17.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2153 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2019

relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 126, paragrafo 4,

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2018/1139, le entrate dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») comprendono, tra l’altro, i diritti versati dai richiedenti e dai titolari di certificati rilasciati dall’Agenzia e da persone che hanno depositato dichiarazioni presso l’Agenzia, nonché gli oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati e per il trattamento dei ricorsi da parte dell’Agenzia.

(2)

Il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione (2) ha stabilito i diritti e gli onorari che devono essere riscossi dall’Agenzia. Le tariffe devono tuttavia essere adeguate al fine conseguire il recupero dei costi evitando nel contempo un notevole accumulo di avanzi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139.

(3)

A tale riguardo, si dovrebbe tener conto delle previsioni dell’Agenzia in relazione al suo carico di lavoro, ai costi corrispondenti e ad altri fattori pertinenti.

(4)

È opportuno che i diritti e gli oneri di cui al presente regolamento siano fissati in modo trasparente, equo, non discriminatorio e uniforme.

(5)

Fatto salvo il principio del recupero dei costi di cui all’articolo 126 del regolamento (UE) 2018/1139, i diritti e gli oneri riscossi dall’Agenzia non dovrebbero compromettere la competitività del settore in questione nell’Unione. Analogamente, si dovrebbe tenere debitamente conto della solvibilità delle persone fisiche o giuridiche in questione, in particolare delle piccole e medie imprese.

(6)

Premesso che la sicurezza dell’aviazione civile dovrebbe essere la priorità preminente, l’Agenzia dovrebbe tuttavia tenere pienamente conto dell’efficienza in termini di costi dell’espletamento dei compiti affidatile, considerando l’ambito di tali compiti, quali risultano in seguito all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1139, e le risorse a sua disposizione.

(7)

All’Agenzia dovrebbe essere consentito di riscuotere diritti e oneri per i compiti di certificazione o la fornitura di altri servizi, che non sono specificamente menzionati nell’allegato del presente regolamento, ma che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.

(8)

Gli accordi di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, dovrebbero costituire una base per la valutazione dell’effettivo carico di lavoro richiesto per la certificazione di prodotti di paesi terzi. In linea di principio la procedura di convalida da parte dell’Agenzia dei certificati rilasciati da un paese terzo con il quale l’Unione ha stipulato un opportuno accordo è descritta in tale accordo e dovrebbe comportare un carico di lavoro diverso da quello richiesto dalle attività di certificazione dell’Agenzia.

(9)

È opportuno stabilire i termini per il pagamento dei diritti e degli oneri riscossi a norma del presente regolamento.

(10)

Al fine di contribuire quanto più possibile al recupero di diritti e oneri, dovrebbero essere definite misure appropriate da adottare in caso di mancato pagamento e rischio di mancato pagamento.

(11)

L’ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non dovrebbe costituire un fattore discriminatorio. Di conseguenza, le spese di viaggio sostenute in connessione con i compiti di certificazione svolti per conto di [tali] imprese dovrebbero essere aggregate e suddivise fra i richiedenti.

(12)

Per aumentare la prevedibilità i richiedenti dovrebbero poter chiedere una stima dell’importo da pagare per i compiti di certificazione e i servizi. In determinati casi la preparazione della stima può richiedere lo svolgimento di un’analisi tecnica preliminare da parte dell’Agenzia. Dato il costo di tale analisi, è giustificato che l’Agenzia sia remunerata di conseguenza.

(13)

È ragionevole che il pagamento integrale degli oneri per un ricorso contro le decisioni dell’Agenzia costituisca un prerequisito per l’ammissibilità di un ricorso.

(14)

Se da una parte il presente regolamento dovrebbe consentire agli operatori del settore di prevedere il livello dei diritti e degli oneri che saranno tenuti a versare, dall’altra è necessario esaminare periodicamente se i relativi termini debbano essere rivisti, conformemente all’articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139.

(15)

Le parti interessate dovrebbero essere consultate prima di qualsiasi modifica dei diritti e dovrebbero essere informate sulle modalità di calcolo dei diritti. Tali informazioni dovrebbero fornire alle parti interessate un quadro delle spese sostenute dall’Agenzia e della sua produttività.

(16)

È opportuno che la revisione delle tariffe segua una procedura che consenta di apportare modifiche senza indebiti ritardi sulla base dell’esperienza acquisita dall’Agenzia nell’applicazione del presente regolamento, nel costante monitoraggio delle risorse e della metodologia di lavoro e nella valutazione continua del fabbisogno finanziario.

(17)

Il regolamento (UE) n. 319/2014 dovrebbe essere abrogato, fatte salve le disposizioni transitorie.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina le prestazioni per le quali i diritti e gli oneri sono dovuti all’Agenzia e stabilisce l’importo dei diritti e degli oneri e le modalità in cui essi sono versati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«diritti»: gli importi riscossi dall’Agenzia e versati dai richiedenti per i compiti di certificazione;

b)

«oneri»: gli importi riscossi dall’Agenzia per i servizi forniti, diversi dai compiti di certificazione;

c)

«compito di certificazione»: qualsiasi attività svolta dall’Agenzia direttamente o indirettamente ai fini del rilascio, del mantenimento o della modifica di certificati a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento;

d)

«servizio»: qualsiasi attività svolta dall’Agenzia, diversa dai compiti di certificazione, compresa la fornitura di merci;

e)

«richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda un compito di certificazione o un servizio fornito dall’Agenzia;

f)

«ciclo di fatturazione»: periodo ricorrente di 12 mesi applicato ai progetti pluriennali e ai compiti di sorveglianza. Il periodo inizia:

1)

per i diritti e gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabelle da 1 a 6, alla data di ricezione della domanda;

2)

per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 8, il 1o giugno successivo al rilascio del certificato;

3)

per i diritti di approvazione di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 a 15, alla data di ricezione della domanda;

4)

per i diritti di sorveglianza di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 a 15, alla data di rilascio del certificato.

Articolo 3

Determinazione di diritti e oneri

1.   I diritti e gli oneri sono richiesti e riscossi dall’Agenzia solo in conformità al presente regolamento.

2.   Nei casi in cui il presente regolamento non prevede diversamente, i diritti e gli oneri sono calcolati in base alla tariffa oraria indicata nell’allegato, parte II.

3.   Gli Stati membri non riscuotono diritti per i compiti che rientrano nell’ambito di competenza dell’Agenzia, anche se svolgono tali compiti per conto dell’Agenzia. L’Agenzia rimborsa gli Stati membri per i compiti che essi svolgono per suo conto.

4.   Diritti e oneri sono espressi e pagati in euro.

5.   Gli importi di cui all’allegato, parti I, II e II bis, sono indicizzati, con effetto dal 1o gennaio di ogni anno, al tasso di inflazione conformemente al metodo descritto nell’allegato, parte IV.

6.   In deroga ai diritti di cui all’allegato, i diritti per i compiti di certificazione svolti nel contesto di un accordo bilaterale tra l’Unione e un paese terzo possono essere soggetti a disposizioni specifiche stabilite nel rispettivo accordo bilaterale.

Articolo 4

Pagamento di diritti o oneri

1.   L’Agenzia stabilisce i termini di pagamento dei diritti e degli oneri, descrivendo a quali condizioni l’Agenzia chiede il pagamento di un corrispettivo per i compiti di certificazione e i servizi. L’Agenzia pubblica i termini sul suo sito Internet.

2.   Il richiedente versa l’importo dovuto integralmente entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente.

3.   Se il pagamento di una fattura non è pervenuto all’Agenzia alla scadenza del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, l’Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario di ritardo.

4.   Il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di otto punti percentuali.

Articolo 5

Rigetto o interruzione per motivi finanziari

1.   Fatto salvo il regolamento interno dell’Agenzia, l’Agenzia può:

a)

rigettare una domanda se i diritti o gli oneri dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all’articolo 4, paragrafo 2;

b)

rigettare o interrompere una domanda se è comprovato che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o disponga un deposito vincolato;

c)

rigettare o interrompere una domanda nei casi di cui all’articolo 8, paragrafo 4, secondo comma;

d)

rigettare una richiesta per il trasferimento di un certificato se non sono stati adempiuti gli obblighi di pagamento derivanti dallo svolgimento di compiti di certificazione o dalla fornitura di servizi da parte dell’Agenzia.

2.   Prima di procedere conformemente al paragrafo 1, l’Agenzia consulta il richiedente sulla misura prevista da parte dell’Agenzia.

Articolo 6

Spese di viaggio

1.   Se un compito di certificazione o un servizio è svolto, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, il richiedente versa le spese di viaggio secondo la formula: d = v + a + h – e.

2.   Ai fini della formula di cui al paragrafo 1 si applica quanto segue:

 

d = spese di viaggio dovute;

 

v = costi di trasporto;

 

a = tariffe standard ufficiali della Commissione per le «indennità giornaliere» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali nel luogo della missione e altre spese varie (3);

 

h = tempo di viaggio (numero standard di ore di viaggio per destinazione, stabilito dall’Agenzia), in base alla tariffa oraria di cui all’allegato, parte II (4); in caso di missioni relative a più progetti, l’importo è suddiviso di conseguenza;

 

e (componente e) = media delle spese di viaggio all’interno dei territori degli Stati membri, inclusi i costi di trasporto medi e il tempo di viaggio medio all’interno dei territori degli Stati membri, moltiplicata per la tariffa oraria di cui all’allegato, parte II. Essa è soggetta a revisione annuale e indicizzazione.

3.   Le spese di viaggio sostenute nel contesto della fornitura dei servizi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, sono addebitate esclusivamente in conformità all’allegato, parte II bis.

Articolo 7

Stima finanziaria

1.   Su richiesta di un richiedente, e fatto salvo il paragrafo 2, l’Agenzia fornisce una stima finanziaria.

2.   Nei casi in cui, a causa della prevista complessità del progetto, la stima finanziaria di cui sopra richieda un’analisi tecnica preliminare da parte dell’Agenzia, i costi di tale analisi sono addebitati su base oraria, secondo un accordo contrattuale da firmare tra il richiedente e l’Agenzia.

3.   In seguito alla richiesta del richiedente, le attività sono sospese finché la stima richiesta non sia stata fornita dall’Agenzia e accettata dal richiedente.

4.   La stima finanziaria è modificata dall’Agenzia qualora risulti che il compito sia più semplice o possa essere svolto più rapidamente di quanto previsto inizialmente o, al contrario, sia più complesso e richieda più tempo di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

CAPO II

DIRITTI

Articolo 8

Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti

1.   Lo svolgimento di compiti di certificazione è subordinato al pagamento preliminare dell’intero importo dei diritti dovuti, a meno che l’Agenzia non decida altrimenti dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi. L’Agenzia può fatturare i diritti in un’unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all’inizio del periodo annuale o di sorveglianza.

2.   Il diritto che il richiedente è tenuto a versare per un determinato compito di certificazione consiste in uno dei seguenti elementi:

a)

un diritto fisso di cui all’allegato, parte I;

b)

un diritto variabile.

3.   Il diritto variabile di cui al paragrafo 2, lettera b), è stabilito moltiplicando il numero effettivo di ore lavorative per la tariffa oraria di cui all’allegato, parte II.

4.   Se giustificato da circostanze tecniche pertinenti ai diritti fissati dal presente regolamento, l’Agenzia può, previo consenso del richiedente:

a)

riclassificare una domanda all’interno delle categorie di cui all’allegato del presente regolamento;

b)

riclassificare più domande come un’unica domanda, a condizione che tali domande riguardino lo stesso progetto di tipo e che si riferiscano a uno o più dei seguenti elementi, in qualsiasi combinazione:

i.)

modifiche di maggiore entità;

ii.)

riparazioni di maggiore entità; o

iii.)

certificati di omologazione supplementari.

Se il richiedente non concorda con la riclassificazione proposta, l’Agenzia può rigettare o interrompere la domanda o le domande in questione.

Articolo 9

Periodi di pagamento

1.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, i diritti sono pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno.

2.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 4, sono riscossi per domanda.

3.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 8, sono riscossi per periodo di 12 mesi.

4.   I diritti di cui allegato, parte I, tabelle da 9 a 14, sono riscossi come segue:

a)

i diritti di approvazione sono riscossi per domanda;

b)

i diritti di sorveglianza sono riscossi per periodo di 12 mesi;

le modifiche intervenute in un’organizzazione e che ne condizionano l’approvazione comportano un ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti a partire dal successivo periodo di 12 mesi in seguito all’approvazione della modifica.

5.   Nei casi di cui all’articolo 2, lettera f), punto 2), i diritti per il periodo compreso tra la data di rilascio del certificato e l’inizio del primo ciclo di fatturazione successivo sono calcolati pro rata temporis sulla base dell’allegato, parte I, tabella 8.

6.   Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dei diritti applicabili, i diritti sono ricalcolati come segue:

a)

per i diritti riscossi per domanda, il diritto è ricalcolato a partire dalla data di ricezione della domanda;

b)

per i diritti riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il diritto è ricalcolato per il ciclo di fatturazione in corso e i successivi;

c)

se l’Agenzia riclassifica più domande come un’unica domanda conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, il diritto è ricalcolato a partire dalla data considerata pertinente per la riclassificazione.

Articolo 10

Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande

1.   Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, i diritti applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe lo svolgimento del compito.

2.   Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo dei diritti dovuti è calcolato come segue:

a)

per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno. Per i periodi precedenti il periodo di 12 mesi in corso, i diritti applicabili restano dovuti;

b)

per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 4 e 15, e per i diritti fissi di cui all’allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è pari al 50 % del diritto applicabile;

c)

per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 a 14, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria ma non supera il diritto fisso applicabile;

d)

per i diritti di cui all’allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria;

e)

per i diritti non contemplati nelle lettere da a) a d) il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l’Agenzia.

3.   Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, i diritti per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo dei diritti dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l’Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima della stessa su richiesta del richiedente, l’Agenzia riscuote un nuovo diritto, indipendentemente dai diritti già pagati per il compito sospeso.

4.   Ai fini del presente regolamento:

a)

l’interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta;

b)

l’interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell’Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente;

c)

la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all’Agenzia.

5.   I diritti pagati per un compito connesso a una domanda il cui svolgimento è stato interrotto non sono presi in considerazione per qualsiasi compito successivo, anche se della stessa natura del compito interrotto.

Articolo 11

Sospensione o revoca di certificati

1.   Se i diritti dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, l’Agenzia può sospendere o revocare il certificato pertinente previa consultazione del titolare del certificato.

