13.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 150/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/639DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda gli scenari standard per le operazioni effettuate entro o oltre la distanza di visibilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (2), un sistema di aeromobili senza equipaggio («UAS») deve rispettare le limitazioni operative stabilite nelle autorizzazioni operative o in uno scenario standard definito da tale regolamento. |
(2) |
In base all’esperienza degli Stati membri, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) ha sviluppato due scenari standard per le operazioni. |
(3) |
Lo scenario standard 1 («STS-01») comprende le operazioni effettuate entro la distanza di visibilità («VLOS», visual line of sight), a un’altezza massima di 120 m al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente popolato, utilizzando un UAS di classe CE C5. |
(4) |
Lo scenario standard 2 («STS-02») comprende le operazioni che potrebbero essere effettuate oltre la distanza di visibilità («BVLOS», beyond visual line of sight), con l’aeromobile senza equipaggio a una distanza non superiore a 2 km dal pilota remoto e in presenza di osservatori dello spazio aereo, a un’altezza massima di 120 m al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente scarsamente popolato e utilizzando un UAS di classe CE C6. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per inserirvi tali scenari standard. |
(6) |
Qualora la probabilità di incontrare aeromobili con equipaggio non sia bassa, gli Stati membri possono stabilire zone geografiche in tali aree per evitare che gli operatori UAS effettuino operazioni in scenari standard. |
(7) |
Dovrebbe essere introdotto il requisito di un punteggio complessivo minimo attestante che i piloti remoti hanno superato l’esame di conoscenza teorica. |
(8) |
Al fine di migliorare la visibilità degli aeromobili senza equipaggio durante i voli notturni, e in particolare per consentire a una persona a terra di distinguere facilmente gli aeromobili senza equipaggio da quelli con equipaggio, dovrebbe essere attivata una luce verde lampeggiante sugli aeromobili senza equipaggio. |
(9) |
È opportuno applicare norme ben definite all’addestramento pratico e alla valutazione delle conoscenze pratiche dei piloti remoti che operano in uno scenario standard. All’addestramento e alla valutazione in questione dovrebbe provvedere un’entità riconosciuta dall’autorità competente o un operatore UAS, in conformità ai requisiti prescritti nel presente regolamento. |
(10) |
Nel caso di operazioni transfrontaliere od operazioni effettuate al di fuori dello Stato membro di immatricolazione dal titolare di un certificato di operatore di UAS leggero (LUC), lo Stato membro dell’operazione dovrebbe ricevere informazioni relative al luogo o ai luoghi dell’operazione prevista. |
(11) |
L’AESA ha elaborato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato unitamente al parere n. 05/2019 (3), a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 è così modificato:
1) |
All’articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti da 24) a 34):
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).»;" |
2) |
all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. L’operatore UAS che presenti una dichiarazione all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione in conformità alla parte B, punto UAS.SPEC.020, dell’allegato, per un’operazione conforme a uno scenario standard di cui all’appendice 1 di tale allegato, non è tenuto a ottenere un’autorizzazione operativa in conformità ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e si applica la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 5. L’operatore UAS si avvale della dichiarazione di cui all’appendice 2 di tale allegato.»; |
3) |
all’articolo 13 è aggiunto un nuovo paragrafo 4: «4. Qualora intenda effettuare un’operazione nella categoria “specifica”, da svolgersi in tutto o in parte nello spazio aereo di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di immatricolazione, l’operatore UAS titolare di un LUC con privilegi in conformità al punto UAS.LUC.060 dell’allegato fornisce all’autorità competente dello Stato membro dell’operazione prevista le seguenti informazioni:
|
4) |
all’articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 9: «9. In aggiunta ai dati di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono raccogliere ulteriori informazioni sull’identità presso gli operatori UAS.»; |
5) |
all’articolo 15, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
6) |
l’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Fatto salvo l’articolo 20, l’uso di UAS nella categoria “aperta” che non siano conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 5 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (*2) è consentito per un periodo transitorio di due anni a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto delle seguenti condizioni:
(*2) Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1).»;" |
7) |
l’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2020. 2. L’articolo 5, paragrafo 5, e il punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), si applicano a decorrere dal 2 dicembre 2021. 3. Il punto UAS.OPEN.060, punto 2, lettera g), si applica a decorrere dal 1o luglio 2022. 4. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, fino al 2 dicembre 2021 gli Stati membri possono accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti, se tali scenari nazionali soddisfano i requisiti di cui al punto UAS.SPEC.020 dell’allegato. Tali dichiarazioni cessano di essere valide dal 2 dicembre 2023. 5. L’articolo 15, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.»; |
8) |
l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45).
(3) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.
