9.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1688 DELLA COMMISSIONE

dell’8 ottobre 2019

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 13 agosto 2018 la Commissione europea ha aperto un’inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America (i «paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento di base»). L’avviso di apertura («avviso di apertura») è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 29 giugno 2018 da Fertilizers Europe (il «denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio («UAN»). La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.   Registrazione

(3)

Durante il periodo di comunicazione preventiva, e a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione ha sottoposto le importazioni del prodotto in esame a registrazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/455 della Commissione (3). La registrazione delle importazioni è terminata al momento dell’entrata in vigore delle misure provvisorie di cui al prossimo considerando.

1.3.   Misure provvisorie

(4)

Il 12 aprile 2019 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di UAN originari della Russia, di Trinidad e Tobago («TT») e degli Stati Uniti d’America («USA») ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/576 della Commissione (4) (il «regolamento provvisorio»).

(5)

Come indicato al considerando 26 del regolamento provvisorio, l’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2017 e il 30 giugno 2018 (il «periodo dell’inchiesta» o «PI»), mentre l’esame delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2015 alla fine del periodo dell’inchiesta (il «periodo in esame»).

1.4.   Fase successiva della procedura

(6)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato imposto un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), i denuncianti, il produttore dell’Unione OCI Nitrogen B.V. («OCI Nitrogen»), varie associazioni che rappresentano gli interessi degli utilizzatori e altri operatori economici, i quattro produttori esportatori che hanno collaborato e il governo della Federazione russa (il «governo russo») hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie.

(7)

Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata data l’opportunità di essere ascoltate. Le audizioni si sono svolte in presenza del denunciante accompagnato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, AB Achema e Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA, dal produttore dell’Unione incluso nel campione OCI Nitrogen, da varie associazioni che rappresentano gli interessi degli utilizzatori e altri operatori economici e da alcuni dei rispettivi membri, nonché dai quattro produttori esportatori che hanno collaborato. Inoltre su richiesta di uno dei produttori esportatori russi (Eurochem), si è tenuta un’audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le raccomandazioni formulate dal consigliere auditore in occasione di tale audizione sono riportate nel presente regolamento. Il 27 maggio 2019 la Commissione ha inviato ai produttori esportatori russi una divulgazione aggiuntiva delle informazioni contenente i calcoli delle rispettive sottoquotazioni e vendite sottocosto.

(8)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Nel caso di alcuni produttori esportatori, le cui domande di adeguamento dei calcoli del margine di dumping sono state accolte o per i quali erano necessari ulteriori chiarimenti specifici riguardanti la società, alle parti interessate sono state fornite per iscritto informazioni individuali supplementari. La Commissione ha preso in considerazione le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, le ha trattate nei documenti informativi riguardanti le singole società.

(9)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio stabilisce che le osservazioni scritte al regolamento provvisorio dovevano essere presentate entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore di tale regolamento. Il 24 giugno 2019 Eurochem ha presentato ulteriori osservazioni scritte riguardanti i punti seguenti: i) il calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») di una delle società produttrici, ii) la base giuridica e i calcoli dell’adeguamento del gas, iii) l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, e iv) la divulgazione aggiuntiva delle informazioni di cui al considerando 7. Il 21 giugno 2019 e il 28 giugno 2019 Acron ha inviato altre osservazioni scritte riguardanti la divulgazione aggiuntiva delle informazioni del 27 maggio 2019 e l’accuratezza dei calcoli del margine antidumping provvisorio. In linea con il punto 7, secondo trattino, dell’avviso di apertura dell’inchiesta in oggetto, le osservazioni contenute nei documenti inviati sono state analizzate ai fini della divulgazione definitiva delle informazioni solo nella misura in cui si riferivano alla divulgazione aggiuntiva delle informazioni fornita alle società il 27 maggio 2019. L’8 luglio 2019 il governo degli Stati Uniti d’America ha presentato osservazioni scritte riguardanti la divulgazione provvisoria delle informazioni. In occasione della divulgazione definitiva delle informazioni, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate che lo ritenessero opportuno ai fini della divulgazione finale delle informazioni a ripresentare qualsiasi osservazione formulata a seguito della scadenza del termine fissato nel regolamento provvisorio, nell’avviso di apertura o in qualsiasi ulteriore scambio pertinente con la Commissione. La Commissione ha esaminato tutti i documenti presentati entro il termine stabilito dalle parti interessate sotto forma di osservazioni riguardanti la divulgazione definitiva delle informazioni, comprese le osservazioni presentate ai produttori esportatori russi il 6 agosto 2019 a seguito della divulgazione definitiva delle informazioni supplementare.

(10)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America («divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni riguardanti la divulgazione finale delle informazioni. Sono pervenute osservazioni da tutti i produttori esportatori che hanno collaborato, Fertilizers Europe, Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S. A. («Grupa Azoty»), le associazioni di utilizzatori APGB e IFA, il governo degli Stati Uniti d’America e il governo russo. A Eurochem, Acron e al governo russo è stata concessa un’audizione con i servizi della Commissione; inoltre, Eurochem e MHTL hanno chiesto l’intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il 23 luglio 2019 si è svolta l’audizione di entrambe le parti in presenza del consigliere-auditore.

(11)

Ove opportuno, le osservazioni delle parti interessate, comprese le osservazioni riguardanti la divulgazione provvisoria delle informazioni presentate tardivamente ai sensi del considerando 9, sono state esaminate e prese in considerazione ai fini del presente regolamento.

1.5.   Campionamento

(12)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, varie parti hanno presentato osservazioni riguardanti il campione dei produttori dell’Unione. Tali osservazioni non hanno comunque comportato una modifica del campione. In ragione della loro natura, tali osservazioni sono trattate nelle sezioni 4 e 5.

(13)

In assenza di altre osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 9 a 19 del regolamento provvisorio.

1.6.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(14)

In assenza di osservazioni riguardanti il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame, è stato confermato il considerando 26 del regolamento provvisorio.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(15)

A seguito della richiesta presentata dai produttori dell’Unione Grupa Azoty e Agropolychim, la Commissione ha chiarito che l’argomentazione di cui al considerando 33 del regolamento provvisorio è stata presentata da entrambi i produttori. La Commissione ha altresì confermato che la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta comprende i miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali attualmente classificati con il codice NC 3102 80 00.

(16)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Fertilizers Europe, Grupa Azoty e Agropolychim hanno espresso la preoccupazione che, facendo esplicito riferimento al codice NC 3102 80 00, la Commissione possa inavvertitamente indurre le importazioni del prodotto in esame a essere effettuate con i codici NC 3102 90 e 3105 51 al fine di eludere i dazi. La Commissione osserva che la definizione del prodotto fornita dai denuncianti rispecchia esattamente la descrizione delle merci di cui al codice NC 3102 80 00 e che di conseguenza, ai fini doganali, le importazioni del prodotto in esame possono essere classificate unicamente con tale codice NC. La dichiarazione con qualsiasi altro codice NC costituirebbe una frode.

2.2.   Conclusione

(17)

In assenza di altre osservazioni riguardanti la definizione del prodotto in esame, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 27 a 34 del regolamento provvisorio, come illustrato al considerando 15 di cui sopra.

3.   DUMPING

3.1.   Russia

3.1.1.   Produttori esportatori

(18)

In assenza di osservazioni riguardanti la descrizione dei produttori esportatori russi e dei relativi canali di distribuzione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 35 a 37 del regolamento provvisorio.

3.1.2.   Valore normale

(19)

Il calcolo del valore normale è stato descritto dettagliatamente nei considerando da 38 a 61 del regolamento provvisorio.

(20)

Osservazioni riguardanti il calcolo del valore normale sono pervenute dal governo russo e da entrambi i produttori esportatori russi. Per garantire una maggiore chiarezza, sono trattate separatamente le argomentazioni relative alla metodologia utilizzata per calcolare il valore normale di cui ai considerando da 38 a 41, da 43 a 48 e da 50 a 51 del regolamento provvisorio e alla questione dell’adeguamento dei costi del gas naturale di cui ai considerando da 52 a 60 del regolamento provvisorio.

(21)

Per quanto concerne la metodologia utilizzata per calcolare il valore normale, ai fini della costruzione del prezzo franco fabbrica sul mercato interno entrambi i produttori russi hanno chiesto ulteriori adeguamenti delle vendite effettuate tramite operatori commerciali nazionali collegati. Eurochem ha ribadito che le SGAV dell’operatore commerciale nazionale avrebbero dovuto essere detratte. In seguito della divulgazione provvisoria delle informazioni ha inoltre affermato che anche i profitti dell’operatore commerciale nazionale avrebbero dovuto essere detratti. Acron ha chiesto la detrazione delle spese di trasporto e movimentazione relative al canale di distribuzione che prevede il trasferimento fisico delle merci al magazzino dell’operatore commerciale nazionale collegato.

(22)

Ai fini del calcolo del prezzo franco fabbrica praticato sul mercato interno e in linea con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha considerato i produttori nazionali e gli operatori commerciali nazionali entità economiche individuali. Di conseguenza il prezzo non viene adeguato in funzione delle SGAV e dei profitti dell’operatore commerciale. Inoltre non è adeguato in funzione delle spese insorte tra il sito di produzione e il magazzino della società, anche nel caso in cui questo sia di proprietà di un operatore commerciale collegato (poiché spetta alla società decidere se spedire le merci direttamente ai clienti o inviarle prima al magazzino dell’operatore commerciale collegato). Di conseguenza le argomentazioni relative ai summenzionati adeguamenti di cui sopra ai prezzi praticati sul mercato interno sono state respinte.

(23)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Acron ha ribadito la sua richiesta di detrarre le spese di trasporto e movimentazione associate al trasferimento delle merci tra il sito di produzione e il magazzino dell’operatore commerciale nazionale collegato. La società ha inoltre presentato un’ulteriore richiesta di detrazione delle SGAV e dei profitti dell’operatore commerciale nazionale collegato. Tuttavia, non sono stati presentati nuovi elementi di prova né argomentazioni sufficienti per modificare la conclusione della Commissione di cui al considerando 22 relativa alle entità economiche individuali operanti sul mercato interno.

(24)

Ciò nonostante, per quanto riguarda le spese relative al trasferimento delle merci tra il sito di produzione e il magazzino dell’operatore commerciale nazionale collegato, Acron ha inoltre argomentato che, dato che non sono state detratte dal prezzo praticato sul mercato interno, tali spese non avrebbero dovuto essere detratte nemmeno dalle SGAV utilizzate per il calcolo del valore normale.

(25)

Questa argomentazione di Acron è stata accolta. La Commissione ha ricalcolato il valore normale per Acron, aumentando come richiesto le SGAV della società. Tuttavia, nonostante l’aumento delle SGAV, tutte le operazioni di Acron sul mercato interno sono rimaste redditizie e il margine di dumping è pertanto rimasto invariato. La rettifica del calcolo in questione è stata comunicata ad Acron nell’ambito della divulgazione definitiva delle informazioni supplementare.

(26)

Inoltre entrambi i produttori esportatori russi hanno argomentato che il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione non è stato effettuato allo stesso stadio commerciale, visto che gli operatori commerciali nazionali collegati sono considerati entità economiche individuali e che le loro SGAV e i loro profitti non sono quindi detratti dal prezzo praticato sul mercato interno; invece gli operatori commerciali collegati in paesi terzi o dell’UE non sono considerati entità economiche individuali e gli adeguamenti del prezzo in questione sono quindi effettuati.

(27)

Tale argomentazione è stata respinta. La Commissione sottolinea innanzitutto che l’argomentazione non si riferisce a un adeguamento dello stadio commerciale. Oggetto dell’argomentazione addotta da entrambe le società è invece la determinazione del valore normale e del prezzo all’esportazione. La Commissione osserva che, al fine di rispecchiare adeguatamente il prezzo praticato o praticabile sul mercato interno per determinare il valore normale, le SGAV e i profitti dell’operatore commerciale nazionale collegato non vengono detratti. Analogamente, per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile al livello della frontiera dell’Unione in presenza di operatori commerciali intermediari collegati ai produttori esportatori, la Commissione deve costruire il prezzo all’esportazione sulla base del prezzo al quale i prodotti importati sono rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che impone altresì di detrarre gli adeguamenti effettuati per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, compresi le SGAV e i profitti degli operatori commerciali collegati.

(28)

Eurochem ha inoltre contestato il livello delle SGAV di uno dei suoi produttori utilizzato ai fini del calcolo del valore normale.

(29)

Per quanto concerne tale produttore, nel suo calcolo provvisorio la Commissione ha utilizzato il livello iniziale di SGAV interne indicato dal produttore nella sua risposta al questionario. Durante la verifica in loco è stata presa in considerazione una ripartizione diversa di talune spese generali ed è stata rilevata una versione alternativa della ripartizione delle SGAV da sottoporre a ulteriori approfondimenti. La Commissione ha tuttavia deciso in via provvisoria che la risposta originaria della società e la ripartizione iniziale delle SGAV tra vendite sul mercato interno e vendite all’esportazione rispecchiavano con maggiore accuratezza la distribuzione dei costi.

(30)

Nelle sue osservazioni riguardanti la divulgazione provvisoria delle informazioni e la divulgazione finale delle informazioni, Eurochem ha fornito ulteriori elementi a riprova del fatto che le SGAV andrebbero ripartite non solo tra le vendite sul mercato interno, ma anche tra le vendite all’esportazione. Poiché tali elementi di prova indicavano che le spese in questione non si riferivano, di fatto, solo alle vendite effettuate sul mercato interno, la Commissione ha accolto tale argomentazione e rettificato di conseguenza il margine di dumping. La rettifica del calcolo in questione è stata comunicata a Eurochem nell’ambito della divulgazione definitiva delle informazioni supplementare.

(31)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Acron ha presentato un’ulteriore contestazione relativa al calcolo del valore normale. La società ha argomentato che nel caso in questione i prezzi praticati sul mercato interno non dovrebbero essere utilizzati per calcolare il valore normale, visto che non si basavano su normali operazioni commerciali.

(32)

Innanzitutto, la premessa dell’argomentazione di Acron sembra essere fondata su un fraintendimento di quanto fatto dalla Commissione. La Commissione non ha basato il calcolo del valore normale sulle vendite effettuate dalla società in questione sul mercato interno, bensì ha costruito il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, dato che le vendite sul mercato interno non erano rappresentative in termini di volume. Tuttavia, a seguito della sentenza pronunciata al riguardo dal panel dell’OMC (5), per la costruzione del valore normale sono stati utilizzati le SGAV e i profitti delle operazioni svolte sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Contrariamente a quanto argomentato dalla società, le vendite sul mercato interno sono state considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali in quanto redditizie. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(33)

Per quanto concerne l’adeguamento dei costi del gas naturale, il governo russo e i due produttori esportatori russi hanno ribadito le loro precedenti osservazioni e argomentazioni in merito a:

a)

l’incompatibilità dell’adeguamento dei costi con le norme dell’OMC;

b)

l’inesistenza di distorsioni relative al prezzo del gas naturale in Russia. Secondo le parti interessate, il prezzo del gas naturale in Russia rispecchia le normali condizioni del mercato;

c)

l’erroneità della metodologia utilizzata per l’adeguamento, in quanto secondo le parti interessate l’eventuale adeguamento dovrebbe essere applicato solo al prezzo del gas, senza i relativi costi di trasporto, calcolando diversamente il rialzo relativo agli oneri supplementari;

d)

l’applicazione dell’adeguamento anche agli acquisti effettuati da fornitori nazionali indipendenti da Gazprom;

e)

l’adeguatezza del prezzo di Waidhaus come valore di riferimento per l’adeguamento.

(34)

In risposta alla prima argomentazione, la Commissione ha sottolineato che il panel dell’OMC nella controversia tra la Russia e l’Ucraina (6), invocato dalle parti interessate, ha respinto l’adeguamento per il gas effettuato dall’Ucraina. Il panel ha appurato che le autorità ucraine non avevano addotto motivazioni sufficienti per giustificare la decisione di respingere il prezzo del gas applicato in Russia né avevano effettuato tutti gli adeguamenti necessari per garantire che il prezzo del surrogato del gas rispecchiasse i costi in Russia. Di conseguenza la principale irregolarità rilevata dal panel non è di natura sostanziale ma piuttosto procedurale. In altre parole, il panel non ha respinto la possibilità di applicare un adeguamento al costo del gas, bensì ha ritenuto che nel caso in oggetto l’Ucraina non avesse debitamente giustificato tale adeguamento. Le argomentazioni relative alla controversia su cui si è espressa l’OMC appaiono irrilevanti ai fini della presente inchiesta.

(35)

Le parti interessate hanno altresì fatto riferimento alla sentenza dell’organo d’appello nella controversia Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina (DS473); tale riferimento è tuttavia fuori luogo. Innanzitutto, la Commissione ha sottolineato che le circostanze fattuali che hanno portato alla controversia DS473 sono diverse da quelle del caso in oggetto. Di fatto, nel caso del biodiesel originario dell’Argentina, la Commissione ha adeguato i costi delle materie prime nazionali sulla base delle imposte differenziali all’esportazione applicabili alle materie prime e al biodiesel. Nel caso in esame la Commissione ha concluso che il costo del gas è stato falsato dallo Stato basandosi sui motivi indicati al considerando 36 di cui sotto (in sostanza, il coinvolgimento dello Stato nella determinazione del prezzo del gas in Russia non si limita all’esistenza di un’imposta all’esportazione, ma è più preponderante). La Commissione ha sottolineato che anche il Tribunale ha ritenuto illegittimo l’adeguamento eseguito dalla Commissione nella controversia relativa al biodiesel e ha posto in risalto le differenze tra le circostanze della controversia relativa al biodiesel e quelle relative al mercato del gas in Russia sulla cui base aveva ritenuto giustificato un adeguamento al prezzo del gas. Ai paragrafi 49 e 50 della causa T-111/14, Unitec Bio/Consiglio dell’Unione europea, il Tribunale ha infatti sottolineato che: «49) A tale riguardo, va ricordato che, al punto 44 della sentenza del 7 febbraio 2013, Acron e Dorogobuzh/Consiglio (T-235/08, non pubblicata, EU:T:2013:65), il Tribunale ha considerato che, tenuto conto della circostanza che il gas naturale era obbligatoriamente fornito ad un prezzo molto basso ai produttori esportatori interessati in forza della normativa russa, il prezzo di produzione del prodotto in discussione nella causa all’origine di tale sentenza era influenzato da una distorsione del mercato interno russo relativamente al prezzo del gas, dal momento che tale prezzo non risultava dalle forze del mercato. Il Tribunale ha quindi ritenuto che le istituzioni avevano potuto legittimamente concludere che uno degli elementi presenti nei documenti contabili delle parti ricorrenti nella causa che all’origine di tale sentenza non poteva essere considerato ragionevole e che, di conseguenza, doveva essere oggetto di un adeguamento ricorrendo ad altre fonti derivanti dai mercati che esse ritenevano maggiormente rappresentativi. 50) Tuttavia, come la ricorrente ha correttamente sostenuto, a differenza della situazione in discussione nella causa decisa con la sentenza del 7 febbraio 2013, Acron e Dorogobuzh/Consiglio (T-235/08, non pubblicata, EU:T:2013:65), non risulta dal fascicolo che i prezzi delle principali materie prime fossero direttamente regolamentati in Argentina. Il sistema DET analizzato dalle istituzioni si limitava infatti a prevedere tasse all’esportazione con aliquote differenziate sulle principali materie prime ed il biodiesel».