2.   Se l’Agenzia sospende un certificato perché il titolare del certificato non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, nonostante tale sospensione l’Agenzia continua a fatturare il diritto annuale o il diritto di sorveglianza in un’unica soluzione all’inizio del periodo annuale o di sorveglianza. L’Agenzia può revocare il certificato pertinente se il titolare del certificato non ottempera ai suoi obblighi di pagamento entro un anno dalla data di notifica della sospensione. Il ripristino del certificato è subordinato al pagamento preliminare del saldo dei diritti dovuti per il periodo di sospensione unitamente a qualsiasi altro importo allora dovuto.

3.   Se l’Agenzia revoca un certificato perché il titolare del certificato non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è calcolato come segue:

a)

per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso pertinente per giorno.

b)

per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria.

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto, sono pagati integralmente alla data in cui la revoca prende effetto.

Articolo 12

Restituzione o trasferimento di certificati e disattivazione di dispositivi di addestramento al volo simulato

1.   Se il titolare del certificato restituisce un certificato, il saldo dei diritti dovuti per il periodo di 12 mesi in corso è calcolato come segue:

a)

per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso annuale pertinente per giorno;

b)

per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti è calcolato su base oraria.

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), sono pagati integralmente unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto alla data in cui la restituzione prende effetto.

2.   Se un certificato è trasferito, i diritti di cui alle tabelle da 8 a 15 sono versati dal nuovo titolare del certificato a decorrere dal ciclo di fatturazione successivo alla data in cui il trasferimento prende effetto.

3.   Nei casi di cui all’allegato, parte I, tabella 14, il diritto di sorveglianza del dispositivo riguardante un dispositivo di addestramento al volo simulato è ridotto pro rata temporis per i periodi di disattivazione che si verificano su richiesta del richiedente.

Articolo 13

Compiti di certificazione su base eccezionale

Al diritto riscosso si applica un adeguamento eccezionale per coprire tutti i costi sostenuti dall’Agenzia per un determinato compito di certificazione, se lo svolgimento di tale compito richiede l’assegnazione di categorie e/o di un numero di membri del personale che l’Agenzia generalmente non assegnerebbe in base alle proprie procedure abituali.

CAPO III

ONERI

Articolo 14

Disposizioni generali concernenti il pagamento degli oneri

1)   L’importo degli oneri riscossi dall’Agenzia conformemente all’allegato, parte II, è fatturato in base alla tariffa oraria applicabile.

2)   Gli oneri per la fornitura di servizi di formazione, comprese le spese di viaggio, sono riscossi conformemente all’allegato, parte II bis.

Articolo 15

Tempi di riscossione degli oneri e periodi di pagamento

1.   Gli oneri sono riscossi precedentemente alla fornitura del servizio, salvo diversa decisione dell’Agenzia dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi.

2.   Gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabella 6, punto 1, sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, gli oneri sono pari a 1/365esimo dell’onere annuale pertinente per giorno.

3.   Gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabelle 5 e 6, punto 2, sono riscossi per domanda.

4.   Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dell’onere applicabile, gli oneri sono ricalcolati di conseguenza con effetto a decorrere dalla data di ricezione della domanda.

Articolo 16

Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande

1.   Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, gli oneri applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe lo svolgimento del compito.

2.   Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo degli oneri dovuti è calcolato come segue:

a)

per gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabella 6, punto 1, riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il saldo degli oneri dovuti per il periodo di 12 mesi in corso è pari a 1/365esimo dell’onere annuale pertinente per giorno. Per i periodi precedenti il periodo di 12 mesi in corso, gli oneri applicabili restano dovuti;

b)

per gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabelle 5 e 6, punto 2, e per gli oneri fissi di cui all’allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo degli oneri dovuti è pari al 50 % dell’onere applicabile;

c)

per gli oneri di cui all’allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo degli oneri dovuti è calcolato su base oraria;

d)

per gli oneri non contemplati nei paragrafi di cui sopra, il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l’Agenzia.

3.   Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, gli oneri per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo degli oneri dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l’Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima su richiesta del richiedente, l’Agenzia riscuote un nuovo onere, indipendentemente dagli oneri già pagati per il compito sospeso.

4.   Ai fini del presente regolamento:

a)

l’interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta;

b)

l’interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell’Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente;

c)

la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all’Agenzia.

5.   Gli oneri pagati per un compito connesso a una domanda il cui svolgimento è stato interrotto non sono presi in considerazione per qualsiasi compito successivo, anche se della stessa natura del compito interrotto.

CAPO IV

RICORSI

Articolo 17

Trattamento dei ricorsi

1.   Sono riscossi oneri per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell’articolo 108 del regolamento (UE) 2018/1139. Gli importi degli oneri sono calcolati conformemente al metodo di cui all’allegato, parte III. Un ricorso è ammissibile solo se l’onere per il ricorso è stato versato entro il periodo di tempo di cui al paragrafo 3.

2.   Una persona giuridica che presenta un ricorso trasmette all’Agenzia un certificato firmato da un funzionario autorizzato nel quale viene precisato il volume d’affari del ricorrente. Tale certificato è trasmesso all’Agenzia unitamente al ricorso.

3.   Gli oneri per il ricorso sono versati secondo la procedura applicabile istituita dall’Agenzia entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all’Agenzia.

4.   Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l’Agenzia rimborsa gli oneri versati per il ricorso.

CAPO V

PROCEDURE DELL’AGENZIA

Articolo 18

Disposizioni generali

L’Agenzia distingue tra, da un lato, le entrate e le spese attribuibili ai compiti di certificazione svolti e ai servizi forniti e, dall’altro, le entrate e le spese attribuibili ad attività finanziate tramite altre fonti di entrate.

A tal fine:

a)

i diritti e gli oneri riscossi dall’Agenzia sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità separata;

b)

l’Agenzia redige e utilizza una contabilità analitica per le proprie entrate e spese.

Articolo 19

Valutazione e revisione

1.   L’Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio di amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, istituito in conformità all’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, informazioni sulle componenti che servono da base per la determinazione dell’importo dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori.

2.   L’Agenzia valuta periodicamente l’allegato al fine di verificare se le informazioni significative relative alle ipotesi alla base delle entrate e delle spese previste per l’Agenzia trovano debito riscontro negli importi dei diritti o degli oneri riscossi dall’Agenzia.

3.   Il presente regolamento è rivisto quando necessario, in particolare tenendo conto delle entrate dell’Agenzia e dei relativi costi.

4.   L’Agenzia consulta l’organo consultivo delle parti interessate di cui al paragrafo 1 conformemente all’articolo 126, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139 prima di esprimere il suo parere e spiega i motivi delle modifiche proposte.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 319/2014 è abrogato, fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 5.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1.   I diritti annuali o di sorveglianza di cui all’allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, da 8 a 13, e 15, si applicano ai compiti di certificazione in corso all’entrata in vigore del presente regolamento a decorrere dal successivo ciclo di fatturazione che ha inizio dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le tariffe orarie di cui all’allegato, parte II, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento ai compiti in corso all’entrata in vigore del presente regolamento e per i quali i diritti o gli oneri sono calcolati su base oraria.

3.   Nei casi di cui all’allegato, parte I, tabelle 5 e 6, e per quanto riguarda i diritti di approvazione dell’organizzazione e i diritti di approvazione di qualificazione dei dispositivi di cui all’allegato, parte I, tabella 14, e nonostante tali disposizioni, i diritti e gli oneri relativi alle domande in corso all’entrata in vigore del presente regolamento sono calcolati conformemente all’allegato, parte II, fino all’espletamento dei compiti derivanti da tali domande.