ALLEGATO
OPERAZIONI UAS NELLE CATEGORIE «APERTA» E «SPECIFICA»
PARTE A
OPERAZIONI UAS NELLA CATEGORIA «APERTA»
UAS.OPEN.010 Disposizioni generali
1) |
La categoria «aperta» delle operazioni UAS è suddivisa nelle tre sottocategorie A1, A2 e A3, in base alle limitazioni operative, ai requisiti per i piloti remoti e ai requisiti tecnici per gli UAS. |
2) |
Qualora l’operazione UAS comporti che il volo di un aeromobile senza equipaggio parta da un rilievo naturale del terreno o sorvoli un terreno che presenta rilievi naturali, gli aeromobili senza equipaggio devono essere mantenuti entro una distanza di 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre. La misurazione delle distanze deve essere adattata secondo le caratteristiche geografiche del terreno, quali la presenza di pianure, colline, montagne. |
3) |
Quando si fa volare un aeromobile senza equipaggio entro una distanza orizzontale di 50 metri da un ostacolo artificiale la cui altezza è superiore a 105 metri, l’altezza massima dell’operazione UAS può essere aumentata fino a 15 metri al di sopra dell’altezza dell’ostacolo su richiesta dell’entità responsabile dello stesso. |
4) |
In deroga al punto 2, gli alianti senza equipaggio con MTOM inferiore a 10 kg, compreso il carico utile, possono essere fatti volare a una distanza superiore a 120 metri dal punto più vicino della superficie terrestre a condizione che, in qualsiasi momento, l’aliante senza equipaggio non sia fatto volare ad un’altezza superiore a 120 metri al di sopra del pilota remoto. |
UAS.OPEN.020 Operazioni UAS nella sottocategoria A1
Le operazioni UAS nella sottocategoria A1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
1) |
per gli aeromobili senza equipaggio di cui al punto 5, lettera d), le operazioni devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto dell’aeromobile senza equipaggio non effettui sorvoli di assembramenti di persone e possa ragionevolmente prevedere di non effettuare sorvoli di persone non coinvolte. Nel caso in cui si verifichi un sorvolo imprevisto di persone non coinvolte, il pilota remoto deve ridurre il più possibile il tempo durante il quale l’aeromobile senza equipaggio sorvola le persone in questione; |
2) |
nel caso di un aeromobile senza equipaggio di cui al punto 5, lettere a), b) e c), le operazioni devono essere effettuate in modo tale che il pilota remoto dell’aeromobile senza equipaggio possa effettuare sorvoli di persone non coinvolte, ma mai di assembramenti di persone; |
3) |
in deroga all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), quando è attiva la modalità follow-me le operazioni devono essere effettuate fino a una distanza di 50 metri dal pilota remoto; |
4) |
le operazioni devono essere effettuate da un pilota remoto:
|
5) |
le operazioni devono essere effettuate con aeromobili senza equipaggio che:
|
UAS.OPEN.030 Operazioni UAS nella sottocategoria A2
Le operazioni UAS nella sottocategoria A2 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
1) |
essere effettuate in modo tale che gli aeromobili senza equipaggio non sorvolino persone non coinvolte e che le operazioni UAS abbiano luogo a una distanza orizzontale sicura di almeno 30 metri da tali persone; il pilota remoto può ridurre la distanza di sicurezza orizzontale fino a un minimo di 5 metri da una persona non coinvolta durante l’esercizio di un aeromobile senza equipaggio in cui sia attiva la funzione di modalità a bassa velocità e dopo una valutazione della situazione con riguardo a:
|
2) |
essere effettuate da un pilota remoto che abbia familiarità con le istruzioni fornite dal fabbricante dell’UAS e sia in possesso di un certificato di competenza di pilota remoto rilasciato dall’autorità competente o da un’entità designata dall’autorità competente di uno Stato membro. Tale certificato deve essere rilasciato dopo che il pilota ha soddisfatto tutte le seguenti condizioni nell’ordine indicato:
|
3) |
essere effettuate con un aeromobile senza equipaggio contrassegnato come appartenente alla classe C2, che soddisfa i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 3 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945, ed è utilizzato con un sistema di identificazione remota diretta e una funzione di geo-consapevolezza attivi e aggiornati. |
UAS.OPEN.040 Operazioni UAS nella sottocategoria A3
Le operazioni UAS nella sottocategoria A3 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
1) |
essere effettuate in un’area in cui il pilota remoto possa ragionevolmente prevedere di non mettere in pericolo nessuna persona non coinvolta entro i limiti dell’area in cui fa volare l’aeromobile senza equipaggio durante l’intero periodo dell’operazione UAS; |
2) |
essere effettuate a una distanza orizzontale sicura di almeno 150 metri da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative; |
3) |
essere effettuate da un pilota remoto che abbia familiarità con le istruzioni fornite dal fabbricante dell’UAS, abbia completato un corso di formazione online e abbia superato l’esame di conoscenza teorica online di cui al punto 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020; |
4) |
essere effettuate con aeromobili senza equipaggio che:
|
UAS.OPEN.050 Responsabilità dell’operatore UAS
L’operatore UAS deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
1) |
sviluppare procedure operative adeguate al tipo di operazione e al rischio connesso; |
2) |
garantire che tutte le operazioni utilizzino efficacemente lo spettro radio e ne sostengano l’uso efficiente al fine di evitare interferenze dannose; |
3) |
designare un pilota remoto per ogni volo; |
4) |
garantire che i piloti remoti e tutti gli altri membri del personale che svolgono un compito a sostegno delle operazioni abbiano familiarità con le istruzioni fornite dal fabbricante dell’UAS, e:
|
5) |
se del caso, aggiornare le informazioni nel sistema di geo-consapevolezza in funzione del luogo in cui è prevista l’operazione; |
6) |
nel caso di operazioni con aeromobili senza equipaggio appartenenti a una delle classi di cui alle parti da 1 a 5 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945, garantire che:
|
7) |
nel caso di operazioni UAS nella sottocategoria A2 o A3, garantire che tutte le persone coinvolte presenti nell’area dell’operazione siano state informate dei rischi e abbiano esplicitamente acconsentito a partecipare. |
UAS.OPEN.060 Responsabilità del pilota remoto
1) |
Prima di avviare un’operazione UAS, il pilota remoto deve:
|
2) |
