31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 281/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1838 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 2019

che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e delle raccomandazioni comuni degli Stati membri.

(2)

Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e in conformità degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l’obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY) entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

(4)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(5)

Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock («piano»). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l’MSY. A tal fine, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca per gli stock interessati, espressi in intervalli di valori, devono essere raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020. È opportuno che i limiti di cattura applicabili nel 2020 per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico siano stabiliti conformemente agli obiettivi del piano.

(6)

Il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha stabilito che la biomassa dell’aringa del Baltico occidentale nelle sottodivisioni CIEM 20-24 continua a essere inferiore al valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta (Blim). Nel suo parere annuale sugli stock del 29 maggio 2019, il CIEM ha perciò formulato un parere scientifico che sconsigliava le catture. A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno adottare tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY. La disposizione prevede inoltre che siano adottate ulteriori misure correttive. A tal fine, occorre tener conto del calendario per il raggiungimento degli obiettivi della PCP in generale e del piano in particolare, considerando l’effetto previsto delle misure correttive adottate, attenendosi nel contempo all’obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, secondo quanto previsto all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Di conseguenza, e conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno che le possibilità di pesca dell’aringa del Baltico occidentale siano fissate al di sotto degli intervalli di valori di mortalità per pesca, in modo da tenere conto della diminuzione della biomassa.

(7)

Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, il CIEM è stato in grado di fornire una valutazione analitica per la prima volta da diversi anni. Il CIEM ha stimato che la biomassa è inferiore al Blim e che resterà al di sotto del Blim nel medio termine, anche senza alcuna attività di pesca. Il CIEM ha pertanto formulato un parere scientifico che sconsiglia le catture nel 2020. Il CIEM non è stato tuttavia in grado di determinare gli intervalli di valori di mortalità per pesca. Sulla base della valutazione dello stock e al fine di reagire il più rapidamente possibile, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1248 (3), che ha stabilito misure urgenti per attenuare una grave minaccia per la conservazione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale (Gadus morhua). A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è necessario fissare le possibilità di pesca per il 2020 in modo da assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY.

(8)

Se le possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Baltico orientale dovessero essere fissate al livello indicato nel parere scientifico, l’obbligo di sbarcare tutte le catture nelle attività di pesca multispecifica in cui vengono effettuate catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante». Per raggiungere il giusto equilibrio tra, da un lato, la necessità di consentire il proseguimento delle attività di pesca a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi e, dall’altro, la necessità di conseguire un buono stato biologico di questo stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo l’MSY, è opportuno stabilire un TAC specifico per le catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico orientale. Tuttavia, alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) dovrebbe essere consentita la pesca mirata alla cattura del merluzzo bianco. Il livello del TAC dovrebbe consentire di evitare qualsiasi aumento della mortalità e offrire incentivi per il miglioramento della selettività e della prevenzione.

(9)

È previsto che nel novembre 2019 il CIEM emetta un parere sul livello di catture accessorie inevitabili di merluzzo bianco del Baltico orientale nell’ambito di attività di pesca non mirate alla cattura di questa specie. Se il livello consigliato dal CIEM divergerà dal livello fissato nel presente regolamento, sarà opportuno modificare il TAC per il merluzzo bianco del Baltico orientale per garantire che sia in linea con il parere del CIEM e che riguardi soltanto le catture accessorie inevitabili di tale stock nell’ambito di altre attività di pesca.

(10)

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139 dispone inoltre che si devono adottare ulteriori misure correttive per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l’MSY. I pareri scientifici indicano che le chiusure della pesca nel periodo della riproduzione, in particolare, possono arrecare ad uno stock benefici aggiuntivi che non possono essere conseguiti dal solo TAC, come un aumento del reclutamento grazie a una riproduzione indisturbata. Dato lo stato dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, è opportuno estendere l’ambito di applicazione e il calendario dell’attuale chiusura estiva della pesca nel periodo della riproduzione per il merluzzo bianco del Baltico orientale. In aggiunta, i pareri scientifici indicano che l’importanza relativa della pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico orientale dipende dal livello del TAC. Data la riduzione molto consistente del TAC, i quantitativi catturati nell’ambito della pesca ricreativa sono considerati notevoli. È pertanto opportuno vietare la pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25 e 26 in cui il merluzzo bianco del Baltico orientale è più abbondante.