4.   Nei casi di cui all’allegato, parte I, tabella 14, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, i diritti indicati nella tabella si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

5.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i diritti e gli oneri per i cicli di fatturazione in corso all’entrata in vigore del presente regolamento sono calcolati conformemente al regolamento (UE) n. 319/2014.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58).

(3)  Cfr. le attuali tariffe per le indennità giornaliere (Current per diems rates) comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm).

(4)  Cfr. il numero standard di ore secondo quanto riportato nell’elenco del tempo di viaggio standard disponibile sul sito web dell’Agenzia (https://www.easa.europa.eu/).


ALLEGATO

INDICE

Parte I — Compiti per i quali è addebitata una tariffa fissa

Parte II — Compiti di certificazione o servizi per i quali è addebitata una tariffa su base oraria

Parte II bis — Oneri per la fornitura di servizi di formazione

Parte III — Oneri per i ricorsi

Parte IV — Tasso di inflazione annuo

Parte V — Note esplicative

PARTE I

Compiti per i quali è addebitata una tariffa fissa

Tabella 1

Certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti e autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order)

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitoli B e O, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione] (1)

 

Diritto fisso (EUR)

Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo

Oltre 150 000 kg

2 055 230

Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg

1 693 040

Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg

564 350

Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)

420 700

Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)

139 980

Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)

15 890

Fino a 1 200 kg

5 300

Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo

Grandi

476 100

Medi

190 450

Piccoli

23 850

Molto leggeri

23 850

Palloni

7 380

Dirigibili grandi

42 950

Dirigibili medi

16 360

Dirigibili piccoli

8 190

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

405 310

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW

270 170

Motori non a turbina

36 920

Motori CS-22.H, CS-VLR app. B

18 460

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg

12 610

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg

3 600

Elica classe CS-22 J

1 800

Parti ed equipaggiamenti non installati

Valore superiore a 20 000 EUR

9 300

Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR

5 320

Valore inferiore a 2 000 EUR

3 090

Unità di potenza ausiliaria (APU)

221 120


Tabella 2

Certificati di omologazione supplementari

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitolo E, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

 

Diritto fisso (EUR)

 

Significativi complessi

Significativi

Standard

Semplici

Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo

Oltre 150 000 kg

952 500

76 480

16 330

4 650

Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg

680 880

45 900

13 060

3 660

Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg

378 140

30 600

9 790

3 330

Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)

290 420

18 360

6 540

3 330

Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)

119 970

5 610

2 580

1 290

Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)

6 140

1 970

1 230

610

Fino a 1 200 kg

3 630

310

310

310

Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo

Grandi

321 710

58 950

8 840

2 950

Medi

188 500

29 480

5 900

2 360

Piccoli

15 080

11 800

4 420

1 480

Molto leggeri

9 610

1 110

490

310

Altri aeromobili con pilota a bordo

Palloni

3 630

1 050

490

310

Dirigibili grandi

37 700

15 970

12 780

6 390

Dirigibili medi

15 090

4 910

3 930

1 970

Dirigibili piccoli

7 520

2 460

1 970

990

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

190 090

14 740

8 840

5 900

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

185 830

8 840

6 940

4 630

Motori non a turbina

34 710

3 440

1 540

770

Motori CS-22.H, CS-VLR app. B

17 410

1 730

770

370

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg

7 020

2 460

1 230

610

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg

2 140

1 840

920

470

Elica classe CS-22 J

1 080

920

470

230

Parti ed equipaggiamenti non installati

Valore superiore a 20 000 EUR

Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR

Valore inferiore a 2 000 EUR

Unità di potenza ausiliaria (APU)

136 280

7 370

4 920

2 460


Tabella 3

Modifiche di maggiore entità e riparazioni di maggiore entità

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitoli D e M, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

 

Diritto fisso (EUR)

 

Diritto di modello (2)

Significative complesse

Significative

Standard

Semplici

Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo

Oltre 150 000 kg

100 000

800 000

78 010

14 330

5 110

Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg

59 880

479 050

39 030

10 750

3 290

Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg

39 910

319 280

31 230

7 170

2 560

Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)

31 930

255 450

19 520

3 580

2 560

Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)

15 110

120 900

5 360

2 500

1 240

Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)

530

4 230

1 360

610

310

Fino a 1 200 kg

450

3 630

310

310

310

Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo

Grandi

30 160

241 280

53 440

10 690

3 560

Medi

18 850

150 800

28 500

7 120

2 490

Piccoli

1 890

15 080

11 410

5 340

1 430

Molto leggeri

1 130

9 060

1 050

490

490

Altri aeromobili con pilota a bordo

Palloni

450

3 630

1 050

490

490

Dirigibili grandi

3 770

30 160

14 250

10 690

7 120

Dirigibili medi

1 510

12 060

3 930

2 940

1 970

Dirigibili piccoli

750

6 030

1 970

1 470

990

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

13 130

105 040

9 840

3 620

2 180

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

11 310

90 480

5 340

1 810

1 090

Motori non a turbina

1 890

15 110

1 600

740

500

Motori CS-22.H, CS-VLR app. B

940

7 550

740

370

370

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg

470

3 780

1 320

500

500

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg

150

1 160

1 000

470

470

Elica classe CS-22 J

70

590

500

160

160

Parti ed equipaggiamenti non installati

Valore superiore a 20 000 EUR

Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR

Valore inferiore a 2 000 EUR

Unità di potenza ausiliaria (APU)

8 760

70 070

3 690

1 230

740


Tabella 4

Modifiche di minore entità e riparazioni di minore entità

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitoli D e M, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

 

Diritto fisso  (3) (EUR)

Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo

Oltre 150 000 kg

1 890

Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg

1 890

Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg

1 890

Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5700 kg)

1 890

Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)

610

Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)

500

Fino a 1 200 kg

310

Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo

Grandi

970

Medi

970

Piccoli

970

Molto leggeri

490

Altri aeromobili con pilota a bordo

Palloni

490

Dirigibili grandi

1 720

Dirigibili medi

970

Dirigibili piccoli

970

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

1 270

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

1 270

Motori non a turbina

610

Motori CS-22.H, CS-VLR app. B

370

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg

500

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg

470

Elica classe CS-22 J

320

Parti ed equipaggiamenti non installati

Valore superiore a 20 000 EUR

1 860

Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR

1 070

Valore inferiore a 2 000 EUR

620

Unità di potenza ausiliaria (APU)

490


Tabella 5

Sostegno per la convalida della certificazione

Servizio volto a fornire sostegno relativo alla convalida/al riconoscimento da parte dell’autorità di un paese terzo di un certificato dell’AESA e assistenza tecnica relativa ad attività di riscontro della conformità

Pacchetto di servizi

Onere fisso (EUR)

Grande

2 500

Medio

1 000

Piccolo

250


Tabella 6

Comitato di revisione della manutenzione (Maintenance Review Board - MRB)

Servizio volto a fornire sostegno relativo all’approvazione e alle revisioni della relazione del comitato di revisione della manutenzione

Onere fisso (EUR)

1 —Relazione MRB iniziale

Aeromobili CS-25

350 000

Aeromobili CS-27 e CS-29

150 000

Certificati di omologazione supplementari

50 000

2 —Revisione delle relazioni MRB

CS-25 oltre 150 000 kg

120 000

CS-25 compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg

100 000

CS-25 compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg

80 000

CS-25 compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg

40 000

Aeromobili CS-27 e CS-29

30 000

Certificati di omologazione supplementari

20 000


Tabella 7

Operatori di paesi terzi

[di cui al regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione] (4)