(36)

Indipendentemente dalle argomentazioni supplementari fornite dalle parti interessate, esistono taluni fatti incontestabili sulla cui base la Commissione può concludere che il mercato del gas naturale in Russia è oggetto di distorsioni (cfr. il considerando 53 del regolamento provvisorio). In particolare, tra questi figurano: i) il fatto che sul mercato interno lo Stato russo regolamenta il prezzo massimo del gas naturale di Gazprom, che resta di gran lunga la più grande società produttrice e venditrice di gas naturale in Russia nonché la proprietaria dei gasdotti; ii) l’esistenza di un’imposta del 30 % all’esportazione del gas; iii) il fatto che il governo russo regolamenta i costi del trasporto, i prezzi dei servizi di assistenza logistica e le tariffe dell’approvvigionamento e dei servizi; e iv) il fatto che in Russia i prezzi del gas naturale sono regolamentati dallo Stato non solo per mezzo di norme federali, ma anche sulla base di obiettivi strategici.

(37)

Con riferimento al punto iv) di cui sopra, come spiegato al considerando 215 del regolamento provvisorio, il prezzo praticato sul mercato interno è fissato utilizzando una formula per il prezzo del gas oppure è determinato dall’indicizzazione. L’indice da utilizzare è pubblicato regolarmente dal ministero per lo Sviluppo economico della Russia in una previsione dello sviluppo socioeconomico. Nel medesimo documento si legge (7) che al fine di limitare l’aumento del prezzo del gas si propone di ottimizzare il programma di investimenti di Gazprom, mentre per stimolare la crescita del consumo di gas in Russia sarà istituito e attuato un meccanismo di espansione obbligatoria della capacità dell’UGSS che obbligherà Gazprom a realizzare in via prioritaria investimenti adeguati. La previsione segnala inoltre la necessità di utilizzare, nella determinazione delle tariffe di trasporto, metodi diversi per la ripartizione dei costi di trasporto tra le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione.

(38)

Inoltre l’argomentazione secondo cui il prezzo praticato sul mercato interno e regolamentato dallo Stato russo copre i costi di Gazprom non ha potuto essere verificata a causa della mancata collaborazione da parte del governo russo nell’ambito della presente procedura. Le argomentazioni mosse dai produttori esportatori russi (nella cosiddetta «relazione Brattle») si basano sulle stime dei costi onnicomprensivi di Gazprom, non su dati effettivi. Gli stessi produttori esportatori hanno inoltre indicato che un altro produttore russo che effettua vendite unicamente sul mercato interno e pratica prezzi simili a quelli di Gazprom è redditizio, ignorando il fatto che le società possono avere un livello e una struttura dei costi completamente diversi.

(39)

In risposta alla terza argomentazione è opportuno sottolineare che solo il costo della materia prima è sostituito dal valore di riferimento. Nel rispetto della metodologia attuale, la Commissione ha basato i costi di trasporto dalla frontiera dell’Unione al fornitore di gas russo su stime. Tuttavia, i costi sostenuti in Russia per trasportare il gas dal fornitore ai produttori esportatori e qualsiasi altra spesa supplementare sono basati, ove possibile, sui dati effettivi forniti dai produttori esportatori. Come indicato al considerando 36, tali costi erano regolamentati dal governo russo; tuttavia, a differenza di quanto avvenuto nel caso dei prezzi del gas, non vi erano elementi di prova sufficienti per dimostrare che anche in questo caso tale regolamentazione statale ne avesse provocato la distorsione. La Commissione ha verificato che i dati indicati dai produttori esportatori provenissero dalla stessa fonte dei dati utilizzati nella denuncia (tariffe dell’autorità federale in materia di tariffe). Poiché i dati indicati dai produttori esportatori sono stati considerati i dati più recenti a essere forniti da una delle parti interessate, la Commissione li ha accettati.

(40)

In risposta alla quarta argomentazione, come già spiegato al considerando 55, lettera c), del regolamento provvisorio, l’adeguamento del gas è applicato a tutti gli acquisti di gas nazionale russo, a prescindere dal fatto che Gazprom sia o no il fornitore. La conclusione della Commissione secondo cui Gazprom è un’impresa che stabilisce i prezzi sul mercato russo non solo è avvalorata dalla posizione dominante di questa società, ma è chiaramente confermata dalla verifica dei conti del principale (in termini di quota di mercato) concorrente privato di Gazprom sul mercato interno, Novatek (8). Le vendite di gas naturale a prezzi distorti effettuate da Gazprom incidono pertanto sul livello dei prezzi di altri fornitori di gas naturale russi, che a volte vendono a prezzi perfino leggermente inferiori a quelli di Gazprom.

(41)

Infine, per quanto concerne il valore di riferimento utilizzato per l’adeguamento del gas, le osservazioni riguardanti la divulgazione provvisoria delle informazioni non hanno modificato il parere della Commissione, che ha continuato a considerare il cosiddetto «prezzo di Waidhaus» un valore di riferimento adeguato. Come spiegato al considerando 55, lettera d), e al considerando 58 del regolamento provvisorio, tale prezzo era vicino ad altre importanti quotazioni in Europa e il suo utilizzo come valore di riferimento è stato confermato dalle rispettive sentenze della Corte di giustizia (9). Il fatto che il gas naturale esportato a Waidhaus e il gas naturale consumato in Russia abbiano valori calorifici diversi non li rende prodotti diversi e tale questione è stata oggetto di un adeguamento separato.

(42)

Tenuto conto dei considerando da 34 a 41, la Commissione ha concluso che, data la situazione specifica del mercato russo del gas, l’adeguamento dei costi del gas naturale applicato nella fase provvisoria nonché la metodologia seguita sono anch’essi conformi alle norme dell’OMC.

(43)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, entrambi i produttori esportatori russi hanno ribadito alcune loro argomentazioni riguardanti la compatibilità dell’adeguamento in questione con le regole dell’OMC e la posizione dominante di Gazprom sul mercato interno del gas naturale in Russia. Tuttavia, non sono stati presentati ulteriori elementi di prova né argomentazioni sufficienti per modificare la conclusione della Commissione di cui al considerando 42.

(44)

Le parti interessate hanno inoltre contestato l’accuratezza del tasso di conversione tra le unità di misura, degli adeguamenti dei costi di trasporto e del rialzo praticato dai distributori, nonché dell’imposta del 30 % all’esportazione compresa nel prezzo adeguato del gas.

(45)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Eurochem ha inoltre argomentato che nel calcolo relativo all’adeguamento dei costi di trasporto era stato utilizzato un tasso di cambio errato. La società ha anche sostenuto che sarebbe opportuno effettuare un ulteriore adeguamento per tenere conto degli oneri di rete tedeschi.

(46)

In risposta alle osservazioni di cui sopra sono state apportate le seguenti correzioni:

a)

il volume del gas naturale utilizzata ai fini della determinazione del prezzo di Waidhaus è misurato in milioni di unità termiche britanniche (mmBtu). A seguito delle osservazioni presentate nell’ambito della divulgazione provvisoria delle informazioni, il tasso di conversione è stato modificato in 1 mmBtu = 31,899 metri cubi;

b)

l’adeguamento dei costi di trasporto è stato modificato tenendo conto dei costi di trasporto effettivamente sostenuti dai produttori russi in Russia. Ai fini dell’adeguamento dei costi di trasporto da Waidhaus (10) alla frontiera russa, la Commissione ha utilizzato tuttavia i dati riportati nella denuncia; i dati della relazione Brattle non sono stati ritenuti più accurati in quanto facevano riferimento a fonti che utilizzavano dati raccolti prima del periodo dell’inchiesta. I costi di trasporto dalla frontiera russa ai rispettivi giacimenti di gas in Russia, fonti dell’approvvigionamento del gas naturale da parte dei produttori esportatori, sono basati sulla tariffa regolamentata (11);

c)

il rialzo di distribuzione del 15 % utilizzato nei calcoli provvisori è stato rivisto al ribasso, in un intervallo compreso tra l’1 % e il 5 %. Per calcolare il rialzo si è tenuto conto di tutti i costi a eccezione di quelli del gas e di trasporto (compresa la trasmissione). Gli effettivi oneri supplementari applicati agli acquisti di gas effettuati durante il periodo dell’inchiesta sono stati utilizzati il più possibile e, laddove non erano disponibili dati, è stata utilizzata una stima ragionevole, come spiegato nei documenti informativi riguardanti le singole società. La Commissione ha respinto l’argomentazione di Eurochem secondo cui non dovrebbe essere applicato alcun rialzo interno, visto che per il prezzo russo all’esportazione del gas non è preso in considerazione alcun rialzo, sulla base del fatto che il calcolo del prezzo all’esportazione regolamentato non tiene conto di tali costi (12) e che non sono stati forniti elementi di prova attestanti l’esistenza di tale rialzo;

d)

la richiesta di detrarre l’imposta del 30 % all’esportazione dal prezzo di riferimento è stata respinta in quanto tale imposta rappresenta una delle misure all’origine della distorsione del mercato del gas naturale in Russia, ed è quindi ragionevole supporre che il prezzo del gas sul mercato interno sarebbe superiore di almeno il 30 % se non fosse per l’imposta all’esportazione. Trattandosi di una componente del costo del gas di origine russa disponibile sul mercato dell’Unione, l’imposta in quanto tale fa parte del prezzo di riferimento di base.

e)

l’argomentazione riguardante il tasso di cambio utilizzato nel calcolo dell’adeguamento dei costi di trasporto è stata accolta e i calcoli sono stati rettificati di conseguenza;

f)

la richiesta di effettuare un adeguamento per tenere conto degli oneri di rete tedeschi è ritenuta irrilevante in quanto il prezzo di Waidhaus è al livello cif franco frontiera della Germania (di conseguenza tale prezzo non tiene conto degli oneri di rete tedeschi).

(47)

Il calcolo rivisto dell’adeguamento del gas è stato comunicato ai produttori esportatori russi in un documento informativo specifico sia al momento della divulgazione definitiva delle informazioni, sia a seguito delle modifiche apportate sulla base delle osservazioni di cui al considerando 45 e al considerando 46, lettere b), c) ed e), mediante una divulgazione definitiva delle informazioni aggiuntiva. L’adeguamento non ha inciso sul valore normale di Acron perché, come spiegato al considerando 61 del regolamento provvisorio, soltanto un aumento del costo di produzione rettificato a un livello che renderebbe non remunerative alcune operazioni di Acron sul mercato interno nel periodo dell’inchiesta comporterebbe una modifica del margine di dumping. A seguito delle rettifiche apportate al valore normale di Eurochem sulla base delle osservazioni presentate in risposta alla divulgazione definitiva delle informazioni, la versione rivista dell’adeguamento del gas non ha portato alla modifica del valore normale per Eurochem e non ha quindi inciso sul calcolo del margine di dumping.

(48)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti il valore normale, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 38 a 61 del regolamento provvisorio, come chiarito ai considerando da 17 a 38 di cui sopra.

3.1.3.   Prezzo all’esportazione

(49)

Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato descritto dettagliatamente nei considerando da 62 a 65 del regolamento provvisorio.

(50)

È innanzitutto opportuno sottolineare che la Commissione ha accolto la richiesta di Eurochem di calcolare separatamente i margini di dumping dei due produttori esportatori del gruppo, visto che i dati forniti dalla società hanno permesso una scomposizione delle vendite in base al produttore. Tale scomposizione è stata possibile nonostante il coinvolgimento di varie società commerciali e la differenza dei costi applicati dai due produttori, compresi i costi delle vendite all’esportazione nell’Unione. I margini di dumping separati sono stati successivamente combinati in una media ponderata del margine stabilita per il gruppo Eurochem sulla base del volume delle vendite all’Unione. Eurochem ha ricevuto un documento informativo specifico con il nuovo calcolo del margine di dumping scomposto in base al produttore. Nel nuovo calcolo la Commissione ha tenuto conto, ove possibile, delle osservazioni tecniche presentate dalla società in merito al calcolo.

(51)

Il secondo produttore esportatore russo ha sostenuto che, ai fini dell’adeguamento del suo prezzo all’esportazione, sarebbe più opportuno detrarre gli effettivi profitti del suo esportatore collegato in Svizzera e dell’importatore collegato in Francia anziché stimare un volume di profitti ragionevole. È tuttavia opportuno sottolineare che gli effettivi profitti delle società in oggetto sono basati su prezzi di trasferimento. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(52)

La società ha inoltre sostenuto che la Commissione non avrebbe calcolato correttamente i costi di diluizione, dato che la conversione applicata ai volumi delle operazioni per costruire il prezzo all’esportazione del prodotto diluito andrebbe applicata anche ai valori delle operazioni riguardanti il prodotto diluito. È tuttavia opportuno sottolineare che la differenza tra il prezzo del prodotto esportato e quello del prodotto diluito è già presa in considerazione nella conversione dei volumi delle operazioni, dato che tale conversione aumenta il prezzo unitario del prodotto diluito come se non fosse diluito. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(53)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Acron ha argomentato che la Commissione ha conteggiato due volte i costi di diluizione del suo importatore collegato in Francia, dato che tali spese sarebbero state detratte dal prezzo di vendita ma non dalle SGAV della società. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, i costi di diluizione erano stati tuttavia detratti dalle SGAV (13).

(54)

Inoltre la società ha argomentato che il suo importatore collegato era stato costituito poco prima del periodo dell’inchiesta e ha iniziato le vendite solo nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta. Di conseguenza, secondo la società, la Commissione dovrebbe adeguare il prezzo all’esportazione solo per un quarto delle SGAV.

(55)

La società ha registrato spese generali e amministrative per l’intero periodo dell’inchiesta. Anche se tali spese erano precedenti alle prime vendite, dato che la società era coinvolta solo nell’acquisto, nella diluizione e nelle rivendite di UAN, le SGAV erano collegate al prodotto in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(56)

Inoltre in seguito alla divulgazione definitiva aggiuntiva delle informazioni un produttore esportatore russo ha argomentato che la Commissione non dovrebbe detrarre il margine di profitto di un importatore indipendente, pari al 4 %, dai prezzi di vendita praticati dal suo operatore commerciale collegato tedesco ad acquirenti indipendenti dell’Unione. Il produttore ha affermato che la società tedesca non ha operato come importatore indipendente per le vendite ad acquirenti indipendenti dell’UE in quanto non ha espletato le formalità relative all’importazione del prodotto in esame nel mercato dell’UE.

(57)

La Commissione ha osservato che l’operatore commerciale collegato tedesco è stato considerato un importatore collegato in quanto esercitante tutte le funzioni di un importatore. Di conseguenza il prezzo di rivendita dovrebbe generalmente coprire le SGAV dell’importatore e un margine di profitto, che è di fatto l’adeguamento in questione. Nell’effettuare tale adeguamento la Commissione non ha condotto un’analisi dettagliata, operazione per operazione o cliente per cliente, delle azioni intraprese dalla società nell’ambito di specifiche operazioni di importazione e rivendita. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(58)

In assenza di altre osservazioni riguardanti il prezzo all’esportazione, a eccezione di quelle già trattate nei considerando da 41 a 44 di cui sopra, sono stati confermati i considerando da 62 a 65 del regolamento provvisorio.

3.1.4.   Confronto

(59)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, a eccezione di quelle già trattate nei punti 3.1.2 e 3.1.3 di cui sopra, sono stati confermati i considerando da 66 a 67 del regolamento provvisorio.

3.1.5.   Margini di dumping

(60)

Come illustrato in dettaglio ai considerando da 17 a 47, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni delle parti interessate e ha ricalcolato i margini di dumping per la Russia.

(61)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Gruppo Acron

31,9 %

Gruppo Eurochem

20,0 %

Tutte le altre società

31,9 %

(62)

I calcoli dei margini di dumping individuali effettuati in seguito alle rettifiche e agli adeguamenti apportati in conseguenza delle osservazioni presentate dai produttori esportatori russi dopo la divulgazione definitiva delle informazioni sono stati nuovamente comunicati alle società in questione.

3.2.   Trinidad e Tobago

3.2.1.   Valore normale

(63)

Il calcolo del valore normale è descritto dettagliatamente nei considerando da 74 a 79 del regolamento provvisorio.

(64)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Methanol Holdings (Trinidad) Limited («MHTL») ha ribadito varie argomentazioni di natura tecnica e specifiche alla posizione della società concernenti la costruzione del valore normale, in particolare per quanto riguarda i costi di produzione, le SGAV e i profitti da utilizzare nel calcolo.

(65)

La Commissione ha analizzato tali argomentazioni. Una di queste era correlata alla questione trattata al considerando 78 del regolamento provvisorio (vale a dire un’argomentazione accolta dalla Commissione). Poiché le nuove argomentazioni di MHTL erano in contraddizione con quella originale e non fornivano elementi a sostegno di tale cambiamento di opinione, l’argomentazione è stata respinta. La Commissione ha inoltre ritenuto giustificata una delle altre argomentazioni. Di conseguenza ha rettificato il calcolo del valore normale. Le osservazioni sono state trattate come riservate in quanto riguardavano dati specifici alla società utilizzati nei calcoli relativi ai costi di produzione e alle SGAV. I motivi di accettazione o rifiuto sono stati pertanto spiegati alla parte interessata nella divulgazione specifica.

