13.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 40/114


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/194 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2020

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 47 terdecies, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il capo 6 del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), che disciplina i regimi speciali per i soggetti che prestano taluni servizi, è stato modificato dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (3) e dalla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio (4) al fine di ampliare i regimi speciali. Le misure necessarie a ottemperare a tali due direttive di modifica sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(2)

Il regolamento (UE) n. 904/2010 stabilisce norme relative alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (IVA). Gli articoli 47 ter, 47 quater, 47 quinquies e 47 sexies riguardano lo scambio di determinate informazioni relative ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Tali articoli disciplinano in particolare lo scambio di elementi d'identificazione e di informazioni dettagliate relative alle dichiarazioni IVA nonché lo scambio di eventuali modifiche di tali dati. Detti articoli sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(3)

Per garantire che le informazioni di cui ai suddetti articoli siano scambiate in modo uniforme è necessario adottare le modalità tecniche per tale scambio, incluso un messaggio elettronico comune. Ciò consentirebbe inoltre lo sviluppo uniforme delle specifiche tecniche e funzionali, dato che queste seguirebbero un quadro regolamentato.

(4)

È inoltre opportuno che siano scambiate senza indugio e in modo uniforme anche alcune informazioni, quali l’esclusione dai regimi speciali, la cessazione volontaria o il cambiamento di Stato membro d'identificazione, al fine di consentire agli Stati membri di controllare l’applicazione corretta dei regimi speciali e di lottare contro le frodi. A tal fine è opportuno prevedere disposizioni comuni per lo scambio elettronico di tali informazioni.

(5)

Allo scopo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i soggetti passivi occorre stabilire alcuni requisiti relativi all’interfaccia elettronica che faciliteranno la presentazione, da parte dei soggetti passivi, dei dati identificativi e delle dichiarazioni IVA. Gli Stati membri hanno la facoltà di aggiungere nuove funzionalità allo scopo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi.

(6)

È necessario chiarire quali informazioni specifiche si debbano presentare nei casi in cui non si siano effettuate cessioni o prestazioni afferenti ai regimi speciali in un dato periodo.

(7)

Al fine di consentire agli Stati membri e ai soggetti passivi di fare riferimento alle dichiarazioni IVA in modo inequivocabile nelle loro successive comunicazioni, in particolare nelle comunicazioni relative al pagamento dell’imposta, è opportuno che lo Stato membro d'identificazione assegni un numero di riferimento unico a ciascuna dichiarazione IVA.

(8)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data alla quale si applicano gli articoli 47 ter, 47 quater, 47 quinquies e 47 sexies del regolamento (UE) n. 904/2010.

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione (5) stabilisce le modalità di applicazione a norma degli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 904/2010 in merito allo scambio delle informazioni connesse ai regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici. Detti articoli sono applicabili dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021. È tuttavia opportuno continuare ad applicarlo fino al 10 febbraio 2024 per quanto riguarda la presentazione e le rettifiche delle dichiarazioni IVA relativamente alle prestazioni di servizi disciplinate da uno dei regimi speciali di cui al suddetto regolamento di esecuzione effettuate prima del 1° gennaio 2021.

(10)

Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«regime non UE», il regime speciale applicabile ai servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE;

2)

«regime UE», il regime speciale applicabile alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, alle cessioni di beni effettuate in uno Stato membro mediante interfacce elettroniche che agevolano tali cessioni ai sensi dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e ai servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della medesima direttiva;

3)

«regime d'importazione», il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;

4)

«regimi speciali», il regime non UE, il regime UE e il regime d'importazione.

Articolo 2

Funzionalità dell’interfaccia elettronica

L’interfaccia elettronica dello Stato membro d'identificazione, che permette a un soggetto passivo o a un intermediario che agisce per suo conto di registrarsi per beneficiare di uno dei regimi speciali e di presentare la dichiarazione di imposta sul valore aggiunto (IVA) allo Stato membro d'identificazione nell’ambito del relativo regime, deve disporre delle seguenti funzionalità:

a)

consentire la possibilità di salvare le informazioni, e le eventuali modifiche delle stesse, da comunicare ai sensi dell'articolo 361 o 369 septdecies della direttiva 2006/112/CE nonché le informazioni da inserire nella dichiarazione IVA a norma dell'articolo 365, 369 octies o 369 unvicies della medesima direttiva, prima di comunicare tali informazioni o modifiche;

b)

consentire al soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto di presentare le informazioni pertinenti relative alle dichiarazioni IVA tramite un trasferimento di file elettronici, nel rispetto delle condizioni fissate dallo Stato membro d'identificazione.