Durante il volo, il pilota remoto deve:
|
3) |
I piloti remoti e gli operatori UAS non devono effettuare il volo in prossimità o all’interno di aree in cui siano in atto interventi in risposta a una situazione di emergenza, a meno che non ne abbiano ottenuto il permesso dai servizi responsabili della risposta alle emergenze. |
4) |
Ai fini del punto 2, lettera b), i piloti remoti possono essere assistiti da un osservatore dell’aeromobile senza equipaggio. In tal caso, tra il pilota remoto e l’osservatore dell’aeromobile senza equipaggio deve essere stabilita una comunicazione chiara ed efficace. |
UAS.OPEN.070 Durata e validità della competenza teorica online e dei certificati di competenza di pilota remoto
1) |
La competenza teorica online di pilota remoto, prescritta dal punto 4, lettera b), del punto UAS.OPEN.020 e dal punto 3 del punto UAS.OPEN.040, e il certificato di competenza di pilota remoto, prescritto dal punto 2 del punto UAS.OPEN.030, sono validi per cinque anni. |
2) |
Il rinnovo della competenza teorica online di pilota remoto e del certificato di competenza di pilota remoto è soggetto, entro i rispettivi periodi di validità:
|
3) |
Al fine di rinnovare la competenza teorica online di pilota remoto o il certificato di competenza di pilota remoto alla loro scadenza, il pilota remoto deve rispettare le condizioni di cui al punto 2, lettera a). |
PARTE B
OPERAZIONI UAS NELLA CATEGORIA «SPECIFICA»
UAS.SPEC.010 Disposizioni generali
Ai fini dell’operazione prevista l’operatore UAS deve fornire all’autorità competente una valutazione dei rischi operativi in conformità all’articolo 11 o, qualora si applichi il punto UAS.SPEC.020, deve presentare una dichiarazione, a meno che l’operatore non sia in possesso di un certificato di operatore di UAS leggero (LUC) con i privilegi adeguati, conformemente alla parte C del presente allegato. L’operatore UAS deve valutare periodicamente l’adeguatezza delle misure di attenuazione adottate e aggiornarle ove necessario.
UAS.SPEC.020 Dichiarazione operativa
1) |
Conformemente all’articolo 5, l’operatore UAS può presentare all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione una dichiarazione operativa di conformità a uno scenario standard, quale definito nell’appendice 1 del presente allegato, in alternativa ai punti UAS.SPEC.30 e UAS.SPEC.40 in relazione alle operazioni:
|
2) |
Una dichiarazione degli operatori UAS deve contenere:
|
3) |
Al ricevimento della dichiarazione, l’autorità competente deve verificare che essa contenga tutti gli elementi elencati al punto 2 e deve fornire all’operatore UAS una conferma del ricevimento e della completezza di tale dichiarazione senza indebito ritardo. |
4) |
Dopo aver ricevuto la conferma del ricevimento e della completezza della dichiarazione, l’operatore UAS è autorizzato ad avviare l’operazione. |
5) |
Gli operatori UAS devono notificare senza indugio all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella dichiarazione operativa che hanno presentato. |
6) |
Gli operatori UAS in possesso di un LUC con i privilegi adeguati, conformemente alla parte C del presente allegato, non sono tenuti a presentare la dichiarazione. |
UAS.SPEC.030 Domanda di autorizzazione operativa
1) |
Prima di avviare un’operazione UAS nella categoria «specifica», l’operatore UAS deve ottenere un’autorizzazione operativa dall’autorità nazionale competente dello Stato membro di immatricolazione, tranne:
|
2) |
L’operatore UAS deve presentare una domanda di autorizzazione operativa aggiornata se sono state apportate modifiche significative all’operazione o alle misure di attenuazione elencate nell’autorizzazione operativa. |
3) |
La domanda di autorizzazione operativa deve basarsi sulla valutazione dei rischi di cui all’articolo 11 e includere inoltre le seguenti informazioni:
|
UAS.SPEC.040 Rilascio di un’autorizzazione operativa
1) |
L’autorità competente che riceve una domanda in conformità al punto UAS.SPEC.030 deve rilasciare, senza indebito ritardo, un’autorizzazione operativa conformemente all’articolo 12 quando giunge alla conclusione che l’operazione soddisfa le seguenti condizioni:
|
2) |
L’autorità competente deve specificare nell’autorizzazione operativa l’ambito esatto dell’autorizzazione a norma dell’articolo 12. |
UAS.SPEC.050 Responsabilità dell’operatore UAS
1) |
L’operatore UAS deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
|
UAS.SPEC.060 Responsabilità del pilota remoto
1) |
Il pilota remoto deve:
|
2) |
Prima di avviare un’operazione UAS, il pilota remoto deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
|
3) |
Durante il volo, il pilota remoto:
|
UAS.SPEC.070 Trasferibilità dell’autorizzazione operativa
L’autorizzazione operativa non è trasferibile.
UAS.SPEC.080 Durata e validità dell’autorizzazione operativa
1) |
L’autorità competente deve specificare la durata dell’autorizzazione operativa nell’autorizzazione stessa. |
2) |
In deroga al punto 1, l’autorizzazione operativa resta valida fintanto che l’operatore UAS continua a rispettare i requisiti pertinenti del presente regolamento e le condizioni definite nell’autorizzazione operativa. |
3) |
In caso di revoca o di cessione dell’autorizzazione operativa, l’operatore UAS deve fornire un riscontro in formato digitale da trasmettere senza indugio all’autorità competente. |
UAS.SPEC.085 Durata e validità della dichiarazione operativa
La dichiarazione operativa ha una durata limitata di 2 anni. La dichiarazione non deve più essere considerata completa ai sensi del punto 4 del punto UAS.SPEC.020, se:
1) |
durante la sorveglianza dell’operatore UAS, l’autorità competente ha rilevato che l’operazione UAS non è effettuata conformemente alla dichiarazione operativa; |
2) |
le condizioni dell’operazione UAS sono cambiate a tal punto che la dichiarazione operativa non soddisfa più i requisiti applicabili del presente regolamento; |
3) |
all’autorità competente non è concesso l’accesso in conformità al punto UAS.SPEC.090. |
UAS.SPEC.090 Accesso
Al fine di dimostrare la conformità al presente regolamento, l’operatore UAS deve concedere a qualsiasi persona debitamente autorizzata dall’autorità competente l’accesso all’insieme delle strutture, degli UAS, dei documenti, dei registri, dei dati, delle procedure o a qualunque altro materiale pertinente alla sua attività, soggetti ad autorizzazione operativa o dichiarazione operativa, indipendentemente dal fatto che la sua attività sia appaltata o subappaltata ad un’altra organizzazione.
