1.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/13


RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1364 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2020

relativa ai percorsi legali di protezione nell’UE: promuovere il reinsediamento, l’ammissione umanitaria e altri percorsi complementari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il numero dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione internazionale sta aumentando a livello mondiale. È pertanto necessario rafforzare la capacità dell’Unione di adempiere al suo dovere morale di fornire un’assistenza efficace. Tutti gli Stati membri dovrebbero partecipare agli sforzi collettivi dell’Unione volti a dimostrare solidarietà a coloro che necessitano di protezione internazionale, offrendo percorsi legali verso l’Unione e rafforzando lo spazio di protezione al di fuori dell’Unione.

(2)

La presente raccomandazione mira a sostenere gli sforzi costantemente profusi dagli Stati membri per aprire e rafforzare canali legali e sicuri per coloro che necessitano di protezione internazionale. In particolare, l’azione raccomandata mira a dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi terzi nei quali sono sfollate un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale, a contribuire alle iniziative internazionali di reinsediamento e ammissione umanitaria e a una migliore gestione complessiva della migrazione.

(3)

L’Unione sta lavorando allo sviluppo e al rafforzamento dello spazio di protezione nei paesi di transito, di destinazione o di primo asilo al fine di assistere sia le persone bisognose di protezione internazionale sia i migranti particolarmente vulnerabili, così come di aiutare le comunità di accoglienza. I programmi di sviluppo e protezione regionale (1) nel Corno d’Africa e nell’Africa settentrionale e il sostegno al Medio Oriente, tra gli altri, rafforzano e migliorano lo spazio di protezione mediante lo sviluppo delle capacità dei sistemi nazionali, il sostegno alle autorità e alla società civile, e forniscono protezione offrendo assistenza diretta a coloro che necessitano di protezione internazionale. Tutte le azioni sono realizzate da partner esecutivi. I programmi sostengono soluzioni durature per le persone bisognose di protezione internazionale, segnatamente il reinsediamento, predisponendo che vengano effettuati gli accertamenti preliminari e la registrazione, facilitando l’effettiva determinazione dello status di rifugiato nonché fornendo sostegno diretto alle operazioni di reinsediamento dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Gli Stati membri sono invitati a svolgere un ruolo attivo in qualità di membri di consorzi o ad apportare contributi finanziari per sostenere e attuare i programmi di sviluppo e protezione regionale allo scopo di potenziare la dimensione esterna della politica migratoria dell’UE.

(4)

Il reinsediamento è uno strumento importante per offrire protezione a coloro che necessitano di protezione internazionale e per dimostrare solidarietà completa nei confronti dei paesi terzi, per aiutarli a far fronte a grandi numeri di persone che fuggono dalla guerra o dalle persecuzioni. Costituisce anche un elemento importante della politica generale dell’UE in materia di asilo e migrazione: offrendo percorsi sicuri e legali per coloro che necessitano di protezione, il reinsediamento contribuisce a salvare vite umane, a ridurre la migrazione irregolare e a contrastare il modello di profitto delle reti di trafficanti. Il reinsediamento è anche una componente importante e una parte integrante dell’approccio globale alla migrazione nella misura in cui coinvolge i paesi partner nell’intero spettro di problematiche connesse alla migrazione.

(5)

L’UNHCR ha confermato che il fabbisogno complessivo in termini di reinsediamento resta elevato, corrisponde a 1,44 milioni di casi nel 2020 ed è destinato ad aumentare nei prossimi anni.

(6)

Il primo Forum globale sui rifugiati, tenutosi nel dicembre 2019, ha fatto il punto dei progressi compiuti nell’attuazione del Patto globale sui rifugiati dell’UNHCR (2). Ha mobilitato un ampio sostegno internazionale per cercare soluzioni durature per i rifugiati del mondo, comprese soluzioni per il reinsediamento e l’ampliamento del numero e della gamma di percorsi legali disponibili per coloro che necessitano di protezione internazionale. La strategia triennale dell’UNHCR (2019-2021) sul reinsediamento e sui percorsi complementari definisce una tabella di marcia per ampliarli offrendo un maggior numero di posti, mobilitando un maggior numero di soggetti e creando società più accoglienti. Per assumere un ruolo guida a livello mondiale in materia di reinsediamento, gli Stati membri sono invitati a sostenere l’attuazione della strategia e a contrastare l’attuale tendenza che vede la diminuzione dei paesi che offrono reinsediamento a livello mondiale e un forte calo degli impegni di reinsediamento (3).

(7)

Dal 2015 due programmi di reinsediamento sponsorizzati dall’UE, ai quali hanno partecipato numerosi Stati membri, hanno permesso a oltre 70 000 persone vulnerabili bisognose di protezione internazionale di trovare rifugio nell’Unione. Tra il 2015 e il 2018, anni in cui è cambiato profondamente il panorama globale del reinsediamento, i reinsediamenti annuali verso gli Stati membri sono triplicati, e la quota di reinsediamento complessiva dell’UE è passata da meno del 9 % (prima del 2016) a 41 % (nel 2018). Tale aumento mette in evidenza i benefici e il potenziale della cooperazione e del coordinamento a livello dell’UE nel settore del reinsediamento. Evidenzia inoltre l’importanza dei finanziamenti provenienti dal bilancio dell’UE, con un miliardo di EUR destinato a sostenere direttamente gli sforzi di reinsediamento degli Stati membri per il periodo 2015-2020.

