28.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 437/116


DECISIONE (UE) 2020/2229 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 2020

recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un’azione dell’Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 167, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli obiettivi dell’azione dell’Unione dal titolo «Capitali europee della cultura» («azione») sono: tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa e valorizzare le loro caratteristiche comuni nonché accrescere il senso di appartenenza dei cittadini europei a un’area culturale comune, promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città, migliorare l’ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell’offerta culturale delle città, anche attraverso la cooperazione transnazionale, ampliare l’accesso e la partecipazione alla cultura, rafforzare le capacità del settore culturale e i suoi collegamenti con altri settori e aumentare la visibilità delle città a livello internazionale mediante la cultura.

(2)

Il conseguimento degli obiettivi dell’azione è basato su presupposti quali la mobilità, il turismo, l’organizzazione di eventi e la partecipazione del pubblico, che risultano estremamente difficili, se non virtualmente impossibili, in tempo di pandemia di COVID-19.

(3)

Quale conseguenza diretta delle misure di lockdown adottate in tutta Europa, gli spazi culturali sono stati chiusi e gli eventi culturali sono stati annullati o rinviati per un periodo di tempo indeterminato. I progetti di cooperazione culturale europei e internazionali hanno subito rallentamenti radicali dovuti alla limitazione dell’attraversamento fisico delle frontiere. Infine, la rapida diminuzione delle entrate e l’emergere di esigenze in materia di salute pubblica hanno sottoposto le amministrazioni locali, regionali e nazionali a pressioni crescenti riguardo il bilancio. Attualmente altre difficoltà stanno insorgendo per quanto concerne la sponsorizzazione privata di attività culturali, a causa sia della mancanza di eventi pubblici da sponsorizzare sia della priorità attribuita dalle imprese alla sponsorizzazione di attività relative alla salute pubblica.

(4)

Le città che detengono attualmente e deterranno in futuro il titolo di «Capitale europea della cultura» («titolo») sono penalizzate più o meno gravemente, a seconda, soprattutto, dell’anno per il quale detengono il titolo. L’impatto sembra essere più forte per le due città detentrici del titolo nel 2020 e per le tre città che si preparano a detenere il titolo nel 2021, mentre l’impatto futuro sulle città che deterranno successivamente il titolo rimane indefinito.

(5)

Le due città detentrici del titolo nel 2020 hanno dovuto rinviare o annullare tutti gli eventi a partire dal marzo 2020, senza disporre di informazioni chiare sull’eventualità e sui tempi del ritorno della situazione alla normalità, pur sostenendone ancora i costi. In pratica, è per loro impossibile realizzare pienamente i loro programmi culturali nel 2020 e trarre pieno profitto dall’enorme investimento effettuato in termini umani e finanziari.

(6)

Nelle tre città che deterranno il titolo nel 2021, la pandemia di COVID-19 ha determinato un livello molto elevato di incertezza in quasi tutti i settori associati alla loro preparazione: prospettive di finanziamento incerte per quanto riguarda i partner sia pubblici sia privati, normative future ignote in materia di sicurezza che incidono tanto sui lavori preparatori quanto sui tipi di eventi che saranno autorizzati e sulle restrizioni di viaggio che riducono i flussi turistici e le opportunità di partenariati europei. Le misure preventive introdotte per contrastare la diffusione della COVID-19, che hanno avuto come effetto il fatto che le squadre preposte alla realizzazione fossero sottoposte a misure di lockdown, hanno rallentato i lavori preparatori di queste tre città fin quasi a interromperli in un momento in cui, in circostanze normali, avrebbero dovuto moltiplicare gli sforzi. I lavori preparatori hanno inoltre subito rallentamenti a causa dell’incertezza per quanto riguarda la sopravvivenza economica dei potenziali partner contrattuali.

(7)

La decisione n. 445/2014/UE non prevede la flessibilità necessaria per tenere conto di tali circostanze eccezionali e, in particolare, non prevede disposizioni relative alla proroga o al rinvio dell’anno in cui una determinata città detiene il titolo.

(8)

È pertanto opportuno modificare la decisione n. 445/2014/UE in maniera rigorosamente mirata a rispondere all’esigenza di far fronte a questa situazione eccezionale al fine di permettere alle città che detengono il titolo e sono colpite in maniera più grave dalla pandemia di COVID-19 di attuare i loro programmi culturali in maniera tale da poter realizzare gli obiettivi dell’azione.

(9)

A seguito di un processo di consultazione che ha coinvolto le città e gli Stati membri interessati, è stato concluso che sarebbe opportuno prevedere la possibilità, per le città designate da Croazia e Irlanda a detenere il titolo nel 2020, di continuare ad attuare i loro programmi culturali fino al 30 aprile 2021, senza modificare l’anno di designazione.

(10)

A seguito di un processo di consultazione che ha coinvolto le città e gli Stati membri interessati, è stato concluso che è opportuno rinviare dal 2021 al 2023 l’anno in cui Romania e Grecia possono ospitare il titolo e dal 2021 al 2022 l’anno in cui un paese candidato o potenziale candidato può ospitare il titolo.

(11)

Ai fini della certezza del diritto, in particolare per le città detentrici del titolo nel 2020 e nel 2021, e per evitare perturbazioni nell’applicazione della decisione n. 445/2014/UE, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(12)

La decisione n. 445/2014/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 445/2014/UE è così modificata:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni anno il titolo è attribuito al massimo a una sola città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel calendario di cui all’allegato (“calendario”) e, negli anni pertinenti, a una città di un paese dell’Associazione europea di libero scambio che è parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (“paese EFTA/SEE”), di un paese candidato o potenziale candidato o a una città di un paese che aderisce all’Unione nelle circostanze di cui al paragrafo 5. Tuttavia, nel 2023 il titolo è detenuto al massimo da una sola città di ciascuno dei tre Stati membri indicati nel calendario.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le città degli Stati membri possono detenere il titolo per un anno conformemente all’ordine degli Stati membri risultante dal calendario. Le città che detengono il titolo nel 2020 possono continuare a detenere il titolo fino al 30 aprile 2021, senza che l’anno di designazione sia modificato.»;

2)

all’articolo 4, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il programma culturale copre l’anno della manifestazione ed è specificamente ideato per il titolo, secondo i criteri di cui all’articolo 5. Tuttavia, le città che detengono il titolo nel 2020 possono continuare ad attuare il loro programma culturale fino al 30 aprile 2021.»;

3)

all’articolo 16, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le città interessate predispongono le loro relazioni di valutazione e le trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno del titolo. Tuttavia, le città che detengono il titolo nel 2020 predispongono le loro relazioni di valutazione e le trasmettono alla Commissione entro il 30 aprile 2022.»;

4)

l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le procedure di cui agli articoli da 7 a 11 e all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 445/2014/UE che sono già state completate per il titolo 2021 mantengono la propria validità. L’anno del titolo è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2020

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

D. M. SASSOLI

Il presidente

Il presidente

M. ROTH


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 dicembre 2020.

(2)  Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1).


ALLEGATO

«CALENDARIO

2020

Croazia

Irlanda

 

2021

 

 

 

2022

Lituania

Lussemburgo

Paese candidato o potenziale candidato

2023

Ungheria

Romania

Grecia

2024

Estonia

Austria

Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato

2025

Slovenia

Germania

 

2026

Slovacchia

Finlandia

 

2027

Lettonia

Portogallo

 

2028

Cechia

Francia

Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato

2029

Polonia

Svezia

 

2030

Cipro

Belgio

Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato

2031

Malta

Spagna

 

2032

Bulgaria

Danimarca

 

2033

Paesi Bassi

Italia

Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato».