25.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 272/107 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1783 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione (2) prevede che la Commissione proceda al riesame dello stesso regolamento, tenendo conto dei progressi tecnologici, e presenti i risultati di tale riesame al forum consultivo del 2017. |
(2) |
La Commissione ha effettuato uno studio di riesame che ha analizzato gli aspetti specificati all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 548/2014. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con i portatori di interessi e le parti interessate dell’Unione e i suoi risultati sono stati resi pubblici. |
(3) |
Lo studio ha confermato che l’impatto del consumo di energia durante l’uso del prodotto sul potenziale di riscaldamento globale rimane prevalente. L’analisi effettuata non ha fornito prove sufficienti a sostegno di proposte relative ai requisiti ambientali diversi dai requisiti minimi in materia di rendimento. |
(4) |
Lo studio ha confermato che il regolamento (UE) n. 548/2014 ha avuto un effetto positivo sull’efficienza dei trasformatori immessi sul mercato e ha rilevato che i modelli di trasformatori disponibili possono soddisfare senza problemi i requisiti minimi stabiliti per la fase 1 (luglio 2015). |
(5) |
È generalmente riconosciuto che il metodo più opportuno per ottimizzare la progettazione dei trasformatori al fine di ridurre al minimo le perdite di energia elettrica continua a essere la valutazione e la capitalizzazione delle perdite future utilizzando fattori di capitalizzazione appropriati per le perdite a carico e per le perdite a vuoto nella procedura di gara. Tuttavia, ai fini della regolamentazione dei prodotti, è possibile solo prescrivere valori per l’efficienza minima o per le perdite massime. |
(6) |
Lo studio ha inoltre confermato che per i fabbricanti non vi sono grossi ostacoli tecnici alla produzione di trasformatori conformi ai requisiti minimi stabiliti per la fase 2, la cui entrata in vigore è prevista per luglio 2021. |
(7) |
Lo studio ha analizzato la sostenibilità economica dei trasformatori conformi ai requisiti minimi stabiliti per la fase 2 applicabili a partire da luglio 2021 e ha riscontrato che i costi del ciclo di vita per i trasformatori di potenza medi e grandi conformi ai requisiti stabiliti per la fase 2 sono sempre inferiori a quelli dei modelli conformi ai requisiti stabiliti per la fase 1, quando questi sono messi in servizio in siti di installazione nuovi. Tuttavia in situazioni specifiche in cui trasformatori di potenza medi vengono installati in sottostazioni urbane esistenti, possono esserci vincoli di peso e di spazio che incidono sulle dimensioni e sul peso massimi del trasformatore sostitutivo. Pertanto quando la sostituzione di un trasformatore esistente non è tecnicamente fattibile o comporta costi sproporzionati è opportuno prevedere una semplificazione degli obblighi normativi. |
(8) |
Per la sostituzione di grandi trasformatori di potenza, la deroga già esistente nella normativa, relativa ai costi sproporzionati legati al loro trasporto e/o alla loro installazione, dovrebbe essere integrata da una deroga per le nuove installazioni, ove siano applicabili anche tali vincoli di costo. |
(9) |
L’esperienza dimostra che i fornitori di servizi di pubblica utilità e gli altri operatori economici possono tenere i trasformatori in magazzino per lunghi periodi di tempo prima di installarli nei loro siti finali. Deve tuttavia restare chiaro che la conformità ai requisiti applicabili dovrebbe essere dimostrata quando il trasformatore viene immesso sul mercato o quando viene messo in servizio, ma non in entrambi i casi. |
(10) |
L’esistenza di un mercato per la riparazione dei trasformatori rende necessario fornire orientamenti in merito alle circostanze in cui un trasformatore che ha subito determinate operazioni di riparazione dovrebbe essere considerato equivalente a un prodotto nuovo e dovrebbe quindi essere conforme ai requisiti di cui all’allegato I del presente regolamento. |
(11) |
Al fine di migliorare l’efficacia del presente regolamento e di tutelare i consumatori, non dovrebbe essere autorizzata l’immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova al fine di migliorare i parametri dichiarati. |
(12) |
Al fine di agevolare le verifiche, dovrebbe essere consentito alle autorità di vigilanza del mercato di sottoporre a prova, o di assistere alle prove, dei trasformatori più grandi nei locali del fabbricante o in altri locali adeguati. |
