27.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 357/35


RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1563 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2020

sulla povertà energetica

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 168 e 194,

vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (1) [«direttiva sull’energia elettrica (rifusione)»], in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Per «povertà energetica» s’intende la condizione delle famiglie che non sono in grado di accedere ai servizi energetici essenziali. Considerato che nel 2018 quasi 34 milioni di europei non hanno potuto permettersi di riscaldare adeguatamente le loro abitazioni (2), la povertà energetica rappresenta per l’UE una grande sfida.

(2)

Come riconosciuto dai colegislatori, un’erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi è essenziale per un tenore di vita dignitoso e per la salute. L’accesso ai servizi energetici è imprescindibile ai fini dell’inclusione sociale. Affrontare la povertà energetica può pertanto apportare diversi benefici, tra cui una minor spesa sanitaria, la riduzione dell’inquinamento atmosferico (grazie alla sostituzione delle fonti di riscaldamento inadeguate), l’aumento del comfort e del benessere e il miglioramento dei bilanci familiari. Nel complesso questi sviluppi gioverebbero direttamente alla crescita economica e alla prosperità nell’Unione europea.

(3)

Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, annovera l’energia tra i servizi essenziali ai quali ogni persona ha il diritto di accedere. Per le persone in stato di bisogno dev’essere disponibile un sostegno per l’accesso a tali servizi (3).

(4)

La transizione equa verso un’Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo proposto dalla Commissione nel dicembre 2019 (4). Un elemento strategico del Green Deal è l’«ondata di ristrutturazioni» (5), un’importante iniziativa concepita per dare impulso a ristrutturazioni strutturali degli edifici pubblici e privati, riducendo così le emissioni, stimolando la ripresa e facendo fronte alla povertà energetica. Le ristrutturazioni strutturali contribuiranno a potenziare gli sforzi dell’UE di mitigazione dei cambiamenti climatici. Per questo motivo si ritiene cruciale che l’iniziativa sull’ondata di ristrutturazioni e la presente raccomandazione siano adottate congiuntamente, affinché la loro interazione rafforzi i rispettivi appelli ad agire sul fronte della povertà energetica e degli edifici con le prestazioni peggiori.

(5)

La povertà energetica è un concetto chiave consolidato nel pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei», pensato per agevolare una transizione energetica giusta. A norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (regolamento sulla governance), la Commissione è tenuta a fornire orientamenti indicativi su indicatori idonei a misurare la povertà energetica (7) e sulla definizione di «numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica» (8). Poiché non esiste una definizione univoca di «povertà energetica», spetta agli Stati membri elaborare i propri criteri in base al contesto nazionale. Il pacchetto legislativo di recente adozione fornisce tuttavia utili principi generali e indicazioni circa le possibili cause e conseguenze di questo fenomeno. Sottolinea inoltre l’importanza delle politiche per affrontare il problema, soprattutto quelle collegate ai piani nazionali per l’energia e il clima («PNEC») e alle strategie di ristrutturazione a lungo termine (9).

(6)

Negli PNEC gli Stati membri devono valutare il numero di famiglie in condizioni di povertà energetica. Se questo numero risulta significativo, lo Stato membro includerà nel suo piano un obiettivo nazionale di riduzione della povertà energetica, oltre a politiche e misure in materia. Nell’ambito della quinta relazione sullo stato dell’Unione dell’energia la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro dei suoi servizi per ciascuno Stato membro, contenente la valutazione individuale dello PNEC definitivo. In questi documenti di lavoro i servizi della Commissione valutano anche il seguito dato nei piani definitivi alle raccomandazioni formulate dalla Commissione nel 2019, anche in tema di povertà energetica, e forniscono orientamenti sull’attuazione degli PNEC.