(11)

Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa contribuisce notevolmente alla mortalità complessiva per pesca di tale stock. Considerato lo stato attuale dello stock e la riduzione del TAC, è opportuno ridurre il limite giornaliero per pescatore. Ciò lascia impregiudicato il principio di stabilità relativa applicabile alle attività di pesca commerciale. I pareri scientifici indicano inoltre che gli stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale e di merluzzo bianco del Baltico orientale si mescolano nella sottodivisione CIEM 24. Al fine di proteggere lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e di assicurare condizioni di parità con la zona di gestione del merluzzo bianco del Baltico orientale, è opportuno limitare l’utilizzo del TAC nella sottodivisione CIEM 24 alle catture accessorie di merluzzo bianco, eccezion fatta per le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. In aggiunta, dovrebbe essere prevista un’esenzione delle attività di pesca costiera su piccola scala con attrezzi fissi nelle zone fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri, in quanto il merluzzo bianco del Baltico occidentale è predominante in tali zone costiere poco profonde. Di conseguenza, e al fine di assicurare condizioni di parità con le sottodivisioni CIEM 25 e 26, è opportuno che la pesca ricreativa del merluzzo bianco nella sottodivisione CIEM 24 sia vietata oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base. Infine, tenuto conto dello stato di fragilità dello stock e che, secondo i pareri scientifici, le chiusure della pesca nel periodo della riproduzione, in particolare, possono arrecare ad uno stock benefici aggiuntivi che non possono essere conseguiti dal solo TAC, come un aumento del reclutamento grazie a una riproduzione indisturbata, è opportuno rintrodurre la chiusura invernale della pesca nel periodo della riproduzione per le attività di pesca commerciale.

(12)

Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca costiera, è opportuno introdurre una flessibilità all’interno della zona limitata per il salmone dalle sottodivisioni CIEM 22-31 alla sottodivisione CIEM 32 per lo Stato membro che ha chiesto tale flessibilità.

(13)

Secondo i pareri del CIEM, il 32 % di catture nell’ambito della pesca del salmone è erroneamente dichiarato, in particolare come catture di trota di mare. Dato che la maggior parte delle trote di mare del Mar Baltico sono sfruttate nelle zone costiere, è opportuno vietare la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche e limitare le catture accessorie di tale specie al 3 % delle catture combinate di trota di mare e di salmone al fine di contribuire a evitare che catture di salmone siano erroneamente dichiarate come catture di trota di mare.

(14)

Poiché la biomassa riproduttiva dello spratto è superiore all’MSY Btrigger (biomassa riproduttiva), è opportuno fissare il TAC in conformità dell’intervallo superiore dell’FMSY al fine di limitare le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1139.

(15)

L’utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca, nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto opportuno che il presente regolamento specifichi i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.

(16)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (6) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell’articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all’obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un’eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applichino ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(17)

Inoltre, dato che la biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale è inferiore al Blim e che nel 2020 sono consentite soltanto catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico, gli Stati membri si sono impegnati a non applicare l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per questo stock nel 2020, in modo tale che le catture nel 2020 non superino il TAC fissato.

(18)

In base a nuovi pareri scientifici è opportuno fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 per il periodo dal 1o novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

(19)

Il 1o ottobre 2019 il CIEM ha emesso un parere riveduto per la sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 7f e 7 g (Canale di Bristol, Mar Celtico). Sulla base di detto parere, il TAC per tale stock potrebbe essere aumentato. L’aumento dovrebbe essere limitato al 20 %, al fine di tenere conto della capacità di pesca per tale stock fino alla fine del 2019.

