3.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/64


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 1, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 54, paragrafo 3, l’articolo 55, paragrafo 2, l’articolo 58, paragrafo 2, l’articolo 63, primo comma, l’articolo 64, paragrafo 4, l’articolo 67, primo comma, l’articolo 68, paragrafo 3, l’articolo 70, paragrafo 3, l’articolo 72, paragrafo 2, l’articolo 73, paragrafo 3, l’articolo 74, paragrafo 4, l’articolo 76, paragrafo 5, l’articolo 77, paragrafo 2, e l’articolo 272, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme sulla sensibilizzazione, la preparazione e il controllo delle malattie. In particolare, il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che tali norme specifiche si applichino a specie animali e a gruppi di specie animali che comportano un rischio elevato di diffusione di malattie specifiche e che sono elencati come tali nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2).

(2)

Per determinate malattie elencate è necessario stabilire norme che integrino quelle relative alle misure di controllo delle malattie di cui alla parte III, titolo II, del regolamento (UE) 2016/429. Tali norme integrative e le norme stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 sono strettamente collegate e dovrebbero essere applicate in tandem. Ai fini di maggiore semplicità, trasparenza e facilità di applicazione, è opportuno che le norme integrative siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione.

(3)

Il titolo II, capo 1, articolo 53, articolo 54, paragrafo 3, articolo 55, paragrafo 2, articolo 58, paragrafo 2, e articoli 63, 64, 67, 68 e 70, del regolamento (UE) 2016/429 riguarda diversi aspetti tecnici delle misure da adottare in caso di sospetto e conferma della presenza delle malattie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Analogamente, il titolo II, capo 2, articolo 72, paragrafo 2, articolo 73, paragrafo 3, articolo 74, paragrafo 4, articolo 76, paragrafo 5, e articolo 77, del regolamento (UE) 2016/429 riguarda gli aspetti tecnici delle misure da adottare in caso di sospetto e conferma della presenza delle malattie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento.

(4)

Le norme da stabilire conformemente agli articoli del titolo II sono correlate tra loro poiché si applicano a misure di controllo delle malattie relative a diverse categorie di malattie elencate di cui al regolamento (UE) 2016/429. Per un’applicazione efficace di tali norme e per motivi di chiarezza è pertanto opportuno che esse siano stabilite in un unico atto delegato che preveda una serie completa di misure tecniche per il controllo delle malattie elencate e che contribuisca alla semplificazione generale del quadro giuridico in materia di controllo delle malattie animali.

(5)

Le precedenti disposizioni in materia di controllo delle malattie sono state stabilite da una serie di direttive, ciascuna delle quali contenente norme relative a una o alcune malattie animali. Alcune di tali norme sono state sostituite dal regolamento (UE) 2016/429, mentre altre devono essere sostituite dal presente regolamento delegato ai fini della semplificazione e dell’eliminazione di eventuali incongruenze. Ciò permetterà di disporre di norme chiare, armonizzate e dettagliate per il controllo delle malattie animali in tutta l’Unione. Consentirà inoltre l’applicazione delle disposizioni pertinenti da parte delle autorità competenti e degli operatori, aumenterà la trasparenza delle norme e garantirà quindi una migliore risposta ai rischi di malattie animali.

(6)

Al fine di eradicare i focolai delle malattie di categoria A nel più breve tempo possibile e di garantire un elevato livello di protezione della sanità e del benessere degli animali, è necessario prevedere misure di controllo delle malattie a livello dell’Unione.

(7)

L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto includere misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria A negli animali terrestri e acquatici, nonché determinate misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria B e C. Nel caso delle malattie di categoria B e C, tali misure di controllo delle malattie dovrebbero essere applicate congiuntamente alle norme in materia di sorveglianza e di eradicazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (3).

(8)

Le misure di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento delegato dovrebbero applicarsi agli animali e ai prodotti ottenuti dagli animali, compresi i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati. Tali sottoprodotti di origine animale sono soggetti alle norme sanitarie e di polizia sanitaria di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le norme per la raccolta, lo smaltimento e la trasformazione sicuri dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati stabilite in tale regolamento si applicano in caso di insorgenza di una malattia di categoria A. Tale regolamento non comprende tuttavia misure per il controllo delle malattie e restrizioni applicabili in tali casi. Di conseguenza il presente regolamento delegato dovrebbe prevedere tali disposizioni.

(9)

La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme per il trasporto sicuro di merci pericolose. Nel caso di trasporto di sottoprodotti di origine animale infetti o di altro materiale infetto che possano essere considerati merci pericolose, le autorità competenti dovrebbero rispettare le norme stabilite in tale direttiva.

(10)

È opportuno seguire un unico approccio per quanto riguarda le misure da applicare in caso di malattie di categoria A. In caso di sospetto o conferma della presenza di tali malattie è tuttavia opportuno tenere in considerazione la loro epidemiologia al fine di stabilire il momento opportuno per l’applicazione delle misure di controllo e la conduzione delle indagini da parte dell’autorità competente. È pertanto opportuno prevedere «periodi di monitoraggio», quali intervalli temporali di riferimento per ciascuna malattia di categoria A che colpisce gli animali terrestri, sulla base dei periodi di incubazione e di altri elementi pertinenti che possono influire sulla diffusione della malattia.

(11)

L’articolo 54 del regolamento (UE) 2016/429 impone all’autorità competente di condurre indagini relative al verificarsi di una malattia di categoria A in diverse fasi: i) quando si sospetta la presenza della malattia, ii) quando la presenza della malattia è confermata e iii) quando è necessario escludere la sua diffusione a stabilimenti e luoghi epidemiologicamente connessi nonché a stabilimenti e zone vicini. Tali indagini comprendono esami clinici e campionamenti per effettuare prove di laboratorio. È opportuno stabilire norme generali relative al campionamento per garantire la validità delle procedure di campionamento, dei metodi diagnostici e delle misure di biosicurezza.

(12)

L’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429 impone all’autorità competente di elaborare e tenere aggiornati piani di emergenza e, se necessario, fornire manuali di istruzioni dettagliati sull’attuazione delle misure da adottare in caso di presenza di una malattia di categoria A, come previsto alla parte III di tale regolamento. Le misure di cui al presente regolamento delegato integrano quelle stabilite nella parte III del regolamento (UE) 2016/429 ed è pertanto necessario che vengano attuate conformemente ai piani di emergenza previsti da tale regolamento.

(13)

Gli articoli 53 e 55 del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono obblighi per gli operatori e le autorità competenti in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A. L’obiettivo è prevenire la diffusione della malattia dagli animali e dagli stabilimenti colpiti sotto la loro responsabilità ad altri animali non infetti o all’uomo anche prima che la presenza della malattia sia stata confermata. Le misure di controllo delle malattie e biosicurezza previste dal regolamento (UE) 2016/429 dovrebbero essere applicate in questa fase iniziale nello stabilimento colpito in relazione ai movimenti di animali e prodotti da e verso tale stabilimento e ai luoghi circostanti. È inoltre necessario definire dettagliatamente tali misure al fine di garantirne l’efficacia e la proporzionalità.

(14)

L’articolo 54 del regolamento (UE) 2016/429 impone all’autorità competente di eseguire un’indagine ufficiale in caso di sospetto di una malattia di categoria A per confermarne o escluderne la presenza. Al fine di stabilire una procedura operativa standard per tali indagini ufficiali in tutti gli Stati membri è necessario precisare le circostanze che giustificano l’esecuzione di un’indagine, le attività minime di indagine che devono essere svolte dai veterinari ufficiali e le relative modalità di svolgimento.

(15)

Il regolamento (UE) 2016/429 impone che, in caso di sospetto o di conferma della presenza di una malattia di categoria A, le misure di controllo delle malattie siano applicate non solo negli stabilimenti che detengono animali ma anche nelle aziende alimentari e di mangimi, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualunque altro luogo che può presentare un rischio di diffusione delle malattie. È necessario specificare quali misure di controllo delle malattie si applichino in tali casi, in particolare nel caso dei posti di controllo frontalieri e dei mezzi di trasporto.

(16)

Il regolamento (UE) 2016/429 impone che a partire dalla conferma della presenza di una malattia di categoria A l’autorità competente applichi misure di controllo delle malattie più rigorose di quelle applicate nella fase di sospetto e conduca ulteriori indagini. È pertanto necessario specificare quando la presenza di una malattia di categoria A dovrebbe considerarsi confermata. Tale conferma dovrebbe avvenire conformemente agli atti dell’Unione relativi alla sorveglianza delle malattie, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne dalla malattia adottati a norma del regolamento (UE) 2016/429.

(17)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme di base relative alle misure di controllo delle malattie da applicare negli stabilimenti colpiti in caso di focolaio di una malattia di categoria A. Nel contempo offre alle autorità competenti una certa flessibilità nel decidere quali di tali misure dovrebbero essere applicate. Al fine di consentire alle autorità competenti di adottare le misure di controllo più proporzionate ed efficienti e di garantire un’attuazione armonizzata delle misure adottate dagli Stati membri, è opportuno stabilire criteri decisionali dettagliati sulla base delle circostanze epidemiologiche, del tipo e dell’ubicazione degli stabilimenti, delle specie e delle categorie degli animali e delle condizioni economiche o sociali della zona colpita dalla malattia.

(18)

In casi giustificati e, se necessario, subordinatamente alla presentazione di garanzie supplementari, l’autorità competente dovrebbe avere la possibilità di concedere deroghe a determinate misure di controllo delle malattie, in particolare all’obbligo di abbattimento degli animali nello stabilimento colpito, tenendo conto dei fattori epidemiologici e dopo avere eseguito un’accurata valutazione del rischio. Tali deroghe potrebbero essere concesse per gli stabilimenti confinati, per gli animali detenuti a fini scientifici o a fini connessi alla conservazione di specie protette o a rischio di estinzione e per le razze rare ufficialmente registrate o per animali con un elevato valore genetico, culturale o educativo giustificato. In tali casi l’applicazione di misure generali potrebbe avere conseguenze indesiderate e sproporzionate.

(19)

Al fine di adattare le misure di controllo delle malattie a ciascuna situazione particolare, l’autorità competente dovrebbe avere la possibilità di applicare misure di controllo delle malattie che non sono specificamente previste dal regolamento (UE) 2016/429 o dal presente regolamento delegato, tenendo conto dei fattori epidemiologici e dopo avere eseguito una valutazione del rischio.

(20)

La pulizia e la disinfezione dello stabilimento colpito costituiscono una delle misure di base di controllo delle malattie previste dal regolamento (UE) 2016/429 per ridurre al minimo il rischio di diffusione di una malattia di categoria A confermata. La pulizia e la disinfezione preliminari sono le misure più efficaci per ridurre la carica dell’agente patogeno nello stabilimento colpito una volta che gli animali colpiti sono stati rimossi. L’autorità competente dovrebbe quindi essere tenuta a controllare che vengano eseguite la pulizia e la disinfezione preliminari immediate e, ove necessario, il controllo preliminare di insetti e roditori. È opportuno descrivere in dettaglio la procedura di pulizia e disinfezione, specificando quando deve essere avviata e i criteri di selezione dei biocidi da utilizzare.

(21)

L’articolo 62 del regolamento (UE) 2016/429 impone all’autorità competente di estendere le misure di controllo delle malattie applicate negli stabilimenti colpiti a altri stabilimenti e alle loro unità epidemiologiche, alle aziende alimentari e di mangimi, o agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, qualora secondo i dati epidemiologici vi sia motivo di sospettare la diffusione a, da, oppure attraverso di essi della malattia di categoria A. È necessario specificare l’indagine di tracciabilità che deve essere effettuata dall’autorità competente nell’ambito dell’indagine epidemiologica prevista dal regolamento (UE) 2016/429 al fine di individuare correttamente tali connessioni epidemiologiche.

(22)

È altresì opportuno definire dettagliatamente le misure di controllo da applicare negli stabilimenti e nei luoghi connessi individuati. Per essere efficaci tali misure dovrebbero essere flessibili e proporzionate, senza imporre oneri inutili agli operatori o alle autorità competenti. Di conseguenza alle autorità competenti dovrebbe essere consentito di derogare alle disposizioni generali in circostanze eccezionali e dopo avere eseguito una valutazione del rischio.

(23)

L’articolo 64 del regolamento (UE) 2016/429 impone alle autorità competenti di istituire una zona soggetta a restrizioni attorno allo stabilimento colpito dove è stato confermato un focolaio di una malattia di categoria A al fine di prevenire un’ulteriore diffusione della malattia. La zona soggetta a restrizioni può includere una zona di protezione e una zona di sorveglianza. È opportuno stabilire norme supplementari relative alle modalità di istituzione e, se necessario, di modifica della zona soggetta a restrizioni, comprese indicazioni dettagliate sulla zona di protezione, sulla zona di sorveglianza e sulla possibilità di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in funzione dell’epidemiologia della malattia. È altresì opportuno prevedere deroghe specifiche per i casi in cui l’istituzione di zone soggette a restrizioni non contribuirebbe a tenere sotto controllo la diffusione della malattia o imporrebbe un onere ingiustificato agli operatori e alle autorità competenti.

(24)

L’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/429 elenca le misure che l’autorità competente può adottare nella zona soggetta a restrizioni per prevenire la diffusione della malattia. Al fine di consentire alle autorità competenti di adottare le misure di controllo più proporzionate ed efficienti e di garantire un’attuazione armonizzata delle misure in tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire criteri decisionali dettagliati sulla base delle circostanze epidemiologiche, del tipo e dell’ubicazione degli stabilimenti di produzione, delle specie e delle categorie degli animali e delle condizioni economiche o sociali della zona colpita dalla malattia.

(25)

È necessario specificare i divieti relativi ai movimenti di animali e prodotti nella, dalla o attraverso la zona di protezione e di sorveglianza e i divieti relativi ad altre attività che possono comportare un rischio di diffusione di una malattia di categoria A. Tali divieti dovrebbero essere proporzionati al rischio di diffusione della malattia connesso a ciascuna attività e a ciascuna merce. Di conseguenza devono essere stabiliti tenendo conto del profilo epidemiologico della malattia. Ciò è particolarmente importante per quanto riguarda i divieti relativi ai prodotti, dato che alcuni prodotti dovrebbero esserne esentati, in particolare quelli considerati merci sicure in relazione al rischio di diffusione di determinate malattie.

(26)

I divieti di attività nella zona soggetta a restrizioni dovrebbero essere per quanto possibile limitati. Per tale motivo l’autorità competente dovrebbe avere la possibilità di concedere deroghe ai divieti qualora vengano adottate determinate misure di riduzione dei rischi e siano rispettate determinate condizioni procedurali. Tali deroghe possono essere concesse, in particolare, qualora l’autorità competente possa verificare il rafforzamento delle misure di biosicurezza e siano rispettate condizioni generali e specifiche relative ai pertinenti animali, ai prodotti ottenuti da tali animali o ad altri materiali e sostanze che possono essere contaminati.

(27)

I movimenti di ungulati dovrebbero essere limitati ai trasporti al macello. I movimenti di pollame dovrebbero essere limitati al trasporto al macello e agli animali più giovani, quali i pulcini di un giorno e le pollastre. I movimenti di prodotti di origine animale dovrebbero essere consentiti se i prodotti sono stati ottenuti prima del periodo ad alto rischio determinato per la malattia. I movimenti di prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale ottenuti nel periodo ad alto rischio o successivamente dovrebbero essere consentiti se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti specifici che inattivano l’agente patogeno. Tali trattamenti dovrebbero essere in linea con la legislazione vigente dell’Unione, le norme internazionali e i nuovi dati scientifici.

(28)

L’autorità competente dovrebbe poter visitare gli stabilimenti e esaminare gli animali. Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia, è opportuno che siano stabilite e rispettate determinate prescrizioni prima che sia possibile revocare le misure applicate alla zona di protezione. Una volta revocate tali misure, nella zona precedentemente compresa nella zona di protezione è opportuno attuare per un ulteriore periodo le misure che si applicano alla zona di sorveglianza, al fine di garantire il controllo della malattia.

(29)

Le disposizioni relative alle misure di controllo applicabili nella zona di sorveglianza dovrebbero comprendere norme generali e specifiche per gli animali, i prodotti ottenuti da tali animali o altri materiali e sostanze che possono essere contaminati. Dovrebbero inoltre comprendere deroghe che consentano un’applicazione proporzionata delle misure di controllo. L’intensità delle misure di controllo e le deroghe volte alla loro applicazione proporzionata dovrebbero rispecchiare il rischio minore che la zona di sorveglianza presenta per la diffusione della malattia, ma dovrebbero garantire che le misure di controllo siano sufficienti a evitare qualsiasi rischio di ulteriore diffusione della malattia.

(30)

L’autorità competente dovrebbe: i) autorizzare il ripopolamento degli stabilimenti colpiti con animali, ii) garantire che vengano effettuate una pulizia e una disinfezione finali dello stabilimento e, se pertinente, iii) effettuare una verifica della presenza di vettori per garantire che le malattie non si ripresentino. L’autorità competente dovrebbe disporre della flessibilità necessaria per decidere in merito alle misure di ripopolamento più appropriate tenendo conto delle circostanze epidemiologiche e delle condizioni specifiche di riduzione dei rischi.

(31)

Anche gli animali selvatici delle specie elencate potrebbero essere colpiti da malattie di categoria A. Le misure di controllo per tali animali selvatici sono essenziali per prevenire la diffusione delle malattie e garantire la loro eradicazione. Come per le malattie che si verificano negli animali detenuti, l’autorità competente dovrebbe prevedere misure di controllo delle malattie degli animali selvatici nel quadro dei piani di emergenza prescritti dal regolamento (UE) 2016/429. Le misure di controllo dovrebbero applicarsi nei casi di sospetto e conferma della presenza di una malattia che colpisce gli animali selvatici in una zona infetta. Le misure che limitano il movimento dalla zona infetta degli animali detenuti che appartengono alle specie elencate dovrebbero essere applicate prevedendo un certo livello di flessibilità, sulla base della situazione epidemiologica. Ciò è necessario per garantire misure di controllo efficaci ed evitare nel contempo oneri inutili per gli operatori e le autorità competenti.

(32)

La raccolta e lo smaltimento sicuro degli animali selvatici morti contribuisce a prevenire la diffusione delle malattie di categoria A. È opportuno integrare il regolamento (UE) 2016/429 con norme che garantiscano la raccolta e lo smaltimento sicuri dei sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri e acquatici selvatici colpiti da malattie di categoria A o soggetti a misure di restrizione imposte per rispondere a tali malattie conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.

(33)

L’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429 impone all’autorità competente di istituire un gruppo operativo di esperti nell’ambito dei piani di emergenza. Tali piani sono concepiti per garantire un livello elevato di sensibilizzazione e preparazione alle malattie e per fornire una risposta rapida in caso di focolaio di una malattia di categoria A. In caso di focolai di malattie in animali terrestri, il compito principale del gruppo operativo di esperti è sostenere l’autorità competente nella valutazione delle pertinenti misure di controllo o di eradicazione della malattia. Il gruppo operativo di esperti delle malattie degli animali terrestri selvatici dovrebbe essere multidisciplinare ed essere composto da rappresentanti dei pertinenti servizi governativi, quali le autorità ambientali e forestali, nonché dai portatori di interessi, dalle autorità locali, dalla polizia o da altre organizzazioni che possono fornire consulenza all’autorità competente in merito a possibili interventi volti a controllare ed eradicare la malattia di categoria A e alla loro attuazione.

(34)

La direttiva 2006/88/CE del Consiglio (6) prevede disposizioni relative alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. Le disposizioni del presente regolamento delegato dovrebbero basarsi su quelle contenute nella precedente legislazione dell’Unione che si sono rivelate efficaci e che sono state riviste e allineate, per quanto possibile, alle conoscenze e alle esperienze acquisite in passato, e sono state aggiornate conformemente ai nuovi dati disponibili e alle norme internazionali.

(35)

L’articolo 61 del regolamento (UE) 2016/429 prevede l’applicazione di misure di controllo delle malattie in stabilimenti e altri luoghi in seguito alla conferma della presenza di malattie di categoria A. Una di tali misure consiste nell’abbattimento degli animali che potrebbero essere contaminati o contribuire alla diffusione della malattia. La possibilità di effettuare tali abbattimenti preventivi dovrebbe essere descritta nel presente regolamento delegato quale misura di controllo delle malattie che mira a ridurre la pressione infettiva di una malattia di categoria A e a facilitarne il controllo.

(36)

L’articolo 62 del regolamento (UE) 2016/429 comprende criteri per l’estensione delle misure di controllo delle malattie applicate in uno stabilimento colpito a stabilimenti e luoghi epidemiologicamente connessi. L’analisi delle condizioni idrodinamiche e topografiche, compresi i dati relativi ai bacini idrografici, agli ostacoli incontrati dai corsi d’acqua o alle condizioni del flusso dell’acqua, consente di prevedere la possibile diffusione passiva di una malattia di categoria A ad altri stabilimenti o luoghi, e tale previsione può contribuire a ridurre al minimo l’impatto di una malattia di categoria A. Il risultato di tale analisi consente di attuare misure di controllo delle malattie più pertinenti e mirate, che dovrebbero evitare o ridurre al minimo la diffusione di una malattia di categoria A da una zona ad alto rischio a una zona indenne da malattia.

(37)

L’autorità competente dovrebbe poter derogare alle restrizioni applicabili a seguito della conferma della presenza di una malattia di categoria A al fine di consentire l’uso degli animali di acquacoltura per il consumo umano, a condizione che tali animali non presentino segni clinici della malattia e siano trasformati in modo tale da ridurre il rischio di diffusione della malattia mediante materiale infettante. La deroga dovrebbe essere volta a ridurre le perdite economiche minimizzando nel contempo il rischio di diffusione della malattia.

(38)

L’articolo 37 del regolamento (UE) 2016/429 prevede il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti per le malattie elencate. I compartimenti comprendono diversi stabilimenti con sistemi di biosicurezza comuni ed efficienti che consentono a tali stabilimenti di avere uno stato sanitario degli animali distinto. Di conseguenza in caso di sospetto o conferma della presenza di una malattia di categoria A in uno stabilimento di acquacultura all’interno di un compartimento, le misure di controllo delle malattie dovrebbero essere estese agli altri stabilimenti all’interno dello stesso compartimento, con un conseguente controllo più efficiente della malattia.

(39)

Il fermo per gli animali acquatici è una misura di controllo delle malattie già compresa nella precedente legislazione dell’Unione relativa alla prevenzione e al controllo delle malattie degli animali acquatici e che dovrebbe continuare ad essere applicata. L’obiettivo principale del fermo è prevenire o ridurre al minimo il rischio del ripetersi dell’infezione di una malattia di categoria A negli stabilimenti dopo il completamento della pulizia e della disinfezione e prima dell’introduzione di una nuova popolazione di animali acquatici. Il fermo simultaneo in aree con più stabilimenti infetti rafforza le misure di controllo delle malattie e contribuisce a un tasso di successo più elevato. Per ridurre al minimo il tempo di fermo garantendo nel contempo l’efficacia delle misure di controllo delle malattie è opportuno stabilire diversi periodi di fermo per diverse malattie di categoria A.

