6.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 371/3


DECISIONE (PESC) 2020/1639 DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2020

che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46 paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2016 il Consiglio ha adottato conclusioni sull’attuazione della strategia globale dell’UE nel settore della sicurezza e della difesa, nelle quali definisce il livello di ambizione dell’Unione a sostegno delle tre priorità strategiche individuate in tale strategia: a) reagire alle crisi e ai conflitti esterni; b) sviluppare le capacità dei partner; e c) proteggere l’Unione e i suoi cittadini.

(2)

Nelle conclusioni sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell’UE, adottate il 19 novembre 2018, il Consiglio ha inoltre affermato che, affrontando le esigenze attuali e future dell’Europa in materia di sicurezza e difesa, l’Unione migliorerà la sua capacità di agire come garante della sicurezza e la sua autonomia strategica, e rafforzerà la sua capacità di cooperare con i partner.

(3)

L’undicesimo paragrafo dell’allegato I della Notifica (2) al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») relativa alla PESCO del 13 novembre 2017 specifica che gli impegni più vincolanti devono contribuire a far raggiungere il livello di ambizione dell’Unione definito nelle conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016, avallate dal Consiglio europeo del dicembre 2016, e in tal modo rafforzare l’autonomia strategica sia degli europei che dell’Unione.

(4)

L’11 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2315.

(5)

Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/909 (3) che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO.

(6)

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera g), della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che il Consiglio adotta, al momento opportuno, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, di tale decisione, le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO.

(7)

L’articolo 9, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che la decisione che deve essere adottata dal Consiglio riguardo a tali condizioni generali può includere un modello di accordi amministrativi con gli Stati terzi.

(8)

L’ultimo paragrafo del punto 2.2.1 dell’allegato III della Notifica al Consiglio e all’alto rappresentante relativa alla PESCO, che contiene proposte per la governanza della PESCO, specifica che gli Stati terzi che possono essere invitati in via eccezionale dai partecipanti a un progetto dovrebbero fornire un valore aggiunto sostanziale al progetto, contribuire a potenziare la PESCO e la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e rispettare impegni più rigorosi. Specifica inoltre che invitare Stati terzi non implica la concessione agli stessi di poteri decisionali nella governanza della PESCO.

(9)

L’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che, qualora gli Stati membri partecipanti che prendono parte a un progetto desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio decide conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea (TUE) se tale Stato soddisfi i requisiti definiti nella presente decisione e che, a seguito di una decisione positiva del Consiglio, gli Stati membri partecipanti che prendono parte a un progetto possono concludere accordi amministrativi con lo Stato terzo interessato ai fini della sua partecipazione al progetto. Tali accordi devono rispettare le procedure e l’autonomia decisionale dell’Unione.

(10)

Vi dovrebbe essere coerenza tra le azioni intraprese nel quadro della PESCO, le altre azioni PESC e le altre politiche dell’Unione.

(11)

La partecipazione di Stati terzi a un progetto PESCO non implica che le entità di tale paese terzo abbiano necessariamente accesso al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) o ad altri strumenti pertinenti dell’Unione.

(12)

Il punto 13 della raccomandazione del Consiglio, del 6 marzo 2018 (4), relativa a una tabella di marcia per l’attuazione della PESCO, specifica che i lavori per elaborare condizioni generali per la partecipazione eccezionale di Stati terzi a singoli progetti dovrebbero iniziare non appena sono disponibili l’insieme di regole di governanza per i progetti e la fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni.

(13)

Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato una raccomandazione (5) relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della PESCO e alla definizione di obiettivi più precisi.

(14)

La fornitura di sostegno alla PESCO da parte dell’Agenzia europea per la difesa (AED) dovrebbe avvenire in conformità della decisione (PESC) 2015/1835 (6).

(15)

È pertanto opportuno stabilire le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Scopo

La presente decisione stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO.