(8)

Nell’ambito del primo programma di reinsediamento dell’UE (4), gli Stati membri, insieme agli Stati associati al sistema Dublino, hanno convenuto di reinsediare 22 504 persone bisognose di protezione internazionale dal Medio Oriente, dal Corno d’Africa e dal Nord Africa in un periodo di due anni (2015-2017) (5). In totale 19 452 persone sono state reinsediate nell’ambito di questo primo, riuscito, programma dell’UE (in cui l’86 % degli impegni totali è stato attuato).

(9)

Nell’ambito del secondo programma di reinsediamento dell’UE (6), gli Stati membri hanno convenuto di reinsediare 50 039 persone bisognose di protezione internazionale dalla Turchia, dal Libano, dalla Giordania e da paesi situati lungo la rotta del Mediterraneo centrale, sostenendo in particolare i meccanismi di transito di emergenza istituiti dall’UNHCR in Niger (2017) e in Ruanda (2019). Il programma è stato un successo: 43 827 persone sono state reinsediate (l’88 % degli impegni totali).

(10)

Per massimizzare il numero di reinsediamenti e fare buon uso dei fondi disponibili, gli Stati membri che non hanno ancora pienamente onorato i loro impegni nell’ambito del secondo programma di reinsediamento dell’UE hanno la possibilità di provvedervi nel 2020 e nel 2021 in modo da rispettare gli impegni assunti in precedenza.

(11)

Nell’ambito della dichiarazione UE-Turchia (7), oltre 27 000 persone sono state reinsediate entro metà settembre 2020 (8). Gli Stati membri hanno reinsediato altre persone bisognose di protezione internazionale dalla Turchia grazie ai rispettivi programmi nazionali.

(12)

L’Unione deve passare dai programmi di reinsediamento ad hoc a programmi che funzionano sulla base di un quadro stabile che garantisca la sostenibilità e la prevedibilità dei programmi di reinsediamento dell’Unione. A tal fine nel 2016 la Commissione ha proposto, nell’ambito della revisione del sistema di asilo dell’UE, un regolamento relativo a un quadro dell’Unione per il reinsediamento (9), al fine di offrire a chi ne ha bisogno percorsi sicuri e legali per ottenere la protezione internazionale. Nel giugno 2018 è stato raggiunto un accordo politico provvisorio parziale, che prevedeva di estendere l’ambito di applicazione del regolamento proposto l’assistenza umanitaria in aggiunta al reinsediamento. La rapida adozione della proposta è importante per realizzare una politica dell’UE più efficiente, equa e stabile in materia di asilo e migrazione, che includa un quadro stabile per il reinsediamento.

(13)

Per garantire il proseguimento degli sforzi di reinsediamento fino a quando non sarà istituito un quadro stabile, la Commissione ha invitato gli Stati membri a presentare i loro impegni per il 2020 al 9° Forum per il reinsediamento del luglio 2019. Tali impegni si basano sulle priorità concordate per questo periodo e sono in linea con le previsioni del fabbisogno in materia di reinsediamento dell’UNHCR per il 2020 e con le raccomandazioni dell’UNHCR per la pianificazione di reinsediamento dell’UE del 2020, che chiedeva 30 000 posti per il 2020. Gli impegni assunti dagli Stati membri ammontano a poco meno di 29 500. Questo consistente impegno complessivo, che rappresenta oltre il 50 % di tutti i posti di reinsediamento che gli Stati hanno messo a disposizione dell’UNHCR per il 2020, sottolinea l’impegno costante degli Stati membri a offrire protezione, salvare vite e offrire alternative credibili ai movimenti irregolari.

(14)

Alla luce del previsto fabbisogno complessivo di reinsediamento per il 2020, della strategia triennale dell’UNHCR (2019-2021) per i reinsediamenti e i percorsi complementari e del primo Forum globale sui rifugiati (dicembre 2019), un tale significativo impegno da parte degli Stati membri conferma il ruolo dell’UE come leader mondiale nel campo del reinsediamento.

(15)

La scelta delle regioni prioritarie per i reinsediamenti nell’ambito dell’esercizio di impegni 2020 si basa sul fabbisogno complessivo di reinsediamento previsto dall’UNHCR e sulla necessità di continuare a dare attuazione alla dichiarazione UE-Turchia del marzo 2016. Gli Stati membri dovrebbero proseguire i reinsediamenti dalla Turchia, dalla Giordania, dal Libano e dai principali paesi africani lungo la rotta del Mediterraneo centrale, compresi Libia, Niger, Ciad, Egitto, Etiopia e Sudan. Dovrebbero inoltre sostenere i meccanismi di transito di emergenza in Niger e Ruanda e fornire posti per il reinsediamento di emergenza. L’attuazione della dichiarazione UE-Turchia comprende l’attivazione del programma volontario di ammissione umanitaria con la Turchia, a condizione che tutti i prerequisiti siano stati rispettati e che gli attraversamenti irregolari alle frontiere tra la Turchia e l’UE siano cessati o siano stati almeno ridotti in modo sostanziale e sostenibile.

