12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/99


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2125 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all’esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 4, e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce, tra l’altro, il quadro per l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nel territorio dell’Unione da paesi terzi per verificare la conformità alla normativa dell’Unione al fine di proteggere la sanità umana, animale e vegetale, il benessere degli animali e, relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari, anche l’ambiente.

(2)

Il materiale da imballaggio in legno, che può accompagnare oggetti di qualsiasi tipo, è noto come fonte di introduzione e diffusione di organismi nocivi per le piante. Le forme di materiale da imballaggio in legno che possono fungere da via d’accesso di organismi nocivi determinando un rischio di diffusione di organismi nocivi per le piante nell’Unione comprendono, tra l’altro, casse, cassette, gabbie, tamburi e bobine/rocchetti per cavi, palette di carico, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, indipendentemente dal fatto che siano effettivamente impiegati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo. I volumi di materiale da imballaggio in legno che entrano nel territorio dell’Unione con mezzi di trasporto sono ingenti.

(3)

Gli articoli 43 e 96 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabiliscono specifiche condizioni d’importazione per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno. L’articolo 77, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici intesi a verificare la conformità del materiale da imballaggio in legno a tali prescrizioni, nei luoghi indicati all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e sulle misure da adottare nei casi di non conformità.

(4)

Al fine di garantire l’efficacia dei controlli sul materiale da imballaggio in legno che entra nel territorio dell’Unione e di evitare qualsiasi rischio di introduzione o diffusione di organismi nocivi per le piante, è opportuno adottare norme volte a integrare quelle presenti nel regolamento (UE) 2017/625, relative all’esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, e misure da adottare nei casi di non conformità.

(5)

Le specifiche condizioni d’importazione per il materiale da imballaggio in legno di cui all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 non si applicano al materiale oggetto delle esenzioni previste dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15, dal titolo «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM n. 15)». Tale materiale dovrebbe pertanto essere escluso dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

(6)

Al fine di individuare le partite in cui è presente materiale da imballaggio in legno del tipo che potrebbe presentare il rischio fitosanitario più elevato per il territorio dell’Unione e che di conseguenza dovrebbe essere soggetto a controlli ufficiali specifici, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri stabiliscano un piano di monitoraggio che preveda un approccio basato sul rischio.

(7)

In base a tale piano di monitoraggio le autorità competenti dovrebbero selezionare le partite di materiale da imballaggio in legno per l’esecuzione dei controlli ufficiali specifici. Le autorità competenti dovrebbero inoltre avere la possibilità di chiedere alle autorità doganali, ove necessario, ai fini dell’esecuzione dei controlli ufficiali specifici da parte delle autorità competenti, di trattenere le partite selezionate in cui è presente materiale da imballaggio in legno fino al completamento dei controlli ufficiali specifici.

(8)

Il materiale da imballaggio in legno non è compreso negli elenchi di merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625.

(9)

L’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di specificare i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l’arrivo di talune merci non soggette a controlli ai posti di controllo frontalieri.

(10)

Affinché possano pianificare ed eseguire in modo efficace controlli ufficiali specifici sul materiale da imballaggio in legno, è opportuno che le autorità competenti possano chiedere agli operatori di informarle con un ragionevole anticipo dell’arrivo di partite in cui è presente materiale da imballaggio in legno.

(11)

Unitamente alle norme relative ai controlli ufficiali specifici sul materiale da imballaggio in legno stabilite nel presente regolamento, dovrebbe pertanto essere prevista la possibilità per le autorità competenti di chiedere agli operatori di notificare loro in anticipo l’arrivo di dette partite. Per tali notifiche può essere utilizzato il sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), istituito e gestito dalla Commissione in conformità all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Le autorità competenti possono chiedere agli operatori responsabili della partita di notificarne l’arrivo attraverso l’IMSOC, attraverso i sistemi informatici nazionali esistenti o in un altro modo convenuto dall’autorità competente, con un ragionevole anticipo specificato dalle autorità competenti.

