23.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 269/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1751 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2019

recante iscrizione della denominazione «Havarti» (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 la domanda di registrazione della denominazione «Havarti» come indicazione geografica protetta, presentata alla Commissione dalla Danimarca il 5 ottobre 2010, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

La Germania, la Spagna, l’US Dairy Export Council congiuntamente alla National Milk Producers Federation e all’International Dairy Foods Association, l’Ufficio del rappresentante del commercio degli Stati Uniti, il ministero degli Affari esteri e del commercio della Nuova Zelanda, la Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) e la Dairy Australia Limited, con il sostegno del governo australiano, si sono opposti alla registrazione a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le opposizioni sono state ritenute ricevibili.

(3)

La Commissione ha ricevuto altresì due notifiche di opposizione dalla «Camara Nacional de Productores de Leche» della Costa Rica e dall’«Asociación de Desarollo Lácteo» (ASODEL) del Guatemala. Tuttavia non sono state presentate dichiarazioni di opposizione motivate in conformità all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)

La Commissione ha invitato le parti interessate che hanno presentato opposizioni ricevibili ad avviare idonee consultazioni. Su richiesta della Danimarca, in conformità all’articolo 51, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione, con lettere del 5 agosto 2014 e 22 settembre 2014, ha prorogato di tre mesi il termine di ciascuna delle consultazioni in corso.

(5)

Poiché non è stato concluso alcun accordo nei termini previsti, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che decide in merito alla registrazione conformemente alla procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(6)

Gli opponenti hanno sostenuto che il formaggio «Havarti» non possiede qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche attribuibili all’origine geografica. Essi ritengono che, tenuto conto della reputazione e della notorietà del marchio esistente, la registrazione della denominazione potrebbe indurre in errore il consumatore per quanto riguarda la vera identità del prodotto. A loro parere la registrazione danneggerebbe l’esistenza di nomi omonimi, marchi e prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno 5 anni. Essi sostengono inoltre che la denominazione in oggetto si possa ormai ritenere generica per i seguenti motivi: il formaggio «Havarti» è oggetto di una norma del Codex alimentarius dal 1966, è elencato nell’allegato B della convenzione di Stresa del 1951 e dispone di una propria linea tariffaria. La produzione e il consumo di «Havarti» sono diffusi in diversi Stati membri dell’UE e paesi terzi, alcuni dei quali hanno norme giuridiche specifiche al riguardo.

(7)

La Commissione ha valutato le argomentazioni espresse nelle dichiarazioni di opposizione motivate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dell’esito delle consultazioni svolte tra il richiedente e gli opponenti, e ha concluso che è opportuno registrare la denominazione «Havarti».

(8)

Per quanto riguarda la presunta mancanza di conformità della denominazione «Havarti» con l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012, è opportuno notare che la registrazione del formaggio «Havarti» in quanto indicazione geografica protetta è richiesta sulla base della reputazione attribuibile alla sua origine geografica, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(9)

La Danimarca ha presentato una serie di pubblicazioni specializzate e di riferimenti che dimostrano l’esistenza di un legame basato sulla reputazione tra la Danimarca e il formaggio «Havarti». Il prodotto è stato insignito di numerosi riconoscimenti e premi in varie sedi nazionali o internazionali. La sua reputazione si fonda anche sullo specifico metodo di produzione e sull’esistenza di tecniche tradizionali.

(10)

Nel corso della procedura di opposizione le autorità danesi hanno inoltre specificato che la reputazione del formaggio «Havarti» è stata consolidata con oltre 100 anni di iniziative legislative e di lavoro di qualità.

(11)

Per quanto riguarda il territorio dell’UE, il formaggio «Havarti» è prodotto principalmente in Danimarca. Al momento della presentazione della domanda anche la Spagna, la Germania, la Polonia, la Finlandia e l’Estonia ne producevano quantità limitate. La produzione di formaggio «Havarti» in tali Stati membri non consente di per sé di metterne in discussione il legame con la Danimarca. Le quantità sono molto limitate rispetto alla produzione complessiva della Danimarca. In Spagna, in particolare, la produzione di formaggio con l’etichetta «Havarti» è iniziata soltanto nel 2010 ed è aumentata notevolmente soltanto dopo che la Danimarca ha presentato alla Commissione la domanda di registrazione della denominazione «Havarti» come IGP.

(12)

La Danimarca ha fornito elementi di prova del fatto che la stragrande maggioranza dei consumatori danesi riconosce un legame persistente tra il formaggio «Havarti» e la Danimarca. Secondo i risultati di un’indagine la grande maggioranza dei consumatori danesi conosce il formaggio «Havarti» e lo associa alla Danimarca. Al di fuori della Danimarca, la conoscenza dell’«Havarti» è estremamente limitata.

(13)

Anche la Spagna ha trasmesso uno studio che mostra i risultati di un’indagine svolta in Spagna sulla conoscenza del formaggio «Havarti» e della sua origine. Lo studio non ha però raggiunto risultati definitivi. Le percentuali di consumatori che non conoscono il prodotto o ne ignorano l’origine danese sono alte. I consumatori hanno indicato diversi paesi come luogo di origine del formaggio «Havarti». L’assenza di conoscenza del prodotto e della sua origine danese non può essere considerata come consapevolezza del carattere generico della denominazione.

