2.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 310/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1996 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

In seguito a un’inchiesta antidumping («l’inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 682/2007 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato, attualmente classificati con i codici NC ex 2001 90 30 ed ex 2005 80 00, originari della Thailandia («le misure antidumping definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 3,1 % e il 12,9 %.

(2)

Il regolamento (CE) n. 954/2008 del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 682/2007 per quanto riguarda il dazio applicato a una società e a «tutte le altre società». I dazi modificati variano dal 3,1 % al 14,3 %. Le importazioni di due produttori esportatori thailandesi, i cui impegni erano stati accettati con la decisione 2007/424/CE della Commissione (4), sono state esentate dal dazio.

(3)

Il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 847/2009 (5), ha ritenuto che gli impegni sui prezzi basati su prezzi minimi all’importazione fissi non siano più adatti a contrastare gli effetti pregiudizievoli del dumping. L’accettazione di tali impegni è stata pertanto ritirata e le offerte d’impegno da parte di altri dieci produttori esportatori thailandesi sono state respinte.

(4)

Con il regolamento (UE) n. 875/2013 (6), il Consiglio ha reistituito le misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

(5)

Con il regolamento (UE) n. 307/2014 (7), in seguito a un riesame intermedio parziale, il Consiglio ha modificato il dazio antidumping istituito dal regolamento (UE) n. 875/2013 per la società River Kwai International Food Industry Co., Ltd.

(6)

A seguito delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2019, relative rispettivamente alle cause T-460/14 e C-144/18 P, il 29 agosto 2019 la Commissione ha riaperto (8) l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia, che ha condotto all’adozione del regolamento (UE) n. 307/2014. L’inchiesta è stata riaperta solo per quanto riguarda River Kwai International Food Industry Co., Ltd. ed è stata ripresa dal punto in cui si è verificata l’irregolarità.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(7)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore (9), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»).

(8)

La domanda di riesame è stata presentata il 13 giugno 2018 dall’Association européenne des transformateurs de maïs doux («AETMD» o «il richiedente») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato.

(9)

La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(10)

Avendo accertato l’esistenza di elementi di prova sufficienti all’apertura di un riesame in previsione della scadenza e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia («Thailandia» o «il paese interessato»). Il 12 settembre 2018 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10) («l’avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(11)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2017 e il 30 giugno 2018 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili a valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(12)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato dell’apertura dell’inchiesta in particolare i richiedenti, i produttori noti dell’Unione, i produttori noti in Thailandia e le autorità della Thailandia, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti nonché le associazioni notoriamente interessate, e li ha invitati a partecipare.

(13)

Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Campionamento

(14)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(15)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione.

(16)

In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori dell’Unione sulla base dei maggiori volumi di produzione nel 2017 e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni.

(17)

Alla luce delle osservazioni pervenute, la Commissione ha sostituito una società inclusa nel campione provvisorio con il successivo maggiore produttore dell’Unione. La società inizialmente inclusa nel campione ha infatti dimostrato di non disporre delle risorse necessarie per collaborare al riesame. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 60 % del volume di produzione totale stimato dell’Unione. Non sono pervenute altre osservazioni. La Commissione ha concluso che il campione era rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.6.2.   Campionamento degli importatori

(18)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Solo un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste.

(19)

Il campionamento degli importatori non è stato dunque necessario.

1.6.3.   Campionamento dei produttori in Thailandia

(20)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori noti in Thailandia di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione del Regno di Thailandia presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(21)

Tre produttori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del numero ridotto delle riposte, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. Tutti e tre i produttori hanno esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame e sono pertanto produttori esportatori. Tali produttori rappresentano l’80 % circa di tutte le esportazioni dalla Thailandia verso l’Unione.

1.7.   Risposte al questionario

(22)

All’apertura del caso sono state rese disponibili sul sito web della DG Commercio copie dei questionari. La Commissione ha inviato lettere ai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, all’importatore indipendente e ai tre produttori esportatori che hanno fornito le informazioni necessarie, chiedendo loro di compilare il questionario specifico loro destinato.

(23)

I tre produttori dell’Unione e i tre produttori del paese interessato che hanno collaborato hanno fatto pervenire le proprie risposte al questionario.

(24)

L’importatore indipendente non ha fatto pervenire risposte al questionario.

1.8.   Verifica

(25)

La Commissione ha raccolto e verificato con le parti che hanno collaborato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle società seguenti:

 

Produttori dell’Unione

Bonduelle SA, Renescure, Francia

Conserve Italia SCA, San Lazzaro di Savena, Italia

Groupe d’aucy, Theix, Francia

 

Produttori esportatori della Thailandia

Karn Corn Co., Ltd, Kanchanaburi, Thailandia

River Kwai International Food Industrial Company Limited («RKI»), Kanchanaburi, Thailandia

Siam Del Monte Co. Limited, Bangkok, Thailandia

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(26)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato con il codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001903010) e granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato con il codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005800010) («granturco dolce»), originario della Thailandia («il prodotto oggetto del riesame»).

(27)

L’inchiesta ha dimostrato che, malgrado le differenze di conservazione, i diversi tipi di prodotto oggetto del riesame presentano tutti le stesse caratteristiche chimiche e biologiche di base e vengono utilizzati per lo stesso scopo.

2.2.   Prodotto simile

(28)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche chimiche e biologiche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Thailandia; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(29)

Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Thailandia

3.1.1.   Osservazioni preliminari

(30)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono proseguite le importazioni dalla Thailandia di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato, sebbene a livelli inferiori a quelli registrati nel periodo dell’inchiesta iniziale (ossia dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005). Secondo Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di granturco dolce dalla Thailandia detenevano una quota del mercato dell’Unione pari al 3,9 % circa, rispetto al 12,7 % registrato durante l’inchiesta iniziale e al 6 % rilevato durante il precedente riesame in previsione della scadenza. In termini assoluti, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla Thailandia ammontavano a 13 643 tonnellate. Ciò è seguito a un calo delle importazioni da 41 973 tonnellate registrate durante l’inchiesta iniziale a 21 856 tonnellate riscontrate durante il precedente riesame in previsione della scadenza.

3.1.2.   Dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame

3.1.2.1.   Valore normale

(31)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(32)

Su tale base, solo le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da un produttore esportatore erano rappresentative.

(33)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto esportati nell’Unione per il produttore esportatore con vendite rappresentative sul mercato interno.

(34)

La Commissione ha quindi verificato se le vendite sul mercato interno del suddetto produttore esportatore che ha collaborato per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell’Unione fossero rappresentative in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta di riesame rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.

(35)

La Commissione ha quindi individuato i tipi di prodotto le cui vendite sul mercato interno erano rappresentative e i tipi di prodotto per i quali non sussistevano vendite sul mercato interno o le cui vendite sul mercato interno non erano rappresentative.