(7)

La direttiva rifusa sull’energia elettrica dispone che gli Stati membri adottino misure adeguate per affrontare la povertà energetica ove riscontrata, comprese misure che tengano conto del contesto più ampio di povertà. Gli Stati membri devono inoltre tutelare i clienti vulnerabili, in particolare quelli nelle zone isolate. Disposizioni analoghe sono previste dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(8)

Una novità del nuovo quadro legislativo consiste nell’obbligo di determinare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica. L’articolo 29 della direttiva rifusa sull’energia elettrica richiama l’obbligo in capo agli Stati membri di valutare il numero di famiglie in condizioni di povertà energetica e impone loro di stabilire e pubblicare i criteri alla base della valutazione. Qualora detto numero sia significativo, gli Stati membri devono includere nei piani nazionali per l’energia e il clima un obiettivo indicativo di riduzione della povertà energetica, stabilire un calendario e delineare le politiche del caso. Conformemente al regolamento sulla governance, riferiranno poi alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel perseguimento di detto obiettivo.

(9)

In applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11)sull’efficienza energetica, modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002 (12), gli Stati membri devono tenere conto della necessità di ridurre la povertà energetica nel contesto dei loro obblighi di efficienza energetica. L’articolo 7, paragrafo 11, impone, nella misura adeguata, che una parte delle misure di efficienza energetica sia destinata in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, comprese quelle che si trovano in condizioni di povertà energetica (13). Anche il regolamento sulla governance prescrive obblighi analoghi.

(10)

Conformemente alla direttiva riveduta sulla prestazione energetica nell’edilizia, modificata dalla direttiva (UE) 2018/844, gli Stati membri sono tenuti a stabilire misure nazionali pertinenti per contribuire ad alleviare la povertà energetica nell’ambito delle strategie di ristrutturazione a lungo termine volte a sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali (14).

(11)

Il quadro legislativo dell’UE contempla anche salvaguardie intese ad assicurare che le misure adottate per affrontare la povertà energetica non ostacolino l’apertura o il funzionamento del mercato. Mercati al dettaglio ben funzionanti sono fondamentali per una transizione equa. Queste salvaguardie, sancite nell’articolo 28 della direttiva rifusa sull’energia elettrica, sono in gran parte rese operative dall’articolo 5, paragrafo 5, della medesima direttiva.

(12)

L’articolo 27 della direttiva rifusa sull’energia elettrica rafforza il principio imponendo agli Stati membri di provvedere affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza.

(13)

Come riassume il considerando 59 della rifusione della direttiva sull’energia elettrica, le concause della povertà energetica sono basso reddito, spesa elevata per l’energia e scarsa efficienza energetica delle abitazioni. L’impatto della volatilità dei prezzi nel mercato dell’energia e della scarsa efficienza energetica, soprattutto in termini di prestazione nell’edilizia, insieme a un’ampia gamma di fattori socioeconomici associati alla povertà e alle criticità derivanti dai sistemi di godimento degli alloggi, ne fanno una problematica complessa da risolvere.

(14)

Nel 2018 il 6,8 % delle persone che vivevano in abitazioni private nell’UE (30,3 milioni di persone (15)) non è stato in grado di pagare regolarmente le bollette, comprese quelle dell’energia, e ha quindi rischiato la sospensione dell’erogazione. Lo stesso anno il 7,3 % della popolazione dell’UE (37,4 milioni di persone) ha dovuto vivere in ambienti domestici con temperature non ottimali.

(15)

La crisi della COVID‐19 ha messo in luce l’urgenza di far fronte alla povertà energetica se vogliamo un’Europa sociale capace di rispondere ai bisogni di tutti i suoi abitanti. I livelli di povertà energetica negli Stati membri si manifesteranno in tutta evidenza visto il numero sempre maggiore di europei che potrebbe faticare a permettersi l’energia essenziale, in particolare per via dell’aumento della disoccupazione. In questo contesto è cruciale raggiungere i traguardi intermedi del Green Deal europeo nonostante le perturbazioni senza precedenti che interessano attualmente le economie europee.

(16)

Il pacchetto per la ripresa Next Generation EU (16) è stato presentato per «guidare e costruire un’Europa più sostenibile, più resiliente e più giusta per la prossima generazione». I piani per la ripresa europea devono essere improntati alla sostenibilità ambientale, alla solidarietà, alla coesione, alla convergenza e al principio di non lasciare indietro nessuno, dagli Stati membri alle regioni fino ai singoli cittadini. Next Generation EU conferma il ruolo di primo piano dell’ondata di ristrutturazioni nel rendere possibile la ripresa verde.

