26.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 204/49


DECISIONE DEL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

del 15 maggio 2020

di adozione del regolamento interno del GEPD

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), e in particolare l’articolo 57, paragrafo 1, lettera q),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabiliscono che il rispetto delle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale che le riguardano è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

(2)

Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce l’istituzione di un’autorità indipendente, denominata Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), incaricata di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla protezione dei dati, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

(3)

Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce inoltre gli obblighi e le competenze del GEPD, nonché la sua nomina.

(4)

Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce altresì che il Garante europeo della protezione dei dati sia assistito da un segretariato e prescrive una serie di disposizioni riguardanti il personale e le questioni di bilancio.

(5)

Altre disposizioni del diritto dell’Unione stabiliscono altresì funzioni e competenze del GEPD, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il regolamento (UE) 2017/1939 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(6)

sentito il comitato del personale del GEPD,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

MISSIONE, DEFINIZIONI, PRINCIPI GUIDA E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO I

Missione e definizioni

Articolo 1

Il GEPD

Il GEPD agisce ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725, di ogni altro pertinente atto giuridico dell’Unione e della presente decisione, e applica le priorità strategiche stabilite dal Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

«il regolamento»: il regolamento (UE) 2018/1725;

b)

«RGPD»: il regolamento (UE) 2016/679;

c)

«istituzione»: un’istituzione, un organismo, un ufficio o un’agenzia dell’Unione soggetta/o al regolamento o a ogni altro atto giuridico dell’Unione che stabilisce funzioni e competenze del Garante europeo della protezione dei dati;

d)

«GEPD»: il Garante europeo della protezione dei dati quale organismo dell’Unione;

e)

«Garante europeo della protezione dei dati»: il Garante europeo della protezione dei dati nominato dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell’articolo 53 del regolamento;

f)

«EDPB»: il comitato europeo per la protezione dei dati quale organismo dell’Unione istituito dall’articolo 68, paragrafo 1, del RGPD;

g)

«segretariato dell’EDPB»: il segretariato dell’EDPB istituito dall’articolo 75 del RGPD.

CAPITOLO II

Principi guida

Articolo 3

Buona governance, integrità e buona condotta amministrativa

1.   Il GEPD opera nell’interesse del pubblico in qualità di esperto, nonché in qualità di organismo indipendente, affidabile, proattivo e autorevole nel settore della protezione della vita privata e dei dati personali.

2.   Il GEPD agisce in conformità del quadro etico del GEPD.

Articolo 4

Responsabilità per il proprio operato e trasparenza

1.   Il GEPD pubblica periodicamente le proprie priorità strategiche e una relazione annuale.

2.   Il GEPD, in quanto titolare del trattamento dei dati, dà l’esempio nel rispetto del diritto applicabile sulla protezione dei dati personali.

3.   Il GEPD interagisce in modo aperto e trasparente con i mezzi di comunicazione e le parti interessate e illustra le proprie attività al pubblico in un linguaggio chiaro.

Articolo 5

Efficienza ed efficacia

1.   Il GEPD utilizza mezzi amministrativi e tecnici all’avanguardia per massimizzare l’efficienza e l’efficacia nell’espletamento delle proprie funzioni, ivi incluse la comunicazione interna e l’appropriata delega delle funzioni.

2.   Il GEPD adotta meccanismi e strumenti appropriati per assicurare il massimo livello di gestione della qualità, come norme di controllo interno, un processo di gestione dei rischi e la relazione annuale sulle attività.

Articolo 6

Cooperazione

Il GEPD promuove la cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati nonché con ogni altra autorità pubblica le cui attività possano avere un impatto sulla protezione della vita privata e dei dati personali.

CAPITOLO III

Organizzazione

Articolo 7

Ruolo del Garante europeo della protezione dei dati

Il Garante europeo della protezione dei dati decide le priorità strategiche del GEPD e adotta i documenti strategici corrispondenti alle funzioni e alle competenze del GEPD.

