8.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/50


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1873 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un’esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 65, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 dispone che alcune categorie di animali e merci siano sottoposte a controlli sistematici ai posti di controllo frontalieri prima del loro ingresso nell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, in caso di sospette pratiche fraudolente o ingannevoli da parte di un operatore o in caso di violazioni gravi o ripetute della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, i controlli ufficiali sulle partite aventi lo stesso impiego o la stessa origine eseguiti delle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri sono intensificati. A norma dell’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, la decisione delle autorità competenti di eseguire tali controlli intensificati deve essere notificata alla Commissione e agli Stati membri mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 di tale regolamento.

(3)

Al fine di garantire un approccio armonizzato all’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati su alcune merci che entrano nell’Unione, è opportuno stabilire procedure dettagliate per l’esecuzione coordinata di tali controlli, comprese norme sul ruolo dell’IMSOC in tale contesto. Per motivi pratici l’esecuzione coordinata dei controlli intensificati alle frontiere dovrebbe essere limitata alle categorie di partite per le quali lo stabilimento di origine è identificabile in quanto figurante in un elenco, ossia le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi.

(4)

Quando riceve le notifiche delle autorità competenti in conformità all’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione dovrebbe in particolare valutare se la non conformità è basata su sospette pratiche fraudolente o ingannevoli o su una possibile violazione grave o ripetuta della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, ad esempio l’immissione in commercio di prodotti di origine animale contenenti livelli di contaminanti o residui di medicinali veterinari che superano il limite massimo di residui, oppure di prodotti non conformi al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (2).

(5)

Al fine di ridurre il rischio di pratiche fraudolente o ingannevoli messe in atto presentando ai controlli ufficiali partite di dimensioni ridotte, il peso totale delle partite conformi necessario per porre termine all’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati dovrebbe corrispondere ad almeno dieci volte il peso della partita che ha inizialmente fatto attivare la misura. Tuttavia, al fine di evitare un onere amministrativo e finanziario inaccettabile per le autorità competenti e per gli operatori, è opportuno fissare un peso totale massimo delle partite conformi necessario per porre termine all’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati.

(6)

Se durante l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati tre partite che entrano nell’Unione presentano lo stesso tipo di violazione indicato nella notifica in conformità all’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati dovrebbe essere mantenuta fino a quando i suoi risultati e l’azione delle autorità competenti dei paesi terzi interessati non siano soddisfacenti. In tal caso la Commissione dovrebbe chiedere alle autorità competenti dei paesi terzi di intraprendere le indagini e le misure necessarie per porre rimedio alla situazione nello stabilimento di origine e riferirne alla Commissione.

(7)

Per motivi di efficienza del sistema di controllo, gli Stati membri dovrebbero poter escludere alcune partite dall’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati nei casi in cui l’ingresso nell’Unione a tali partite dovesse essere rifiutato per motivi diversi dalla violazione per la quale sono eseguiti i controlli ufficiali intensificati coordinati.

(8)

Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme relative alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un’esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi che entrano nell’Unione ai fini dell’immissione in commercio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «stabilimento di origine» si intende lo stabilimento di origine in un paese terzo, comprese le navi di paesi terzi, figurante negli elenchi redatti in relazione all’esportazione nell’Unione di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione.

Articolo 3

Attivazione dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

1.   Nel notificare alla Commissione e agli altri Stati membri mediante l’IMSOC la loro decisione in conformità all’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti indicano lo stabilimento di origine, la categoria di merci, con la relativa descrizione e il codice della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), e la violazione per la quale si rende necessaria un’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati.

2.   Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la notifica è basata su sospette pratiche fraudolente o ingannevoli o su una possibile violazione grave o ripetuta della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

b)

la notifica è connessa ad un’azione od omissione di cui è responsabile lo stabilimento di origine della partita in questione;

c)

la partita in questione non è già soggetta all’esecuzione coordinata di controlli ufficiali intensificati in conformità al presente regolamento; e

d)

la partita in questione non è soggetta a misure di emergenza adottate in conformità all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o all’articolo 261 del regolamento (UE) 2016/429 (5), o a misure speciali adottate in conformità all’articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625, per la stessa violazione indicata nella notifica di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione registra l’esito della valutazione di cui al paragrafo 2 nell’IMSOC.