3.2.2.   Prezzo all’esportazione

(66)

Il calcolo del prezzo all’esportazione è descritto dettagliatamente nei considerando da 80 a 82 del regolamento provvisorio.

(67)

Nelle osservazioni formulate in merito alla divulgazione provvisoria delle informazioni MHTL ha presentato varie argomentazioni tecniche e specifiche alla società concernenti il calcolo del prezzo all’esportazione, in particolare per quanto riguarda i dati utilizzati per determinare il prezzo all’esportazione e gli adeguamenti del prezzo applicati per tenere conto dei costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita.

(68)

La Commissione ha analizzato tali argomentazioni e ha ritenuto che alcune di esse fossero giustificate. Di conseguenza la Commissione ha adattato il calcolo del prezzo all’esportazione. Le osservazioni sono state trattate come riservate in quanto riguardavano dati specifici alla società utilizzati per i calcoli relativi a prezzi di trasferimento e altri costi. I motivi di accettazione o rifiuto sono stati pertanto spiegati alla parte interessata nella divulgazione specifica.

3.2.3.   Confronto

(69)

In assenza di osservazioni riguardanti il confronto, sono stati confermati i considerando 83 e 84 del regolamento provvisorio.

3.2.4.   Margini di dumping

(70)

Come illustrato in dettaglio ai considerando da 50 a 57 di cui sopra, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni di MHTL e ha ricalcolato i margini di dumping per Trinidad e Tobago.

(71)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

55,8 %

Tutte le altre società

55,8 %

(72)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni non sono pervenute osservazioni riguardanti i calcoli del dumping di MHTL.

3.3.   Stati Uniti d’America

3.3.1.   Valore normale

(73)

Il calcolo del valore normale è descritto dettagliatamente nei considerando da 90 a 98 del regolamento provvisorio.

(74)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, CF Industries Holdings («CFI») ha sostenuto che la Commissione ha erroneamente respinto in via provvisoria la sua richiesta di stabilire la redditività delle vendite sul mercato interno sulla base dei costi di produzione di ciascun impianto produttivo quando ha concluso che la redditività, calcolata ricorrendo alla verifica delle normali operazioni commerciali, viene determinata a livello di entità giuridica.

(75)

A tale riguardo, CFI ha dichiarato che l’argomentazione non era giuridicamente giustificata in quanto la Corte di giustizia, nella causa Alumina (14), ha stabilito che l’articolo 2 del regolamento antidumping di base non fornisce un elenco esaustivo dei metodi che consentono di determinare se i prezzi siano stati praticati nel corso di normali operazioni commerciali e che, con la verifica delle normali operazioni commerciali, la Commissione dovrebbe esaminare la redditività del prodotto venduto sulla base del costo di produzione di quel particolare prodotto.

(76)

Inoltre CFI ha fatto riferimento all’approccio adottato dalla Commissione in inchieste precedenti (15), nelle quali la Commissione aveva sistematicamente utilizzato i costi di produzione relativi a un impianto specifico per determinare la redditività delle vendite effettuate sul mercato interno.

(77)

Infine, CFI ha sostenuto di avere fornito dati che permettevano di fare risalire le operazioni di vendita all’impianto in cui il prodotto era stato fabbricato.

(78)

La Commissione ha esaminato le argomentazioni di cui ai considerando da 74 a 77 e ha appurato che, nella causa Alumina, la Corte di giustizia aveva semplicemente stabilito che l’articolo 2 del regolamento antidumping di base non fornisce un elenco esaustivo dei metodi che consentono di determinare se le vendite sul mercato interno siano state realizzate nel contesto di normali operazioni commerciali. La Corte di giustizia non ha tuttavia obbligato la Commissione a esaminare quelle parti di una società che non costituiscono un’entità giuridica distinta.

(79)

Inoltre nelle inchieste indicate da CFI, la Commissione ha esaminato separatamente i singoli impianti produttivi perché tali società, sebbene appartenenti allo stesso gruppo, erano entità giuridiche distinte.

(80)

In considerazione delle risultanze della Commissione di cui ai considerando 78 e 79, non è stato necessario valutare se i dati forniti da CFI avrebbero permesso di stabilire un chiaro legame tra le singole operazioni di vendita sul mercato interno e gli impianti produttivi. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(81)

Nelle sue osservazioni riguardanti la divulgazione definitiva delle informazioni, CFI ha ribadito la sua argomentazione relativa alla redditività delle vendite sul mercato interno. La società ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto verificare non solo se gli impianti produttivi erano entità giuridiche distinte, ma anche se la struttura del gruppo rendeva possibile l’individuazione del produttore, all’interno del gruppo stesso, per quanto riguarda le funzioni di vendita e produzione, facendo ripetutamente riferimento alle risultanze della Commissione di cui all’inchiesta relativa ai tubi senza saldature (cfr. il considerando 76).

(82)

Per quanto concerne l’argomentazione di cui sopra, la Commissione ha rammentato che l’inchiesta indicata da CFI aveva caratteristiche proprie particolari. La conclusione della Commissione nell’inchiesta relativa ai tubi senza saldature, secondo cui il calcolo dei singoli margini di dumping era possibile grazie al fatto di poter di individuare il produttore per quanto riguarda le funzioni di vendita e produzione, acquisiva rilevanza solo a fronte del soddisfacimento della prima condizione di base, vale a dire il fatto che le società interessate dall’inchiesta in oggetto erano entità giuridiche distinte, condizione che non è tuttavia soddisfatta per CFI.

(83)

Inoltre anche se la Commissione considerasse l’opportunità di valutare la redditività delle vendite effettuate sul mercato interno per ogni impianto, non sarebbe sempre possibile individuare il produttore. La società vende sul mercato interno direttamente da un impianto produttivo oppure mediante un numero considerevole di cisterne di distribuzione. La Commissione ha rilevato che gli impianti produttivi fornivano più di una cisterna di distribuzione e che la maggior parte delle cisterne di distribuzione era fornita da più di un impianto produttivo. Ciò rende impossibile stabilire un chiaro nesso tra un’operazione di vendita e l’impianto in cui è stato fabbricato quel particolare prodotto.

(84)

La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

3.3.2.   Prezzo all’esportazione

(85)

In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo all’esportazione, sono stati confermati i considerando da 99 a 100 del regolamento provvisorio.

3.3.3.   Confronto

(86)

I considerando 101 e 102 del regolamento provvisorio illustrano in che modo è stato effettuato il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

(87)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, CFI ha sostenuto che per garantire un confronto equo la Commissione avrebbe dovuto applicare due adeguamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento antidumping di base: un adeguamento dei quantitativi e un adeguamento dei costi.

(88)

Per quanto concerne l’adeguamento dei quantitativi, CFI sosteneva la necessità di adeguare il prezzo delle operazioni di vendita sul mercato interno per tenere conto dell’incidenza sul prezzo di vendita della differenza tra il quantitativo fornito sul mercato interno e quello fornito sul mercato dell’Unione, dato che il volume delle singole operazioni è solitamente modesto sul mercato interno ma elevato in caso di esportazione nell’Unione.

(89)

A tale proposito CFI ha anche fornito un calcolo che mostrava una differenza tra le medie ponderate dei prezzi di vendita sul mercato interno a seconda dei quantitativi di vendita. Nonostante abbia riconosciuto l’esistenza di una differenza di prezzo, la Commissione non ha potuto escludere che essa fosse causata da altri fattori, quali il carattere stagionale del prodotto in esame, il momento in cui era stato sottoscritto il relativo contratto e il volume di tale contratto (piuttosto che della singola spedizione).

(90)

Inoltre la società non ha fornito elementi che provassero che il volume delle vendite è stato preso in considerazione al momento della negoziazione del prezzo di vendita (politica dei prezzi, scambi di e-mail ecc.). Infine, la Commissione ha constatato che gli eventuali costi supplementari associati alla movimentazione e al trasporto di quantitativi limitati rispetto a volumi di dimensioni maggiori erano presi in considerazione sotto forma di indennità. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(91)

Per quanto riguarda l’adeguamento dei costi, secondo CFI la Commissione avrebbe dovuto rettificare il prezzo di vendita sul mercato interno per tenere conto dei diversi costi di produzione nei singoli impianti produttivi. CFI ha addotto numerose argomentazioni specifiche alla posizione della società a sostegno di tale tesi.

(92)

La Commissione le ha esaminate, ha ritenuto che l’argomentazione non fosse giustificata e l’ha conseguentemente respinta. Poiché le argomentazioni sono state trattate come riservate, i motivi del respingimento sono stati spiegati alla parte interessata nella divulgazione specifica.

(93)

Nelle sue osservazioni riguardanti la divulgazione definitiva delle informazioni, CFI ha ribadito la sua argomentazione relativa all’adeguamento dei costi La società non ha tuttavia fornito nuovi elementi di prova a sostegno della sua tesi. Di conseguenza la Commissione ha confermato la sua decisione di respingere l’argomentazione.

(94)

CFI ha inoltre ripetutamente affermato che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un adeguamento per tenere conto della differenza nei quantitativi generalmente venduti sul mercato interno ed esportati nell’Unione. CFI ha sostenuto che l’indennità richiesta per i costi di trasporto non teneva conto delle differenze di prezzo, in quanto l’esercizio di confronto dei prezzi utilizzato per valutare l’adeguamento dei quantitativi era stato eseguito al netto dei costi di trasporto. CFI ha inoltre argomentato che esistono grandi economie di scala (soprattutto per quanto riguarda i costi di amministrazione, marketing e vendita, ma anche nella pianificazione della produzione ecc.) che permettono alla società di applicare prezzi franco fabbrica inferiori.

(95)

La Commissione ha rilevato che, nonostante il confronto tra i livelli di prezzo sia stato effettuato su prezzi al netto di tutte le indennità, all’interno di tali indennità erano già contemplate tutte le economie di scala relative al trasporto e alla movimentazione di grandi spedizioni rispetto a quelle delle spedizioni più piccole. Per quanto concerne le economie di scala relative ai costi di amministrazione, marketing e vendita, CFI non ha fornito alcun elemento a riprova della sua argomentazione. Inoltre le SGAV effettivamente sostenute erano considerate nel prezzo di vendita sul mercato interno delle operazioni redditizie utilizzate per calcolare il valore normale. Di conseguenza la Commissione ha confermato la sua decisione di respingere questa argomentazione.

(96)

In ragione della decisione di respingere entrambe le argomentazioni di CFI, la Commissione ha confermato i considerando 101 e 102 del regolamento provvisorio.

3.3.4.   Margini di dumping

(97)

Come illustrato in dettaglio ai considerando da 60 a 77 di cui sopra, la Commissione ha respinto tutte le argomentazioni relative al calcolo del dumping di CFI e ha pertanto confermato i margini di dumping provvisori per gli Stati Uniti.

(98)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

CF Industries Holdings, Inc.

37,3 %

Tutte le altre società

37,3 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione

(99)

I produttori esportatori Acron e CFI hanno osservato che due produttori dell’Unione, che rappresentano il 30 % circa della produzione dell’Unione, hanno espresso la loro contrarietà alla denuncia. CFI ha altresì sottolineato che molti altri produttori non si erano manifestati né sarebbero stati interessati dalle importazioni oggetto dell’inchiesta, contestando l’affidabilità degli indicatori di pregiudizio.

(100)

La Commissione ha rammentato che il campione include tre dei quattro maggiori produttori dell’Unione, che complessivamente rappresentano oltre il 50 % della produzione e delle vendite dell’Unione. Il campione è pertanto chiaramente rappresentativo dell’industria dell’Unione. Inoltre come spiegato al considerando 134 del regolamento provvisorio vari indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti a livello macroeconomico e quindi sulla base di tutti i produttori dell’Unione.

(101)

L’apertura dell’inchiesta è stata sostenuta inoltre da produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione dell’Unione e di conseguenza sono stati soddisfatti i requisiti giuridici relativi alla legittimazione ad agire.

(102)

In assenza di altre osservazioni riguardanti la presente sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 108 a 109 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell’Unione

(103)

In assenza di osservazioni riguardanti il consumo dell’Unione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 110 a 112 del regolamento provvisorio.

4.3.   Importazioni dai paesi interessati

(104)

Il produttore esportatore Acron ha osservato che le importazioni originarie dei paesi oggetto della valutazione cumulativa non sono aumentate dopo il 2016 e che qualsiasi successivo aumento era dovuto alla diminuzione delle importazioni da paesi terzi. La società ha precisato che un aumento significativo delle importazioni di un concime liquido come l’UAN non era possibile perché ostacolato da barriere relative alla logistica e alle capacità di immagazzinaggio. Analogamente, il produttore esportatore CFI e l’associazione di utilizzatori AGPB hanno argomentato che la Commissione, nel valutare l’aumento del volume delle importazioni dai paesi interessati nel periodo in esame, non aveva tenuto conto del fatto che parte di tale aumento era servita a compensare le importazioni provenienti dall’Egitto, che erano bruscamente diminuite, o i volumi precedentemente forniti da un produttore dell’Unione che, nel frattempo, aveva cessato la produzione di UAN. Il volume supplementare delle importazioni dai paesi interessati nel periodo in esame che avrebbe potuto incidere sull’industria dell’Unione ammonterebbe pertanto a meno della metà delle 672 000 tonnellate di cui alla tabella 2 del regolamento provvisorio. A tale proposito la Commissione ha tuttavia osservato che, come appare evidente dalla tabella 2 del regolamento provvisorio, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate ogni anno dal 2016 al periodo dell’inchiesta, sia in termini assoluti che in relazione alle dimensioni del mercato. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(105)

Le associazioni di utilizzatori AGPB e IFA hanno affermato che la quota di mercato dell’industria dell’Unione è cresciuta dopo il periodo dell’inchiesta. A tale proposito, di norma la Commissione esamina innanzitutto le tendenze utili per valutare il pregiudizio, comprese le importazioni, sulla base di un determinato periodo di riferimento pluriennale che è identico per tutti i dati pertinenti e che termina immediatamente prima dell’apertura di un’inchiesta. In linea di principio, gli eventi che si presume siano avvenuti successivamente non dovrebbero essere presi in considerazione in quanto non rientrano in tale periodo di riferimento. In secondo luogo, è probabile che l’incremento della quota di mercato dell’industria dell’Unione a partire dal periodo dell’inchiesta sia stato influenzato e falsato dall’apertura dell’inchiesta stessa. In terzo luogo, per calcolare la quota di mercato successiva al periodo dell’inchiesta per la Commissione sarebbe stato indispensabile ottenere e verificare dati più recenti riguardanti le vendite realizzate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, cosa che non è avvenuta. L’argomentazione è stata pertanto respinta sulla base di tutti questi motivi.

(106)

I produttori esportatori Acron, CFI ed Eurochem hanno contestato il calcolo della sottoquotazione eseguito dalla Commissione. In primo luogo, hanno contestato il fatto che la Commissione, per una parte dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, avesse utilizzato il prezzo per la consegna in porti quali Rouen (Francia) e Gand (Belgio), come debitamente spiegato ai considerando 128 e 129 del regolamento provvisorio. A tale proposito Eurochem ha inoltre affermato che il regolamento provvisorio non precisava il volume delle vendite cui era stato applicato tale prezzo.

(107)

La Commissione ha chiarito che, ai fini del calcolo della sottoquotazione, essa aveva stabilito un unico prezzo di vendita dell’industria dell’Unione per il solo tipo di prodotto esportato dai paesi interessati (UAN con tenore di azoto del 32 %). Tale prezzo rappresentava il prezzo di vendita verificato applicato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione a quel tipo di prodotto. Il 40 % circa di tali vendite era destinato a porti quali Rouen o Gand e i summenzionati prezzi di vendita sono stati rettificati per i motivi di cui al considerando 128 del regolamento provvisorio. Per il restante 60 % delle vendite dell’Unione realizzate dalle parti incluse nel campione è stato utilizzato il prezzo di vendita franco fabbrica, dato che per tali vendite non era stato necessario sostenere spese di nolo marittimo per trasportare il prodotto al principale punto di confronto (solitamente Rouen o Gand). La media ponderata del prezzo di vendita dell’industria dell’Unione così ottenuta è stata utilizzata per calcolare la sottoquotazione. L’affermazione di cui al considerando 130 del regolamento provvisorio, secondo la quale per il confronto sarebbero stati utilizzati tipi di prodotto diversi, era pertanto errata, dato che tutte le importazioni dai paesi interessati erano dello stesso tipo di prodotto, vale a dire UAN con tenore di azoto del 32 %, e che anche per quanto concerne l’industria dell’Unione è stato utilizzato solo questo tipo di prodotto. Anche i riferimenti di cui ai considerando 127 e 129 del regolamento provvisorio a «un terzo», per quanto riguarda le vendite dell’industria dell’Unione che hanno sostenuto spese di nolo marittimo per la consegna in porti dell’Europa occidentale, e «due terzi», per quanto riguarda le altre vendite dell’industria dell’Unione, non erano del tutto esatti e andrebbero corretti, rispettivamente, con «40 %» e «60 %».

