10.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 37/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/178 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2020

relativo alla presentazione delle informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi postali e di taluni operatori professionali sui divieti per quanto riguarda l’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/2031 prevede che gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale mettano a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti e sulle prescrizioni per quanto riguarda l’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione.

(2)

Gli operatori di servizi postali e gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza sono tenuti a mettere altresì a disposizione dei loro clienti dette informazioni.

(3)

Le informazioni dovrebbero essere presentate in modo semplice e immediatamente comprensibile. Dovrebbero pertanto rappresentare visivamente i seguenti articoli vietati trasportati dai passeggeri: piante da impianto, fiori recisi, frutti e ortaggi.

(4)

A fini di chiarezza è opportuno inserire anche un messaggio sulle norme e sulle prescrizioni più importanti riguardanti l’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione. Tale messaggio dovrebbe contenere informazioni sui frutti esonerati dall’obbligo del certificato fitosanitario stabilito a norma dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031, sui paesi terzi in provenienza dai quali non è richiesto un certificato fitosanitario e sui territori dell’Unione in provenienza dai quali tale certificato è richiesto.

(5)

Queste informazioni dovrebbero essere rese disponibili presso tutti i punti di entrata nell’Unione o sui mezzi di trasporto che si spostano nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di selezionare anche punti aggiuntivi, come ad esempio i punti di partenza dall’Unione verso paesi terzi, per rendere tali informazioni accessibili in tempo utile ai passeggeri che successivamente ritornano da tali paesi nell’Unione.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, al fine di garantire che i passeggeri, nonché i clienti dei servizi postali e degli operatori professionali che effettuano vendite a distanza, siano informati al più presto dell’applicazione delle nuove norme.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Presentazione di informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi postali e di taluni operatori professionali

1.   Gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale espongono manifesti con le informazioni indicate nell’allegato presso tutti i punti di entrata nell’Unione o su tutti i mezzi di trasporto che si spostano nell’Unione, a beneficio dei passeggeri provenienti da paesi terzi.

Gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale possono esporre i manifesti di cui al primo comma anche presso i punti di partenza dall’Unione.

2.   Gli operatori di servizi postali e gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza mettono a disposizione dei loro clienti, almeno tramite Internet, le informazioni indicate nell’allegato.

3.   Le informazioni indicate nell’allegato sono collocate in punti ben visibili, sia in luoghi fisici sia su Internet.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.


ALLEGATO

Manifesto di cui all’articolo 1

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