(17)

Le strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine e altri strumenti concepiti per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica per il 2030 e il 2050 dovrebbero orientarsi verso la tutela delle famiglie in condizioni di povertà energetica e l’emancipazione dei consumatori di energia vulnerabili, aiutandoli a risparmiare sulle bollette, garantendo condizioni di vita più sane e riducendo la povertà energetica.

(18)

Individuare le famiglie più bisognose di tutela e le abitazioni più bisognose di ristrutturazione aiuta a indirizzare e gestire meglio gli interventi pubblici e porta così a risultati concreti per i consumatori, al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle distorsioni nel funzionamento del mercato interno dell’energia.

(19)

Con la presente raccomandazione e gli orientamenti sulla povertà energetica messi a disposizione degli Stati membri in un documento di lavoro che la accompagna, la Commissione ottempera all’obbligo di cui sopra e aiuta gli Stati membri a recepire le nuove disposizioni sulla povertà energetica. Fornisce inoltre informazioni sulle buone prassi emergenti (17).

(20)

La principale difficoltà al momento di adottare una definizione riguarda le modalità per ottenere dati numerici attendibili. Una serie di indicatori statistici che misurano le probabili cause e le conseguenze della povertà energetica è stata messa a punto a livello dell’UE. Si tratta di indicatori aggregati. Dal momento che la povertà energetica è un fenomeno pluridimensionale, nessun indicatore, da solo, può rappresentarne pienamente tutti gli aspetti.

(21)

Gli indicatori aggregati sviluppati a livello europeo figurano nell’allegato della presente raccomandazione. Elaborati dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) e dall’Osservatorio europeo della povertà energetica e tratti da raccolte di dati UE armonizzati, tali indicatori consentono di monitorare la situazione a livello dell’Unione e di individuare le specificità nazionali, nonché di promuovere un apprendimento reciproco più efficiente e scambi di migliori prassi. Gli indicatori nazionali possono integrarli e contribuire a rilevare con maggior precisione la povertà energetica, se del caso.

(22)

Ciò richiede una stretta cooperazione tra le autorità competenti e soprattutto un adeguato coordinamento degli sforzi regionali e locali, affinché qualsiasi analisi basata su indicatori a livello nazionale o dell’UE sia bilanciata e integrata da un approccio dal basso. Le autorità regionali e locali sono in una posizione ideale per mettere a fuoco le principali sfide finanziarie e sociali con cui devono misurarsi le famiglie in condizioni di povertà energetica e per dare un contributo importante alla progettazione e all’attuazione di una transizione verde che sia equa, inclusiva e sostenibile per tutti in Europa.

(23)

La Commissione continuerà a sostenere la condivisione di buone prassi tra gli Stati membri, in collaborazione con il comitato per la protezione sociale e in altri modi. I programmi di finanziamento dell’UE, tra cui la politica di coesione, lo strumento di sostegno tecnico e altre forme di sostegno possono essere mobilitati per affrontare le sfide individuate attraverso canali quali l’Osservatorio europeo della povertà energetica e il Patto dei sindaci.

(24)

La quarta relazione della Commissione europea sui prezzi e i costi dell’energia esamina anche la situazione specifica di chi vive in condizioni di povertà energetica e dei consumatori vulnerabili (18). La Commissione presterà inoltre particolare attenzione alle modalità con cui gli Stati membri attuano l’articolo 5 della direttiva rifusa sull’energia elettrica, che permette interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1.

di sviluppare un approccio sistematico alla liberalizzazione dei mercati dell’energia, allo scopo di spartire i benefici tra tutti i segmenti della società, segnatamente quelli più bisognosi;

2.

di tenere in particolare considerazione il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente raccomandazione, nel quale sono forniti orientamenti sugli indicatori di povertà energetica e sulla definizione di «numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica». È importante che gli Stati membri seguano gli orientamenti della Commissione in sede di attuazione e aggiornamento degli attuali piani nazionali per l’energia e il clima, a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima;

3.

di usare gli indicatori descritti nell’allegato ai fini della valutazione della povertà energetica;