(108)

Il produttore dell’Unione OCI Nitrogen ha affermato che nessuno dei motivi addotti dalla Commissione al considerando 128 del regolamento provvisorio giustificherebbe una deviazione dalla prassi corrente di confrontare il prezzo cif franco frontiera dell’Unione dei produttori esportatori con il prezzo franco fabbrica dei produttori dell’Unione. Ha argomentato che i motivi addotti sono molto comuni in numerose inchieste antidumping, ingiustamente finalizzati a compensare gli svantaggi competitivi di cui sono oggetto alcuni produttori in ragione della loro ubicazione oppure che sarebbero parimenti applicabili ai produttori esportatori. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurochem ha presentato osservazioni analoghe. La Commissione ha respinto tale affermazione in quanto riteneva che dalla formulazione del suddetto considerando si evincesse chiaramente come la situazione, in questo caso particolare, era talmente eccezionale da richiedere effettivamente l’approccio scelto. Le parti interessate non sono state in grado di addurre motivazioni oggettive contro l’approccio della Commissione. Hanno inoltre dubitato del fatto che la Commissione avesse precedentemente adottato tale approccio in simili circostanze eccezionali. Sebbene il fatto di avere adottato o meno tale approccio in precedenza sia di per sé irrilevante, la Commissione ha di fatto dovuto occasionalmente ricorrere a tale metodologia nel corso di inchieste precedenti durante le quali si erano registrate situazioni complesse, come nel caso della recente inchiesta sulle barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza (16). Anche se nella suindicata inchiesta i motivi per non discostarsi da un prezzo franco fabbrica potevano essere diversi, come sostenuto da Eurochem, ciò dimostra che la Commissione ritiene opportuno discostarsi dal suo abituale approccio se le circostanze lo richiedono.

(109)

Per quanto concerne il prezzo all’esportazione praticato dai produttori esportatori che hanno collaborato, la grande maggioranza delle vendite è stata consegnata in porti dell’Europa occidentale, quali Rouen o Gand. Il prezzo all’esportazione utilizzato per il calcolo della sottoquotazione era comprensivo del trasporto per la consegna cif nel porto di tali località. Anche il prezzo all’esportazione delle poche vendite dichiarate altrove nell’Unione era comprensivo del trasporto fino al cif franco frontiera dell’Unione. Di conseguenza il calcolo della sottoquotazione garantiva una simmetria tra l’Unione e gli esportatori.

(110)

La Commissione è rimasta pertanto dell’idea che nell’ambito della presente inchiesta fosse opportuno procedere all’adeguamento di talune vendite dell’industria dell’Unione al livello cif in virtù dei motivi di cui ai considerando da 126 a 131 del regolamento provvisorio. È evidente che le circostanze complessive di questo mercato, come descritto nel regolamento provvisorio, determinano una situazione eccezionale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(111)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurochem ha contestato la simmetria tra la parte dell’industria dell’Unione e la parte delle esportazioni dell’Unione sostenendo, sulla base di dati di Eurostat, che il 35 % delle importazioni originarie della Russia non sarebbe diretto in Francia o in Belgio e che, di conseguenza, non passerebbe per porti quali Rouen o Gand. La società ha argomentato che, per questo 35 % di vendite russe all’Unione, il prezzo praticato dall’industria dell’Unione conterrebbe un adeguamento per il trasporto a Rouen o Gand, mentre le importazioni russe non erano a quello stadio. L’argomentazione è stata respinta dato che, per quanto riguarda le vendite dell’industria dell’Unione utilizzate nel confronto, i prezzi cif sono stati utilizzati al posto di quelli franco fabbrica solo laddove opportuno (solitamente per le vendite effettuate attraverso Rouen o Gand) e non per tutte le altre vendite.

(112)

Molte parti interessate hanno affermato che la metodologia utilizzata per calcolare la sottoquotazione era errata e incompatibile con la sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019, pronunciata un giorno prima dell’istituzione delle misure provvisorie, nella causa T-301/16 Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA/Commissione europea («Jindal Saw») (17). In particolare è stato sottolineato come il prezzo dell’industria dell’Unione utilizzato in tali calcoli e i prezzi all’esportazione non fossero allo stesso stadio commerciale. Le parti di cui sopra hanno affermato che i prezzi dell’industria dell’Unione erano stati rettificati affinché rispecchiassero i prezzi applicati nel luogo di consegna all’utilizzatore finale, mentre i prezzi dei produttori esportatori erano stati presi al livello cif franco frontiera dell’Unione, senza tenere conto del luogo di consegna all’utilizzatore finale. Analogamente, è stato sottolineato che la Commissione, in virtù della causa Jindal Saw, dovrebbe confrontare i prezzi di vendita dell’Unione ai primi acquirenti indipendenti con i prezzi di vendita ai primi acquirenti indipendenti applicati dalle società collegate ai produttori esportatori. La Commissione non ha eseguito tale confronto. Per i produttori esportatori ha detratto dai prezzi di vendita all’Unione gli importi delle SGAV e dei profitti delle società commerciali nell’Unione a loro collegate. Tuttavia non ha effettuato alcuna detrazione per le vendite realizzate dall’industria dell’Unione tramite operatori commerciali collegati. Una parte ha inoltre sostenuto che la metodologia seguita dalla Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che non tutte le sue vendite erano destinate ai mercati belga e francese e che i prezzi utilizzati non sarebbero stati comprensivi delle SGAV e dei i profitti registrati dai suoi operatori commerciali collegati per la consegna ai clienti.

(113)

Per quanto concerne la causa Jindal Saw, il Tribunale ha stabilito l’erroneità della decisione della Commissione di detrarre le spese di vendita sostenute dagli importatori collegati di Jindal nell’Unione dalle vendite al primo acquirente indipendente senza tuttavia detrarre le spese di vendita sostenute dai soggetti di vendita collegati all’industria dell’Unione dai prezzi di vendita applicati dall’industria dell’Unione al primo cliente indipendente. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che i due prezzi non fossero stati confrontati simmetricamente allo stesso stadio commerciale.

(114)

Alla luce di questa recente sentenza del Tribunale e delle osservazioni successivamente pervenute dalle parti interessate, la Commissione ha deciso di integrare i calcoli della sottoquotazione effettuati nella fase provvisoria. La Commissione ha osservato che la causa Jindal Saw verte essenzialmente su questioni relative a un equo confronto tra lo stadio commerciale e i prezzi delle importazioni e quelli dell’industria dell’Unione. Per quanto riguarda la determinazione del prezzo di vendita medio dell’industria dell’Unione, le operazioni di vendita effettuate tramite parti collegate rappresentavano solo il 40 % circa delle vendite del campione dell’industria dell’Unione utilizzato per il confronto. Le SGAV e i profitti registrati dagli operatori commerciali collegati erano modesti e, dato che la maggior parte delle vendite dell’industria dell’Unione non era effettuata tramite operatori commerciali collegati, la risultanza relativa alla sottoquotazione delle importazioni cumulate non sarebbe intaccata nemmeno se i calcoli fossero adeguati in considerazione di tali voci. Di fatto, le vendite dell’industria dell’Unione alle relative parti collegate erano effettuate ai prezzi di mercato e non vi era alcuna differenza di rilievo tra i prezzi di vendita applicati alle parti collegate e quelli applicati ad acquirenti indipendenti. La detrazione delle SGAV e dei profitti dei soggetti di vendita collegati dell’Unione attesterebbe comunque l’esistenza di una sottoquotazione per tutti i produttori esportatori (a eccezione di uno) e in ogni caso vi sarebbe una sottoquotazione per ciascuno dei paesi interessati. La Commissione ha pertanto argomentato che la metodologia seguita per stabilire la sottoquotazione nella fase provvisoria non era manifestamente inadeguata come invece sostenuto da diverse parti interessate.

(115)

In ogni caso, l’adeguatezza del calcolo provvisorio della sottoquotazione è stata ulteriormente confermata da un calcolo supplementare che ha escluso le vendite realizzate dall’industria dell’Unione tramite parti collegate. La parte delle vendite utilizzata in questo calcolo corrispondeva comunque a un volume elevato e rappresentativo delle vendite dell’industria dell’Unione, pari al 60 % circa dell’UAN con tenore di azoto del 32 % venduto nell’Unione dalle parti incluse nel campione. Tale volume è simile a quello delle importazioni dalla Russia e dagli Stati Uniti e nettamente superiore a quello delle importazioni da Trinidad e Tobago. Anche una piccolissima parte delle vendite agli utilizzatori finali è stata esclusa da questo calcolo supplementare. Le vendite dell’Unione erano quindi allo stesso stadio commerciale dei dati relativi a tutte le importazioni. Da questo secondo calcolo è risultata una sottoquotazione leggermente più elevata rispetto a quella ottenuta applicando la metodologia stabilita in via provvisoria. I margini di tale calcolo si situavano tra il 3,7 % e l’11,2 %. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurochem ha argomentato che tale calcolo non avrebbe garantito un confronto equo, dato che comparava solo, da un lato, le vendite dell’Unione ad acquirenti indipendenti e, dall’altro, le vendite della società a parti collegate. Tuttavia, tale osservazione è errata in quanto le vendite di Eurochem utilizzate nel confronto sono quelle effettuate ad acquirenti indipendenti, correttamente adeguate al livello cif. Eurochem ha inoltre raccomandato l’utilizzo di una selezione di tariffe di trasporto (fornita in una tabella acclusa alle osservazioni riguardanti la divulgazione definitiva delle informazioni) per calcolare il prezzo cif dei produttori dell’Unione. Tuttavia, sembra che le tariffe indicate siano quelle di Eurochem e che si riferiscano a punti di partenza diversi da quelli utilizzati dall’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta in quanto avrebbe reso il calcolo meno preciso.

(116)

La Commissione ha osservato che tali calcoli supplementari rendevano ancora più manifesto il fatto che le importazioni oggetto di dumping avevano prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, indipendentemente dalla metodologia applicata. Di conseguenza le argomentazioni delle parti riguardo a tale aspetto sono state respinte.

(117)

Oltre alla comprovata sottoquotazione dei prezzi, dall’inchiesta è anche emerso che, in ogni caso, durante il periodo dell’inchiesta le importazioni oggetto di dumping hanno causato una contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione. Il regolamento provvisorio approfondiva già la questione dell’esistenza di una contrazione dei prezzi, in particolare ai considerando 149, 166 e 167. Tale contrazione è stata ulteriormente corroborata dai dati presentati in risposta all’argomentazione di una parte interessata al considerando 131. Come illustrato più in dettaglio ai considerando 125 e 131, nel regolamento provvisorio è stata chiaramente evidenziata la contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione causata dall’impossibilità di aumentare i prezzi di vendita per coprire i considerevoli aumenti dei costi, come dimostrato dalla tabella 7. Per l’industria dell’Unione l’impossibilità di aumentare i prezzi di vendita era dovuta all’impatto dei crescenti volumi di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione. Tutti questi dati indicavano che, oltre all’effettiva sottoquotazione, le importazioni oggetto di dumping avevano causato una considerevole contrazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base.

(118)

Il produttore esportatore MHTL ha inoltre argomentato che il calcolo della sottoquotazione non era conforme alla sentenza del Tribunale del 30 novembre 2011 nella causa T-107/08 Transnational Company «Kazchrome» AO e ENRC Marketing AG/Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea («Kazchrome») (18). Tale sentenza imporrebbe di utilizzare il prezzo finale al cliente per calcolare la sottoquotazione (e la vendita sottocosto) e non un «prezzo teorico costruito dalla Commissione». Tuttavia, tale sentenza stabilisce che il punto di confronto deve essere l’effettivo punto fisico in cui i prezzi sono comparati dai clienti sul mercato dell’Unione. Dato che il principale punto di confronto dei prezzi sul mercato dell’Unione era il prezzo cif, dazio corrisposto, e che i prezzi cif alla frontiera sono stati considerati anche nel caso di importazioni sdoganate nell’Europa occidentale a Rouen o Gand, la Commissione ha ritenuto che il calcolo fosse pienamente conforme alla causa Kazchrome.

(119)

La Commissione ha inoltre sottolineato che la causa Kazchrome riguardava una situazione particolare concernente merci entrate nel mercato dell’Unione prima attraverso la Lituania (in transito) e poi a Rotterdam, dove sono state sdoganate. In quel caso, la Commissione aveva deciso di calcolare la sottoquotazione e la vendita sottocosto sulla base del prezzo al punto di transito e non sulla base del prezzo dopo lo sdoganamento. Nell’attuale inchiesta, invece, è assodato che il prezzo utilizzato per i calcoli della sottoquotazione e della vendita sottocosto era basato sul prezzo cif dopo lo sdoganamento.

(120)

La Commissione ha ritenuto che i prezzi all’esportazione stabiliti dalla Commissione e i prezzi franco fabbrica dell’industria dell’Unione, adeguati ove opportuno al livello cif, fornissero la base per un confronto equo e ragionevole. Va ricordato che un confronto perfetto significherebbe prendere in considerazione unicamente le offerte per lo stesso contratto, perché solo in quel caso le condizioni di vendita sarebbero identiche. Dato che un confronto perfetto non è possibile, la Commissione ha ritenuto equo applicare una metodologia che utilizza i prezzi medi rilevati per i prodotti simili nel corso di un anno. Questa metodologia era stata comunicata chiaramente al momento della divulgazione delle informazioni.

(121)

La Commissione ha ritenuto inoltre che il metodo proposto dalle parti interessate per stabilire la sottoquotazione avrebbe condotto a una disparità di trattamento nel calcolo dei loro margini e di quelli degli altri produttori esportatori inclusi nel campione che vendono a importatori indipendenti. La metodologia utilizzata per gli altri produttori esportatori si basava su un prezzo all’esportazione a livello cif che naturalmente esclude le spese generali, amministrative e di vendita dell’Unione e i profitti per la rivendita nell’Unione dopo lo sdoganamento. La metodologia seguita dalla Commissione ha garantito che entrambe le circostanze (vale a dire il momento in cui sono avvenute le esportazioni a operatori commerciali collegati o indipendenti dell’Unione) ricevessero pari trattamento. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(122)

Il produttore esportatore Acron, in ragione dei grandi volumi venduti sul mercato dell’Unione, ha obiettato che il calcolo della sottoquotazione avrebbe dovuto effettuare una distinzione tra l’UAN con tenore di azoto del 32 % e l’UAN con tenore di azoto del 30 %. Tale argomentazione è stata ribadita in seguito alla divulgazione finale delle informazioni Tuttavia, in linea con la metodologia utilizzata per calcolare il dumping di tale produttore esportatore, le rivendite di prodotti diluiti sono state convertite in UAN con tenore di azoto del 32 % in virtù del fatto che tale prodotto era stato importato dalla parte collegata. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(123)

Il produttore esportatore CFI ha obiettato che il campione dei produttori dell’Unione non era rappresentativo a causa della sovrarappresentanza dei produttori ubicati nella zona orientale dell’Unione rispetto a quelli ubicati altrove. Se la Commissione avesse modificato il campione sulla base delle osservazioni presentate nelle prime fasi dell’inchiesta (cfr. anche il considerando 12), le vendite realizzate nell’Europa orientale con costi di trasporto elevati sarebbero state molto meno frequenti nei dati relativi al campione. Di conseguenza il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione utilizzato per calcolare il tasso di sottoquotazione e di vendita sottocosto sarebbe stato nettamente inferiore. Inoltre il produttore esportatore presumeva che le vendite del produttore incluso nel campione OCI Nitrogen fossero escluse dal calcolo della sottoquotazione (e della vendita sottocosto), dato che tale società non vendeva il tipo di prodotto esportato nell’Unione da CFI.

(124)

La Commissione ha già confermato la rappresentatività del campione dei produttori dell’Unione al considerando 13 del regolamento provvisorio. Il campione rappresentava oltre il 50 % della produzione e del volume delle vendite totali dell’Unione e si basava sui volumi massimi di produzione e vendita dei produttori che hanno collaborato, compresi i tre maggiori produttori che hanno collaborato. Per quanto riguarda la presunta sovrarappresentanza dei produttori dell’Europa orientale, l’esclusione dei due maggiori produttori non è stata ritenuta appropriata. Di conseguenza il campione era stato determinato in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base e in maniera oggettiva. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, le associazioni di utilizzatori AGPB e IFA hanno altresì contestato la rappresentatività del campione facendo particolare riferimento a un comunicato stampa rilasciato da Yara, allo scopo di dimostrare che, in generale, i produttori dell’Unione non stavano subendo alcun pregiudizio. Tuttavia, la Commissione ha rammentato che Yara Sluiskil B.V. era stata originariamente selezionata per far parte del campione ma si è rifiutata di collaborare. Inoltre un comunicato stampa relativo a un solo produttore dell’Unione non rimette in questione la rappresentatività del campione selezionato. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo degli Stati Uniti ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto ricorrere al campionamento, bensì sottoporre ad esame tutti i produttori dell’Unione. Già prima dell’apertura, in considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione aveva deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione. Quanto sopra è in assoluta conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. La medesima parte ha altresì criticato il campione in quanto riteneva che si trattasse di una selezione tendenziosa di produttori denuncianti dalla quale erano stati esclusi produttori non denuncianti. Si rammenta che il campione è stato determinato sulla base della produzione e del volume delle vendite di tutti i produttori noti, non solo delle società denuncianti, in linea con l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Di fatto, un produttore dell’Unione contrario all’inchiesta era stato originariamente selezionato, ma tale parte si è poi rifiutata di collaborare. Al suo posto è subentrato un altro produttore contrario all’inchiesta. Infine, il governo degli Stati Uniti ha espresso dubbi sul fatto che le parti incluse nel campione rappresentassero una proporzione maggioritaria della produzione di UAN dell’Unione, come richiesto dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo antidumping dell’OMC. In primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo antidumping dell’OMC si riferisce alla definizione di industria nazionale e non al campionamento (non è quindi necessario che il campione selezionato rappresenti una proporzione maggioritaria della produzione dell’Unione). L’articolo 6 dell’accordo antidumping dell’OMC e l’articolo 17 del regolamento di base si riferiscono al campionamento e, come indicato sopra, il campione è stato selezionato in assoluta conformità di tali disposizioni. Tali osservazioni sono state dunque respinte.

(125)

Per quanto concerne i dati sulle vendite utilizzati per la sottoquotazione, la Commissione ha sottolineato che dall’inchiesta era emerso (cfr. i considerando 149 e 165 del regolamento provvisorio) che nel periodo dell’inchiesta i prezzi dell’industria dell’Unione avevano subito una forte contrazione a causa delle importazioni oggetto di dumping, e che ciò valeva in particolare per il grande volume di vendite registrato nei principali luoghi d’importazione, quali Rouen e Gand. La tabella 10 del regolamento provvisorio indica come tale sviluppo abbia portato l’industria dell’Unione a subire perdite nel periodo dell’inchiesta. Sarebbe pertanto errato presumere che l’industria dell’Unione sia stata in grado di recuperare pienamente i costi (compresi quelli di trasporto). Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che dal 2016 al periodo dell’inchiesta i prezzi sul mercato dell’Unione abbiano subito una contrazione. Nel fascicolo non vi sono informazioni che attestino una differenza sostanziale tra i prezzi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e quelli dei produttori non inclusi nel campione. La selezione di altri produttori dell’Unione da includere nel campione non inciderebbe quindi sulla sottoquotazione e sulla contrazione dei prezzi rilevate. L’argomentazione è stata pertanto respinta. Per quanto concerne le vendite dell’industria dell’Unione utilizzate per calcolare la sottoquotazione, la Commissione ha confermato che le importazioni di UAN con tenore di azoto del 32 % sono state confrontate unicamente con vendite dell’industria dell’Unione dello stesso tipo.

