3.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/341


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/690 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell’Unione, l’ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 37, paragrafo 4, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme per la sorveglianza, l’eradicazione e la concessione del riconoscimento dello status di indenne da malattia a livello di compartimento.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un elenco armonizzato di malattie animali trasmissibili («malattie elencate») che presentano un rischio per la sanità animale o pubblica nell’Unione, che si tratti di tutta l’Unione o solo di parti del suo territorio.

(3)

L’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/429 prevede programmi di sorveglianza dell’Unione per alcune malattie elencate. L’articolo 30 di detto regolamento prevede la determinazione, mediante un atto di esecuzione, delle malattie elencate che devono essere oggetto di programmi di sorveglianza dell’Unione, incluso l’ambito geografico di applicazione di tali programmi.

(4)

Il regolamento (UE) 2016/429 abroga la direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2) a decorrere dal 21 aprile 2021. La direttiva 2005/94/CE stabilisce programmi di sorveglianza obbligatoria per l’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici. I programmi di sorveglianza obbligatoria per l’influenza aviaria continuano ad essere rilevanti per garantire un elevato livello di sorveglianza in tutta l’Unione a causa dell’impatto dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sulla salute animale. Tali programmi dovrebbero anche comprendere la sorveglianza di alcune zone più esposte al rischio di una mutazione dei virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. La sorveglianza dell’influenza aviaria contribuisce inoltre a una maggiore conoscenza dei virus che presentano un possibile rischio zoonotico. È pertanto opportuno tener conto di quest’obbligo nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 mediante programmi di sorveglianza dell’Unione per l’influenza aviaria.

(5)

Conformemente all’elenco armonizzato delle malattie animali trasmissibili del regolamento (UE) 2016/429 viene fatta una distinzione tra l’influenza aviaria ad alta patogenicità e l’infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità. Per motivi di coerenza si dovrebbe tener conto di tale distinzione nell’ambito di applicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione.

(6)

Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (3) stabilisce, tra l’altro, i criteri per stabilire le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell’Unione e il contenuto di tali programmi. L’influenza aviaria ad alta patogenicità e l’infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità rispondono a tali criteri.

(7)

L’articolo 37 del regolamento (UE) 2016/429 conferisce agli Stati membri il diritto di chiedere il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti per alcune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dello stesso regolamento. Un atto di esecuzione dovrebbe determinare per quali di queste malattie elencate è possibile stabilire lo status di indenne da malattia dei compartimenti.

(8)

Il regolamento (UE) 2016/429 abroga la direttiva 2006/88/CE del Consiglio (4) a decorrere dal 21 aprile 2021. La direttiva 2006/88/CE prevede la creazione di compartimenti indenni da malattia per un elenco di malattie degli animali acquatici, in linea con il Codice sanitario per gli animali acquatici pubblicato dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Al fine di facilitare il mantenimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti, le malattie degli animali acquatici comprese in tale elenco di malattie dovrebbero essere utilizzate, per quanto possibile, per gli scopi delle malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti nel quadro del regolamento (UE) 2016/429.

(9)

Dato che le disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 che disciplinano le materie oggetto del presente regolamento si applicano a partire dal 21 aprile 2021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell’Unione in conformità all’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/429 e l’ambito geografico di applicazione di tali programmi sono indicati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti in conformità all’articolo 37 del regolamento (UE) 2016/429 sono indicate nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia per alcune malattie elencate ed emergenti (cfr. pag. 211 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).


ALLEGATO I

MALATTIE ELENCATE OGGETTO DI PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DELL’UNIONE

AMBITO GEOGRAFICO DI APPLICAZIONE DEI PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DELL’UNIONE

Influenza aviaria ad alta patogenicità

Tutto il territorio dello Stato membro

Infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità

Tutto il territorio dello Stato membro


ALLEGATO II

MALATTIE ELENCATE PER LE QUALI PUÒ ESSERE STABILITO LO STATUS DI INDENNE DA MALATTIA DEI COMPARTIMENTI

Necrosi ematopoietica epizootica

Setticemia emorragica virale

Necrosi ematopoietica infettiva

Infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (highly polymorphic region)

Infezione da Microcytos mackini

Infezione da Perkinsus marinus

Infezione da Bonamia ostreae

Infezione da Bonamia exitiosa

Infezione da Marteilia refringens

Infezione da virus della sindrome di Taura

Infezione da virus della malattia della testa gialla

Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi