019/1121 del Consiglio (2). L’accordo è stato concluso, a nome dell’Unione, il 12 giugno 2020 mediante decisione (UE) 2020/753 del Consiglio (3). |
(2) |
L’accordo stabilisce che i dazi doganali sulle importazioni nell’Unione di merci originarie del Vietnam siano ridotti o eliminati conformemente alla tabella di cui all’allegato 2-A, appendice 2-A-1, dell’accordo. L’allegato 2-A dispone inoltre che per talune merci l’eliminazione dei dazi doganali sia concessa nei limiti di contingenti tariffari. |
(3) |
L’allegato 2-A dell’accordo specifica che il contingente tariffario si applica su base annua e che le importazioni devono pertanto essere gestite sull’arco di un anno civile. Tuttavia, poiché l’accordo è applicabile a decorrere dal 1o agosto 2020, i quantitativi in percentuale per il 2020 e i quantitativi annuali per gli anni successivi dovrebbero essere stabiliti conformemente all’allegato 2-A, sezione B, dell’accordo. |
(4) |
Il protocollo 1 dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. I prodotti originari del Vietnam beneficiano, all’importazione nell’Unione, del regime preferenziale di cui al presente regolamento su presentazione di una delle prove dell’origine di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo. |
(5) |
Il contingente tariffario dovrebbe essere gestito dalla Commissione sulla base dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4). |
(6) |
L’entrata in vigore dell’accordo è fissata al 1o agosto 2020 (5). Per garantire una gestione efficace e l’applicazione tempestiva dei contingenti stabiliti nell’accordo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono aperti contingenti tariffari dell’Unione per le merci originarie del Vietnam che figurano nell’allegato.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all’allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
Per beneficiare dei contingenti tariffari stabiliti nel presente regolamento, le merci elencate nel relativo allegato sono conformi alle norme di origine di cui al protocollo 1 dell’accordo. Le merci originarie del Vietnam beneficiano, all’importazione nell’Unione, di contingenti su presentazione di un certificato di origine o di una dichiarazione di origine in conformità all’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo 1 dell’accordo.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2019/1121 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 1).
(3) Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(5) Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 207 del 30.6.2020, pag. 3).
ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, l’ambito di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla combinazione dei codici NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), nella versione modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione (2), e della designazione delle merci riportata nella quarta colonna della tabella del presente allegato.
N. d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
Aliquota del dazio |
|
09.8200 |
|
0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80 |
|
Uova di volatili sgusciate e tuorli |
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020 Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi |
208,334 tonnellate 500 tonnellate |
0 % |
09.8201 |
|
0703 20 00 |
|
Aglio |
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020 Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi |
167,668 tonnellate 400 tonnellate |
0 % |
09.8202 |
ex ex |
0710 40 00 2001 90 30 |
99 10 99 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) diverso dal granturco dolce in spighe di diametro uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 12 mm |
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020 Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi |
2 083,334 tonnellate 5 000 tonnellate |
0 % |
ex |
2005 80 00 |
10 99 |
|||||
09.8203 |
|
1108 14 00 |
|
Fecola di manioca |
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020 Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi |
12 500 tonnellate 30 000 tonnellate |
0 % |
09.8204 |
|
1604 14 21 1604 14 31 1604 14 41 1604 14 28 1604 14 38 1604 14 48 1604 14 90 1604 19 39 1604 20 70 |
|
Tonni, tonnetti striati, boniti e altri pesci del genere Euthynnus |
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020 Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi |
4 791,668 tonnellate 11 500 tonnellate |
0 % |
09.8205 |
|
1604 20 05 |
|
Preparazioni di surimi |
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020 Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi |
208,334 tonnellate 500 tonnellate |
0 % |
09.8206 |
|
1701 13 10 1701 13 90 1701 14 10 1701 91 00 1701 99 10 1701 99 90 1702 30 50 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 95 1806 10 30 1806 10 90 |
|
Zucchero e altri prodotti ad elevato contenuto di zucchero |
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020 Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi |
8 333,334 tonnellate (espresse in equivalente zucchero grezzo) 20 000 tonnellate (espresse in equivalente zucchero grezzo) |
0 % |
09.8207 |
|
1701 14 90 |
|
Zuccheri speciali |
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020 Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi |
166,668 tonnellate 400 tonnellate |
0 % |
09.8208 |
|
0711 51 00 2001 90 50 2003 10 20 2003 10 30 |
|
Funghi |
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020 Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi |
145,834 tonnellate 350 tonnellate |
0 % |
09.8209 |
|
2207 10 00 2207 20 00 |
|
Etanolo |
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020 Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi |
416,668 tonnellate 1 000 tonnellate |
0 % |
09.8210 |
|
2905 43 00 2905 44 11 2905 44 19 2905 44 91 3505 10 10 3505 10 90 3824 60 19 |
|
Mannitolo, sorbitolo, destrina e altri amidi e fecole modificati |
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020 Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi |
833,334 tonnellate 2 000 tonnellate |
0 % |
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1).