Articolo 3

Trasmissione delle informazioni d'identificazione

1.   Lo Stato membro d'identificazione trasmette agli altri Stati membri le seguenti informazioni, nonché le eventuali modifiche apportate alle stesse, mediante la rete CCN/CSI:

(a)

informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime non UE;

(b)

informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime UE;

(c)

informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime d'importazione;

(d)

informazioni per identificare un intermediario;

(e)

il numero d'identificazione attribuito al soggetto passivo o a un intermediario.

2.   Il messaggio elettronico comune di cui all’allegato I è usato per trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1 utilizzando la seguente colonna per ciascun caso:

(a)

colonna B per il regime non UE;

(b)

colonna C per il regime UE;

(c)

colonna D per il regime d'importazione ai fini dell'identificazione del soggetto passivo ai sensi dell'articolo 369 septdecies, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2006/112/CE;

(d)

colonna E per il regime d'importazione ai fini dell'identificazione dell'intermediario ai sensi dell'articolo 369 septdecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

3.   Lo Stato membro d'identificazione informa senza indugio gli altri Stati membri tramite la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato II del presente regolamento, se il soggetto passivo:

(a)

è escluso o radiato dal registro d'identificazione di uno dei regimi speciali a norma degli articoli 363 e 369 sexies o dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2006/112/CE;

(b)

cessa volontariamente di utilizzare uno dei regimi speciali;

(c)

cambia lo Stato membro d'identificazione nell’ambito del regime UE o del regime d'importazione.

4.   Lo Stato membro d'identificazione informa senza indugio gli altri Stati membri tramite la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato II del presente regolamento, se l'intermediario:

(a)

è radiato dal registro d'identificazione ai sensi dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE;

(b)

cessa volontariamente di agire in qualità di intermediario;

(c)

cambia lo Stato membro d'identificazione.

5.   I numeri individuali d'identificazione IVA attribuiti o applicabili ai soggetti passivi a norma dell'articolo 369 octodecies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE sono scambiati automaticamente fra lo Stato membro d'identificazione e l'altro Stato membro attraverso un registro centrale o un altro strumento affidabile per lo scambio di dati, in modo da garantire in ogni momento che gli Stati membri dispongano di una visione aggiornata della validità di tutti questi numeri d'identificazione IVA attribuiti da tutti gli Stati membri.

Articolo 4

Presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo o dell'intermediario

1.   Il soggetto passivo o, se pertinente nel caso del regime d'importazione, l'intermediario che agisce per suo conto, presenta la dichiarazione IVA contenente le informazioni di cui all' articolo 365, 369 octies o 369 unvicies della direttiva 2006/112/CE allo Stato membro d'identificazione, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III del presente regolamento. La colonna B di tale messaggio elettronico comune è utilizzata per il regime non UE, la colonna C per il regime UE e la colonna D per il regime d'importazione.

2.   Se un soggetto passivo non effettua alcuna cessione né presta alcun servizio nell’ambito dei regimi speciali in qualsiasi Stato membro durante un periodo d’imposta e non deve apportare modifiche alle precedenti dichiarazioni IVA, esso presenta una dichiarazione IVA a saldo zero. A tal fine si compilano solo le seguenti caselle del messaggio elettronico comune di cui all'allegato III:

(a)

caselle 1, 2, 11 e 24 per il regime non UE;

(b)

caselle 1, 2, 21 e 24 per il regime UE;

(c)

caselle 1, 1a, 2, 11 e 24 per il regime d'importazione.

3.   Il soggetto passivo o, se pertinente nel caso del regime d'importazione, l'intermediario che agisce per suo conto è tenuto unicamente a inserire le cessioni e le prestazioni relative a uno Stato membro di consumo se le cessioni di beni o le prestazioni di servizi nell'ambito dei regimi speciali sono state effettuate in tale Stato membro entro il periodo d'imposta.