UAS.SPEC.100 Uso di apparecchiature certificate e di aeromobili senza equipaggio certificati
1) |
Se l’operazione UAS prevede l’utilizzo di un aeromobile senza equipaggio per il quale è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità, oppure l’utilizzo di apparecchiature certificate, l’operatore UAS deve registrare l’operazione o il tempo di servizio in conformità alle istruzioni e alle procedure applicabili alle apparecchiature certificate, oppure all’approvazione o autorizzazione organizzativa. |
2) |
L’operatore UAS deve seguire le istruzioni di cui al certificato dell’aeromobile senza equipaggio o al certificato delle apparecchiature e rispettare inoltre le direttive operative o di aeronavigabilità emesse dall’Agenzia. |
PARTE C
CERTIFICATO DI OPERATORE DI UAS LEGGERO (LUC)
UAS.LUC.010 Requisiti generali relativi al LUC
1) |
Una persona giuridica è ammessa a presentare domanda di LUC a norma della presente parte. |
2) |
La domanda di LUC o di modifica di un LUC esistente deve essere presentata all’autorità competente e contenere tutte le seguenti informazioni:
|
3) |
Se i requisiti della presente parte sono soddisfatti, al titolare di un LUC possono essere concessi i privilegi conformemente al punto UAS.LUC.060. |
UAS.LUC.020 Responsabilità del titolare di un LUC
Il titolare di un LUC deve:
1) |
soddisfare i requisiti dei punti UAS.SPEC.050 e UAS.SPEC.060; |
2) |
rispettare l’ambito e i privilegi definiti nelle condizioni di approvazione; |
3) |
istituire e mantenere un sistema per l’esercizio del controllo operativo su tutte le operazioni effettuate nel rispetto dei termini del suo LUC; |
4) |
effettuare una valutazione dei rischi operativi dell’operazione prevista in conformità all’articolo 11, a meno che non si tratti di un’operazione per la quale è sufficiente una dichiarazione operativa conformemente al punto UAS.SPEC.020; |
5) |
tenere un registro relativo ai seguenti elementi al fine di garantire la protezione da danni, alterazioni e furti per un periodo di almeno tre anni per le operazioni effettuate utilizzando i privilegi di cui al punto UAS.LUC.060:
|
6) |
conservare la documentazione relativa al personale di cui al punto 5, lettera c), durante il periodo in cui la persona lavora per l’organizzazione e fino a tre anni dopo che la persona ha lasciato l’organizzazione. |
UAS.LUC.030 Sistema di gestione della sicurezza
1) |
L’operatore UAS che presenta domanda per un LUC deve istituire e implementare un sistema di gestione della sicurezza corrispondente alle dimensioni dell’organizzazione e alla natura e complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati inerenti a tali attività, e deve provvedere alla manutenzione di tale sistema. |
2) |
L’operatore UAS deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
|
3) |
Se l’organizzazione è titolare di certificati di altre organizzazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, il sistema di gestione della sicurezza dell’operatore UAS può essere integrato con il sistema di gestione della sicurezza richiesto da uno qualsiasi di tali certificati aggiuntivi. |
UAS.LUC.040 Manuale LUC
1) |
Il titolare di un LUC deve fornire all’autorità competente un manuale LUC che descriva, direttamente o mediante riferimenti, la sua organizzazione, le procedure pertinenti e le attività svolte. |
2) |
Il manuale deve contenere una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile che conferma che l’organizzazione lavorerà in ogni momento in conformità al presente regolamento e al manuale LUC approvato. Nei casi in cui il dirigente responsabile non sia anche l’amministratore delegato dell’organizzazione, quest’ultimo deve controfirmare la dichiarazione. |
3) |
Se un’attività è svolta da organizzazioni partner o da subappaltatori, l’operatore UAS deve includere nel manuale LUC le procedure relative alle modalità con cui il titolare del LUC deve gestire il rapporto con tali organizzazioni partner o subappaltatori. |
4) |
All’occorrenza il manuale LUC deve essere modificato al fine di mantenere aggiornata la descrizione dell’organizzazione del titolare di un LUC e copie di tali modifiche devono essere fornite all’autorità competente. |
5) |
L’operatore UAS deve distribuire le parti pertinenti del manuale LUC a tutti i membri del suo personale, conformemente alle loro funzioni e ai loro compiti. |
UAS.LUC.050 Condizioni di approvazione del titolare di un LUC
1) |
L’autorità competente deve rilasciare il LUC dopo essersi accertata che l’operatore UAS è conforme ai punti UAS.LUC.020, UAS.LUC.030 e UAS.LUC.040. |
2) |
Il LUC deve comprendere:
|
UAS.LUC.060 Privilegi del titolare di un LUC
Una volta ritenuta soddisfacente la documentazione fornita, l’autorità competente:
1) |
deve specificare i termini e le condizioni del privilegio concesso all’operatore UAS nel LUC; e |
2) |
nell’ambito delle condizioni di approvazione, può concedere al titolare di un LUC il privilegio di autorizzare le sue operazioni senza:
|
UAS.LUC.070 Modifiche del sistema di gestione del LUC
Dopo il rilascio del LUC, le seguenti modifiche richiedono l’approvazione preventiva dell’autorità competente:
1) |
qualsiasi modifica delle condizioni di approvazione dell’operatore UAS; |
2) |
qualsiasi modifica significativa apportata agli elementi del sistema di gestione della sicurezza del titolare del LUC, come prescritto dal punto UAS.LUC.030. |
UAS.LUC.075 Trasferibilità dei LUC
Fatta eccezione per il cambiamento di proprietà dell’organizzazione, approvato dall’autorità competente in conformità al punto UAS.LUC.070, i LUC non sono trasferibili.