(16)

Per aiutare gli Stati membri a raggiungere l’obiettivo di 29 500 posti nel 2020, sono stati messi a disposizione dal bilancio dell’Unione circa 300 milioni di EUR (10). Fatte salve le norme del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), gli Stati membri possono beneficiare di un incentivo di 10 000 EUR per persona reinsediata proveniente da regioni prioritarie o da gruppi particolarmente vulnerabili e di 6 000 EUR per altri reinsediamenti.

(17)

Tra gennaio e marzo 2020 gli arrivi per reinsediamento nell’UE sono stati oltre 3 600 nell’ambito del ciclo di impegni assunti per il 2020. La pandemia di coronavirus ha tuttavia gravemente ostacolato le operazioni di reinsediamento e gli Stati membri, l’UNHCR e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) le hanno sospese a metà marzo 2020. Il 18 giugno 2020, l’UNHCR e l’OIM hanno annunciato la riapertura dei viaggi di reinsediamento dei rifugiati (11). Dall’estate alcuni Stati membri hanno gradualmente cominciato a riprendere le attività di reinsediamento.

(18)

Questa minaccia mondiale per la salute senza precedenti e le misure volte a contenere la diffusione del virus hanno avuto un impatto considerevole su tutte le operazioni e le procedure relative al reinsediamento, all’ammissione umanitaria e alle sponsorizzazioni da parte di comunità. È divenuta evidente la necessità di un coordinamento a livello dell’UE se si vuole massimizzare l’efficacia delle misure adottate.

(19)

Nelle sue «Linee guida sull’attuazione delle pertinenti disposizioni dell’UE in materia di asilo e procedure di rimpatrio e in materia di reinsediamento» (12), la Commissione ha invitato gli Stati membri a continuare a dimostrare solidarietà alle persone bisognose di protezione internazionale e ai paesi terzi che ospitano un gran numero di rifugiati, assicurando, per quanto possibile, la continuità delle procedure di reinsediamento. La Commissione ha invitato gli Stati membri a considerare nuove modalità operative, quali il colloquio a distanza o il trasferimento degli incartamenti. Su questi temi, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) ha fornito un rapido sostegno operativo grazie a una serie di riunioni tematiche svoltesi online nel quadro della rete per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria.

(20)

Riconoscendo l’effetto dirompente della pandemia di coronavirus sull’attuazione degli impegni assunti nel quadro dell’esercizio 2020, la Commissione ha deciso di prorogare il periodo di attuazione oltre il 2020 per assicurare che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per dare piena attuazione ai loro impegni. Il programma originario di un anno sarà quindi trasformato in un programma biennale per il periodo 2020-2021, nel corso del quale gli Stati membri dovrebbero assolvere 29 500 impegni. Gli Stati membri sono inoltre invitati a considerare programmi nazionali di reinsediamento finanziati dallo Stato, se possibile.

(21)

Al fine di garantire la continuità degli sforzi di reinsediamento dell’UE dopo le perturbazioni causate dalla pandemia di coronavirus, a partire dal 2022 dovrebbero essere considerati nuovi programmi di reinsediamento, tenendo conto delle risorse finanziarie stanziate dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione nel periodo 2021‐2027 per sostenere gli impegni degli Stati membri. L’ambizione dell’Unione rimane quella di intraprendere un percorso che porti al costante aumento dei reinsediamenti negli anni futuri.

(22)

Al di là del sostegno finanziario dell’UE, sono in atto varie misure per aiutare gli Stati membri a reinsediare gli aventi diritto. L’EASO mira ad aiutare gli Stati membri ad assolvere ai propri impegni di reinsediamento. Il meccanismo di sostegno al reinsediamento con sede a Istanbul, operativo dall’aprile 2019 (fase pilota), sostiene le operazioni di reinsediamento degli Stati membri dalla Turchia. Inoltre, la rete per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria, agevolata dall’EASO, che è operativa dal gennaio 2020, promuove la cooperazione e la condivisione delle conoscenze tra gli Stati membri, concentrandosi su tematiche specifiche per l’UE. La rete ha rappresentato la principale istanza che ha permesso agli Stati membri di affrontare le conseguenze della pandemia di coronavirus mediante la condivisione di informazioni e l’apprendimento tra pari.