Articolo 8

Segretariato del GEPD

Il Garante europeo della protezione dei dati determina la struttura organizzativa del segretariato del GEPD. Fatto salvo il protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB del 25 maggio 2018, in particolare con riguardo al segretariato dell’EDPB, la struttura riflette le priorità strategiche stabilite dal Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 9

Il direttore e l’autorità investita del potere di nomina

1.   Fatto salvo il protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB del 25 maggio 2018, in particolare il punto VI, paragrafo 5, il direttore esercita i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina a norma dell’articolo 2 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea di cui al regolamento del Consiglio (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (7) e quelli conferiti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione a norma dell’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, nonché tutti gli altri relativi poteri derivanti da altre decisioni amministrative sia interne al GEPD, sia di carattere interistituzionale, salvo disposizioni diverse previste dalla decisione del Garante europeo della protezione dei dati relativa all’esercizio dei poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina e all’autorità abilitata a sottoscrivere i contratti di assunzione.

2.   Il direttore può delegare l’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 al funzionario responsabile della gestione delle risorse umane.

3.   Il direttore è il responsabile delle segnalazioni per il responsabile della protezione dei dati, il responsabile della sicurezza a livello locale, il responsabile della sicurezza delle informazioni a livello locale, il responsabile della trasparenza, il responsabile del servizio giuridico, il responsabile dell’etica e il coordinatore dei controlli interni per i compiti relativi a tali funzioni.

4.   Il direttore assiste il Garante europeo della protezione dei dati per assicurare la coerenza e il coordinamento complessivo del GEPD e in ogni altro compito che gli/le è stato delegato dal Garante europeo della protezione dei dati.

5.   Il direttore può adottare le decisioni del GEPD sull’applicazione delle restrizioni basate sulle norme interne del GEPD che danno attuazione all’articolo 25 del regolamento.

Articolo 10

Riunione di gestione

1.   La riunione di gestione comprende il Garante europeo della protezione dei dati, il direttore e i capi unità e capi settore e assicura la supervisione strategica del lavoro del GEPD.

2.   Qualora la riunione di gestione riguardi questioni relative alle risorse umane, al bilancio, ad aspetti finanziari o amministrativi rilevanti per l’EDPB o per il segretariato dell’EDPB, vi partecipa anche il responsabile del segretariato dell’EDPB.

3.   La riunione di gestione è presieduta dal Garante europeo della protezione dei dati o, qualora questi non possa partecipare alla riunione, dal direttore. Di regola, la riunione di gestione si tiene una volta alla settimana.

4.   Il direttore assicura il corretto funzionamento del segretariato della riunione di gestione.

5.   Le riunioni non sono pubbliche. Le discussioni hanno carattere riservato.

Articolo 11

Delega di funzioni e supplenza

1.   Il Garante europeo della protezione dei dati può delegare al direttore, ove appropriato e in conformità del regolamento, la competenza per l’adozione e la firma di decisioni legalmente vincolanti, di cui sia già stato definito il contenuto sostanziale dal Garante europeo della protezione dei dati.

2.   Il Garante europeo della protezione dei dati può altresì delegare, ove appropriato e in conformità del regolamento, al direttore o al capo unità o capo settore interessati, la competenza per l’adozione e la firma di altri documenti.

3.   Ove le competenze siano state delegate al direttore ai sensi dei paragrafi 1 o 2, il direttore può subdelegarle al capo unità o al capo settore interessati.

4.   Ove il Garante europeo della protezione dei dati abbia un impedimento o il suo posto sia vacante e nessun Garante europeo della protezione dei dati sia stato nominato, il direttore, ove appropriato e in conformità del regolamento, espleta le funzioni e i doveri del Garante europeo della protezione dei dati che sono necessari e urgenti al fine di assicurare la continuità operativa.

5.   Ove il direttore abbia un impedimento o il suo posto sia vacante e non sia stato designato alcun funzionario dal Garante europeo della protezione dei dati, le funzioni del direttore sono esercitate dal capo unità o capo settore con il grado più elevato o, a parità di grado, dal capo unità o capo settore con la maggiore anzianità nel grado o, in caso di pari anzianità, da quello più vecchio.

6.   Se non vi è alcun capo unità o capo settore disponibile a esercitare i doveri del direttore come specificato ai sensi del paragrafo 5 e nessun funzionario è stato designato dal Garante europeo della protezione dei dati, la supplenza viene esercitata dal funzionario con il grado più elevato o, a parità di grado, dal funzionario con la maggiore anzianità nel grado, o in caso di pari anzianità, da quello più vecchio.

