11.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 38/37


REGOLAMENTO (UE) 2020/183 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca per il merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per le navi battenti bandiera di vari Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2020/123 (2) del Consiglio fissa i contingenti per il 2020.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b da parte di navi battenti bandiera di vari Stati membri o immatricolate in vari Stati membri hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato agli "altri Stati membri" per il 2020.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 agli Stati membri che esercitano attività di pesca nell'ambito del contingente "altri Stati membri" per lo stock di merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri o immatricolate negli Stati membri che pescano nell'ambito del contingente "altri Stati membri" di cui all'allegato sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione

a nome della president

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).


ALLEGATO

N.

01/TQ/123

Stato membro

Stati membri che esercitano attività di pesca nell'ambito del contingente "Altri Stati membri"

Stock

COD/1/2B.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

1 e 2b

Data di chiusura

11.1.2020 alle 11:00 UTC