(40)

Se uno stabilimento di acquacoltura è stato colpito da una malattia di categoria A che non presenta rischi per la salute umana, l’immissione sul mercato dei prodotti provenienti da tale stabilimento dovrebbe essere consentita previa adozione di misure di riduzione dei rischi. Per quanto riguarda i pesci tali misure dovrebbero comprendere la macellazione e l’eviscerazione. I crostacei dovrebbero essere trasformati in prodotti non vitali prima della spedizione. I prodotti dovrebbero essere usati per il consumo umano diretto o essere sottoposti a ulteriore trattamento in uno stabilimento approvato a norma dell’articolo 179 del regolamento (UE) 2016/429. Tali misure sono efficaci per controllare ed evitare l’ulteriore diffusione della malattia e consentono nel contempo di utilizzare tali prodotti per il consumo umano anziché sprecarli inutilmente.

(41)

L’articolo 64 del regolamento (UE) 2016/429 prevede l’istituzione di zone soggette a restrizioni come misura efficace di controllo della malattia nel caso insorga un focolaio di una malattia di categoria A negli animali acquatici. Le zone soggette a restrizioni possono includere una zona di protezione attorno agli stabilimenti che presentano un rischio maggiore di essere colpiti da una malattia di categoria A. Per garantire un efficace controllo della malattia e prevenirne l’ulteriore diffusione è opportuno vietare l’introduzione di animali di acquacoltura a fini di allevamento in stabilimenti situati nella zona di protezione. Al fine di evitare il ripetersi dell’infezione, la zona di protezione dovrebbe essere mantenuta fino a quando gli stabilimenti di acquacoltura infetti non sono stati svuotati degli animali, puliti e disinfettati e il periodo di fermo non è stato completato.

(42)

Le misure di controllo applicate in una zona di protezione istituita per una malattia degli animali acquatici dovrebbero essere revocate solo se è soddisfatta una serie di condizioni. Tali condizioni dovrebbero comprendere lo spopolamento, la pulizia, la disinfezione e il fermo degli stabilimenti colpiti. Le visite periodiche effettuate in tutti gli stabilimenti situati nella zona di protezione devono inoltre avere un esito positivo. Una volta soddisfatte tutte le suddette condizioni la zona di protezione dovrebbe diventare una zona di sorveglianza. Tale zona di sorveglianza dovrebbe essere mantenuta fino alla scadenza del periodo di sorveglianza per la pertinente malattia di categoria A e fino a che non sussisteranno più elementi che facciano sospettare la presenza della malattia.

(43)

L’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429 impone all’autorità competente di istituire un gruppo operativo di esperti nell’ambito dei piani di emergenza concepiti per garantire un livello elevato di sensibilizzazione e preparazione alle malattie e per fornire una risposta rapida in caso di focolaio di una malattia di categoria A. In caso di focolai di malattie in animali acquatici il compito principale del gruppo operativo di esperti è sostenere l’autorità competente nella valutazione delle pertinenti misure di controllo o di eradicazione della malattia. Il gruppo operativo di esperti delle malattie degli animali acquatici selvatici dovrebbe essere multidisciplinare ed essere composto da rappresentanti dei pertinenti servizi governativi, quali le autorità ambientali e per la pesca, nonché dai portatori di interessi, dalle autorità locali, dalla polizia o da altre organizzazioni che possono fornire consulenza all’autorità competente in merito a possibili interventi volti a controllare ed eradicare la malattia di categoria A.

(44)

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede l’attuazione di restrizioni di polizia sanitaria generali in caso di presenza di una malattia trasmissibile grave. Quando una malattia di categoria A è presente in animali di acquacoltura, l’autorità competente può imporre norme più severe per i sottoprodotti di origine animale provenienti da determinati stabilimenti. Tali norme sono intese a gestire situazioni in cui le restrizioni in materia di sanità pubblica possono non contemplare il rischio per la sanità animale. In particolare, è necessario che i sottoprodotti di origine animale provenienti da tali stabilimenti siano trasformati e smaltiti come materiale di categoria 2 conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

(45)

L’articolo 270 del regolamento (UE) 2016/429 ha abrogato le direttive 92/66/CEE (7), 2001/89/CE (8), 2002/60/CE (9), 2003/85/CE (10) e 2005/94/CE (11) del Consiglio, che comprendevano norme in materia di controllo delle malattie animali. L’articolo 272 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che le direttive abrogate continuino ad applicarsi fino a tre anni dopo la data di applicazione di tale regolamento o ad una data precedente da fissare in un atto delegato della Commissione. Al fine di garantire un approccio armonizzato e semplificato per tutte le specie e le malattie, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e le direttive abrogate dovrebbero cessare di applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento integra le norme in materia di sensibilizzazione, preparazione e controllo delle malattie da applicare in relazione alle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.

Tali norme riguardano quanto segue:

a)

la parte II riguarda gli animali terrestri detenuti e selvatici, in particolare:

i)

il capo I stabilisce norme integrative riguardanti le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti di cui gli articoli 53, 54, 55, 58 e 63 del regolamento (UE) 2016/429;

ii)

il capo II stabilisce norme integrative riguardanti l’istituzione di zone soggette a restrizioni in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti di cui agli articoli 64 e 67 del regolamento (UE) 2016/429;

iii)

il capo III stabilisce norme integrative riguardanti il ripopolamento della zona soggetta a restrizioni con animali detenuti in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A di cui agli articoli 63 e 68 del regolamento (UE) 2016/429;

iv)

il capo IV stabilisce norme integrative riguardanti le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali selvatici di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) 2016/429;

v)

il capo V stabilisce norme integrative riguardanti le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma ufficiale della presenza di malattie di categoria B e C in animali terrestri di cui agli articoli 74 e 77 del regolamento (UE) 2016/429;

b)

la parte III riguarda gli animali acquatici detenuti e selvatici, in particolare:

i)

il capo I stabilisce norme integrative riguardanti le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali acquatici di cui agli articoli 53, 54, 55, 58 e 63 del regolamento (UE) 2016/429;

ii)

il capo II stabilisce norme integrative riguardanti l’istituzione di zone soggette a restrizioni in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura di cui agli articoli 64 e 67 del regolamento (UE) 2016/429;

iii)

il capo III stabilisce norme integrative riguardanti le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) 2016/429;

iv)

il capo IV stabilisce norme integrative riguardanti le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma ufficiale della presenza di malattie di categoria B e C in animali acquatici di cui agli articoli 74 e 77 del regolamento (UE) 2016/429;

c)

la parte IV riguarda le disposizioni finali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), tranne nel caso in cui tali definizioni riguardino termini definiti nel secondo comma del presente articolo.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«mezzo di trasporto»: veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili;

2)

«pulcini di un giorno»: pollame di meno di 72 ore;

3)

«sperma»: eiaculato di uno o più animali, tal quale, preparato o diluito;

4)

«ovociti»: fasi aploidi dell’ootidogenesi comprendenti gli ovociti secondari e gli ovuli;

5)

«embrione»: stadio iniziale dello sviluppo di un animale in grado di essere trasferito in una madre ricevente;

6)

«carni fresche»: carni, carni macinate e preparazioni di carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata, che non hanno subito trattamenti diversi da refrigerazione, congelamento o surgelazione;

7)

«carcassa di ungulato»: il corpo intero di un ungulato macellato o abbattuto dopo:

dissanguamento, nel caso di animali macellati,

eviscerazione,

asportazione degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso,

asportazione della coda, delle mammelle, della testa e della pelle, tranne che nei suini;

8)

«frattaglie»: carni fresche diverse da quelle della carcassa definita al punto 7), anche se rimangono naturalmente connesse con la carcassa;

9)

«prodotti a base di carne»: prodotti trasformati, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, grassi fusi, estratti di carne e prodotti sanguigni, ottenuti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo che la superficie di sezionamento permetta di constatare che il prodotto non presenta più le caratteristiche delle carni fresche;

10)

«budelli»: vesciche e intestini che, dopo essere stati puliti, sono stati trasformati mediante raschiatura dei tessuti, sgrassatura e lavaggio e sono stati essiccati dopo la salatura;

11)

«colostro»: liquido secreto dalle ghiandole mammarie di animali detenuti fino a 5 giorni dopo il parto, ricco di anticorpi e minerali e prodotto prima del latte crudo;

12)

«prodotti ottenuti dal colostro»: prodotti trasformati ottenuti dalla trasformazione del colostro o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati;

13)

«merce sicura»: merce che può essere spostata senza che sia necessario adottare misure di riduzione dei rischi specificamente dirette contro una determinata malattia elencata, indipendentemente dallo stato sanitario dello Stato membro o della zona di origine per tale malattia;

14)

«filiera di approvvigionamento»: una filiera produttiva integrata avente uno stato sanitario comune per quanto riguarda le malattie elencate, che consiste in una rete collaborativa di stabilimenti specializzati riconosciuti dall’autorità competente ai fini dell’articolo 45, tra i quali gli animali vengono spostati per completare il ciclo produttivo;

15)

«zona infetta»: una zona in cui possono essere applicate restrizioni ai movimenti di prodotti o di animali detenuti e selvatici e altre misure di controllo delle malattie e di biosicurezza al fine di prevenire la diffusione di una malattia di categoria A in caso di conferma ufficiale della presenza della malattia in animali selvatici.

Articolo 3

Esami clinici, procedure di campionamento e metodi diagnostici

1.   Nei casi in cui a norma del presente regolamento siano prescritti esami clinici sugli animali per confermare o escludere la presenza di una malattia di categoria A, l’autorità competente si assicura che:

a)

il campionamento degli animali per gli esami clinici sia effettuato conformemente:

i)

all’allegato I, sezione A.1, per gli animali terrestri; e

ii)

all’allegato XII, punto 1, per gli animali acquatici;

b)

gli esami clinici comprendano:

i)

una prima valutazione generale dello stato sanitario degli animali nello stabilimento, comprendente tutti gli animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento; e

ii)

un esame individuale degli animali inclusi nel campione di cui alla lettera a).

2.   Nei casi in cui a norma del presente regolamento siano prescritti esami di laboratorio per confermare o escludere la presenza di una malattia di categoria A, l’autorità competente si assicura che:

a)

il campionamento degli animali per gli esami di laboratorio sia effettuato conformemente:

i)

all’allegato I, sezione A.2, per gli animali terrestri; e

ii)

all’allegato XII, punto 1, lettere b), c), d) ed e), per gli animali acquatici;

b)

i metodi diagnostici per gli esami di laboratorio soddisfino le prescrizioni di cui:

i)

all’allegato I, parte B, per gli animali terrestri; e

ii)

all’allegato XII, punto 2, per gli animali acquatici;

c)

i campioni siano inviati:

i)

senza indugio a un laboratorio ufficiale designato in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

ii)

conformemente all’allegato I, parte C, per gli animali terrestri e all’allegato XII, punto 1, lettera f), per gli animali acquatici; e

iii)

seguendo le eventuali ulteriori istruzioni dell’autorità competente e del laboratorio riguardanti le condizioni di biosicurezza e bioprotezione per prevenire la diffusione di agenti patogeni di malattie di categoria A;

d)

nel caso di animali detenuti:

i)

sia compilato un inventario di tutti gli animali detenuti nello stabilimento, delle loro specie e delle loro categorie; per il pollame e gli animali di acquacoltura, il numero di animali può essere stimato; e

ii)

venga registrato un marchio di identificazione di ciascun animale delle specie elencate sottoposto a campionamento o, nel caso di pollame e di animali di acquacoltura, il numero di lotto.

Articolo 4

Piani di emergenza

L’autorità competente attua le misure di cui al presente regolamento conformemente al piano di emergenza di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429.

PARTE II

ANIMALI TERRESTRI

CAPO I

Misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria A negli animali terrestri detenuti

Sezione 1

Misure preliminari di controllo delle malattie in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti

Articolo 5

Obblighi per gli operatori in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento

In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti, gli operatori adottano le seguenti misure di controllo delle malattie al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali e dagli stabilimenti colpiti sotto la loro responsabilità ad altri animali non infetti o agli esseri umani fino a quando l’autorità competente non escluda la presenza della malattia di categoria A:

a)

isolano tutti gli animali sospettati di essere infetti dalla malattia di categoria A;

b)

tengono il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, e i prodotti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da malattie di categoria A e che potrebbero trasmetterle, isolati e protetti da insetti e roditori, animali detenuti di specie non elencate e animali selvatici per quanto tecnicamente e praticamente fattibile;

c)

attuano le opportune ulteriori misure di biosicurezza per evitare qualsiasi rischio di diffusione della malattia di categoria A;

d)

cessano tutti i movimenti di animali detenuti delle specie elencate dallo stabilimento o verso di esso;

e)

impediscono i movimenti non essenziali di animali di specie non elencate, prodotti, materiali, sostanze, persone e mezzi di trasporto dallo stabilimento o verso di esso;

f)

garantiscono l’aggiornamento della documentazione dello stabilimento relativa alla produzione, alla salute e alla tracciabilità;

g)

forniscono all’autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti riguardanti la malattia di categoria A; e

h)

seguono le istruzioni impartite dall’autorità competente per quanto riguarda il controllo della malattia di categoria A, conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al presente regolamento.

Articolo 6

Indagini condotte dall’autorità competente in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento

1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento, conformemente all’articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente conduce immediatamente un’indagine per confermare o escludere la presenza della malattia elencata sospettata.

2.   Nel corso dell’indagine di cui al paragrafo 1, l’autorità competente provvede affinché i veterinari ufficiali effettuino almeno:

a)

esami clinici degli animali detenuti delle specie elencate nello stabilimento; e

b)

il prelievo di campioni per gli esami di laboratorio.

Articolo 7

Misure di restrizione e biosicurezza preliminari in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento

1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente sottopone lo stabilimento a sorveglianza ufficiale e impone immediatamente le seguenti misure di restrizione e biosicurezza preliminari, al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali e dallo stabilimento colpiti ad altri animali non infetti o agli esseri umani:

a)

divieto di movimento di animali detenuti delle specie elencate dallo stabilimento o verso di esso;

b)

divieto di movimento di animali detenuti di specie non elencate dallo stabilimento o verso di esso;

c)

divieto di movimento dallo stabilimento di prodotti, materiali o sostanze che potrebbero essere contaminati da malattie di categoria A o che potrebbero trasmetterle;

d)

isolamento degli animali detenuti delle specie elencate e protezione da animali selvatici, animali di specie non elencate e, ove necessario, insetti e roditori;

e)

divieto di abbattimento degli animali delle specie elencate, salvo autorizzazione dell’autorità competente; e

f)

divieto di movimenti non essenziali di prodotti, materiali, sostanze, persone e mezzi di trasporto verso gli stabilimenti.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali e prodotti dallo stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A dopo avere eseguito una valutazione del rischio e a condizione che:

a)

i movimenti di animali e prodotti siano conformi a tutte le condizioni e a tutte le misure di biosicurezza necessarie per evitare la diffusione della malattia;

b)

nello stabilimento di destinazione non ci siano altri animali detenuti delle specie elencate; e

c)

lo stabilimento di destinazione non sia un macello.

3.   Qualora siano concesse le deroghe di cui al paragrafo 2, l’autorità competente può imporre le misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 1 nello stabilimento di destinazione.

4.   Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l’autorità competente può disporre l’abbattimento preventivo, conformemente all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, di animali delle specie elencate nello stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A.

5.   Tutti i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali morti, i quali sono morti o sono stati abbattuti nello stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A, sono trasformati o smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 al fine di garantire che l’agente patogeno di cui si sospetta la presenza sia inattivato e per prevenire la diffusione della malattia ad animali non infetti o agli esseri umani.

Articolo 8

Inventario e analisi della documentazione in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento

1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A, l’autorità competente dispone e verifica che gli operatori degli stabilimenti in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A compilino e mantengano aggiornato senza indugio un inventario di quanto segue:

a)

specie, categorie e numero degli animali detenuti nello stabilimento; per il pollame il numero di animali può essere stimato;

b)

numero di identificazione individuale di tutti gli animali delle specie per le quali l’identificazione individuale è obbligatoria a norma del regolamento delegato (UE) 2019/2035 (14);

c)

specie, categorie e numero degli animali detenuti delle specie elencate che sono nati, sono morti, presentavano segni clinici o che potrebbero essere infetti o contaminati dalla malattia di categoria A nello stabilimento;

d)

prodotti, materiali o sostanze che potrebbero essere contaminati dalla pertinente malattia di categoria A o che potrebbero trasmetterla nello stabilimento; e

e)

ove pertinente, tutti i luoghi che potrebbero permettere la sopravvivenza dei vettori della pertinente malattia di categoria A nello stabilimento.

2.   Se lo stabilimento è costituito da più unità epidemiologiche, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono indicate per ciascuna unità epidemiologica.

3.   Nell’ambito dell’indagine epidemiologica di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2016/429, l’autorità competente analizza almeno la seguente documentazione dello stabilimento nel quale si sospetta la presenza di una malattia di categoria A:

a)

l’inventario di cui al paragrafo 1;

b)

la documentazione relativa all’origine e alla data di arrivo presso lo stabilimento e di partenza da questo degli animali detenuti delle specie elencate;

c)

la documentazione relativa all’origine e alla data di arrivo presso lo stabilimento e di partenza da questo di altri movimenti di trasporto pertinenti;

d)

la documentazione relativa alla produzione; e

e)

la documentazione relativa alle visite allo stabilimento, se disponibile.

4.   L’analisi della documentazione di cui al paragrafo 3 riguarda almeno il periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a ritroso a partire dalla data in cui il sospetto è stato notificato.

Articolo 9

Zone soggette a restrizioni temporanee in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti in uno stabilimento

1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento, l’autorità competente può istituire una zona soggetta a restrizioni temporanee tenendo conto delle seguenti circostanze:

a)

l’ubicazione dello stabilimento in un’area ad alta densità di animali detenuti delle specie elencate per le quali si sospetta la presenza di una malattia di categoria A;

b)

i movimenti di animali o di persone a contatto con animali detenuti delle specie elencate per le quali si sospetta la presenza di una malattia di categoria A;

c)

il ritardo nella conferma della presenza della malattia di categoria A a norma dell’articolo 11;

d)

l’insufficienza di informazioni sulle possibili origini e vie di introduzione della malattia di categoria A di cui si sospetta la presenza; e

e)

il profilo della malattia, in particolare le vie e la velocità di trasmissione e la persistenza della malattia nella popolazione animale.

2.   Negli stabilimenti all’interno della zona soggetta a restrizioni temporanee l’autorità competente applica almeno le misure di cui all’articolo 7.

3.   L’autorità competente può mantenere la zona soggetta a restrizioni temporanee fino a quando la presenza della malattia di categoria A non sia stata esclusa nello stabilimento in cui era sospettata oppure la presenza di tale malattia non sia stata confermata e venga istituita una zona soggetta a restrizioni a norma dell’articolo 21.

4.   Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l’autorità competente può disporre l’abbattimento preventivo, conformemente all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, o la macellazione di animali delle specie elencate nelle zone soggette a restrizioni temporanee.

Articolo 10

Misure da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto

1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A conformemente all’articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente applica:

a)

le disposizioni pertinenti di cui agli articoli da 5 a 9; e

b)

se necessario, misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A ad animali non infetti o agli esseri umani.

2.   L’autorità competente applica inoltre le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 negli stabilimenti di origine degli animali o dei prodotti presenti negli stabilimenti e nei luoghi di cui al paragrafo 1 che si sospetta siano infetti.

Sezione 2

Misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali detenuti

Articolo 11

Conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti

L’autorità competente conferma ufficialmente la presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti se un caso è confermato a norma dell’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Articolo 12

Misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento

1.   In seguito alla conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento conformemente all’articolo 11, l’autorità competente dispone che, oltre alle misure di cui all’articolo 7, siano immediatamente applicate, sotto la supervisione di veterinari ufficiali, le seguenti misure di controllo delle malattie:

a)

tutti gli animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento colpito sono abbattuti quanto prima in loco, all’interno dello stabilimento, in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A durante e dopo l’abbattimento;

b)

vengono adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate e necessarie per evitare ogni possibile diffusione della malattia di categoria A ad animali detenuti o selvatici non infetti o agli esseri umani;

c)

i corpi o le parti di animali detenuti delle specie elencate che sono morti o che sono stati abbattuti a norma della lettera a) del presente paragrafo sono smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009;

d)

tutti i prodotti, i materiali o le sostanze potenzialmente contaminati presenti nello stabilimento sono isolati finché:

i)

non vengono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009, nel caso di sottoprodotti di origine animale (compresi quelli derivanti dall’abbattimento, i prodotti di origine animale e il materiale germinale);

ii)

le misure di pulizia e disinfezione non sono completate conformemente all’articolo 15, nel caso di altri materiali e sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione;

iii)

lo smaltimento non è completato sotto la supervisione di veterinari ufficiali, nel caso di mangimi e di materiali che non possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione.

2.   L’autorità competente dispone e supervisiona:

a)

che il trasporto dallo stabilimento colpito dei sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 1, lettera d), punto i), sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009;

b)

il trasporto dallo stabilimento colpito dei materiali o delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d), punto iii), sia conforme alle sue istruzioni in materia di biosicurezza e bioprotezione per prevenire la diffusione di agenti patogeni della malattia di categoria A.

3.   L’autorità competente preleva campioni per esami di laboratorio da animali detenuti delle specie elencate, prima o dopo l’abbattimento o la morte, ai fini dell’indagine epidemiologica di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2016/429.

4.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), dopo avere eseguito una valutazione del rischio e tenendo conto della possibilità di applicare altre misure di riduzione dei rischi l’autorità competente può decidere:

a)

di disporre l’abbattimento degli animali detenuti delle specie elencate nel luogo adatto più vicino in modo da evitare ogni rischio di diffusione della malattia di categoria A durante l’abbattimento o il trasporto; o

b)

rinviare l’abbattimento degli animali detenuti delle specie elencate, a condizione che tali animali siano sottoposti alla vaccinazione di emergenza di cui all’articolo 69 del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 13

Deroghe specifiche all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

1.   In caso di focolaio di una malattia di categoria A in stabilimenti che detengono animali delle specie elencate in due o più unità epidemiologiche, l’autorità competente può concedere una deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), alle unità epidemiologiche in cui la malattia non è stata confermata, dopo avere eseguito una valutazione del rischio e, se necessario, dopo aver ottenuto esiti favorevoli di esami di laboratorio, a condizione che:

a)

l’indagine epidemiologica di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2016/429 non abbia rivelato alcuna connessione epidemiologica tra le unità epidemiologiche in cui la presenza della malattia di categoria A è stata confermata e quelle in cui la malattia non è stata confermata tale da far sospettare la diffusione della malattia di categoria A tra di esse; e

b)

l’autorità competente abbia confermato che, almeno durante il periodo di monitoraggio, stabilito all’allegato II per la pertinente malattia, prima della conferma della presenza della malattia di categoria A le unità epidemiologiche in cui la malattia non è stata confermata sono state tenute completamente separate e vi abbia operato personale diverso.

