19.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 298/12


Rettifica del regolamento (UE) 2019/1870 della Commissione, del 7 novembre 2019, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico e di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 289 dell’8 novembre 2019 )

Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo seguente:

«ALLEGATO I

Nell’allegato, sezione 8, del regolamento (CE) n. 1881/2006, la voce 8.1 è sostituita dalla seguente:

Prodotti alimentari (1)

Tenore massimo (g/kg)

“8.1

Acido erucico, compreso l’acido erucico combinato con lipidi

 

8.1.1

Oli e grassi vegetali immessi sul mercato per il consumatore finale o per uso come ingredienti alimentari, ad eccezione dell’olio di camelina, dell’olio di senape e dell’olio di borragine

20,0

8.1.2

Olio di camelina, olio di senape (*1) e olio di borragine

50,0

8.1.3

Senape (condimento)

35,0

ALLEGATO II

Nell’allegato, sezione 8, del regolamento (CE) n. 1881/2006, la voce 8.3 è sostituita dalla seguente:

Prodotti alimentari (1)

Tenore massimo (g/kg)

“8.3

Acide cyanhydrique, y compris l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes

 

8.3.1

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale  (54)  (55)

20,0

».

(*1)  Se autorizzato dall’autorità competente, il tenore massimo non si applica all’olio di senape prodotto e consumato a livello locale.”

(54)  ‘Prodotti non trasformati’ come definito nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(55)  ‘Immissione sul mercato’‘consumatore finale’ come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).”.