(20)

Nella tabella sulle possibilità di pesca relative all’austromerluzzo nella zona della convenzione SPRFMO a norma del regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (7), è opportuno correggere il codice di dichiarazione.

(21)

Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2020. È tuttavia opportuno che il presente regolamento si applichi alla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 dal 1o novembre 2019 al 31 ottobre 2020. Il TAC per la sogliola nelle divisioni CIEM 7f e 7 g e il TAC per l’austromerluzzo nella zona della convenzione SPRFMO a norma del regolamento (UE) 2019/124 si applicano dal 1o gennaio 2019. L’aumento del TAC per la sogliola e la modifica del codice di dichiarazione per l’austromerluzzo dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca superano quelle inizialmente fissate nel regolamento (UE) 2019/124. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2020 e modifica determinate possibilità di pesca in altre acque stabilite dal regolamento (UE) 2019/124.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico.

2.   Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«sottodivisione»: una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Consiglio (8);

2)

«totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell’arco di un anno;

3)

«contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

4)

«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riattribuzioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie.

Gli stock di specie non bersaglio rientranti nei limiti biologici di sicurezza di cui all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga dall’obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 7

Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-26

1.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni CIEM 22 e 23 e nella sottodivisione CIEM 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base.

2.   In deroga al paragrafo 1, nel periodo tra il 1o febbraio e il 31 marzo 2020 non possono essere conservati più di due esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni CIEM 22 e 23 e nella sottodivisione CIEM 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base.

3.   La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nella sottodivisione CIEM 24 oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base e nelle sottodivisioni CIEM 25 e 26.

4.   paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano misure nazionali più rigorose.

Articolo 8

Misure relative alla pesca della trota di mare e del salmone nelle sottodivisioni CIEM 22-32

1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2020 ai pescherecci è vietata la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni CIEM 22-32. Nell’ambito della pesca del salmone in queste acque, le catture accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica misure nazionali più rigorose.

Articolo 9

Flessibilità

1.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali, mentre l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

2.   L’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 10

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi di stock catturati o sbarcati a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato del presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Modifiche del regolamento (UE) 2019/124

1.   L’allegato IA del regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:

«1)

la tabella sulle possibilità di pesca relative alla sogliola nelle divisioni CIEM 7f e 7 g è sostituita dalla seguente:

Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7f e 7 g

(SOL/7FG.)

Belgio

630

TAC analitico»

Francia

63

Irlanda

32

Regno Unito

284

Unione

1 009

 

 

TAC

1 009

2)

la tabella sulle possibilità di pesca relative alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(NOP/2A3A4.)

Anno

2019

 

2020

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

54 949

 (9)  (11)

64 940

 (9)  (14)

Germania

11

 (9)  (10)  (11)

12

 (9)  (10)  (14)

Paesi Bassi

40

 (9)  (10)  (11)

48

 (9)  (10)  (14)

Unione

55 000

 (9)  (11)

65 000

 (9)  (14)

Norvegia

14 500

 (12)

0

 (12)

Isole Fær Øer

5 000

 (13)

0

 (13)

TAC

Non pertinente

 

Non pertinente

 

2.   Nella tabella sulle possibilità di pesca relative all’austromerluzzo nella zona della convenzione SPRFMO figurante nell’allegato IJ, il codice di dichiarazione «TOP/SPRFMO» è sostituito da «TOT/SPR-AE».

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020, ad eccezione dell’articolo 11, paragrafo 1, punto 2), che si applica dal 1o novembre 2019 al 31 ottobre 2020, e dell’articolo 11, paragrafo 1, punto 1), e dell’articolo 11, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1248 della Commissione, del 22 luglio 2019, che stabilisce misure volte ad attenuare una grave minaccia per la conservazione dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale (Gadus morhua) (GU L 195 del 23.7.2019, pag. 2).

(4)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(5)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(7)  Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(9)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(10)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(11)  Il contingente dell’Unione può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

(12)  Deve essere utilizzata una rete con porta di uscita.