2.   L’autorità competente può concedere una deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), alle seguenti categorie di animali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3:

a)

animali detenuti in uno stabilimento confinato;

b)

animali detenuti a fini scientifici o a fini connessi alla conservazione di specie protette o a rischio di estinzione;

c)

animali ufficialmente registrati preventivamente come razze rare; e

d)

animali di elevato valore genetico, culturale o educativo debitamente motivato.

3.   L’autorità competente si assicura che, al momento della concessione della deroga di cui al paragrafo 2, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’autorità competente abbia effettuato una valutazione degli effetti della concessione di tale deroga e, in particolare, degli effetti sullo stato sanitario degli animali nello Stato membro interessato e nei paesi limitrofi e l’esito di tale valutazione indichi che lo stato sanitario degli animali non è a rischio;

b)

si applichino appropriate misure di biosicurezza per prevenire il rischio di trasmissione della malattia di categoria A ad animali detenuti non infetti, ad animali selvatici o agli esseri umani, tenendo conto:

i)

del profilo della malattia; e

ii)

della specie di animali colpita;

c)

gli animali siano sottoposti a un idoneo isolamento e a sorveglianza clinica, compresi esami di laboratorio, fino a quando l’autorità competente non possa garantire che gli animali non comportano rischi di trasmissione della malattia di categoria A.

4.   L’autorità competente può concedere deroghe specifiche all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), per gli equini detenuti in stabilimenti in cui è stata confermata la presenza di un focolaio delle malattie della categoria A di cui all’allegato III, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 14

Ulteriori misure di controllo delle malattie in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali terrestri detenuti in uno stabilimento

1.   L’autorità competente può stabilire, oltre alle misure di cui all’articolo 12, procedure di campionamento per gli animali detenuti di specie non elencate e per gli animali selvatici di specie elencate, sulla base delle informazioni ottenute dall’indagine epidemiologica di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2016/429.

2.   Dopo avere eseguito una valutazione del rischio riguardante l’ulteriore diffusione della pertinente malattia di categoria A e tenendo conto della possibilità di applicare altre misure di riduzione dei rischi, l’autorità competente può disporre l’abbattimento di animali detenuti di specie non elencate e animali selvatici in modo da evitare ogni rischio di diffusione della malattia di categoria A durante l’abbattimento e il trasporto, e fino allo smaltimento dei corpi interi o delle parti degli animali morti.

Articolo 15

Pulizia, disinfezione preliminari e controllo preliminare di insetti e roditori nello stabilimento colpito

1.   Immediatamente dopo il completamento delle misure di cui all’articolo 12 e, se pertinenti, all’articolo 14, l’autorità competente dispone e supervisiona una pulizia e una disinfezione preliminari e, se pertinente, un controllo preliminare di insetti e roditori nello stabilimento colpito al fine di evitare la diffusione della malattia di categoria A.

2.   La pulizia e la disinfezione preliminari come pure il controllo preliminare di insetti e roditori di cui al paragrafo 1 sono:

a)

eseguite conformemente alle procedure di cui all’allegato IV, parti A e B, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A; e

b)

adeguatamente documentate.

3.   Quando concede una delle deroghe di cui all’articolo 13, paragrafi 2 e 4, l’autorità competente dispone la pulizia, la disinfezione e il controllo preliminari di cui al paragrafo 1, adeguando le procedure di cui al paragrafo 2, lettera a), alla situazione specifica senza pregiudicare il controllo della diffusione della malattia di categoria A dagli animali, dagli stabilimenti e dai luoghi colpiti ad altri animali non infetti o agli esseri umani.

4.   In aggiunta alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente dispone e supervisiona che i mezzi di traporto utilizzati per il trasporto di animali da e verso lo stabilimento colpito siano adeguatamente puliti e disinfettati e, ove pertinente, siano sottoposti a misure che garantiscano il controllo di insetti e roditori.

Articolo 16

Deroghe e norme speciali per la pulizia e la disinfezione preliminari e per il controllo preliminare dei vettori

L’autorità competente può concedere una deroga all’obbligo relativo alla pulizia, alla disinfezione e al controllo di insetti e roditori di cui all’articolo 15 nel caso di:

a)

pascoli epidemiologicamente connessi allo stabilimento colpito, sottoposti a procedure specifiche volte a garantire l’inattivazione efficace dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A, tenuto conto del profilo della malattia, del tipo di stabilimento e delle condizioni climatiche; e

b)

letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, proveniente dallo stabilimento colpito, sottoposto a procedure specifiche volte a garantire l’inattivazione efficace dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A conformemente ai dati scientifici.

Articolo 17

Individuazione di stabilimenti epidemiologicamente connessi e altri luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto

1.   Nel quadro dell’indagine epidemiologica, di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2016/429, e al fine di individuare tutti gli stabilimenti epidemiologicamente connessi e gli altri luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente localizza tutti gli animali detenuti presenti nello stabilimento in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di una malattia di categoria A ed eventuali prodotti, materiali, sostanze, mezzi di trasporto o persone che potrebbero diffondere la pertinente malattia di categoria A, compresi:

a)

quelli spediti allo stabilimento e da esso; e

b)

quelli che sono entrati in contatto con lo stabilimento.

2.   La localizzazione di cui al paragrafo 1 riguarda almeno il periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a ritroso a partire dalla data in cui il sospetto è stato notificato.

3.   Dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente può escludere dalla localizzazione di cui al paragrafo 1 i prodotti considerati merci sicure di cui all’allegato VII.

Articolo 18

Misure da applicare negli stabilimenti epidemiologicamente connessi e in altri luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto

1.   Se dalla localizzazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, emerge che animali delle specie elencate sono stati spediti allo stabilimento colpito o da esso durante il periodo di cui al paragrafo 2 di detto articolo, l’autorità competente:

a)

svolge indagini e impone restrizioni e misure di biosicurezza conformemente agli articoli 6, 7 e 8 negli stabilimenti di destinazione o di origine del movimento; o

b)

estende immediatamente le misure di cui all’articolo 12 allo stabilimento di origine o allo stabilimento di destinazione del movimento nel caso in cui vi siano prove epidemiologiche della diffusione della malattia a, da o attraverso tale stabilimento.

2.   L’autorità competente applica le misure di cui al paragrafo 1 in altri stabilimenti e luoghi pertinenti, compresi i mezzi di trasporto, che potrebbero essere contaminati a seguito di contatti con animali, prodotti, materiali, sostanze, persone o mezzi di trasporto provenienti dallo stabilimento colpito identificati nel quadro della localizzazione di cui all’articolo 17 o sulla base di qualsiasi altra informazione pertinente derivante dall’indagine epidemiologica di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 19

Misure da applicare ai prodotti individuati dalla localizzazione

1.   L’autorità competente dispone e supervisiona che lo sperma, gli ovociti e gli embrioni individuati come contaminati dalla localizzazione di cui all’articolo 17 siano smaltiti in conformità del regolamento (UE) n. 1069/2009.

2.   L’autorità competente dispone e supervisiona il trattamento, la trasformazione o lo smaltimento dei prodotti individuati dalla localizzazione di cui all’articolo 17, almeno fino:

a)

al primo stabilimento di trasformazione alimentare nel caso di prodotti di origine animale;

b)

all’incubatoio o allo stabilimento in cui le uova sono state inviate per la cova, nel caso di uova da cova non ancora schiuse; e

c)

al primo stabilimento di trasformazione nel caso di sottoprodotti di origine animale, ad eccezione del letame; o

d)

al luogo in cui è immagazzinato, se si tratta di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato.

3.   L’autorità competente istituisce la sorveglianza ufficiale dei pulcini che sono nati durante il periodo di localizzazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, da uova da cova provenienti dallo stabilimento colpito; tale sorveglianza è istituita in tutti gli stabilimenti di destinazione delle uova da cova e viene mantenuta per un periodo di 21 giorni dalla schiusa delle uova.

4.   L’autorità competente dispone e supervisiona che il trasporto dagli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale sia soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009.

5.   L’autorità competente dispone e supervisiona che i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati o che potrebbero trasmettere la pertinente malattia di categoria A siano conformi alle sue istruzioni in materia di condizioni di biosicurezza e bioprotezione per prevenire la diffusione dell’agente patogeno della malattia di categoria A.

Articolo 20

Misure da applicare in caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale e in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto

1.   In caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio in conformità dell’articolo 11 nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente applica:

a)

le disposizioni pertinenti di cui agli articoli da 12 a 19; e

b)

se necessario, misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali, dagli stabilimenti e dai luoghi colpiti ad altri animali non infetti o agli esseri umani.

2.   L’autorità competente applica le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 19 anche negli stabilimenti di origine degli animali o prodotti colpiti presenti negli stabilimenti e nei luoghi di cui al paragrafo 1.

CAPO II

Misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria A di animali terrestri detenuti in zone soggette a restrizioni

Sezione 1

Misure generali di controllo delle malattie nella zona soggetta a restrizioni

Articolo 21

Istituzione di una zona soggetta a restrizioni

1.   In caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, in aziende alimentari e di mangimi, in uno stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in un altro luogo, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente istituisce immediatamente attorno allo stabilimento o al luogo colpito una zona soggetta a restrizioni, comprendente:

a)

una zona di protezione intorno al focolaio il cui raggio minimo è stabilito nell’allegato V per la pertinente malattia di categoria A;

b)

una zona di sorveglianza intorno al focolaio il cui raggio minimo è stabilito nell’allegato V per la pertinente malattia di categoria A; e

c)

se necessario, in base ai criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza, in cui l’autorità competente applica le stesse misure di cui alla sezione 3 del presente capo per la zona di sorveglianza.

2.   L’autorità competente modifica i confini della zona soggetta a restrizioni iniziale, compresi i confini delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, in caso di sovrapposizione di due o più zone soggette a restrizioni a causa di ulteriori focolai della malattia di categoria A.

3.   In deroga al paragrafo 1 e dopo avere eseguito una valutazione del rischio che tenga conto del profilo della malattia, l’autorità competente può non istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A nei seguenti luoghi:

a)

stabilimenti che detengono animali di cui all’articolo 13, paragrafo 2;

b)

incubatoi;

c)

aziende alimentari e di mangimi, posti di controllo frontalieri, stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale;

d)

mezzi di trasporto;

e)

luoghi in cui hanno luogo operazioni di raccolta o esposizioni temporanee o assistenza veterinaria degli animali; e

f)

qualsiasi altro luogo che non sia uno stabilimento.

Articolo 22

Misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni

1.   L’autorità competente compila e mantiene aggiornato senza indugio un inventario di tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona soggetta a restrizioni, compresi le specie, le categorie e il numero di animali in ciascuno stabilimento; per il pollame il numero di animali può essere stimato.

2.   L’autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l’abbattimento preventivo, conformemente all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni.

3.   L’autorità competente dispone e supervisiona che tutti i movimenti di corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie elencate dalla zona soggetta a restrizioni siano destinati alla trasformazione o allo smaltimento in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto a tal fine:

a)

all’interno del territorio dello Stato membro; o

b)

in un altro Stato membro conformemente all’articolo 48, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, se non è possibile trasformare o smaltire i corpi interi o le parti di animali morti in un impianto riconosciuto nel territorio dello Stato membro in cui si è verificato il focolaio.

4.   L’autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona soggetta a restrizioni affinché avvenga:

a)

senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;

b)

privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria; e

c)

evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate.

5.   I sottoprodotti di origine animale provenienti della zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni alle condizioni stabilite dall’autorità competente in conformità del presente capo.

6.   L’autorità competente può decidere che il certificato di cui al paragrafo 5 non sia rilasciato per i movimenti di sottoprodotti di origine animale all’interno dello Stato membro interessato qualora ritenga che sia in vigore un sistema alternativo che assicura la tracciabilità delle partite dei prodotti in questione e che i prodotti soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i suddetti movimenti.

7.   Qualsiasi prelievo di campioni negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni che detengono animali delle specie elencate per fini diversi dalla conferma o dall’esclusione della presenza delle pertinenti malattie di categoria A è soggetto all’autorizzazione dell’autorità competente.

Articolo 23

Deroghe alle misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni

L’autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni del presente capo relative alle misure da applicare nelle zone soggette a restrizioni, nella misura necessaria e dopo avere eseguito una valutazione del rischio:

a)

nelle ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c);

b)

qualora l’autorità competente decida di istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A negli stabilimenti e nei luoghi di cui all’articolo 21, paragrafo 3;

c)

nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a 50 volatili in cattività; o

d)

negli stabilimenti e nei luoghi di cui all’articolo 21, paragrafo 3, situati in una zona soggetta a restrizioni.

Articolo 24

Prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti

1.   L’autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno siano:

a)

costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;

b)

puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportano un rischio per la sanità animale e, se necessario, disinfettati di nuovo successivamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali o prodotti; e

c)

se pertinente, sottoposti a misure di controllo di insetti e roditori prima del trasporto.

2.   La pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 sono:

a)

eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall’autorità competente utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A; e

b)

adeguatamente documentate.

Sezione 2

Misure di controllo delle malattie nella zona di protezione

Articolo 25

Misure da applicare negli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate nella zona di protezione

1.   L’autorità competente dispone senza indugio l’applicazione delle seguenti misure negli stabilimenti situati nella zona di protezione che detengono animali delle specie elencate diversi dallo stabilimento in cui è stata confermata la presenza della malattia di categoria A:

a)

detenere gli animali delle specie elencate separati da animali selvatici e animali di specie non elencate;

b)

attuare una sorveglianza supplementare al fine di individuare ogni ulteriore diffusione della malattia di categoria A agli stabilimenti, compresi l’aumento della morbilità o della mortalità o un calo significativo dei dati di produzione; tali eventuali aumenti o cali sono immediatamente notificati all’autorità competente;

c)

ove opportuno, impiegare adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie all’interno dello stabilimento e intorno ad esso;

d)

utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;

e)

applicare appropriate misure di biosicurezza a tutte le persone in contatto con animali detenuti delle specie elencate o in entrata o in uscita dallo stabilimento nonché ai mezzi di trasporto al fine di evitare ogni rischio di diffusione della pertinente malattia di categoria A;

f)

conservare una documentazione relativa a tutte le persone che visitano lo stabilimento, mantenerla aggiornata per facilitare la sorveglianza e il controllo delle malattie e metterla a disposizione dell’autorità competente su richiesta;

g)

smaltire i corpi interi o le parti di animali detenuti delle specie elencate morti o abbattuti a norma dell’articolo 22, paragrafo 3.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera f), la documentazione relativa ai visitatori non è necessaria negli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali di cui all’articolo 13, paragrafo 2, se i visitatori non hanno accesso alle aree in cui gli animali sono detenuti.

Articolo 26

Visite dei veterinari ufficiali presso gli stabilimenti situati nella zona di protezione

1.   L’autorità competente si assicura che i veterinari ufficiali effettuino almeno una visita presso tutti gli stabilimenti di cui all’articolo 25, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati, dopo la conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A.

2.   Nell’effettuare le visite di cui al paragrafo 1, i veterinari ufficiali eseguono almeno le seguenti attività:

a)

controlli documentari, compresa l’analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;

b)

la verifica dell’attuazione delle misure applicate per impedire l’introduzione o la diffusione della pertinente malattia di categoria A in conformità dell’articolo 25;

c)

un esame clinico degli animali detenuti delle specie elencate; e

d)

se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza della pertinente malattia di categoria A.

3.   L’autorità competente può disporre ulteriori visite veterinarie negli stabilimenti situati nella zona di protezione per seguire l’evoluzione della situazione.

4.   L’autorità competente conserva la documentazione relativa alle attività e visite di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e ai relativi risultati.

5.   In deroga al paragrafo 1, se il raggio della zona di protezione di cui all’allegato V è superiore a 3 km, l’autorità competente può decidere di disporre non la visita di tutti gli stabilimenti di cui all’articolo 25, ma la visita di un numero rappresentativo di tali stabilimenti conformemente all’allegato I, sezione A.3.

Articolo 27

Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione o all’interno di essa

1.   L’autorità competente vieta le attività, compresi i movimenti, riguardanti gli animali delle specie elencate e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all’interno di essa conformemente alla tabella dell’allegato VI.

2.   L’autorità competente può estendere i divieti di cui al paragrafo 1:

a)

ad animali di specie non elencate e ai prodotti ottenuti da tali animali; e

b)

ad attività, compresi i movimenti, diverse da quelle di cui all’allegato VI.

3.   I seguenti prodotti sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2:

a)

prodotti di origine animale considerati merci sicure, conformemente all’allegato VII, per quanto riguarda la malattia in questione;

b)

prodotti di origine animale che sono stati sottoposti al trattamento pertinente conformemente all’allegato VII;

c)

prodotti o altri materiali che potrebbero diffondere la malattia ottenuti o prodotti prima del periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a ritroso a partire dalla data in cui il sospetto è stato notificato;

d)

prodotti fabbricati nella zona di protezione che sono stati ottenuti da animali detenuti delle specie elencate:

i)

detenuti al di fuori della zona di protezione;

ii)

detenuti e macellati al di fuori della zona di protezione; o

iii)

detenuti al di fuori della zona di protezione e macellati al suo interno;

e)

prodotti derivati.

4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai prodotti di cui al paragrafo 3 se:

a)

i prodotti non sono stati nettamente separati, durante il processo di produzione, lo stoccaggio e il trasporto, da prodotti di cui non è autorizzata la spedizione al di fuori della zona soggetta a restrizioni a norma del presente regolamento; o

b)

l’autorità competente dispone di prove epidemiologiche della diffusione della malattia a, da o attraverso tali prodotti.

Articolo 28

Condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti nella zona di protezione

1.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 27, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali e prodotti nei casi di cui agli articoli da 29 a 38, alle condizioni specifiche di cui agli stessi articoli e alle condizioni generali di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

Prima di concedere l’autorizzazione, l’autorità competente valuta i rischi derivanti da essa derivanti e la valutazione deve indicare che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile.

2.   Tutti i movimenti autorizzati sono effettuati:

a)

esclusivamente attraverso gli itinerari prestabiliti;

b)

privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;

c)

evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate; e

d)

senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.

3.   L’autorità competente per lo stabilimento di origine designa lo stabilimento di destinazione per i movimenti dalla zona di protezione o verso di essa. Se è diversa dall’autorità competente per lo stabilimento di destinazione, l’autorità competente per lo stabilimento di origine informa l’autorità competente per lo stabilimento di destinazione in merito a tale designazione.

4.   L’autorità competente per lo stabilimento di origine verifica che lo stabilimento di destinazione accetti di essere designato e di ricevere ciascuna partita di animali o prodotti.

5.   Nell’autorizzare i movimenti di animali dalla zona di protezione, l’autorità competente si assicura che tali movimenti non comportino un rischio di diffusione della malattia di categoria A sulla base:

a)

di un esame clinico, con esito favorevole, degli animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati;

b)

se necessario, di un esame di laboratorio, con esito favorevole, riguardante gli animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati; e

c)

dell’esito delle visite di cui all’articolo 26.

6.   Quando autorizza il trasporto di prodotti dalla zona di protezione, l’autorità competente dispone e supervisiona che:

a)

durante l’intero processo di produzione e il loro stoccaggio, i prodotti siano stati nettamente separati dai prodotti di cui non è autorizzata la spedizione al di fuori della zona soggetta a restrizioni in conformità del presente regolamento; e

b)

i prodotti non siano trasportati insieme a prodotti di cui non è autorizzata la spedizione al di fuori della zona soggetta a restrizioni a norma del presente regolamento.

7.   Nel concedere un’autorizzazione a norma del paragrafo 1, l’autorità competente si assicura che siano applicate misure di biosicurezza supplementari a decorrere dal momento del carico, durante tutte le operazioni di trasporto e fino allo scarico nello stabilimento di destinazione designato conformemente alle sue istruzioni.

Articolo 29

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti per la macellazione di animali detenuti delle specie elencate nella zona di protezione

1.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate dagli stabilimenti situati nella zona di protezione verso un macello situato:

a)

quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all’interno della zona di protezione;

b)

nella zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona di protezione; o

c)

quanto più vicino possibile alla zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni.

2.   L’autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 solo alle seguenti condizioni:

a)

al momento del carico il mezzo di trasporto è sigillato dall’autorità competente per la spedizione o sotto la sua supervisione;

b)

l’autorità competente per il macello:

i)

viene informata in anticipo dall’operatore del macello dell’intenzione di ricevere animali detenuti delle specie elencate;

ii)

conferma l’assenza di sintomi della malattia di categoria A nel corso delle ispezioni ante mortem e post mortem;

iii)

vigila che l’operatore del macello disponga di procedure efficaci per garantire che gli animali detenuti delle specie elencate provenienti dalla zona di protezione siano tenuti separati e macellati separatamente da tali animali o in momenti diversi, preferibilmente alla fine del giorno lavorativo di arrivo;

iv)

conferma la macellazione degli animali all’autorità competente per lo stabilimento di origine degli animali;

v)

vigila che l’operatore del macello proceda alla pulizia e alla disinfezione dei locali in cui gli animali sono stati tenuti e macellati e che la pulizia e la disinfezione siano completate prima che altri animali detenuti delle specie elencate siano tenuti o macellati in tali locali; e

vi)

vigila che l’ottenimento di carni da tali animali soddisfi le condizioni di cui all’articolo 33.

3.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate dagli stabilimenti situati al di fuori della zona di protezione verso un macello situato nella zona di protezione se:

a)

gli animali sono tenuti separati da altri animali provenienti dalla zona di protezione e sono macellati separatamente da tali animali o in un momento diverso;

b)

le carni fresche ottenute sono sezionate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni fresche ottenute da animali provenienti dalla zona di protezione; e

c)

la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto di cui all’articolo 24 avvengono sotto supervisione ufficiale dopo lo scarico degli animali.

4.   In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009, l’autorità competente può autorizzare la trasformazione e l’uso di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali macellati conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 come materiale di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale situato nel suo territorio oppure in un altro Stato membro, se non è possibile trasformare o smaltire tali sottoprodotti in un impianto riconosciuto nel territorio dello Stato membro in cui si è verificato il focolaio.

Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale di cui al primo comma siano spostati in un impianto situato in un altro Stato membro, lo Stato membro di destinazione e gli Stati membri di passaggio autorizzano tale spedizione e l’autorità competente a destinazione autorizza la trasformazione e l’uso di tali sottoprodotti di origine animale come materiale di categoria 3 conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.

