1.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/12


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/474 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2020

relativo alla banca dati europea degli scafi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire la corretta applicazione della direttiva (UE) 2016/1629, è opportuno garantire pieno accesso alle autorità competenti degli Stati membri, delle parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e dei paesi terzi incaricati di compiti connessi all’applicazione delle direttive (UE) 2016/1629 e 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Il pieno accesso consente agli Stati membri di cooperare tra di loro come pure con i paesi terzi e di coordinare il loro lavoro per quanto concerne il trattamento dei dati relativi alle unità navali inseriti nell’EHDB.

(3)

È opportuno concedere l’accesso in sola lettura all’EHDB ad altre autorità al fine di consentire l’attuazione di misure amministrative volte a garantire la navigazione interna e la gestione dell’infrastruttura, mantenere o far rispettare la sicurezza della navigazione e raccogliere i dati statistici.

(4)

Per garantire il corretto funzionamento dell’EHDB e agevolare la verifica delle richieste di accesso all’EHDB, gli Stati membri, le parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e i paesi terzi interessati dovrebbero designare un punto di contatto unico.

(5)

È opportuno definire in che modo dovrebbero procedere gli Stati membri nel fornire l’accesso in sola lettura all’EHDB al fine di garantire la sicurezza dei dati e il corretto funzionamento dell’EHDB.

(6)

Per agevolare la verifica delle informazioni e dei dati attuali e pregressi relativi ai certificati rilasciati e alle nuove richieste di certificato, è necessario che i dati relativi alle unità navali adibite alla navigazione interna siano di qualità elevata, comparabili, aggiornati, affidabili e armonizzati. Dovrebbe pertanto essere stilato un elenco dettagliato dei dati relativi alle unità navali.

(7)

Le specifiche dovrebbero rimanere tecnologicamente neutre e aperte alle tecnologie innovative e dovrebbero essere applicati i principi «una tantum» e «interoperabile per definizione». È opportuno tenere nella debita considerazione le raccomandazioni e i principi elaborati nel piano di azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020 (3) e nel quadro europeo di interoperabilità (4).

(8)

Qualora le misure previste nel presente regolamento implichino il trattamento di dati personali, questo dovrebbe essere effettuato in conformità della normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte della Commissione europea, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

(9)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme sulla raccolta e il trattamento dei dati conservati nella banca dati europea degli scafi (EHDB) di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/1629 e sull’accesso agli stessi, come pure le tipologie di accesso consentite e le istruzioni relative all’uso e al funzionamento della banca dati.

Articolo 2

Raccolta dei dati

Gli Stati membri inseriscono nell’EHDB i dati per l’identificazione di un’unità navale di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Pieno accesso ai dati nell’EHDB e loro trattamento

1.   Le autorità competenti degli Stati membri, le parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e i paesi terzi incaricati di compiti connessi all’applicazione delle direttive (UE) 2016/1629 e 2005/44/CE accedono ai dati e ne eseguono il trattamento al fine di supportare l’attuazione di misure amministrative volte a mantenere la sicurezza e la facilità di navigazione e di garantire l’applicazione della direttiva (UE) 2016/1629.

2.   Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e paese terzo di cui al paragrafo 1 notifica alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi delle autorità competenti di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché sia garantita la coerenza tra i dati conservati nei registri di cui all’articolo 17 della direttiva (UE) 2016/1629 e i dati forniti nell’EHDB.

4.   Il pieno accesso all’EHDB è concesso in conformità dell’allegato 3 del presente regolamento.

Articolo 4

Accesso in sola lettura all’EHDB

1.   Per consentire l’attuazione di misure amministrative volte a garantire la navigazione interna e la gestione dell’infrastruttura, mantenere o far rispettare la sicurezza della navigazione e raccogliere i dati statistici, l’accesso in sola lettura all’EHDB può essere concesso ad autorità diverse da quelle di cui all’articolo 3, appartenenti agli Stati membri, alle parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e ai paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno o paese terzo notifica alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi degli organismi di cui al paragrafo 1 indicando i loro profili utilizzatore in conformità dell’allegato 2 del presente regolamento.

3.   L’accesso in sola lettura all’EHDB è concesso in conformità dell’allegato 4 del presente regolamento.

Articolo 5

Punto di contatto unico per l’EHDB

1.   Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno o paese terzo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, designa un punto di contatto unico per la Commissione e gli altri Stati membri al fine di agevolare lo scambio di informazioni sulla convalida dell’accesso in conformità degli articoli 3 e 4. Le notifiche in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, sono eseguite registrando le informazioni pertinenti nell’EHDB.

2.   Il punto di contatto unico è scelto tra le autorità competenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   Ogni Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e paese terzo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento notifica alla Commissione le denominazioni e i recapiti del punto di contatto unico per l’EHDB.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118.

(2)  Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d’azione dell’UE per l’eGovernment 2016-2020 Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione [COM(2016) 179 final].

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione [COM(2017) 134 final].

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO 1

Dati per l’identificazione di un’unità navale

L’elenco dei dati per l’identificazione di una nave di cui all’allegato 2 della norma europea applicabile che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna è quello cui si fa riferimento all’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629.