(126)

Al di là della citata giurisprudenza dei tribunali europei, il produttore esportatore MHTL ha addotto anche altre motivazioni volte a concludere che la metodologia seguita dalla Commissione per stabilire la sottoquotazione era illegittima. Secondo quanto sostenuto da tale parte, l’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che disciplina la costruzione del prezzo all’esportazione nel caso di vendite effettuate tramite una parte collegata nell’Unione, al calcolo della sottoquotazione e della vendita sottocosto è in violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, dato che tale disposizione si applicherebbe solo al calcolo del dumping e non può essere invocata nel contesto dell’analisi del pregiudizio. Infine, la metodologia seguita violerebbe anche il diritto dell’OMC in quanto non rappresenterebbe un confronto equo.

(127)

La Commissione ha rammentato che, per quanto riguarda la determinazione del margine di sottoquotazione nonché dell’esistenza della sottoquotazione per il paese interessato, il regolamento di base non prescrive alcuna metodologia specifica. La Commissione dispone pertanto di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione di tale fattore. Tale potere è limitato dalla necessità di fondare le conclusioni su prove certe e di svolgere un esame obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha altresì ricordato che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base prevede espressamente che l’esistenza di una sottoquotazione significativa dei prezzi debba essere esaminata a livello di importazioni oggetto di dumping e non a livello di eventuali successivi prezzi di rivendita sul mercato dell’Unione.

(128)

Su tale base, per quanto concerne gli elementi considerati ai fini del calcolo della sottoquotazione (in particolare il prezzo all’esportazione), la Commissione deve individuare il primo punto in cui si verifica (o può verificarsi) la concorrenza con i produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Questo punto è di fatto il prezzo d’acquisto del primo importatore indipendente, perché in linea di principio tale società può scegliere se rifornirsi dall’industria dell’Unione o da paesi terzi. Tale valutazione dovrebbe essere basata sul prezzo all’esportazione franco frontiera dell’Unione, che è considerato essere un livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell’industria dell’Unione. Nel caso di vendite all’esportazione tramite importatori collegati, il punto di confronto dovrebbe essere la fase che segue immediatamente il momento in cui il prodotto attraversa la frontiera dell’Unione, e non una fase successiva della catena di distribuzione, ad esempio la vendita all’utilizzatore finale della merce. Pertanto, per analogia con l’approccio seguito per il calcolo del margine di dumping, il prezzo all’esportazione è costruito in base al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Poiché tale articolo è l’unica disposizione del regolamento di base che fornisce indicazioni sulla costruzione del prezzo all’esportazione, la sua applicazione per analogia è giustificata. Per quanto concerne il calcolo della sottoquotazione, la Commissione ha osservato che l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non ha comportato alcuna asimmetria nel confronto (a differenza di quanto avvenuto nella causa Jindal) in ragione del fatto che, per il confronto della sottoquotazione, il prezzo di riferimento dell’industria dell’Unione è stato costruito in modo da comprendere solo i costi di produzione, le SGAV e il profitto di riferimento dell’entità produttrice, e non è quindi comparabile al prezzo all’esportazione costruito. In altre parole, i costi sostenuti dai soggetti di vendita collegati ai produttori dell’Unione non sono stati considerati al momento del confronto tra il prezzo di riferimento dell’industria dell’Unione e il prezzo all’esportazione costruito.

(129)

Il produttore esportatore Eurochem ha altresì affermato che la Commissione aveva commesso una serie di errori materiali nel calcolo della sottoquotazione, in particolare relativamente al calcolo del prezzo all’esportazione a livello cif, e che dopo avere corretto tali errori è giunto alla conclusione che i prezzi delle sue importazioni nell’Unione non erano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. La Commissione ha analizzato tali argomentazioni e, ove opportuno, ha ricalcolato di conseguenza il prezzo all’esportazione. È giunta comunque alla conclusione che i prezzi delle importazioni di questo produttore esportatore erano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.

(130)

Il medesimo produttore esportatore ha chiesto alla Commissione di scomporre il calcolo della sottoquotazione in base ai termini di consegna dell’industria dell’Unione. In ragione delle dettagliate spiegazioni fornite in merito alle vendite realizzate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, la Commissione non ha ritenuto necessario presentare tale scomposizione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(131)

Fertilizers Europe ha sottolineato come nel periodo dell’inchiesta la depressione e la contrazione dei prezzi fossero chiare e come queste possano essere ancora più pregiudizievoli della sottoquotazione. A tale proposito la Commissione ha ricordato di aver già concluso, ai considerando 166 e 167 del regolamento provvisorio, che nel 2017 i prezzi praticati sul mercato dell’Unione erano di fatto significativamente bassi e che nel periodo dell’inchiesta essi hanno subito una contrazione per via del fatto che ulteriori aumenti dei prezzi del gas non si sono tradotti in aumenti dei prezzi di vendita a causa dell’impatto dei crescenti volumi di importazioni oggetto di dumping. Ciò è stato chiaramente possibile a causa della concentrazione delle importazioni in porti quali Gand e Rouen e della trasparenza del mercato e perché l’UAN è un prodotto molto omogeneo che viene acquistato quasi esclusivamente in base al prezzo. L’industria dell’Unione è stata quindi costretta a vendere a margini in rapida diminuzione, con una perdita totale del 3,5 % nel periodo dell’inchiesta.

(132)

Al fine di approfondire ulteriormente l’argomentazione di alcune parti interessate secondo cui il calcolo della sottoquotazione non era stato effettuato allo stesso stadio commerciale, la Commissione ha esaminato i tipi di clienti interessati. Le importazioni dai paesi interessati giungevano a importatori e distributori in grandi volumi. I produttori dell’Unione inclusi nel campione vendevano a operatori commerciali, distributori, rivenditori di prodotti agricoli e grandi cooperative, i quali acquistavano i prodotti alla rinfusa e ne consegnavano grandi quantitativi ai propri clienti. Solo una piccolissima parte delle vendite dell’industria dell’Unione incluse nel campione era destinata agli utilizzatori finali, e non è stata utilizzata nel calcolo di cui al considerando 115. Pertanto, si è concluso che il calcolo della sottoquotazione è stato effettuato allo stesso stadio commerciale.

(133)

Il produttore esportatore CFI ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del carattere stagionale dei prezzi nel calcolo della sottoquotazione. Poiché l’UAN non è applicato in maniera uniforme lungo tutto il corso dell’anno, i prezzi variano considerevolmente a seconda del momento dell’acquisto. Inoltre un acquisto fuori stagione, effettuato quindi a un prezzo nettamente inferiore, comporterebbe anche un costo di immagazzinamento di gran lunga superiore a quello utilizzato dalla Commissione nel calcolo della sottoquotazione (e della vendita sottocosto) per adeguare i prezzi all’importazione in funzione dell’immagazzinamento.

(134)

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dai produttori esportatori inclusi nel campione, suddivise in base alla data di fatturazione, per valutare se nel periodo dell’inchiesta i prezzi presentassero fluttuazioni stagionali e per stabilire quali parti vendessero durante l’alta/la bassa stagione. La Commissione ha appurato che durante il periodo dell’inchiesta i prezzi hanno raggiunto il livello massimo nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2018. Dall’analisi è anche emerso che l’industria dell’Unione ha venduto volumi pressoché uniformi durante tutto l’anno. Inoltre anche le importazioni dai paesi interessati erano relativamente ben distribuite lungo tutto il corso dell’anno. Di conseguenza dai dati disponibili non sono emerse prove di un impatto stagionale significativo e concreto sul calcolo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(135)

I due produttori esportatori russi Acron ed Eurochem hanno affermato che la Commissione aveva commesso numerosi errori materiali nel calcolo della sottoquotazione. In particolare, uno di loro ha contestato il calcolo dei valori cif relativi alla conversione del prodotto diluito in prodotto esportato a seguito di una conversione dei quantitativi. Come stabilito al considerando 52, tale argomentazione è stata respinta.

(136)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo degli Stati Uniti ha argomentato che la Commissione non aveva condotto l’analisi dell’incidenza sui prezzi, compresa la sottoquotazione, basandosi su dati riguardanti l’intero periodo in esame e non solo sui prezzi praticati nel periodo dell’inchiesta. Tale argomentazione è stata respinta. Le risultanze relative all’incidenza sui prezzi di cui ai considerando da 164 a 166 del regolamento provvisorio si basano su un’analisi che copre l’intero periodo in esame. Nel periodo in esame i prezzi all’importazione dai paesi interessati sono diminuiti di una percentuale compresa tra il 30 % e il 34 % a seconda del paese. Questo calo dei prezzi di vendita è stato particolarmente evidente nel 2016 (un ribasso compreso tra il 23 % e il 27 %, a seconda del paese, rispetto al 2015), anno in cui è stato registrato anche il maggior incremento, pari al 50 %, nel volume delle importazioni dai paesi interessati rispetto all’anno precedente. Il 2016 è stato anche l’anno in cui i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione hanno registrato il calo più marcato (pari al 26 %) e in cui la redditività dell’industria dell’Unione ha iniziato a diminuire. Tanto l’andamento delle importazioni quanto quello dei prezzi dell’industria dell’Unione mostrano la diminuzione/contrazione dei prezzi causata dalle importazioni in oggetto nel periodo in esame. Inoltre come illustrato al considerando 152 di cui sotto, la sottoquotazione è solo uno dei fattori di un’analisi dell’incidenza sui prezzi ben più ampia, in cui la diminuzione/contrazione dei prezzi è un elemento chiave del nesso di causalità.

(137)

In assenza di altre osservazioni riguardanti le importazioni dai paesi interessati, la Commissione ha confermato tutte le altre conclusioni di cui ai considerando da 113 a 131 del regolamento provvisorio.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(138)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 132 a 136 del regolamento provvisorio.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

(139)

Alcune parti interessate hanno chiesto chiarimenti in merito alla metodologia e alla fonte degli indicatori macroeconomici di cui al regolamento provvisorio. La Commissione conferma, come indicato al considerando 134 e nelle pertinenti tabelle del regolamento provvisorio, che la fonte dei dati relativi agli indicatori macroeconomici è Fertilizers Europe. Tuttavia, i dati forniti da Fertilizers Europe non sono sempre stati accettati così come comunicati dalla società. Per alcuni indicatori, e segnatamente per la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti e il volume totale delle vendite, la Commissione ha sostituito alcuni dati forniti da Fertilizers Europe riguardanti una società specifica, se diversi dai dati verificati di una delle società incluse nel campione. Inoltre per ottenere una scomposizione affidabile dei dati relativi alle vendite tra parti collegate e indipendenti ed esportazioni e vendite dell’Unione, come criterio di ripartizione sono stati utilizzati i dati verificati del campione. Infine, sebbene i dati di Fertilizers Europe riguardo alle scorte finali e all’occupazione siano stati considerati, si è comunque deciso di effettuare un’estrapolazione basata sui dati verificati del campione perché ritenuta maggiormente affidabile. Questi chiarimenti sono stati comunicati alle parti interessate in occasione delle audizioni successive alla divulgazione provvisoria delle informazioni.

(140)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore Acron ha concluso che la spiegazione di cui sopra dimostra come l’analisi degli indicatori macroeconomici condotta dalla Commissione sia stata di fatto basata su dati non verificati e inaccurati. Tale argomentazione è stata respinta. Il processo illustrato sopra descrive esattamente il contrario di quanto sostenuto da Acron, vale a dire una verifica attenta e dettagliata dei dati presentati dall’industria e delle considerazioni relative a come utilizzare al meglio tali dati.

(141)

Nelle osservazioni scritte presentate a seguito di un’audizione nonché della divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore Acron ha argomentato che i dati relativi all’utilizzo degli impianti di cui al regolamento provvisorio erano superiori a quelli reali perché alcuni impianti erano passati dalla produzione di UAN alla produzione di altri concimi a più alto valore aggiunto. Il produttore esportatore CFI ha presentato osservazioni concernenti i dati relativi alla capacità produttiva e all’utilizzo degli impianti contenuti nel regolamento provvisorio. Ha argomentato che tali dati erano probabilmente troppo elevati perché comprensivi anche della capacità inutilizzata.

(142)

In primo luogo, è vero che i dati riportati nel regolamento provvisorio comprendono un elemento di capacità inutilizzata. Se questa fosse esclusa, nel periodo dell’inchiesta la capacità produttiva totale sarebbe di circa 7 000 000 di tonnellate (anziché 8 385 000 tonnellate) e l’utilizzo degli impianti si attesterebbe al 56 % (anziché al 46 %). Anche escludendo la capacità inutilizzata, la tendenza registrata nel periodo in esame sarebbe comunque al ribasso e molto simile ai dati riportati nel regolamento provvisorio.

(143)

In secondo luogo, come stabilito nel regolamento provvisorio, nell’esaminare la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti la Commissione ha tenuto conto del fatto che i produttori possono (in una certa misura) convertire la produzione tra diversi prodotti a base di azoto. Di conseguenza nell’ambito della presente inchiesta la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti non sono stati considerati dalla Commissione fattori con un’incidenza rilevante sul quadro del pregiudizio.

(144)

Il produttore esportatore Acron ha affermato che il tasso di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione era pari al 100 % e che tutta la capacità inutilizzata comunicata era invece utilizzata per la produzione di altri concimi. Tuttavia, non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale argomentazione e i dati relativi alla capacità produttiva e al tasso di utilizzo degli impianti di cui al regolamento provvisorio sono stati debitamente verificati. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(145)

In assenza di altre osservazioni riguardanti gli indicatori macroeconomici, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 137 a 147 del regolamento provvisorio.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

(146)

Il produttore esportatore Eurochem ha affermato che, alla luce dei vari riferimenti alla fluttuazione dei prezzi del gas di cui al regolamento provvisorio, i produttori dell’Unione avrebbero dovuto presentare un riassunto non riservato attestante l’andamento dei prezzi di acquisto del gas. Nel questionario non è stato tuttavia chiesto ai produttori inclusi nel campione di indicare i prezzi di acquisto del gas e, di conseguenza, tali prezzi non sono riportati nella relativa risposta. I prezzi in oggetto sono stati ottenuti e verificati in occasione delle visite di verifica e le annotazioni prese durante la verifica in loco sono state trattate come riservate in quanto rivelano i costi interni dei produttori dell’Unione. L’andamento registrato, presentato in un formato aggregato e non riservato, è il seguente.

Prezzi dell’acquisto di gas da parte dei produttori inclusi nel campione (indicizzati)

2015

2016

2017

IP

100

72

83

89

(147)

Il produttore esportatore CFI ha presentato osservazioni in merito al considerando 158 del regolamento provvisorio, che concerne la capacità di ottenere capitale Ha affermato che, in generale, la capacità di una società di ottenere capitale non è direttamente collegata al flusso di cassa ma piuttosto alla sua solidità finanziaria complessiva. Tuttavia, nella presente inchiesta un produttore dell’Unione ha dimostrato di essere solito finanziare gli investimenti con le eccedenze di cassa. Inoltre dall’inchiesta è emerso che nel periodo in esame la situazione finanziaria complessiva dell’industria dell’Unione è chiaramente peggiorata. La questione sollevata non ha pertanto confutato le risultanze di cui al considerando 158 del regolamento provvisorio.

(148)

CFI ha altresì sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sarebbe diverso, se analizzato separatamente per ciascun produttore, Ciò deriva da questioni quali i costi di approvvigionamento del gas o l’ubicazione geografica.

(149)

L’analisi del pregiudizio è stata effettuata sulla base dell’industria dell’Unione nel suo complesso e non per singolo produttore. Di conseguenza la situazione delle singole società/dei singoli gruppi non è rilevante ai fini della valutazione complessiva. A ogni modo, dall’inchiesta è emerso che in questo caso particolare le tendenze relative ai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione (considerati rappresentativi della situazione dell’industria dell’Unione) erano simili e negative. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(150)

Il produttore esportatore Acron e il governo russo hanno contestato le conclusioni relative al pregiudizio presentando osservazioni riguardo ad alcuni fattori di pregiudizio che secondo loro mostravano uno sviluppo positivo a un certo punto o addirittura prima del periodo in esame. Qualsiasi valutazione significativa deve tuttavia tenere conto di tutti i fattori di cui all’articolo 3 del regolamento di base, così come ha fatto la Commissione in questo caso. Di conseguenza la Commissione ha respinto tali argomentazioni.

(151)

In assenza di altre osservazioni riguardanti gli indicatori microeconomici, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 148 a 158 del regolamento provvisorio.

4.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(152)

In assenza di altre osservazioni riguardanti le conclusioni relative al pregiudizio, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 159 a 161 del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(153)

Il produttore esportatore MHTL ha affermato che la valutazione del nesso di causalità si basava sull’esistenza della sottoquotazione. Ritenendo viziata la metodologia seguita per stabilire la sottoquotazione, secondo MHTL anche l’intera analisi del nesso di causalità era errata e in violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7 e 8, del regolamento di base.

(154)

Dopo aver analizzato le osservazioni ricevute in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha confermato che i prezzi delle importazioni dai paesi interessati erano inferiori a quelli dei produttori dell’Unione. A ogni modo, l’analisi del nesso di causalità ha tenuto conto di molti altri fattori oltre alla risultanza relativa alla sottoquotazione. Di fatto, nei considerando 166 e 167 del regolamento provvisorio la diminuzione e la contrazione dei prezzi registrate nel periodo dell’inchiesta e causate dalle importazioni in oggetto sono un elemento chiave del nesso di causalità. La tabella 7 del suddetto regolamento dimostra inoltre che nel periodo in esame la diminuzione dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione è stata molto incisiva rispetto ai costi. Analogamente, dal 2016 al periodo dell’inchiesta i prezzi di vendita sono diminuiti, mentre il costo unitario di produzione è aumentato in maniera significativa. Entrambe le tendenze hanno dimostrato la contrazione dei prezzi causata dalle importazioni in oggetto. Tale risultanza è stata confermata nell’analisi finale e l’argomentazione del produttore esportatore è stata pertanto respinta.