Articolo 2

Procedura di invito

1.   Uno Stato terzo può presentare al coordinatore o ai coordinatori di un progetto PESCO la richiesta di partecipare a tale progetto. La richiesta contiene informazioni sufficientemente dettagliate riguardanti i motivi della partecipazione al progetto, nonché la portata e la forma della partecipazione proposta, se del caso a fasi del progetto, e dimostra il soddisfacimento delle condizioni generali di cui all’articolo 3.

2.   Una volta ricevuta la richiesta, gli Stati membri partecipanti che prendono parte al progetto («membri del progetto») valutano, sulla base delle informazioni fornite dal suddetto Stato terzo, se quest’ultimo soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3.

3.   Se i membri del progetto concordano all’unanimità:

a)

di voler invitare lo Stato terzo che ha presentato la richiesta a partecipare al progetto,

b)

sulla portata, la forma e, se del caso, le pertinenti fasi della partecipazione di tale Stato terzo, e

c)

che lo Stato terzo soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3,

il coordinatore o i coordinatori del progetto, con il sostegno del segretariato della PESCO, inviano opportunamente una notifica al Consiglio e all’alto rappresentante. La notifica include anche la richiesta presentata dallo Stato terzo.

4.   Sulla base della notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che comprende la portata, la forma e, se del caso, le pertinenti fasi della partecipazione dello Stato terzo al progetto, e in seguito a un parere del comitato politico e di sicurezza, il Consiglio decide a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, TUE e dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, se la partecipazione dello Stato terzo a tale progetto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della presente decisione.

5.   A seguito di una decisione positiva del Consiglio a norma del paragrafo 4, il coordinatore o i coordinatori del progetto PESCO trasmettono un invito a partecipare a tale progetto allo Stato terzo che ha presentato la richiesta, a nome dei membri del progetto.

6.   Una volta che lo Stato terzo che ha presentato la richiesta ha comunicato al coordinatore o ai coordinatori del progetto PESCO di accettare l’invito, i membri del progetto, oppure il coordinatore o i coordinatori a nome loro, avviano i negoziati con lo Stato terzo affinché i membri del progetto, deliberando all’unanimità, e lo Stato terzo in questione possano concludere un accordo amministrativo sulla base del modello accluso alla presente decisione. Detto accordo amministrativo garantisce la coerenza con le disposizioni delle decisioni (PESC) 2017/2315 e (PESC) 2018/909.

7.   Lo Stato terzo invitato a partecipare a un progetto aderisce al progetto a decorrere dalla data specificata nell’accordo amministrativo di cui al paragrafo 6.

8.   Il coordinatore o i coordinatori di un progetto PESCO mettono a disposizione di tutti gli Stati membri partecipanti alla PESCO gli accordi amministrativi di cui al paragrafo 6 del presente articolo attraverso lo spazio di lavoro elettronico comune di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2018/909.

Articolo 3

Condizioni generali

Uno Stato terzo può essere invitato in via eccezionale a partecipare a un progetto PESCO, e può continuare a parteciparvi, se soddisfa tutte le condizioni generali seguenti:

a)

condivide i valori su cui si fonda l’Unione, stabiliti all’articolo 2 TUE, i principi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, TUE, nonché gli obiettivi della PESC di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere a), b), c) e h), TUE. Non deve contravvenire agli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato con gli Stati membri, e deve intrattenere un dialogo politico con l’Unione, che dovrebbe anche riguardare gli aspetti di sicurezza e difesa allorché partecipa a un progetto PESCO;

b)

fornisce un valore aggiunto sostanziale al progetto e contribuisce al raggiungimento dei suoi obiettivi. In linea con la priorità di un approccio collaborativo europeo, e conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2018/909, i mezzi che apporta al progetto devono essere complementari a quelli offerti dagli Stati membri partecipanti alla PESCO, ad esempio fornendo perizia tecnica o capacità aggiuntive, compreso un sostegno operativo o finanziario, così da contribuire all’esito positivo del progetto e, di conseguenza, ai progressi della PESCO;

c)

la sua partecipazione contribuisce a rafforzare la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e il livello di ambizione dell’Unione definito nelle conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016, anche a sostegno delle missioni e operazioni PSDC;

