8.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 110/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/507 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la percentuale di fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire che i fascicoli di registrazione siano conformi al regolamento (CE) n. 1907/2006, l’articolo 41 dello stesso regolamento impone all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») di selezionare una specifica percentuale di fascicoli di registrazione per il controllo di conformità. Il controllo può sfociare in un progetto di decisione che prescrive al dichiarante o ai dichiaranti di comunicare tutte le informazioni necessarie per rendere la registrazione o le registrazioni conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di informazione.

(2)

La valutazione dell’Agenzia (2) e della Commissione (3) sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1907/2006 nonché uno studio condotto dalle competenti autorità tedesche (4) indicano che un numero probabilmente significativo di fascicoli di registrazione non è conforme, il che ostacola l’effettivo conseguimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(3)

Nella «Relazione generale sull’applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi» la Commissione individua nella non conformità dei fascicoli di registrazione un aspetto che richiede un’azione urgente.

(4)

Dopo la scadenza dell’ultimo termine di registrazione è possibile una migliore pianificazione preventiva in relazione al controllo di conformità sulla base della migliore conoscenza del numero effettivo di sostanze registrate e dell’esperienza in materia di valutazione dei fascicoli acquisita dall’Agenzia.

(5)

Dopo aver consultato l’Agenzia, come risulta dal piano di azione comune di valutazione REACH (5) concordato dai servizi della Commissione e dall’Agenzia, secondo quanto richiesto dal Consiglio nelle sue conclusioni del 26 giugno 2019 (6), la Commissione ritiene che, al fine di migliorare la conformità ai pertinenti obblighi di informazione, la percentuale minima di fascicoli di registrazione da sottoporre al controllo di conformità su tutti gli elementi di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 debba essere aumentata dal 5 % al 20 % del totale ricevuto dall’Agenzia per ciascuna fascia di tonnellaggio entro il termine del 2018. Tale percentuale è considerata realistica dall’Agenzia tenuto conto delle risorse di cui dispone.

(6)

Nel piano di azione comune concordato dai servizi della Commissione e dall’Agenzia è stato convenuto di raggiungere, per le registrazioni presentate entro il termine del 2018, l’obiettivo del 20 % entro il 31 dicembre 2023 per le registrazioni nelle fasce di tonnellaggio pari o superiori a 100 tonnellate all’anno, ed entro il 31 dicembre 2027 per le registrazioni nelle fasce di tonnellaggio inferiori a 100 tonnellate all’anno.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la prima e la seconda frase sono sostituite dal testo seguente:

«Per il controllo di conformità dei fascicoli di registrazione al presente regolamento, l’Agenzia seleziona, fino al 31 dicembre 2023, una percentuale di fascicoli non inferiore al 20 % del totale ricevuto dall’Agenzia per la registrazione nelle fasce di tonnellaggio pari o superiori a 100 tonnellate all’anno.

Fino al 31 dicembre 2027 l’Agenzia seleziona anche una percentuale non inferiore al 20 % del totale ricevuto dall’Agenzia per le registrazioni nelle fasce di tonnellaggio inferiori a 100 tonnellate all’anno.

Ai fini della selezione dei fascicoli per il controllo di conformità l’Agenzia considera prioritari, quantunque non esclusivamente, i fascicoli che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Relazioni annuali di valutazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche e relazioni sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1907/2006: https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/plans-and-reports.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo «Relazione generale della Commissione sull’applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi» [COM(2018)116 final].

(4)  https://www.bfr.bund.de/cm/349/data-quality-of-environmental-endpoints-in-registrations.pdf.

(5)  REACH Evaluation Joint Action PlanEnsuring compliance of REACH registrations — https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en.

(6)  Verso una strategia dell’Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche — conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2019, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10713-2019-INIT/it/pdf — punto 18.