(36)

Per ogni tipo di prodotto per il quale sussistevano vendite rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha poi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(37)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:

a)

il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell’80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(38)

Nel caso in questione il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(39)

Il valore normale è il prezzo effettivo sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta di riesame, se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; o

b)

la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

(40)

Dall’analisi delle vendite sul mercato interno dei tipi di prodotto per i quali sussistevano vendite rappresentative sul mercato interno è emerso che la media ponderata del prezzo di vendita era inferiore al costo unitario di produzione. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

(41)

Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite di un tipo di prodotto simile o tali vendite sono state insufficienti, oppure quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(42)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell’inchiesta di riesame i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta di riesame; e

b)

la media ponderata del profitto ottenuto dal produttore esportatore che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(43)

Il costo di produzione è stato oggetto di adeguamenti, se necessario.

(44)

Per quanto riguarda gli altri due produttori esportatori che non vendevano il prodotto simile per il consumo interno, è stato necessario costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(45)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo di fabbricazione di ogni tipo di prodotto esportato nell’Unione un congruo importo per le SGAV e per i profitti.

(46)

Per uno dei due produttori esportatori che non vendevano il prodotto simile per il consumo interno, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, le SGAV e il profitto sono stati calcolati sulla base dell’importo effettivamente sostenuto dal produttore esportatore in questione sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

(47)

Per l’altro produttore esportatore, che non vendeva né il prodotto simile né prodotti appartenenti alla stessa categoria generale per il consumo interno, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, le SGAV e il profitto sono stati definiti come la media delle SGAV e dei profitti calcolati in relazione ai prodotti appartenenti alla stessa categoria generale venduti dagli altri due produttori esportatori che hanno collaborato. Tale metodologia assicura che l’importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori per la vendita, sul mercato interno, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, come disposto all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

3.1.2.2.   Prezzo all’esportazione

(48)

Tutti i produttori esportatori che hanno collaborato hanno esportato il prodotto oggetto del riesame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Pertanto, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione, in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.1.2.3.   Confronto

(49)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica.

(50)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(51)

Il prezzo all’esportazione è stato oggetto di adeguamenti per tenere conto delle differenze in termini di spese di trasporto, spese di movimentazione e carico, costi di credito, spese bancarie e commissioni, ove applicabili e debitamente giustificati.

(52)

Gli adeguamenti al ribasso del prezzo all’esportazione si collocavano tra l’1 % e il 2 % per le spese di trasporto, tra lo 0,5 % e l’1,5 % per le spese di movimentazione e carico, tra lo 0 % e lo 0,5 % per i costi di credito, tra lo 0 % e lo 0,5 % per le spese bancarie e tra lo 0,5 % e l’1,5 % per le commissioni.

(53)

Come previsto all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, alla voce «Altri fattori» due produttori esportatori hanno chiesto che si tenesse conto (con un adeguamento al rialzo) di una componente negativa del prezzo all’esportazione legata a una presunta compensazione dei dazi. I produttori esportatori hanno dichiarato di ricevere tale compensazione dei dazi dal governo thailandese quando il prodotto oggetto del riesame è destinato all’esportazione, anche sul mercato dell’Unione.

(54)

I produttori esportatori hanno potuto dimostrare che viene corrisposto loro un importo equivalente a meno dello 0,5 % del valore fatturato. Tuttavia i produttori esportatori non sono riusciti a dimostrare il nesso tra la compensazione dei dazi ricevuta e i costi sostenuti per l’importazione dei materiali inclusi nel prodotto esportato oggetto del riesame. Pertanto, le richieste di tenere conto della componente negativa a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), sono state respinte.

(55)

Gli adeguamenti al ribasso del valore normale si collocavano tra l’1 % e il 2 % per le spese di trasporto e tra lo 0,5 % e l’1 % per i costi di credito.

(56)

Un produttore esportatore ha chiesto un adeguamento del valore normale per tenere conto delle differenze del costo dei crediti concessi per le vendite sul mercato interno, calcolato utilizzando un tasso di interesse a breve termine su prestiti commerciali erogati da una banca commerciale in Thailandia. La Commissione ha osservato che il tasso indicato era il tasso massimo teoricamente applicabile, vigente in una data precedente all’inizio del periodo dell’inchiesta di riesame. Tale tasso è stato considerato più elevato rispetto al tasso di interesse effettivamente pagabile nel quadro di un contratto di prestito a breve termine, che è stato reperito nei rendiconti finanziari applicabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto corretto l’adeguamento richiesto sulla base del tasso di interesse effettivamente applicato a operazioni comparabili.

(57)

Due produttori esportatori hanno chiesto l’applicazione di un margine di profitto ridotto, qualora la Commissione costruisse il valore normale, per tenere conto del fatto che le vendite di prodotti con il proprio marchio sul mercato interno comportano un margine di profitto maggiore rispetto alle vendite di prodotti senza il proprio marchio (generalmente con il marchio del cliente) sul mercato dell’Unione.

(58)

Conformemente all’inchiesta iniziale, la Commissione ha accettato tali richieste nella misura applicabile e ha apportato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. I relativi dettagli sono stati divulgati alle società interessate.

3.1.2.4.   Margini di dumping

(59)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(60)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni un produttore esportatore che ha collaborato ha formulato osservazioni sul calcolo del suo margine di dumping per segnalare un possibile errore materiale. In considerazione di ciò la Commissione ha rivisto il calcolo e ha corretto l’errore materiale, determinando un margine di dumping riveduto per detto produttore esportatore. La Commissione ha così rilevato che tale produttore esportatore non praticava dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(61)

A seguito della divulgazione finale delle informazioni aggiuntive relativa alla correzione dell’errore materiale, un altro produttore esportatore che ha collaborato ha presentato osservazioni in merito all’incidenza del nuovo calcolo sul suo margine di dumping. Tali osservazioni sono state presentate tardivamente, quattro giorni dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni, e non è stata fornita una versione non riservata della comunicazione. Pertanto la Commissione non ha potuto prendere in esame formalmente tali osservazioni. In ogni caso la Commissione ha constatato che le osservazioni non avrebbero avuto alcuna incidenza sul suddetto margine di dumping precedentemente comunicato dal produttore esportatore.

(62)

Infatti, nonostante la correzione dell’errore di calcolo operata per un produttore esportatore, la conclusione della Commissione in merito al dumping per il paese nel suo complesso rimane invariata. Ciò è dovuto al fatto che gli altri due produttori esportatori che hanno collaborato, che rappresentavano più del 90 % delle importazioni totali del prodotto in esame nell’Unione dai produttori esportatori che hanno collaborato, operavano in dumping a livelli significativi durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(63)

Il margine di dumping a livello nazionale, basato sulla media ponderata del margine di dumping di tutti e tre i produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era superiore al livello minimo (4,3 %). La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

(64)

Verificata l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi supplementari: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Thailandia nonché la relazione tra i prezzi all’esportazione in paesi terzi e i prezzi nell’Unione.