Inoltre, nel caso di un regime UE, il soggetto passivo è tenuto unicamente a inserire le cessioni di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE relative a uno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati se i beni interessati dal regime UE sono stati spediti o trasportati a partire da detto Stato membro entro il periodo d'imposta. Analogamente, il soggetto passivo è tenuto a inserire le prestazioni effettuate a partire da uno Stato membro di stabilimento soltanto se le prestazioni di servizi nell’ambito del regime UE sono state effettuate a partire dallo Stato membro interessato entro il periodo d’imposta.

Articolo 5

Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA

Le informazioni contenute nella dichiarazione IVA di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono inviate dallo Stato membro d'identificazione mediante la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III:

a)

a ciascuno Stato membro di consumo indicato nella dichiarazione IVA;

b)

inoltre, nel caso del regime UE, a ciascuno degli Stati membri seguenti indicati nella dichiarazione IVA:

i)

ciascuno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati;

ii)

ciascuno Stato membro di stabilimento a partire dal quale sono stati prestati i servizi.

Ai fini del primo comma, lo Stato membro d'identificazione trasmette a ciascuno Stato membro interessato le informazioni generali contenute nella parte 1 del messaggio elettronico comune di cui all’allegato III, unitamente alle informazioni contenute nelle parti 2, 3 e 4 di detto messaggio relative a tale Stato membro.

Articolo 6

Numero di riferimento unico

Le informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 5 recano un numero di riferimento unico, assegnato dallo Stato membro d'identificazione, specifico per ciascuna dichiarazione IVA.

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, per quanto riguarda la presentazione e le rettifiche delle dichiarazioni IVA relativamente alle prestazioni di servizi disciplinate da uno dei regimi speciali di cui al suddetto regolamento di esecuzione effettuate prima del 1° gennaio 2021, esso continua ad applicarsi fino al 10 febbraio 2024.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

(4)  Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalità d’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi (GU L 249 del 14.9.2012, pag. 3).


ALLEGATO I

Elementi d'identificazione

Colonna A

Colonna B

Colonna C

Colonna D

Colonna E

Numero della casella

Regime non UE

Regime UE

Regime d'importazione

(Identificazione del soggetto passivo)

Regime d'importazione

(Identificazione dell'intermediario)

1

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro d'identificazione a norma dell’articolo 362 della direttiva 2006/112/CE  (1)

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro d'identificazione a norma dell’articolo 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE, compreso il codice paese

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro d'identificazione a norma dell’articolo 369 octodecies, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2006/112/CE  (2)

Numero individuale di identificazione attribuito dallo Stato membro d'identificazione a norma dell’articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE  (3)

1a

 

 

Se il soggetto passivo è rappresentato da un intermediario, il numero individuale d'identificazione di tale intermediario attribuito ai sensi dell'articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

 

2

Numero di codice fiscale nazionale

 

Numero di codice fiscale nazionale  (4)

 

2a

 

 

Numero d’identificazione IVA, se esiste

Numero d'identificazione IVA

3

Ragione sociale

Ragione sociale

Ragione sociale

Ragione sociale

4

Denominazione(i) commerciale(i) dell’impresa se diversa(e) dalla ragione sociale

Denominazione(i) commerciale(i) dell’impresa se diversa(e) dalla ragione sociale

Denominazione(i) commerciale(i) dell’impresa se diversa(e) dalla ragione sociale

Denominazione(i) commerciale(i) dell’impresa se diversa(e) dalla ragione sociale

5

Indirizzo postale completo dell'impresa  (5)

Indirizzo postale completo dell'impresa  (5)

Indirizzo postale completo dell'impresa  (5)

Indirizzo postale completo dell'impresa  (5)

6

Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo

Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo se al di fuori dell’Unione

Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passivo

Lo Stato membro in cui ha sede l’attività dell'intermediario o, in mancanza di sede dell'attività nell'Unione, lo Stato membro in cui l'intermediario ha una stabile organizzazione in cui indica che intende avvalersi del regime d'importazione per conto del o dei soggetti passivi che rappresenta

7

Indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo

Indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo

Indirizzo di posta elettronica del soggetto passivo

Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario

8

Sito(i) Internet del soggetto passivo

Sito(i) Internet del soggetto passivo se disponibile(i)