Articolo 30

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di pollame da stabilimenti situati nella zona di protezione

1.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di pulcini di un giorno da uno stabilimento situato nella zona di protezione a uno stabilimento situato nello stesso Stato membro ma, se possibile, al di fuori della zona soggetta a restrizioni, a condizione che:

a)

nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dalla zona soggetta a restrizioni:

i)

al momento del carico il mezzo di trasporto sia sigillato dall’autorità competente o sotto la sua supervisione;

ii)

lo stabilimento di destinazione sia posto sotto la sorveglianza ufficiale dei veterinari ufficiali dopo l’arrivo degli animali; e

iii)

se spostato al di fuori della zona soggetta a restrizioni, il pollame resti nello stabilimento di destinazione almeno per un periodo di 21 giorni;

b)

nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti dall’esterno della zona soggetta a restrizioni, l’incubatoio di spedizione sia in grado di garantire che non ci sono stati contatti tra tali uova e qualsiasi altro uovo da cova o pulcino di un giorno provenienti della zona soggetta a restrizioni.

2.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di pollastre da stabilimenti situati nella zona di protezione a stabilimenti situati nello stesso Stato membro e, se possibile, all’interno della zona soggetta a restrizioni, a condizione che:

a)

nello stabilimento di destinazione non ci siano altri animali detenuti delle specie elencate;

b)

al momento del carico il mezzo di trasporto sia sigillato dall’autorità competente o sotto la sua supervisione;

c)

lo stabilimento di destinazione sia posto sotto la sorveglianza ufficiale dei veterinari ufficiali dopo l’arrivo degli animali; e

d)

se spostati al di fuori della zona soggetta a restrizioni, gli animali restino nello stabilimento di destinazione almeno per un periodo di 21 giorni.

Articolo 31

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di uova da cova nella zona di protezione

1.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti delle uova da cova:

a)

da uno stabilimento situato nella zona di protezione verso un incubatoio situato nello stesso Stato membro; o

b)

da uno stabilimento situato nello stesso Stato membro verso un incubatoio situato nella zona di protezione.

2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è soggetta alle seguenti condizioni:

a)

i gruppi di polli riproduttori (parent) da cui provengono le uova da cova sono stati sottoposti a un esame clinico e a campionamento per esami di laboratorio con esito favorevole;

b)

le uova da cova e i relativi imballaggi vengono disinfettati prima della spedizione e può essere garantita la tracciabilità delle uova da cova; e

c)

le uova da cova sono trasportate in mezzi di trasporto sigillati dall’autorità competente.

3.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di uova da cova da uno stabilimento situato nella zona di protezione a uno stabilimento per la schiusa delle uova da cova situato nello stesso Stato membro, se:

a)

i gruppi di polli riproduttori (parent) da cui provengono le uova da cova sono stati sottoposti a un esame clinico e a campionamento per esami di laboratorio con esito favorevole;

b)

lo stabilimento di destinazione è posto sotto supervisione ufficiale fino al ventunesimo giorno successivo alla schiusa delle uova;

c)

il pollame rimane nello stabilimento di destinazione durante il periodo di cui alla lettera b); e

d)

sono rispettate le prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).

Articolo 32

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di sperma da stabilimenti riconosciuti di materiale germinale situati nella zona di protezione

L’autorità competente può autorizzare i movimenti di sperma raccolto da animali delle specie elencate detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, esclusi gli incubatoi, situati nella zona di protezione dopo la data stimata della prima infezione nello stabilimento colpito, alle seguenti condizioni:

a)

tutte le misure di controllo delle malattie relative alla malattia di categoria A sono state revocate nella zona di protezione in conformità dell’articolo 39;

b)

tutti gli animali detenuti delle specie elencate nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti a un esame clinico e a campionamento per esami di laboratorio al fine di escludere la presenza della malattia di categoria A nel centro di raccolta dello sperma; e

c)

l’animale donatore è stato sottoposto con esito favorevole a un esame di laboratorio su un campione prelevato almeno sette giorni dopo la fine del periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a partire dalla data in cui lo sperma è stato raccolto.

Articolo 33

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di carni fresche e latte crudo ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di protezione

1.   L’autorità competente può autorizzare movimenti di carni fresche e latte crudo ottenuti da animali detenuti delle specie elencate in stabilimenti situati nella zona di protezione se:

a)

sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII; o

b)

nel caso di carni fresche di pollame:

i)

sono marcate conformemente all’allegato IX, punto 1, dal momento in cui sono state ottenute nel macello; e

ii)

non sono destinate a un altro Stato membro.

2.   L’autorità competente si assicura che i movimenti verso uno stabilimento di trasformazione di cui al paragrafo 1, lettera a), siano conformi alle seguenti condizioni:

a)

le carni fresche sono marcate conformemente all’allegato IX, punto 2, nel macello, dopo l’ispezione post mortem e recano tale marchio fino al trattamento;

b)

il movimento di carni fresche e di latte crudo dallo stabilimento di origine allo stabilimento di trasformazione è effettuato in contenitori sigillati; e

c)

lo stabilimento di trasformazione è situato nella stessa zona soggetta a restrizioni o quanto più vicino possibile alla zona soggetta a restrizioni ed opera sotto la supervisione di veterinari ufficiali.

Articolo 34

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona di protezione

L’autorità competente può autorizzare i movimenti di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona di protezione verso le seguenti destinazioni all’interno dello stesso Stato membro:

a)

un centro di imballaggio, purché siano imballate:

i)

in un imballaggio a perdere; o

ii)

in un imballaggio che può essere pulito e disinfettato in modo da distruggere l’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A;

b)

uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto all’allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate in conformità dell’allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Articolo 35

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di protezione a una discarica

L’autorità competente può autorizzare i movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di protezione ai fini del loro smaltimento in una discarica designata situata all’interno dello stesso Stato membro soltanto previa trasformazione in conformità dell’articolo 13, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Articolo 36

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia dalla zona di protezione

L’autorità competente può autorizzare i movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia prodotte nella zona di protezione a condizione che:

a)

siano state prodotte in luoghi in cui non sono detenuti animali delle specie elencate;

b)

siano state prodotte in stabilimenti di trasformazione dei mangimi che non detengono animali delle specie elencate e le materie prime vegetali provengano:

i)

dai luoghi di cui alla lettera a); o

ii)

dall’esterno della zona di protezione;

c)

siano destinate a essere utilizzate all’interno della zona di protezione; o

d)

siano state sottoposte ad almeno uno dei trattamenti di riduzione dei rischi conformemente all’allegato VIII.

Articolo 37

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di animali detenuti delle specie elencate e di prodotti verso un impianto riconosciuto che tratta sottoprodotti di origine animale

1.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di protezione verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale nel quale:

a)

gli animali detenuti sono immediatamente abbattuti; e

b)

i sottoprodotti di origine animale ottenuti sono smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009.

2.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di prodotti provenienti da stabilimenti e luoghi situati nella zona di protezione verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale, in cui i prodotti sono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.

Articolo 38

Misure da applicare nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente situati nella zona di protezione, compresi i mezzi di trasporto

1.   L’autorità competente applica le misure pertinenti di cui all’articolo 25 e agli articoli da 27 a 38 nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente situati nella zona di protezione, compresi i mezzi di trasporto.

2.   Negli stabilimenti e nei luoghi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può applicare misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dalla zona di protezione e al suo interno.

Articolo 39

Durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di protezione

1.   L’autorità competente può revocare le misure di cui alle sezioni 1 e 2 del presente capo soltanto se è trascorso il periodo minimo di cui all’allegato X e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la pulizia e la disinfezione preliminari e, se pertinente, il controllo preliminare di insetti e roditori sono stati effettuati nello stabilimento colpito conformemente all’articolo 15; e

b)

in tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate situati nella zona di protezione, gli animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, a esami clinici e, se necessario, a esami di laboratorio conformemente all’articolo 26.

2.   Se la pertinente malattia di categoria A è trasmessa da un vettore elencato, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, l’autorità competente può:

a)

stabilire la durata delle misure nella zona di protezione caso per caso, tenendo conto di qualsiasi fattore che influenzi il rischio di diffusione della malattia; e

b)

prevedere l’introduzione di animali sentinella.

3.   Dopo la revoca delle misure di cui al paragrafo 1, le misure di cui alla sezione 3 del presente capo si applicano nella zona di protezione almeno per il periodo supplementare di cui all’allegato X.

Sezione 3

Misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza

Articolo 40

Misure da applicare negli stabilimenti situati nella zona di sorveglianza

L’autorità competente dispone l’applicazione senza indugio delle misure di cui all’articolo 25 in tutti gli stabilimenti situati nella zona di sorveglianza che detengono animali delle specie elencate.

Articolo 41

Visite dei veterinari ufficiali presso gli stabilimenti situati nella zona di sorveglianza

L’autorità competente si assicura che i veterinari ufficiali effettuino visite a un campione di stabilimenti situati nella zona di sorveglianza che detengono animali delle specie elencate conformemente all’articolo 26 e all’allegato I, sezione A.3.

Articolo 42

Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di sorveglianza o al suo interno

L’autorità competente applica divieti, esenzioni e deroghe alle attività, compresi i movimenti riguardanti animali delle specie elencate, i loro prodotti e altro materiale, da e verso la zona di sorveglianza conformemente all’articolo 27.

Articolo 43

Condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti di cui all’articolo 42

1.   In deroga all’articolo 42, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali e prodotti solo nei casi di cui agli articoli da 44 a 52, alle condizioni specifiche di cui agli stessi articoli e alle condizioni generali di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

Prima di concedere l’autorizzazione, l’autorità competente valuta i rischi da essa derivanti. La valutazione deve indicare che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile.

2.   Tutti i movimenti autorizzati sono effettuati:

a)

privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;

b)

evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate; e

c)

senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.

3.   L’autorità competente per lo stabilimento di origine designa lo stabilimento di destinazione per i movimenti dalla zona di sorveglianza o verso di essa. Se non è la stessa per lo stabilimento di destinazione, tale autorità competente informa l’autorità competente per lo stabilimento di destinazione in merito a tale designazione.

4.   L’autorità competente per lo stabilimento di origine verifica che lo stabilimento di destinazione accetti di essere designato e di ricevere ciascuna partita di animali o prodotti.

5.   Nell’autorizzare i movimenti di animali dalla zona di sorveglianza, l’autorità competente si assicura che tali movimenti non comportino un rischio di diffusione della malattia di categoria A sulla base:

a)

di un esame clinico, con esito favorevole, di animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati;

b)

se necessario, di un esame di laboratorio, con esito favorevole, di animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati; e

c)

dell’esito delle visite di cui all’articolo 41, se disponibile.

6.   Quando autorizza il trasporto di prodotti dalla zona di sorveglianza, l’autorità competente si assicura che:

a)

durante l’intero processo di produzione e lo stoccaggio, i prodotti siano stati nettamente separati dai prodotti di cui non è autorizzata la spedizione al di fuori della zona soggetta a restrizioni a norma del presente regolamento;

b)

i prodotti non siano trasportati con prodotti di cui non è autorizzata la spedizione al di fuori della zona soggetta a restrizioni a norma del presente regolamento.

7.   Nel concedere le deroghe di cui al paragrafo 1, l’autorità competente si assicura che siano applicate misure di biosicurezza supplementari a decorrere dal momento del carico, durante tutte le operazioni di trasporto e fino allo scarico nello stabilimento di destinazione designato conformemente alle sue istruzioni.

Articolo 44

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti per la macellazione di animali detenuti delle specie elencate da e verso la zona di sorveglianza e al suo interno

1.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate provenienti dalla zona di sorveglianza verso un macello situato:

a)

quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all’interno della zona soggetta a restrizioni; o

b)

al di fuori della zona soggetta a restrizioni, quanto più vicino possibile alla zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni, e dopo avere eseguito una valutazione del rischio.

2.   Le carni ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1 sono soggette alle misure di cui all’articolo 49.

3.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate provenienti dall’esterno della zona di sorveglianza verso un macello situato nella zona di sorveglianza.

4.   L’autorità competente può autorizzare la trasformazione e l’uso di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali macellati conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 come materiale di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale situato nel suo territorio oppure in un altro Stato membro, se non è possibile trasformare o smaltire tali sottoprodotti in un impianto riconosciuto nel territorio dello Stato membro in cui si è verificato il focolaio.

Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale di cui al primo comma siano spostati in un impianto situato in un altro Stato membro, lo Stato membro di destinazione e gli Stati membri di passaggio autorizzano tale spedizione e l’autorità competente a destinazione autorizza la trasformazione e l’uso di tali sottoprodotti di origine animale come materiale di categoria 3 conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.

Articolo 45

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di ungulati detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza

1.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ungulati detenuti delle specie elencate verso pascoli situati all’interno della zona di sorveglianza, a condizione che:

a)

sia trascorso un periodo di 15 giorni dal completamento e dall’approvazione della pulizia e della disinfezione preliminari di cui all’articolo 15; e

b)

gli animali non entrino in contatto con animali delle specie elencate provenienti da altri stabilimenti.

2.   Dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate di ungulati verso uno stabilimento appartenente alla stessa filiera di approvvigionamento, situato all’interno o all’esterno della zona di sorveglianza, al fine di completare il ciclo produttivo prima della macellazione. Se lo stabilimento di destinazione è situato al di fuori della zona di sorveglianza, l’autorità competente applica in tale stabilimento le misure di cui agli articoli 40, 41 e 42, a condizione che le misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza di origine siano mantenute come previsto all’articolo 55.

Articolo 46

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di pollame da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza

1.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di pulcini di un giorno provenienti dalla zona di sorveglianza:

a)

verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro in cui sono nati da uova provenienti da stabilimenti situati all’interno della zona di sorveglianza, a condizione che:

i)

lo stabilimento di destinazione sia posto sotto sorveglianza ufficiale in seguito all’arrivo degli animali; e

ii)

nel caso in cui siano spostati al di fuori della zona soggetta a restrizioni, gli animali restino negli stabilimenti di destinazione per almeno 21 giorni;

b)

verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro in cui sono nati da uova provenienti dall’esterno della zona soggetta a restrizioni, se l’incubatoio di spedizione è in grado di garantire che non ci sono stati contatti tra tali uova e qualsiasi altro uovo da cova o pulcino di un giorno ottenuto da animali detenuti all’interno della zona soggetta a restrizioni.

2.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di pollastre da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza a stabilimenti situati nello stesso Stato membro, a condizione che:

a)

nello stabilimento di destinazione non ci siano altri animali detenuti delle specie elencate;

b)

lo stabilimento di destinazione sia sottoposto a sorveglianza ufficiale in seguito all’arrivo delle pollastre; e

c)

il pollame resti nello stabilimento di destinazione per almeno 21 giorni.

Articolo 47

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di determinati movimenti di uova da cova da e verso stabilimenti situati nella zona di sorveglianza

1.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di uova da cova da uno stabilimento situato nello stesso Stato membro verso:

a)

un incubatoio situato nella zona di sorveglianza; o

b)

uno stabilimento per la schiusa delle uova da cova situato nella zona di sorveglianza.

2.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di uova da cova da uno stabilimento situato nella zona di sorveglianza verso un incubatoio situato nello stesso Stato membro o verso uno stabilimento per la schiusa delle uova da cova all’interno dello stesso Stato membro solo se le uova da cova e il loro imballaggio sono disinfettati prima della spedizione e può essere garantita la tracciabilità di tali uova.

Articolo 48

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di sperma da stabilimenti riconosciuti di materiale germinale situati nella zona di sorveglianza

L’autorità competente può autorizzare i movimenti di sperma raccolto da animali delle specie elencate detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, esclusi gli incubatoi, situati nella zona di sorveglianza dopo la data stimata della prima infezione nello stabilimento colpito, a condizione che:

a)

tutte le misure di controllo delle malattie relative alla pertinente malattia di categoria A siano state revocate nella zona di sorveglianza in conformità dell’articolo 55;

b)

tutti gli animali detenuti delle specie elencate nel centro di raccolta dello sperma siano stati sottoposti a un esame clinico e a campionamento per esami di laboratorio al fine di escludere la presenza della malattia di categoria A nel centro di raccolta dello sperma;

c)

l’animale donatore sia stato sottoposto con esito favorevole a un esame di laboratorio su un campione prelevato non prima di sette giorni dalla fine del periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a partire dalla data in cui lo sperma è stato raccolto.

Articolo 49

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di carni fresche e latte crudo ottenuti da animali detenuti delle specie elencate in stabilimenti situati nella zona di sorveglianza

1.   L’autorità competente può autorizzare movimenti di carni fresche e latte crudo ottenuti da animali detenuti delle specie elencate in stabilimenti situati nella zona di sorveglianza se:

a)

le carni fresche o il latte crudo sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII; o

b)

le carni fresche sono ottenute da pollame.

2.   L’autorità competente si assicura che le carni fresche e il latte crudo spostati a norma del paragrafo 1, lettera a), siano conformi alle seguenti condizioni:

a)

le carni fresche sono marcate conformemente all’allegato IX qualora siano ottenute nel macello e conservano detto marchio fino a quando vengono trattate; e

b)

il trattamento è eseguito in uno stabilimento che opera sotto la supervisione di veterinari ufficiali situato nella stessa zona soggetta a restrizioni o quanto più vicino possibile alla zona soggetta a restrizioni.

Articolo 50

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza

1.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza a un centro di imballaggio situato nello stesso Stato membro purché le uova siano imballate:

a)

in un imballaggio a perdere; o

b)

in un imballaggio che può essere pulito e disinfettato in modo da distruggere l’agente patogeno della malattia di categoria A.

2.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situato nello stesso Stato membro, se:

a)

lo stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti è conforme all’allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004; e

b)

le uova sono spostate nello stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti per essere manipolate e trattate conformemente all’allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 51

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza

L’autorità competente può autorizzare i movimenti di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza:

a)

senza trasformazione, verso una discarica, previamente autorizzata a tal fine dall’autorità competente, situata nella stessa zona di sorveglianza; o

b)

in seguito a trasformazione, verso una discarica, previamente autorizzata a tal fine dall’autorità competente, situata nel territorio dello Stato membro.

Articolo 52

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia dalla zona di sorveglianza

L’autorità competente può autorizzare i movimenti di materie prime per mangimi di origine vegetale o paglia prodotte nella zona di sorveglianza a condizione che queste:

a)

siano state prodotte in luoghi che non detengono animali delle specie elencate, diversi dagli stabilimenti di trasformazione dei mangimi;

b)

siano state prodotte in stabilimenti di trasformazione dei mangimi che non detengono animali delle specie elencate e le materie prime vegetali provengano:

i)

dai luoghi di cui alla lettera a); o

ii)

dall’esterno della zona di sorveglianza;

c)

siano destinate a essere utilizzate all’interno della zona di sorveglianza;

d)

siano state sottoposte ad almeno uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VIII.

Articolo 53

Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di animali detenuti delle specie elencate e di prodotti verso un impianto riconosciuto

1.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di sorveglianza verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale nel quale:

a)

gli animali detenuti sono immediatamente abbattuti; e

b)

i sottoprodotti di origine animale ottenuti sono smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009.

2.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di prodotti provenienti da stabilimenti e altri luoghi situati nella zona di sorveglianza verso un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale, in cui vengono smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.

Articolo 54

Misure da applicare nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente situati nella zona di sorveglianza, compresi i mezzi di trasporto

1.   L’autorità competente applica le misure pertinenti di cui all’articolo 40 e agli articoli da 42 a 53 nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente situati nella zona di sorveglianza, compresi i mezzi di trasporto.

2.   Negli stabilimenti e nei luoghi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può applicare misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dalla zona di sorveglianza e al suo interno.

Articolo 55

Durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza

1.   L’autorità competente può revocare le misure di controllo delle malattie applicate nella zona di sorveglianza a norma delle sezioni 1 e 3 del presente capo soltanto se è trascorso il periodo di cui all’allegato XI e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

nella zona di protezione sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 39; e

b)

un numero rappresentativo di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate sono stati sottoposti, con esito favorevole, a visite effettuate da veterinari ufficiali, conformemente all’articolo 41.

2.   Se la pertinente malattia di categoria A è trasmessa da un vettore elencato, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, l’autorità competente può:

a)

stabilire la durata delle misure nella zona di sorveglianza caso per caso, tenendo conto dei fattori che influenzano il rischio di diffusione della malattia; e

b)

prevedere l’introduzione di animali sentinella.

Sezione 4

Deroghe applicabili nella zona soggetta a restrizioni in caso di ulteriori focolai di malattia

Articolo 56

Deroghe ai divieti di movimenti di animali all’interno delle zone soggette a restrizioni quando le misure di restrizione sono mantenute

1.   Se i divieti di movimenti di animali di cui agli articoli 27 e 42 sono mantenuti oltre il periodo di cui all’allegato XI a causa della conferma ufficiale di ulteriori focolai della malattia di categoria A, l’autorità competente può, in circostanze eccezionali, autorizzare i movimenti di animali detenuti delle specie elencate da uno stabilimento situato all’interno della zona soggetta a restrizioni nei casi non contemplati dalle deroghe di cui agli articoli 27 e 42, se:

a)

l’operatore ha presentato una richiesta motivata per ottenere tale autorizzazione;

b)

i rischi derivanti dall’autorizzazione di tali movimenti sono stati valutati prima di concedere l’autorizzazione e la valutazione indica che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile;

c)

i veterinari ufficiali hanno effettuato esami clinici e hanno prelevato campioni per esami di laboratorio dagli animali delle specie elencate, compresi quelli da spostare, e tali esami hanno dato esiti favorevoli.

2.   Qualora i movimenti di animali siano autorizzati a norma del paragrafo 1, l’autorità competente si assicura che il trasporto sia conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 24.

CAPO III

Ripopolamento con animali terrestri di stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni

Articolo 57

Condizioni per autorizzare il ripopolamento dello stabilimento colpito

1.   L’autorità competente autorizza il ripopolamento dello stabilimento colpito solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori sono stati:

i)

effettuati conformemente alle procedure di cui all’allegato IV, parti A e C, utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A; e

ii)

adeguatamente documentati;

b)

è trascorso il periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a partire dalla data in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione finali di cui alla lettera a).

2.   L’autorità competente supervisiona che la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori nello stabilimento colpito siano effettuati conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.   L’autorità competente non consente l’accesso al pascolo di animali detenuti delle specie elencate durante il periodo in cui è considerato contaminato; tale periodo è stabilito dopo avere eseguito una valutazione del rischio.

4.   Se, per motivi debitamente giustificati, la pulizia e la disinfezione finali e, ove pertinente, il controllo finale di insetti e roditori di cui al paragrafo 1 non sono stati interamente effettuati nello stabilimento colpito, l’autorità competente può autorizzare il ripopolamento in deroga al paragrafo 1, a condizione che:

a)

sia trascorso un periodo di almeno 3 mesi dalla data di esecuzione della pulizia e della disinfezione preliminari di cui all’articolo 15; e

b)

prima di concedere l’autorizzazione, l’autorità competente abbia valutato i rischi derivanti da tale autorizzazione e la valutazione indichi che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile.