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Thailandia.

(65)

Le informazioni a disposizione della Commissione sulla capacità produttiva e la capacità inutilizzata consistono nei dati presentati dai tre produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato, nei dati presentati dal richiedente nella domanda di riesame e nelle informazioni supplementari fornite dal richiedente nel corso della procedura.

(66)

Uno dei produttori thailandesi, RKI, ha fornito dati distinti sulla produzione e sulla capacità relativi ai «prodotti semilavorati» e ai «prodotti finiti». L’unica differenza tra tali categorie di prodotti era che ai «prodotti finiti» era stata applicata l’etichetta sulla lattina, mentre ai «prodotti semilavorati» non era stata applicata alcuna etichetta. La Commissione ha ritenuto che la capacità relativa ai prodotti semilavorati fosse il dato più rilevante per il prodotto oggetto del riesame, dato che la capacità relativa ai prodotti finiti era calcolata in base al tempo attuale di utilizzo delle macchine etichettatrici, che poteva essere aumentato.

(67)

Inoltre sulla base delle informazioni ottenute durante la verifica, la Commissione ha ritenuto che la percentuale di resa utilizzata nel calcolo della capacità produttiva relativa ai prodotti semilavorati di RKI fosse troppo bassa e l’ha pertanto rivista al rialzo.

(68)

Di conseguenza, la Commissione ha stimato che la capacità inutilizzata a disposizione dei tre produttori esportatori che hanno collaborato ammontasse, per il periodo dell’inchiesta di riesame, a circa 70 000 tonnellate del prodotto oggetto del riesame. Dato che i tre produttori che hanno collaborato detenevano circa il 45 % della capacità di trasformazione totale stimata di tutti i produttori thailandesi menzionati nella domanda di riesame (300 000 tonnellate), per estrapolazione la Commissione ha stimato che la capacità inutilizzata totale per tutti i produttori thailandesi fosse di circa 150 000 tonnellate. Ciò equivale a più del 40 % del consumo totale dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame e a circa 11 volte il totale delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Thailandia verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(69)

Inoltre gli elementi di prova forniti dal richiedente hanno messo in luce che i volumi di granturco dolce grezzo disponibile per la trasformazione nel 2018 avrebbero dovuto essere più alti rispetto al 2017 di una percentuale compresa tra il 12,5 % e il 25 % (11). Inoltre nel 2018 un produttore thailandese di granturco dolce che non ha collaborato, Sunsweet Public Company Limited, ha investito 170,6 milioni di THB (pari a circa 4,5 milioni di EUR) in macchinari e attrezzature volti ad accrescere la propria capacità ed efficienza produttiva (12).

(70)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori thailandesi di granturco dolce dispongono di un’ampia capacità inutilizzata che consentirebbe loro di aumentare le esportazioni sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore.

4.2.   Relazione tra i prezzi all’esportazione in paesi terzi e i prezzi nell’Unione

(71)

Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha preso in considerazione l’attrattiva del mercato dell’Unione per quanto riguarda i prezzi. Poiché più dell’85 % delle vendite effettuate sul mercato dell’Unione dai produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato riguardava lattine di grandi dimensioni ad apertura classica e poiché anche il 42 % circa delle esportazioni dalla Thailandia in paesi terzi riguardava lattine di grandi dimensioni ad apertura classica, l’analisi si è concentrata su questo tipo di prodotto.

(72)

Un confronto di tali vendite su base franco fabbrica ha messo in luce che i prezzi sul mercato dell’Unione erano superiori del 20 % circa ai prezzi dello stesso tipo di prodotto in paesi terzi. In considerazione dei prezzi significativamente più alti sul mercato dell’Unione, è chiaro che quest’ultimo resta un mercato attraente per i produttori esportatori thailandesi. Tale risultanza è rappresentativa per tutti gli esportatori thailandesi dato che, come menzionato al considerando 21, i produttori che hanno collaborato rappresentavano l’80 % circa di tutte le esportazioni dalla Thailandia verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(73)

La Commissione ha inoltre osservato che i produttori esportatori thailandesi che non hanno collaborato all’inchiesta erano soggetti a dazi antidumping mediamente più alti rispetto alle società che hanno collaborato. Vi è pertanto un rischio maggiore che tali società aumentino le esportazioni sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore.

(74)

Il volume significativo delle esportazioni e le quote di mercato della Thailandia durante il periodo dell’inchiesta iniziale (41 973 tonnellate, 12,7 %) nonché la continua esportazione del prodotto oggetto del riesame dalla Thailandia nel mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame (13 643 tonnellate, 3,9 %) consentono alla Commissione di concludere che il mercato dell’Unione è attraente per i produttori del prodotto oggetto del riesame in Thailandia.

(75)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della Tailandia ha sostenuto che i volumi delle esportazioni dalla Thailandia sono notevolmente scesi (-67 %) rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. Il governo della Thailandia ha inoltre sostenuto che, tenuto conto del fatto che durante il periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata dell’1 % mentre quella delle importazioni thailandesi nell’Unione è rimasta stabile al 3,9 %, non vi era alcun rischio di persistenza del dumping.

(76)

Tuttavia il governo della Thailandia non ha contestato né il fatto che il prodotto oggetto del riesame fosse venduto in grandi quantità a prezzi di dumping nell’Unione, né il fatto che le esportazioni del prodotto oggetto del riesame sono continuate in quantità significative nonostante le misure in vigore. La Commissione conferma pertanto le sue risultanze relative al rischio di persistenza del dumping.

(77)

Inoltre il governo della Thailandia ha sostenuto che l’adeguamento applicato alla capacità produttiva della Thailandia e, di conseguenza, la capacità produttiva inutilizzata di cui ai considerando da 66 a 70, fosse ingiustificato, senza però comprovare tale affermazione. Il produttore esportatore thailandese la cui capacità di produzione è stata adeguata non ha contestato l’adeguamento. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(78)

Il governo della Thailandia ha poi sostenuto che poiché i volumi delle esportazioni tailandesi rappresentavano solo lo 0,9 % della capacità inutilizzata totale dei produttori esportatori thailandesi che hanno collaborato, il mercato dell’Unione non sarebbe più interessante per i produttori esportatori thailandesi.

(79)

Tuttavia i volumi delle esportazioni thailandesi rappresentavano in realtà il 9 % circa (13) del totale della capacità inutilizzata della Thailandia, il che conferma che i produttori esportatori thailandesi continuano a esportare volumi significativi nell’Unione nonostante le misure in vigore e che dispongono di notevoli capacità inutilizzate per aumentare le esportazioni del prodotto oggetto del riesame, in caso di scadenza delle misure.

(80)

Di conseguenza, in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore, è probabile che le importazioni dalla Thailandia verso l’Unione aumentino in maniera considerevole e a prezzi di dumping.

