10.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 318/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2102 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni utilizzate nel calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l’articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione (2) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2015/35 (3) per introdurre ulteriori principi sulle imposte differite al fine di assicurare parità di condizioni nell’Unione. È opportuno adeguare taluni modelli stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione (4) tenendo conto di tali modifiche. |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452. |
(3) |
Le disposizioni di modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che impongono la pubblicazione delle informazioni utilizzate nel calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite devono essere applicate dal 1o gennaio 2020. Le modifiche di cui al presente regolamento sono introdotte per incorporare tali obblighi nei pertinenti modelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi dalla stessa data. |
(4) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione. |
(5) |
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così modificato:
1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. |
2) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione, dell’8 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 161 del 18.6.2019, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1285).
(5) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così modificato:
1) |
nel modello S.25.01.21 — Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula standard, sono aggiunte le tabelle seguenti:
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2) |
nel modello S.25.02.21 — Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula standard e un modello interno parziale, sono aggiunte le tabelle seguenti:
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3) |
nel modello S.25.03.21 — Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano un modello interno completo, sono aggiunte le tabelle seguenti:
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ALLEGATO II
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così modificato:
1) |
nella sezione S.25.01 — Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula standard, alla tabella sono aggiunte le righe seguenti:
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2) |
nel modello S.25.02 — Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula standard e un modello interno parziale, alla tabella sono aggiunte le righe seguenti:
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3) |
nella sezione S.25.03 — Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano un modello interno completo, alla tabella sono aggiunte le righe seguenti:
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(*1) Orientamenti EIOPA-BoS-14/177, del 2 febbraio 2015, sulla capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/IT_EIOPA_GLs_LAC_rev.pdf).»;