UAS.LUC.080 Durata e validità dei LUC
1) |
I LUC sono rilasciati per una durata illimitata. La loro validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
|
2) |
In caso di revoca o di cessione del LUC, il titolare del LUC deve fornire un riscontro in formato digitale da trasmettere senza indugio all’autorità competente. |
UAS.LUC.090 Accesso
Al fine di dimostrare la conformità al presente regolamento, il titolare di un LUC deve concedere a qualsiasi persona debitamente autorizzata dall’autorità competente l’accesso all’insieme delle strutture, degli UAS, dei documenti, dei registri, dei dati, delle procedure o a qualunque altro materiale pertinente alla sua attività, soggetti a certificazione, autorizzazione operativa o dichiarazione operativa, indipendentemente dal fatto che la sua attività sia appaltata o subappaltata ad un’altra organizzazione.
APPENDICE 1
per gli scenari standard a sostegno della dichiarazione
CAPO I
STS-01 — VLOS al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente popolato
UAS.STS-01.010 Disposizioni generali
1) |
Durante il volo, l’aeromobile senza equipaggio deve essere mantenuto entro una distanza di 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre. La misurazione delle distanze deve essere adattata secondo le caratteristiche geografiche del terreno, quali la presenza di pianure, colline, montagne. |
2) |
Quando si fa volare un aeromobile senza equipaggio entro una distanza orizzontale di 50 m da un ostacolo artificiale la cui altezza è superiore a 105 m, l’altezza massima dell’operazione UAS può essere aumentata fino a 15 m al di sopra dell’altezza dell’ostacolo, su richiesta dell’entità responsabile dello stesso. |
3) |
L’altezza massima del volume delle operazioni non deve superare i 30 m al di sopra dell’altezza massima consentita nei punti 1 e 2. |
4) |
Durante il volo, l’aeromobile senza equipaggio non deve trasportare merci pericolose. |
UAS.STS-01.020 Operazioni UAS in STS-01
1) |
Le operazioni UAS in STS-01 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
|
2) |
Il pilota remoto ottiene il certificato di conoscenza teorica per le operazioni in scenari standard dopo:
|
3) |
Tale certificato è valido per un periodo di cinque anni. Il suo rinnovo, entro il relativo periodo di validità, è soggetto a una delle seguenti condizioni:
|
4) |
Al fine di rinnovare il certificato alla sua scadenza, il pilota remoto deve rispettare le condizioni di cui al punto 2. |
UAS.STS-01.030 Responsabilità dell’operatore UAS
Oltre alle responsabilità di cui al punto UAS.SPEC.050, l’operatore UAS deve:
1) |
elaborare un manuale delle operazioni che comprenda gli elementi definiti nell’appendice 5; |
2) |
definire il volume delle operazioni e il buffer contro i rischi a terra per le operazioni previste, inclusa l’area di terra controllata che copre le proiezioni sulla superficie terrestre all’interno sia del volume che del buffer; |
3) |
garantire l’adeguatezza delle procedure di contingenza e di emergenza attraverso una delle seguenti modalità:
|
4) |
predisporre un efficace piano di risposta alle emergenze (emergency response plan, ERP), che sia appropriato all’operazione e includa almeno:
|
5) |
garantire che il livello di prestazioni per qualunque servizio prestato da fornitori esterni e necessario alla sicurezza del volo sia adeguato all’operazione prevista; |
6) |
definire l’attribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra l’operatore e i fornitori esterni di servizi, se del caso; |
7) |
caricare informazioni aggiornate nel sistema di geo-consapevolezza, se tale funzione è installata sull’UAS, quando richiesto dalla zona geografica dell’UAS per il luogo in cui è prevista l’operazione; |
8) |
garantire che, prima dell’avvio dell’operazione, l’area di terra controllata sia attiva ed efficace e rispetti la distanza minima di cui al punto 1, lettera c), punto i), lettera C), del punto UAS.STS-01.020, e che, ove necessario, sia stato stabilito il coordinamento con le autorità appropriate; |
9) |
garantire che, prima dell’avvio dell’operazione, tutte le persone presenti nell’area di terra controllata:
|
10) |
garantire che:
|
UAS.STS-01.040 Responsabilità del pilota remoto
Oltre alle responsabilità di cui al punto UAS.SPEC.060, il pilota remoto:
1) |
prima di avviare un’operazione UAS, deve verificare che il mezzo di terminazione del volo dell’aeromobile senza equipaggio sia operativo e controllare che l’identificazione remota diretta sia attiva e aggiornata; |
2) |
durante il volo:
|
ALLEGATO A: ESAME DI CONOSCENZA TEORICA E ABILITÀ PRATICA DEL PILOTA REMOTO PER STS-01
1) Esame di conoscenza teorica
a) |
L’esame di cui al punto 2, lettera b), del punto UAS.STS-01.020 deve comprendere almeno 40 domande a scelta multipla volte a valutare le conoscenze del pilota remoto in merito alle misure di attenuazione tecniche e operative; tali domande devono essere distribuite opportunamente tra gli argomenti seguenti:
|
b) |
Se l’allievo pilota remoto è già in possesso del certificato di competenza di pilota remoto di cui al punto 2 del punto UAS.OPEN.030, l’esame deve comprendere almeno 30 domande a scelta multipla opportunamente distribuite tra gli argomenti di cui al punto 1, lettera a), punti da i) a v). |
c) |
Per superare l’esame di conoscenza teorica, l’allievo pilota remoto deve ottenere un punteggio pari almeno al 75 % del punteggio complessivo. |
2) Addestramento pratico e valutazione dell’abilità pratica
L’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica per le operazioni in qualsiasi scenario standard devono trattare almeno gli argomenti e le tematiche riportati nella tabella 1.
