1.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 402/51 |
DECISIONE (UE) 2020/1802 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2020
che modifica le linee guida per l’utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
[notificata con il numero C(2020) 8151]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione (UE) 2017/2285 della Commissione, del 6 dicembre 2017, che modifica le linee guida per l’utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (2) definisce al punto 2.4.3 dell’allegato I i requisiti per l’utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti. |
(2) |
Il punto 2.4.3.3, lettera a), delle linee guida per l’utente di cui all’allegato I della decisione (UE) 2017/2285 della Commissione definisce i settori in cui è consentito l’utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti (tabella 9). |
(3) |
Il punto 2.4.3.3, lettera b), delle linee guida per l’utente definisce i settori in cui l’utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti è consentito nei progetti pilota (tabella 10) e specifica che, dopo un progetto pilota e sulla base della sua valutazione, il comitato EMAS può raccomandare di includere il settore nell’elenco dei settori in cui è consentito l’utilizzo del metodo a campione (tabella 9). |
(4) |
Due progetti pilota in settori che figurano nella tabella 10 sono stati realizzati in Germania: uno nel commercio al dettaglio (codice NACE 47.1) e uno nei servizi di assistenza residenziale (codice NACE 87) e assistenza sociale non residenziale (codice NACE 88). Deve essere presentata al comitato EMAS una valutazione di questi progetti pilota. |
(5) |
Sulla base della valutazione dei progetti pilota, il comitato EMAS ha raccomandato l’inclusione di questi settori nell’elenco dei settori in cui è consentito l’utilizzo del metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti (tabella 9). |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I codici NACE 47.1, 87 e 88 designano settori in cui è consentito l’utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti. Detti settori sono pertanto eliminati dalla tabella 10 e inseriti nella tabella 9 dell’allegato I delle linee guida per l’utente.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione