17.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/15


REGOLAMENTO (UE) 2020/533 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 aprile 2020

sulla proroga dei termini per la segnalazione delle informazioni statistiche (BCE/2020/23)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1 e 12.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli obblighi di segnalazione statistica fissati nei relativi regolamenti della Banca centrale europea (BCE) rispecchiano le esigenze in termini di informazioni statistiche dell’Eurosistema; tuttavia, l’attuale pandemia della malattia correlata al coronavirus 2019 (COVID-19), può rappresentare una sfida significativa per gli operatori segnalanti.

(2)

Di conseguenza, potrebbe essere necessario autorizzare una proroga dei termini per talune segnalazioni di informazioni statistiche per un periodo di tempo determinato. Per essere efficace, tale decisione dovrebbe essere assunta rapidamente e in maniera efficiente.

(3)

Per reagire tempestivamente all’attuale situazione di pandemia, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Delega del potere di prorogare i termini per la segnalazione delle informazioni statistiche

1.   Con il presente atto, il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di prorogare i termini per la segnalazione di informazioni statistiche richieste ai sensi dei regolamenti della Banca centrale europea (BCE) elencati nell’allegato al presente regolamento.

2.   Al momento della decisione di proroga di un termine per la segnalazione di informazioni statistiche, il Comitato esecutivo prende in considerazione:

a)

la frequenza di segnalazione ai sensi di ognuno dei regolamenti della BCE elencati nell’allegato al presente regolamento;

b)

l’impatto della diffusione del COVID-19 sulla capacità di segnalazione e di certificazione della qualità dei dati dei soggetti segnalanti e sulla capacità delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») e della BCE di condurre le necessarie verifiche sulle informazioni statistiche.

c)

l’urgenza della raccolta dei dati in questione per lo svolgimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) da parte della BCE e delle BCN.

d)

l’esigenza di concentrare le risorse della BCE e delle BCN sulle procedure di raccolta dei dati che sono richieste con più urgenza per lo svolgimento dei compiti del SEBC da parte della BCE e delle BCN.

3.   Ogni decisione assunta dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1 tiene conto del parere del Comitato per le statistiche (STC) del SEBC nella sua composizione standard. Allo scopo di fornire il proprio parere al Comitato esecutivo, l’STC prende in considerazione le esigenze degli utilizzatori dei dati.

4.   Una proroga dei termini per la segnalazione delle informazioni statistiche può essere riferita esclusivamente alle segnalazioni che giungono a scadenza prima del 31 dicembre 2020.

5.   I termini per la segnalazione delle informazioni statistiche non possono essere estesi oltre il 30 giugno 2021.

6.   Al Consiglio direttivo viene notificata regolarmente su base trimestrale ogni decisione assunta dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1.

7.   Gli operatori segnalanti interessati sono informati di ogni decisione assunta dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1.

8.   Il Consiglio direttivo inoltre delega al Comitato esecutivo il potere di prorogare i termini per la trasmissione delle informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 da parte delle BCN alla BCE. Qualsiasi decisione assunta dal Comitato esecutivo ai sensi del presente paragrafo deve concordare con la decisione assunta dal Comitato esecutivo stesso ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 aprile 2020.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.


ALLEGATO

Elenco dei regolamenti della BCE

1.   

Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 18).

2.   

Regolamento (UE) n. 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2) (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 3).

3.   

Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).