24.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 270/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1756 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2019
che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione partite di paglia e fieno
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 (2), che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1o novembre 2019 («la data del recesso»). |
(2) |
La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell’Unione. A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva la Commissione è tenuta a redigere un elenco dei prodotti vegetali che devono essere sottoposti a controlli veterinari alle frontiere poiché possono presentare un rischio di propagazione di malattie contagiose o infettive per gli animali nell’Unione, e un elenco dei paesi terzi che possono essere autorizzati a esportare tali prodotti vegetali nell’Unione. |
(3) |
Di conseguenza, l’allegato IV del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (3) elenca la paglia e il fieno quali prodotti vegetali sottoposti a controlli veterinari alle frontiere, mentre l’allegato V del medesimo regolamento reca un elenco dei paesi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare paglia e fieno. |
(4) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, soddisferà le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 136/2004 per l’introduzione nell’Unione di partite di prodotti a base di paglia e fieno continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. |
(5) |
Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrebbe figurare nell’elenco dei paesi di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 autorizzati a introdurre nell’Unione partite di paglia e fieno. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004. |
(7) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.
Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(2) Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).
ALLEGATO
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004, dopo la voce relativa al Cile è inserita la riga seguente:
«GB |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord» |