(23)

Inoltre, in linea con la strategia triennale dell’UNHCR (2019-2021) per i reinsediamenti e i percorsi complementari, è opportuno promuovere l’introduzione o un ricorso più frequente ai modelli di ammissione umanitaria e ad altri percorsi complementari, quali ulteriori strumenti di ammissione per ampliare il numero di posti offerti attraverso percorsi sicuri e legali, in aggiunta al reinsediamento.

(24)

Il proposto regolamento relativo al quadro dell’Unione per il reinsediamento prevede che gli Stati membri dispongano di finanziamenti per l’ammissione umanitaria.

(25)

Gli Stati membri e i paesi terzi hanno già maturato un’ampia gamma di esperienze promettenti, che rispecchiano la diversità dei modelli di ammissione umanitaria e che possono essere estese o riprodotte in altri Stati membri.

(26)

Diversi Stati membri hanno attuato programmi di sponsorizzazione da parte di comunità (13), che possono sostenere il reinsediamento, l’ammissione umanitaria e altri percorsi complementari. In tutti i casi, gli sponsor privati, i gruppi di privati cittadini o le organizzazioni senza scopo di lucro possono svolgere un ruolo strutturato nell’accoglienza e nell’integrazione di coloro che necessitano di protezione internazionale.

(27)

Nel contesto del reinsediamento, i programmi di sponsorizzazione da parte di comunità possono aiutare gli Stati membri ad aumentare il numero di posti di reinsediamento e a integrare con successo i rifugiati nelle comunità di accoglienza. Grazie a un forte partenariato tra lo Stato e le organizzazioni della società civile, singoli individui o gruppi di individui, gli sponsor privati forniscono generalmente sostegno finanziario, pratico e morale per l’ammissione o l’integrazione dei rifugiati. Come dimostrato nello studio del 2018 sulla fattibilità e sul valore aggiunto dei programmi di sponsorizzazione (14), i modelli di sponsorizzazione da parte di comunità possono assumere diverse forme. A seconda della loro concezione e del loro obiettivo, tali programmi contribuiscono ad aumentare il numero di posti disponibili per coloro che necessitano di protezione, consentono un’integrazione più rapida e più efficiente, migliorano il sostegno pubblico a favore dei rifugiati e il reinsediamento e contribuiscono a prevenire gli spostamenti irregolari successivi delle persone reinsediate.

(28)

Tra le altre forme di sponsorizzazione da parte di comunità diverse dal reinsediamento, che possono fungere da modello, figurano quelli che alcuni Stati membri e organizzazioni private chiamano «corridoi umanitari», vale a dire il modello di sponsorizzazione da parte di comunità realizzato da organizzazioni di ispirazione religiosa in Italia, Francia e Belgio in cooperazione con i rispettivi governi nazionali. Con questo modello gli sponsor privati sono coinvolti in tutte le fasi del processo di ammissione, dall’individuazione di coloro che necessitano di protezione internazionale al loro trasferimento allo Stato membro interessato. Essi si fanno carico anche degli sforzi di accoglienza e di integrazione e ne sostengono i relativi costi. Dal 2016 più di 2 700 persone bisognose di protezione internazionale sono arrivate in Europa, principalmente in Italia e Francia, grazie a questo canale. Le modalità di cooperazione tra lo Stato e gli sponsor privati sono spesso definite in memorandum d’intesa.

(29)

Considerando i vantaggi della sponsorizzazione da parte di comunità, l’Unione dovrebbe ulteriormente promuovere un approccio dell’UE alla sponsorizzazione da parte di comunità che si basi sull’esperienza acquisita dagli Stati membri e coinvolga l’EASO. L’Unione continuerà a fornire sostegno allo sviluppo di capacità degli esponenti della società civile impegnati nei programmi di sponsorizzazione da parte di comunità e promuove scambi transnazionali sulla condivisione delle conoscenze al fine di intensificare i programmi esistenti di sponsorizzazione da parte di comunità, creare nuovi programmi, anche negli Stati membri che non ne hanno ancora attuato alcuno. Nel 2019 la Commissione ha pubblicato a tal fine un invito specifico a presentare proposte nell’ambito del programma d’azione dell’UE «AMIF» (15). La promozione di percorsi complementari per le persone bisognose di protezione e la loro ulteriore integrazione è uno dei temi dell’invito a presentare proposte per le azioni transnazionali in materia di asilo, migrazione e integrazione nell’ambito del programma di lavoro dell’AMIF 2020 (16).

(30)

La pandemia di coronavirus ha avuto ripercussioni anche sui programmi di sponsorizzazione da parte di comunità. Nelle sue Linee guida sull’attuazione delle pertinenti disposizioni dell’UE in materia di asilo e procedure di rimpatrio e in materia di reinsediamento, la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a mantenere aperti i canali di comunicazione con i garanti (sponsor), a tenerli informati sugli sviluppi e a continuare a promuovere il reclutamento e l’esame dei garanti al fine di aumentare le possibilità future di accoglienza.

