10.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 37/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/178 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2020
relativo alla presentazione delle informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi postali e di taluni operatori professionali sui divieti per quanto riguarda l’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/2031 prevede che gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale mettano a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti e sulle prescrizioni per quanto riguarda l’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione. |
(2) |
Gli operatori di servizi postali e gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza sono tenuti a mettere altresì a disposizione dei loro clienti dette informazioni. |
(3) |
Le informazioni dovrebbero essere presentate in modo semplice e immediatamente comprensibile. Dovrebbero pertanto rappresentare visivamente i seguenti articoli vietati trasportati dai passeggeri: piante da impianto, fiori recisi, frutti e ortaggi. |
(4) |
A fini di chiarezza è opportuno inserire anche un messaggio sulle norme e sulle prescrizioni più importanti riguardanti l’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione. Tale messaggio dovrebbe contenere informazioni sui frutti esonerati dall’obbligo del certificato fitosanitario stabilito a norma dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031, sui paesi terzi in provenienza dai quali non è richiesto un certificato fitosanitario e sui territori dell’Unione in provenienza dai quali tale certificato è richiesto. |
(5) |
Queste informazioni dovrebbero essere rese disponibili presso tutti i punti di entrata nell’Unione o sui mezzi di trasporto che si spostano nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di selezionare anche punti aggiuntivi, come ad esempio i punti di partenza dall’Unione verso paesi terzi, per rendere tali informazioni accessibili in tempo utile ai passeggeri che successivamente ritornano da tali paesi nell’Unione. |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, al fine di garantire che i passeggeri, nonché i clienti dei servizi postali e degli operatori professionali che effettuano vendite a distanza, siano informati al più presto dell’applicazione delle nuove norme. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Presentazione di informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi postali e di taluni operatori professionali
1. Gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale espongono manifesti con le informazioni indicate nell’allegato presso tutti i punti di entrata nell’Unione o su tutti i mezzi di trasporto che si spostano nell’Unione, a beneficio dei passeggeri provenienti da paesi terzi.
Gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale possono esporre i manifesti di cui al primo comma anche presso i punti di partenza dall’Unione.
2. Gli operatori di servizi postali e gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza mettono a disposizione dei loro clienti, almeno tramite Internet, le informazioni indicate nell’allegato.
3. Le informazioni indicate nell’allegato sono collocate in punti ben visibili, sia in luoghi fisici sia su Internet.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Manifesto di cui all’articolo 1