21.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/30


DECISIONE (UE) 2020/1306 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 settembre 2020

sull’esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell'esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19 (BCE/2020/44)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d),

visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2) in particolare l'articolo 500 ter,

considerando quanto segue:

(1)

Il quadro di Basilea III ha introdotto un coefficiente di leva finanziaria semplice, trasparente, non basato sul rischio che funga da misura credibile a complemento dei requisiti patrimoniali basati sul rischio. La norma relativa al coefficiente di leva finanziaria pubblicata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) nel dicembre 2017 (di seguito la «norma relativa al coefficiente di leva finanziaria del CBVB») dispone che, al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie, una giurisdizione possa, a sua discrezione, esentare temporaneamente le riserve della banca centrale dalla misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria in circostanze macroeconomiche eccezionali.

(2)

La norma relativa al coefficiente di leva finanziaria del CBVB è stata inizialmente attuata nella legislazione dell’Unione dal regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013 richiede agli enti di comunicare alle autorità competenti talune informazioni sul loro coefficiente di leva finanziaria e sulle sue componenti, mentre l’articolo 451 di tale regolamento richiede agli enti di pubblicare talune informazioni riguardanti il loro coefficiente di leva finanziaria e la loro gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva.

(3)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tra l’altro, per riflettere le rettifiche apportate alla norma relativa al coefficiente di leva finanziaria del CBVB in modo da assicurare parità di condizioni a livello internazionale per gli enti stabiliti nell’Unione ma operanti all’esterno dell’Unione e da garantire che il coefficiente di leva finanziaria rimanga un efficace complemento ai requisiti di fondi propri basati sul rischio. Il regolamento (UE) 2019/876 ha introdotto un requisito di coefficiente di leva finanziaria a complemento del sistema di segnalazione e pubblicazione del coefficiente di leva finanziaria. Tale regolamento ha altresì introdotto la possibilità di escludere temporaneamente talune esposizioni verso le banche centrali dal calcolo della misura dell'esposizione complessiva di un ente in circostanze eccezionali e al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie. Tali modifiche al quadro relativo al coefficiente di leva finanziaria, compreso il potere discrezionale di escludere talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell'esposizione complessiva, diverranno applicabili il 28 giugno 2021.

(4)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato da allora ulteriormente modificato dal regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), tra l’altro, per prevedere la possibilità di escludere temporaneamente talune esposizioni verso le banche centrali dal calcolo della misura dell'esposizione complessiva di un ente prima del 28 giugno 2021 — ossia prima che le modifiche del requisito di coefficiente di leva finanziaria introdotte dal Regolamento (UE) 2019/876 divengano applicabili. In particolare, l’articolo 500 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 consente ad un ente di escludere talune esposizioni verso la banca centrale dell’ente dalla misura dell'esposizione complessiva se l’autorità competente dell’ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie. L’articolo 500 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 ha trovato applicazione a decorrere dal 27 giugno 2020.

(5)

Mentre i mercati finanziari si sono stabilizzati da aprile 2020, le condizioni di finanziamento nell’area dell’euro sono più restrittive rispetto all’inizio dell’anno, a causa dei rendimenti obbligazionari più elevati e dei valori azionari più bassi. La situazione determinata dalla pandemia di coronavirus (COVID-19), così come la conseguente e continua esigenza di un alto grado di accomodamento della politica monetaria, la fragilità e le vulnerabilità delle economie dell’area dell’euro e del canale di trasmissione della politica monetaria basato sul sistema bancario, giustificano tutte la posizione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) secondo cui sussistono circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione temporanea, fino al 27 giugno 2021, di talune esposizioni verso le banche centrali dell’Eurosistema dal calcolo delle misure dell’esposizione complessiva degli enti al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie, ai fini dell’articolo 500 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.

(6)

Le esposizioni che possono essere escluse comprendono monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale e attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale — comprese le riserve detenute presso la banca centrale — nella misura in cui tali esposizioni sono rilevanti per la trasmissione, e di conseguenza, l’attuazione della politica monetaria. Tali esposizioni includono i depositi detenuti in operazione di deposito presso la banca centrale e i saldi dei conti di riserva presso l’Eurosistema, inclusi i fondi detenuti al fine di soddisfare gli obblighi di riserve minime. Le esposizioni che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale che non sono connesse all’attuazione della politica monetaria non dovrebbero essere escluse dalla misura dell'esposizione complessiva.

(7)

Si prevede che l'esclusione ai sensi dell’articolo 500 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 fino al 27 giugno 2021 di talune esposizioni verso la banca centrale dalla misura dell'esposizione complessiva sostenga gli enti creditizi nel continuare ad assolvere il proprio ruolo nel finanziamento dell’economia reale, preservando al contempo gli elementi fondamentali del quadro di regolamentazione prudenziale. L’esclusione può ridurre potenziali limitazioni connesse con l’introduzione di un nuovo requisito di fondi propri e passività ammissibili che è stato introdotto nell’Unione quale modifica al regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876 al fine di riflettere lo standard di capacità complessiva di assorbimento delle perdite e che è stato applicabile dal 28 giugno 2019. Inoltre, anche se il coefficiente di leva finanziaria non si applicherà fino al 28 giugno 2021, l’esclusione, fino a quel momento, di talune esposizioni verso la banca centrale dalla misura dell'esposizione complessiva potrebbe essere vantaggiosa nella prospettiva della chiara comunicazione delle informazioni finanziarie. In particolare, gli enti sarebbero in grado di rendere pubblico il proprio coefficiente di leva finanziaria con e senza l’impatto delle esposizioni escluse. Queste informazioni potrebbero essere utili per i partecipanti ai mercati finanziari nel valutare i potenziali futuri coefficienti di leva finanziaria degli enti una volta che il coefficiente di leva finanziaria sia divenuto applicabile il 28 giugno 2021.

(8)

La BCE, nelle sue funzioni di politica monetaria, è stata consultata conformemente all’articolo 500 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla determinazione dell’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione ai sensi dell’articolo 500 ter, paragrafo 1, del regolamento stesso (5).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

I termini utilizzati nella presente decisione hanno lo stesso significato dei termini definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e si applicano altresì le seguenti definizioni:

1)

per «Eurosistema» si intende l’«Eurosistema» come definito nell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (6);

2)

per «operazione di deposito presso la banca centrale» (deposit facility) si intende l’operazione di deposito presso la banca centrale come definita nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

3)

per «conto di riserva» si intende il conto di riserva come definito nel regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE /2003/9) (7);

4)

per «obbligo di riserve minime» si intende l’obbligo di riserve minime come calcolato conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

5)

per «soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell'area dell'euro» si intende un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell'area dell'euro secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (8).

Articolo 2

Determinazione della sussitenza delle circostanze eccezionali

1.   Ai fini dell'articolo 500 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la BCE ha stabilito che, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, sussistono circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione delle esposizioni verso la banca centrale elencate alle lettere a) e b) dell’articolo 500 ter, paragrafo 1, di tale regolamento dalla misura dell'esposizione complessiva al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie.

2.   Per quanto riguarda le esposizioni elencate alla lettera b) dell’articolo 500 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la determinazione di cui al paragrafo 1 si applica alle esposizioni verso le banche centrali dell'Eurosistema relative a depositi detenuti in operazione di deposito presso la banca centrale o a saldi detenuti in conti di riserva, inclusi fondi detenuti al fine di soddisfare l’obbligo di riserve minime.

3.   La determinazione si applica in relazione a qualsiasi ente che sia un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell'area dell'euro.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 settembre 2020

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).

(5)  https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200917~f3f03398d2.en.html

(6)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(7)  Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

(8)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).