4.   Se dall’esito della valutazione di cui al paragrafo 2 risulta che sono soddisfatte le condizioni necessarie, le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri in tutti gli Stati membri eseguono controlli ufficiali intensificati coordinati.

Articolo 4

Procedure per l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

1.   Le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri in tutti gli Stati membri effettuano i controlli fisici e di identità di cui all’articolo 49 del regolamento (UE) 2017/625 su ciascuna partita proveniente dallo stesso stabilimento di origine e contenente la stessa categoria di merci, per lo stesso tipo di violazione, indicati nell’IMSOC in conformità all’articolo 3, paragrafo 1.

2.   Per i controlli di cui al paragrafo 1 le partite sono selezionate sulla base dei codici della nomenclatura combinata indicati nell’IMSOC in conformità all’articolo 3, paragrafo 1.

3.   Qualora tali codici non siano sufficientemente specifici da identificare correttamente la categoria di merci, le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri sottopongono all’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati le partite selezionate sulla base di tali codici solo se corrispondono alla descrizione delle merci indicata in conformità all’articolo 3, paragrafo 1.

4.   Le autorità competenti registrano nell’IMSOC i motivi per cui non sottopongono una partita selezionata all’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati in conformità al paragrafo 3.

Articolo 5

Controlli imposti

1.   Se durante l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati tre partite che entrano nell’Unione presentano lo stesso tipo di violazione indicato nella notifica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, la Commissione chiede all’autorità competente del paese terzo in cui si trova lo stabilimento di origine delle partite non conformi di:

a)

effettuare le indagini necessarie per individuare i motivi delle violazioni («controlli imposti»);

b)

adottare un piano d’azione in relazione allo stabilimento di origine per porre efficacemente rimedio alla situazione; e

c)

riferire sulle azioni di cui alle lettere a) e b), compresi i risultati del piano d’azione.

2.   La Commissione monitora da vicino i risultati dei controlli imposti e del piano d’azione e adotta ulteriori azioni, comprese misure in conformità all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all’articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 quando:

a)

l’autorità competente del paese terzo non adotta un’azione adeguata per porre efficacemente rimedio alla situazione; o

b)

le autorità competenti degli Stati membri continuano a notificare risultati insoddisfacenti dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati.

Articolo 6

Termine dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

1.   L’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati termina nei casi seguenti:

a)

quando un’autorità competente decide di ritirare la propria notifica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri mediante l’IMSOC, indicando i motivi che giustificano la decisione; o

b)

quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

i)

le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri degli Stati membri hanno registrato nel sistema IMSOC una sequenza ininterrotta di almeno 10 risultati soddisfacenti nel corso dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati; e

ii)

il peso totale delle partite di cui alla lettera i) raggiunge un peso corrispondente ad almeno 10 volte il peso della partita alla quale si riferisce la notifica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o un peso netto di 300 tonnellate (il valore più basso dei due).

2.   Se tuttavia la Commissione ha chiesto i controlli imposti, in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati termina quando:

a)

le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri degli Stati membri hanno registrato nel sistema IMSOC una sequenza ininterrotta di almeno 30 risultati soddisfacenti nel corso dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati; e

b)

l’autorità competente del paese terzo ha adottato un piano d’azione soddisfacente in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 7

Costi dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

I costi dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati sono a carico dell’operatore responsabile delle partite soggette a tali controlli.

Articolo 8

Partite escluse dall’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

1.   Le autorità competenti possono escludere una partita dall’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati, se l’ingresso nell’Unione a tale partita dovesse essere rifiutato in conformità all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 per motivi diversi dalla violazione per la quale sono eseguiti i controlli ufficiali intensificati coordinati.

2.   Le autorità competenti registrano nell’IMSOC i motivi dell’esclusione di una partita dall’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati in conformità al paragrafo 1.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).