(31)

Come sottolineato dall’UNHCR, il ricongiungimento familiare è ampiamente riconosciuto come fattore fondamentale di un’integrazione riuscita nel paese ospitante. Le persone vittime di sfollamento forzato e bisognose di protezione internazionale devono spesso affrontare molti problemi per esercitare il loro diritto al ricongiungimento familiare, ad esempio lunghi e gravosi processi amministrativi (17). Ciò può indurle a tentare di aggirare le norme attraverso pericolose migrazioni irregolari. Per facilitare l’accesso al diritto al ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva sul ricongiungimento familiare (18), gli Stati membri sono incoraggiati a mettere in atto programmi di assistenza al ricongiungimento familiare che migliorino l’accesso alle informazioni e a semplificare il processo di presentazione delle domande di visto. Inoltre, per i casi che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva sul ricongiungimento familiare, gli Stati membri sono invitati a istituire programmi di ammissione umanitaria, come la sponsorizzazione da parte di famiglie.

(32)

Per mobilitare le competenze, le qualifiche e la motivazione delle persone che necessitano di protezione internazionale, dovrebbero essere esplorati anche altri canali di accoglienza complementari, come l’istruzione o il lavoro. Diversi Stati membri sostengono programmi che agevolano l’accesso ai canali legali per persone che necessitano di protezione internazionale quali studenti o lavoratori. Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare lo strumento europeo di determinazione delle competenze per i cittadini di paesi terzi in tali procedure. Questo strumento online dedicato contribuisce a mappare e documentare le competenze e le qualifiche delle persone provenienti da un contesto migratorio (19).

(33)

Si stima che meno del 3 % dei rifugiati in tutto il mondo abbia accesso all’istruzione superiore (20). Anche quando dispongono delle competenze e delle conoscenze necessarie, i rifugiati spesso non dispongono delle informazioni e dei mezzi finanziari necessari per iscriversi a corsi universitari o post-universitari nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di migliorare l’accesso all’università per i giovani che necessitano di protezione internazionale e di agevolare pertanto l’ammissione di questi ultimi nel loro territorio in qualità di studenti. Tali iniziative possono richiedere un processo di selezione proattivo nei paesi terzi, formazione linguistica, flessibilità sui criteri di ammissione per i programmi di studio, nonché borse di studio e specifiche misure di integrazione da attuare al momento dell’arrivo. Dopo la laurea, gli studenti che desiderano soggiornare nello Stato membro interessato in conformità alla direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) dovrebbero beneficiare di servizi di consulenza e di assistenza per cercare lavoro.

(34)

Per facilitare l’attuazione di tali programmi, la Commissione incoraggerà l’apprendimento tra pari e lo scambio di esperienze tra gli Stati membri e valuterà le possibilità di un sostegno finanziario dell’UE finalizzato alla progettazione e allo sviluppo di tali percorsi per gli studenti.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre considerare la possibilità di lavorare in partenariato con il settore privato, i datori di lavoro, i sindacati e la società civile per sviluppare programmi innovativi di mobilità internazionale del lavoro per coloro che necessitano di protezione.

(36)

L’EASO, insieme alla rete per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria, aiuterà gli Stati membri a elaborare e attuare programmi di ammissione umanitaria e altri percorsi complementari.

(37)

Quando attuano i programmi di reinsediamento, assistenza umanitaria o altri percorsi complementari, gli Stati membri dovrebbero tenere presenti gli obblighi che discendono dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

(38)

Per consentire il monitoraggio dell’attuazione dei programmi di reinsediamento dell’UE nel 2020 e nel 2021, gli Stati membri dovrebbero, su richiesta, riferire alla Commissione in merito alle persone reinsediate nel loro territorio conformemente agli impegni assunti, specificando i paesi da cui è avvenuto il reinsediamento. La Commissione seguirà inoltre i vari progetti e programmi di ammissione umanitaria attuati negli Stati membri per mantenere una visione d’insieme di tutti i percorsi legali per coloro che necessitano di protezione internazionale e il numero di posti offerti attraverso tali canali.

(39)

La presente raccomandazione dovrebbe essere rivolta agli Stati membri. Gli Stati associati al sistema di Dublino sono invitati a contribuire all’impegno comune europeo per il reinsediamento così come agli sforzi comuni in relazione ai percorsi complementari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

AUMENTARE IL NUMERO DI STATI MEMBRI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI REINSEDIAMENTO E AMMISSIONE UMANITARIA

1.

Gli Stati membri dovrebbero contribuire a offrire percorsi legali per coloro che necessitano di protezione internazionale in uno spirito di solidarietà internazionale con i paesi di primo asilo o di transito e rafforzare la solidarietà reciproca.

INTENSIFICARE GLI SFORZI DI ATTUAZIONE NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DI CORONAVIRUS E AUMENTARE IL REINSEDIAMENTO A MEDIO TERMINE

2.

Sulla base dell’esperienza acquisita nell’attuazione dei precedenti programmi di reinsediamento dell’UE e per agevolare la transizione tra tali programmi e il quadro stabile dell’Unione per il reinsediamento, gli Stati membri sono invitati a raggiungere l’obiettivo, assunto nel ciclo di impegni per il 2020, di reinsediare almeno 29 500 persone bisognose di protezione internazionale provenienti da paesi terzi su un periodo di due anni (dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021).

