5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/109


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/360 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Tale restrizione non riguarda alcune applicazioni soggette ad esenzione che sono specifiche ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e di controllo e sono elencate nell’allegato IV di tale direttiva.

(2)

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4)

Con direttiva delegata 2014/73/UE (2), la Commissione ha concesso un’esenzione per l’uso di piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività in presenza di determinate condizioni (in appresso «l’esenzione»), includendo le applicazioni interessate nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva giungere a termine il 31 dicembre 2018, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della citata direttiva.

(5)

La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione («domanda di rinnovo») il 30 giugno 2017, ossia entro i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

(6)

La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

(7)

Gli elettrodi di platino platinato contenenti piombo sono utilizzati in strumenti specializzati di misurazione che richiedono determinate qualità di misurazione, quali un ampio intervallo di funzionamento, un’alta precisione o un’elevata affidabilità per la concentrazione elevata di acido e alcali.

(8)

La sostituzione o l’eliminazione del piombo nelle applicazioni oggetto della presente direttiva risulta attualmente ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico per taluni strumenti di misurazione, a causa della mancanza di alternative affidabili. Il rinnovo dell’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.

(9)

È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione.

(10)

È opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione per un periodo di 7 anni fino al 31 dicembre 2025, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

(2)  Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 80).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/CE, la voce 37 è sostituita dalla seguente:

«37.

Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a)

misurazioni della conduttività ad ampi intervalli su più di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote;

b)

misurazioni di soluzioni in cui è richiesta un’accuratezza di ± 1 % dell’intervallo di campionamento congiuntamente a un’elevata resistenza alla corrosione dell’elettrodo per uno qualsiasi dei seguenti parametri:

i)

soluzioni con acidità < pH 1;

ii)

soluzioni con alcalinità > pH 13;

iii)

soluzioni corrosive contenenti gas alogeno;

c)

misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili.

 

Scade il 31 dicembre 2025.»