Sito(i) Internet del soggetto passivo

 

9

Nome del contatto

Nome del contatto

Nome del contatto

Nome del contatto

10

Numero di telefono

Numero di telefono

Numero di telefono

Numero di telefono

11

Codice IBAN od OBAN

Codice IBAN

Codice IBAN  (6)

Codice IBAN  (7)

12

Codice BIC  (8)

Codice BIC  (8)

Codice BIC  (6)  (8)

Codice BIC  (7)  (8)

13.1

 

Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA o, se non disponibile(i), numero(i) di registrazione fiscale attribuito(i) dallo(gli) Stato(i) membro(i) in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni diverso dallo Stato membro d'identificazione e dallo(gli) Stato(i) membro(i) diversi dallo Stato membro d'identificazione a partire dai quali i beni sono spediti o trasportati  (9)

Indicazione se il soggetto passivo ha una stabile organizzazione in detto Stato membro  (14)

Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA o, se non disponibile(i), numero(i) di registrazione fiscale attribuito(i) dallo(gli) Stato(i) membro(i) in cui il soggetto passivo ha una o più stabili organizzazioni diverso(i) dallo Stato membro d'identificazione  (9)

Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA o, se non disponibile(i), numero(i) di registrazione fiscale attribuito(i) dallo(gli) Stato(i) membro(i) in cui l'intermediario ha una stabile organizzazione diverso(i) dallo Stato membro d'identificazione  (9)

14.1

 

Indirizzo postale completo e denominazione commerciale delle stabili organizzazioni e dei luoghi a partire dai quali i beni sono spediti o trasportati in Stati membri diversi da quello d'identificazione  (10)

Indirizzo postale completo e denominazione commerciale delle stabili organizzazioni in Stati membri diversi da quello d'identificazione  (10)

Indirizzo postale completo e denominazione commerciale delle stabili organizzazioni in Stati membri diversi da quello d'identificazione  (10)

15.1

 

Numero(i) d’identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuito(i) dagli Stati membri  (11)

 

 

16.1

Dichiarazione elettronica attestante che il soggetto passivo non è stabilito nell’Unione

Dichiarazione elettronica attestante che il soggetto passivo non è stabilito nell’Unione

 

 

16.2.

 

Indicazione se il soggetto passivo è un'interfaccia elettronica ai sensi dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE  (14)

 

 

17

Data di inizio dell’applicazione del regime  (12)

Data di inizio dell’applicazione del regime  (12)

Data di inizio dell’applicazione del regime  (13)

 

18

Data della domanda di iscrizione al regime da parte del soggetto passivo

Data della domanda di iscrizione al regime da parte del soggetto passivo

Data della domanda di iscrizione al regime da parte del soggetto passivo o dell'intermediario che agisce per suo conto

Data della domanda di iscrizione in qualità di intermediario

19

Data della decisione di iscrizione adottata dallo Stato membro d'identificazione

Data della decisione di iscrizione adottata dallo Stato membro d'identificazione

Data della decisione di iscrizione adottata dallo Stato membro d'identificazione

Data della decisione di iscrizione adottata dallo Stato membro d'identificazione

20

 

Indicazione che precisa se il soggetto passivo è un gruppo IVA  (14)

 

 

21

Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA assegnato(i) dallo Stato membro d'identificazione conformemente all'articolo 362, 369 quinquies o 369 octodecies della direttiva 2006/112/CE se il soggetto passivo ha precedentemente beneficiato di uno dei regimi o ne beneficia.

Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA assegnato(i) dallo Stato membro d'identificazione conformemente all'articolo 362, 369 quinquies o 369 octodecies della direttiva 2006/112/CE se il soggetto passivo ha precedentemente beneficiato di uno dei regimi o ne beneficia.

Numero(i) individuale(i) d’identificazione IVA assegnato(i) dallo Stato membro d'identificazione conformemente all'articolo 362, 369 quinquies o 369 octodecies della direttiva 2006/112/CE se il soggetto passivo ha precedentemente beneficiato di uno dei regimi o ne beneficia.