d)

la sua partecipazione non deve portare a dipendenze da detto Stato terzo, né a restrizioni imposte da quest’ultimo nei confronti di qualsiasi Stato membro dell’Unione, per quanto concerne l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca e lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi o di capacità e tecnologie, che ostacolino i progressi o impediscano l’utilizzabilità, congiunta o meno, l’esportazione o il dispiegamento operativo della capacità sviluppata nell’ambito del progetto PESCO. Deve mettere a punto un accordo a un livello adeguato relativamente alle condizioni per l’ulteriore condivisione, al di fuori della PESCO e caso per caso, di capacità e tecnologie da sviluppare nell’ambito di tale progetto, al fine di evitare che tali capacità siano utilizzate contro l’Unione e i suoi Stati membri;

e)

la sua partecipazione è coerente con gli impegni PESCO più vincolanti che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2017/2315, in particolare gli impegni che il progetto PESCO in questione contribuisce a realizzare, a seconda delle specificità del progetto. Per i progetti orientati alle capacità, la sua partecipazione deve inoltre contribuire a realizzare le priorità derivanti dal piano di sviluppo delle capacità e dalla revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), oltre ad avere un impatto positivo sulla base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e a rendere più competitiva l’industria europea della difesa. In particolare, la partecipazione di uno Stato terzo a un progetto deve contribuire principalmente alla disponibilità, al dispiegamento e all’interoperabilità delle forze;

f)

ha un accordo in vigore con l’Unione sulla sicurezza delle informazioni;

g)

ha concluso, ove applicabile, conformemente alla decisione (PESC) 2015/1835, un accordo amministrativo che ha preso effetto con l’Agenzia europea per la difesa (AED), qualora il progetto sia attuato con il sostegno dell’AED, tenuto conto del pertinente documento di sintesi dell’AED (7); e

h)

ha assunto l’impegno, nella sua richiesta di partecipazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, di garantire il rispetto delle disposizioni delle decisioni (PESC) 2017/2315 e (PESC) 2018/909.

Articolo 4

Diritti e obblighi degli Stati terzi che partecipano a un progetto PESCO

1.   La partecipazione di uno Stato terzo a un progetto PESCO rispetta gli accordi conclusi tra i membri del progetto relativi alla gestione del progetto, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/909. Uno Stato terzo che partecipa a un progetto PESCO gode dei diritti ed è soggetto agli obblighi stabiliti da un accordo amministrativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, della presente decisione che deve essere concluso dai membri del progetto, deliberando all’unanimità, e da detto Stato terzo. Tali diritti e obblighi devono rispettare le condizioni generali di cui all’articolo 3 della presente decisione e possono riguardare gli aspetti seguenti:

a)

partecipazione di uno Stato terzo alle riunioni convocate nel quadro del progetto PESCO;

b)

ruoli e responsabilità che lo Stato terzo che partecipa al progetto PESCO deve assumere;

c)

portata del coinvolgimento dello Stato terzo nel processo decisionale nell’ambito del progetto PESCO;

d)

portata e ambiti della condivisione di informazioni tra i membri del progetto PESCO e lo Stato terzo che vi partecipa.

2.   Lo Stato terzo invitato può prendere parte al processo decisionale per l’attuazione del progetto, tenuto conto del suo contributo. Gli accordi di cui al paragrafo 1 rispettano appieno l’autonomia decisionale dell’Unione come pure i diritti e gli obblighi degli Stati membri partecipanti, anche per quanto riguarda la salvaguardia del controllo di un progetto e dei suoi risultati nel quadro della PESCO, nonché il processo decisionale in merito a potenziali nuovi membri del progetto, conformemente alla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, che istituisce la PESCO, e all’insieme di regole di governanza per i progetti PESCO di cui alla decisione (PESC) 2018/909.