(12)

Per registrare nell’IMSOC i risultati dei controlli ufficiali specifici dovrebbe essere usato il documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625. I risultati registrati dei controlli ufficiali forniranno una panoramica della situazione relativa ai controlli ufficiali specifici sul materiale da imballaggio in legno effettuati negli Stati membri, che servirà da base per ulteriori azioni volte a proteggere il territorio dell’Unione dalla diffusione di organismi nocivi per le piante.

(13)

Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi fatte salve le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(14)

Qualora l’autorità competente decida di rinviare il materiale da imballaggio in legno non conforme a una destinazione al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 66, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, per evitare qualsiasi rischio di introduzione o di diffusione nell’Unione di organismi nocivi il materiale da imballaggio in legno non conforme dovrebbe rimanere in regime di sorveglianza doganale ufficiale finché non lascia il territorio dell’Unione.

(15)

Qualora, nel corso dei controlli fisici presso il punto di immissione in libera pratica nell’Unione o nel luogo di destinazione, venga rilevato materiale da imballaggio in legno non conforme, tale materiale dovrebbe essere immediatamente distrutto, dato il rischio più elevato di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione che non può essere evitato con mezzi meno efficaci.

(16)

Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno o di prodotti in legno (esclusi i prodotti in carta) destinati al supporto, alla protezione o al trasporto di un prodotto che entra nel territorio dell’Unione, indipendentemente dal fatto che siano effettivamente impiegati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo («materiale da imballaggio in legno») e le misure da adottare in caso di non conformità.

2.   Il presente regolamento stabilisce anche i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l’arrivo di alcune partite che entrano nel territorio dell’Unione in cui è presente materiale da imballaggio in legno.

3.   Il presente regolamento non si applica al materiale da imballaggio in legno di cui all’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 riguardante le esenzioni previste in base alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15, dal titolo «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM n. 15)».

Articolo 2

Piano di monitoraggio

Le autorità competenti elaborano un piano di monitoraggio del materiale da imballaggio in legno in base a un’analisi del rischio tenendo conto almeno di quanto segue:

a)

il numero e i risultati dei controlli ufficiali specifici condotti negli anni precedenti sul materiale da imballaggio in legno dalle autorità competenti in base alle informazioni provenienti dal sistema di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC);

b)

i precedenti di conformità del paese terzo, dell’esportatore o dell’operatore responsabile delle partite al regolamento (UE) 2016/2031, in particolare all’articolo 43, paragrafo 1, e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera a), di tale regolamento;

c)

se disponibili, le informazioni provenienti dalle autorità doganali e da altre fonti circa il numero partite che entrano nell’Unione in cui è presente materiale da imballaggio in legno e il paese di origine della partita.

Articolo 3

Notifica delle partite

Le autorità competenti possono chiedere agli operatori responsabili della partita di notificare, attraverso l’IMSOC, attraverso i sistemi informatici nazionali esistenti o in un altro modo convenuto dall’autorità competente, con un ragionevole anticipo specificato dalle autorità competenti, l’arrivo delle partite che entrano nel territorio dell’Unione in cui è presente materiale da imballaggio in legno.

Articolo 4

Controlli ufficiali specifici sul materiale da imballaggio in legno

1.   Le autorità competenti selezionano per i controlli fisici le partite in cui è presente materiale da imballaggio in legno in base:

a)

al piano di monitoraggio di cui all’articolo 2;

b)

ove applicabile, alle informazioni fornite nelle notifiche di cui all’articolo 3; e

c)

alle altre informazioni pertinenti a loro disposizione.

2.   Le autorità competenti effettuano i controlli fisici delle partite che sono state selezionate in conformità al paragrafo 1 al fine di verificarne la conformità alle prescrizioni d’importazione stabilite all’articolo 43, paragrafo 1, e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031.