3.

Gli Stati membri sono invitati ad attuare il più rapidamente possibile, alla luce dell’impatto della pandemia di coronavirus, gli impegni assunti nell’ambito dell’esercizio 2020. Sono incoraggiati a considerare metodi innovativi di lavoro e ad adattare le loro procedure per rispondere all’evoluzione delle realtà sul campo, anche nei paesi di primo asilo.

4.

Gli Stati membri che non hanno pienamente assolto ai loro impegni nell’ambito del programma di reinsediamento dell’UE per il 2018-2019 (22) sono incoraggiati ad onorare tali impegni nel 2020 e nel 2021, in linea con i rispettivi programmi nazionali nel quadro dell’AMIF.

5.

Nel 2020 e nel 2021 gli Stati membri dovrebbero proseguire le loro attività di reinsediamento, nella misura del possibile nel contesto della pandemia di coronavirus, e concentrare i loro impegni al fine di:

a)

provvedere affinché prosegua il reinsediamento dalla Turchia di siriani e cittadini di paesi terzi e apolidi sfollati a causa del conflitto in Siria, per sostenere l’attuazione della dichiarazione UE-Turchia del marzo 2016, che comprende l’attivazione del programma volontario di ammissione umanitaria con la Turchia, a condizione che tutti i prerequisiti siano stati rispettati e che gli attraversamenti irregolari alle frontiere tra la Turchia e l’UE siano cessati o siano stati almeno ridotti in modo sostanziale e sostenibile;

b)

provvedere affinché prosegua il reinsediamento dal Libano e dalla Giordania;

c)

contribuire alla continua stabilizzazione della situazione nel Mediterraneo centrale reinsediando coloro che necessitano di protezione in provenienza dalla Libia, dal Niger, dal Ciad, dall’Egitto, dall’Etiopia e dal Sudan, anche sostenendo i meccanismi temporanei dell’UNHCR per l’evacuazione di emergenza dei gruppi di migranti più vulnerabili che sono sfollati dalla Libia in Niger e in Ruanda.

6.

Gli Stati membri sono invitati a reagire in modo flessibile alle esigenze di reinsediamento di emergenza in tutto il mondo. Essi sono chiamati ad attuare il maggior numero possibile di impegni di reinsediamento e a fare buon uso del bilancio messo a loro disposizione; a tal fine dovrebbero avvalersi della cooperazione con l’UNHCR e, se del caso, del sostegno dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo.

7.

Per garantire la continuità e un nuovo incremento delle operazioni di reinsediamento dopo le perturbazioni causate dalla pandemia di coronavirus, gli Stati membri sono invitati a contribuire ai futuri programmi di reinsediamento dell’UE così come ad incrementare gradualmente i programmi di reinsediamento esistenti, a riprendere i programmi di reinsediamento precedenti o ad istituirne di nuovi per ampliare il numero di posti disponibili per coloro che necessitano di protezione internazionale quando i reinsediamenti saranno di nuovo possibili in condizioni di sicurezza per tutte le parti coinvolte.

GARANTIRE PROGRAMMI DI REINSEDIAMENTO DI QUALITÀ

8.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che tutte le fasi del processo di reinsediamento siano svolte secondo norme di elevata qualità, in particolare la comunicazione di informazioni (a distanza) di orientamento prima della partenza e di informazioni successive all’arrivo. Sono invitati a fornire una capacità di accoglienza adeguata e sufficiente, tenuto conto delle maggiori preoccupazioni per la salute, al fine di garantire il rapido arrivo in Europa delle persone selezionate.

9.

Gli Stati membri sono incoraggiati a progettare programmi specifici ed efficaci di integrazione e inclusione sociale per le persone reinsediate, che tengano in particolare conto delle eventuali vulnerabilità. Sono invitati a collaborare strettamente con la società civile e con le comunità di accoglienza al fine di istituire o ampliare programmi di sponsorizzazione da parte di comunità finalizzati al reinsediamento al fine di integrare i rifugiati reinsediati nelle società di accoglienza in modo efficiente, migliore e più rapido.

10.

Gli Stati membri dovrebbero predisporre programmi interni di monitoraggio e di valutazione per misurare l’efficienza e l’efficacia dei propri programmi di reinsediamento e dei relativi programmi di integrazione.

PROMUOVERE L’AMMISSIONE PER MOTIVI UMANITARI

11.

Gli Stati membri sono invitati ad aumentare il numero di ammissioni nel loro territorio di persone vulnerabili bisognose di protezione internazionale. Oltre al reinsediamento, dovrebbero considerare in particolare l’istituzione o il potenziamento di altre forme di percorsi legali per le persone vulnerabili che necessitano di protezione internazionale.

12.