Articolo 5

Meccanismo di riesame

1.   Il coordinatore o i coordinatori di un progetto a cui partecipa uno Stato terzo comunicano al segretariato della PESCO, secondo la procedura e i termini di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2018/909, informazioni riguardanti il contributo individuale di detto Stato terzo al progetto e il soddisfacimento dei suoi impegni nei confronti del progetto, nonché la sua continua ottemperanza alle condizioni generali di cui all’articolo 3 della presente decisione.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate una volta all’anno al Consiglio dal segretariato della PESCO, nel quadro della relazione annuale sulla PESCO trasmessa dall’alto rappresentante al Consiglio e delle informazioni consolidate sui progetti PESCO, di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2018/909, per far sì che il Consiglio possa esercitare in modo efficace la sua sorveglianza sui progetti e intervenire ove necessario, anche per quanto riguarda la continua ottemperanza dello Stato terzo che partecipa al progetto alle condizioni generali di cui all’articolo 3 della presente decisione.

Articolo 6

Cessazione o sospensione della partecipazione di uno Stato terzo a un progetto PESCO

1.   Se lo Stato terzo che partecipa a un progetto PESCO ha comunicato ai membri del progetto la decisione di cessare la sua partecipazione, tale cessazione prende effetto una volta che i membri del progetto e lo Stato terzo hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di cessazione.

Qualora la partecipazione di uno Stato terzo a un progetto PESCO cessi, il coordinatore o i coordinatori del progetto, con il sostegno del segretariato della PESCO, ne informano opportunamente il Consiglio e l’alto rappresentante.

2.   I membri del progetto possono decidere, nel corso o al di fuori del riesame periodico di cui all’articolo 5, che la partecipazione di uno Stato terzo a un progetto sia riesaminata. In tal caso, lo Stato terzo è informato dal coordinatore o dai coordinatori del progetto.

Qualora i membri del progetto decidano di sospendere la partecipazione di uno Stato terzo a un progetto PESCO, il coordinatore o i coordinatori del progetto, con il sostegno del segretariato della PESCO, notificano opportunamente il Consiglio e l’alto rappresentante. Sulla base di tale notifica e a seguito di un parere del comitato politico e di sicurezza, il Consiglio può decidere, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 6, TUE e dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, di cessare la partecipazione dello Stato terzo al progetto.

3.   Se uno o più Stati membri ritengono che la partecipazione di uno Stato terzo a un progetto PESCO non rispetti più le condizioni generali di cui all’articolo 3 della presente decisione, possono sottoporre la questione al Consiglio. In tal caso si tengono consultazioni tra gli Stati membri interessati, in particolare i membri del progetto e lo Stato o gli Stati membri che hanno sottoposto la questione, facilitate dall’alto rappresentante. Nel quadro di tali consultazioni, durante le quali possono essere sentite anche le opinioni dello Stato terzo, lo Stato o gli Stati membri che hanno sottoposto la questione al Consiglio forniscono per iscritto all’alto rappresentante tutte le informazioni necessarie, motivando le ragioni della questione sottoposta, e indicano all’alto rappresentante le misure che potrebbero essere adottate per ovviare alla questione. L’alto rappresentante e gli Stati membri interessati esaminano congiuntamente la questione e cercano soluzioni adeguate entro un termine di due mesi. Se, a seguito del completamento delle consultazioni, lo Stato o gli Stati membri che hanno sottoposto la questione al Consiglio ritengono ancora che la partecipazione dello Stato terzo al progetto PESCO non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 3 della presente decisione, possono chiedere al Consiglio di esaminare la questione. In tal caso, gli Stati membri interessati forniscono al Consiglio tutte le informazioni pertinenti. Su tale base, il Consiglio, deliberando conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, TUE, discute e decide in merito al proseguimento della partecipazione dello Stato terzo.

4.   Gli accordi amministrativi di cui all’articolo 2, paragrafo 6, stabiliscono le condizioni alle quali uno Stato terzo può cessare la sua partecipazione a un progetto PESCO e le condizioni alle quali i membri del progetto possono decidere di sospendere la partecipazione di uno Stato terzo a un progetto PESCO. Tali accordi definiscono, in particolare, i diritti e gli obblighi, rispettivamente, dei membri del progetto e dello Stato terzo la cui partecipazione cessa per iniziativa dello Stato terzo stesso o del Consiglio oppure è sospesa dai membri del progetto, anche per quanto concerne gli aspetti finanziari di tale cessazione o sospensione, le imposte, la proprietà intellettuale e altri elementi pertinenti per la cessazione o la sospensione.