Numero(i) dell'intermediario attribuito(i) dallo Stato membro d'identificazione a norma dell’articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE


(1)  Seguire il formato: EUxxxyyyyyz dove: xxx è il codice numerico ISO a 3 cifre dello Stato membro d'identificazione; yyyyy è il numero a 5 cifre assegnato dallo Stato membro d'identificazione; e z è una cifra di controllo.

(2)  Seguire il formato: IMxxxyyyyyyz dove: xxx è il codice numerico ISO a 3 cifre dello Stato membro d'identificazione; yyyyyy è il numero a 6 cifre assegnato dallo Stato membro d'identificazione; e z è una cifra di controllo.

(3)  Seguire il formato: INxxxyyyyyyz dove: xxx è il codice numerico ISO a 3 cifre dello Stato membro d'identificazione; yyyyyy è il numero a 6 cifre assegnato dallo Stato membro d'identificazione; e z è una cifra di controllo.

(4)  Obbligatorio se nella casella 2a non figura alcun numero d'identificazione IVA.

(5)  Codice postale da indicare se esistente.

(6)  Se il soggetto passivo non è rappresentato da un intermediario.

(7)  Se il soggetto passivo è rappresentato da un intermediario.

(8)  Il codice BIC è facoltativo.

(9)  Se vi è più di una stabile organizzazione o più di uno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, utilizzare le caselle 13.1, 13.2, ecc.

(10)  Se vi è più di una stabile organizzazione e/o più di un luogo a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, utilizzare le caselle 14.1, 14.2, ecc.

(11)  Se vi è più di un numero d'identificazione IVA come soggetto passivo non stabilito attribuito dallo(gli) Stato(i) membro(i), utilizzare le caselle 15.1, 15.2 ecc.

(12)  La data può essere in alcuni casi anteriore alla data di iscrizione al regime.

(13)  La data d'inizio dell'applicazione del regime è identica alla data riportata nella colonna D, casella 19 e, in caso di preregistrazione ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regolamento di attuazione (UE) 2019/2026 del Consiglio, non può essere antecedente al 1° gennaio 2021.

(14)  Si tratta di una semplice casella sì/no da barrare.


ALLEGATO II

Dati relativi allo status di soggetto passivo o di intermediario nel registro di uno Stato membro d'identificazione

 

Numero individuale d’identificazione IVA di un soggetto passivo attribuito dallo Stato membro d'identificazione, compreso il codice paese

Numero individuale d’identificazione IVA di un intermediario attribuito dallo Stato membro d'identificazione, compreso il codice paese

Data a partire dalla quale il cambiamento è effettivo

Motivare il cambiamento di status del soggetto passivo nel registro utilizzando i seguenti codici:

1)

il soggetto passivo o, se del caso, l'intermediario che agisce per suo conto ha comunicato allo Stato membro d'identificazione che il soggetto passivo non effettua più prestazioni di servizi e/o cessioni di beni interessate dal regime speciale;

2)

lo Stato membro d'identificazione presume che le attività imponibili del soggetto passivo interessate dal regime speciale siano cessate;

3)

il soggetto passivo non soddisfa più le condizioni necessarie per l’applicazione del regime speciale;

4)

il soggetto passivo persiste a non osservare le norme del regime speciale;

5)

il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto ha chiesto di abbandonare volontariamente il regime;

6)

il soggetto passivo ha chiesto di essere identificato in un nuovo Stato membro d'identificazione.

Motivare il cambiamento di status dell'intermediario nel registro utilizzando i seguenti codici:

2)

l'intermediario non ha agito in qualità di intermediario per conto di alcun soggetto passivo che beneficia del regime d'importazione per un periodo di due trimestri civili consecutivi;

3)

l'intermediario non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in tale qualità;

4)

l'intermediario persiste a non osservare le norme del regime d'importazione;

5)

l'intermediario ha chiesto volontariamente di cessare di agire in qualità d'intermediario;

6)

l'intermediario ha chiesto di essere identificato in un nuovo Stato membro d'identificazione.