Articolo 58

Deroga alla prescrizione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b)

In caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in aziende alimentari e di mangimi, centri di raccolta, posti di controllo frontalieri, stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente può autorizzare la reintroduzione di animali detenuti delle specie elencate a fini di macellazione, operazioni di raccolta, ispezione o trasporto, 24 ore dopo il completamento:

a)

delle misure di cui agli articoli 12, 14, 15, 17, 18 e all’articolo 57, paragrafo 1, lettera a); e

b)

di qualsiasi misura supplementare applicata dall’autorità competente adeguata alla situazione specifica.

Articolo 59

Prescrizioni per il ripopolamento dello stabilimento colpito con animali detenuti delle specie elencate

1.   L’autorità competente supervisiona che il ripopolamento dello stabilimento colpito con animali detenuti delle specie elencate sia conforme alle disposizioni del presente articolo.

2.   Gli animali detenuti delle specie elencate destinati al ripopolamento:

a)

non provengono da uno stabilimento soggetto alle restrizioni di cui al capo III; e

b)

prima dell’introduzione nello stabilimento sono sottoposti a campionamento per esami di laboratorio per escludere la presenza della malattia con esito favorevole.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), sono prelevati campioni da:

a)

un numero rappresentativo di tutti gli animali da introdurre nello stabilimento, se sono tutti introdotti contemporaneamente e provengono dallo stesso stabilimento di origine; o

b)

un numero rappresentativo di animali di ciascuna partita, se gli animali saranno tutti introdotti in momenti diversi o da stabilimenti di origine diversi.

Nel caso dei pulcini di un giorno, l’autorità competente può decidere di non effettuare il campionamento per esami di laboratorio di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   Gli animali detenuti delle specie elencate destinati al ripopolamento sono introdotti negli stabilimenti come segue:

a)

in tutte le unità epidemiologiche e in tutti gli edifici dello stabilimento colpito;

b)

di preferenza contemporaneamente o durante il periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a partire dalla data di introduzione del primo animale; o

c)

nel caso di stabilimenti di allevamento all’aria aperta o quando la disposizione di cui alla lettera a) è impraticabile, utilizzando animali sentinella che sono stati sottoposti a campionamento per esami di laboratorio con esito favorevole per la pertinente malattia di categoria A prima di essere introdotti nello stabilimento.

5.   I veterinari ufficiali effettuano almeno una visita presso lo stabilimento colpito l’ultimo giorno del periodo di monitoraggio di cui all’allegato II per la pertinente malattia, calcolato a partire dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento e in ogni caso prima che siano trascorsi 30 giorni da detto giorno, ed eseguono almeno:

a)

controlli documentari, compresa l’analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;

b)

un esame clinico degli animali detenuti delle specie elencate; e

c)

un prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza della pertinente malattia di categoria A.

6.   Chiunque entri o esca dallo stabilimento rispetta appropriate misure di biosicurezza volte a prevenire la diffusione della pertinente malattia di categoria A.

7.   Gli animali detenuti delle specie elencate lasciano lo stabilimento soltanto su autorizzazione dell’autorità competente e solo se gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 5, lettera c), hanno dato esito favorevole.

8.   A decorrere dalla data in cui gli animali sono stati introdotti nello stabilimento e fino alla conclusione del ripopolamento, conformemente all’articolo 61, l’operatore:

a)

tiene aggiornata la documentazione riguardante la salute e i dati di produzione degli animali detenuti delle specie elencate; e

b)

notifica immediatamente all’autorità competente qualsiasi modifica significativa dei dati di produzione e qualsiasi altra anomalia.

9.   Se durante il periodo di cui al paragrafo 8 vengono notificati all’autorità competente mortalità insolite o segni clinici della pertinente malattia di categoria A, i veterinari ufficiali prelevano senza indugio campioni per esami di laboratorio al fine di escludere la presenza della pertinente malattia di categoria A.

10.   L’autorità competente può esentare gli stabilimenti confinati da una o più delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 9 dopo aver valutato i rischi derivanti da tale esenzione e se la valutazione indica che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile.

Articolo 60

Ulteriori prescrizioni per il ripopolamento dello stabilimento colpito

1.   L’autorità competente autorizza il ripopolamento dello stabilimento colpito con animali diversi dagli animali detenuti dalle specie elencate tenendo conto del rischio di diffusione della pertinente malattia di categoria A e del rischio di persistenza dei vettori.

2.   L’autorità competente può applicare alcune o tutte le disposizioni di cui agli articoli 57 e 59 se si applica l’abbattimento preventivo di cui all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 61

Conclusione del ripopolamento dello stabilimento colpito e revoca delle misure di controllo delle malattie nello stabilimento colpito

1.   Il ripopolamento dello stabilimento colpito si considera concluso quando sono state concluse con successo le misure di cui agli articoli 57 e 59 e, ove pertinente, all’articolo 60.

2.   L’autorità competente revoca tutte le misure di controllo delle malattie applicate nello stabilimento colpito conformemente al presente regolamento quando il ripopolamento si considera concluso come previsto al paragrafo 1.

CAPO IV

Misure di controllo delle malattie in animali selvatici delle specie elencate

Articolo 62

Misure in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate

1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all’articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente conduce immediatamente un’indagine per confermare o escludere la presenza della malattia elencata sospettata.

2.   Nel corso dell’indagine di cui al paragrafo 1, l’autorità competente organizza almeno l’esame post mortem e la raccolta di campioni per l’esame di laboratorio degli animali selvatici delle specie elencate abbattuti con arma da fuoco o trovati morti al fine di confermare o escludere la presenza della malattia di categoria A.

3.   Per quanto riguarda i corpi di animali selvatici morti sospettati di essere colpiti dalla pertinente malattia di categoria A, indipendentemente dal fatto che tali animali siano stati abbattuti o trovati morti, l’autorità competente si assicura che:

a)

i corpi interi degli animali selvatici morti o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009; e

b)

ove possibile, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati dal contatto con i corpi degli animali selvatici morti o i sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali corpi sono sottoposti a pulizia e disinfezione o smaltiti secondo le istruzioni e sotto la supervisione di veterinari ufficiali.

Articolo 63

Misure in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate

1.   In caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in base:

a)

al profilo della malattia;

b)

alla stima della popolazione di animali selvatici delle specie elencate;

c)

ai fattori di rischio che contribuiscono alla diffusione della pertinente malattia di categoria A, in particolare il rischio di introduzione di una malattia di categoria A in stabilimenti che detengono animali delle specie elencate;

d)

ai risultati del campionamento; e

e)

ad altri fattori pertinenti.

2.   Per quanto riguarda i corpi di animali selvatici in cui è stata confermata la presenza della pertinente malattia di categoria A, indipendentemente dal fatto che tali animali siano stati abbattuti o trovati morti, l’autorità competente si assicura che:

a)

i corpi interi degli animali selvatici morti o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009; e

b)

ove possibile, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati dal contatto con i corpi degli animali selvatici morti o con i sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali corpi sono sottoposti a pulizia e disinfezione o smaltiti secondo le istruzioni e sotto la supervisione di veterinari ufficiali.

3.   L’autorità competente può modificare i confini della zona infetta iniziale:

a)

al fine di controllare l’ulteriore diffusione della pertinente malattia di categoria A; e

b)

in caso di conferma di ulteriori focolai della malattia di categoria A in animali selvatici.

4.   L’autorità competente informa immediatamente gli operatori, i veterinari clinici, i cacciatori, le altre autorità competenti interessate e ogni altra persona fisica o giuridica interessata circa il focolaio della malattia e le misure di controllo adottate.

Articolo 64

Misure da applicare nella zona infetta

1.   Nella zona infetta stabilita conformemente all’articolo 63, l’autorità competente organizza l’esame post mortem degli animali selvatici delle specie elencate che sono stati abbattuti con arma da fuoco o trovati morti, compreso, se necessario, un campionamento per esami di laboratorio.

2.   Nella zona infetta l’autorità competente provvede almeno:

a)

ad attuare misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali colpiti e dalla zona infetta ad animali non infetti o agli esseri umani;

b)

a vietare i movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (16); e

c)

a garantire che tutti i corpi di animali selvatici morti delle specie elencate o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009, indipendentemente dal fatto che gli animali siano stati abbattuti o trovati morti.

Articolo 65

Misure supplementari da applicare nella zona infetta

Al fine di evitare la diffusione della malattia di categoria A, nella zona infetta l’autorità competente può:

a)

regolamentare i movimenti degli animali detenuti delle specie elencate;

b)

regolamentare le attività venatorie e altre attività all’aperto;

c)

sottoporre a restrizioni l’alimentazione di animali selvatici delle specie elencate; e

d)

sviluppare e attuare un piano di eradicazione per la malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate, qualora la situazione epidemiologica lo richieda.

Articolo 66

Gruppo operativo di esperti

In caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate e se stabilisce una zona infetta in conformità dell’articolo 63, l’autorità competente istituisce un gruppo operativo di esperti a norma dell’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429 che la assista:

a)

nel valutare la situazione epidemiologica e la sua evoluzione;

b)

nel definire la zona infetta;

c)

nello stabilire le misure appropriate da applicare nella zona infetta conformemente al presente capo e la loro durata; e

d)

nell’elaborare un piano di eradicazione, ove pertinente.

Articolo 67

Durata delle misure nella zona infetta

L’autorità competente mantiene le misure applicate nella zona infetta in conformità del presente capo fino a quando le informazioni epidemiologiche non indicano che la popolazione selvatica pertinente non comporta più un rischio di introduzione di una malattia di categoria A negli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate e il gruppo operativo non raccomanda di revocare le misure.

CAPO V

Misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria b e c degli animali terrestri

Articolo 68

Misure preliminari di controllo delle malattie da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria B o C da parte dell’autorità competente in Stati membri o zone cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia

In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria B o C in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, negli Stati membri o nelle zone cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia a norma dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 o dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente applica le misure previste:

a)

agli articoli 21, 22 e 23 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per le infezioni da Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, Mycobacterium tuberculosis complex, leucosi bovina enzootica, rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, virus della malattia di Aujeszky e diarrea virale bovina;

b)

all’articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’infezione da virus della rabbia; e

c)

all’articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24).

Articolo 69

Misure di controllo delle malattie da applicare in caso di conferma della presenza di una malattia di categoria B o C

In caso di conferma della presenza di una malattia di categoria B o C in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, negli Stati membri o nelle zone cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia a norma dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 o dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente applica le misure previste:

a)

agli articoli da 24 a 31 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per le infezioni da Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, Mycobacterium tuberculosis complex, leucosi bovina enzootica, rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, virus della malattia di Aujeszky e diarrea virale bovina;

b)

all’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’infezione da virus della rabbia; e

c)

all’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24).

PARTE III

ANIMALI ACQUATICI

CAPO I

Misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria a in animali di acquacoltura

Sezione 1

Misure preliminari di controllo delle malattie in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura

Articolo 70

Obblighi per gli operatori in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura in stabilimenti

In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura delle specie elencate, fino all’esclusione della presenza della malattia di categoria A da parte dell’autorità competente, gli operatori, al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali e dagli stabilimenti di acquacoltura colpiti sotto la loro responsabilità ad altri animali acquatici non infetti, adottano le seguenti misure di controllo delle malattie:

a)

isolano, ove tecnicamente possibile, tutti gli animali di acquacoltura presenti nello stabilimento sospettato di essere infetto dalla malattia di categoria A;

b)

impediscono i movimenti di animali di acquacoltura in entrata e in uscita dallo stabilimento;

c)

conservano una documentazione relativa a tutte le visite e a tutti i movimenti da e verso lo stabilimento;

d)

mantengono i prodotti, le attrezzature, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da malattie di categoria A e che potrebbero trasmetterle isolati e, per quanto possibile, protetti da vettori e altri animali acquatici;

e)

attuano le opportune misure di biosicurezza per evitare la diffusione della malattia di categoria A;

f)

forniscono all’autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti riguardanti la malattia di categoria A; e

g)

seguono le istruzioni impartite dall’autorità competente per quanto riguarda il controllo della malattia di categoria A, conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al presente regolamento.

Articolo 71

Indagini condotte dall’autorità competente in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura in uno stabilimento

1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura in uno stabilimento, conformemente all’articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente conduce immediatamente un’indagine per confermare o escludere la presenza della malattia elencata sospettata.

2.   Nel corso dell’indagine di cui al paragrafo 1, l’autorità competente provvede affinché i veterinari ufficiali effettuino almeno:

a)

esami clinici degli animali di acquacoltura; e

b)

il prelievo di campioni per gli esami di laboratorio.

Articolo 72

Misure di restrizione e biosicurezza preliminari da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura

1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente sottopone lo stabilimento a sorveglianza ufficiale e impone immediatamente le seguenti misure di restrizione e biosicurezza preliminari, al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali di acquacoltura e dallo stabilimento colpiti ad animali acquatici non infetti:

a)

vieta i movimenti di animali di acquacoltura in entrata e in uscita dallo stabilimento;

b)

vieta i movimenti non essenziali di mezzi di trasporto e di attrezzature dallo stabilimento;

c)

vieta la macellazione di animali di acquacoltura per il consumo umano;

d)

ove tecnicamente fattibile e considerato necessario, dispone l’isolamento di tutti gli animali di acquacoltura; e

e)

se possibile, attua mezzi e misure adeguati per controllare gli uccelli e altri predatori.

2.   L’autorità competente può disporre l’abbattimento preventivo delle specie elencate presso lo stabilimento colpito in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A, a condizione che siano applicate tutte le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi necessarie per prevenire la diffusione della malattia di categoria A dallo stabilimento.

3.   In deroga all’articolo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente autorizza i movimenti di animali di acquacoltura al solo fine dell’abbattimento immediato in un stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie o in un impianto riconosciuto per la trasformazione o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 o di categoria 2 conformemente a detto regolamento. L’autorizzazione può essere concessa solo se sono applicate le misure di biosicurezza e le altre misure di riduzione dei rischi necessarie per prevenire la diffusione della malattia di categoria A.

4.   Tutti i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura morti o abbattuti a norma del presente articolo, compresi gusci e conchiglie con carni di molluschi, in deroga all’articolo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono trasformati o smaltiti come materiale di categoria 1 o di categoria 2 conformemente a detto regolamento per garantire che il pertinente agente patogeno sia inattivato e per prevenire la trasmissione della malattia ad altri animali acquatici.

Articolo 73

Inventario e analisi della documentazione in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura

1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A, l’autorità competente dispone e verifica che gli operatori degli stabilimenti in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A compilino e mantengano aggiornato senza indugio un inventario di quanto segue:

a)

le specie, le categorie e le quantità (numero, volume o peso) di tutti gli animali di acquacoltura detenuti nello stabilimento;

b)

i prodotti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati dalla malattia di categoria A o che potrebbero trasmetterla; e

c)

la mortalità in ciascuna unità epidemiologica all’interno dello stabilimento, registrata su base giornaliera.

2.   Nel quadro dell’indagine epidemiologica di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2016/429 effettuata in stabilimenti in cui si sospetta la presenza della malattia, i veterinari ufficiali analizzano almeno la documentazione di cui all’articolo 186, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 74

Estensione delle misure di controllo delle malattie ad altri stabilimenti in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A

Al fine di prevenire la diffusione di una malattia di categoria A, l’autorità competente conduce un’indagine a norma dell’articolo 71 e, dopo avere eseguito una valutazione del rischio, estende le misure pertinenti di cui agli articoli 72 e 73:

a)

agli stabilimenti che appartengono allo stesso compartimento dello stabilimento in cui si sospetta la presenza della malattia o che, a causa della distanza, delle condizioni idrodinamiche o delle condizioni topografiche, presentano un maggiore rischio di contrarre l’agente patogeno pertinente dallo stabilimento in cui si sospetta la presenza della malattia;

b)

a qualsiasi stabilimento diverso da quelli di cui alla lettera a) che presenta una connessione epidemiologica diretta con lo stabilimento in cui si sospetta la presenza della malattia.

Articolo 75

Zone soggette a restrizioni temporanee intorno allo stabilimento

L’autorità competente può istituire una zona soggetta a restrizioni temporanee attorno allo stabilimento in cui si sospetta la presenza di una malattia di categoria A e in cui si applicano misure preliminari di controllo delle malattie a norma degli articoli 72 e 73, tenendo conto delle seguenti circostanze:

a)

l’ubicazione dello stabilimento in un’area in cui si trovano altri stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate nei quali si sospetta la presenza di una malattia di categoria A;

b)

movimenti di animali in prossimità dello stabilimento in cui si sospetta la presenza della malattia;

c)

il ritardo nella conferma della presenza della malattia di categoria A a norma dell’articolo 77;

d)

l’insufficienza di informazioni sulle possibili origini e vie di introduzione della malattia di categoria A di cui si sospetta la presenza; e

e)

il profilo della malattia, in particolare le vie e la velocità di trasmissione della malattia e la sua persistenza nella pertinente popolazione di animali di acquacoltura delle specie elencate.

Articolo 76

Misure da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A nelle aziende alimentari e di mangimi, nei centri di depurazione, nei centri di spedizione, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto

1.   In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria A conformemente all’articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, nelle aziende alimentari e di mangimi, nei centri di depurazione, nei centri di spedizione, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente applica:

a)

le misure di cui agli articoli da 71 a 75; e

b)

se necessario, misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali e dagli stabilimenti o luoghi in cui si sospetta la presenza della malattia ad animali non infetti.

2.   L’autorità competente applica le disposizioni di cui agli articoli da 71 a 75 anche negli stabilimenti di origine degli animali o dei prodotti presenti negli stabilimenti e nei luoghi di cui al paragrafo 1.

Sezione 2

Misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura

Articolo 77

Conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura

L’autorità competente conferma ufficialmente la presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali di acquacoltura quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Articolo 78

Misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento

1.   In seguito alla conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A conformemente all’articolo 77, l’autorità competente, oltre alle misure di cui agli articoli 72 e 73, dispone che le seguenti misure di controllo delle malattie siano immediatamente applicate sotto la supervisione dei veterinari ufficiali nello stabilimento in cui è stata confermata ufficialmente la presenza di un focolaio di una malattia di categoria A:

a)

i pesci e i crostacei delle specie elencate sono abbattuti quanto prima e i molluschi delle specie elencate sono rimossi dall’acqua quanto prima;

b)

gli animali di cui alla lettera a) sono smaltiti, in deroga all’articolo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, come materiale di categoria 1 o di categoria 2 conformemente a tale regolamento;

c)

le misure di cui alle lettere a) e b) sono attuate:

i)

nello stabilimento in cui è stata confermata ufficialmente la presenza di un focolaio di una malattia di categoria A con successiva trasformazione in loco; o

ii)

in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie o in un impianto riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 per la trasformazione o lo smaltimento in modo da prevenire il rischio di diffusione della malattia di categoria A;

d)

gli animali di acquacoltura di specie non elencate sono quanto prima abbattuti o macellati per il consumo umano o, nel caso dei molluschi, rimossi dall’acqua in conformità del paragrafo 1, lettera b);

e)

si applicano misure appropriate per limitare la possibile diffusione della malattia di categoria A dagli e agli animali acquatici selvatici che potrebbero essere in contatto epidemiologico con lo stabilimento;

f)

tutti i prodotti, i materiali o le sostanze potenzialmente contaminati sono isolati finché:

i)

nel caso di sottoprodotti di origine animale, sono smaltiti a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009;

ii)

nel caso di prodotti di origine animale, in deroga all’articolo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono smaltiti o trasformati come materiale di categoria 1 o di categoria 2 a norma di tale regolamento;

iii)

nel caso di materiali e sostanze che possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, le misure di pulizia e disinfezione sono completate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 80; e

iv)

nel caso di mangimi e di altri materiali che non possono essere sottoposti a pulizia e disinfezione, sono allontanati dallo stabilimento e smaltiti sotto la supervisione di veterinari ufficiali.

2.   L’autorità competente dispone e supervisiona:

a)

che il trasporto dallo stabilimento colpito dei sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, lettera f), punto i), e dei prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, lettera f), punto ii), sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009; e

b)

che il trasporto dallo stabilimento colpito dei materiali o delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettera f), punto iv), sia conforme alle sue istruzioni in materia di biosicurezza e bioprotezione per prevenire la diffusione di agenti patogeni della malattia di categoria A.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente, dopo avere eseguito una valutazione del rischio, può consentire la macellazione di pesci o crostacei o, nel caso dei molluschi, la rimozione dall’acqua, per il consumo umano, presso lo stabilimento o in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie, a condizione che siano adottate le appropriate misure di biosicurezza e le altre misure di riduzione dei rischi necessarie per prevenire la diffusione della malattia di categoria A. Tutti i sottoprodotti di origine animale risultanti da detta deroga sono smaltiti o trasformati, in deroga all’articolo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, come materiale di categoria 1 o di categoria 2 conformemente a tale regolamento.

4.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), l’autorità competente, dopo avere eseguito una valutazione del rischio, può decidere di non abbattere, macellare o rimuovere dall’acqua gli animali di acquacoltura di specie non elencate, a condizione che siano applicate misure appropriate di riduzione dei rischi per prevenire qualsiasi rischio di diffusione della pertinente malattia di categoria A dallo stabilimento.

5.   In deroga al paragrafo 1, lettera f), punto ii), l’autorità competente, dopo avere eseguito una valutazione del rischio, può consentire l’immissione sul mercato di prodotti di origine animale conformemente all’articolo 83.

Articolo 79

Deroghe specifiche alle misure di controllo negli stabilimenti in cui le specie elencate sono detenute a fini scientifici o a fini connessi alla conservazione di specie a rischio di estinzione

1.   L’autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettere a) e c), nel caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A in uno stabilimento in cui sono detenute specie elencate a fini scientifici o a fini connessi alla conservazione di specie a rischio di estinzione, a condizione che:

a)

non venga compromesso lo stato sanitario degli animali nello Stato membro interessato o in altri Stati membri; e

b)

siano adottate tutte le appropriate misure di biosicurezza di cui all’articolo 78 per prevenire il rischio di diffusione dell’agente patogeno della malattia di categoria A.

2.   Se è concessa una deroga a norma del paragrafo 1, l’autorità competente si assicura che gli animali di acquacoltura delle specie elencate oggetto della deroga:

a)

siano detenuti in locali in cui sono attuate le opportune misure di biosicurezza per evitare la diffusione della pertinente malattia di categoria A; e

b)

siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e a ulteriori esami di laboratorio e non vengano spostati dallo stabilimento fino a quando gli esami di laboratorio non abbiano indicato che non comportano un rischio di ulteriore diffusione della pertinente malattia di categoria A.