4.3.   Conclusione

(81)

Pertanto, visto in particolare il margine di dumping accertato nel periodo dell’inchiesta di riesame, la significativa capacità inutilizzata disponibile in Thailandia e l’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha concluso che un’abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la persistenza del dumping e che le esportazioni oggetto di dumping entrerebbero nel mercato dell’Unione in quantità significative. Si ritiene pertanto che sussista un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(82)

Durante il periodo in esame, il prodotto simile era fabbricato da circa 20 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(83)

È stato stabilito che nel periodo dell’inchiesta di riesame la produzione totale dell’Unione è stata pari a circa 376 000 tonnellate sulla base delle informazioni fornite dall’industria dell’Unione. Come indicato al considerando 15, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 60 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

5.2.   Consumo dell’Unione

(84)

La Commissione ha definito il consumo dell’Unione come la somma del volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e delle importazioni totali nell’Unione reperite nella banca dati Comext (Eurostat).

(85)

Nell’arco dell’intero periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato un leggero aumento, pari al 2 %.

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2015

2016

2017

PIR

Consumo totale

343 325

347 950

354 821

348 682

Indice (2015 = 100)

100

101

103

102

Fonte: Eurostat, dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(86)

La Commissione ha definito il volume delle importazioni dalla Thailandia verso l’Unione in base ai dati contenuti nella banca dati Comext (Eurostat) e alla quota di mercato delle importazioni, confrontando tali volumi di importazione con il consumo dell’Unione riportato nella tabella 1.

(87)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Thailandia verso l’Unione sono aumentate del 3 %, passando da 13 307 tonnellate nel 2015 a circa 13 643 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, con un calo del 12 % nel 2016.

Tabella 2

Volume delle importazioni dell’Unione dalla Thailandia (in tonnellate)

 

2015

2016

2017

PIR

Volume delle importazioni dalla Thailandia

13 307

11 674

12 341

13 643

Indice (2015 = 100)

100

88

93

103

Fonte: Eurostat.

(88)

La quota corrispondente del mercato dell’Unione detenuta dagli esportatori thailandesi si è evoluta in maniera simile ai volumi delle importazioni ed era pari al 3,9 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

Tabella 3

Quota di mercato delle importazioni dalla Thailandia (%)

 

2015

2016

2017

PIR

Quota delle importazioni dalla Thailandia

3,9

3,4

3,5

3,9

Indice (2015 = 100)

100

87

90

100

Fonte: Eurostat, dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.3.2.    Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(89)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati reperti nella banca dati Comext (Eurostat).

(90)

I prezzi medi all’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Thailandia sono diminuiti del 15 % nel periodo in esame.

Tabella 4

Prezzo medio all’importazione dalla Thailandia (in EUR/tonnellata)

 

2015

2016

2017

PIR

Prezzo all’importazione dalla Thailandia

929

913

869

786

Indice (2015 = 100)

100

98

94

85

Fonte: Eurostat.

(91)

La Commissione ha calcolato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a un livello franco fabbrica; e

b)

la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori thailandesi inclusi nel campione che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali convenzionali e dei costi dell’importazione, compresi i costi di scarico e sdoganamento.

(92)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti, ove necessario, e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale risultato indicava un margine di sottoquotazione medio ponderato compreso tra il -0,7 % e il 4,25 % per le importazioni dai paesi interessati al mercato dell’Unione. Circa il 79 % dei volumi di importazione da produttori esportatori thailandesi inclusi nel campione effettuava un prezzo inferiore ai prezzi dell’industria dell’Unione.

5.4.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla Thailandia

(93)

Le importazioni di granturco dolce da paesi terzi diversi dalla Thailandia provenivano prevalentemente dagli Stati Uniti d’America e dalla Repubblica popolare cinese («Cina»).

(94)

La quota di mercato delle importazioni provenienti da altri paesi terzi è scesa dal 2,2 % all’1,2 % nel periodo in esame. La quota di mercato individuale dei due principali paesi esportatori diversi dalla Thailandia è rimasta inferiore all’1 %.

Tabella 5

Quota di mercato delle importazioni

 

2015

2016

2017

PIR

Stati Uniti d’America

0,9 %

0,8 %

0,6 %

0,6 %

Cina

0,6 %

0,4 %

0,3 %

0,4 %

Altri paesi

0,7 %

0,5 %

0,2 %

0,2 %

Totale

2,2 %

1,7 %

1,1 %

1,2 %

Indice (2015 = 100)

100

79

52

55

Fonte: Eurostat.

5.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(95)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(96)

Tale mercato è caratterizzato, tra l’altro, da due canali di vendita: le vendite del prodotto con il marchio dei produttori e le vendite del prodotto con il marchio dei rivenditori. Le vendite attraverso il primo canale implicano in genere costi di vendita più alti rispetto al secondo canale, in particolare per la commercializzazione e la pubblicità, e comportano anche prezzi di vendita più elevati.

(97)

L’inchiesta ha dimostrato che tutte le importazioni concorrenti dei produttori esportatori thailandesi inclusi nel campione sono state effettuate attraverso il canale di vendita del prodotto con il marchio dei rivenditori. Ove necessario, nell’analisi del pregiudizio si è ritenuto opportuno distinguere, in seno all’industria dell’Unione, tra le vendite di prodotti recanti il marchio dei produttori e di prodotti recanti il marchio dei rivenditori, giacché le importazioni oggetto di dumping si trovano a competere con i prodotti simili dell’industria dell’Unione venduti con il marchio dei rivenditori. Tale distinzione è stata operata in particolare per determinare i volumi di vendita, i prezzi di vendita e la redditività. A fini di completezza, nelle tabelle 9, 13 e 16 sono tuttavia indicati e analizzati anche i totali (comprendenti le vendite dei prodotti sia con il marchio dei produttori sia con il marchio dei rivenditori). Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le vendite dell’industria dell’Unione di prodotti con il marchio dei rivenditori hanno rappresentato circa il 67 % del volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione e circa il 57 % del loro valore di vendita.

(98)

Dato che nell’Unione il granturco dolce viene trasformato unicamente durante i mesi estivi, determinati indicatori di pregiudizio sono praticamente identici per il 2017 e per il periodo dell’inchiesta di riesame (dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018). Ciò vale in particolare per la produzione e la capacità produttiva.

(99)

Come indicato al considerando 14, per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione si è ricorsi al campionamento.

(100)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati presentati dall’industria dell’Unione e contenuti nelle risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(101)

La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(102)

Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(103)

Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l’occupazione, la produttività, l’entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(104)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

5.5.2.   Indicatori macroeconomici

5.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(105)

La produzione dell’industria dell’Unione, che nel 2015 ammontava a circa 359 000 tonnellate, ha registrato un aumento del 5 % durante il periodo in esame.

Tabella 6

Produzione dell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Produzione (in tonnellate)

359 250

343 539

376 337

376 437

Indice (2015 = 100)

100

96

105

105

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

(106)

La capacità produttiva si è mantenuta stabile nel periodo in esame.

