25.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 396/3


DECISIONE (UE) 2020/1757 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio internazionale dello zucchero in merito all’adesione del Regno Unito all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 («accordo») è stato concluso dall’Unione con la decisione 92/580/CEE del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1993. L’accordo è stato concluso inizialmente per un periodo di tre anni.

(2)

A norma dell’articolo 45, paragrafo 2, dell’accordo, il consiglio internazionale dello zucchero può prorogare l’accordo per periodi successivi ogni volta non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, l’accordo è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni. L’accordo, che è stato prorogato da ultimo il 10 luglio 2019, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021.

(3)

L’articolo 41 dell’accordo stabilisce che i governi di tutti gli Stati possono aderire all’accordo alle condizioni stabilite dal consiglio internazionale dello zucchero.

(4)

Il 2 ottobre 2020 il Regno Unito ha chiesto formalmente di aderire all’accordo a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(5)

Nel corso della 57a sessione del consiglio internazionale dello zucchero, che si terrà il 27 novembre 2020, il consiglio internazionale dello zucchero fisserà le condizioni per l’adesione del Regno Unito all’accordo.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel consiglio internazionale dello zucchero.

(7)

Il Regno Unito è uno dei principali produttori di zucchero. È nell’interesse dell’Unione approvare l’adesione del Regno Unito all’accordo.

(8)

L’adesione del Regno Unito all’accordo dovrebbe avere effetto solo dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2). L’accordo non dovrebbe essere applicato in via provvisoria al Regno Unito prima della fine di tale periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 57a sessione del consiglio internazionale dello zucchero del 27 novembre 2020 è di approvare l’adesione del Regno Unito all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992, a condizione che l’adesione non prenda effetto e l’accordo non sia applicato in via provvisoria al Regno Unito prima della scadenza del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

(2)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.