Articolo 80

Pulizia e disinfezione

1.   L’autorità competente dispone che gli operatori, immediatamente dopo il completamento delle misure di controllo delle malattie di cui all’articolo 78, effettuino la pulizia e la disinfezione:

a)

dello stabilimento, per quanto ritenuto tecnicamente possibile dall’autorità competente;

b)

delle attrezzature connesse all’allevamento, comprese, ma non esclusivamente, le attrezzature per l’alimentazione, la calibratura, il trattamento, la vaccinazione e le imbarcazioni da lavoro;

c)

delle attrezzature connesse alla produzione, compresi, ma non esclusivamente, le gabbie, le reti, i tralicci, le sacche e i filari (long-lines);

d)

degli indumenti protettivi o delle attrezzature di sicurezza utilizzati dagli operatori e dai visitatori; e

e)

di tutti i mezzi di trasporto, comprese le vasche e le altre attrezzature utilizzate per spostare gli animali infetti o il personale entrato in contatto con animali infetti.

2.   La pulizia e la disinfezione di cui al paragrafo 1 sono effettuate:

a)

conformemente a un protocollo precedentemente concordato tra l’autorità competente e l’operatore; e

b)

sotto la supervisione di veterinari ufficiali.

Articolo 81

Fermo dello stabilimento colpito

L’autorità competente dispone che gli operatori, una volta completate la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 80, eseguano il fermo dello stabilimento colpito per il periodo stabilito nell’allegato XIII.

Articolo 82

Estensione delle misure di controllo delle malattie in caso di conferma della presenza di una malattia di categoria A

Al fine di prevenire la diffusione di una malattia di categoria A, l’autorità competente conduce un’indagine a norma dell’articolo 71 e, dopo avere eseguito una valutazione del rischio, estende alcune o tutte le misure di cui agli articoli 78, 80 e 81:

a)

agli stabilimenti che fanno parte dello stesso compartimento o che, a causa della distanza, delle condizioni idrodinamiche o delle condizioni topografiche, presentano un rischio maggiore di contrarre l’agente patogeno pertinente dallo stabilimento sospetto in cui è confermata la presenza della malattia;

b)

a qualsiasi stabilimento che, in seguito all’indagine di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2016/429, abbia dimostrato una connessione epidemiologica diretta con lo stabilimento in cui è confermata la presenza della malattia.

Articolo 83

Immissione sul mercato di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate prodotti in stabilimenti infetti

1.   Nel concedere una deroga a norma dell’articolo 78, paragrafo 5, l’autorità competente può consentire l’immissione sul mercato di prodotti di origine animale solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i pesci sono macellati ed eviscerati prima della spedizione;

b)

prima della spedizione i molluschi e i crostacei sono completamente tracciabili e sono trasformati in prodotti non vitali che non sono in grado di sopravvivere se rimessi in acqua.

Se prima della trasformazione e dell’immissione sul mercato è necessaria la depurazione, questa è eseguita presso uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie o in un centro di depurazione biosicuro.

2.   I prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 sono destinati:

a)

direttamente al consumatore finale; o

b)

a essere ulteriormente trasformati in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie.

Articolo 84

Misure da applicare in caso di conferma della presenza di una malattia di categoria A nelle aziende alimentari e di mangimi, nei centri di depurazione, nei centri di spedizione, nei posti di controllo frontalieri o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto

1.   In caso di conferma della presenza di una malattia di categoria A nelle aziende alimentari e di mangimi, nei centri di depurazione, nei centri di spedizione, nei posti di controllo frontalieri o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, conformemente all’articolo 77, l’autorità competente applica:

a)

le misure di cui agli articoli 78, 80 e 81; e

b)

se necessario, misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali e dagli stabilimenti o luoghi colpiti ad animali non infetti.

2.   L’autorità competente applica le disposizioni di cui agli articoli 78, 80 e 81 anche negli stabilimenti di origine degli animali o dei prodotti presenti negli stabilimenti e nei luoghi di cui al paragrafo 1.

CAPO II

Misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria A di animali di acquacoltura nella zona soggetta a restrizioni

Sezione 1

Misure generali di controllo delle malattie nella zona soggetta a restrizioni

Articolo 85

Istituzione di una zona soggetta a restrizioni

1.   In caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, in aziende alimentari o di mangimi, in uno stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto, l’autorità competente istituisce immediatamente attorno allo stabilimento o al luogo colpiti una zona soggetta a restrizioni, comprendente:

a)

una zona di protezione attorno allo stabilimento o al luogo in cui è confermata la presenza della malattia di categoria A;

b)

una zona di sorveglianza attorno alla zona di protezione; e

c)

se necessario, in base ai criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

2.   L’estensione delle zone è stabilita caso per caso, tenendo conto dei fattori che influenzano il rischio di diffusione della malattia. A tal fine, l’autorità competente tiene conto dei dati e dei criteri seguenti:

a)

i dati risultanti dall’indagine epidemiologica conformemente all’articolo 57 del regolamento (UE) 2016/429;

b)

i dati idrodinamici pertinenti;

c)

i criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429; e

d)

i criteri di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

3.   L’autorità competente modifica i confini della zona soggetta a restrizioni iniziale, compresi i confini delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, in caso di sovrapposizione di due o più zone soggette a restrizioni a causa di ulteriori focolai della malattia di categoria A.

4.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente, a causa di specifiche circostanze geografiche, idrodinamiche ed epidemiologiche e dopo avere eseguito una valutazione del rischio che tenga conto del profilo della malattia, può:

a)

non istituire la zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 1 attorno allo stabilimento o al luogo infetti;

b)

istituire una zona soggetta a restrizioni consistente in una zona di protezione senza alcuna zona di sorveglianza adiacente; e

c)

non istituire una zona soggetta a restrizioni quando la presenza di una malattia di categoria A è confermata in aziende alimentari e di mangimi, centri di depurazione, centri di spedizione, posti di controllo frontalieri, stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo pertinente, compresi i mezzi di trasporto.

5.   Per quanto necessario e dopo avere eseguito una valutazione del rischio che tenga conto delle circostanze geografiche, idrodinamiche ed epidemiologiche e del profilo della malattia, l’autorità competente può derogare alle disposizioni del presente capo:

a)

nelle ulteriori zone soggette a restrizioni; e

b)

qualora decida di istituire una zona soggetta a restrizioni in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia di categoria A in stabilimenti o in qualsiasi altro luogo pertinente di cui al paragrafo 4, lettera c).

Articolo 86

Misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni

1.   L’autorità competente compila senza indugio e mantiene un inventario aggiornato di tutti gli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate situati nella zona soggetta a restrizioni, compresi le specie, le categorie e il numero stimato di animali in ciascuno stabilimento.

2.   Negli stabilimenti situati all’interno della zona soggetta a restrizioni, sulla base di informazioni epidemiologiche o di altri dati pertinenti e dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente può attuare l’abbattimento preventivo o la macellazione per il consumo umano o, nel caso dei molluschi, la rimozione dall’acqua di animali di acquacoltura delle specie elencate a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 78, paragrafo 2.

3.   Qualsiasi prelievo di campioni negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate per fini diversi dalla conferma o dall’esclusione della presenza della pertinente malattia di categoria A è soggetto all’autorizzazione dell’autorità competente.

Sezione 2

Misure di controllo delle malattie nella zona di protezione

Articolo 87

Misure da applicare negli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura situati nella zona di protezione

1.   L’autorità competente dispone che gli operatori degli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura di qualsiasi specie situati nella zona di protezione, diversi dallo stabilimento in cui è stata confermata la presenza della malattia di categoria A, applichino almeno le seguenti misure al fine di prevenire e controllare la diffusione della malattia:

a)

aggiornino senza indugio la documentazione dell’inventario di cui all’articolo 73, paragrafo 1;

b)

se possibile, attuino misure appropriate per limitare la possibile diffusione della malattia di categoria A dagli e agli animali acquatici selvatici che potrebbero essere in contatto epidemiologico con lo stabilimento;

c)

impediscano che gli animali di acquacoltura siano allontanati dallo stabilimento in cui sono detenuti, salvo autorizzazione dell’autorità competente;

d)

applichino appropriate misure di biosicurezza ai prodotti, alle attrezzature, ai materiali o alle sostanze che potrebbero diffondere la pertinente malattia di categoria A;

e)

riducano il numero di visitatori allo stretto necessario per il corretto funzionamento dello stabilimento; e

f)

se possibile, utilizzino adeguati mezzi di pulizia e disinfezione agli ingressi e alle uscite dello stabilimento.

2.   L’autorità competente dispone e supervisiona che l’operatore trasformi o smaltisca come materiale della categoria pertinente a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate che sono morti o sono stati abbattuti, compresi gusci e conchiglie con carni di molluschi, in stabilimenti che detengono specie elencate situati all’interno della zona di protezione.

3.   L’autorità competente può decidere dopo avere eseguito una valutazione del rischio che gli articoli 87 e 88 si applichino soltanto agli animali di acquacoltura delle specie elencate.

Articolo 88

Visite dei veterinari ufficiali presso gli stabilimenti situati nella zona di protezione

1.   L’autorità competente si assicura che, dopo la conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, i veterinari ufficiali effettuino almeno una visita presso tutti gli stabilimenti di cui all’articolo 87, il più presto possibile e senza indugio, dando la priorità agli stabilimenti che in base alla valutazione dell’autorità competente comportano un rischio elevato di contrarre o diffondere della malattia.

2.   Nell’effettuare le visite di cui al paragrafo 1, i veterinari ufficiali eseguono almeno le seguenti attività:

a)

controlli documentari e analisi della documentazione;

b)

verifica dell’attuazione delle misure volte a impedire l’introduzione o la diffusione della pertinente malattia di categoria A in conformità dell’articolo 87;

c)

esame clinico degli animali di acquacoltura delle specie elencate; e

d)

se necessario, prelievo di campioni per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza della pertinente malattia di categoria A.

3.   L’autorità competente può richiedere ulteriori visite veterinarie presso gli stabilimenti per seguire l’evoluzione della situazione.

4.   L’autorità competente conserva la documentazione relativa alle attività e visite di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e ai relativi risultati.

Articolo 89

Divieti in relazione ai movimenti di animali di acquacoltura, prodotti ottenuti da animali di acquacoltura, altre sostanze e altro materiale da o verso la zona di protezione o al suo interno

1.   L’autorità competente vieta i seguenti movimenti all’interno della zona di protezione:

a)

i movimenti di animali di acquacoltura delle specie elencate tra stabilimenti situati nella zona di protezione;

b)

i movimenti di animali di acquacoltura delle specie elencate da o verso la zona di protezione;

c)

eventuali movimenti dagli stabilimenti situati all’interno della zona di protezione di mezzi di trasporto e attrezzature, prodotti, materiali o sostanze che potrebbero trasmettere la pertinente malattia di categoria A;

d)

il trasporto di animali di acquacoltura mediante barche vivaio attraverso la zona di protezione; e

e)

la spedizione di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da animali di acquacoltura di tutte le specie provenienti da stabilimenti situati nella zona di protezione.

2.   Dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente può estendere i divieti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), agli animali di specie non elencate e ai loro prodotti.

Articolo 90

Condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti di movimento e trasporto riguardanti animali e prodotti acquatici nella zona di protezione

1.   In deroga ai divieti di cui all’articolo 89, paragrafo 1, l’autorità competente può autorizzare i movimenti e il trasporto di animali e prodotti acquatici nei casi di cui agli articoli da 91 a 94 alle condizioni specifiche di cui agli stessi articoli e alle condizioni generali di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Nel concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente si assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

tutti i movimenti sono effettuati esclusivamente attraverso gli itinerari prestabiliti, concordati con l’autorità competente, senza operazioni di scarico o soste;

b)

qualsiasi ricambio o scarico di acqua durante il trasporto viene effettuato in aree, stabilimenti o punti di ricambio dell’acqua approvati dall’autorità competente;

c)

i mezzi di trasporto sono costruiti e mantenuti in modo da poter essere puliti e disinfettati correttamente;

d)

i mezzi di trasporto sono puliti e disinfettati:

i)

prima delle operazioni di trasporto; e

ii)

dopo le operazioni di trasporto sotto la supervisione del veterinario ufficiale;

e)

è adottata qualsiasi altra misura di biosicurezza supplementare ritenuta necessaria dall’autorità competente in relazione alle operazioni di trasporto.

Articolo 91

Condizioni specifiche per la macellazione e i movimenti per la macellazione o la trasformazione di animali di acquacoltura delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di protezione

1.   Gli animali di acquacoltura provenienti da stabilimenti che detengono specie elencate situati nella zona di protezione possono essere:

a)

macellati nello stabilimento conformemente alle misure di biosicurezza previste dall’autorità competente; o

b)

spostati per essere immediatamente macellati per il consumo umano in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie; o

c)

nel caso di molluschi, rimossi dall’acqua e spostati in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie per essere depurati, se necessario, e ulteriormente trasformati.

2.   Dopo avere eseguito una valutazione del rischio basata su dati epidemiologici pertinenti, l’autorità competente può limitare l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 agli stabilimenti che detengono esclusivamente animali di acquacoltura delle specie elencate nella terza colonna dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

3.   Nell’autorizzare i movimenti di animali di acquacoltura di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente responsabile dello stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie:

a)

è informata dell’intenzione di inviare animali di acquacoltura delle specie elencate allo stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie;

b)

accetta di ricevere gli animali di acquacoltura in questione;

c)

supervisiona la macellazione degli animali e ne dà conferma all’autorità competente per la spedizione;

d)

si assicura che gli animali di acquacoltura delle specie elencate provenienti dalla zona di protezione siano tenuti separati dagli animali di acquacoltura delle specie elencate provenienti dall’esterno della zona di protezione e vengano macellati o trasformati separatamente da tali animali;

e)

monitora la macellazione o la trasformazione;

f)

si assicura che la pulizia e la disinfezione dei locali siano completate prima che vengano macellati o trasformati animali di acquacoltura provenienti da stabilimenti situati al di fuori della zona di protezione;

g)

si assicura che i prodotti di origine animale ottenuti dagli animali di acquacoltura soddisfino le condizioni specifiche per l’immissione sul mercato di cui all’articolo 92; e

h)

si assicura che i sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla macellazione o da altri processi di cui al paragrafo 1 siano trasformati o smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.

Articolo 92

Condizioni specifiche per l’immissione sul mercato di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate prodotti in stabilimenti non infetti situati nella zona di protezione

1.   L’autorità competente può autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate in stabilimenti non infetti situati nella zona di protezione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i pesci sono macellati ed eviscerati prima della spedizione; e

b)

prima della spedizione i molluschi e i crostacei sono completamente tracciabili e sono trasformati in prodotti non vitali che non sono in grado di sopravvivere se rimessi in acqua.

2.   I prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 sono destinati:

a)

alla fornitura diretta al consumatore finale; o

b)

a essere ulteriormente trasformati in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie.

Articolo 93

Condizioni speciali per l’autorizzazione del trasporto di sottoprodotti di origine animale non trasformati da stabilimenti situati nella zona di protezione

L’autorità competente può autorizzare il trasporto di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di protezione a un impianto per l’ulteriore trasformazione in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Articolo 94

Misure di riduzione dei rischi riguardanti determinate attività connesse agli animali acquatici all’interno della zona di protezione

1.   Dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente può attuare misure di riduzione dei rischi per quanto riguarda:

a)

attività di pesca commerciale e ricreativa nella zona di protezione;

b)

altre attività connesse agli animali acquatici nella zona di protezione che potrebbero comportare un rischio di diffusione della malattia; e

c)

il trasporto di imbarcazioni di servizio impiegate per attività di manutenzione e il trattamento di animali acquatici nella zona di protezione.

2.   Nell’ambito delle misure di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può disporre, se pertinente, la pulizia e la disinfezione delle attrezzature usate nelle acque all’interno della zona di protezione.

Articolo 95

Misure da applicare nelle aziende alimentari e di mangimi, nei centri di depurazione, nei centri di spedizione, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente situati nella zona di protezione, compresi i mezzi di trasporto

1.   L’autorità competente applica le misure di cui agli articoli da 87 a 93 nelle aziende alimentari e di mangimi, nei centri di depurazione, nei centri di spedizione, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente situati nella zona di protezione, compresi i mezzi di trasporto.

2.   Negli stabilimenti e nei luoghi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può applicare misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dalla zona di protezione e al suo interno.

Articolo 96

Allontanamento degli animali di acquacoltura dagli stabilimenti colpiti e successive misure di riduzione dei rischi

1.   L’autorità competente fissa un termine entro il quale gli animali di acquacoltura di tutti gli stabilimenti infetti sono allontanati.

2.   L’autorità competente può decidere, dopo avere eseguito una valutazione del rischio, che il paragrafo 1 si applichi anche agli stabilimenti situati all’interno della zona di protezione nei quali la presenza della malattia di categoria A non è stata confermata al fine di controllare e prevenire la possibile diffusione delle malattie.

3.   Dopo l’allontanamento degli animali di acquacoltura di cui al paragrafo 1, la pulizia, la disinfezione e il fermo sono effettuati conformemente agli articoli 80 e 81.

4.   L’autorità competente dispone il fermo simultaneo degli stabilimenti colpiti e degli stabilimenti selezionati in conformità del paragrafo 2.

5.   Il fermo simultaneo di cui al paragrafo 4 dura per il periodo indicato nell’allegato XIII.

Articolo 97

Durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di protezione e ripopolamento degli stabilimenti compresi nella zona di protezione

1.   L’autorità competente mantiene nella zona di protezione le misure di controllo delle malattie di cui alla sezione 2 del presente capo fino a quando:

a)

non siano attuate e completate le misure di cui all’articolo 96; e

b)

l’autorità competente, sulla base dei risultati delle indagini condotte a norma dell’articolo 88, non abbia escluso la presenza della pertinente malattia di categoria A negli altri stabilimenti situati all’interno della zona di protezione.

2.   Quando le condizioni stabilite al paragrafo 1 sono soddisfatte:

a)

l’autorità competente applica le misure di cui alla sezione 3 del presente capo nella zona di protezione per il periodo di cui all’articolo 101; e

b)

gli stabilimenti di cui all’articolo 96, paragrafi 1 e 2, e precedentemente compresi nella zona di protezione possono essere ripopolati.

Sezione 3

Misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza

Articolo 98

Misure da applicare negli stabilimenti situati nella zona di sorveglianza

1.   Nella zona di sorveglianza l’autorità competente dispone che le misure di cui all’articolo 87 siano applicate in tutti gli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate.

2.   I veterinari ufficiali visitano gli stabilimenti di cui al paragrafo 1 e svolgono le attività di cui all’articolo 88, paragrafo 2, come opportuno.

3.   Gli stabilimenti situati all’interno della zona di sorveglianza sono sottoposti a sorveglianza comprendente visite e campionamenti come descritto nell’allegato XV, punto 1.

4.   La sorveglianza di cui al paragrafo 3 è effettuata dall’autorità competente.

Articolo 99

Misure relative ai movimenti e al trasporto di animali di acquacoltura da o verso la zona di sorveglianza o al suo interno

1.   L’autorità competente vieta i movimenti di animali di acquacoltura provenienti da stabilimenti situati all’interno della zona di sorveglianza a fini di macellazione, ulteriore allevamento o rilascio in natura al di fuori della zona di sorveglianza.

2.   L’autorità competente si assicura che qualsiasi trasporto di animali di acquacoltura delle specie elencate verso la zona di sorveglianza o al suo interno sia effettuato alle condizioni di cui all’articolo 90, lettere da a) a e), e all’articolo 91.

3.   L’autorità competente può disporre appropriate misure di biosicurezza supplementari da applicare alle operazioni di trasporto, compreso lo scarico nello stabilimento di destinazione designato, al fine di controllare e prevenire la possibile diffusione delle malattie.

4.   In deroga al paragrafo 1 e d’intesa con l’autorità competente del luogo di destinazione, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali di acquacoltura a condizione che vengano applicate appropriate misure di biosicurezza per prevenire la diffusione della malattia di categoria A.

Articolo 100

Misure da applicare nelle aziende alimentari e di mangimi, nei centri di depurazione, nei centri di spedizione, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente situati nella zona di sorveglianza, compresi i mezzi di trasporto

1.   L’autorità competente dispone senza indugio che le misure di cui agli articoli 98 e 99 siano applicate nelle aziende alimentari e di mangimi, nei centri di depurazione, nei centri di spedizione, nei posti di controllo frontalieri, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente situati nella zona di sorveglianza, compresi i mezzi di trasporto.

2.   Nei luoghi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può applicare misure supplementari adeguate alla situazione specifica al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dalla zona di sorveglianza e al suo interno.

Articolo 101

Durata delle misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza

L’autorità competente revoca le misure di controllo delle malattie di cui alla presente sezione quando il periodo di sorveglianza di cui all’allegato XV, punto 2, per la pertinente malattia di categoria A è trascorso con esito favorevole.

CAPO III

Misure di controllo delle malattie negli animali acquatici selvatici

Articolo 102

Misure nell’eventualità di un caso sospetto di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate

Nell’eventualità di un caso sospetto di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate conformemente all’articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente:

a)

conduce immediatamente un’indagine sugli animali acquatici selvatici delle specie elencate pescati, catturati, raccolti o trovati morti per confermare o escludere la presenza della malattia di categoria A conformemente all’articolo 71, paragrafo 2;

b)

si assicura che tutti i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici selvatici delle specie elencate che si sospetta siano infetti, compresi gusci e conchiglie con carni di molluschi, siano trasformati o smaltiti come materiale di categoria 1 o materiale di categoria 2 conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009;

c)

si assicura che, ove possibile, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da animali che si sospetta siano colpiti o da sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali animali siano sottoposti a pulizia e disinfezione o siano smaltiti secondo le istruzioni e sotto la supervisione di veterinari ufficiali; e

d)

fornisce informazioni pertinenti agli operatori o alle autorità responsabili della gestione della popolazione animale interessata.

Articolo 103

Misure in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate

1.   Nell’eventualità di un caso ufficialmente confermato di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate, l’autorità competente stabilisce una zona infetta sulla base:

a)

delle pertinenti condizioni idrodinamiche, topografiche ed epidemiologiche;

b)

del profilo della malattia e della popolazione stimata di animali acquatici delle specie elencate; e

c)

dei fattori di rischio che contribuiscono alla diffusione della pertinente malattia di categoria A, in particolare quelli connessi al rischio di introdurre la malattia in stabilimenti che detengono animali acquatici delle specie elencate.

2.   L’autorità competente può modificare i confini della zona infetta iniziale:

a)

al fine di controllare l’ulteriore diffusione della pertinente malattia di categoria A; e

b)

in caso di conferma di ulteriori focolai della malattia di categoria A in animali selvatici.

3.   L’autorità competente informa immediatamente gli operatori, le altre autorità competenti interessate, i veterinari pertinenti e ogni altra persona fisica o giuridica interessata circa il focolaio della malattia e le misure di controllo adottate.