Tabella 7

Capacità produttiva dell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Capacità (in tonnellate)

465 311

465 370

465 876

465 876

Indice (2015 = 100)

100

100

100

100

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

(107)

L’utilizzo degli impianti ha seguito la stessa tendenza della produzione, crescendo del 5 % durante il periodo in esame fino a raggiungere l’81 %.

Tabella 8

Utilizzo degli impianti dell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Utilizzo degli impianti (%)

77

74

81

81

Indice (2015 = 100)

100

96

105

105

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(108)

Per quanto riguarda la produzione dell’industria dell’Unione destinata alla vendita con il marchio dei rivenditori, il volume delle vendite sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti è aumentato del 3 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

Tabella 9

Volume delle vendite dell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Volume delle vendite dell’Unione (prodotti con marchio dei rivenditori) ad acquirenti indipendenti (in tonnellate)

214 495

219 646

225 522

220 839

Indice (2015 = 100)

100

102

105

103

Volume delle vendite dell’Unione (prodotti con marchio dei produttori e dei rivenditori) ad acquirenti indipendenti (in tonnellate)

322 501

330 246

338 455

330 875

Indice (2015 = 100)

100

102

105

103

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

(109)

Il volume totale delle vendite della produzione dell’Unione (sia con il marchio dei produttori sia con il marchio dei rivenditori) sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti ha seguito lo stesso andamento delle vendite dei prodotti con il marchio dei rivenditori, aumentando del 3 % nel periodo in esame.

(110)

La quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione era del 94 % nel 2015 ed è cresciuta di un punto percentuale, raggiungendo il 95 %, nel periodo dell’inchiesta di riesame.

Tabella 10

Quota di mercato dell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Quota di mercato dell’industria dell’Unione (prodotti con il marchio dei produttori e dei rivenditori) (%)

94

95

95

95

Indice (2015 = 100)

100

101

101

101

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.5.2.3.   Crescita

(111)

Tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta di riesame, il consumo dell’Unione ha registrato un leggero incremento, pari al 2 %, ma l’industria dell’Unione è riuscita ad accrescere la propria quota di mercato dell’1 % attraverso un aumento delle vendite.

5.5.2.4.   Occupazione e produttività

(112)

Il livello di occupazione dell’industria dell’Unione è dapprima diminuito dell’11 % tra il 2015 e il 2017 ed è poi aumentato di 6 punti percentuali durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, durante il periodo in esame l’occupazione dell’industria dell’Unione è diminuita del 5 %, passando da circa 2 200 a circa 2 100 equivalenti a tempo pieno («ETP»).

Tabella 11

Occupazione

 

2015

2016

2017

PIR

Occupazione (in ETP)

2 203

1 993

1 964

2 092

Indice (2015 = 100)

100

90

89

95

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

(113)

La produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, calcolata come produzione annua (in tonnellate) per ETP, da un livello iniziale di 163 tonnellate per ETP è dapprima aumentata del 17 % tra il 2015 e il 2017, per poi diminuire di 7 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta di riesame. In generale, la produttività è aumentata del 10 %, raggiungendo 180 tonnellate per ETP all’anno. Ciò riflette il maggiore utilizzo di macchinari avanzati a discapito del lavoro manuale.

Tabella 12

Produttività dell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Produttività (in tonnellate/ETP)

163

172

192

180

Indice (2015 = 100)

100

106

117

110

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(114)

L’inchiesta ha stabilito la persistenza del dumping e ha determinato che l’entità del margine di dumping a livello nazionale, come indicato nel considerando 63, è superiore al livello minimo.

(115)

Allo stesso tempo, il livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame nel periodo dell’inchiesta di riesame, pur essendo relativamente limitato, è rimasto significativo, attestandosi al 3,9 %.

(116)

Gli indicatori macroeconomici e microeconomici esaminati mostrano che, sebbene le misure antidumping abbiano parzialmente conseguito il risultato atteso di eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione, l’industria subisce ancora continue pressioni a causa dei prezzi bassi applicati dai produttori esportatori thailandesi.

(117)

In effetti il segmento dei rivenditori, che si trova in concorrenza diretta con le importazioni provenienti dalla Thailandia, ha ottenuto scarsi risultati in termini di redditività. I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione in tale segmento di mercato sono diminuiti dell’8 % durante il periodo in esame, laddove i costi di produzione sono aumentati dell’1 % circa durante lo stesso periodo. Risulta chiaro che l’industria dell’Unione non è riuscita a recuperare i costi sostenuti, incorrendo quindi in perdite significative. Data l’importanza del marchio dei rivenditori nel settore del granturco dolce dell’industria dell’Unione (circa il 67 % del volume totale e il 57 % del valore delle vendite dell’industria dell’Unione), tale situazione ha avuto ripercussioni negative sulla redditività complessiva. Non si è pertanto potuta constatare un’effettiva ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping del settore dei rivenditori e si ritiene che l’industria dell’Unione rimanga vulnerabile.

5.5.3.   Indicatori microeconomici

5.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(118)

I prezzi unitari delle vendite dei prodotti dell’industria dell’Unione con il marchio dei rivenditori ad acquirenti indipendenti sono diminuiti dell’8 % durante il periodo in esame, raggiungendo 1 114 EUR/tonnellata.

(119)

Per quanto riguarda i prodotti dell’industria dell’Unione sia con il marchio dei produttori sia con il marchio dei rivenditori, i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuiti del 4 % durante il periodo in esame, raggiungendo 1 311 EUR/tonnellata.

Tabella 13

Prezzo unitario nel mercato dell’Unione

 

2015

2016

2017

PIR

Prezzo unitario delle vendite dell’Unione (prodotti con il marchio dei rivenditori) ad acquirenti indipendenti (in EUR/tonnellata)

1 204

1 106

1 095

1 114

Indice (2015 = 100)

100

92

91

92

Prezzo unitario delle vendite dell’Unione (prodotti con il marchio dei produttori e dei rivenditori) ad acquirenti indipendenti (in EUR/tonnellata)

1 365

1 291

1 289

1 311

Indice (2015 = 100)

100

95

94

96

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.5.3.2.   Costo del lavoro

(120)

Tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per addetto è aumentato dell’8 % a causa di un aumento del 2 % del costo totale del lavoro e di un calo del 5 % dell’occupazione in ETP nello stesso periodo.

Tabella 14

Costo medio del lavoro per addetto

 

2015

2016

2017

PIR

Costo del lavoro (in EUR/ETP)

30 529

32 581

35 537

32 903

Indice (2015 = 100)

100

107

116

108

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

ETP sta per equivalente a tempo pieno.

5.5.3.3.   Scorte

(121)

Il livello delle scorte finali dell’industria dell’Unione è diminuito durante il periodo in esame. È calato del 6 % nel 2016 e nel 2017 e del 59 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia è opportuno osservare che il livello elevato di scorte alla fine di un anno civile dipende dal fatto che il raccolto e l’inscatolamento generalmente si concludono ogni anno a settembre. Le scorte vengono dunque rifornite solo durante il raccolto estivo e poi consumate durante l’intero anno, pertanto i loro livelli nel periodo dell’inchiesta di riesame devono essere valutati separatamente.