ALLEGATO III

Dichiarazioni IVA

Parte 1 Informazioni generali

Colonna A

Colonna B

Colonna C

Colonna D

Numero della casella

Regime non UE

Regime UE

Regime d'importazione

Numero di riferimento unico  (1) :

1

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro d'identificazione a norma dell’articolo 362 della direttiva 2006/112/CE

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro d'identificazione a norma dell’articolo 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE, compreso il codice paese

Numero individuale d’identificazione IVA attribuito dallo Stato membro d'identificazione a norma dell’articolo 369 octodecies, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2006/112/CE

1a

 

 

Se il soggetto passivo è rappresentato da un intermediario, il numero d'identificazione di tale intermediario attribuito ai sensi dell'articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE

2

Periodo d'imposta  (2)

Periodo d'imposta  (2)

Periodo d'imposta  (3)

2a

Date di inizio e fine del periodo  (4)

Date di inizio e fine del periodo  (4)

Date di inizio e fine del periodo  (5)

3

Valuta

Valuta

Valuta

Parte 2 Per ogni Stato membro di consumo in cui l’IVA è dovuta  (6)

 

 

2 a) Servizi prestati a partire dallo Stato membro d'identificazione e da stabili organizzazioni al di fuori dell'Unione

2 b) Cessioni di beni spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d'identificazione ( (7)

 

4.1

Codice paese dello Stato membro di consumo

Codice paese dello Stato membro di consumo

Codice paese dello Stato membro di consumo

5.1

Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo  (8)

Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo  (8)

Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo  (8)

6.1

Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo  (8)

Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo  (8)

Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo  (8)

7.1

Base imponibile all'aliquota normale  (8)

Base imponibile all'aliquota normale  (8)

Base imponibile all'aliquota normale  (8)

8.1

Importo dell’IVA all'aliquota normale  (8)

Importo dell’IVA all'aliquota normale  (8)

Importo dell’IVA all'aliquota normale  (8)

9.1

Base imponibile all'aliquota ridotta  (8)

Base imponibile all'aliquota ridotta  (8)

Base imponibile all'aliquota ridotta  (8)

10.1

Importo dell’IVA all'aliquota ridotta  (8)

Importo dell’IVA all'aliquota ridotta  (8)

Importo dell’IVA all'aliquota ridotta  (8)

11.1

Importo totale dell’IVA da pagare

Importo totale dell’IVA da pagare per le prestazioni di servizi dichiarate nella parte 2a e per le cessioni di beni dichiarate nella parte 2b

Importo totale dell’IVA da pagare

 

 

2 c) Servizi prestati a partire da stabili organizzazioni in Stati membri diversi da quello d'identificazione  (9)

 

 

 

2 d) Cessioni di beni spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'identificazione  (10)  (11)

 

12.1

 

Codice paese dello Stato membro di consumo

 

13.1

 

Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo  (8)

 

14.1

 

Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo  (8)

 

15.1

 

Numero individuale d’identificazione IVA, o, se non disponibile, numero di registrazione fiscale, compreso il codice paese:

della stabile organizzazione a partire dalla quale si effettuano le prestazioni di servizi; oppure

dell'organizzazione a partire dalla quale i beni sono spediti o trasportati.

Se le cessioni di beni sono effettuate a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e il soggetto passivo non dispone di un numero d'identificazione IVA o di un numero di registrazione fiscale nello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, si deve comunque comunicare il codice paese di detto Stato membro.

 

16.1

 

Base imponibile all'aliquota normale  (8)

 

17.1

 

Importo dell’IVA all'aliquota normale  (8)

 

18.1

 

Base imponibile all'aliquota ridotta  (8)

 

19.1

 

Importo dell’IVA all'aliquota ridotta  (8)

 

20.1

 

Importo totale dell’IVA da pagare per le prestazioni di servizi dichiarate nella parte 2c e per le cessioni di beni dichiarate nella parte 2d

 

 

 

2 e) Totale generale delle cessioni e prestazioni effettuate a partire dallo Stato membro d'identificazione, delle cessioni di beni effettuate a partire da un altro Stato membro e delle prestazioni di servizi effettuate a partire da tutte le stabili organizzazioni non ubicate nello Stato membro d'identificazione

 

21.1

 

Importo totale dell’IVA dovuto (casella 11.1 + casella 11.2 … + casella 20.1 + casella 20.2 …)

 

Parte 3 Per ogni Stato membro di consumo per il quale si effettua una rettifica IVA

22.1.