(13)  Deve essere utilizzata una rete con porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(14)  Il contingente dell’Unione può essere pescato dal 1o novembre 2019 al 31 ottobre 2020.


ALLEGATO

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 30-31

(HER/30/31.)

Finlandia

53 306

 

Svezia

11 712

 

 

 

 

Unione

65 018

 

 

 

 

TAC

65 018

TAC precauzionale


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 22-24

(HER/3BC+24)

Danimarca

442

 

Germania

1 738

 

Finlandia

0

 

Polonia

410

 

Svezia

560

 

 

 

 

Unione

3 150

 

 

 

 

TAC

3 150

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

(HER/3D-R30)

Danimarca

3 374

 

Germania

895

 

Estonia

17 232

 

Finlandia

33 637

 

Lettonia

4 253

 

Lituania

4 478

 

Polonia

38 215

 

Svezia

51 300

 

 

 

 

Unione

153 384

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisione 28.1

(HER/03D.RG)

Estonia

15 906

 

Lettonia

18 539

 

 

 

 

Unione

34 445

 

 

 

 

TAC

34 445

TAC analitico

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-32

(COD/3DX32.)

Danimarca

459

 (1)  (2)

 

Germania

183

 (1)  (2)

 

Estonia

45

 (1)  (2)

 

Finlandia

35

 (1)  (2)

 

Lettonia

171

 (1)  (2)

 

Lituania

113

 (1)  (2)

 

Polonia

529

 (1)  (2)

 

Svezia

465

 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Unione

2 000

 (1)  (2)

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 22-24

(COD/3BC+24)

Danimarca

1 662

 (3)  (4)

 

Germania

812

 (3)  (4)

 

Estonia

37

 (3)  (4)

 

Finlandia

33

 (3)  (4)

 

Lettonia

137

 (3)  (4)

 

Lituania

89

 (3)  (4)

 

Polonia

444

 (3)  (4)

 

Svezia

592

 (3)  (4)

 

 

 

 

 

Unione

3 806

 (3)  (4)

 

 

 

 

 

TAC

3 806

 (3)  (4)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

(PLE/3BCD-C)

Danimarca

4 939

 

Germania

549

 

Polonia

1 034

 

Svezia

372

 

 

 

 

Unione

6 894

 

 

 

 

TAC

6 894

TAC analitico

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31

(SAL/3BCD-F)

Danimarca

17 940

 (5)

 

Germania

1 996

 (5)

 

Estonia

1 823

 (5)  (6)

 

Finlandia

22 370

 (5)

 

Lettonia

11 411

 (5)

 

Lituania

1 341

 (5)

 

Polonia

5 442

 (5)

 

Svezia

24 252

 (5)

 

 

 

 

 

Unione

86 575

 (5)

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell’Unione della sottodivisione 32

(SAL/3D32.)

Estonia

995

 (7)

 

Finlandia

8 708

 (7)

 

 

 

 

 

Unione

9 703

 (7)

 

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

(SPR/3BCD-C)

Danimarca

20 730

 

Germania

13 133

 

Estonia

24 072

 

Finlandia

10 851

 

Lettonia

29 073

 

Lituania

10 517

 

Polonia

61 697

 

Svezia

40 074

 

 

 

 

Unione

210 147

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.


(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo comma, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco a condizione che tale ricerca sia svolta nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

(2)  Nelle sottodivisioni 25 e 26 è vietata la pesca di questo contingente dal 1o maggio al 31 agosto.

In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

(3)  Nella sottodivisione 24 esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta nella sottodivisione 24.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco a condizione che tale ricerca sia svolta nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo comma, la pesca di questo contingente nella sottodivisione 24 è autorizzata ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o […] altri attrezzi fissi nelle zone fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

(4)  È vietata la pesca di questo contingente nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1o febbraio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 1o giugno al 31 luglio.

In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (ad eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

(5)  Numero di esemplari.

(6)  Condizione speciale: fino a un massimo del 20 % e non più di 400 esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell’Unione della sottodivisione 32 (SAL/*3D32).

(7)  Numero di esemplari.