3.   Se ritenuto necessario ai fini dei controlli fisici conformemente al paragrafo 2 e per la durata di tali controlli, le autorità competenti possono chiedere alle autorità doganali di trattenere le partite selezionate in cui è presente materiale da imballaggio in legno.

4.   Durante lo svolgimento dei controlli ufficiali specifici, le autorità competenti hanno accesso all’intera partita, in modo tale che i controlli fisici di cui al paragrafo 2 possano essere eseguiti sulla totalità del materiale da imballaggio in legno presente nella partita.

5.   Entro tre giorni lavorativi dall’inizio del blocco della partita in cui è presente materiale da imballaggio in legno, l’autorità competente presenta alle autorità doganali i risultati dei controlli sulla partita sottoposta al blocco.

6.   Se i controlli fisici non possono essere completati entro tre giorni lavorativi dall’inizio del blocco della partita in cui è presente materiale da imballaggio in legno, le autorità competenti possono chiedere alle autorità doganali di continuare a trattenere la partita per ulteriori tre giorni lavorativi al fine di completare i controlli.

In tal caso, se tecnicamente possibile, l’autorità doganale può svincolare la partita se l’operatore responsabile della partita separa il materiale da imballaggio in legno dalla partita stessa.

7.   Una partita che è stata trattenuta dalle autorità doganali a norma del paragrafo 3 è svincolata se, entro tre giorni lavorativi dall’inizio del blocco, le autorità competenti non hanno presentato i risultati dei controlli in conformità al paragrafo 5 o non hanno chiesto alle autorità doganali di continuare a trattenere la partita per ulteriori tre giorni lavorativi in conformità al paragrafo 6.

Articolo 5

Comunicazione dei risultati dei controlli ufficiali specifici

1.   Dopo il completamento dei controlli ufficiali specifici conformemente all’articolo 4, le autorità competenti:

a)

compilano il documento sanitario comune di entrata (DSCE) indicando i risultati dei controlli ufficiali specifici conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

trasmettono i risultati dei controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno direttamente all’IMSOC o attraverso i sistemi nazionali esistenti; e

c)

notificano l’operatore responsabile delle partite in cui è presente materiale da imballaggio in legno e le autorità doganali in merito ai risultati dei controlli ufficiali specifici.

2.   Qualora l’operatore responsabile della partita in cui è presente materiale da imballaggio in legno riceva dalle autorità competenti la notifica dei risultati dei controlli ufficiali specifici mediante un DSCE, l’operatore fornisce il numero di riferimento del DSCE quale documento di accompagnamento, come indicato all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013, di qualsiasi dichiarazione doganale presentata alle autorità doganali per tale partita.

Articolo 6

Misure da adottare nei casi di non conformità

1.   Le autorità doganali ordinano, in conformità all’articolo 66 del regolamento (UE) 2017/625, la distruzione, il rinvio o il trattamento speciale del materiale da imballaggio in legno non conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 1, e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031.

Qualora tuttavia tale materiale da imballaggio in legno non conforme sia stato rilevato nel corso dei controlli fisici in conformità all’articolo 4 al punto di immissione in libera pratica nell’Unione o nel luogo di destinazione della partita, come indicati all’articolo 44, paragrafo 3, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti ordinano all’operatore interessato di distruggere il materiale da imballaggio in legno senza indugio. Prima e durante la distruzione, il materiale da imballaggio in legno è manipolato in modo tale da prevenire la diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione come definiti all’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/2031.

2.   Qualora le autorità competenti decidano di ordinare all’operatore responsabile della partita di rinviare il materiale da imballaggio in legno non conforme al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 66, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, la partita in cui è presente materiale da imballaggio in legno rimane in regime di sorveglianza doganale ufficiale, conformemente al regime doganale appropriato, finché il materiale da imballaggio in legno non conforme non lascia il territorio dell’Unione.

Articolo 7

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).