Tabella 1
Argomenti e tematiche da trattare per l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica
Argomento |
Tematiche da trattare |
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CAPO II
STS-02 — BVLOS con osservatori dello spazio aereo al di sopra di un’area di terra controllata in un ambiente scarsamente popolato
UAS.STS-02.010 Disposizioni generali
1) |
Durante il volo, l’aeromobile senza equipaggio deve essere mantenuto entro una distanza di 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre. La misurazione delle distanze deve essere adattata secondo le caratteristiche geografiche del terreno, quali la presenza di pianure, colline, montagne. |
2) |
Quando si fa volare un aeromobile senza equipaggio entro una distanza orizzontale di 50 m da un ostacolo artificiale la cui altezza è superiore a 105 m, l’altezza massima dell’operazione UAS può essere aumentata fino a 15 m al di sopra dell’altezza dell’ostacolo, su richiesta dell’entità responsabile dello stesso. |
3) |
L’altezza massima del volume delle operazioni non deve superare i 30 m al di sopra dell’altezza massima consentita nei punti 1 e 2. |
4) |
Durante il volo, l’aeromobile senza equipaggio non deve trasportare merci pericolose. |
UAS.STS-02.020 Operazioni UAS in STS-02
Le operazioni UAS in STS-02 devono essere effettuate:
1) |
in conformità al manuale delle operazioni di cui al punto 1 del punto UAS.STS-02.030; |
2) |
al di sopra di un’area di terra controllata, interamente situata in un ambiente scarsamente popolato e comprendente:
|
3) |
in un’area in cui la visibilità in volo minima sia superiore a 5 km; |
4) |
con l’aeromobile senza equipaggio in vista del pilota remoto durante il lancio e il recupero dell’aeromobile stesso, a meno che il recupero non sia il risultato di una terminazione del volo in emergenza; |
5) |
in assenza di un osservatore dello spazio aereo durante l’operazione, con l’aeromobile senza equipaggio entro un raggio di 1 km dal pilota remoto, seguendo una traiettoria pre-programmata quando l’aeromobile senza equipaggio non è in VLOS del pilota remoto; |
6) |
se sono presenti uno o più osservatori dello spazio aereo durante l’operazione, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
|
7) |
da un pilota remoto che sia titolare di:
|
8) |
con aeromobili senza equipaggio che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
|
9) |
Il pilota remoto ottiene il certificato di conoscenza teorica per le operazioni in scenari standard dopo:
|
10) |
Tale certificato è valido per un periodo di cinque anni. Il suo rinnovo, entro il relativo periodo di validità, è soggetto a una delle seguenti condizioni:
|
11) |
Al fine di rinnovare il certificato alla sua scadenza, il pilota remoto deve rispettare le condizioni di cui al punto 9. |
UAS.STS-02.030 Responsabilità dell’operatore UAS
Oltre alle responsabilità di cui al punto UAS.SPEC.050, l’operatore UAS deve:
1) |
elaborare un manuale delle operazioni che comprenda gli elementi definiti nell’appendice 5; |
2) |
definire il volume delle operazioni e il buffer contro i rischi a terra per le operazioni previste, inclusa l’area di terra controllata che copre le proiezioni sulla superficie terrestre sia del volume che del buffer; |
3) |
garantire l’adeguatezza delle procedure di contingenza e di emergenza attraverso una delle seguenti modalità:
|
4) |
predisporre un efficace piano di risposta alle emergenze (ERP), che sia appropriato all’operazione e includa almeno:
|
5) |
garantire che il livello di prestazioni per qualunque servizio prestato da fornitori esterni e necessario alla sicurezza del volo sia adeguato all’operazione prevista; |
6) |
definire l’attribuzione dei ruoli e delle responsabilità tra l’operatore e i fornitori esterni di servizi, se del caso; |
7) |
caricare informazioni aggiornate nel sistema di geo-consapevolezza, se tale funzione è installata sull’UAS, quando richiesto dalla zona geografica dell’UAS per il luogo in cui è prevista l’operazione; |
8) |
garantire che, prima dell’avvio dell’operazione, siano state adottate tutte le opportune misure per ridurre il rischio di intrusione di persone non coinvolte nell’area di terra controllata, nel rispetto della distanza minima di cui al punto 2 del punto UAS.STS-02.020, e che, ove necessario, sia stato stabilito il coordinamento con le autorità appropriate; |
9) |
garantire che, prima dell’avvio dell’operazione, tutte le persone presenti nell’area di terra controllata:
|
10) |
prima dell’avvio dell’operazione, se sono impiegati osservatori dello spazio aereo:
|
11) |
garantire che:
|
UAS.STS-02.040 Responsabilità del pilota remoto
Oltre alle responsabilità di cui al punto UAS.SPEC.060, il pilota remoto:
1) |
prima di avviare un’operazione UAS:
|
2) |
durante il volo:
|
UAS.STS-02.050 Responsabilità dell’osservatore dello spazio aereo
L’osservatore dello spazio aereo deve:
1) |
effettuare una scansione costante e completa dello spazio aereo circostante l’aeromobile senza equipaggio, al fine di individuare qualsiasi rischio di collisione con eventuali aeromobili con equipaggio; |
2) |
mantenere la consapevolezza della posizione dell’aeromobile senza equipaggio attraverso l’osservazione diretta dello spazio aereo o mediante assistenza fornita da mezzi elettronici; |
3) |
allertare il pilota remoto quando viene rilevato un pericolo e assisterlo nell’intento di evitare tale pericolo o di ridurne al minimo i potenziali effetti negativi. |
ALLEGATO A: CONOSCENZA TEORICA E ABILITÀ PRATICA DEL PILOTA REMOTO PER STS-02
1. Esame di conoscenza teorica
L’esame deve essere definito in conformità all’allegato A, punto 1, del capo I.
