15.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 226/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1024 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti originari della Repubblica socialista del Vietnam

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (di seguito «l’accordo») è stato firmato il 30 giugno 2019 in conformità alla decisione (UE) 2019/1121 del Consiglio (2). L’accordo è stato concluso, a nome dell’Unione, il 12 giugno 2020 mediante decisione (UE) 2020/753 del Consiglio (3).

(2)

L’accordo stabilisce che i dazi doganali sulle importazioni nell’Unione di merci originarie del Vietnam siano ridotti o eliminati conformemente alla tabella di cui all’allegato 2-A, appendice 2-A-1, dell’accordo. L’allegato 2-A dispone inoltre che per talune merci l’eliminazione dei dazi doganali sia concessa nei limiti di contingenti tariffari.

(3)

L’allegato 2-A dell’accordo specifica che il contingente tariffario si applica su base annua e che le importazioni devono pertanto essere gestite sull’arco di un anno civile. Tuttavia, poiché l’accordo è applicabile a decorrere dal 1o agosto 2020, i quantitativi in percentuale per il 2020 e i quantitativi annuali per gli anni successivi dovrebbero essere stabiliti conformemente all’allegato 2-A, sezione B, dell’accordo.

(4)

Il protocollo 1 dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. I prodotti originari del Vietnam beneficiano, all’importazione nell’Unione, del regime preferenziale di cui al presente regolamento su presentazione di una delle prove dell’origine di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo.

(5)

Il contingente tariffario dovrebbe essere gestito dalla Commissione sulla base dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).

(6)

L’entrata in vigore dell’accordo è fissata al 1o agosto 2020 (5). Per garantire una gestione efficace e l’applicazione tempestiva dei contingenti stabiliti nell’accordo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell’Unione per le merci originarie del Vietnam che figurano nell’allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Per beneficiare dei contingenti tariffari stabiliti nel presente regolamento, le merci elencate nel relativo allegato sono conformi alle norme di origine di cui al protocollo 1 dell’accordo. Le merci originarie del Vietnam beneficiano, all’importazione nell’Unione, di contingenti su presentazione di un certificato di origine o di una dichiarazione di origine in conformità all’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo 1 dell’accordo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2019/1121 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(5)  Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 207 del 30.6.2020, pag. 3).


ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, l’ambito di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla combinazione dei codici NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), nella versione modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione (2), e della designazione delle merci riportata nella quarta colonna della tabella del presente allegato.

N. d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

Aliquota del dazio

09.8200

 

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

 

Uova di volatili sgusciate e tuorli

Dall’1.8.2020 al 31.12.2020

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi

208,334 tonnellate

500 tonnellate

0 %

09.8201

 

0703 20 00

 

Aglio

Dall’1.8.2020 al 31.12.2020

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi

167,668 tonnellate

400 tonnellate

0 %

09.8202

ex

ex

0710 40 00

2001 90 30

99

10

99

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) diverso dal granturco dolce in spighe di diametro uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 12 mm

Dall’1.8.2020 al 31.12.2020

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi

2 083,334 tonnellate

5 000 tonnellate

0 %

ex

2005 80 00

10

99

09.8203

 

1108 14 00

 

Fecola di manioca

Dall’1.8.2020 al 31.12.2020

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi

12 500 tonnellate

30 000 tonnellate

0 %

09.8204

 

1604 14 21

1604 14 31

1604 14 41

1604 14 28

1604 14 38

1604 14 48

1604 14 90

1604 19 39

1604 20 70

 

Tonni, tonnetti striati, boniti e altri pesci del genere Euthynnus

Dall’1.8.2020 al 31.12.2020

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi

4 791,668 tonnellate

11 500 tonnellate

0 %

09.8205

 

1604 20 05

 

Preparazioni di surimi

Dall’1.8.2020 al 31.12.2020

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi

208,334 tonnellate

500 tonnellate

0 %

09.8206

 

1701 13 10

1701 13 90

1701 14 10

1701 91 00

1701 99 10

1701 99 90

1702 30 50

1702 90 50

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 95

1806 10 30

1806 10 90

 

Zucchero e altri prodotti ad elevato contenuto di zucchero

Dall’1.8.2020 al 31.12.2020

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi

8 333,334 tonnellate (espresse in equivalente zucchero grezzo)

20 000 tonnellate (espresse in equivalente zucchero grezzo)

0 %

09.8207

 

1701 14 90

 

Zuccheri speciali

Dall’1.8.2020 al 31.12.2020

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi

166,668 tonnellate

400 tonnellate

0 %

09.8208

 

0711 51 00

2001 90 50

2003 10 20

2003 10 30

 

Funghi

Dall’1.8.2020 al 31.12.2020

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi

145,834 tonnellate

350 tonnellate

0 %

09.8209

 

2207 10 00

2207 20 00

 

Etanolo

Dall’1.8.2020 al 31.12.2020

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi

416,668 tonnellate

1 000 tonnellate

0 %

09.8210

 

2905 43 00

2905 44 11

2905 44 19

2905 44 91

3505 10 10

3505 10 90

3824 60 19

 

Mannitolo, sorbitolo, destrina e altri amidi e fecole modificati

Dall’1.8.2020 al 31.12.2020

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi

833,334 tonnellate

2 000 tonnellate

0 %


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1).