Articolo 7

Relazione con l’insieme di regole di governanza per i progetti PESCO

1.   Le condizioni e le procedure nell’ambito delle quali delle entità possono essere coinvolte dell’attuazione di progetti PESCO non sono disciplinate dalla presente decisione salvo per quanto disposto dal presente articolo. La decisione (PESC) 2018/909 è rivista entro il 31 dicembre 2020, conformemente all’articolo 9, primo comma, della stessa, in particolare per quanto riguarda tali condizioni e procedure.

2.   Fatte salve le condizioni e le procedure che disciplinano la partecipazione di entità ai progetti PESCO che potrebbero essere stabilite a seguito del riesame della decisione (PESC) 2018/909 di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

le entità possono partecipare all’attuazione dei progetti PESCO dopo il 31 dicembre 2025 soltanto sulla base di contratti conclusi o appalti aggiudicati prima di tale data;

b)

le entità stabilite in uno Stato terzo che non sia stato invitato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, a partecipare a un progetto PESCO prima del 31 dicembre 2021, controllate da tale Stato o aventi le loro strutture di gestione esecutiva nel medesimo, possono essere coinvolte nell’attuazione dei progetti PESCO dopo tale data soltanto se il Consiglio decide in tal senso conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, TUE.

3.   La decisione (PESC) 2018/909 si applica in linea con la presente decisione.

4.   Quando i membri del progetto decidono in merito alla selezione delle entità, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/909, tengono debitamente conto degli interessi in materia di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri.

5.   I membri del progetto assicurano, attraverso lo spazio di lavoro elettronico comune di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2018/909, la piena trasparenza nei confronti di tutti gli Stati membri partecipanti per quanto riguarda la partecipazione delle entità a tale progetto.

6.   Se uno Stato membro ritiene che gli interessi dell’Unione in materia di sicurezza e di difesa possano essere minacciati dalla partecipazione di un’entità all’attuazione di un progetto PESCO, può deferire la questione al Consiglio, che può chiedere informazioni supplementari ai membri del progetto al fine di valutare la situazione.

7.   La decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio è adattata conformemente all’articolo 9, secondo comma, della stessa, al fine di tenere conto delle condizioni generali per la partecipazione degli Stati terzi a singoli progetti PESCO a norma della presente decisione.

Articolo 8

Riesame

La presente decisione è riesaminata all’occorrenza e al più tardi entro la fine del 2022.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

(2)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 65.

(3)  Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 37).

(4)  Raccomandazione del Consiglio, del 6 marzo 2018, relativa a una tabella di marcia per l’attuazione della PESCO (GU C 88 dell’8.3.2018, pag. 1).

(5)  Raccomandazione del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) e alla definizione di obiettivi più precisi (GU C 374 del 16.10.2018, pag. 1).

(6)  Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55).

(7)  Documento di sintesi dell’AED sull’obbligo, per gli Stati terzi partecipanti a progetti PESCO, di concludere un accordo amministrativo con l’AED (AED 2019 11157).


ALLEGATO

MODELLO DI ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA I MEMBRI DEL PROGETTO E UNO STATO TERZO

1)   

Introduzione

2)   

Obiettivi del progetto

3)   

Motivi, portata, forma e ampiezza della partecipazione

4)   

Rispetto delle condizioni generali di partecipazione da parte dello Stato terzo

5)   

Diritti e obblighi

6)   

Contributo individuale dello Stato terzo al progetto

7)   

Data effettiva di partecipazione, durata e riesame

8)   

Cessazione o sospensione

9)   

Responsabilità

10)   

Aspetti di sicurezza, divulgazione e uso delle informazioni

11)   

Risoluzione delle controversie

12)   

Disposizioni finali