(155)

In assenza di altre osservazioni riguardanti l’attribuzione del pregiudizio riscontrato alle importazioni in oggetto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 163 a 167 del regolamento provvisorio.

5.2.   Effetti di altri fattori

(156)

Varie parti interessate hanno contestato il ruolo attribuito dalla Commissione alle importazioni oggetto di dumping di cui ai considerando da 163 a 167 del regolamento provvisorio, in quanto ritenevano che il pregiudizio fosse causato da altri fattori. Tali argomentazioni sono analizzate di seguito.

5.2.1.   Prezzo (mondiale) dell’urea

(157)

Diverse parti interessate hanno ribadito che nella maggior parte dei mercati l’andamento dei prezzi dell’UAN è legato all’andamento dei prezzi dell’urea; contestano l’analisi della Commissione di questa argomentazione ai considerando 176 e 177 del regolamento provvisorio, in quanto non descriverebbe con precisione l’argomentazione secondo cui il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sarebbe imputabile all’andamento dei prezzi dell’urea e non alle importazioni dai paesi interessati.

(158)

Il produttore esportatore CFI ha inoltre obiettato che l’osservazione della Commissione di cui al considerando 149 del regolamento provvisorio, secondo cui nel 2016 i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti a causa di un aumento delle importazioni per poi attestarsi a livelli significativamente bassi, non era corroborata da fatti concreti. L’andamento dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sarebbe pienamente imputabile all’evoluzione dei prezzi dell’urea. La medesima argomentazione è stata ribadita in seguito alla divulgazione finale delle informazioni e addotta anche da Eurochem.

(159)

La Commissione ha convenuto che l’andamento dei prezzi dell’urea è generalmente legato all’evoluzione dei prezzi dell’UAN. Di fatto, sulla base di informazioni provenienti da varie fonti statistiche, esiste un certo legame tra l’andamento dei prezzi di entrambi i concimi. A volte tale legame è marcato mentre altre, come nel periodo in esame, nell’Unione l’UAN e l’urea seguono andamenti diversi. Per esempio, nelle sue osservazioni del 26 aprile 2019 il denunciante ha tracciato un bilancio delle significative differenze di prezzo indicate nelle pubblicazioni commerciali, tra i prezzi per unità di azoto dell’urea e dell’UAN registrati nell’Unione in diversi momenti del periodo in esame.

(160)

Il produttore dell’Unione OCI Nitrogen ha osservato che, per giustificare la risultanza relativa al nesso di causalità per quanto riguarda le importazioni oggetto di dumping, la differenza tra il prezzo dell’UAN e quello dell’urea «al netto dell’azoto» derivante da un aumento delle importazioni di UAN dovrebbe essere maggiore. Poiché dalla sua analisi non è emerso alcun aumento significativo di tale differenza nei mesi in cui il volume delle importazioni è aumentato, il produttore ha concluso che non esiste alcun nesso di causalità tra le importazioni in oggetto e il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

(161)

Tuttavia, nonostante possa esistere un legame, ciò non significa che le importazioni oggetto di dumping non possono essere ritenute responsabili del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Per quanto concerne l’incidenza delle importazioni in oggetto sulla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha ricordato che, se confrontati con i dati relativi all’anno precedente, il calo più significativo dei prezzi all’importazione (-30 %) e l’aumento più pronunciato del volume delle importazioni (+ 50 %) sono stati registrati nel 2016. Nello stesso anno l’industria dell’Unione ha perso quota di mercato (-14 %), i suoi prezzi di vendita sono diminuiti (-26 %) e la sua redditività ha iniziato a calare drasticamente, fino a subire perdite significative nel periodo dell’inchiesta. Sulla base di tali fatti è innegabile che vi sia un chiaro nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio.

(162)

L’analisi effettuata dal produttore dell’Unione interessato non ha riconosciuto questo nesso in quanto è stata condotta sulla base di un’analisi mensile del volume delle importazioni e della differenza di prezzo di tali importazioni mensili «al netto dell’urea». La Commissione non concorda con tale analisi. Innanzitutto, sia l’urea che l’UAN contengono azoto e sono applicati dalla medesima industria utilizzatrice (vale a dire gli agricoltori); l’esistenza di un qualche tipo di legame non è quindi sorprendente. In secondo luogo, il confronto tra la differenza di prezzo «rettificata» e i volumi delle importazioni suddivisi su base mensile non tiene conto del fatto che i prezzi sono spesso concordati mesi prima dell’effettivo ingresso nell’Unione e variano in funzione della stagione nella quale sono fissati. La Commissione ha pertanto ritenuto che non vi fosse alcun motivo per i) «adeguare» i prezzi, come ha fatto la parte interessata nella sua argomentazione, e ii) attribuire grande valore alla conseguente analisi mensile. Su tale base qualsiasi legame tra i prezzi dell’urea e quelli dell’UAN non può ridurre il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio.

(163)

Il produttore esportatore CFI ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui i prezzi a pronti per l’urea in diverse parti del mondo variavano, a seconda del mercato, nel periodo in esame. Ha affermato che le informazioni cui si riferiva la Commissione dimostrano invece che i prezzi a livello mondiale dell’urea sono correlati. Ha inoltre osservato che i quattro mercati citati nel materiale di cui alla nota a piè di pagina 15 del regolamento provvisorio, dato che due di essi si trovano in Cina, un mercato che secondo la Commissione è oggetto di distorsioni per quanto riguarda l’urea, e ha posto in rilievo la mancanza dei prezzi di mercato di riferimento come US Gulf fob barge o Middle East granular fob, che sono considerati molto più importanti. A tale proposito, per quanto concerne la qualità del materiale, dato che nessuna parte interessata ha presentato tempestivamente grafici privi di diritti d’autore sui prezzi dei concimi, la Commissione ha utilizzato alcune informazioni libere da diritti che dimostrano, in ogni caso, che negli ultimi anni i prezzi dell’urea hanno seguito andamenti differenti in diverse parti del mondo.

(164)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurochem ha contestato altresì il fatto che la Commissione abbia provvisoriamente utilizzato prezzi cinesi per dimostrare l’assenza di legami senza utilizzare i documenti rappresentativi presentati tardivamente. Tuttavia, la Commissione ha esaminato tutti gli elementi di prova disponibili al riguardo ed è giunta alla conclusione che il prezzo mondiale dell’urea non ha inciso in maniera significativa sull’industria dell’Unione. Tale conclusione è stata ulteriormente confermata dai motivi illustrati nel prossimo considerando.

(165)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Fertilizers Europe ha fornito ulteriori elementi di prova attestanti la rottura del legame tra i prezzi dell’urea e quelli dell’UAN sia durante il periodo dell’inchiesta che, in maniera ancora più pronunciata, a seguito di tale periodo. Le informazioni hanno sostanzialmente confermato la conclusione della Commissione secondo cui il legame non è strutturalmente solido, diversamente da quanto sostenuto da varie parti.

(166)

OCI Nitrogen ha inoltre contestato il fatto che la Commissione, al considerando 176 del regolamento provvisorio, si sia avvalsa di informazioni pubblicamente disponibili su Internet che non erano tuttavia presenti nel fascicolo aperto. Secondo OCI Nitrogen, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettere c) ed e), del regolamento di base, la Commissione è tenuta a utilizzare solamente informazioni contenute nel fascicolo dell’inchiesta e che possono essere debitamente verificate dalla Commissione, cosa impossibile dato che la parte da cui provenivano tali informazioni si è rifiutata di collaborare all’inchiesta.

(167)

La Commissione ha respinto tale argomentazione sottolineando che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettere c) ed e), del regolamento di base è nella fattispecie irrilevante, dato che si riferisce al calcolo del dumping in caso di distorsioni significative in un paese esportatore. La Commissione, agendo con diligenza, avrebbe dovuto eseguire un controllo incrociato delle informazioni su cui le parti interessate basano le proprie argomentazioni con altre fonti di informazione pertinenti. Di conseguenza la Commissione ha effettuato un controllo incrociato di taluni dati relativi ai prezzi dell’urea forniti da OCI Nitrogen con una presentazione del 2018 resa disponibile sul proprio sito web da un altro produttore dell’Unione coinvolto nel procedimento. La presentazione in questione contiene un grafico sui prezzi dell’urea in diverse parti del mondo a partire da gennaio 2015, come indicato dai fornitori di informazioni sui mercati.

(168)

La Commissione ha pertanto concluso, come affermato al considerando 177 del regolamento provvisorio, che il prezzo (mondiale) dell’urea non può aver avuto un’incidenza significativa sui prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e sulla sua situazione pregiudizievole.

5.2.2.   Altri fattori

(169)

Il produttore esportatore Eurochem ha contestato l’osservazione della Commissione di cui al considerando 155 del regolamento provvisorio, secondo cui la contrazione dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione era dovuta alle importazioni, sottolineando che a partire dal 2017 i prezzi dell’industria dell’Unione hanno subito pressioni a causa dell’aumento del costo del gas naturale. Tale argomentazione è stata ribadita dopo la divulgazione finale delle informazioni. Il governo russo ha inoltre affermato che l’aumento del costo del gas naturale ha inciso sulla redditività dell’industria dell’Unione. Tale questione era già stata analizzata ai considerando da 178 a 180 del regolamento provvisorio. Nonostante l’andamento dei prezzi del gas possa avere contribuito all’aumento dei costi, né l’aumento dei prezzi del gas né qualsiasi altro incremento sono stati all’origine dell’impossibilità per l’industria dell’Unione di aumentare i prezzi (che hanno subito una contrazione a causa delle importazioni in oggetto) al fine di evitare le perdite registrate durante il periodo dell’inchiesta. Una delle parti ha affermato che la redditività dell’industria dell’Unione ha subito un forte e repentino calo nel 2017 e nel periodo dell’inchiesta per via della decisione di questa di «agire in controtendenza rispetto al mercato» e mantenere i prezzi al livello relativamente basso del 2016, nonostante l’aumento significativo del prezzo del gas naturale e, quindi, dei costi. Tale parte ha indicato che l’industria dell’Unione aveva altre scelte, un’ipotesi che non è tuttavia avvalorata dai dati presenti nel fascicolo, i quali mostrano che anche con questi prezzi tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha perso il 3,5 % della quota di mercato dell’Unione (tabella 5 del regolamento provvisorio). Il 2,1 % di quota di mercato dell’Unione perso dall’industria dell’Unione a partire dal 2016 si contrappone all’aumento del 3,7 % di quota di mercato registrato dalle importazioni in oggetto nel medesimo periodo (tabella 2 del regolamento provvisorio). Nello stesso periodo, vale a dire dal 2016 al periodo dell’inchiesta, i prezzi medi all’importazione dai paesi interessati sono ulteriormente diminuiti di oltre il 7 % (tabella 3 del regolamento provvisorio). Per limitare la perdita di quota di mercato l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i suoi prezzi di vendita in linea con l’incremento dei costi, il che ha comportato una forte contrazione dei prezzi e un drastico calo della redditività. In altre parole, è stata la contrazione dei prezzi causata dal crescente volume delle importazioni oggetto di dumping che ha portato al calo della redditività, dato che l’industria dell’Unione non poteva aumentare i prezzi di vendita per compensare l’incremento dei costi in una situazione simile. In questo senso l’andamento dei prezzi del gas non spiega l’assottigliamento dei profitti registrato nel caso di specie e non può essere considerato un fattore all’origine della situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione.

(170)

Varie parti interessate hanno sostenuto che l’analisi del nesso di causalità sia stata inficiata dalla scelta del campione, ritenuto non rappresentativo dell’industria dell’Unione, dato che AB Achema e Grupa Azoty presenterebbero problematiche specifiche che non riguarderebbero invece gli altri produttori dell’Unione. In particolare, tali parti hanno ribadito che AB Achema e Grupa Azoty erano soggette a prezzi del gas regolamentati ed elevati nonché a costi di trasporto eccessivamente alti per le loro vendite nell’Europa occidentale, dove sarebbe stata venduta la maggior parte dell’UAN. Tali argomentazioni sono state ribadite dopo la divulgazione finale delle informazioni.

(171)

A proposito di questa argomentazione occorre innanzitutto sottolineare che, come indicato ai considerando da 134 a 136 del regolamento provvisorio, gli indicatori macroeconomici utilizzati nella valutazione del pregiudizio sono tratti da tutti i produttori dell’Unione. Solo gli indicatori microeconomici sono valutati al livello dei produttori inclusi nel campione. Di conseguenza l’andamento negativo della maggior parte degli indicatori macroeconomici, in particolare per quanto riguarda i volumi della produzione, i volumi delle vendite e la quota di mercato, non dipende dalla composizione del campione. In secondo luogo, come già indicato al considerando 124, il campione è stato determinato in base alla produzione e al volume delle vendite del prodotto simile nel periodo dell’inchiesta e rappresenta oltre il 50 % della produzione e del volume delle vendite dell’Unione. Esso è pertanto ritenuto rappresentativo e pienamente conforme alle disposizioni dell’articolo 17 del regolamento di base.

(172)

Per quanto concerne i prezzi del gas applicati ad AB Achema e Grupa Azoty, la Commissione ha esaminato le modalità e i costi di approvvigionamento del gas di tutti e tre i produttori dell’Unione inclusi nel campione. Nonostante i prezzi del gas e altri costi relativi all’approvvigionamento del gas fossero sensibilmente diversi a seconda dello Stato membro, l’andamento dei prezzi del gas era evidentemente simile per tutti e tre i produttori. I prezzi del gas sono diminuiti nel 2016 per poi aumentare nel 2017 e nel periodo dell’inchiesta (cfr. anche la tabella di cui al considerando 146). Nel periodo in esame tutti e tre i produttori hanno registrato un calo costante della redditività dato che, tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta, all’incremento dei costi (il prezzo più elevato e con maggiori fluttuazioni era quello del gas) non è corrisposto un aumento dei prezzi di vendita. In altre parole, anche se il valore assoluto di questi indicatori poteva variare a seconda del produttore (come sostenuto da Eurochem in seguito alla divulgazione finale delle informazioni), il pregiudizio era evidente in tutti e tre i produttori e nel fascicolo non vi sono indicazioni o elementi di prova attestanti che un campione diverso avrebbe prodotto risultanze diverse in materia di pregiudizio.

(173)

In merito al fatto che l’ubicazione geografica dei produttori dell’Unione inclusi nel campione avrebbe causato pregiudizio in ragione dei costi di trasporto necessari per immettere sul mercato il prodotto in esame, nel periodo dell’inchiesta si contavano 20 produttori noti del prodotto in esame con impianti di produzione in ogni parte dell’UE. Inoltre, nonostante una parte del volume delle vendite venisse trasportata via mare in altre parti dell’Unione, la maggior parte delle vendite incluse nel campione era effettuata a livello più locale (19). In terzo luogo, non è insolito che i produttori abbiano clienti a una distanza tale da rendere i costi di trasporto significativi. Ciò che realmente conta ai fini dell’inchiesta della Commissione, tuttavia, è che i prezzi praticati su tali mercati abbiano subito una contrazione a causa dell’impatto delle importazioni a prezzi sleali. È inoltre opportuno sottolineare che l’industria dell’Unione è riuscita a registrare profitti ragionevoli nei primi due anni del periodo in esame, nonostante la sua ubicazione geografica.

(174)

Per le vendite a Rouen o Gand, di cui al considerando 107, i costi di trasporto al punto cif rappresentavano tra il 15 % e il 20 % del prezzo cif. Tuttavia, tali costi dovevano essere sostenuti anno dopo anno e nel 2015 e 2016 l’industria nel suo complesso e i produttori con tali costi cif erano in attivo. Come indicato sopra, gli andamenti mostrano che nel caso di specie il pregiudizio era evidente per tutti e tre i produttori inclusi nel campione e non solo per quelli ubicati in Polonia e Lituania. Si è pertanto concluso che i costi di trasporto legati all’immissione sul mercato del prodotto non riducono il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(175)

OCI Nitrogen ha osservato che la Commissione aveva ignorato l’argomentazione relativa alla centralità dell’integrazione nel settore dei concimi. Ha affermato che la mancanza di integrazione della linea di produzione dell’UAN con le linee di produzione di altri concimi rende un produttore vulnerabile alle fluttuazioni del mercato e rappresenta un esempio di pregiudizio autoinflitto. Tutte e tre le società incluse nel campione producevano tuttavia UAN e altri fertilizzanti in siti integrati. Il fatto che alcuni produttori dipendessero maggiormente dall’UAN rispetto ad altri non significa che il pregiudizio sia stato autoinflitto. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(176)

Il produttore esportatore CFI ha osservato che, mentre la produttività è calata dell’1 %, il costo della manodopera è aumentato del 10 % e che l’analisi del nesso di causalità condotta dalla Commissione avrebbe dovuto tenere conto di tale costo supplementare, il quale è slegato dalle importazioni.

(177)

La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto all’aumento del costo medio del lavoro per dipendente non sono corrisposti simili cambiamenti a livello del costo unitario di produzione che, al contrario, come dimostra la tabella 7 del regolamento provvisorio, nel periodo in esame è diminuito dell’11 %. Inoltre il calo della produttività può essere attribuito alla diminuzione complessiva della produzione di UAN da parte dei produttori dell’Unione nel periodo in esame, che a sua volta è correlata alla pressione che le importazioni hanno esercitato sul mercato dell’UAN nell’Unione.