Inoltre, gli Stati membri sono invitati a facilitare l’accesso al diritto al ricongiungimento familiare mettendo in atto programmi di assistenza ai ricongiungimenti familiari che migliorino l’accesso alle informazioni e semplifichino la procedura di presentazione della domanda. Inoltre, sono invitati a fornire percorsi per l’ammissione di familiari dei beneficiari della protezione internazionale attraverso programmi di ammissione umanitaria, ad esempio i programmi di sponsorizzazione da parte di famiglie.

13.

Gli Stati membri sono invitati a contribuire a un approccio dell’UE alla sponsorizzazione da parte di comunità, attingendo all’ampia gamma di modelli di ammissione umanitaria per elaborare programmi di ammissione in linea con le rispettive priorità nazionali, tenendo conto delle priorità e degli interessi dell’UE nel campo delle relazioni esterne.

14.

Gli Stati membri sono invitati a cooperare strettamente con la società civile al fine di istituire o espandere i programmi di sponsorizzazione da parte di comunità come percorso umanitario di ammissione, in cui gli sponsor privati, i gruppi di privati cittadini o le organizzazioni senza scopo di lucro partecipano a diverse fasi del programma - che vanno dall’identificazione delle persone bisognose di protezione internazionale nel paese terzo fino alla loro integrazione dopo l’arrivo.

15.

Nel definire tali programmi di sponsorizzazione da parte di comunità, gli Stati membri e i loro partner dovrebbero stabilire criteri di selezione trasparenti e non discriminatori per coloro che necessitano di protezione internazionale. Dall’inizio del programma, dovrebbero garantire che i rispettivi ruoli e responsabilità della società civile e del governo siano chiaramente definiti nella fase precedente la partenza e in quella successiva all’arrivo. Gli Stati membri rimangono competenti ad effettuare le verifiche di sicurezza e ad espletare le procedure di ammissione e devono provvedere a mettere in atto adeguate garanzie e reti di sicurezza.

16.

Gli Stati membri sono invitati a istituire o ampliare programmi di sponsorizzazione da parte di comunità volti ad assicurare un’integrazione e un’inclusione sociale migliori e più rapide nelle società di accoglienza per coloro a cui è stata riconosciuta la protezione internazionale nonché un migliore sostegno pubblico promuovendo società più accoglienti e inclusive.

17.

Gli Stati membri sono incoraggiati a mantenere canali di comunicazione aperti con gli sponsor privati durante e dopo la pandemia di coronavirus e a mantenere attivo l’impegno degli sponsor privati nel sostegno ai programmi di sponsorizzazione.

18.

Gli Stati membri sono invitati a utilizzare le varie possibilità di cofinanziamento dell’UE per promuovere i programmi di sponsorizzazione da parte di comunità.

PROMUOVERE PERCORSI COMPLEMENTARI PER COLORO CHE NECESSITANO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE COLLEGATI A ISTRUZIONE E LAVORO

19.

Gli Stati membri sono incoraggiati a sviluppare e sostenere programmi che facilitino l’accesso ad altri canali legali esistenti per coloro che necessitano di protezione internazionale, avvalendosi, se del caso, degli strumenti dell’UE per mappare e documentare le loro competenze e qualifiche. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a dare quanto prima l’accesso al mercato del lavoro, anche attraverso programmi di attivazione (ad esempio, i programmi di riqualificazione e di aggiornamento delle competenze). È necessario che gli Stati membri operino di concerto con i partner sociali al fine di facilitare l’integrazione nel mercato del lavoro.

20.

Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di migliorare l’accesso alle università per i giovani che necessitano di protezione internazionale, consentendo loro di qualificarsi come studenti, tenendo conto delle loro esigenze specifiche. In stretta collaborazione con le università, gli Stati membri potrebbero considerare di istituire programmi specifici, che potrebbero includere procedure di selezione accademica specifiche e più flessibili, sostegno finanziario e corsi di lingua adattati, oppure di potenziare le iniziative esistenti. Dovrebbero fornire consulenza e aiutare i laureati che desiderano soggiornare nello Stato membro a cercare lavoro.

21.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre considerare la possibilità di lavorare in partenariato con il settore privato e i datori di lavoro per sviluppare programmi innovativi di mobilità internazionale del lavoro per coloro che necessitano di protezione.

22.

Gli Stati membri sono invitati a contribuire a un approccio dell’UE alla sponsorizzazione da parte di comunità inteso a sostenere percorsi complementari di istruzione e lavoro per coloro che necessitano di protezione internazionale.

RAFFORZARE LA COOPERAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI E PROMUOVERE IL REINSEDIAMENTO A LIVELLO MONDIALE

23.

Per sfruttare i vantaggi e le potenzialità della cooperazione e del coordinamento a livello di UE in materia di reinsediamento, ammissione umanitaria, sponsorizzazione da parte di comunità e percorsi complementari, gli Stati membri sono invitati a partecipare alla rete dell’EASO per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria e sono incoraggiati a contribuire fattivamente alle sue riunioni e attività.

24.