(13) |
L’esperienza maturata con l’attuazione del regolamento (UE) n. 548/2014 ha evidenziato che in alcuni Stati membri esistono variazioni nazionali della tensione normale delle reti di distribuzione dell’energia elettrica. Tali variazioni giustificano diversi livelli di soglia della tensione nella categorizzazione dei trasformatori e forniscono informazioni su quali requisiti minimi in materia di rendimento energetico è opportuno applicare. Pertanto l’inclusione di un meccanismo di notifica per garantire la pubblicità in merito a specifiche situazioni negli Stati membri è giustificata. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 548/2014 è così modificato:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di trasformatori con una potenza nominale minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz o per applicazioni industriali. Il presente regolamento si applica ai trasformatori acquistati dopo l’11 giugno 2014. 2. Il presente regolamento non si applica ai trasformatori specificamente progettati per le seguenti applicazioni:
ad eccezione dei requisiti di cui all’allegato I, punto 4, lettere a), b) e d), del presente regolamento. 3. Per i trasformatori di potenza medi e grandi la conformità e il rispetto del presente regolamento è rivalutata, indipendentemente dalla data della loro prima immissione sul mercato, se subiscono tutte le seguenti operazioni:
Ciò non pregiudica gli obblighi giuridici derivanti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione cui tali prodotti potrebbero essere soggetti. (*1) Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1). e applicazioni per attività sotterranee nelle miniere;" (*2) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18.»;" |
2) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
3) |
l’articolo 3 è sostituito dal testo seguente: «I requisiti in materia di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I si applicano a decorrere dalle date ivi indicate. Se le tensioni di soglia delle reti di distribuzione dell’energia elettrica si discostano dalla tensione normale all’interno dell’Unione (*3), gli Stati membri ne danno comunicazione alla Commissione, in modo da prevedere una notifica pubblica per la corretta interpretazione delle tabelle I.1, I.2, I.3a, I.3b, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 e I.9 dell’allegato I. (*3) La norma Cenelec EN 60038 include nell’allegato 2B la variazione nazionale della Repubblica ceca in base alla quale la tensione massima normale per le apparecchiature in sistemi trifase a corrente alternata è di 38,5 kV invece di 36 kV e di 25 kV invece di 24 kV.»;" |
4) |
l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 Valutazione di conformità 1. La procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE costituisce il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva. 2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato I, punto 4, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II del presente regolamento. 3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:
la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti differenti. 4. La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti che riporta gli identificativi di modello.»; |
5) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Riesame La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i risultati al forum consultivo unitamente, se del caso, a un progetto di proposta di revisione entro il 1o luglio 2023. Il riesame riguarderà in particolare i seguenti aspetti:
|
6) |
l’articolo 8 è rinumerato come articolo 9 ed è aggiunto un nuovo articolo 8 come segue: «Articolo 8 Elusione Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per poter rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.»; |
7) |
gli allegati sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi (GU L 152 del 22.5.2014, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (UE) n. 548/2014 sono così modificati:
1)
l’allegato I è così modificato:
a) |
il punto 1 è così modificato:
|
b) |
al punto 1.4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:
|
c) |
il punto 2 è sostituito dal seguente:
I requisiti minimi di efficienza applicabili ai grandi trasformatori di potenza sono riportati nelle tabelle I.7, I.8 e I.9. Possono esserci casi specifici in cui la sostituzione di un trasformatore esistente e l’installazione di un nuovo trasformatore conforme ai requisiti minimi di cui alle tabelle I.7, I.8 e I.9 comporterebbe costi sproporzionati. Come regola generale i costi possono essere ritenuti sproporzionati quando i costi di trasporto e/o di installazione aggiuntivi per un trasformatore conforme ai requisiti stabiliti per la fase 1 o per la fase 2, a seconda dei casi, sarebbero superiori al valore attuale netto delle perdite di energia elettrica aggiuntive (escluse tariffe, imposte e tributi) evitate nel corso della normale durata di vita prevista. Tale valore attuale netto deve essere calcolato in base al valore della perdita capitalizzato utilizzando i tassi di sconto sociali comunemente accettati (2). In tali casi si applicano le seguenti disposizioni alternative. A decorrere dalla data di applicazione dei requisiti stabiliti per la fase 2 (1o luglio 2021), quando la sostituzione di un grande trasformatore di potenza nuovo in un sito esistente comporta costi sproporzionati associati al suo trasporto e/o alla sua installazione, o non è tecnicamente fattibile, il trasformatore sostitutivo deve essere conforme, in via eccezionale e per una data potenza nominale, solo ai requisiti stabiliti per la fase 1. Inoltre se anche i costi di installazione di un trasformatore sostitutivo conforme ai requisiti stabiliti per la fase 1 sono sproporzionati, o qualora non esistano soluzioni tecnicamente fattibili, non si applicano requisiti minimi alla sostituzione del trasformatore. A decorrere dalla data di applicazione dei requisiti stabiliti per la fase 2 (1o luglio 2021), quando l’installazione di un grande trasformatore di potenza nuovo in un nuovo sito comporta costi sproporzionati associati al suo trasporto e/o alla sua installazione, o non è tecnicamente fattibile, il nuovo trasformatore deve essere conforme, in via eccezionale e per una data potenza nominale, solo ai requisiti stabiliti per la fase 1. In questi casi il fabbricante, l’importatore o il mandatario responsabile dell’immissione sul mercato o della messa in servizio del trasformatore devono: indicare nella documentazione tecnica del trasformatore nuovo o sostitutivo le seguenti informazioni:
I valori minimi dell’indice di efficienza di picco per potenze assegnate in MVA che si situano tra i valori indicati nella tabella I.7 devono essere calcolati mediante interpolazione lineare. Tabella I.8: Requisiti minimi relativi all’indice di efficienza di picco applicabili ai grandi trasformatori di potenza di tipo a secco con Um ≤ 36kV
I valori minimi del PEI per le potenze nominali in MVA che si situano tra i valori indicati nella tabella I.8 devono essere calcolati mediante interpolazione lineare. Tabella I.9: Requisiti minimi relativi all’indice di efficienza di picco applicabili ai grandi trasformatori di potenza di tipo a secco con Um > 36kV
I valori minimi del PEI per le potenze nominali in MVA che si situano tra i valori indicati nella tabella I.9 devono essere calcolati mediante interpolazione lineare. (2) Gli «Strumenti per legiferare meglio» della Commissione europea suggeriscono di utilizzare un valore del 4 % per il tasso di sconto socialehttps://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf.»; " |
d) |
al punto 3, l’ultimo capoverso è sostituito da: «Solo per i trasformatori di potenza medi e grandi le informazioni di cui alle lettere a), c) e d) devono figurare anche sulla targhetta dei dati di funzionamento del trasformatore.»; |
e) |
al punto 4, l’ultimo capoverso è soppresso, ed è aggiunto il seguente nuovo punto d):
|
2)
l’allegato II è sostituito dal seguente:««ALLEGATO II
Metodi di misurazione
Ai fini della conformità ai requisiti del presente regolamento, le misurazioni sono effettuate utilizzando una procedura di misurazione affidabile, accurata e riproducibile che tenga conto dei metodi di misurazione generalmente riconosciuti e conformi allo stato dell’arte, compresi quelli definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Metodi di calcolo
Il metodo di calcolo dell’indice di efficienza di picco (PEI) per i trasformatori di potenza medi e grandi di cui all’allegato I, tabelle I.4, I.5, I.7, I.8 e I.9, si basa sul rapporto tra la potenza apparente trasferita di un trasformatore meno le perdite elettriche e la potenza apparente trasferita del trasformatore. Il calcolo del PEI deve essere effettuato utilizzando una metodologia conforme allo stato dell’arte disponibile nell’ultima versione delle pertinenti norme armonizzate per i trasformatori di potenza medi e grandi.