 

Diritto fisso (EUR)

Visita in loco (5)

19 000

Riunione tecnica a Colonia

10 000


Tabella 8

Diritti annuali per titolari di certificati di omologazione AESA, certificati di omologazione ristretti AESA, autorizzazioni ETSO AESA e altri certificati di omologazione o autorizzazioni di norme tecniche considerati accettati a norma del regolamento (UE) 2018/1139

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitoli B e O, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

 

Diritto fisso (EUR)

 

Progettazione UE

Progettazione non UE

Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo

Oltre 150 000 kg

1 155 160

360 270

Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg

975 480

274 490

Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg

293 940

110 140

Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)

48 050

16 320

Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)

5 320

1 770

Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)

2 460

830

Fino a 1 200 kg

230

70

Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo

Grandi

102 930

37 740

Medi

57 190

21 280

Piccoli

23 880

8 670

Molto leggeri

3 700

1 230

Altri aeromobili con pilota a bordo

Palloni

840

360

Dirigibili grandi

4 000

1 330

Dirigibili medi

2 460

820

Dirigibili piccoli

1 970

660

Propulsione

Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW

120 090

32 140

Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW

58 180

27 450

Motori non a turbina

1 120

140

Motori CS-22.H, CS-VLR app. B

610

310

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg

420

220

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg

240

50

Elica classe CS-22 J

230

70

Parti ed equipaggiamenti non installati

Valore superiore a 20 000 EUR

2 440

680

Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR

1 290

460

Valore inferiore a 2 000 EUR

520

420

Unità di potenza ausiliaria (APU)

87 880

10 510

In deroga alla tabella di cui sopra, si applica quanto segue:

A.

Per le versioni cargo di un aeromobile munite di proprio certificato di omologazione si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto per l’equivalente versione passeggeri.

B.

Per i titolari di diversi certificati di omologazione AESA e/o diversi certificati di omologazione ristretti AESA, autorizzazioni ETSO AESA e/o diversi altri certificati di omologazione o autorizzazioni di norme tecniche, si applica una riduzione del 25 % del diritto annuale al quarto e ai successivi certificati soggetti allo stesso diritto fisso nella stessa categoria di diritto indicata nella tabella di cui sopra.

C.

La tariffa oraria di cui all’allegato, parte II, fino al livello del diritto completo per la categoria di diritto pertinente è addebitata nei seguenti casi:

1.

per aeromobili:

a.

che sono fuori produzione da oltre 20 anni; o

b.

di cui sono state prodotte meno di 50 unità in tutto il mondo; o

c.

di cui sono state prodotte 50 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che sono in servizio meno di 50 unità in tutto il mondo;

2.

per motori ed eliche:

a.

che sono fuori produzione da oltre 20 anni; o

b.

di cui sono state prodotte meno di 100 unità in tutto il mondo; o

c.

di cui sono state prodotte 100 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che i motori o le eliche sono installati in meno di 50 aeromobili in servizio;

3.

per parti ed equipaggiamenti non installati:

a.

che sono fuori produzione da oltre 15 anni; o

b.

di cui sono state prodotte meno di 400 unità in tutto il mondo; o

c.

di cui sono state prodotte 400 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che le parti o gli equipaggiamenti non installati sono installati in meno di 50 aeromobili in servizio.

I criteri stabiliti al punto C sono valutati con riferimento al 1o gennaio dell’anno in cui ha inizio il rispettivo ciclo di fatturazione.

Il periodo durante il quale una fattura riguardante un diritto relativo al mantenimento dell’aeronavigabilità può essere rettificata retroattivamente, viste la tabella e le deroghe di cui sopra, è limitato a un anno dopo la sua emissione.

Tabella 9 A

Approvazione dell’organizzazione di progettazione (DOA)

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Diritto di approvazione (EUR)

 

1 A

1B

2 A

1C

2B

3 A

2C

3B

3C

Fino a 10 membri del personale coinvolti

14 400

11 330

8 470

5 720

4 430

Tra 10 e 49

40 510

28 930

17 360

11 580

Tra 50 e 399

179 410

134 600

89 620

68 660

Tra 400 e 999

358 820

269 030

224 220

188 770

Tra 1 000 e 2 499

717 640

Tra 2 500 e 4 999

1 076 300

Tra 5 000 e 7 000

1 152 600

 

 

 

 

Oltre 7 000

5 979 800

Diritto di sorveglianza (EUR)

 

1 A

1B

2 A

1C

2B

3 A

2C

3B

3C

Fino a 10 membri del personale coinvolti

7 200

5 670

4 240

2 860

2 210

Tra 10 e 49

20 260

14 470

8 680

5 780

Tra 50 e 399

78 060

58 590

38 930

31 250

Tra 400 e 999

156 260

117 230

97 650

85 920

Tra 1 000 e 2 499

312 520

Tra 2 500 e 4 999

468 780

Tra 5 000 e 7 000

995 500

 

 

 

 

Oltre 7 000

2 604 820


Tabella 9 B

Procedure alternative all’approvazione dell’organizzazione di progettazione

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Categoria

Descrizione

Diritto (EUR)

1 A

Certificazione di omologazione

7 940

1B

Certificazione di omologazione —

solo mantenimento dell’aeronavigabilità

3 180

2 A

Certificati di omologazione supplementari (supplemental type certificates - STC) e/o riparazioni di maggiore entità

6 350

2B

STC e/o riparazioni di maggiore entità — solo mantenimento dell’aeronavigabilità

2 650

3 A

ETSOA

6 350

3B

ETSOA — solo mantenimento dell’aeronavigabilità

3 180


Tabella 10

Approvazione dell’organizzazione di produzione (POA)

[di cui all’allegato I, parte 21, sezione A, capitolo G, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Diritto di approvazione (EUR)

 

Prodotto con prezzo più elevato inferiore a 5 000 EUR (6)

Prodotto con prezzo più elevato compreso tra 5 000 EUR e 100 000 EUR (6)

Prodotto con prezzo più elevato superiore a 100 000 EUR (6)

Fino a 100 membri del personale coinvolti

20 650

39 710

55 600

Tra 100 e 499

31 770

63 540

111 200

Tra 500 e 999

59 570

119 140

238 280

Tra 1 000 e 4 999

158 850

317 700

794 250

Tra 5 000 e 20 000

595 670

1 191 380

2 779 880

Oltre 20 000

992 810

1 985 630

3 971 250

Diritto di sorveglianza (EUR)

 

Prodotto con prezzo più elevato inferiore a 5 000 EUR (6)

Prodotto con prezzo più elevato compreso tra 5 000 EUR e 100 000 EUR (6)

Prodotto con prezzo più elevato superiore a 100 000 EUR (6)

Fino a 100 membri del personale coinvolti

13 770

26 480

37 070

Tra 100 e 499

21 180

42 360

74 120

Tra 500 e 999

39 710

79 430

158 580

Tra 1 000 e 4 999

105 900

211 800

529 500

Tra 5 000 e 20 000

397 130

794 290

1 853 250

Oltre 20 000

625 000

1 323 750

2 647 500


Tabella 11

Approvazione dell’organizzazione di manutenzione

[di cui all’allegato I, parte M, capitolo F, e all’allegato II, parte-145, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione] (7)

