18.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 45/1 |
REGOLAMENTO(UE) 2020/213 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2020/215 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 314/2004 (2) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC (3), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi. |
(2) |
Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/215, che modifica il titolo della decisione 2011/101/PESC e sospende le misure restrittive nei confronti di una persona. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: "Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe"; |
2) |
l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).
(3) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4
Persone
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
3. |
Chiwenga, Constantine |
4. |
Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema |
5. |
Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine) |
6. |
Mugabe, Grace |