29.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 308/58


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1978 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), in particolare l’articolo 113,

previa consultazione del consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione (2) dispone che il presidente dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali («l’Ufficio») possa autorizzare modi di pagamento alternativi delle tasse e soprattasse e stabilisce un elenco di tali modi alternativi. Al fine di aumentare la flessibilità e semplificare i procedimenti è opportuno inserire tale elenco di modi di pagamento alternativi nelle norme sui metodi di lavoro stabilite dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio sulla base dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2100/94.

(2)

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 indica la data alla quale l’importo si considera pervenuto d’ufficio. In base all’esperienza acquisita nel trattamento dei pagamenti, è necessario chiarire che l’importo del versamento deve essere accreditato integralmente su un conto bancario intestato all’Ufficio per garantire che non esistano obblighi pendenti nei confronti dell’Ufficio.

(3)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1238/95 dispone che la persona che ha effettuato un pagamento all’Ufficio debba indicare per iscritto il proprio nome e la causale del pagamento. Qualora non sia in grado di determinare la causale del pagamento, l’Ufficio invita il pagatore a comunicare la causale entro un termine di due mesi. Per aumentare l’efficienza del trattamento dei pagamenti, tale termine dovrebbe essere ridotto da due mesi a un mese.

(4)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 stabilisce la tassa di domanda. Al fine di incoraggiare l’utilizzo del sistema elettronico di presentazione online delle domande dell’Ufficio, la tassa per la presentazione di domande con mezzi diversi, ad esempio di domande su carta, dovrebbe essere aumentata da 650 EUR a 800 EUR. Inoltre, in base all’esperienza pratica, l’utilizzo del sistema elettronico di presentazione online delle domande potrebbe diventare più efficiente se venisse combinato con l’utilizzo obbligatorio della piattaforma di comunicazione dematerializzata dell’Ufficio per qualsiasi ulteriore corrispondenza con l’Ufficio.

(5)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1238/95 l’Ufficio trattiene 150 EUR dalla tassa di domanda nel caso in cui la domanda non risulti valida ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 2100/94. Al fine di ridurre l’onere amministrativo dovrebbe essere rimborsata la totalità della tassa di domanda.

(6)

In relazione alla tassa annuale, l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1238/95 stabilisce che l’Ufficio non rimborsa gli importi pagati allo scopo di mantenere in vigore la privativa comunitaria per varietà vegetali. L’esperienza acquisita ha dimostrato che, al fine di migliorare la trasparenza, l’Ufficio può effettuare un rimborso qualora abbia ricevuto una rinuncia tra la data di pagamento e la data di scadenza annuale della concessione.

(7)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 stabilisce il livello delle tasse per l’organizzazione e la realizzazione dell’esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali («la tassa per l’esame tecnico») da pagarsi all’Ufficio.

(8)

Il consiglio d’amministrazione dell’Ufficio ha deciso di seguire il principio del recupero del 100 % dei costi, in modo che gli uffici di esame siano rimborsati in base ai costi medi reali degli esami.

(9)

L’esperienza acquisita con gli esami tecnici dimostra che le tasse per l’esame possono cambiare con il tempo per alcuni gruppi di spesa. Le tasse riscosse dall’Ufficio dovrebbero quindi rispecchiare l’importo complessivo delle tasse per i rispettivi gruppi di spesa che deve essere versato dall’Ufficio agli uffici d’esame. Le tasse fissate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 dovrebbero quindi essere modificate per i gruppi di spesa interessati.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o aprile 2020 al fine di concedere all’Ufficio e ai portatori di interesse il tempo sufficiente per adeguarsi a tali modifiche.

(12)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il presidente dell’Ufficio può autorizzare modi di pagamento alternativi in base alle norme sui metodi di lavoro adottate ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio.»;

2)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo delle tasse e soprattasse si considera pervenuto all’Ufficio il giorno in cui l’importo del versamento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è accreditato integralmente su un conto bancario intestato all’Ufficio.»;

3)

all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora non sia in grado di determinare la casuale del pagamento, l’Ufficio invita il pagatore a comunicare la casuale per iscritto entro il termine di un mese. Se la casuale del pagamento non viene comunicata entro tale termine, il pagamento si considera non avvenuto e il relativo importo è restituito al pagatore.»;

4)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Chiunque presenti una domanda di privativa comunitaria per varietà vegetali (il richiedente) è tenuto a pagare una tassa dell’ammontare di 450 EUR per il disbrigo della domanda presentata tramite un formulario online per via elettronica con l’uso del sistema di presentazione online delle domande dell’Ufficio.

Il richiedente accetta le condizioni di utilizzo della piattaforma di comunicazioni elettroniche sicure gestito dall’Ufficio e usa la piattaforma per presentare le domande di cui al primo comma e altri documenti, ricevere le notifiche e i documenti inviati dall’Ufficio, rispondere a tali notifiche ed effettuare altre azioni.

Il richiedente è tenuto a pagare una tassa di 800 EUR per il disbrigo della domanda presentata con mezzi diversi dall’uso del sistema di presentazione online delle domande dell’Ufficio.»

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Nel caso in cui venga versata la tassa di domanda ma la domanda non risulti valida ai sensi dell’articolo 50 del regolamento di base, l’Ufficio rimborsa la tassa di domanda al momento della notifica al richiedente delle carenze rilevate nella domanda.»;

5)

all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’Ufficio non rimborsa gli importi pagati in relazione alla tassa annuale allo scopo di mantenere in vigore la privativa comunitaria per varietà vegetali, a meno che l’Ufficio non abbia ricevuto una rinuncia a una privativa comunitaria per varietà vegetali tra la data di pagamento e la data di scadenza annuale della concessione, come specificato al paragrafo 2, lettera b). Le rinunce pervenute dopo la data di scadenza annuale della concessione non saranno prese in considerazione per tali pagamenti.»

6)

l’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 31).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Tasse relative all’esame tecnico di cui all’articolo 8

La tassa da pagare per l’esame tecnico di una varietà a norma dell’articolo 8 va stabilita nel rispetto della seguente tabella:

(in EUR)

 

Gruppo di spesa

Tassa

Gruppo agricolo

1

Patata

2 050

2

Colza

2 150

3

Graminacee

2 920

4

Altre specie agricole

1 900

Gruppo della frutta

5

Mela

3 665

6

Fragola

3 400

7

Altre specie di frutta

3 460

Gruppo ornamentale

8

Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra

2 425

9

Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all’aperto

2 420

10

Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra

2 400

11

Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all’aperto

2 200

12

Specie ornamentali con condizioni fitosanitarie speciali

3 900

Gruppo di ortaggi

13

Ortaggi, prove di campo in serra

2 920

14

Ortaggi, prove di campo all’aperto

2 660