 

Diritto di approvazione (8) (EUR)

Diritto di sorveglianza (8) (EUR)

Fino a 5 membri del personale coinvolti

3 700

2 830

Tra 5 e 9

6 150

4 920

Tra 10 e 49

24 620

15 250

Tra 50 e 99

39 400

30 500

Tra 100 e 499

52 660

40 770

Tra 500 e 999

72 720

56 300

Oltre 999

102 100

79 000

Classificazioni tecniche

Diritto fisso in base alla classificazione tecnica (9) (EUR)

Diritto fisso in base alla classificazione tecnica (9)

A 1

20 980

16 240

A 2

4 780

3 700

A 3

9 540

7 380

A 4

950

740

B 1

9 540

7 380

B 2

4 780

3 700

B 3

950

740

C/D

950

740


Tabella 12

Approvazione dell’organizzazione di formazione sulla manutenzione

[di cui all’allegato IV, parte 147, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]

 

Diritto di approvazione (EUR)

Diritto di sorveglianza (EUR)

Fino a 5 membri del personale coinvolti

3 700

2 830

Tra 5 e 9

10 460

8 120

Tra 10 e 49

22 510

20 820

Tra 50 e 99

43 750

34 660

Oltre 99

57 610

52 950

 

 

 

Diritto per:

approvazione di una procedura al di fuori del sito relativa al manuale dell’organizzazione di formazione sulla manutenzione (10)

seconda infrastruttura aggiuntiva e successive (11)  (12)

3 530

3 530

2 650

2 650

Diritto per il secondo corso di formazione aggiuntivo e successivi (11)  (12)

3 530


Tabella 13

Approvazione dell’organizzazione di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di un paese terzo

[di cui all’allegato I, parte M, capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]

 

Diritto fisso (13) (EUR)

Diritto di approvazione

52 950

Diritto di sorveglianza

52 950

 

Classificazioni tecniche

Diritto fisso in base alla classificazione tecnica (14) (EUR) — approvazione iniziale

Diritto fisso in base alla classificazione tecnica (14) (EUR) — sorveglianza

A1 = velivoli oltre 5 700 kg

13 240

13 240

A2 = velivoli uguali e inferiori a 5 700 kg

6 620

6 620

A3 = elicotteri

6 620

6 620

A4: tutti gli altri

6 620

6 620


Tabella 14

Dispositivi di addestramento al volo simulato (Flight Simulation Training Devices - FSTD) e organizzazioni che li utilizzano

[di cui alla parte ARA, capitolo FSTD, e alla parte ORA, capitolo FSTD, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, come modificato] (15)

Diritto di approvazione dell’organizzazione (EUR)

 

 

Diritto fisso per ubicazione

12 350

Diritto di approvazione di qualificazione dei dispositivi (EUR)

 

Configurazione di installazione con un solo motore ed equipaggiamento

Configurazione di installazione con due motori e/o due equipaggiamenti

Configurazione di installazione con tre o più motori e/o tre o più equipaggiamenti

Simulatore integrale di volo (FFS)

32 110

39 520

45 940

Dispositivo di addestramento al volo (FTD)

13 590

16 070

22 480

 

Monomotore a pistoni o equivalente

Plurimotore a pistoni o equivalente

Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente

Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)

9 880

13 590

18 530

 

Diritto di sorveglianza dell’organizzazione (EUR)

 

 

Diritto fisso per ubicazione (complessa)

5 560

Diritto fisso per ubicazione (non complessa)

2 780

Diritto di sorveglianza del dispositivo (EUR)

Simulatore integrale di volo (FFS)

9 130

Simulatore integrale di volo (FFS) — solo velivolo — soggetto ad accordo bilaterale (16)

2 800

Dispositivo di addestramento al volo (FTD)

5 210

 

Monomotore a pistoni o equivalente

Plurimotore a pistoni o equivalente

Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente

Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)

3 710

4 940

7 410

 

 

 

 

Programma di valutazione esteso (Extended Evaluation Programme - EEP) — diritto di sorveglianza dell’organizzazione (EUR)

 

 

Diritto fisso per ubicazione (complessa)

11 120

Diritto fisso per ubicazione (non complessa)

5 560

 

 

 

 

Diritto di sorveglianza del dispositivo (EUR)

 

EEP tre anni

Simulatore integrale di volo (FFS)

4 090

Dispositivo di addestramento al volo (FTD)

2 440

 

Monomotore a pistoni o equivalente

Plurimotore a pistoni o equivalente

Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente

Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)

1 900

2 310

3 300

 

 

 

 

 

EEP due anni

Simulatore integrale di volo (FFS)

5 310

Dispositivo di addestramento al volo (FTD)

3 170

 

Monomotore a pistoni o equivalente

Plurimotore a pistoni o equivalente

Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente

Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)

2 350

2 970

4 330


Tabella 15

Accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni «parte 145» e «parte 147» conformemente agli accordi bilaterali applicabili

 

Diritto fisso (EUR)

Nuove approvazioni, per domanda

900

Proseguimento di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi

900

PARTE II

Compiti di certificazione o servizi per i quali è addebitata una tariffa su base oraria

Tariffa oraria

Tariffa oraria applicabile (EUR/h)

247

Base oraria secondo i compiti in questione (17):

Produzione senza approvazione

Numero effettivo di ore

Trasferimento di certificati

Numero effettivo di ore

Certificato di organizzazione di addestramento approvata

Numero effettivo di ore

Certificato di centro aeromedico

Numero effettivo di ore

Certificato di organizzazione ATM/ANS

Numero effettivo di ore

Certificato di organizzazione di formazione dei controllori del traffico aereo

Numero effettivo di ore

Accettazione delle relazioni del comitato di valutazione operativa

Numero effettivo di ore

Sostegno per la convalida della certificazione: servizio individuale

Numero effettivo di ore

Dispositivi di addestramento al volo simulato: altre attività speciali

Numero effettivo di ore

Modifiche alle procedure alternative all’approvazione dell’organizzazione di progettazione

Numero effettivo di ore

Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per aeromobili CS-25

6 ore

Certificato di aeronavigabilità per l’esportazione (E-CoA) per altri aeromobili

2 ore

Metodo alternativo di conformità alle direttive di aeronavigabilità (AMOC)

4 ore

Approvazione delle condizioni di volo per il permesso di volo

3 ore

STC di base con un numero di serie

2 ore

Riemissione amministrativa di documento senza coinvolgimento tecnico

1 ora

Controllo competenza

1 ora

PARTE II bis

Oneri per la fornitura di servizi di formazione

A.

Servizi di formazione soggetti a oneri

1.

Fatto salvo il punto B, gli oneri per i servizi di formazione forniti dai membri del personale dell’Agenzia nell’esercizio delle loro funzioni sono riscossi come segue:

a)

per la formazione in aula, internamente all’Agenzia o in loco, e per la formazione online, conformemente agli importi corrispondenti di cui all’appendice;

b)

per altri tipi di servizi di formazione o relative richieste, conformemente alla tariffa oraria di cui all’appendice.

2.

I servizi di formazione in aula, internamente all’Agenzia o in loco, forniti da prestatori di servizi di formazione convenzionati sono addebitati in base al costo totale di ogni corso diviso per il numero medio di studenti per classe.

3.

Per i servizi di formazione al di fuori dei locali dell’AESA, le spese associate dirette sono addebitate se l’organizzazione che richiede la formazione non fornisce le adeguate strutture di formazione.

