23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/427 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2020

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 definisce le norme generali di produzione dei prodotti biologici, mentre l’allegato II del medesimo regolamento stabilisce le norme dettagliate di produzione.

(2)

Dal momento che per la produzione di semi germogliati le plantule utilizzano esclusivamente le riserve contenute nei semi per germogliare e sono consumate direttamente come prodotto alimentare, i semi utilizzati per la produzione di semi germogliati dovrebbero essere biologici.

(3)

Per quanto concerne l’alimentazione delle colonie di api, quando la sopravvivenza della colonia è minacciata da condizioni climatiche avverse, la possibilità di utilizzare il polline da apicoltura biologica potrebbe evitare la grave denutrizione delle larve. Al fine di aumentare le possibilità di sopravvivenza della colonia, è opportuno consentire l’alimentazione delle colonie di api anche con polline biologico.

(4)

Per quanto concerne i requisiti relativi all’origine degli animali di acquacoltura, in particolare relativamente alla produzione di novellame, l’allevamento larvale è caratterizzato da tre fasi: la fase di incubazione delle uova e autotrofa in cui le larve consumano le riserve del sacco vitellino, la fase eterotrofa in cui le larve sono alimentate con il plancton e lo svezzamento finale con passaggio a nuovi regimi alimentari. Poiché tale ultima fase di sviluppo larvale dà origine al novellame, è opportuno prevedere nuove condizioni per la produzione di novellame che incorporino le conoscenze più recenti nel settore, in linea con i principi della produzione biologica.

(5)

Le norme vigenti sull’alimentazione degli animali di acquacoltura carnivori comprendono una restrizione quantitativa generale riguardante i mangimi di origine vegetale. Poiché l’alimentazione che ne risulta non soddisfa le esigenze nutrizionali di tutte le specie e di tutte le fasi di sviluppo, è opportuno abolire tale restrizione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848.

(7)

A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

(1)

nella parte I, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3.

In deroga al punto 1.1, sono consentiti la produzione di semi germogliati, a condizione che i semi siano biologici, e l’ottenimento di cespi di cicoria, anche mediante immersione in acqua tal quale.»;

(2)

nella parte II, punto 1.9.6.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le colonie di api possono essere alimentate soltanto quando la sopravvivenza della colonia è minacciata da condizioni climatiche avverse. In tal caso, le colonie di api sono alimentate con miele, polline, zucchero o sciroppi di zucchero, sempre biologici.»;

(3)

la parte III è così modificata:

a)

al punto 3.1.2, è aggiunto il punto seguente:

«3.1.2.3.

Produzione di novellame

Nell’allevamento larvale delle specie ittiche marine, possono essere utilizzati sistemi di allevamento (preferibilmente il «mesocosmo» o «allevamento in grandi volumi»). Tali sistemi di allevamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

la densità di allevamento iniziale deve essere inferiore a 20 uova o larve per litro;

b)

la vasca di allevamento larvale deve avere un volume minimo di 20 m3; e

c)

le larve devono nutrirsi del plancton naturale che si sviluppa nella vasca, opportunamente integrato da fitoplancton e zooplancton di produzione esterna.»;

b)

al punto 3.1.3.3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

materie prime per mangimi biologiche di origine vegetale o animale.»