(14)

Gli opponenti hanno inoltre sostenuto che la denominazione non andrebbe registrata in quanto, tenuto conto della reputazione e della notorietà del marchio esistente, potrebbe indurre in errore il consumatore per quanto riguarda la vera identità del prodotto. Tuttavia la reputazione o la notorietà qualsiasi marchio relativo non è stata dimostrata. Non è stato neppure dimostrato in quale modo il consumatore sarebbe indotto in errore.

(15)

Gli opponenti dei paesi terzi ritengono inoltre che la registrazione dell’indicazione geografica protetta «Havarti» danneggerebbe l’esistenza del nome omonimo «Havarti», di marchi e di prodotti che sono stati prodotti e commercializzati legalmente per più di 5 anni, il che costituisce uno dei motivi di opposizione elencati all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(16)

Sembra che i paesi terzi che hanno notificato la propria opposizione nell’ambito della procedura in oggetto non abbiano immesso sul mercato dell’UE un formaggio denominato «Havarti». La registrazione dell’indicazione geografica protetta «Havarti» nell’UE non incide pertanto sull’esistenza di un prodotto recante il nome «Havarti» e prodotto in tali paesi terzi.

(17)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 non si applica al territorio dei paesi terzi. La registrazione dell’indicazione geografica protetta «Havarti» a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 non va pertanto a danneggiare l’utilizzo del nome «Havarti» sul mercato di paesi terzi.

(18)

Per quanto riguarda i marchi per cui sia stata depositata domanda di registrazione, che siano stati registrati o acquisiti con l’uso in buona fede sul territorio dell’UE anteriormente alla data della domanda di registrazione della denominazione «Havarti» presentata dalla Danimarca, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, questi non sono interessati dalla registrazione di un’IGP.

(19)

La Spagna e la Germania hanno affermato di produrre un formaggio denominato «Havarti». La registrazione dell’indicazione geografica protetta «Havarti» a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 danneggerebbe pertanto l’esistenza della denominazione «Havarti» riferita al prodotto elaborato in Spagna e Germania, che è identica alla denominazione per cui si è chiesta la registrazione il 5 ottobre 2010.

(20)

Alla luce delle informazioni che la Spagna e la Germania hanno inserito nelle opposizioni presentate alla Commissione, sembra che in Spagna la produzione di un formaggio recante la denominazione «Havarti» sia iniziata nel 2010 e che abbia raggiunto le 5 100 tonnellate nel 2014. In Germania i dati concernenti la produzione sono disponibili solo per il 2012 (2 571 tonnellate), ma si afferma che un formaggio recante la denominazione «Havarti» si produce nel paese da più di 20 anni. Tenuto conto di quanto precede, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, dovrebbero essere concessi periodi di transizione agli operatori in Spagna e in Germania che hanno iniziato a commercializzare un formaggio recante la denominazione «Havarti» prima della data di presentazione alla Commissione della domanda della Danimarca per consentire loro di continuare a utilizzare la denominazione danneggiata dalla registrazione mentre adeguano la propria produzione sul mercato. Si dovrebbe considerare adeguato un periodo di 5 anni per i produttori tedeschi e spagnoli.

(21)

Gli opponenti hanno infine presentato diversi elementi di prova che dimostrerebbero che la denominazione in questione è generica. Una norma specifica del Codex alimentarius e l’inclusione del formaggio «Havarti» nell’allegato B della convenzione di Stresa non implicano tuttavia che la denominazione sia divenuta generica. I codici tariffari si riferiscono a questioni doganali e pertanto non sono pertinenti ai fini dei diritti di proprietà intellettuale. Lo status generico nell’UE può essere valutato soltanto in riferimento alla percezione dei consumatori sul territorio dell’UE.

(22)

Per quanto riguarda i dati sulla produzione e la percezione del formaggio «Havarti» nell’UE, che è stata valutata relativamente alla presunta mancanza di legame tra il prodotto e la zona geografica, si dovrebbe concludere che «Havarti» non è diventato una denominazione generica nell’UE.

(23)

Tenendo conto del principio della territorialità inerente ai diritti di proprietà intellettuale in generale e del regolamento (UE) n. 1151/2012 in particolare, secondo cui l’eventuale natura generica di una denominazione deve essere valutata con riferimento al territorio dell’Unione, i dati presentati riguardo alla produzione e alla commercializzazione del formaggio «Havarti» al di fuori dell’UE non sono pertinenti. La percezione di tale termine al di fuori dell’UE e l’eventuale esistenza di norme di produzione connesse in paesi terzi non sono considerate pertinenti ai fini della presente decisione, indipendentemente dal fatto che tali norme stabiliscano diritti di utilizzo dei termini in etichetta.

(24)

La proposta degli opponenti di registrare in alternativa la denominazione «Havarti danese» non può essere accolta, in quanto non rispetterebbe le condizioni previste dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(25)

Per consentire l’esaurimento delle scorte già prodotte o sul mercato, l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere differita.

(26)

Alla luce di questi elementi, è quindi opportuno iscrivere la denominazione «Havarti» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(27)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Havarti» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Per un periodo transitorio di 5 anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la denominazione «Havarti» può continuare a essere utilizzata dagli operatori stabiliti in Germania e in Spagna che hanno iniziato la commercializzazione di un formaggio recante la denominazione «Havarti» prima del 5 ottobre 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 maggio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2020

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 20 del 23.1.2014, pag. 9.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).