7.   Ove qualsiasi altro superiore gerarchico abbia un impedimento e nessun funzionario sia stato designato dal Garante europeo della protezione dei dati, il direttore designa un funzionario, di concerto con il Garante europeo della protezione dei dati. In assenza di siffatta designazione da parte del direttore, la supplenza viene esercitata dal funzionario dell’unità o del settore interessati di grado più elevato o, a parità di grado, dal funzionario con la maggiore anzianità nel grado o, in caso di pari anzianità, da quello più vecchio.

8.   I paragrafi da 1 a 7 si applicano fatte salve le norme sulle deleghe relative ai poteri attribuiti all’autorità investita del potere di nomina o a quelli in materia finanziaria di cui agli articoli 9 e 12.

Articolo 12

Ordinatore e contabile

1.   Il Garante europeo della protezione dei dati delega le competenze dell’ordinatore al direttore ai sensi della carta delle funzioni e delle responsabilità in materia di bilancio e amministrazione del GEPD stabilita in conformità dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

2.   In materia di questioni di bilancio relative all’EDPB, l’ordinatore esercita la propria funzione in conformità del protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB.

3.   La funzione di contabile del GEPD è espletata dal contabile della Commissione a norma della decisione del Garante europeo della protezione dei dati del 1o marzo 2017 (9).

TITOLO II

MONITORAGGIO E ACCERTAMENTO DELL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 13

Monitoraggio e accertamento dell’applicazione del regolamento

Il GEPD assicura l’efficace protezione dei diritti e delle libertà degli individui tramite il monitoraggio e l’applicazione del regolamento e di ogni altro atto giuridico dell’Unione che stabilisce funzioni e competenze del Garante europeo della protezione dei dati. A tal fine, nell’esercizio dei poteri investigativi, correttivi, consultivi e di autorizzazione, il GEPD può condurre visite di verifica dell’ottemperanza, indagini, visite bimestrali, consultazioni informali o facilitare la composizione amichevole dei contenziosi.

Articolo 14

Trasparenza delle risposte a consultazioni da parte di istituzioni sul loro trattamento di dati personali e a richieste di autorizzazioni

Il GEPD può pubblicare le risposte a consultazioni da parte di istituzioni sul loro trattamento di dati personali in forma integrale o parziale, tenendo conto dei requisiti di riservatezza e di sicurezza delle informazioni applicabili. Le decisioni di autorizzazione sono pubblicate tenendo conto dei requisiti di riservatezza e di sicurezza delle informazioni applicabili.

Articolo 15

Responsabili della protezione dei dati notificati dalle istituzioni

1.   Il GEPD tiene un registro delle nomine di responsabili della protezione dei dati notificate al GEPD dalle istituzioni ai sensi del regolamento.

2.   L’elenco aggiornato dei responsabili della protezione dei dati delle istituzioni è pubblicato sul sito web del GEPD.

3.   Il GEPD fornisce orientamenti ai responsabili della protezione dei dati, in particolare partecipando alle riunioni organizzate dalla rete dei responsabili della protezione dei dati delle istituzioni.

Articolo 16

Gestione dei reclami

1.   Il GEPD non tratta i reclami anonimi.

2.   Il GEPD tratta i reclami trasmessi in forma scritta, anche elettronica, in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione e contenenti i dettagli necessari a comprendere il reclamo.

3.   Qualora sia stato presentato al Mediatore europeo un reclamo riguardante le medesime circostanze di fatto, il GEPD ne esamina l’ammissibilità alla luce delle disposizioni del protocollo di intesa concluso tra il GEPD e il Mediatore europeo.

4.   Il GEPD decide come gestire un reclamo tenendo in considerazione:

a)

la natura e gravità delle presunte violazioni delle norme sulla protezione dei dati;

b)

la rilevanza del danno che uno o più interessati hanno o possono aver subito a causa della violazione;

c)

la potenziale importanza generale del caso, anche in relazione agli altri interessi pubblici e privati coinvolti;

d)

la probabilità di accertare che la violazione denunciata sia stata realmente commessa;

e)

la data esatta in cui gli eventi contestati si sono verificati, in cui la condotta in questione ha smesso di produrre effetti, in cui gli effetti sono stati rimossi o in cui è stata fornita una garanzia adeguata di detta rimozione.

5.   Ove appropriato, il GEPD facilita una composizione amichevole del reclamo.

6.   Il GEPD sospende l’indagine di un reclamo qualora sia pendente una sentenza di un tribunale o una decisione di un altro organo giudiziario o amministrativo sulla medesima questione.