(178)

Il produttore dell’Unione OCI Nitrogen e i produttori esportatori CFI e Acron hanno altresì sostenuto che la Commissione avrebbe sbagliato a respingere la tesi del carattere stagionale dei prezzi di cui al considerando 186 del regolamento provvisorio. In particolare hanno affermato che la Commissione non può sostenere che la media annua controbilancerebbe l’importanza del carattere stagionale dei prezzi. I produttori in questione hanno osservato che AB Achema aveva comunicato un calo del 50 % delle operazioni e della produttività tra i mesi di giugno e ottobre 2016 e che essa sospende abitualmente una parte della sua produzione ogni anno, solitamente in estate, quando i prezzi offerti sui mercati per i fertilizzanti sono più bassi a causa della scarsa domanda. Per quanto concerne la sospensione della produzione effettuata da AB Achema, dall’inchiesta è emerso che non solo AB Achema, ma anche altri produttori di UAN riducono o interrompono temporaneamente la produzione a causa di lavori di manutenzione o riparazione. È logico che tali operazioni, quando possibile, siano programmate in una stagione in cui la domanda è più bassa. Inoltre il considerando 166 del regolamento provvisorio collega alcune interruzioni della produzione avvenute nell’Unione alla situazione sfavorevole del mercato. In ogni caso, come già concluso in seguito all’analisi della distribuzione e dei prezzi delle vendite condotta ai considerando da 133 a 134 di cui sopra, non esistono prove di un impatto stagionale significativo e concreto sull’analisi dei prezzi. La Commissione considera equa la media annua dei prezzi dato che è prassi comune, nel settore dell’UAN, riservare alcuni volumi e prezzi nella seconda metà dell’anno per le consegne effettuate nella prima metà dell’anno successivo. La Commissione ritiene pertanto che tale argomentazione dovrebbe essere respinta.

(179)

I produttori esportatori CFI ed Eurochem hanno affermato che l’industria dell’Unione ha aumentato le proprie vendite all’esportazione a discapito di quelle interne e che sia stato questo, e non l’aumento delle importazioni dai paesi interessati, ad aver provocato la diminuzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione. Eurochem ha inoltre obiettato che l’industria dell’Unione aveva deciso di concentrarsi su prodotti a base di azoto più redditizi, quale il nitrato di ammonio, a discapito del mercato dell’UAN nell’Unione, obiezione questa che è stata ribadita in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. Dopo la divulgazione finale delle informazioni è stato altresì ribadito che le importazioni sarebbero state necessarie per colmare le carenze, dato che l’industria dell’Unione avrebbe perso interesse nei confronti della produzione di UAN per i suoi clienti dell’Unione. Come già spiegato al punto 5.2.2 del regolamento provvisorio, l’aumento delle vendite dell’industria dell’Unione sui suoi mercati di esportazione (di circa 280 000 tonnellate) ha compensato solo una piccola parte della perdita di circa 700 000 tonnellate registrata sul mercato dell’Unione. Pur considerando il calo dei consumi registrato nello stesso periodo, non si può sostenere che tale aumento delle vendite all’esportazione abbia impedito all’industria dell’Unione di servire la propria clientela nell’Unione. La Commissione ritiene che il passaggio ad altre produzioni effettuato da alcuni produttori dell’Unione (come riconosciuto al considerando 139 del regolamento provvisorio) sia una misura logica adottata dai produttori dell’Unione a fronte del calo della redditività e dei prezzi dell’UAN nell’Unione dovuto alle importazioni dai paesi interessati. Inoltre nelle circostanze del caso di specie, una maggiore enfasi sui mercati di esportazione non può avere contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, bensì potrebbe al contrario avere mitigato, in misura limitata, il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. Si rammenta che nel periodo in esame il tasso di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione è diminuito di 7 punti percentuali, scendendo al 46 %. L’aumento delle vendite all’esportazione non ha quindi pregiudicato la capacità dell’industria dell’Unione di servire il mercato dell’Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(180)

Il governo russo ha affermato che il fatto che la pagina 57 della denuncia facesse riferimento a un aumento del 21 % dell’utilizzo degli impianti da parte dei produttori dell’Unione nel periodo 2013-2017 rendeva evidente l’assenza di un nesso tra il presunto dumping russo e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Tale argomentazione è stata respinta. La tabella 4 del regolamento provvisorio indica come nel periodo in esame l’utilizzo degli impianti sia diminuito.

(181)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurochem ha argomentato che all’origine del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non vi erano le importazioni dai paesi interessati, bensì le dinamiche di mercato. Le dinamiche di mercato in questione erano il calo dei prezzi dell’urea e l’andamento dei costi del gas. Tuttavia, tale argomentazione sembrava essere una riformulazione di quelle precedenti e di quelle addotte da altre parti, già esaminate e respinte in precedenza. Ciò nonostante, per sintetizzare le risultanze della Commissione, l’industria dell’Unione ha dimostrato di essere riuscita a realizzare profitti nel 2015 e 2016, indipendentemente dal livello dei prezzi del gas. Tuttavia, è stato il crescente volume delle importazioni oggetto di dumping a prezzi bassi, che hanno fatto segnare un calo dei prezzi nel 2017 e nel periodo dell’inchiesta, che ha impedito all’industria dell’Unione di aumentare i prezzi per coprire i costi sostenuti. L’argomentazione secondo cui il pregiudizio subito è stato causato dalle dinamiche di mercato piuttosto che dalle importazioni oggetto di dumping è stata quindi respinta.

(182)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CFI e IFA hanno argomentato che le imposte aggiuntive che il produttore dell’Unione incluso nel campione AB Achema ha dovuto versare durante il periodo dell’inchiesta hanno inciso sulla redditività della società e delle parti incluse nel campione. La Commissione avrebbe pertanto dovuto considerarle un fattore potenzialmente all’origine del pregiudizio. È tuttavia opportuno sottolineare che nel periodo in esame i costi di acquisto del gas (compresi oneri, imposte e trasporto) sono diminuiti per tutti e tre i produttori. Di fatto, i costi di acquisto del gas di tutti e tre i produttori hanno registrato un andamento analogo. Non vi sono elementi di prova attestanti che le imposte aggiuntive versate da un singolo produttore dell’Unione hanno inciso significativamente sulla redditività dell’industria inclusa nel campione. Al contrario, il calo della redditività dell’industria dell’Unione è stato causato dall’impossibilità di questa di aumentare i prezzi in linea con l’aumento complessivo dei costi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.3.   Conclusione

(183)

Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha concluso che nessuno degli altri fattori esaminati nella fase provvisoria né nella fase definitiva era in grado di incidere in maniera rilevante sulla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. Di conseguenza nessun fattore, analizzato individualmente o collettivamente, ha ridotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione al punto da compromettere la genuinità e la sostanzialità di tale nesso, confermando la conclusione di cui al considerando 190 del regolamento provvisorio.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

(184)

I produttori esportatori russi hanno sostenuto che la non applicazione della regola del dazio inferiore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base solo per quanto riguarda le importazioni russe comporterebbe una riscossione discriminatoria dei dazi antidumping contraria all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo antidumping dell’OMC.

(185)

La Commissione sottolinea che l’applicazione della regola del dazio inferiore non è obbligatoria ai sensi dell’accordo antidumping dell’OMC, dato che l’articolo 9, paragrafo 1, la dichiara «auspicabile». Non esistono disposizioni supplementari che illustrino le modalità concrete dell’applicazione di tale regola nel caso in cui i paesi membri dell’OMC decidano di applicarla. Di conseguenza per quanto riguarda le modalità di applicazione della regola del dazio inferiore, l’UE gode di un ampio margine discrezionale.

(186)

La Commissione sottolinea inoltre che, contrariamente all’interpretazione fornita da tali produttori esportatori, la regola del dazio inferiore è tuttora applicabile ai sensi del regolamento antidumping di base, modificato da ultimo il 30 maggio 2018. Ciò che è cambiato a seguito di tale modifica sono le modalità di applicazione, dato che in presenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, si ritiene che il margine di dumping rispecchi il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, come altresì spiegato ai considerando da 221 a 237 del regolamento provvisorio.

(187)

Una situazione discriminatoria può verificarsi solo qualora due situazioni analoghe siano trattate in maniera diversa, oppure laddove due situazioni diverse siano trattate in maniera simile. Questa è anche la logica alla base della disposizione di non discriminazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo antidumping dell’OMC, indipendentemente dal fatto che si applichi o meno anche alle modalità di applicazione della regola del dazio inferiore, che ai sensi dell’accordo non è obbligatoria.

(188)

Nel caso di specie la Commissione ha appurato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base solo per quanto riguarda la Russia e non per gli altri paesi esportatori oggetto dell’inchiesta, come ulteriormente spiegato al considerando 217. Di conseguenza la situazione dei produttori esportatori della Russia, dove esistono distorsioni relative alle materie prime, non è paragonabile a quella dei produttori esportatori di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America, dove tali distorsioni non esistono. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

6.1.   Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione per Trinidad e Tobago e gli Stati Uniti d’America

(189)

Varie parti hanno sostenuto che la causa Jindal Saw inciderebbe altresì sul calcolo dei margini di vendita sottocosto. È opportuno chiarire che il margine di vendita sottocosto utilizzato nella presente inchiesta come livello necessario per eliminare il pregiudizio è stato stabilito sulla base del costo di produzione dei produttori dell’Unione. Ai costi di fabbrica non è stato aggiunto alcun costo per coprire i costi delle eventuali società di vendita collegate dell’industria dell’Unione. Pertanto, l’asimmetria riscontrata dal Tribunale nel calcolo della vendita sottocosto di cui alla causa Jindal non è presente in questo caso e l’argomentazione è quindi respinta.

(190)

Si rammenta che nella fase provvisoria il margine di vendita sottocosto era stato calcolato utilizzando un prezzo di riferimento costruito a livello cif per il 40 % circa delle vendite dell’industria dell’Unione. I costi da franco fabbrica a cif rappresentavano tra il 15 % e il 20 % del prezzo cif. Nella fase definitiva tali costi sono stati rivisti leggermente al rialzo per correggere un errore di calcolo di piccola entità, riguardante alcuni prezzi cif di uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, che aveva comportato la sottostima di questi prezzi. I pertinenti dati effettivi sono riservati e sono stati comunicati alla parte interessata.

(191)

Il produttore esportatore CFI ha obiettato che la Commissione non avrebbe dovuto calcolare il profitto di riferimento sulla base dei profitti conseguiti tra il 2013 e il 2015, dato che il periodo 2006-2015 avrebbe comportato un rendimento straordinario per l’industria dell’Unione a causa dei prezzi eccezionalmente alti dell’urea a livello mondiale. Analogamente, il produttore esportatore MHTL ha argomentato che il profitto di riferimento utilizzato per calcolare il prezzo di riferimento dell’industria dell’Unione è stato fissato a un livello irragionevolmente elevato. Secondo MHTL un profitto di riferimento del 10 % non era in linea con i profitti di riferimento dell’8 % e del 5 % stabiliti in numerose altre inchieste relative ai concimi negli anni 2000 e 2001. La Commissione non avrebbe fornito elementi attestanti un cambiamento di circostanze tale da giustificare l’innalzamento del profitto di riferimento Quest’ultimo dovrebbe pertanto essere fissato al 6 %, vale a dire al livello minimo stabilito all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base.

(192)

A tale proposito è opportuno sottolineare che la Commissione, nel scegliere la metodologia utile per stabilire il profitto di riferimento nell’ambito della presente inchiesta e nell’individuare il periodo adeguato, ha tenuto conto del fatto che i tassi di profitto possono fluttuare. Come indicato al considerando 154 del regolamento provvisorio, la redditività conseguita nel 2015, quando la penetrazione delle importazioni era ancora limitata, era del 14 %. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui il valore utilizzato del 10 % era irragionevolmente elevato o eccezionale.

(193)

Il produttore esportatore CFI ha affermato che, poiché il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato determinato o quantomeno aggravato anche da cause diverse dalle importazioni, per tenere conto dell’impatto di tali altre cause sarebbe opportuno procedere a un adeguamento al ribasso. Tale argomentazione è stata respinta.

(194)

Come illustrato al considerando 183, la Commissione ha concluso che non vi sono stati altri fattori che hanno contribuito alla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. Inoltre come spiegato ai considerando 198 e 199 del regolamento provvisorio, il profitto di riferimento è stato determinato conformemente alle nuove disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. L’articolo 7, paragrafo 2 quater, elenca una serie di fattori senza specificarne alcuna gerarchia. La Commissione ha preso in considerazione il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dai paesi oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. La Commissione, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, ha deciso di utilizzare la media ponderata dei profitti conseguiti dall’industria dell’Unione nel periodo 2013-2015, vale a dire appena prima dell’aumento delle importazioni e del parallelo calo della redditività per l’industria dell’Unione. In tal modo si garantisce che il profitto di riferimento rispecchi le normali condizioni di concorrenza sul mercato, dato che la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping era ancora limitata. L’aumento delle importazioni e il calo della redditività registrati a partire dal 2016 sono evidenti e nessun altro fattore, considerato individualmente o collettivamente, ha ridotto il nesso di causalità, come spiegato al considerando 190 del regolamento provvisorio.

(195)

A seguito dell’imposizione delle misure provvisorie la Commissione ha leggermente rivisto il calcolo relativo ai costi futuri per il rispetto di accordi e convenzioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 quinquies. Ha aggiornato i costi previsti delle quote di emissione (cfr. il considerando 202 del regolamento provvisorio) utilizzando i prezzi stimati di cui all’edizione di Bloomberg New Energy Finance del 30 maggio 2019. Tale prezzo medio delle quote di emissione è definitivamente stabilito a 25,81 EUR/tonnellata di CO2 prodotta, rispetto ai 24,14 EUR/tonnellata di CO2 prodotta stimati nella fase provvisoria. Ove opportuno, anche altri elementi del calcolo sono stati leggermente rivisti. Su tale base è stato stabilito un costo supplementare pari al 3,8 % (anziché il 3,7 % della fase provvisoria) che è stato aggiunto al prezzo non pregiudizievole. I dettagli di queste revisioni sono spiegati in una nota complementare al fascicolo per consultazione delle parti interessate. Al di là di quelle trattate al considerando 197, le parti interessate non hanno presentato altre osservazioni.

(196)

CFI e Acron hanno obiettato che la Commissione non avrebbe dovuto procedere ad alcun adeguamento relativo ai costi futuri per il rispetto di accordi e convenzioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, perché la risultanza della Commissione non confermerebbe l’esistenza di prove concrete e di un grado sufficiente di certezza che attestino che l’industria dell’Unione dovrà sostenere costi futuri. Ha altresì osservato che calcolare un prezzo di riferimento sulla base dei costi di produzione e dei profitti passati, considerando al contempo gli elementi di costo futuri, è incoerente e impreciso. Tale argomentazione è stata respinta in quanto il regolamento provvisorio spiega in dettaglio che la base giuridica dell’adeguamento ai costi futuri per il rispetto di accordi e convenzioni e il metodo utilizzato per calcolare tali costi sono basati su prove concrete che rappresentano i migliori dati disponibili.

(197)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Fertilizers Europe ha sostenuto che nel mentre il prezzo medio delle quote di emissione sarebbe ulteriormente aumentato, presentando dati provenienti da una fonte diversa rispetto a quella utilizzata nelle fasi provvisoria e definitiva (vale a dire Bloomberg New Energy Finance). Fertilizers Europe ha quindi argomentato che la Commissione dovrebbe rivalutare la questione. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto della massima importanza garantire chiarezza in merito alla fonte e alla tempistica (sia per la determinazione provvisoria che per quella definitiva) del parametro di riferimento utilizzato per determinare i costi previsti delle quote di emissione. I numeri di cui al considerando 195 sono stati pertanto confermati.

(198)

Il produttore esportatore MHTL ha affermato che, per i motivi già citati al considerando 126, la Commissione aveva erroneamente calcolato il margine di vendita sottocosto sulla base di un prezzo cif all’esportazione costruito. La Commissione ha ritenuto che, come illustrato ai considerando da 108 a 110, per certe vendite fosse opportuno determinare il costo di produzione a livello cif al fine di fissare il margine di pregiudizio a un livello preciso e significativo, in modo da permettere un confronto equo.

(199)

Lo stesso produttore esportatore ha altresì sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare un altro prezzo cif come denominatore per il suo calcolo del pregiudizio, in modo da tenere conto delle particolarità contrattuali delle vendite sul mercato dell’Unione. Tuttavia, per la Commissione è prassi consolidata utilizzare il prezzo effettivo dichiarato alla dogana dell’Unione per stabilire il denominatore dei calcoli relativi al dumping e al pregiudizio. Si tratta di un metodo equo per stabilire i margini e garantire che tanto i margini di dumping quanto quelli di vendita sottocosto siano determinati come percentuale dello stesso prezzo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(200)

Il risultato dei calcoli definitivi figura nella tabella che segue.

Paese

Società

Margine di dumping (%)

Margine di vendita sottocosto (%)

Trinidad e Tobago

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

55,8

16,2

Trinidad e Tobago

Tutte le altre società

55,8

16,2

Stati Uniti d’America

CF Industries Holdings, Inc.

37,3

23,9

Stati Uniti d’America

Tutte le altre società

37,3

23,9

6.2.   Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione per la Russia

(201)

Il confronto tra la media ponderata definitiva del prezzo all’importazione dei produttori esportatori russi che hanno collaborato con il prezzo di riferimento definitivo dell’industria dell’Unione, teso a valutare se per la Russia il margine di dumping stabilito in via provvisoria fosse superiore al margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, ha prodotto il seguente risultato:

Paese

Società

Margine di dumping (%)

Margine di vendita sottocosto (%)

Russia

PJSC Acron

31,9

13,7

Russia

Società per azioni privata «Azot»

20,0

16,3

Russia

Società per azioni privata «Nevinnomyssky Azot»

20,0

16,3

Russia

Tutte le altre società

31,9

16,3

(202)

È stato pertanto confermato che il margine di vendita sottocosto era più basso rispetto al margine di dumping e che la Commissione dovrebbe procedere all’esame delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

(203)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurochem ha sostenuto che il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione utilizzato per il calcolo della sottoquotazione andrebbe diminuito di 7 EUR/tonnellata al fine di tenere conto della differenza tra il costo di produzione per tonnellata di UAN registrato nel 2017 e registrato nel periodo dell’inchiesta, visto che l’aumento di tale costo sarebbe stato causato dall’aumento del costo del gas e che non dovrebbe pertanto essere associato alle importazioni in oggetto. La medesima parte ha altresì affermato che il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione dovrebbe essere ulteriormente diminuito in una misura compresa tra il 15 % e il 20 % a causa dell’ubicazione geografica remota di questa, altra causa all’origine del pregiudizio.