Articolo 104

Misure da applicare nella zona infetta

1.   Nella zona infetta istituita in conformità dell’articolo 103, l’autorità competente:

a)

attua misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali colpiti e dalla zona infetta ad animali e zone non infetti;

b)

vieta qualsiasi movimento ad opera di essere umani di animali acquatici selvatici delle specie elencate e di prodotti di origine animale ottenuti da detti animali dalla zona infetta;

c)

in deroga all’articolo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, si assicura che tutti i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici selvatici delle specie elencate nella zona infetta, compresi gusci e conchiglie con carni di molluschi, siano trasformati o smaltiti come materiale di categoria 1 o di categoria 2 conformemente a detto regolamento;

d)

si assicura che, ove possibile, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da animali acquatici selvatici delle specie elencate nella zona infetta o da sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali animali siano sottoposti a pulizia e disinfezione o siano smaltiti secondo le istruzioni e sotto la supervisione di veterinari ufficiali; e

e)

vieta di introdurre negli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate situati sia all’interno sia all’esterno della zona infetta o nei bacini idrografici o nelle aree costiere situati al di fuori della zona infetta qualsiasi parte di animali acquatici delle specie elencate indipendentemente dal fatto che siano stati pescati, catturati, raccolti o trovati morti nella zona infetta, nonché i prodotti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati da una malattia di categoria A nella zona infetta.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), e al fine di preservare materiale genetico prezioso, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali acquatici selvatici delle specie elencate dalla zona infetta a uno stabilimento da essa autorizzato a tal fine, a condizione che vengano applicate appropriate misure di biosicurezza per prevenire la diffusione della malattia di categoria A. Lo stabilimento di destinazione è considerato uno stabilimento situato nella zona infetta ai fini dell’articolo 108.

Articolo 105

Misure supplementari da applicare nella zona infetta

1.   Dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente stabilisce le misure supplementari necessarie per controllare o eradicare la pertinente malattia di categoria A.

2.   Nell’ambito del controllo o dell’eradicazione della pertinente malattia di categoria A, l’autorità competente può:

a)

sospendere le attività di ripopolamento, pesca, raccolta e cattura;

b)

disporre la pulizia e la disinfezione obbligatorie delle attrezzature e delle imbarcazioni da pesca e delle altre attrezzature che potrebbero essere contaminate; e

c)

aumentare le attività di pesca, raccolta e cattura o attuare altre misure pertinenti per eradicare la malattia.

3.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono attuate previa consultazione del gruppo operativo di esperti di cui all’articolo 107 e delle altre autorità e degli altri portatori di interessi e in cooperazione con essi.

Articolo 106

Estensione delle misure

L’autorità competente può decidere che misure pertinenti di cui gli articoli da 102 a 105 si applichino anche agli animali acquatici di specie non elencate.

Articolo 107

Gruppo operativo di esperti

1.   Nell’eventualità di un caso confermato di una malattia di categoria A in animali acquatici selvatici delle specie elencate, l’autorità competente istituisce un gruppo operativo di esperti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429.

2.   Il gruppo operativo di esperti assiste l’autorità competente:

a)

nel valutare la situazione epidemiologica e la sua evoluzione;

b)

nello stabilire la zona infetta; e

c)

nello stabilire le misure appropriate da applicare nella zona infetta e la loro durata.

Articolo 108

Misure da applicare negli stabilimenti situati all’interno della zona infetta

1.   Negli stabilimenti che detengono animali di acquacoltura delle specie elencate situati nella zona infetta, l’autorità competente applica le misure di cui all’articolo 87.

2.   Oltre alle misure di cui all’articolo 87, l’autorità competente vieta i movimenti di animali di acquacoltura detenuti in stabilimenti situati all’interno della zona infetta:

a)

in uscita dalla zona infetta; o

b)

verso altri stabilimenti situati nella zona infetta.

3.   Dopo avere eseguito una valutazione del rischio, l’autorità competente può limitare il divieto di cui al paragrafo 2 agli animali di acquacoltura delle specie elencate.

4.   In deroga al paragrafo 2, dopo avere eseguito una valutazione del rischio e d’intesa con l’autorità competente del luogo di destinazione, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali delle specie elencate in uscita dalla zona infetta o verso altri stabilimenti situati nella zona infetta.

Articolo 109

Durata delle misure nella zona infetta

L’autorità competente mantiene le misure di cui al presente capo fino a quando le informazioni epidemiologiche non indicano che la popolazione selvatica pertinente non comporta più un rischio di diffusione della malattia e il gruppo operativo non raccomanda di revocare le misure.

CAPO IV

Misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria b e c degli animali acquatici

Articolo 110

Misure preliminari di controllo delle malattie da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria B o C da parte dell’autorità competente in Stati membri, zone o compartimenti cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia

L’autorità competente applica le misure di cui agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento delegato (UE) 2020/689 in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria B o C conformemente all’articolo 9, paragrafi 1, 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, in Stati membri, zone o compartimenti cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia a norma dell’articolo 36, paragrafo 4, e dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, o dell’articolo 83, dell’articolo 84, paragrafo 1, lettere da h) a m), o dell’articolo 84, paragrafo 2, lettere da b) a g), del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Articolo 111

Misure di controllo delle malattie da applicare in caso di conferma della presenza di una malattia di categoria B o C

L’autorità competente applica le misure di cui agli articoli da 58 a 65 del regolamento delegato (UE) 2020/689 in caso di conferma della presenza di una malattia di categoria B o C conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, in Stati membri, zone o compartimenti cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia a norma dell’articolo 36, paragrafo 4, e dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, o dell’articolo 83, dell’articolo 84, paragrafo 1, lettere da h) a m), o dell’articolo 84, paragrafo 2, lettere da b) a g), del regolamento delegato (UE) 2020/689.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 112

Abrogazioni

Le direttive 92/66/CEE, 2001/89/CE, 2003/85/CE e 2005/94, nonché gli atti adottati sulla base di queste, cessano di applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021.

Articolo 113

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (cfr. pag. 211 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(5)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(6)  Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

(7)  Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1).

(8)  Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5).

(9)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

(10)  Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).

(11)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(12)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(13)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(14)  Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

(15)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(16)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (cfr. pag. 140 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

ESAMI CLINICI, PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO, METODI DIAGNOSTICI DELLE MALATTIE DI CATEGORIA A E TRASPORTO DEI CAMPIONI

(di cui all’articolo 3 del presente regolamento)

A.   Procedure di campionamento

A.1   CAMPIONAMENTO DEGLI ANIMALI PER GLI ESAMI CLINICI

1.

Gli esami clinici devono riguardare, se possibile:

a)

gli animali che presentano segni clinici di malattie di categoria A;

b)

gli animali che potrebbero essere recentemente morti della malattia sospettata/confermata;

c)

gli animali con una connessione epidemiologica a un caso sospetto o confermato; e

d)

gli animali per i quali i risultati di precedenti esami di laboratorio sono stati positivi o non conclusivi.

2.

Gli animali da esaminare devono essere selezionati in maniera casuale, in numero sufficiente da consentire l’individuazione della malattia, se presente, in caso non vi siano segni evidenti di malattia o lesioni post mortem che suggeriscano la presenza di malattie di categoria A.

3.

Gli animali da esaminare e il metodo di campionamento devono essere scelti conformemente alle istruzioni dell’autorità competente e al pertinente piano di emergenza di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429. Gli animali da esaminare e il metodo di campionamento devono tenere conto del profilo della malattia e:

a)

della finalità del campionamento;

b)

delle specie elencate detenute nello stabilimento;

c)

del numero di animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento;

d)

della categoria degli animali detenuti;

e)

della documentazione disponibile relativa alla produzione, alla salute e alla tracciabilità degli animali detenuti pertinente per l’indagine;

f)

del tipo di stabilimento e delle pratiche di allevamento;

g)

del livello del rischio di esposizione:

i)

probabile esposizione all’agente patogeno o al vettore;

ii)

assenza dell’immunizzazione degli animali indotta dalla vaccinazione o dall’immunità materna; e

iii)

storia della permanenza nello stabilimento;

h)

di altri pertinenti fattori epidemiologici.

4.

Il numero minimo degli animali da esaminare deve essere conforme alle istruzioni dell’autorità competente e al pertinente piano di emergenza di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429. Il numero minimo degli animali da esaminare deve tenere conto del profilo della malattia e, in particolare:

a)

della prevalenza prevista nello stabilimento;

b)

del livello di confidenza desiderato dei risultati dell’indagine, che ad ogni modo non deve essere inferiore al 95 %; e

c)

delle norme internazionali e dei dati scientifici disponibili.

A.2   CAMPIONAMENTO DEGLI ANIMALI PER GLI ESAMI DI LABORATORIO

1.

Il campionamento per gli esami di laboratorio deve tenere conto del risultato degli esami clinici di cui alla sezione A.1 e, se possibile, comprendere gli animali di cui alla sezione A.1, punto 1.

2.

Se non vi sono segni evidenti di malattia o lesioni post mortem che suggeriscano la presenza di malattie di categoria A, i campioni devono essere prelevati in maniera casuale in ciascuna unità epidemiologica dello stabilimento e consentire l’individuazione della malattia, se presente.

3.

Gli animali da sottoporre a campionamento, la natura dei campioni da prelevare e il metodo di campionamento devono essere conformi alle istruzioni dell’autorità competente e al pertinente piano di emergenza di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429. Gli animali da sottoporre a campionamento, la natura dei campioni da prelevare e il metodo di campionamento devono tenere conto del profilo della malattia e dei criteri di cui alla sezione A.1, punto 3.

4.

Il numero minimo degli animali da sottoporre a campionamento deve essere conforme alle istruzioni dell’autorità competente e al pertinente piano di emergenza di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429. Il numero minimo degli animali da sottoporre a campionamento deve tenere conto dei criteri di cui alla sezione A.1, punto 4, e dell’efficienza delle prove utilizzate.

5.

Nel caso degli animali selvatici, i campioni devono essere prelevati da animali abbattuti con arma da fuoco, trovati morti o appositamente catturati o devono essere ottenuti con metodi non invasivi quali i blocchi di sale pastorizio e le corde da masticare o le esche. Il numero minimo e la natura dei campioni devono tenere conto delle dimensioni stimate della popolazione selvatica e dei pertinenti criteri di cui alla sezione A.1, punti 3 e 4.

A.3   CAMPIONAMENTO DEGLI STABILIMENTI DA VISITARE

1.

La scelta degli stabilimenti da sottoporre a campionamento e il metodo di campionamento devono essere conformi alle istruzioni dell’autorità competente e al pertinente piano di emergenza di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429. La scelta degli stabilimenti da sottoporre a campionamento e il metodo di campionamento devono tenere conto del profilo della malattia e dei criteri di cui alla sezione A.1, punto 3.

2.

Il numero minimo degli stabilimenti da visitare deve essere conforme alle istruzioni dell’autorità competente e al pertinente piano di emergenza di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429.

B.   Metodi diagnostici

Le tecniche, i materiali di riferimento, la loro normazione e l’interpretazione dei risultati delle prove effettuate utilizzando i metodi diagnostici pertinenti per le malattie di categoria A devono essere conformi all’articolo 6 e all’allegato VI, parte III, del regolamento delegato (UE) 2020/689.

La metodologia diagnostica deve mirare a massimizzare la sensibilità della sorveglianza. In determinate circostanze tale sorveglianza può comprendere l’uso di esami di laboratorio al fine di valutare la precedente esposizione alla malattia.

C.   Trasporto dei campioni

1.

Tutti i campioni prelevati per confermare o escludere la presenza di una malattia di categoria A devono essere adeguatamente etichettati e identificati e inviati a un laboratorio ufficiale che è stato informato del loro arrivo. I campioni devono essere accompagnati dai moduli appropriati, conformemente alle prescrizioni fissate dall’autorità competente e dal laboratorio destinatario dei campioni. Tali moduli devono includere almeno:

a)

lo stabilimento di origine degli animali sottoposti a campionamento;

b)

le informazioni relative alla specie, all’età e alla categoria degli animali sottoposti a campionamento;

c)

la storia clinica degli animali, se disponibile e pertinente;

d)

i segni clinici e le rilevazioni post mortem; e

e)

ogni altra informazione pertinente.

2.

Tutti i campioni devono:

a)

essere conservati in contenitori e imballaggi stagni e infrangibili, conformemente alle norme internazionali applicabili;

b)

essere mantenuti alla temperatura e alle altre condizioni più adeguate durante il trasporto, tenendo conto dei fattori che possono incidere sulla qualità del campione.

3.

Sull’esterno dell’imballaggio deve essere apposta un’etichetta su cui è indicato l’indirizzo del laboratorio destinatario e deve essere chiaramente visibile la seguente dicitura:

«Materiale patologico di origine animale. Deperibile. Fragile. Non aprire fuori dal laboratorio di destinazione.»

4.

La persona responsabile nel laboratorio ufficiale destinatario dei campioni deve essere informata a tempo debito del loro arrivo.

ALLEGATO II

PERIODO DI MONITORAGGIO

(di cui agli articoli 8, 17, 27, 32, 48, 57 e 59 del presente regolamento)

Malattie di categoria A

Periodo di monitoraggio

Afta epizootica (Foot and mouth disease, FMD)

21 giorni

Infezione da virus della peste bovina (Rinderpest, RP)

21 giorni

Infezione da virus della febbre della Rift Valley (RVF)

30 giorni

Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa (LSD)

28 giorni

Infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) (CBPP)

45 giorni

Vaiolo degli ovini e dei caprini (Sheep pox and goat pox, SPGP)

21 giorni

Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti (PPR)

21 giorni

Pleuropolmonite contagiosa caprina (CCPP)

45 giorni

Peste equina (PE)

14 giorni

Morva (infezione da Burkholderia mallei)

6 mesi

Peste suina classica (PSC)

15 giorni

Peste suina africana (PSA)

15 giorni

Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)

21 giorni

Infezione da virus della malattia di Newcastle (NCD)

21 giorni


ALLEGATO III

CONDIZIONI PER DETERMINATE DEROGHE ALL’ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PER GLI EQUINI

(di cui all’articolo 13, paragrafo 4)

1.

In caso di focolaio di peste equina l’autorità competente può concedere una deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), per gli animali colpiti e gli animali non infetti, a condizione che:

a)

gli animali colpiti oggetto della deroga siano isolati in locali protetti dai vettori che evitano la trasmissione dell’agente patogeno dagli animali ai vettori pertinenti fino a quando non siano trascorsi 40 giorni, che corrispondono al periodo di infettività stabilito nel pertinente capitolo del Codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), dall’ingresso degli animali nei locali protetti dai vettori; e

b)

la sorveglianza, compresi se necessario gli esami di laboratorio, effettuata dall’autorità competente indichi che nessuno degli animali presenti nei locali protetti dai vettori comporta rischi di trasmissione del virus.

2.

In caso di focolaio di morva (infezione da Burkholderia mallei) l’autorità competente può concedere una deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), per gli animali non colpiti, a condizione che gli animali oggetto della deroga siano tenuti in quarantena fino a quando:

a)

gli animali colpiti non siano stati abbattuti e distrutti;

b)

dopo l’abbattimento, non siano state completate la pulizia e la disinfezione dello stabilimento conformemente all’articolo 15; e

c)

gli animali restanti non siano stati sottoposti a una prova di fissazione del complemento con esito negativo, con diluizione del siero 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la pulizia e la disinfezione di cui alla lettera b).


ALLEGATO IV

PROCEDURE PER LA PULIZIA, LA DISINFEZIONE E, SE NECESSARIO, IL CONTROLLO DI INSETTI E RODITORI

(di cui agli articoli 12, 15, 16, 39, 45 e 57 del presente regolamento)

A.   Prescrizioni generali

1.

La scelta dei biocidi e delle procedure per le operazioni di pulizia e disinfezione deve tenere conto:

a)

dell’agente che ha causato l’infezione;

b)

della natura degli stabilimenti, dei veicoli, degli oggetti e dei materiali che devono essere trattati; e

c)

della legislazione applicabile.

2.

Le condizioni in cui vengono utilizzati i biocidi devono garantire che non ne sia compromessa l’efficacia. In particolare devono essere rispettati i parametri tecnici indicati dal fabbricante, quali la pressione, la temperatura, il tempo di contatto o le modalità di stoccaggio. L’attività del disinfettante non deve essere compromessa dall’interazione con altre sostanze.

3.

Occorre evitare la ricontaminazione delle parti precedentemente pulite, in particolare se il lavaggio avviene con liquidi applicati in pressione.

4.

L’acqua utilizzata per le operazioni di pulizia deve essere raccolta e smaltita in modo tale da evitare qualsiasi rischio di diffusione di agenti patogeni di malattie di categoria A.

5.

I biocidi devono essere utilizzati in modo tale da ridurre al minimo qualsiasi possibile effetto negativo sull’ambiente e sulla sanità pubblica derivante dal loro utilizzo.

B.   Pulizia e disinfezione preliminari

Per la pulizia e la disinfezione preliminari a norma dell’articolo 15, al fine di evitare la diffusione della malattia di categoria A:

a)

i corpi interi o le parti degli animali detenuti morti delle specie elencate devono essere irrorati con disinfettante e rimossi dallo stabilimento in veicoli o contenitori chiusi e a tenuta stagna per essere trasformati e smaltiti;

b)

eventuali tessuti o sangue che possono essere fuoriusciti durante l’abbattimento, la macellazione o l’esame post mortem devono essere accuratamente raccolti e smaltiti;

c)

non appena i corpi interi o le parti degli animali detenuti morti delle specie elencate sono stati rimossi per essere trasformati o smaltiti, le parti dello stabilimento in cui tali animali erano detenuti e eventuali parti di altri edifici, superfici o attrezzature contaminate durante l’abbattimento o l’esame post mortem devono essere irrorate con disinfettante;

d)

il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, deve essere completamente impregnato di disinfettante;

e)

il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore;

f)

le attrezzature, i contenitori, gli utensili per il consumo, le superfici o qualsiasi materiale che potrebbe essere contaminato dopo il lavaggio e la disinfezione devono essere distrutti.

C.   Pulizia e disinfezione finali

Per la pulizia e la disinfezione finali ai fini dell’articolo 57:

1.

il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, deve essere rimosso e trattato come segue:

a)

il letame allo stato solido, comprese le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato devono:

i)

essere sottoposti a un trattamento a vapore ad una temperatura minima di 70 °C; o

ii)

essere distrutti mediante incenerimento; o

iii)

essere interrato ad una profondità tale da impedire agli animali di avervi accesso; o

iv)

essere ammucchiati per produrre calore, irrorato con disinfettante e lasciato in tali condizioni per almeno 42 giorni, durante i quali la catasta deve essere coperta o ammucchiata nuovamente per garantire il trattamento termico di tutti gli strati;

b)

il letame allo stato liquido deve essere immagazzinato per almeno 42 giorni, o 60 giorni in caso di influenza aviaria ad alta patogenicità, dopo l’ultima aggiunta di materiale infettante.

2.

Gli edifici, le superfici e le attrezzature devono essere accuratamente lavati e puliti rimuovendo il grasso e lo sporco residui, e irrorati con disinfettanti.

3.

Dopo sette giorni gli stabilimenti devono essere nuovamente puliti e disinfettati.


ALLEGATO V

RAGGIO MINIMO DELLE ZONE DI PROTEZIONE E DI SORVEGLIANZA

(di cui all’articolo 21 del presente regolamento)

Indicato come raggio di un cerchio con centro lo stabilimento

Malattie di categoria A

Zona di protezione

Zona di sorveglianza

Afta epizootica

3 km

10 km

Infezione da virus della peste bovina

3 km

10 km

Infezione da virus della febbre della Rift Valley

20 km

50 km

Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa

20 km

50 km

Infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)

Stabilimento

3 km

Vaiolo degli ovini e dei caprini

3 km

10 km

Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti

3 km

10 km

Pleuropolmonite contagiosa caprina

Stabilimento

3 km

Peste equina

100 km

150 km

Morva (infezione da Burkholderia mallei)

Stabilimento

Stabilimento

Peste suina classica

3 km

10 km

Peste suina africana

3 km

10 km

Influenza aviaria ad alta patogenicità

3 km

10 km

Infezione da virus della malattia di Newcastle

3 km

10 km


ALLEGATO VI

DIVIETI NELLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI

(di cui all’articolo 27 del presente regolamento)

Tabella: Divieti di attività riguardanti gli animali delle specie elencate e i prodotti ottenuti da tali animali

DIVIETI DI ATTIVITÀ RIGUARDANTI ANIMALI E PRODOTTI

FMD (1)

RP

RVF

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

PSC

PSA

PE

MORVA

HPAI

NCD

Movimenti di animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Movimenti di animali detenuti delle specie elencate verso stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Ripopolamento di selvaggina delle specie elencate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Fiere, mercati, esposizioni e altre manifestazioni in cui si assembrino animali detenuti delle specie elencate, compresi il raduno e la dispersione di tali specie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Movimenti di sperma, ovociti ed embrioni ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

X (*2)

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Raccolta di sperma, ovociti ed embrioni di animali detenuti delle specie elencate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NV

NA

NA

NA

Inseminazione artificiale itinerante di animali detenuti delle specie elencate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Monta naturale itinerante di animali detenuti delle specie elencate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Movimenti di uova da cova da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Movimenti di carni fresche, escluse le frattaglie, di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

NV

NV

X

X

NV

X

X

NV

NA

X

X

Movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NV

NA

X

X

Movimenti di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche di specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

NV

NV

NV

X

NV

X

X

NV

NA

X

X

Movimento di latte crudo e colostro ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

X

NV

X

X

NV

NA

NA

NV

NA

NA

NA

Movimento di prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

X

NV

X

X

NV

NA

NA

NV

NA

NA

NA

Movimento di uova per il consumo umano da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Movimento di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

X

NV

X

X

NV

X

X

NV

NA

X

X

Movimento di pelli, lana, setole e piume di animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni

X

X

X

X

NV

X

X

NV

X

X

NV

NA

X

X

Movimento di materie prime per mangimi di origine vegetale e paglia ottenute nella zona di protezione (*1)

X

X

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NA

NV

NV


(*1)  Esclusivamente ovociti e embrioni.

(*2)  Esclusivamente ovociti e embrioni.

(1)  Abbreviazioni delle malattie conformemente all’allegato II.

NA= non applicabile.

X= divieto.

NV= non vietato/a.