7.   Il GEPD divulga l’identità del reclamante solo nella misura necessaria al corretto svolgimento dell’indagine. Il GEPD non divulga alcun documento relativo al reclamo, salvo stralci o sintesi anonimizzati della decisione finale, a meno che l’interessato acconsenta a detta divulgazione.

8.   Se reso necessario dalle circostanze del reclamo, il GEPD coopera con le autorità di sorveglianza competenti, incluse le competenti autorità di controllo nazionali che agiscono nell’ambito delle rispettive competenze.

Articolo 17

Esito dei reclami

1.   Il GEPD comunica quanto prima al reclamante l’esito di un reclamo, nonché il provvedimento adottato.

2.   Qualora un reclamo sia giudicato inammissibile o il suo esame sia cessato, il GEPD, se del caso, consiglia all’autore del reclamo di rivolgersi a un’altra autorità competente.

3.   Il GEPD può decidere di interrompere un’indagine su richiesta del reclamante. Ciò non impedisce al GEPD di indagare ulteriormente la questione oggetto del reclamo.

4.   Il GEPD può chiudere un’indagine nel caso in cui il reclamante non abbia fornito le informazioni richieste. Il GEPD informa poi il reclamante di tale decisione.

Articolo 18

Revisione di reclami e ricorsi giurisdizionali

1.   Se il GEPD emette una decisione su un reclamo, il reclamante o l’istituzione interessata può richiedere al GEPD di rivedere la decisione. Una tale richiesta può essere effettuata entro un mese dalla decisione. Il GEPD procede alla revisione della decisione ove il reclamante o l’istituzione presentino nuovi elementi di fatto o argomenti giuridici.

2.   Una volta emessa la decisione su un reclamo, il GEPD informa il reclamante e l’istituzione interessata circa il loro diritto sia di richiedere una revisione della decisione, sia di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.   Se, a seguito di una richiesta di revisione della decisione su un reclamo, il GEPD emette una nuova decisione rivista, il GEPD informa il reclamante e l’istituzione interessata che possono impugnare la nuova decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 19

Notifica di una violazione di dati personali al GEPD da parte di istituzioni

1.   Il GEPD fornisce una piattaforma sicura per la notifica di violazioni di dati personali da parte di un’istituzione e applica le misure di sicurezza per lo scambio di informazioni in materia di violazioni di dati personali.

2.   Alla ricezione della notifica il GEPD ne dà conferma all’istituzione interessata.

TITOLO III

CONSULTAZIONE LEGISLATIVA, MONITORAGGIO DI TECNOLOGIE, PROGETTI DI RICERCA, PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Articolo 20

Consultazione legislativa

1.   In risposta a richieste della Commissione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento, il GEPD formula pareri o commenti formali.

2.   I pareri sono pubblicati sul sito web del GEPD in tedesco, inglese e francese. Le sintesi dei pareri sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C). I commenti formali sono pubblicati sul sito web del GEPD.

3.   Il GEPD può rifiutare di rispondere a una consultazione qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 del regolamento, incluso ove non vi sia impatto sulla protezione dei diritti e delle libertà di individui con riguardo alla protezione dei dati.

4.   Qualora, nonostante i migliori sforzi, non sia possibile formulare un parere congiunto del GEPD e dell’EDPB ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento entro la scadenza prevista, il GEPD può formulare un parere sulla medesima questione.

5.   Qualora la Commissione accorci una scadenza applicabile a una consultazione legislativa ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento, il GEPD si adopera per rispettare la scadenza prevista per quanto ragionevole e possibile, tenendo conto in particolare della complessità della questione in oggetto, della lunghezza della documentazione e della completezza delle informazioni fornite dalla Commissione.

Articolo 21

Monitoraggio delle tecnologie

Il GEPD, monitorando l’evoluzione delle tecnologie di informazione e comunicazione nella misura in cui hanno un impatto sulla protezione di dati personali, promuove la consapevolezza e consiglia in particolare in merito ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione («by design») e della protezione dei dati per impostazione predefinita («by default»).

Articolo 22

Progetti di ricerca

Il GEPD può contribuire ai programmi quadro dell’Unione e partecipare ai comitati consultivi di progetti di ricerca.