B.    Esenzione dagli oneri indicati nell’appendice

L’Agenzia può concedere un’esenzione dagli oneri indicati nell’appendice per i servizi di formazione forniti a:

a)

autorità aeronautiche nazionali, organizzazioni internazionali o altre principali parti interessate nel caso in cui sia garantito che esse forniscano all’Agenzia servizi di formazione di pari beneficio;

b)

università pubbliche o private o organizzazioni analoghe, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i servizi di formazione rientrano in un programma di studi volto all’ottenimento di una qualifica universitaria o post-universitaria in una disciplina correlata all’aviazione;

il programma di studi ha una durata minima di un anno accademico;

l’effetto o lo scopo principale del programma non è fornire la formazione iniziale o continua a professionisti dell’aviazione o di settori correlati;

c)

persone che sostengono le attività dell’Agenzia o che partecipano alle stesse e che necessitano di formazione per garantire la conoscenza dei processi dell’Agenzia e degli strumenti specializzati relativi a tali attività.

C.    Rimborso delle spese di viaggio

1.

Nonostante le esenzioni concesse conformemente al punto B, e fatto salvo il punto 3, il fruitore di formazione o di servizi relativi alla formazione forniti in loco rimborsa le spese di viaggio del personale dell’Agenzia che eroga la formazione secondo la formula d = v + a + h.

2.

Ai fini della formula di cui al punto 1 si applica quanto segue:

 

d = spese di viaggio dovute;

 

v = costi di trasporto;

 

a = tariffe standard ufficiali della Commissione per le «indennità giornaliere» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali nel luogo della missione e altre spese varie (18);

 

h = tempo di viaggio (numero standard di ore di viaggio per destinazione, stabilito dall’Agenzia), in base alla tariffa oraria di cui all’allegato, parte II (19); in caso di missioni relative a più progetti, l’importo è suddiviso di conseguenza.

3.

Le autorità, le organizzazioni o le parti interessate di cui al punto B, lettera a), possono essere esentate dal rimborso delle spese di viaggio di cui al punto 1 se forniscono formazione o servizi relativi alla formazione in loco presso i locali dell’Agenzia che comportano spostamenti equivalenti agli spostamenti necessari alla formazione o ai servizi di formazione forniti in loco dall’Agenzia presso i locali di tali entità.

Appendice alla parte II bis

Formazione in aula

Durata della formazione in giorni

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

5

Onere per formazione individuale (EUR/giorno)

440

710

925

1 088

1 263

1 425

1 725

2 000

Onere per sessione (EUR/giorno)

3 500

5 700

7 400

8 700

10 100

11 400

13 800

16 000


Formazione online

Durata della formazione in ore

1

2

3

4

5

6

7

8

Onere per formazione individuale (EUR/ora)

50

100

150

200

250

300

350

400

Altri servizi di formazione: tariffa oraria conformemente al presente allegato, parte II.

PARTE III

Oneri per i ricorsi

Gli oneri per i ricorsi sono calcolati come segue: l’onere fisso è moltiplicato per il coefficiente indicato per la categoria di onere corrispondente applicabile alla persona o all’organizzazione in questione.

Onere fisso

10 000 (EUR)

 

 

Categoria di onere applicabile alle persone fisiche

Coefficiente

 

0,10

 

 

Categoria di onere applicabile alle persone giuridiche in funzione del fatturato del ricorrente (in EUR)

Coefficiente

Inferiore a 100 001

0,25

Tra 100 001 e 1 200 000

0,50

Tra 1 200 001 e 2 500 000

0,75

Tra 2 500 001 e 5 000 000

1,00

Tra 5 000 001 e 50 000 000

2,50

Tra 50 000 001 e 500 000 000

5,00

Tra 500 000 001 e 1 000 000 000

7,50

Oltre 1 000 000 000

10,00

PARTE IV

Tasso di inflazione annuo

Tasso d’inflazione annuo applicabile:

«IPCA Eurostat (tutte le voci) — tutti i paesi dell’Unione europea» (2015 = 100) Variazione percentuale/media dei 12 mesi

Valore del tasso da applicare:

Valore del tasso 3 mesi prima dell’applicazione dell’indicizzazione

PARTE V

Note esplicative

1)

Le «specifiche di certificazione» (certification specifications - CS) di cui al presente allegato sono quelle adottate a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 e pubblicate sul sito web dell’Agenzia (https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications).

2)

«VTOL» si riferisce ad aeromobili ad ala rotante o ad altri aeromobili più pesanti dell’aria con capacità di decollo verticale e/o atterraggio verticale. «HTOL» si riferisce ad aeromobili più pesanti dell’aria diversi da «VTOL».

3)

«Aeromobili di grandi dimensioni VTOL» si riferisce ad aeromobili CS-29 e CS-27 cat. A; «aeromobili di piccole dimensioni VTOL» si riferisce ad aeromobili CS-27 di peso massimo al decollo (maximum take-off weight - MTOW) inferiore a 3 175 kg e limitati a 4 posti, compreso il pilota; «aeromobili di medie dimensioni VTOL» si riferisce ad altri aeromobili CS-27.

4)

Gli aeromobili ad alte prestazioni (high-performance aircraft - HPA) nella categoria di peso fino a 5 700 kg sono quei velivoli con un Mmo superiore a 0,6 e/o un’altitudine operativa massima superiore a 25 000 piedi. Gli importi addebitati corrispondono a quelli della categoria superiore a quella determinata dal relativo peso massimo al decollo, ma non superiore alla categoria «compresi tra 5700 kg e 22 000 kg».

5)

«Dirigibili piccoli» si riferisce a:

tutti i dirigibili ad aria calda indipendentemente dalla loro dimensione;

dirigibili a gas fino a un volume di 2 000 m3;

«dirigibili medi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume compreso tra 2 000 m3 e 15 000 m3;

«dirigibili grandi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume superiore a 15 000 m3.

6)

Nell’allegato, parte I, tabelle 1, 4 e 8, i valori di «parti ed equipaggiamenti non installati» si riferiscono ai prezzi di listino del costruttore pertinente. Nella parte I, tabella 10, il prodotto con il prezzo più alto corrisponde al valore (come indicato nei prezzi di listino del costruttore pertinente) del prodotto, della parte o dell’equipaggiamento non installato con il prezzo più alto, che è compreso nell’ambito delle attività POA approvate (capability list, elenco delle competenze) del titolare di POA dell’AESA.

7)

Per i diritti riscossi conformemente all’allegato, parte I, tabelle da 2 a 4 e tabella 8, la categoria di diritto applicabile per domanda è determinata dalla categoria di diritto assegnata al relativo progetto di tipo. Se diversi modelli sono certificati con un unico progetto di tipo si applica la categoria di diritto della maggioranza di tali modelli. In caso di distribuzione uniforme della categoria di diritto si applica la categoria di diritto più elevata. Per domande relative a diversi progetti di tipo (AML) si applica la categoria di diritto più elevata.

8)

Se una domanda comprende il concetto di istituzione di un elenco di modelli approvati si applica il diritto corrispondente maggiorato del 20 %. Per la revisione di un elenco di modelli approvati si applicano i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 2, 3 e 4.