Tabella 15

Scorte

 

2015

2016

2017

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

198 629

186 248

186 136

80 885

Indice (2015 = 100)

100

94

94

41

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(122)

Per quanto concerne i prodotti con il marchio dei rivenditori, durante il periodo in esame la redditività delle vendite dell’industria dell’Unione, espressa in percentuale delle vendite nette, è diminuita passando da un profitto del 5,2 % nel 2015 a una perdita dello 0,7 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(123)

Anche la redditività delle vendite dell’industria dell’Unione, per quanto riguarda sia i prodotti con il marchio dei produttori che quelli con il marchio dei rivenditori, è calata dal 10 % nel 2015 al 6,7 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il calo è quindi meno marcato rispetto a quello registrato per le vendite concernenti unicamente i prodotti con il marchio dei rivenditori. Il calo della redditività è dovuto al fatto che, durante il periodo in esame, i prezzi di vendita sono diminuiti del 4 % mentre i costi di produzione (legati prevalentemente al costo delle lattine e del granturco dolce non trasformato) sono aumentati dell’1 % durante lo stesso periodo. Risulta pertanto chiaro che l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire ai propri clienti l’aumento dei costi di produzione.

(124)

L’utile sul capitale investito (return on investments - «ROI»), espresso sia per i prodotti con il marchio dei produttori sia per quelli con il marchio dei rivenditori in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso lo stesso andamento della redditività, È diminuito dal 49 % circa nel 2015 al 31,7 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, riducendosi dunque del 35 % durante il periodo in esame.

(125)

Nel 2015 il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative era pari a circa 17 milioni di EUR. È aumentato fino a circa 24 milioni di EUR nel periodo dell’inchiesta di riesame (crescendo dunque del 42 %). Nessuno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha segnalato di aver riscontrato difficoltà nell’ottenere capitale.

Tabella 16

Redditività e utile sul capitale investito

 

2015

2016

2017

PIR

Redditività dell’industria dell’Unione (prodotti con il marchio dei rivenditori) (in % delle vendite nette)

5,2

-1,4

-2,6

-0,7

Indice (2015 = 100)

100

-27

-50

-13

Redditività dell’industria dell’Unione (prodotti con il marchio dei produttori e dei rivenditori) (in % delle vendite nette)

10,0

6,1

4,8

6,7

Indice (2015 = 100)

100

61

48

67

Utile sul capitale investito (prodotti con il marchio dei produttori e dei rivenditori) (in % del valore contabile netto degli investimenti)

49,0

27,3

23,7

31,7

Indice (2015 = 100)

100

56

48

65

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

Tabella 17

Flusso di cassa

 

2015

2016

2017

PIR

Flusso di cassa (prodotti con il marchio dei produttori e dei rivenditori) (in EUR)

17 197 966

32 293 239

16 496 604

24 404 977

Indice (2015 = 100)

100

188

96

142

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

(126)

Gli investimenti annui dell’industria dell’Unione nella produzione del prodotto simile sono aumentati costantemente durante il periodo in esame, passando da 4 milioni di EUR nel 2015 a circa 8 milioni di EUR nel periodo dell’inchiesta di riesame e registrando dunque una crescita dell’85 %. Essi sono stati destinati al rinnovamento delle attrezzature esistenti e all’aumento della produttività.

Tabella 18

Investimenti

 

2015

2016

2017

PIR

Investimenti netti (in EUR)

4 446 615

5 622 002

7 744 202

8 232 340

Indice (2015 = 100)

100

126

174

185

Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate.

5.6.   Conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione

(127)

Diversi indicatori hanno registrato un andamento negativo tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta di riesame. L’utile sul capitale investito è diminuito, come anche la redditività delle vendite, e l’occupazione è calata del 5 %. Le importazioni dalla Thailandia sono aumentate a fronte di una riduzione del prezzo medio. La resa estremamente elevata delle colture nel 2014 ha determinato scorte consistenti nel 2015. Durante lo stesso periodo le importazioni a prezzi bassi dalla Thailandia hanno ulteriormente influito in maniera negativa sull’industria dell’Unione. Per reagire alla situazione, nel 2016 l’industria dell’Unione ha ridotto i prezzi e la produzione, riducendo anche le scorte, con conseguenze negative per la redditività. L’industria dell’Unione ha potuto intensificare la produzione solo nel 2017, ma la redditività si è ridotta al minimo dato il ritardo di un anno civile nella produzione e nelle vendite.

(128)

Le vendite di granturco dolce dell’industria dell’Unione con il marchio dei rivenditori hanno fatto registrare perdite durante la maggior parte del periodo in esame. Per l’industria, le vendite dei prodotti con il marchio del rivenditore sono essenziali dato che costituiscono più di metà delle vendite complessive. Data l’importanza delle vendite dei prodotti con il marchio del rivenditore rispetto al valore totale delle vendite, la redditività complessiva è diminuita dal 10 % al 6,7 %.

(129)

Altri indicatori hanno avuto un’evoluzione positiva. L’utilizzo degli impianti è aumentato fino a raggiungere l’81 %. Anche il flusso di cassa e gli investimenti sono cresciuti notevolmente. Per quanto riguarda i prodotti con il marchio del rivenditore, che si trovano in concorrenza diretta con le importazioni provenienti dalla Thailandia, il volume di vendita dell’industria dell’Unione è aumentato del 3 %. Le vendite totali di entrambi i segmenti combinati sono aumentate della stessa percentuale. È tuttavia opportuno osservare che, a causa delle importazioni provenienti dalla Thailandia, l’industria dell’Unione non è riuscita a trasferire ai clienti l’aumento dei costi e a raggiungere pertanto livelli soddisfacenti di redditività per poter mantenere una quota sostanziale in un mercato in cui l’industria dell’Unione e le importazioni provenienti dalla Thailandia sono in concorrenza tra loro, dato che le importazioni da altri paesi terzi sono frammentarie e trascurabili.

(130)

I due segmenti (prodotti con il marchio dei produttori e dei rivenditori) mostrano una diversa situazione dell’industria dell’Unione. Da un lato, nel segmento dei prodotti con il marchio del produttore, l’industria dell’Unione non si confronta con una forte concorrenza diretta. Il potere dei proprietari di marchi è saldo e il mercato è consolidato. Dall’altro lato, sono i rivenditori a stabilire i prezzi nel segmento dei prodotti con il marchio dei rivenditori. Data la concorrenza delle importazioni provenienti dalla Thailandia, i prezzi sono costantemente sotto pressione. Di conseguenza, è più difficile per i produttori dell’Unione trasferire sui rivenditori l’aumento dei costi di produzione (principalmente legati al granturco dolce e alle lattine) a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni provenienti dalla Thailandia.