Articolo 23

Azione contro istituzioni per violazione del regolamento

Il GEPD può riferire la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea in caso di inosservanza del regolamento da parte di un’istituzione, in particolare ove il GEPD non sia stato consultato nei casi previsti dall’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento e in caso di mancata effettiva attuazione dell’azione di esecuzione adottata dal GEPD ai sensi dell’articolo 58 del regolamento.

Articolo 24

Intervento del GEPD in cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea

1.   Il GEPD può intervenire in cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento, dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2016/794, dell’articolo 85, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1939, e dell’articolo 40, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1727.

2.   Nel decidere se presentare istanza di intervento o se accettare un invito della Corte di giustizia dell’Unione europea a intervenire, il GEPD può tenere in considerazione in particolare:

a.

se il GEPD sia stato direttamente coinvolto nei fatti della controversia nell’esercizio delle sue funzioni di controllo;

b.

se la controversia sollevi questioni di protezione dei dati che sono di per sé sostanziali o decisive per il suo esito; e

c.

se vi sia la probabilità che l’intervento del GEPD incida sull’esito del procedimento.

TITOLO IV

COOPERAZIONE CON AUTORITÀ DI CONTROLLO NAZIONALI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 25

GEPD in qualità di membro del comitato europeo per la protezione dei dati

In qualità di membro dell’EDPB, il GEPD mira a promuovere la prospettiva dell’Unione e in particolare i valori condivisi di cui all’articolo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 26

Cooperazione con autorità di controllo nazionali ai sensi dell’articolo 61 del regolamento

1.   Il GEPD coopera con le autorità di controllo nazionali e con l’autorità comune di controllo istituita dall’articolo 25 della decisione del Consiglio 2009/917/GAI (10) al fine di, in particolare:

a)

scambiare tutte le informazioni pertinenti, incluse le migliori prassi, nonché le informazioni relative a richieste di esercizio di poteri di monitoraggio, indagine ed esecuzione da parte di autorità di controllo nazionali competenti;

b)

sviluppare e mantenere contatti con i membri e il personale pertinenti delle autorità di controllo nazionali.

2.   Ove rilevante, il GEPD partecipa alla mutua assistenza e a operazioni congiunte con le autorità di controllo nazionali, nell’ambito delle rispettive competenze quali stabilite dal regolamento, dal RGPD e da altri atti pertinenti del diritto dell’Unione.

3.   Il GEPD può partecipare dietro invito a un’indagine di un’autorità di controllo o invitare un’autorità di controllo a partecipare a un’indagine in conformità delle norme legali e procedurali applicabili alla parte che rivolge l’invito.

Articolo 27

Cooperazione internazionale

1.   Il GEPD promuove le migliori prassi, la convergenza e le sinergie in materia di protezione dei dati personali tra l’Unione europea e i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluso tramite la partecipazione in pertinenti reti ed eventi regionali e internazionali.

2.   Ove appropriato, il GEPD partecipa alla mutua assistenza in azioni di indagine e di esecuzione condotte da autorità di controllo di paesi terzi o organizzazioni internazionali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Consultazione con il comitato del personale

1.   Il comitato del personale, che rappresenta il personale del GEPD, incluso il segretariato dell’EDPB, viene tempestivamente consultato su progetti di decisioni relative all’applicazione dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e delle condizioni di impiego di altri agenti dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 e può essere consultato su qualsiasi altra questione di interesse generale riguardante il personale. Il comitato del personale è informato di tutte le questioni che riguardano l’esercizio delle sue funzioni ed emette i propri pareri entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stato consultato.

2.   Il comitato del personale contribuisce al buon funzionamento del GEPD, incluso del segretariato dell’EDPB, formulando proposte su questioni organizzative e condizioni di lavoro.

3.   Il comitato del personale è composto di tre membri e di tre supplenti ed è eletto per un periodo di due anni da tutto il personale del GEPD, incluso il segretariato dell’EDPB.

Articolo 29

Responsabile della protezione dei dati

1.   Il GEPD nomina un responsabile della protezione dei dati (RPD).

2.   L’RPD è consultato, in particolare, quando il GEPD in qualità di titolare del trattamento intende applicare una restrizione basata sulle norme interne in applicazione dell’articolo 25 del regolamento.