La formula da utilizzare per il calcolo dell’indice di efficienza di picco è:
dove:
P0 |
indica le perdite a vuoto misurate alla tensione nominale e alla frequenza nominale, sulla presa nominale; |
Pc0 |
indica la potenza elettrica richiesta dal sistema di raffreddamento per il funzionamento a vuoto, derivata dalle misurazioni effettuate nella prova del tipo della potenza assorbita dalla ventola e dai motori delle pompe dei liquidi (per i sistemi di raffreddamento ONAN e ONAN/ONAF Pc0 è sempre zero) |
Pck (kPEI) |
indica la potenza elettrica richiesta dal sistema di raffreddamento in aggiunta a Pc0 per funzionare al carico nominale moltiplicato per kPEI. Pck è una funzione del carico. Pck (kPEI) è derivata dalle misurazioni effettuate nella prova del tipo della potenza assorbita dalla ventola e dai motori delle pompe (per i sistemi di raffreddamento ONAN Pck è sempre zero) |
Pk |
indica la perdita a carico misurata alla corrente nominale e alla frequenza nominale sulla presa nominale, adeguate alla temperatura di riferimento; |
Sr |
indica la potenza nominale del trasformatore o dell’autotrasformatore su cui si basa Pk. |
kPEI |
indica il fattore di carico in cui si verifica l’indice di efficienza di picco»; |
3)
l’allegato III (3) è così modificato:
|
dopo il terzo capoverso è aggiunto il capoverso seguente: «Un modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le prestazioni durante la prova allo scopo di migliorare il livello dei parametri specificati nel presente regolamento o inclusi nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.»; |
|
alla fine del punto 1) è aggiunto quanto segue: «le autorità dello Stato membro possono effettuare tale verifica utilizzando le loro apparecchiature di prova. Se per tali trasformatori sono previste prove di accettazione in fabbrica (FAT), in cui saranno sottoposti a prova i parametri di cui all’allegato I del presente regolamento, le autorità degli Stati membri possono decidere di utilizzare la prova in presenza di testimoni per raccogliere i risultati delle prove che possono essere utilizzati per verificare la conformità del trasformatore in esame. Le autorità possono chiedere al fabbricante di fornire informazioni sulle eventuali FAT previste che siano pertinenti per la prova in presenza di testimoni. Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2, lettera c), il modello e tutti i modelli equivalenti devono essere considerati non conformi al presente regolamento. Le autorità dello Stato membro devono comunicare tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.»; |
|
il punto 3 è sostituito dal seguente:
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4)
all’allegato IV, la lettera c) è così modificata:
«c) |
trasformatori di potenza medi con anima di acciaio amorfo: Ao-50 %, Ak.». |
(1) Gli «Strumenti per legiferare meglio» della Commissione europea suggeriscono di utilizzare un valore del 4 % per il tasso di sconto sociale.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf.»;
(2) Gli «Strumenti per legiferare meglio» della Commissione europea suggeriscono di utilizzare un valore del 4 % per il tasso di sconto sociale
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf.»;»
(*1) Le perdite devono essere calcolate sulla base della tensione dell’avvolgimento specificato nella seconda colonna e possono essere aumentate mediante i fattori di correzione indicati nelle ultime due colonne. In ogni caso, indipendentemente dalle combinazioni di tensioni degli avvolgimenti, le perdite non possono superare i valori indicati nelle tabelle I.1, I.2 e I.6 corretti dai fattori indicati nella presente tabella.»;
(3) Allegato III del regolamento (UE) n. 548/2014 modificato dal regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE). 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all’uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).