2. Addestramento pratico e valutazione dell’abilità pratica
Oltre alle tematiche di cui all’allegato A, punto A.2, del capo I, devono essere trattate le tematiche di seguito specificate.
Tabella 1
Argomenti e tematiche supplementari da trattare per l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica per l’STS-02
Argomento |
Tematiche da trattare |
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APPENDICE 2
Dichiarazione operativa
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Dichiarazione operativa |
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Protezione dei dati: i dati personali inclusi nella presente dichiarazione sono trattati dall’autorità competente a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). I dati sono trattati ai fini dell’esecuzione, della gestione e del follow-up delle attività di sorveglianza a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali o sull’esercizio dei propri diritti (ad esempio, di accesso o di rettifica di dati inesatti o incompleti), si prega di rivolgersi al punto di contatto dell’autorità competente. Il richiedente ha il diritto di presentare un reclamo in merito al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento all’autorità di controllo nazionale della protezione dei dati. |
|||||||||
Numero di immatricolazione dell’operatore UAS |
|
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Nome dell’operatore UAS |
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Fabbricante dell’UAS |
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Modello dell’UAS |
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Numero di serie dell’UAS |
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Il sottoscritto dichiara con la presente:
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Data |
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Firma o altro tipo di verifica |
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APPENDICE 3
Requisiti aggiuntivi per le entità riconosciute dall’autorità competente e per gli operatori UAS che conducono l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica dei piloti remoti per le operazioni che rientrano negli STS
L’entità che intende ottenere il riconoscimento dell’autorità competente per condurre l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica dei piloti remoti per un STS deve dichiarare all’autorità competente di rispettare i seguenti requisiti, avvalendosi del modulo di dichiarazione di cui all’appendice 6.
L’operatore UAS che intende condurre l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica dei piloti remoti per un STS deve, in aggiunta alla presentazione della dichiarazione operativa per quel determinato STS, dichiarare all’autorità competente di rispettare i seguenti requisiti, avvalendosi del modulo di dichiarazione di cui all’appendice 4.
Se l’autorità competente o l’operatore UAS intende condurre l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica dei piloti remoti per un STS in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione, una copia del modulo di dichiarazione di cui all’appendice 4 deve essere presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui viene condotto l’addestramento.
Se un’entità riconosciuta dall’autorità competente intende condurre l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica dei piloti remoti per un STS in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento, una prova del riconoscimento deve essere presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui viene condotto l’addestramento.
1)
L’entità riconosciuta dall’autorità competente o l’operatore UAS deve garantire una netta distinzione tra le attività di addestramento e qualsiasi altra attività operativa al fine di garantire l’indipendenza della valutazione.
2)
L’entità riconosciuta dall’autorità competente o l’operatore UAS deve possedere la capacità di svolgere adeguatamente le attività tecniche e amministrative connesse all’insieme dei suoi compiti, compresi l’adeguatezza del personale e l’utilizzo di strutture e apparecchiature idonee allo svolgimento di tali compiti.
3)
L’entità riconosciuta dall’autorità competente o l’operatore UAS deve disporre di un dirigente responsabile, incaricato di garantire che tutti i compiti siano eseguiti in conformità alle informazioni e alle procedure di cui al punto 8.
4)
Il personale responsabile dei compiti relativi all’addestramento pratico e alla valutazione dell’abilità pratica:
a) |
deve possedere le competenze per svolgere tali compiti; |
b) |
deve essere imparziale e non deve partecipare alle valutazioni, qualora ritenga che la sua oggettività possa essere compromessa; |
c) |
deve possedere una solida conoscenza teorica ed essersi sottoposto ad addestramento pratico; deve inoltre avere una conoscenza soddisfacente dei requisiti necessari allo svolgimento dei suoi compiti di valutazione dell’abilità pratica, oltre ad un’adeguata esperienza nei suddetti processi; |
d) |
deve possedere la capacità di gestire le dichiarazioni, i registri e le relazioni che dimostrano l’avvenuta esecuzione delle pertinenti valutazioni dell’abilità pratica e di trarre conclusioni da tali valutazioni dell’abilità pratica; e |
e) |
non deve divulgare a nessuno che non sia l’autorità competente, su richiesta di quest’ultima, le informazioni fornite dall’operatore o dal pilota remoto. |
5)
L’addestramento e la valutazione devono riguardare le abilità pratiche corrispondenti all’STS per il quale è presentata la dichiarazione di cui all’allegato A del capo pertinente.
