5.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 141/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/615 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2020
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 5 maggio 2020
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (2), il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo all’importazione da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento. |
(4) |
A decorrere dal 21 settembre 2017 il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010. |
(5) |
Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 5 maggio 2020, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione. |
(6) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 5 maggio 2020, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 5 maggio 2020
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio all’importazione (1) (2) (EUR/t) |
1001 11 00 |
FRUMENTO (grano) duro da seme |
0,00 |
1001 19 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
di qualità media, diverso da quello da seme |
0,00 |
|
di qualità bassa, diverso da quello da seme |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 10 00 |
SEGALA da seme |
10,40 |
1002 90 00 |
SEGALA non destinata alla semina |
10,40 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
10,40 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (3) |
10,40 |
1007 10 90 |
SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina |
10,40 |
1007 90 00 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina |
10,40 |
(1) A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l’importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez; |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e se le merci giungono nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico. |
(2) Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
(3) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
1.
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
(EUR/t) |
||
|
Frumento tenero (1) |
Granturco |
Borsa |
Minneapolis |
Chicago |
Quotazione |
184,185 |
113,614 |
Premio sul Golfo |
— |
21,584 |
Premio sui Grandi Laghi |
41,446 |
— |
2.
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
Spese di nolo: Golfo del Messico –Rotterdam: |
11,434 |
Spese di nolo: Grandi laghi –Rotterdam: |
37,737 |
(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].