Periodo d'imposta  (2)

Periodo d'imposta  (2)

Periodo d'imposta  (3)

23.1

Codice paese dello Stato membro di consumo

Codice paese dello Stato membro di consumo

Codice paese dello Stato membro di consumo

24.1

Importo totale dell’IVA derivante da rettifiche delle prestazioni/cessioni  (12)

Importo totale dell’IVA derivante da rettifiche delle prestazioni/cessioni  (12)

Importo totale dell’IVA derivante da rettifiche delle prestazioni/cessioni  (12)

Parte 4 Saldo dell'IVA dovuto per ciascuno Stato membro di consumo

25.1.

Importo totale dell'IVA dovuto incluse rettifiche delle precedenti dichiarazioni per Stato membro (casella 11.1 + casella 11.2 … + casella 24.1 + casella 24.2. …)  (12)

Importo totale dell'IVA dovuto incluse rettifiche delle precedenti dichiarazioni per Stato membro (casella 21.1 + casella 21.2 … + casella 24.1 + casella 24.2. …)  (12)

Importo totale dell'IVA dovuto incluse rettifiche delle precedenti dichiarazioni per Stato membro (casella 11.1 + casella 11.2 … + casella 24.1 + casella 24.2. …)  (12)

Parte 5 Importo totale dell'IVA dovuto per tutti gli Stati membri di consumo

26

Importo totale dell'IVA dovuto per tutti gli Stati membri (casella 25.1+ 25.2. …)  (13)

Importo totale dell'IVA dovuto per tutti gli Stati membri (casella 25.1+ 25.2. …)  (13)

Importo totale dell'IVA dovuto per tutti gli Stati membri (casella 25.1+ 25.2. …)  (13)


(1)  Il numero di riferimento unico assegnato dallo Stato membro d'identificazione è composto dal codice paese dello Stato membro d'identificazione/numero di partita IVA/periodo, ad esempio CZ/xxxxxxxxx/T1.aaaa (o /N01.aaaa per il regime d'importazione) + aggiunta della marcatura temporale. Il numero è attribuito dallo Stato membro d'identificazione prima di trasmettere la dichiarazione agli altri Stati membri interessati.

(2)  Si riferisce ai trimestri civili: T1.aaaa – T2.aaaa – T3.aaaa – T4.aaaa. Se vi è più di un periodo d'imposta da rettificare nella parte 3, utilizzare le caselle 22.1.1, 22.1.2, ecc.

(3)  Si riferisce ai mesi civili: M01.aaaa – M02.aaaa – M03.aaaa – ecc. Se vi è più di un periodo d'imposta da rettificare nella parte 3, utilizzare le caselle 22.1.1, 22.1.2, ecc.

(4)  Da completare unicamente nei casi in cui il soggetto passivo presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre. Si riferisce ai giorni civili: gg.mm.aaaa–gg.mm.aaaa.

(5)  Da completare unicamente nei casi in cui il soggetto passivo/l'intermediario presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso mese. Si riferisce ai giorni civili: gg.mm.aaaa–gg.mm.aaaa.

(6)  Se vi è più di uno Stato membro di consumo.

(7)  Comprese le cessioni agevolate da un'interfaccia elettronica di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, ove la spedizione o il trasporto di tali beni inizi e si concluda nello Stato membro d'identificazione.

(8)  Se nel periodo della dichiarazione si applica più di un'aliquota normale, utilizzare le caselle 5.1.2, 7.1.2, 8.1.2, 13.1.2, 16.1.2, 17.1.2, ecc. Se si applica più di un'aliquota ridotta, utilizzare le caselle 6.1.2, 9.1.2, 10.1.2, 14.1.2, 18.1.2, 19.1.2, ecc.

(9)  Laddove vi sia più di un’organizzazione stabile, utilizzare le caselle da 12.2 a 20.2 ecc.

(10)  Se vi è più di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'identificazione a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, utilizzare le caselle da 12.2 a 20.2, ecc.

(11)  Comprese le cessioni agevolate da un'interfaccia elettronica di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, ove la spedizione o il trasporto di tali beni inizi e si concluda nello stesso Stato membro.

(12)  L'importo può essere negativo.

(13)  Gli importi negativi delle caselle 25.1, 25.2, ecc. non possono essere presi in considerazione.