23.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 18/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l’anno contingentale 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2019/2145 (2), il Consiglio ha approvato, a nome dell’Unione, l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («l’accordo»).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina.

(3)

Conformemente all’accordo, l’Unione deve aumentare di 50 000 tonnellate il contingente tariffario per le carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate e per le altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus, con codici NC corrispondenti al numero d’ordine 09.4273 stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione.

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per tener conto dei quantitativi del contingente tariffario da mettere a disposizione in applicazione dell’accordo.

(5)

L’accordo entrerà in vigore il 1° febbraio 2020. Per l’anno contingentale 2020 i quantitativi supplementari di prodotti a base di carni di pollame per il contingente tariffario da mettere a disposizione in applicazione dell’accordo devono essere calcolati proporzionalmente, tenendo conto della data di entrata in vigore dell’accordo. A decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1° gennaio 2021 dovrebbe essere messa a disposizione la totalità dei quantitativi annui di prodotti a base di carne di pollame previsti dall’accordo.

(6)

Il quantitativo supplementare del contingente per i prodotti a base di carne di pollame assegnato all’Ucraina in forza dell’accordo dovrebbe essere messo a disposizione dal 1° febbraio 2020, data di entrata in vigore dell’accordo. A norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, il contingente di prodotti a base di carne di pollame assegnato all’Ucraina è gestito su base trimestrale.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, le domande di diritti d’importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascun trimestre. Pertanto, per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2020 il periodo di presentazione delle domande sarà già scaduto alla data di entrata in vigore dell’accordo. Occorre dunque fissare, per i primi sette giorni del febbraio 2020, un periodo supplementare di presentazione delle domande di diritti d’importazione corrispondenti al quantitativo supplementare del contingente assegnato nell’ambito dell’accordo per il periodo compreso tra 1o febbraio e il 31 marzo 2020.

(8)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, nel presentare la prima domanda per un dato anno contingentale, i richiedenti di diritti d’importazione dimostrano di aver importato un quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 (in seguito «il quantitativo di riferimento»), a norma delle disposizioni doganali pertinenti; tale dimostrazione si riferisce al periodo di 12 mesi che si è concluso un mese prima della loro prima domanda. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la dimostrazione delle importazioni precedenti sarà stata già presentata dai richiedenti che hanno presentato domande di diritti di importazione nel dicembre 2019 per un quarto del quantitativo iniziale di 19 200 tonnellate messo a disposizione nel dicembre 2019. Tuttavia, il quantitativo annuo per l’anno contingentale 2020 previsto dall’accordo è di 65 033 tonnellate. Sussiste pertanto il rischio che la dimostrazione delle importazioni precedenti presentata dai richiedenti di diritti d’importazione nel dicembre 2019 non tenga conto dell’aumento dei quantitativi contingentali previsto dall’accordo. È quindi opportuno aprire, per i richiedenti che hanno dimostrato importazioni precedenti nel dicembre 2019, un periodo supplementare per presentare la dimostrazione aggiuntiva delle importazioni precedenti.

(9)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, il quantitativo totale di prodotti oggetto di una domanda di diritti d’importazione presentata in uno dei sottoperiodi di cui all’articolo 2 del medesimo regolamento di esecuzione non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Al fine di applicare un quadro coerente al periodo supplementare per presentare domande aperto dal presente regolamento, tale limite dovrebbe applicarsi anche al periodo supplementare per presentare domanda di diritti di importazione corrispondente al quantitativo supplementare del contingente nell’ambito dell’accordo per il periodo compreso tra il 1o febbraio e il 31 marzo 2020.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla data di entrata in vigore dell’accordo. È pertanto necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per l’anno contingentale 2020

1.   In deroga all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, per quanto riguarda il contingente con numero d’ordine 09.4273 stabilito nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione modificato dall’articolo 1 del presente regolamento, per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 è messo a disposizione il quantitativo supplementare di 8 333 tonnellate.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, per quanto riguarda il contingente con numero d’ordine 09.4273 stabilito nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione modificato dall’articolo 1 del presente regolamento, per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 le domande di diritti d’importazione riguardanti il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 sono presentate entro i primi sette giorni del febbraio 2020.

3.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, i richiedenti che hanno presentato domanda di diritti d’importazione nel dicembre 2019 possono presentare una dimostrazione supplementare del quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 importato da essi o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti nel periodo dal 1o novembre 2018 al 31 ottobre 2019 compreso. La dimostrazione supplementare delle importazioni precedenti è presentata entro i primi sette giorni del febbraio 2020.

Articolo 3

Domande di diritti d’importazione presentate nel febbraio 2020

Il quantitativo totale di prodotti oggetto della domanda di diritti d’importazione presentata nel febbraio 2020 in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Per i richiedenti che hanno presentato la dimostrazione supplementare a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, il quantitativo di riferimento è determinato tenendo conto di detta dimostrazione.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, elativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 41).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

Numero d'ordine

Codici NC

Designazione

Periodo d'importazione

Quantitativo in tonnellate (peso netto)

Dazio applicabile

(EUR/t)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex -020760 21  (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus

anno 2020

dal 2021

65 033

70 000

0

09.4274

0207 12

Carni e frattaglie commestibili di volatili, intere, congelate

 

20 000

0


(1)  Metà o quarti di faraone, freschi o refrigerati.