8.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 146/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/626 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2020
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione alla malattia di Newcastle
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell’allegato I, parte 1. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento siano considerati indenni dalla malattia di Newcastle. |
(3) |
La Repubblica di Macedonia del Nord è elencata nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tutto il suo territorio. |
(4) |
Il 22 aprile 2020 la Repubblica di Macedonia del Nord ha confermato la presenza della malattia di Newcastle in un’azienda di pollame situata sul suo territorio. A causa di questo focolaio confermato della malattia di Newcastle, la Repubblica di Macedonia del Nord non può più essere considerata indenne da tale malattia e quindi le autorità veterinarie di detto paese non possono più certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l’importazione o il transito nell’Unione. |
(5) |
La voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata al fine di tener conto della situazione epidemiologica in tale paese terzo. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord è sostituita dalla seguente:
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio |
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
Condizioni specifiche |
Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria |
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria |
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6) |
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Modelli |
Garanzie supplementari |
Data di chiusura (1) |
Data di apertura (2) |
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
6A |
6B |
7 |
8 |
9 |
«MK — Repubblica di Macedonia del Nord |
MK-0 |
L’intero paese |
E, EP |
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POU |
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P3 |
22.4.2020» |
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