(131)

Analogamente, l’industria dell’Unione ha potuto accrescere la propria quota di mercato privilegiando i volumi a discapito dei prezzi. Tuttavia non si può ignorare il fatto che per la maggior parte del periodo in esame l’industria dell’Unione abbia registrato perdite nella maggior parte del settore del granturco dolce (prodotti con il marchio dei rivenditori).

(132)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della Thailandia e due produttori esportatori hanno sostenuto che l’aumento del volume delle importazioni di granturco dolce provenienti dalla Cina a prezzi di importazione più bassi potesse costituire una minaccia più significativa rispetto alle importazioni dalla Thailandia.

(133)

Sebbene le importazioni cinesi abbiano un prezzo medio inferiore, i volumi delle importazioni erano ancora trascurabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame (0,4 % di quota di mercato); tali importazioni non sono state quindi prese in considerazione nella valutazione del pregiudizio. L’argomentazione è stata respinta.

(134)

Il governo della Thailandia e i due produttori esportatori hanno ulteriormente affermato che gli scarsi risultati dell’industria dell’Unione fossero dovuti a condizioni meteorologiche particolari in Europa nel 2018. I due produttori esportatori hanno fatto riferimento a un articolo di stampa (14) riguardante il raccolto di granturco nel 2018. La Commissione osserva anzitutto che il raccolto di granturco dolce del 2018 non incide sui risultati dell’industria dell’Unione nel periodo in esame (che si è concluso nel giugno 2018), in quanto le vendite fino al giugno 2018 si basano sul raccolto dell’anno precedente. In secondo luogo l’articolo non è pertinente dato che il granturco è una pianta diversa dal granturco dolce e non è utilizzato per produrre il prodotto oggetto del riesame.

(135)

L’industria dell’Unione ha sostenuto che la valutazione del pregiudizio dovrebbe considerare separatamente le lattine di grandi dimensioni vendute nel segmento dei prodotti con il marchio dei rivenditori, nel quale gli esportatori thailandesi avevano una quota di mercato compresa tra il 20 % e il 30 % e l’industria dell’Unione ha registrato livelli di redditività bassi e ha subito un pregiudizio notevole.

(136)

Come indicato al considerando 96, il mercato del granturco dolce è caratterizzato da due canali di vendita: il canale con il marchio dei rivenditori e quello con il marchio dei produttori. A norma dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base e come nell’inchiesta iniziale che ha portato all’istituzione del dazio, la valutazione del pregiudizio si è fondata sui risultati complessivi dell’industria dell’Unione (prodotti sia con il marchio dei produttori sia con quello dei rivenditori), oltre a prendere in considerazione, per una serie di indicatori del pregiudizio, quali la redditività, il volume e i prezzi di vendita, i prodotti con il marchio dei rivenditori. Non vi sono cambiamenti di circostanze tali da giustificare l’utilizzo di una metodologia diversa. Di conseguenza, tale argomentazione è stata respinta.

(137)

La situazione relativa al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è contrastante. Le misure antidumping hanno parzialmente raggiunto il proprio obiettivo eliminando una parte del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Thailandia. Nel complesso, la situazione dell’industria dell’Unione è tuttavia ancora vulnerabile e fragile, soprattutto se si considera la modesta redditività.

(138)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che, benché nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio, questo non poteva considerarsi un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(139)

La Commissione ha concluso al considerando 138 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale esistenza di un rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Thailandia in caso di scadenza delle misure. Date tali premesse, risulta che le misure antidumping hanno parzialmente ottenuto i risultati previsti di eliminazione del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. Tuttavia come dimostra l’evoluzione negativa di una serie di indicatori di pregiudizio, l’industria dell’Unione versa ancora in una situazione di vulnerabilità e fragilità.

(140)

A tale proposito la Commissione ha analizzato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nel paese interessato, l’attrattiva del mercato dell’Unione e l’impatto delle importazioni provenienti dal paese interessato sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

6.1.   Capacità di produzione/trasformazione inutilizzata

(141)

Come già menzionato nei considerando da 68 a 70, gli esportatori thailandesi posseggono una capacità inutilizzata notevole che consentirebbe loro di aumentare rapidamente le esportazioni. Inoltre secondo le stime la loro capacità di trasformazione inutilizzata ammonterebbe a circa 150 000 tonnellate, ossia circa dieci volte il volume delle esportazioni dalla Thailandia verso l’Unione.

6.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(142)

Considerando che sul mercato dell’Unione i prezzi permettono guadagni superiori rispetto a quelli che si possono ottenere sui mercati di paesi terzi, come descritto nel considerando 72, in caso di scadenza delle misure antidumping è probabile che verrebbero deviate sul mercato dell’Unione quantità significative di prodotti che attualmente sono vendute sui mercati di tali paesi terzi.

(143)

Su tale base, in assenza di misure è probabile che i produttori thailandesi intensificherebbero notevolmente la loro presenza sul mercato dell’Unione in termini di volume e quota di mercato, applicando prezzi di dumping che metterebbero ulteriormente sotto pressione i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione.

6.3.   Incidenza sull’industria dell’Unione

(144)

Con il probabile arrivo di grandi quantitativi di importazioni thailandesi a prezzi inferiori, l’industria dell’Unione sarebbe costretta a ridurre la produzione e ad abbassare i prezzi. Persino prezzi leggermente inferiori hanno un impatto significativo sulla redditività dell’industria dell’Unione, come mostrato dall’analisi del segmento dei prodotti venduti con il marchio dei rivenditori illustrata nei considerando 122 e 123.

(145)

Data la fragilità dell’industria dell’Unione, diminuzioni dei volumi di produzione e dei prezzi di vendita provocherebbero un rapido deterioramento della sua redditività e di altri indicatori di prestazione.

6.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio

(146)

Alla luce di quanto precede si può concludere che, in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore, sussiste il rischio di reiterazione di un pregiudizio notevole.

(147)

Due produttori esportatori hanno osservato che non vi è rischio di reiterazione del pregiudizio notevole poiché la Commissione non ha presentato elementi di prova sufficienti in merito, principalmente perché il mercato dell’Unione non è il mercato principale e privilegiato per il prodotto oggetto del riesame e perché gli attuali indicatori economici mostrano sviluppi positivi. Tale argomentazione è stata sostenuta anche dal governo della Thailandia.

(148)

Gli elementi di prova a sostegno del rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati illustrati ai considerando da 139 a 145, nei quali la Commissione ha condotto una valutazione prospettica per stimare il rischio di reiterazione del pregiudizio. Tale analisi non si basa unicamente sulla situazione attuale riguardante il mercato principale e privilegiato per il prodotto oggetto del riesame e i risultati dell’industria dell’Unione, ma considera la probabile situazione nel mercato dell’Unione in caso di abrogazione delle misure antidumping. La richiesta è stata dunque respinta.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(149)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all’interesse generale dell’Unione. L’interesse dell’Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(150)

Come indicato al considerando 139, l’industria dell’Unione versa ancora in una situazione di fragilità e vulnerabilità. Il mantenimento delle misure le permetterebbe di aumentare i prezzi di vendita (in particolare dei prodotti con il marchio dei rivenditori), al fine di recuperare i maggiori costi di produzione. In tal modo l’industria dell’Unione sarebbe in condizione di migliorare la propria situazione finanziaria.