9)

Nell’allegato, parte I, tabelle 2 e 3, «semplici», «standard», «significativi» e «significativi complessi» si riferiscono a quanto segue:

 

Semplici

Standard

Significativi

Significativi complessi

Certificati di omologazione supplementari (STC) dell’AESA

STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità in cui sono coinvolti solo metodi di giustificazione attuali e comprovati, per i quali al momento della domanda può essere trasmessa una serie completa di dati (descrizione, lista di controllo e documenti di conformità) e dei quali il richiedente ha un’esperienza comprovata e che possono essere valutati dal responsabile del progetto di certificazione, da solo o con la partecipazione di un solo esperto della disciplina.

Tutti gli altri STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità.

Il termine «significativa» è definito nell’allegato I, parte 21, punto 21.A.101, lettera b) del regolamento (UE) n. 748/2012 [e analogamente in FAA 14 CFR 21.101, lettera b)].

Una modifica «significativa complessa» è una qualsiasi modifica significativa [cfr. gli elementi esplicativi dell’allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012] la cui classificazione come significativa è giustificata da almeno due motivi (esempi dei relativi criteri in base agli elementi esplicativi dell’allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012: modifica della configurazione generale, modifica dei principi di costruzione, annullamento dei presupposti utilizzati per la certificazione);

oppure

una qualsiasi modifica significativa in cui sono coinvolti due o più esempi descritti come cambiamenti significativi [cfr. la colonna relativa alla descrizione della modifica nelle tabelle dell’appendice 2 degli elementi esplicativi dell’allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012].

Se giustificato da circostanze tecniche eccezionali, l’Agenzia può riclassificare una domanda da significativa complessa a significativa.

Modifiche progettuali di maggiore entità dell’AESA

Riparazioni di maggiore entità dell’AESA

n.a.

n.a.

10)

Nell’allegato, parte I, tabella 5, «piccolo» si riferisce alle domande gestite senza coinvolgimento dal punto di vista tecnico, «grande» si riferisce al sostegno per la convalida relativo a velivoli di grandi dimensioni, aeromobili ad ala rotante di grandi dimensioni e motori a turbina e «medio» si riferisce al sostegno per la convalida relativo ad altre categorie di prodotto nonché a parti ed equipaggiamenti non installati. Il costo dell’assistenza e del supporto tecnico relativi ad attività di riscontro della conformità e al sostegno per la convalida è addebitato come servizio individuale nel caso in cui l’Agenzia confermi che lo sforzo richiesto supera notevolmente i pacchetti di servizi predefiniti.

11)

Nell’allegato, parte I, tabella 9 A, le organizzazioni di progettazione sono classificate come segue:

Campo di applicazione dell’accordo dell’organizzazione di progettazione

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

DOA 1

Titolari di certificati di omologazione

ETSOA-APU

Altamente complesso/grande

Complesso/medio-piccolo

Poco complesso/molto piccolo

DOA 2 STC/modifiche/riparazioni/

ETSOA (esclusa APU)

Senza limiti

Limitato (campi tecnici)

Limitato (dimensioni dell’aeromobile)

Altamente complesso/grande

Complesso/medio-piccolo

Poco complesso/molto piccolo

DOA 3 Modifiche/riparazioni di minore entità

Senza limiti

Limitato (campi tecnici)

Limitato (dimensioni dell’aeromobile)

12)

Nell’allegato, parte I, tabelle 9 A, 10, 11 e 12, il numero di membri del personale considerato è quello dei membri del personale coinvolti nelle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo.

13)

Nella tabella 14, «ubicazione» è il luogo (o i luoghi) in cui sono gestite o condotte le attività dell’organizzazione.

A tal fine:

il luogo principale dell’attività (principal place of business - PPoB) è considerato come l’ubicazione, indipendentemente dalle operazioni FSTD;

gli indirizzi diversi dal PPoB in cui vengono utilizzati FSTD sono considerati come ubicazioni aggiuntive qualora vi sia assegnato un responsabile della conformità.

Per un’estensione di un’ubicazione, ossia quando un’ubicazione si trova a un’adeguata distanza da un’altra tale da consentire all’amministrazione di garantire la conformità senza la necessità di nominare personale aggiuntivo, non è addebitato un diritto di sorveglianza aggiuntivo.

Poiché ogni organizzazione è unica, viene eseguita un’analisi personalizzata per valutare la complessità dell’organizzazione, tenendo conto del numero di dipendenti, delle dimensioni e del campo di applicazione, compreso il numero di FSTD, i relativi livelli e il numero di tipi di aeromobili simulati.

EEP2: il periodo di 12 mesi prorogato fino a un massimo di 24 mesi conformemente al punto ORA.FSTD.225.

EEP3: il periodo di 12 mesi prorogato fino a un massimo di 36 mesi conformemente al punto ORA.FSTD.225.


(1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(2)  Il diritto di modello comprende l’aggiunta di un modello al progetto di tipo ed è riscosso per domanda e modello. Esso deve essere associato a una domanda di modifica standard, significativa o significativa complessa. La categoria di diritto applicabile per domanda e modello è determinata dalla categoria di diritto assegnata al relativo progetto di tipo.

(3)  I diritti elencati nella presente tabella non si applicano alle modifiche di minore entità e alle riparazioni di minore entità eseguite dalle organizzazioni di progettazione conformemente all’allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, punto 21.A.263, lettera c), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.

(4)  Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

(5)  Escluse le spese di viaggio (da addebitare in aggiunta al diritto fisso di cui sopra).

(6)  Valore (come indicato nei prezzi di listino del costruttore pertinente) del prodotto, della parte o dell’equipaggiamento non installato con il prezzo più alto, che è compreso nell’ambito delle attività POA approvate (capability list, elenco delle competenze) del titolare di POA dell’AESA.

(7)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(8)  Il diritto da versare si compone del diritto fisso in base al numero dei membri del personale coinvolti sommato al diritto o ai diritti fissi in base alla classificazione tecnica.

(9)  Alle organizzazioni che detengono diverse classificazioni A e/o B è addebitato solo il diritto più elevato. Per le organizzazioni che detengono una o diverse classificazioni C e/o D, a ogni classificazione è addebitato il diritto della «classificazione C/D».

(10)  Di cui all’allegato IV, parte 147, sezione A, capitolo B, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

(11)  Per l’approvazione iniziale delle organizzazioni, i diritti sono applicabili per infrastruttura e corso. La prima infrastruttura e il primo corso di formazione sono compresi nel diritto di approvazione dei membri del personale coinvolti.

(12)  Per le organizzazioni già approvate che richiedono infrastrutture o corsi di formazione aggiuntivi, a ogni infrastruttura o corso di formazione è addebitato il diritto applicabile.

(13)  Il diritto da versare si compone del diritto fisso sommato al diritto fisso in base alla classificazione tecnica.

(14)  Alle organizzazioni che detengono diverse classificazioni A è addebitato solo il diritto più elevato.

(15)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(16)  Applicabile solo al simulatore o ai simulatori di volo situati nel paese terzo dell’accordo bilaterale.

(17)  Il presente elenco di compiti non è esaustivo. L’elenco di compiti nella presente parte è soggetto a revisione periodica. La mancata inclusione di un compito nella presente parte non implica automaticamente che il compito non possa essere svolto dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea.

(18)  Cfr. le attuali tariffe per le indennità giornaliere (Current per diems rates) comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en).

(19)  Cfr. il numero standard di ore secondo quanto riportato nell’elenco del tempo di viaggio standard disponibile sul sito web dell’Agenzia (https://www.easa.europa.eu/).