ALLEGATO VII

TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PROVENIENTI DALLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI

(di cui agli articoli 27, 33 e 49 del presente regolamento)

Trattamento

FMD (8)

RP

RVF

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

PSC

PSA

PE

HPAI

NCD

CARNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento termico in contenitore sigillato ermeticamente, fino a raggiungere un valore F0  (7) minimo pari a 3

x

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 80 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Trattamento termico fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 70 °C

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

Trattamento termico (su carni precedentemente disossate e sgrassate) fino a raggiungere una temperatura al centro della massa di 70 °C per almeno 30 minuti

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

In un contenitore sigillato ermeticamente, applicazione di 60 °C per almeno 4 ore

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Temperatura al centro della massa di 73,9  °C per almeno 0,51  secondi (6)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Temperatura al centro della massa di 70,0  °C per almeno 3,5  secondi (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Temperatura al centro della massa di 65,0  °C per almeno 42 secondi (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Temperatura al centro della massa di 60 °C per almeno 507 secondi (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Trattamento termico fino a ottenere l’essiccamento con valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento termico fino a ottenere una temperatura al centro della massa di 65 °C per un periodo di tempo che consenta di raggiungere un valore minimo di pastorizzazione pari a 40

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Fermentazione naturale e maturazione delle carni non disossate: almeno 9 mesi, fino a raggiungere valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Fermentazione naturale e maturazione delle carni disossate: almeno 9 mesi, fino a raggiungere valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Fermentazione naturale delle lombate: almeno 140 giorni, fino a raggiungere valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Fermentazione naturale dei prosciutti: almeno 190 giorni, fino a raggiungere valori massimi di Aw pari a 0,93 e di pH pari a 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Essiccazione dopo la salatura di prosciutti non disossati all’italiana: almeno 313 giorni (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Essiccazione dopo la salatura di prosciutti non disossati e lombo alla spagnola (5):

prosciutto iberico: almeno 252 giorni

spalla iberica: almeno 140 giorni

lombo iberico: almeno 126 giorni

prosciutto Serrano: almeno 140 giorni

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Maturazione delle carcasse a una temperatura minima di 2 °C per almeno 24 ore dopo la macellazione

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimozione delle frattaglie

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

BUDELLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salatura con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80 ), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore

X

 

 

MS (4)

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 e 2,8 % Na3PO4, secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80 ), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Salatura con cloruro di sodio (NaCl) per almeno 30 giorni (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decolorazione (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essiccatura (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento termico (processo di sterilizzazione) fino a raggiungere un valore F0 minimo pari a 3

X

 

 

 

MS (1)

 

 

MS (1)

 

 

 

 

 

Trattamento termico UHT (temperatura ultra alta): almeno 132 °C per almeno un secondo

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Trattamento termico UHT (temperatura ultra alta): almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il pH del latte è inferiore a 7, trattamento termico HTST (pastorizzazione rapida ad elevata temperatura) ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Se il pH del latte è pari o superiore a 7, trattamento termico HTST (pastorizzazione rapida ad elevata temperatura) ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi, applicato due volte

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Trattamento termico HTST (pastorizzazione rapida ad elevata temperatura) combinato a un trattamento fisico fino a ottenere un valore di pH inferiore a 6 per almeno un’ora o fino a ottenere almeno 72 °C, in combinazione con l’essiccamento

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorizzazione consistente in un unico trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72 °C per 15 secondi

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 


Trattamento

HPAI

NCD

UOVA

 

 

Trattamento termico

Uovo intero:

60,0  °C - 188 sec.

cottura completa

Miscele di uova intere:

60 °C - 188 sec.

cottura completa

61,1  °C - 94 sec.

Albume liquido:

55,6  °C - 870 sec.

56,7  °C - 232 sec.

Tuorlo d’uovo semplice o puro:

60 °C - 288 sec.

Tuorlo salato al 10 %:

62,2  °C - 138 sec.

Albume essiccato:

67 °C - 20 ore

54,4  °C – 50,4 ore

51,7  °C – 73,2 ore

X

 

Trattamento termico

Uovo intero:

55 °C – 2 521 sec.

57 °C – 1 596 sec.

59 °C - 674 sec.

cottura completa

Albume liquido:

55 °C – 2 278 sec.

57 °C - 986 sec.

59 °C - 301 sec.

Tuorlo salato al 10 %:

55 °C - 176 sec.

Albume essiccato:

57 °C – 54,0 ore

 

X


(1)  Merce sicura.

(2)  Ad esclusione dei budelli bovini, ovini, caprini e suini.

(3)  Ad esclusione dei budelli bovini, ovini, caprini e suini.

(4)  Merce sicura.

(5)  Esclusivamente per i suini.

(6)  Solo per carni di pollame.

(7)  F0 è l’effetto letale calcolato sulle spore batteriche. Un valore di F0 pari a 3 significa che il punto più freddo del prodotto è stato sufficientemente riscaldato per ottenere lo stesso effetto letale di una temperatura di 121 °C (250 °F) in tre minuti con riscaldamento e raffreddamento istantanei.

(8)  Abbreviazioni delle malattie conformemente all’allegato II.


ALLEGATO VIII

TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER I PRODOTTI DI ORIGINE NON ANIMALE PROVENIENTI DALLA ZONA DI PROTEZIONE

(di cui agli articoli 36 e 52 del presente regolamento)

Trattamento

FMD (1)

RP

Trattamento termico a una temperatura minima di 80 °C per almeno 10 minuti, vapore in un locale chiuso

X

X

Stoccaggio sotto forma di pacchi o balle in fabbricati coperti situati ad almeno 2 km dal focolaio più vicino, da cui non è consentita l’uscita prima che siano trascorsi almeno tre mesi dal completamento della pulizia e della disinfezione conformemente all’articolo 15

X

X


(1)  Abbreviazioni delle malattie conformemente all’allegato II.


ALLEGATO IX

MARCATURA DELLE CARNI FRESCHE PROVENIENTI DALLA ZONA DI PROTEZIONE

(di cui agli articoli 33 e 49 del presente regolamento)

1.

Il marchio da applicare sulle carni fresche di pollame provenienti dalla zona di protezione e non destinate ad un altro Stato membro a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera b), deve presentare le seguenti caratteristiche:

a)

forma e contenuto:

dove «XY» rappresenta il pertinente codice del paese di cui all’allegato II, sezione I, parte B, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004, e «1234» rappresenta il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui all’allegato II, sezione I, parte B, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

b)

dimensioni:

larghezza di «XY» = 8 mm,

larghezza di «1234» = 11 mm,

diametro esterno del quadrato non inferiore a 30 mm,

spessore della linea del quadrato = 3 mm.

2.

Il marchio da applicare sulle carni fresche destinate ad essere trattate in un impianto di trasformazione a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), consiste:

a)

nel marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, con l’aggiunta di una croce diagonale formata da due linee rette che si intersecano al centro del timbro, disposta in modo tale che le informazioni in esso contenute restino leggibili; o

b)

in un unico timbro ovale, largo 6,5 cm e alto 4,5 cm, in cui devono comparire le seguenti informazioni in caratteri perfettamente leggibili:

nella parte superiore, il nome per esteso o il codice ISO dello Stato membro in lettere maiuscole,

al centro il numero di riconoscimento del macello,

nella parte inferiore, uno dei seguenti gruppi di iniziali: CE, EC, EF, EG, EK, EY, EO, ES, EU, EB, WE o EZ,

due linee rette che si intersecano al centro del timbro, disposte in modo tale che le informazioni non siano occultate,

l’altezza delle lettere deve essere di almeno 0,8 cm e quella delle cifre di almeno 1 cm.


ALLEGATO X

DURATA DELLE MISURE NELLA ZONA DI PROTEZIONE

(di cui all’articolo 39 del presente regolamento)

Malattie di categoria A

Periodo minimo di durata delle misure nella zona di protezione (articolo 39, paragrafo 1)

Periodo supplementare di durata delle misure di sorveglianza nella zona di protezione (articolo 39, paragrafo 3)

Afta epizootica

15 giorni

15 giorni

Infezione da virus della peste bovina

21 giorni

9 giorni

Infezione da virus della febbre della Rift Valley

30 giorni

15 giorni

Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa

28 giorni

17 giorni

Infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)

45 giorni

Non pertinente

Vaiolo degli ovini e dei caprini

21 giorni

9 giorni

Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti

21 giorni

9 giorni

Pleuropolmonite contagiosa caprina

45 giorni

Non pertinente

Peste equina

12 mesi

Non pertinente

Morva (infezione da Burkholderia mallei)

6 mesi

Non pertinente

Peste suina classica

15 giorni

15 giorni

Peste suina africana

15 giorni

15 giorni

Influenza aviaria ad alta patogenicità

21 giorni

9 giorni

Infezione da virus della malattia di Newcastle

21 giorni

9 giorni


ALLEGATO XI

DURATA DELLE MISURE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

(di cui agli articoli 55 e 56 del presente regolamento)

Malattie di categoria A

Periodo minimo di durata delle misure nella zona di sorveglianza

Afta epizootica

30 giorni

Infezione da virus della peste bovina

30 giorni

Infezione da virus della febbre della Rift Valley

45 giorni

Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa

45 giorni

Infezione da Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)

45 giorni

Vaiolo degli ovini e dei caprini

30 giorni

Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti

30 giorni

Pleuropolmonite contagiosa caprina

45 giorni

Peste equina

12 mesi

Morva (infezione da Burkholderia mallei)

Non pertinente

Peste suina classica

30 giorni

Peste suina africana

30 giorni

Influenza aviaria ad alta patogenicità

30 giorni

Infezione da virus della malattia di Newcastle

30 giorni


ALLEGATO XII

PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO E METODI DIAGNOSTICI PER LE MALATTIE DI CATEGORIA A NEGLI ANIMALI ACQUATICI

1.

L’esame clinico e il prelievo di campioni seguono le procedure seguenti:

a)

l’esame clinico e il campionamento per gli esami di laboratorio devono riguardare:

i)

animali di acquacoltura delle specie elencate che presentano segni clinici della pertinente malattia di categoria A; e

ii)

animali di acquacoltura che potrebbero essere morti recentemente della malattia di categoria A sospettata/confermata; e

iii)

animali di acquacoltura con una connessione epidemiologica a un caso sospetto o confermato di malattia di categoria A;

b)

il numero minimo di campioni da prelevare è:

 

Scenario

Tipo di animale

Segnalazione di un aumento della mortalità

Introduzione di animali infetti

Osservazione di segni clinici o post mortem

Sospetto basato su altre circostanze

Molluschi (animale intero)

30

30

150

Crostacei

10

 

10

150

Pesci

10

30

c)

campionamento dei molluschi si applicano i seguenti criteri supplementari:

i)

gli animali di cui si sospetta l’infezione devono essere selezionati per il campionamento. Se nella popolazione di animali di cui si sospetta l’infezione sono presenti specie elencate, tali specie devono essere selezionate per il campionamento;

ii)

se sono presenti molluschi deboli, dalle valve schiuse o morti recentemente ma non in stato di decomposizione, devono essere selezionati innanzitutto tali soggetti. Se tali molluschi non sono presenti, i molluschi selezionati devono comprendere i molluschi sani di età più avanzata;

iii)

se lo stabilimento utilizza acqua proveniente da diverse fonti per la produzione dei molluschi, il campione deve comprendere molluschi che rappresentino tutte le fonti idriche, al fine di garantire che tutte le parti dello stabilimento siano proporzionalmente rappresentate;

iv)

se il campionamento è effettuato in un gruppo di stabilimenti di allevamento di molluschi che all’apparenza hanno uno stato epidemiologico identico, il campione deve comprendere molluschi provenienti da un numero rappresentativo di punti di campionamento.

I fattori principali da tenere in considerazione nella selezione di tali punti di campionamento devono essere la densità di allevamento, le correnti d’acqua, la presenza di specie elencate, le specie sensibili e quelle vettrici, la batimetria e le pratiche di gestione. Devono essere inclusi nel campione i banchi naturali contenuti negli stabilimenti di allevamento dei molluschi o ad essi adiacenti;

d)

al campionamento dei crostacei si applicano i seguenti criteri supplementari:

i)

se nelle unità di produzione sono presenti crostacei deboli o morenti delle specie elencate, la selezione deve comprendere innanzitutto tali soggetti. Se tali animali non sono presenti, i crostacei selezionati devono comprendere crostacei appartenenti a diverse classi di età, rappresentati in modo proporzionale nel campione;

ii)

se per la produzione dei crostacei viene utilizzata acqua proveniente da diverse fonti, il campione deve comprendere crostacei delle specie elencate che rappresentino tutte le fonti idriche, al fine di garantire che tutte le parti dello stabilimento siano proporzionalmente rappresentate;

iii)

se è prescritto il prelievo di campioni da popolazioni selvatiche delle specie elencate a norma dell’articolo 102, lettera a), del presente regolamento, il numero e la distribuzione geografica dei punti di campionamento devono essere determinati in modo tale da garantire una copertura ragionevole dell’area di cui si sospetta l’infezione.

I punti di campionamento devono essere rappresentativi dei diversi ecosistemi nei quali vivono le popolazioni selvatiche delle specie sensibili, quali sistemi marini, estuari, sistemi fluviali e lacustri;

e)

al campionamento dei pesci si applicano i seguenti criteri supplementari:

i)

se sono presenti pesci deboli, dal comportamento anomalo o morti recentemente ma non in stato di decomposizione, devono essere selezionati tali soggetti; se tali animali non sono presenti, i pesci selezionati devono comprendere pesci delle specie elencate, appartenenti a diverse classi di età, rappresentati in modo proporzionale nel campione;

ii)

se per la produzione ittica viene utilizzata acqua proveniente da diverse fonti, il campione deve comprendere specie elencate che rappresentino tutte le fonti idriche, al fine di garantire che tutte le parti dello stabilimento siano proporzionalmente rappresentate;

iii)

se sono presenti trote iridee (Onchorynchus mykiss) o pesci persici (Perca fluviatilis), solo esemplari di tali specie possono essere selezionati per il campionamento. Se non sono presenti trote iridee o pesci persici, il campione deve essere rappresentativo di tutte le altre specie elencate presenti, sulla base dei criteri di cui alle lettere da a) a d);

iv)

se è prescritto il prelievo di campioni da popolazioni selvatiche delle specie elencate a norma dell’articolo 102, lettera a), del presente regolamento, il numero e la distribuzione geografica dei punti di campionamento devono essere determinati in modo tale da garantire una copertura ragionevole dell’area di cui si sospetta l’infezione.

I punti di campionamento devono anche essere rappresentativi dei diversi ecosistemi nei quali vivono le popolazioni selvatiche sensibili, quali sistemi marini, estuari, sistemi fluviali e lacustri;

f)

la selezione degli organi da includere nel campionamento e la preparazione, lo stoccaggio e la spedizione dei campioni al laboratorio devono essere effettuate conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la malattia pertinente.

2.

I campioni devono essere esaminati nel laboratorio utilizzando i metodi e le procedure diagnostici approvati dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la malattia pertinente.

ALLEGATO XIII

PERIODI MINIMI DI FERMO DEGLI STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA COLPITI

Periodi di fermo di cui all’articolo 81 e di fermo simultaneo di cui all’articolo 96, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento

Malattia di categoria A

Periodo minimo di fermo dello stabilimento colpito

Periodo minimo di fermo simultaneo degli stabilimenti colpiti nella stessa zona di protezione

Prescrizioni supplementari

Infezione da Mikrocytos mackini

6 mesi

4 settimane

Deve essere compreso il periodo più freddo dell’anno

Infezione da Perkinsus marinus

6 mesi

4 settimane

Deve essere compreso il periodo più caldo dell’anno

Infezione da virus della sindrome di Taura

6 settimane

4 settimane

Deve essere compreso il periodo più caldo dell’anno

Infezione da virus della malattia della testa gialla

6 settimane

3 settimane

Deve essere compreso il periodo più caldo dell’anno

Necrosi ematopoietica epizootica

8 settimane

4 settimane

Deve essere compreso il periodo più caldo dell’anno


ALLEGATO XIV

CRITERI PER L’ISTITUZIONE DI ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MALATTIE DI CATEGORIA A NEGLI ANIMALI ACQUATICI

1.

Le zone soggette a restrizioni di cui all’articolo 85 devono essere definite caso per caso tenendo conto almeno dei seguenti fattori:

a)

il numero cumulato, la percentuale cumulata e la distribuzione dei casi di mortalità dei molluschi/crostacei/pesci nello stabilimento o nel gruppo di stabilimenti di acquacoltura infetti da malattie di categoria A;

b)

le pertinenti informazioni riguardanti i movimenti da e verso gli stabilimenti infetti;

c)

la distanza dagli stabilimenti vicini e la loro densità;

d)

la presenza di animali acquatici selvatici;

e)

qualsiasi informazione relativa a decessi, casi sospetti o focolai in animali acquatici selvatici che sono o potrebbero essere collegati alla specifica malattia di categoria A;

f)

la vicinanza a stabilimenti di trasformazione e le specie presenti in tali stabilimenti, in particolare per quanto riguarda le specie elencate;

g)

le pratiche di allevamento applicate negli stabilimenti colpiti e in quelli vicini;

h)

le condizioni idrodinamiche ed altri fattori di rilevanza epidemiologica individuati.

2.

Per quanto riguarda la delimitazione geografica delle zone di protezione e di sorveglianza per le malattie di categoria A che colpiscono molluschi e crostacei, si applicano le seguenti prescrizioni minime:

a)

la zona di protezione deve essere istituita nelle immediate vicinanze di uno stabilimento o gruppo di stabilimenti di acquacoltura ufficialmente confermati infetti da una malattia di categoria A e deve corrispondere a un’area determinata sulla base di adeguati dati di natura idrodinamica ed epidemiologica;

b)

la zona di sorveglianza deve essere istituita all’esterno della zona di protezione e deve corrispondere ad un’area che circondi la zona di protezione, determinata sulla base di adeguati dati di natura idrodinamica o epidemiologica.

3.

Per quanto riguarda la delimitazione geografica delle zone di protezione e di sorveglianza per le malattie di categoria A che colpiscono i pesci, si devono applicare le seguenti prescrizioni minime:

a)

la zona di protezione deve essere istituita attorno ad uno stabilimento in cui è stata confermata l’infezione da virus della necrosi ematopoietica epizootica (EHN). La zona corrisponde:

i)

nelle aree costiere: a un’area circolare di raggio pari almeno ad un’escursione di marea o ad almeno 5 km se questa misura è superiore, con centro lo stabilimento in cui la presenza del virus della necrosi ematopoietica epizootica è stata ufficialmente confermata, oppure a un’area equivalente determinata sulla base di adeguati dati di natura idrodinamica o epidemiologica;

ii)

nelle aree interne: all’intero bacino idrografico dello stabilimento in cui la presenza del virus della necrosi ematopoietica epizootica è stata ufficialmente confermata. L’autorità competente può limitare l’estensione della zona a parti del bacino idrografico o dell’area dello stabilimento a condizione che ciò non comprometta la prevenzione della diffusione della malattia;

b)

la zona di sorveglianza deve essere istituita dall’autorità competente all’esterno della zona di protezione e:

i)

nelle aree costiere: deve corrispondere a un’area che circonda la zona di protezione e in cui le escursioni di marea si sovrappongono; oppure a un’area circolare, che circonda la zona di protezione, con raggio di 10 km dal centro della zona di protezione; oppure a un’area equivalente determinata sulla base di adeguati dati di natura idrodinamica o epidemiologica;

ii)

nelle aree interne: deve essere un’area estesa al di fuori della zona di protezione istituita.


ALLEGATO XV

PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA E DURATA DELLE MISURE DI CONTROLLO NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA PER LE MALATTIE DI CATEGORIA A NEGLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA

(di cui agli articoli 98 e 101 del presente regolamento)

1.   Programma di sorveglianza

Gli stabilimenti e i gruppi di stabilimenti di acquacoltura che detengono specie elencate all’interno di una zona di sorveglianza devono essere sottoposti a sorveglianza come previsto dall’articolo 98 al fine di verificare l’eventuale presenza di infezione dalla pertinente malattia di categoria A. La sorveglianza deve comprendere visite sanitarie, incluso il campionamento delle unità di produzione. Tali visite devono essere effettuate dall’autorità competente conformemente alle tabelle 1 e 2.

Al campionamento si applicano i criteri di cui all’allegato XII, punto 1, a seconda della specie.

Tabella 1

Programma di sorveglianza comprendente visite sanitarie e campionamenti in stabilimenti e gruppi di stabilimenti per malattie di categoria A negli animali acquatici, fatta eccezione per la necrosi ematopoietica epizootica

Malattia di categoria A

Numero di visite sanitarie all’anno

Numero di esami di laboratorio all’anno

Numero di animali nel campione

Periodo dell’anno per il campionamento

Periodo di permanenza nello stabilimento degli animali sottoposti a campionamento

Infezione da Mikrocytos mackini

1

1

150

Quando la prevalenza dell’infezione è notoriamente massima o ad aprile-maggio, dopo un periodo di 3-4 mesi, quando le temperature dell’acqua di mare sono inferiori a 10 °C

4 mesi

Infezione da Perkinsus marinus

1

1

150

Quando la prevalenza dell’infezione è notoriamente massima o nel mese di settembre, ottobre o novembre

4 mesi

Infezione da virus della sindrome di Taura

2

2

150

Nel periodo dell’anno in cui è probabile che la temperatura dell’acqua raggiunga il massimo livello annuale

2 mesi

Infezione da virus della malattia della testa gialla

2

2

150

Nel periodo dell’anno in cui è probabile che la temperatura dell’acqua raggiunga il massimo livello annuale

2 mesi


Tabella 2

Programma specifico di sorveglianza comprendente visite sanitarie e campionamenti negli stabilimenti per la necrosi ematopoietica epizootica negli animali acquatici  (1)

Tipo di stabilimento

Numero di ispezioni sanitarie all’anno (per due anni)

Numero di campionamenti all’anno (per due anni)

Numero di pesci nel campione

Numero di pesci in crescita

Numero di pesci riproduttori (2)

a)

Stabilimenti con riproduttori

2

2

150 (prima e seconda ispezione)

150 (prima o seconda ispezione)

b)

Stabilimenti con soli riproduttori

2

1

0

150 (2) (prima o seconda ispezione)

c)

Stabilimenti senza riproduttori

2

2

150 (prima e seconda ispezione)

0

Numero massimo di pesci per pool: 10

2.   Durata delle misure di controllo nella zona di sorveglianza

Malattia di categoria A

Periodi minimi di sorveglianza

Infezione da Mikrocytos mackini

3 anni

Infezione da Perkinsus marinus

3 anni

Infezione da virus della sindrome di Taura

2 anni

Infezione da virus della malattia della testa gialla

2 anni

Necrosi ematopoietica epizootica

2 anni

Al termine del periodo di sorveglianza, se non è rilevata alcuna nuova infezione dalla pertinente malattia di categoria A, le misure nella zona di sorveglianza devono essere revocate come previsto all’articolo 101 del presente regolamento.


(1)  Il campionamento dei pesci per gli esami di laboratorio deve essere effettuato quando la temperatura dell’acqua è compresa tra gli 11 e i 20 °C. Il requisito relativo alla temperatura dell’acqua deve essere applicato anche per le ispezioni sanitarie. Negli stabilimenti in cui la temperatura dell’acqua non raggiunge gli 11 °C nel corso dell’anno, il campionamento e le visite sanitarie devono essere effettuati quando la temperatura dell’acqua raggiunge il livello massimo.

(2)  I campioni prelevati da riproduttori non devono comprendere fluidi gonadici, lattimi o ovuli in quanto non vi sono prove del fatto che il virus della necrosi ematopoietica epizootica causi l’infezione del tratto riproduttivo.