4.

di predisporre soluzioni politiche integrate nel quadro della politica sociale ed energetica, in linea con il considerando 60 della direttiva rifusa sull’energia elettrica. Queste dovrebbero includere misure di politica sociale e miglioramenti dell’efficienza energetica che si rafforzino reciprocamente, soprattutto nel settore dell’edilizia abitativa;

5.

di valutare gli effetti distributivi della transizione energetica, in particolare delle misure di efficienza energetica nel contesto nazionale, nonché di definire e attuare politiche che rispondano alle preoccupazioni connesse. È opportuno prestare la dovuta attenzione agli ostacoli che impediscono gli investimenti nell’efficienza energetica degli alloggi, come pure al profilo delle abitazioni più bisognose di ristrutturazione, coerentemente con le strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine;

6.

di definire tutte le politiche di contrasto alla povertà energetica sulla base di processi di partecipazione pubblica rappresentativi e verificabili e di un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi;

7.

di elaborare misure contro la povertà energetica che poggino su una stretta cooperazione fra tutti i livelli amministrativi, consentendo segnatamente una stretta cooperazione tra le autorità regionali e locali, da un lato, e tra le organizzazioni della società civile e il settore privato, dall’altro;

8.

di sfruttare appieno la possibilità di ricorrere ai finanziamenti e ai programmi dell’Unione, compresa la politica di coesione, per combattere la povertà energetica, analizzando gli effetti distributivi dei progetti di transizione energetica e dando priorità alle misure rivolte ai gruppi vulnerabili in modo da garantire l’accesso al sostegno;

9.

di concentrarsi, al momento di assegnare i fondi pubblici e in particolare le sovvenzioni, sulle famiglie a basso reddito rientranti nelle categorie di beneficiari che hanno risorse proprie molto limitate e un accesso anch’esso limitato ai prestiti commerciali; di sondare il ruolo delle società di servizi energetici e dei contratti di prestazione energetica nell’offerta alle famiglie in condizioni di povertà energetica di soluzioni di finanziamento che consentano loro di ristrutturare superando l’ostacolo dei costi iniziali elevati.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020

Per la Commissione

Kadri SIMSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

(2)  Dati 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).

(3)  Pilastro europeo dei diritti sociali, principio 20, «Accesso ai servizi essenziali»: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it

(4)  Comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo [COM(2019) 640 final].

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita» [COM(2020) 662 final].

(6)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)

(7)  Articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999.

(8)  Articolo 29 della direttiva (UE) 2019/944.

(9)  Conformemente all’articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13), modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

(10)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(11)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(12)  Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

(13)  Ciò si basa sugli obblighi esistenti in forza della direttiva 2012/27/UE. Si veda anche l’allegato della raccomandazione della Commissione relativa al recepimento degli obblighi di risparmio energetico a norma della direttiva sull’efficienza energetica [C(2019) 6621 final].

(14)  Ciò si basa sugli obblighi esistenti in forza dell’articolo 4 della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, trasferiti alla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia e rafforzati per quanto concerne l’esigenza di affrontare la povertà energetica. Il considerando 11 della direttiva (UE) 2018/844 afferma che è opportuno tener conto della necessità di alleviare la povertà energetica, conformemente a criteri definiti dagli Stati membri. Precisa inoltre che, nel delineare le azioni nazionali che contribuiscono ad alleviare la povertà energetica nell’ambito delle proprie strategie di ristrutturazione, gli Stati membri hanno il diritto di stabilire quelle che ritengono essere azioni pertinenti.

(15)  Considerando una popolazione stimata nell’UE a 27 di 446 milioni di abitanti al 1o gennaio 2018: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics.

(16)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», del 27 maggio 2020.

(17)  Come afferma il considerando 59 della direttiva (UE) 2019/944, è opportuno che la Commissione sostenga attivamente l’attuazione delle disposizioni di detta direttiva in materia di povertà energetica favorendo la condivisione di buone prassi tra gli Stati membri.

(18)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui prezzi e i costi dell’energia in Europa [COM(2020) 951] e relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione [SWD(2020) 951].