6)
Il luogo in cui sono condotti l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica deve trovarsi in un ambiente rappresentativo delle condizioni dell’STS.
7)
La valutazione dell’abilità pratica deve consistere in una valutazione continua dell’allievo pilota remoto.
8)
Dopo aver completato la valutazione dell’abilità pratica, l’entità riconosciuta dall’autorità competente o l’operatore UAS deve redigere una relazione di valutazione la quale:
a) |
deve comprendere almeno:
|
b) |
deve essere adeguatamente firmata e datata dalla persona responsabile della valutazione dell’abilità pratica, una volta completata quest’ultima; e |
c) |
deve essere registrata e resa disponibile, per ispezione, all’autorità competente su richiesta. |
9)
L’entità riconosciuta dall’autorità competente o l’operatore UAS deve rilasciare all’allievo pilota remoto un accreditamento che attesti il completamento dell’addestramento pratico per l’STS, se la relazione di valutazione conclude che l’allievo pilota remoto ha raggiunto un livello soddisfacente di abilità pratica.
10)
Il rilascio dell’accreditamento di cui al punto 9 deve essere notificato all’autorità competente dello Stato membro in cui sono condotti l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica, insieme ai dettagli di identificazione dell’allievo pilota remoto, all’STS interessato, alla data di rilascio e ai dettagli di identificazione dell’entità riconosciuta dall’autorità competente dello Stato membro o dell’operatore UAS che ha rilasciato il suddetto accreditamento.
11)
L’entità riconosciuta dall’autorità competente o l’operatore UAS deve includere nel manuale delle operazioni, elaborato in conformità all’appendice 5, una sezione distinta che riguardi gli elementi della formazione, comprendente:
a) |
il personale addetto all’addestramento pratico e alla valutazione dell’abilità pratica, inclusi:
|
b) |
le procedure e i processi utilizzati per l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica, compreso il programma di addestramento che riguarda l’abilità pratica corrispondente all’STS per il quale è presentata la dichiarazione di cui all’allegato A del capo pertinente; |
c) |
una descrizione dell’UAS e di qualsiasi altra apparecchiatura e altri strumenti e ambienti utilizzati per l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica; e |
d) |
un modello per la relazione di valutazione. |
Appendice 4
Dichiarazione degli operatori UAS che intendono fornire l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica dei piloti remoti nell’STS-x
|
STS-x |
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Dichiarazione degli operatori UAS che intendono fornire l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica dei piloti remoti |
|||||||||||
Protezione dei dati: i dati personali inclusi nella presente dichiarazione sono trattati dall’autorità competente a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). I dati sono trattati ai fini dell’esecuzione, della gestione e del follow-up delle attività di sorveglianza a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali o sull’esercizio dei propri diritti (ad esempio, di accesso o di rettifica di dati inesatti o incompleti), si prega di rivolgersi al punto di contatto dell’autorità competente. Il richiedente ha il diritto di presentare un reclamo in merito al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento all’autorità di controllo nazionale della protezione dei dati. |
|||||||||||
Numero di immatricolazione dell’operatore UAS |
|
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Nome dell’operatore UAS |
|
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Il sottoscritto dichiara con la presente:
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Data |
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Firma o altro tipo di verifica |
|
APPENDICE 5
Manuale delle operazioni per scenario standard
Il manuale delle operazioni per gli STS di cui all’appendice 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:
1) |
un’attestazione secondo cui il manuale delle operazioni è conforme ai pertinenti requisiti del presente regolamento e alla dichiarazione e contiene istruzioni che devono essere rispettate dal personale coinvolto nelle operazioni di volo; |
2) |
la firma per approvazione del dirigente responsabile o dell’operatore UAS, qualora si tratti di una persona fisica; |
3) |
una descrizione generale dell’organizzazione dell’operatore UAS; |
4) |
una descrizione del concetto dell’operazione, comprendente almeno:
|
5) |
le istruzioni sulla manutenzione richiesta per mantenere l’UAS in condizioni di sicurezza, comprendenti se del caso le istruzioni di manutenzione e i requisiti del fabbricante dell’UAS; |
6) |
le procedure operative, che devono basarsi sulle istruzioni del fabbricante fornite dal fabbricante dell’UAS e devono includere:
|
APPENDIX 6
Dichiarazione dell’entità che intende ottenere il riconoscimento dall’autorità competente allo scopo di fornire l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica dei piloti remoti nell’STS-x
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STS-x |
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Dichiarazione dell’entità che intende ottenere il riconoscimento dall’autorità competente allo scopo di fornire l’addestramento pratico e la valutazione dell’abilità pratica dei piloti remoti |
|||||||||
Protezione dei dati: i dati personali inclusi nella presente dichiarazione sono trattati dall’autorità competente a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). I dati sono trattati ai fini dell’esecuzione, della gestione e del follow-up delle attività di sorveglianza a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali o sull’esercizio dei propri diritti (ad esempio, di accesso o di rettifica di dati inesatti o incompleti), si prega di rivolgersi al punto di contatto dell’autorità competente. Il richiedente ha il diritto di presentare un reclamo in merito al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento all’autorità di controllo nazionale della protezione dei dati. |
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Identificazione dell’entità |
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Nome e cognome, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona responsabile |
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Il sottoscritto dichiara con la presente:
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Data |
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Firma o altro tipo di verifica |
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