Gli Stati membri dovrebbero cooperare nel quadro della rete dell’EASO per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria per facilitare la ripresa tempestiva e regolare dei reinsediamenti dopo la revoca delle restrizioni connesse alla pandemia di coronavirus e sviluppare nuove modalità operative e nuove procedure per rendere le operazioni di reinsediamento più resilienti nel medio termine.

25.

Per espandere ulteriormente il reinsediamento in tutto il mondo, gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi terzi e aiutarli a sviluppare i loro programmi di reinsediamento grazie allo sviluppo delle capacità e alla condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche, attingendo alle competenze dell’EASO e in cooperazione con l’UNHCR e l’OIM.

MONITORAGGIO

26.

Su richiesta, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il numero delle persone reinsediate nel loro territorio conformemente agli impegni assunti, specificando i paesi da cui è avvenuto il reinsediamento.

27.

Gli Stati membri dovrebbero tenere la Commissione informata dei programmi di ammissione umanitaria e di altri percorsi complementari.

SOSTEGNO FINANZIARIO

28.

Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il sostegno finanziario reso disponibile attraverso il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il rimanente periodo di attuazione per assolvere agli impegni di reinsediamento, al fine di assicurare che tutte le fasi del processo di reinsediamento di cui alla presente raccomandazione siano svolte conformemente a un livello qualitativo elevato.

29.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre sfruttare appieno le altre opportunità di finanziamento dell’UE per sostenere e migliorare il reinsediamento, l’ammissione umanitaria e altri percorsi complementari per coloro che necessitano di protezione internazionale nonché la loro integrazione e inclusione sociale nelle società di accoglienza, in particolare il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale, in conformità dei rispettivi obiettivi.

DESTINATARI

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2020

Per la Commissione

Ylva JOHANSSON

Membro della Commissione


(1)  Cofinanziati dal bilancio dell’Unione e attuati da consorzi guidati da uno Stato membro.

(2)  https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html

(3)  L’UNHCR ha ricevuto impegni di reinsediamento da 29 paesi nel 2018 rispetto a 35 nel 2017; il numero di partenze a fini di reinsediamento è passato da 65 100 nel 2017 a 55 680 nel 2018.

(4)  Raccomandazione (UE) 2015/914 della Commissione, dell’8 giugno 2015, relativa a un programma di reinsediamento europeo (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 32).

(5)  Conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015.

(6)  Raccomandazione (UE) 2017/1803 della Commissione, del 3 ottobre 2017, sul rafforzamento dei percorsi legali per le persone bisognose di protezione internazionale (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 21).

(7)  https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/

(8)  I reinsediamenti sono stati in parte conteggiati nell’ambito dei programmi di reinsediamento dell’UE di cui ai considerando (8) e (9).

(9)  COM(2016) 468 final.

(10)  Il sostegno finanziario raggruppa gli stanziamenti di bilancio del 2019 e del 2020, che sono stati messi a disposizione degli Stati membri in due rate.

(11)  https://www.unhcr.org/news/press/2020/6/5eeb85be4/joint-statement-un-refugee-chief-grandi-ioms-vitorino-announce-resumption.html?query=resettlement%20resumption

(12)  COM(2020) 2516 final.

(13)  In alcuni paesi sono denominati anche «programmi di sponsorizzazione privata».

(14)  https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/1dbb0873-d349-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-114630059

(15)  Invito a presentare proposte per il 2019 AMIF-2019-AG-Call, Tema 1: Favorire l’integrazione delle persone bisognose di protezione mediante programmi di sponsorizzazione privata.

(16)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 giugno 2020, relativa al finanziamento delle azioni dell’Unione nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione e all’adozione del programma di lavoro per il 2020: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/union-actions/docs/c4223-annex-decision-amif-awp-2020.pdf

(17)  https://www.unhcr.org/uk/protection/basic/5f5743f84/families-together-family-reunification-for-refugees-in-the-european-union.html

(18)  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

(19)  https://ec.europa.eu/migrantskills/#/

(20)  Stime dell’UNHCR: https://www.unhcr.org/tertiary-education.html

(21)  Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21), articolo 25.

(22)  Raccomandazione (UE) 2017/1803.


ALLEGATO

Reinsediamento: impegni assunti per il 2020

Stato membro

Numero totale di posti per il 2020

Belgio

758

Bulgaria  (*1)

[25]

Cechia

 

Danimarca

 

Germania

5 500

Estonia

 

Irlanda

994

Grecia

 

Spagna

1 000

Francia

5 200

Croazia

100

Italia

700

Cipro

 

Lettonia

 

Lituania

18

Lussemburgo  (*1)

[50]

Ungheria

 

Malta  (*1)

[20]

Paesi Bassi

1 902

Austria

 

Polonia

 

Portogallo

1 150

Romania

200

Slovenia

 

Slovacchia

 

Finlandia

850

Svezia

5 114

Regno Unito

6 000

TOTALE

29 487


(*1)  Attuazione degli impegni derivanti dal precedente programma (non calcolati nell’esercizio relativo agli impegni per il 2020).