ALLEGATO

INDICATORI DI POVERTÀ ENERGETICA

Gli indicatori elencati di seguito sono disponibili presso l’Ufficio statistico dell’Unione europea e l’Osservatorio europeo della povertà energetica, dove gli Stati membri possono consultarli al fine di valutare i livelli nazionali di povertà energetica.

Nell’intento di aiutare gli Stati membri la Commissione fornisce orientamenti sull’interpretazione di questi indicatori elaborati a livello dell’UE per quantificare meglio la nozione di «numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica» individuate in base alle definizioni nazionali di povertà energetica (1).

Gli Stati membri possono disaggregare ulteriormente alcuni indicatori di cui ai punti 1 e 2 per approfondire l’analisi delle potenziali cause di povertà energetica a livello nazionale.

Gli indicatori possono essere suddivisi in quattro gruppi:

a)

indicatori che comparano la spesa per l’energia al reddito: questi indicatori quantificano la povertà energetica comparando l’importo speso dalle famiglie per l’energia a una misura del reddito (ad esempio percentuale o numero di famiglie che spendono più di una data quota del reddito disponibile per i servizi energetici domestici);

b)

indicatori basati sull’autovalutazione: le famiglie, interpellate direttamente, indicano quanto si sentono in grado di far fronte alle spese per l’energia (ad esempio capacità di riscaldare a sufficienza la propria abitazione d’inverno e raffrescarla d’estate);

c)

indicatori basati su misurazioni dirette: questi indicatori misurano variabili fisiche per determinare l’adeguatezza dei servizi energetici (ad esempio temperatura ambientale);

d)

indicatori indiretti: questi indicatori misurano la povertà energetica mediante fattori connessi, quali gli arretrati nel pagamento delle bollette, il numero di sospensioni della fornitura e la qualità degli alloggi.

1.   Indicatori incentrati sull’accessibilità economica dei servizi energetici

Quota di popolazione a rischio di povertà (al di sotto del 60 % del reddito disponibile equivalente mediano nazionale) che non è in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione, sulla base della domanda «La sua famiglia può permettersi di riscaldare adeguatamente la casa?» (Eurostat, SILC, [ilc_mdes01])

Quota di popolazione totale che non è in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione, sulla base della domanda «La sua famiglia può permettersi di riscaldare adeguatamente la casa?» (Eurostat, SILC, [ilc_mdes01])

Arretrati nel pagamento delle bollette: quota di popolazione a rischio di povertà (al di sotto del 60 % del reddito disponibile equivalente mediano nazionale) in arretrato con il pagamento delle bollette (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07])

Arretrati nel pagamento delle bollette: quota di popolazione in arretrato con il pagamento delle bollette (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07])

Spesa per l’energia elettrica, il gas e altri combustibili in rapporto alla spesa totale della famiglia

Proporzione di famiglie la cui spesa per l’energia rispetto al reddito è superiore al doppio della quota mediana nazionale (Eurostat, indagini sui bilanci delle famiglie, 2015)

Quota di famiglie la cui spesa per l’energia in valori assoluti è inferiore alla metà della mediana nazionale (Eurostat, indagini sui bilanci delle famiglie, 2015)

2.   Indicatori complementari

Prezzi dell’energia elettrica per i consumatori domestici — fascia di consumo media (Eurostat, [nrg_pc_204])

Prezzi del gas per i consumatori domestici — fascia di consumo media (Eurostat, [nrg_pc_202])

Prezzi del gas per i consumatori domestici — fascia di consumo più bassa (Eurostat, [nrg_pc_202])

Quota di popolazione a rischio di povertà (al di sotto del 60 % del reddito disponibile equivalente mediano nazionale) la cui abitazione presenta infiltrazioni, umidità o marcescenza (Eurostat, SILC, [ilc_mdho01])

Quota di popolazione totale la cui abitazione presenta infiltrazioni, umidità o marcescenza (Eurostat, SILC, [TESSI292])

Consumo di energia finale per metro quadro nel settore residenziale, corretto per il clima (banca dati del progetto Odyssee-MURE)


(1)  «EU Guidance on Energy Poverty» [SWD(2020) 960].