3.   In conformità del punto IV, paragrafo 2, punto viii), del protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB, quest’ultimo ha un RPD distinto. In conformità del punto IV, paragrafo 4, del protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB, gli RPD del GEPD e dell’EDPB si incontrano regolarmente per accertarsi che le loro decisioni restino coerenti.

Articolo 30

Accesso pubblico a documenti e responsabile della trasparenza del GEPD

Il GEPD designa un responsabile della trasparenza per assicurare il rispetto del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), fatto salvo il trattamento del pubblico accesso a richieste di documenti da parte del segretariato dell’EDPB in conformità del punto IV, paragrafo 2, punto iii), del protocollo di intesa tra il GEPD e l’EDPB.

Articolo 31

Lingue

1.   Il GEPD rispetta il principio del multilinguismo, poiché la diversità culturale e linguistica è uno dei cardini e dei punti di forza dell’Unione europea. Il GEPD mira a trovare un equilibrio tra il principio del multilinguismo e l’obbligo di assicurare una solida gestione finanziaria e un risparmio per il bilancio dell’Unione europea, facendo quindi un uso pragmatico delle sue limitate risorse.

2.   Il GEPD risponde a chiunque lo interpelli in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, in merito a una questione che ricade nella sua sfera di competenza, nella stessa lingua utilizzata dal richiedente. Tutti i reclami, le richieste di informazioni e ogni altra richiesta possono essere inviati al GEPD in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea e la risposta viene fornita nella stessa lingua.

3.   Il sito web del GEPD è disponibile in tedesco, inglese e francese. I documenti strategici del GEPD, quali la strategia per il mandato del Garante europeo della protezione dei dati, sono pubblicati in tedesco, inglese e francese.

Articolo 32

Servizi di supporto

Il GEPD può stipulare accordi di cooperazione o accordi sul livello dei servizi con altre istituzioni e può partecipare a gare d’appalto interistituzionali sfocianti in contratti quadro con terzi per la fornitura di servizi di supporto al GEPD e all’EDPB. Il GEPD può altresì firmare contratti con prestatori di servizi esterni in conformità delle regole sugli appalti applicabili alle istituzioni.

Articolo 33

Autenticazione delle decisioni

1.   L’autenticazione delle decisioni del GEPD avviene mediante firma del Garante europeo della protezione dei dati o del direttore come previsto nella presente decisione. La firma può essere autografa o elettronica.

2.   In caso di delega o supplenza ai sensi dell’articolo 11, l’autenticazione delle decisioni avviene mediante firma della persona a cui è stata delegata la competenza o del supplente. La firma può essere autografa o elettronica.

Articolo 34

Lavoro da remoto nel GEPD e documenti elettronici

1.   Con decisione del Garante europeo della protezione dei dati, il GEPD può adottare un sistema di lavoro da remoto per la totalità o una parte del suo personale. Tale decisione è comunicata al personale e pubblicata sui siti web del GEPD e dell’EDPB.

2.   Con decisione del Garante europeo della protezione dei dati, il GEPD può determinare le condizioni di validità dei documenti elettronici, delle procedure elettroniche e dei mezzi di trasmissione elettronica di documenti per le finalità del GEPD. Tale decisione è comunicata al personale e pubblicata sul sito web del GEPD.

3.   Il presidente dell’EDPB è consultato quando tali decisioni riguardano il segretariato dell’EDPB.

Articolo 35

Norme per il calcolo di periodi di tempo, date e termini

Per il calcolo di periodi di tempo, date e termini il GEPD applica le norme previste dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (12).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Misure complementari

Il Garante europeo della protezione dei dati può specificare ulteriormente le disposizioni della presente decisione adottando regole di attuazione e misure complementari relative al funzionamento del GEPD.

Articolo 37

Abrogazione della decisione 2013/504/UE del Garante europeo della protezione dei dati

La decisione 2013/504/UE del Garante europeo della protezione dei dati (13) è abrogata e sostituita dalla presente decisione.

Articolo 38

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2020

Per il GEPD

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(4)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

(6)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(7)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9)  Decisione del Garante europeo della protezione (GEPD) del 1o marzo 2017 sulla nomina del contabile della Commissione europea quale contabile del GEPD.

(10)  Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

(11)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

(13)  Decisione 2013/504/UE del Garante europeo della protezione dei dati, del 17 dicembre 2012, sull’adozione del regolamento interno (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 41).