7.2.   Interesse dei rivenditori e dei consumatori

(151)

La precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza è giunta alla conclusione che i rivenditori non risentirebbero in modo sproporzionato di un’eventuale proroga delle misure.

(152)

Nell’inchiesta attuale, la Commissione non ha rilevato elementi di prova che suggeriscano che tale situazione sia cambiata rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza. Nessun rivenditore ha collaborato all’inchiesta né ha sostenuto che tale conclusione non fosse più valida. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria dei rivenditori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.

(153)

Per quanto riguarda i consumatori, un nucleo familiare spende in media un importo annuale molto ridotto per acquistare granturco dolce. Tenuto conto del livello moderato delle misure in vigore, è probabile che gli effetti del mantenimento delle misure siano trascurabili per i consumatori.

(154)

Si ritiene dunque improbabile che le misure proposte incidano in modo sostanziale sulla situazione dei rivenditori e dei consumatori dell’Unione.

7.3.   Rischio di difficoltà di approvvigionamento/concorrenza sul mercato dell’Unione

(155)

Nell’Unione il consumo è rimasto stabile, attestandosi a circa 365 000 tonnellate. Nel periodo in esame la capacità dell’industria dell’Unione ha costantemente superato la domanda dell’Unione stessa, raggiungendo un livello di circa 466 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame. L’industria dell’Unione appare dotata di una capacità inutilizzata che le consentirebbe di accrescere la propria produzione in caso di aumento della domanda. Le importazioni da altri paesi terzi, in particolare Stati Uniti d’America e Repubblica popolare cinese, possono altresì soddisfare una parte della domanda. Di fatto, le misure antidumping non hanno lo scopo di bloccare le importazioni dalla Thailandia nell’Unione. Considerando il livello modesto del dazio antidumping, si prevede che le importazioni provenienti dalla Thailandia continueranno a rappresentare una quota non indifferente del mercato dell’Unione.

(156)

Alla luce di tali considerazioni, non è possibile concludere che il mantenimento delle misure antidumping possa causare difficoltà di approvvigionamento o una limitazione della concorrenza nel mercato dell’Unione.

7.4.   Conclusione relativa all’interesse dell’Unione

(157)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi fossero fondati motivi di ritenere contrario all’interesse dell’Unione il mantenimento delle misure vigenti sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(158)

Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza del dumping, la reiterazione del pregiudizio e l’interesse dell’Unione, le misure antidumping applicabili a determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia dovrebbero essere mantenute.

(159)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in seguito alla divulgazione delle suddette informazioni e chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Sono state prese nella dovuta considerazione tutte le comunicazioni e le osservazioni debitamente giustificate pervenute.

(160)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (15), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(161)

Il comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato con il codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001903010) e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato con il codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005800010), originario del Regno di Thailandia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping (%)

Codice TARIC aggiuntivo

Karn Corn Co. Ltd., 68 Moo 7 Tambol Saentor, Thamaka, Kanchanaburi 711 30, Thailandia

3,1

A789

Kuiburi Fruit Canning Co. Ltd., 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thailandia

14,3

A890

Malee Sampran Public Co. Ltd., Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailandia

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co. Ltd., 99 Moo 1 Thanamtuen Khaupoon Road Kaengsian, Muang, Kanchanaburi 71000, Thailandia

12,8

A791

Sun Sweet Co. Ltd., 9 M. 1, Sanpatong, Chiang Mai 50120, Thailandia

11,1

A792

Produttori esportatori elencati nell’allegato che hanno collaborato

12,9

A793

Tutte le altre società

14,3

A999

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di includere un nuovo produttore esportatore e attribuirgli la media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale, qualora un nuovo produttore esportatore della Thailandia fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione dai quali si desuma che tale produttore esportatore:

a)

nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («il periodo dell’inchiesta iniziale») non ha esportato nell’Unione il prodotto di cui al paragrafo 1;

b)

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Thailandia soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato nell’Unione del prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio, del 18 giugno 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14).

(3)  Regolamento (CE) n. 954/2008 del Consiglio, del 25 settembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 1).

(4)  Decisione 2007/424/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, recante accettazione degli impegni offerti nel quadro della procedura anti-dumping concernente le importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 42).

(5)  Regolamento (CE) n. 847/2009 del Consiglio, del 15 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 246 del 18.9.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 1).

(8)  Avviso a seguito delle sentenze del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2019, relative rispettivamente alle cause T-460/14 e C-144/18 P, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU C 291 del 29.8.2019, pag. 3).

(9)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 440 del 21.12.2017, pag. 21).

(10)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia (GU C 322 del 12.9.2018, pag. 4).

(11)  Articolo di IEG Vu del 24 ottobre 2018 inserito nella comunicazione dell’AETMD del 29 marzo 2019, allegato 8.

(12)  Comunicazione dell’AETMD del 29 marzo 2019.

(13)  Esportazioni di 13 643 tonnellate del prodotto oggetto del riesame (cfr. tabella 2) rispetto a una capacità inutilizzata totale di 150 000 tonnellate.

(14)  https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/20/la-roumanie-vampirise-le-marche-europeen-du-mais_5372297_3234.html?xtmc=dracula&xtcr=1.

(15)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta di cui all’articolo 1, paragrafo 2 (al codice TARIC aggiuntivo A793)

Nome

Indirizzo

Agro-On (Thailand) Co., Ltd.

50/499-500 Moo 6 Baan Mai, Pakkret, Monthaburi 11120, Thailandia

B.N.H. Canning Co., Ltd

425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai, Kongsan Bangkok 10600, Thailandia

Boonsith Enterprise Co., Ltd.

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd., Chomthong, Bangkok 10150, Thailandia

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailandia

Great Oriental Food Products Co., Ltd.

888/127 Panuch Village Soi Thanaphol 2, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailandia

Lampang Food Products Co., Ltd.

22 K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailandia

O.V. International Import-Export Co., Ltd

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn, Bangkok 10500, Thailandia

Pan Inter Foods Co., Ltd.

400 Sunphavuth Rd, Bangna, Bangkok 10260, Thailandia

Siam Food Products Public Co., Ltd.

3195/14 Rama IV Road, Vibulthani Tower 1, 9th Fl., Klong Toey, Bangkok, 10110 Thailandia

Viriyah Food Processing Co. Ltd.

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailandia

Vita Food Factory (1989) Ltd.

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad, Bangkok 10700, Thailandia