ALLEGATO 2

Profili utilizzatore e diritti di accesso

1.1.   

La Commissione concede i diritti di accesso ai singoli utilizzatori corrispondenti ai profili utilizzatore stabiliti nella tabella 1.

1.2.   

La Commissione può inoltre concedere l’accesso all’EHDB a organizzazioni internazionali e ad autorità di un paese terzo, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/1629, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1725. I profili utilizzatore o i relativi diritti di accesso possono essere limitati in base al risultato della valutazione del livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche.

Profili utilizzatore

Definizione

Diritti di accesso

Autorità di certificazione tecnica

Autorità competente o commissione di ispezione per il rilascio dei certificati dell’Unione per la navigazione interna conformemente all’articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1629

oppure

Commissione di ispezione per il rilascio del certificato a norma dell’articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno

oppure

Autorità competente analoga dei paesi terzi incaricata di compiti connessi all’applicazione della direttiva (UE) 2016/1629

oppure

Autorità competente per il rilascio del numero unico europeo di identificazione delle navi conformemente all’articolo 18 della direttiva (UE) 2016/1629

Pieno accesso

Autorità RIS

Autorità competente per l’applicazione RIS e per lo scambio di dati a livello internazionale in conformità dell’articolo 8 della direttiva 2005/44/CE

oppure

Organizzazione assegnataria o appaltatrice per l’esercizio del sistema RIS e la fornitura di servizi RIS quali definiti nella direttiva 2005/44/CE

Pieno accesso (nei limiti dell’applicazione della direttiva 2005/44/CE)

Uffici di statistica

Servizi nazionali o internazionali incaricati di raccogliere dati statistici

Accesso di sola lettura da determinarsi in base al risultato della valutazione del livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche

Organizzazioni internazionali

Utilizzatori autorizzati nelle organizzazioni internazionali

Accesso di sola lettura da determinarsi in base al risultato della valutazione del livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche

Altri organismi

Tutti gli organismi incaricati della navigazione interna e la gestione dell’infrastruttura, come pure di mantenere o far rispettare la sicurezza della navigazione, quali:

autorità competente per la gestione del traffico

operatore di chiuse o ponti

prestatore di servizi di soccorso e di emergenza

autorità preposte all’applicazione della legge

organismo di indagine sugli incidenti

Accesso in sola lettura

Personale della Commissione

Utilizzatori autorizzati

a)

responsabili della conservazione dell’EHDB o

b)

responsabili delle politiche in materia di navigazione interna

Fornitore delle soluzioni tecniche per tutte le funzionalità

Accesso in sola lettura


ALLEGATO 3

Pieno accesso e trattamento dei dati nell’EHDB

1.   

La convalida del pieno accesso e del trattamento dei dati nell’EHDB è effettuata come segue:

a)

invio tramite l’EHDB di una richiesta di apertura di un account che consenta il pieno accesso e il trattamento dei dati;

b)

convalida effettuata da un punto di contatto unico pertinente per l’EHDB;

c)

attivazione dell’account.

2.   

La Commissione può disattivare l’account se l’utilizzatore non soddisfa i requisiti del presente regolamento.


ALLEGATO 4

Accesso in sola lettura all’EHDB

1.

La convalida dell’accesso in sola lettura all’EHDB è effettuata come segue:

a)

invio tramite l’EHDB di una richiesta di apertura di un account che consenta l’accesso in sola lettura alla banca dati;

b)

convalida effettuata da un punto di contatto unico pertinente per l’EHDB;

c)

attivazione dell’account.

2.

La Commissione può disattivare l’account se l’utilizzatore non soddisfa i requisiti del presente regolamento.

3.

Le autorità competenti sono responsabili del controllo e della verifica regolari dell’accesso da loro concesso alle autorità di cui all’articolo 4, paragrafo 1.


ALLEGATO 5

Funzionalità

L’EHDB dispone delle funzionalità elencate di seguito.

1.

Verifica del numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) della nave nell’EHDB

L’EHDB consente alle autorità competenti di controllare, sulla base di un ENI o dei dati per l’identificazione di un’unità navale, se un’unità navale è già registrata nel sistema.

2.

Consultazione dei dati relativi ai certificati delle unità navali

L’EHDB fornisce accesso ai dati relativi ai certificati delle unità navali rilasciati in conformità della direttiva (UE) 2016/1629 e ai dati per l’identificazione di un’unità navale messi a disposizione dai registri nazionali.

3.

Consultazione dei dati relativi a tutte le richieste di certificato respinte o pendenti

L’EHDB fornisce accesso ai dati sullo stato delle richieste di certificato (respinte o pendenti) in conformità della direttiva (UE) 2016/1629.

4.

Accesso a una copia digitale dei certificati di un’unità navale

L’EHDB fornisce accesso a una copia digitale di tutti i certificati rilasciati dalle autorità competenti in conformità della direttiva (UE) 2016/1629.

5.

Produzione di statistiche

L’EHDB dispone di funzionalità che consentono agli utilizzatori autorizzati di effettuare ricerche a fini statistici.

6.

Gestione degli accessi degli utilizzatori

Gli utilizzatori accedono all’EHDB tramite il servizio di autenticazione della Commissione (EU Login).