(204)

Per i motivi illustrati ai considerando 169, 173 e 174 di cui sopra, né l’andamento dei prezzi del gas né i costi di trasporto o l’ubicazione geografica dei produttori inclusi nel campione possono essere considerati fattori intervenienti nella situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. Inoltre come confermato al considerando 124, il campione dei produttori dell’Unione è rappresentativo dell’industria dell’Unione nel suo complesso e non falsa le statistiche a causa dell’ubicazione geografica delle parti interessate.

(205)

Per quanto concerne il profitto di riferimento utilizzato per calcolare il prezzo di riferimento dell’industria dell’Unione (cfr. i considerando da 198 a 200 del regolamento provvisorio e i considerando da 191 a 194 di cui sopra), in seguito alla divulgazione finale delle informazioni Acron ha sostenuto che la Commissione dovrebbe o rendere nota la media ponderata del profitto realizzato dall’industria dell’Unione nel 2013 e 2014 utilizzata, unitamente al profitto del 2015, per calcolare la media ponderata del profitto di riferimento utilizzata per il periodo 2013-2015, oppure applicare il profitto di riferimento dell’8 % utilizzato in un’inchiesta di riesame sul nitrato di ammonio recentemente conclusa. La Commissione ha espresso disaccordo con il ragionamento alla base dell’argomentazione. Tuttavia, per quanto riguarda la redditività dell’industria dell’Unione nel 2013 e 2014, dato che il profitto registrato dalle parti incluse nel campione nel 2015 era del 14 % e che la media ponderata del margine di profitto raggiungeva il 10 %, è chiaro che i profitti realizzati dall’industria dell’Unione nel 2013 e 2014 erano inferiori rispetto a quelli del 2015. È impossibile determinare con esattezza la media ponderata dei tassi di profitto dei produttori inclusi nel campione nel 2013 e 2014 utilizzati nel calcolo perché uno di tali produttori, OCI Nitrogen, non ha potuto fornire alla Commissione i dati riguardanti la sua redditività negli anni precedenti al 2015; il calcolo relativo a quegli anni è stato quindi basato sulla redditività di soli due produttori. La divulgazione di tali dati non era pertanto possibile alla luce della natura riservata dei dati sulla redditività. Tuttavia, la media ponderata della redditività dell’industria dell’Unione per ciascuno di quegli anni utilizzata nel calcolo del 10 % variava tra il 5 % e il 9 %.

(206)

Acron ha altresì argomentato che, in assenza di una prova definitiva del fatto che l’industria dell’Unione dovrà sostenere costi futuri per il rispetto di accordi e convenzioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, un adeguamento che tenga conto di tali costi non è giustificato. Tale argomentazione è trattata al considerando 196. La Commissione ha mantenuto il suo parere che l’aumento dei costi futuri per il rispetto di accordi e convenzioni sia stato calcolato in maniera accurata conformemente alle informazioni concrete presenti nel fascicolo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

6.3.   Distorsioni relative alle materie prime

(207)

L’esame delle distorsioni relative alle materie prime e i motivi alla base dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, alla Russia sono stati presentati ai considerando da 207 a 220 del regolamento provvisorio.

(208)

Entrambi i produttori esportatori russi hanno argomentato che la Commissione aveva ignorato il fatto che nella denuncia non fossero presenti elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

(209)

La Commissione, al considerando 207 del regolamento provvisorio, ha appurato che il denunciante aveva fornito elementi di prova sufficienti al riguardo e ha fatto specifico riferimento alla doppia tariffazione applicata in Russia per quanto riguarda il gas naturale. In particolare, la denuncia conteneva un esempio del funzionamento di un impianto russo, ivi compreso il costo di produzione, che mostrava chiaramente come il costo del gas rappresentasse ben oltre il 17 % del costo di produzione. Inoltre la denuncia conteneva un confronto dei prezzi del gas russo praticati sul mercato interno e quelli all’esportazione nell’Unione, dalla quale risultava che questi ultimi erano considerevolmente superiori. Infine, tanto la denuncia quanto la sintesi contenevano riferimenti espliciti all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base alla luce del fatto che i prezzi del gas sul mercato interno erano fissati dallo Stato a livelli artificialmente bassi, il che costituirebbe una distorsione strutturale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(210)

Inoltre uno dei produttori esportatori russi ha criticato le risultanze dell’inchiesta relative alle condizioni dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Pur non contestando l’esistenza di un’imposta del 30 % all’esportazione, del monopolio di una società per quanto riguarda l’esportazione del gas e di un sistema di doppia tariffazione come descritto ai considerando da 212 a 215 del regolamento provvisorio, la parte interessata ha impugnato due condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base:

a)

il fatto che a causa di tali misure distorsive il prezzo del gas sul mercato russo sia significativamente inferiore rispetto ai prezzi praticati sui mercati internazionali rappresentativi;

b)

il fatto che il costo del gas naturale rappresentasse più del 17 % del costo di produzione del prodotto in esame.

(211)

Per quanto riguarda il primo punto, la società ha ribadito le sue argomentazioni secondo cui il prezzo di Waidhaus e il mercato dell’Unione nel suo complesso non possono essere considerati un «mercato internazionale rappresentativo», contrariamente al mercato degli Stati Uniti.

(212)

Come spiegato al considerando 55, lettera d), del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto il prezzo di Waidhaus appropriato come valore di riferimento valido per quanto riguarda il prezzo del mercato internazionale rappresentativo. È tuttavia opportuno osservare che, anche qualora la Commissione considerasse il mercato degli Stati Uniti un mercato internazionale rappresentativo, il prezzo regolamentato praticato sul mercato russo sarebbe comunque inferiore del 20 %.

(213)

Per quanto concerne l’argomentazione della società secondo cui il costo del gas naturale, costi di trasporto esclusi, rappresentava meno del 17 % del costo di produzione dell’UAN, è opportuno ribadire che, secondo i dati indicati nelle risposte al questionario di entrambi i produttori, il gas naturale rappresentava più del 17 % del costo di produzione del prodotto in esame. Tale risultanza è stata confermata da un calcolo che prendeva in considerazione i prezzi esenti da distorsioni del gas naturale, vale a dire il prezzo di Waidhaus, ritenuto appropriato nel caso in oggetto, con o senza il costo di trasporto. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(214)

Inoltre entrambi i produttori esportatori russi hanno affermato che la determinazione dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a livello nazionale e la successiva decisione di fissare le misure al livello del margine di dumping non possono essere applicate alle singole società senza una valutazione della loro situazione individuale. Gli esportatori russi hanno argomentato che non dovrebbero essere puniti per l’omessa collaborazione del governo russo, che ha fatto sì che le risultanze concernenti l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime fossero parzialmente basate sull’articolo 18 del regolamento di base.

(215)

A tale proposito è opportuno sottolineare che la determinazione in questione è stata effettuata sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori. Di fatto, l’analisi dei costi di produzione del prodotto in esame, il confronto del prezzo di acquisto del gas naturale pagato dalle società con il valore di riferimento esente da distorsioni (rettificato al livello di prezzo degli impianti russi), la quota rappresentata dal costo del gas naturale nei relativi costi di produzione nonché le fonti di approvvigionamento del gas erano fondati sui dati individuali delle società. A causa della natura di alcune delle distorsioni rilevate sul mercato del gas russo, la condotta individuale dei produttori esportatori è risultata irrilevante. Per esempio, i produttori esportatori traevano beneficio dalla distorsione del prezzo del gas naturale derivante dalle restrizioni e dall’imposta all’esportazione, indipendentemente da quale fosse la loro fonte individuale di approvvigionamento del gas naturale (purché si trattasse di gas naturale di origine russa). Infine, nessuna delle parti ha fornito elementi di prova che dimostrassero che le misure di cui ai considerando da 211 a 214 del regolamento provvisorio non erano in vigore.

(216)

Infine, sia il governo russo che i due produttori esportatori russi hanno sostenuto che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, violerebbe le norme dell’OMC, in quanto sarebbe imposta su base discriminatoria ai produttori esportatori russi e non ai produttori esportatori degli altri due paesi oggetto dell’inchiesta.

(217)

L’obiezione di trattamento discriminatorio mossa dai produttori esportatori russi non è stata documentata. Dopo avere ricevuto le osservazioni iniziali delle parti interessate russe, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha valutato l’eventuale applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, ai produttori esportatori di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti. La Commissione ha esaminato le argomentazioni delle parti interessate ma ha concluso che, come spiegato al considerando 195 del regolamento provvisorio, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, non sarebbe giustificata in quanto:

1)

le misure individuate non corrispondevano ai tipi di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis; oppure

2)

la loro natura non avrebbe inciso sul prezzo della materia prima.

(218)

La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(219)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, entrambi i produttori esportatori russi hanno ribadito le proprie argomentazioni relative al trattamento discriminatorio della Russia nel procedimento in oggetto, soprattutto a fronte dell’organizzazione del mercato del gas di Trinidad e Tobago.

(220)

Per quanto concerne questa argomentazione, la Commissione ha rammentato che nessuna delle presunte distorsioni del mercato del gas di Trinidad e Tobago figura nell’elenco delle restrizioni all’esportazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

(221)

Inoltre Eurochem ha ribadito la sua argomentazione secondo cui il costo del gas naturale non rappresentava il 17 % dei costi di produzione. Non sono stati tuttavia presentati nuovi elementi di prova o argomentazioni sufficienti per modificare la conclusione della Commissione al riguardo, come indicato al considerando 213.

(222)

Infine, Eurochem ha contestato le risultanze della Commissione relative alla determinazione su scala nazionale dell’esistenza di una distorsione del mercato del gas naturale in Russia. La società ha precisato che l’imposta del 30 % all’esportazione si applica solo a Gazprom, senza essere applicabile alle vendite all’esportazione effettuate dai produttori privati di gas che erano i principali fornitori di gas naturale di Eurochem.

(223)

In risposta a tale argomentazione è opportuno sottolineare che ai produttori privati di gas in Russia non è permesso esportare nulla. Inoltre l’esportazione di gas naturale liquefatto (con o senza restrizioni), che è alla base dell’argomentazione di Eurochem, non è pertinente al caso in oggetto dato che il gas naturale liquefatto non è risultato essere una materia prima utilizzata dai produttori esportatori russi nella produzione di UAN e, di conseguenza, nella presente inchiesta non è stato oggetto dell’analisi condotta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

(224)

In assenza di altre osservazioni riguardanti le distorsioni relative alle materie prime sul mercato interno russo, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 207 a 220 del regolamento provvisorio, come illustrato ai considerando da 207 a 222 di cui sopra.

6.4.   Interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base

(225)

Uno dei produttori esportatori russi ha sostenuto che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, non sarebbe nell’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. Le argomentazioni a sostegno di tale affermazione sono analizzate di seguito. Molte altre parti interessate hanno altresì presentato osservazioni riguardo ad alcuni aspetti dell’analisi e le loro osservazioni sono a loro volta analizzate.

6.4.1.   Capacità inutilizzate nel paese esportatore

(226)

Entrambi i produttori esportatori russi hanno contestato le informazioni provvisorie relative alle capacità inutilizzate. Acron ha affermato di operare a pieno regime, mentre Eurochem ha previsto un calo delle esportazioni russe di UAN già dal 2020.

(227)

Tali affermazioni non inficiano le risultanze complessive della Commissione riguardo alle capacità inutilizzate in Russia nel suo complesso né riguardo al potenziale russo in termini di esportazione, quantomeno nel prossimo futuro. La Commissione ha respinto tali affermazioni e ha confermato le conclusioni di cui alla sezione 6.4.1 del regolamento provvisorio.

6.4.2.   Concorrenza per le materie prime

(228)

I produttori russi sostengono che la regolamentazione dei prezzi del gas in Russia non fornirebbe loro alcun vantaggio sleale per quanto riguarda il gas naturale. Le società hanno posto in rilievo la crescente concorrenza sul mercato interno russo e la sempre maggiore importanza dei fornitori diversi da Gazprom.

(229)

Alla luce della posizione dominante di Gazprom, con il suo prezzo massimo regolamentato dallo Stato e il suo monopolio sulle esportazioni di gas naturale, per essere competitivi i fornitori più piccoli devono offrire prezzi inferiori a quello regolamentato. Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto dai produttori russi, la concorrenza in Russia è ancora limitata. Inoltre le società russe dispongono di un vantaggio sleale in ragione dell’imposta del 30 % all’esportazione che grava sulle vendite di gas naturale.

(230)

Uno dei produttori russi ha affermato che, siccome l’industria dell’Unione importava grandi quantitativi di ammoniaca dalla Russia, anch’essa ha indirettamente tratto beneficio dai bassi prezzi del gas in Russia, dato che l’ammoniaca è un semilavorato utilizzato nella produzione di concimi. Gli elementi di prova hanno dimostrato che l’industria dell’Unione produceva ammoniaca utilizzando gas proveniente da diverse fonti e che i quantitativi di ammoniaca importati dalla Russia non erano significativi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

6.4.3.   Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell’Unione

(231)

Un produttore esportatore russo ha sottolineato che l’istituzione di misure al livello del margine di dumping avrebbe provocato effetti negativi sulle catene di approvvigionamento, come dimostrato dalla forte partecipazione degli utilizzatori. La Commissione ritiene tuttavia che la reazione degli utilizzatori sia una risposta al considerando 253 del regolamento provvisorio, che incoraggiava le parti interessate a fornire le loro osservazioni nell’interesse degli utilizzatori. Tali osservazioni sono state analizzate e sono trattate alla sezione 7.3 di cui sotto.

(232)

Un’altra parte interessata ha osservato che la domanda era resa altamente anelastica, quantomeno a breve-medio termine, dal fatto che l’UAN è l’unico concime liquido e che richiede investimenti significativi in serbatoi e attrezzature di irrigazione. Molte parti hanno sottolineato l’insufficienza della produzione di UAN nell’Unione che, a causa del cambio di produzione di alcuni impianti o della chiusura totale dei produttori dell’Unione nel corso degli ultimi anni, non sarebbe in grado di soddisfare il consumo dell’Unione.

(233)

Per quanto concerne l’anelasticità della domanda, la Commissione concorda sul fatto che l’applicazione di concimi liquidi richieda strumentazioni diverse da quelle necessarie per i concimi solidi. Le misure antidumping non intendono tuttavia obbligare le aziende agricole a sostituire l’UAN con altri concimi (nonostante alcuni operatori economici considerino comunque possibile tale sostituzione), bensì ad assicurare una parità di condizioni. In merito al fatto che nell’Unione la produzione di UAN sia inferiore al consumo, l’inchiesta non ha riscontrato alcun rischio in termini di approvvigionamento del mercato dell’Unione. Paesi come l’Algeria e la Bielorussia rappresentano fonti alternative ai paesi interessati. In ogni caso, i dazi antidumping sulle importazioni dai paesi interessati si limiterebbero a portare i prezzi di tali importazioni a un livello di concorrenza leale. Infine, come indicato al considerando 255 del regolamento provvisorio, i produttori di UAN dell’Unione hanno la capacità/possibilità di aumentare la produzione di UAN quando sono garantite condizioni di parità. Le argomentazioni delle parti riguardanti la possibilità di cambiare produzione e la chiusura degli impianti sono state trattate al considerando 178.

6.4.4.   Conclusione

(234)

Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 222 a 237 del regolamento provvisorio.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(235)

Le associazioni di utilizzatori AGPB e IFA hanno sollevato dubbi sulla necessità dei dazi antidumping, dato che nell’Unione i prezzi dei concimi sono costantemente superiori ai prezzi praticati a livello mondiale e che il mercato dell’azoto dell’Unione è già tutelato da dazi all’importazione e/o dazi antidumping (per esempio sulle importazioni di nitrato di ammonio). La Commissione ha respinto l’ipotesi secondo cui i produttori dell’Unione non avrebbero subito alcun pregiudizio basandosi sulla sezione 4 del regolamento provvisorio e sulla sezione 4 del presente regolamento, che hanno chiaramente concluso che la situazione dei produttori di UAN dell’Unione è pregiudizievole.

(236)

Il produttore esportatore Acron ha messo in discussione il fatto che i dazi antidumping siano nell’interesse dei produttori dell’Unione, visto che i principali produttori dell’Unione non hanno sostenuto la denuncia. Il produttore esportatore CFI e l’associazione di utilizzatori AGPB hanno espresso dubbi sul fatto che i dazi antidumping siano nell’interesse dei produttori dell’Unione dato che, secondo le loro stime, i produttori che rappresentano il 50 % circa della produzione dell’Unione non chiederebbero di essere protetti da dazi antidumping.

(237)

È opportuno innanzitutto chiarire che la percentuale indicata non è esatta, dato che il volume di UAN prodotto dai denuncianti rappresenta tra il 55 % e il 70 % della produzione totale dell’Unione. In secondo luogo, il volume di UAN prodotto dai due produttori che hanno manifestato la loro contrarietà all’inchiesta rappresenta tra il 25 % e il 35 % della produzione totale dell’Unione. I volumi di produzione restanti, vale a dire i volumi di UAN prodotti da produttori che non hanno preso posizione in merito all’inchiesta, sono pertanto limitati.

(238)

È inoltre opportuno sottolineare che, anche qualora un produttore dell’Unione sia contrario all’apertura di un’inchiesta antidumping o all’imposizione di misure antidumping, ciò non significa necessariamente che tale produttore non trarrebbe beneficio dalle misure che potrebbero essere istituite. Su tale base, la conclusione secondo cui l’assenza di misure potrebbe incidere negativamente sull’industria dell’Unione mentre l’istituzione di misure ne migliorerebbe la situazione resta valida e l’argomentazione è stata respinta.

(239)

In assenza di altre osservazioni riguardanti l’interesse dell’industria dell’Unione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 239 e 240 del regolamento provvisorio.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(240)

In assenza di osservazioni riguardanti l’interesse degli importatori indipendenti, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 241 a 243 del regolamento provvisorio.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(241)

Il considerando 253 del regolamento provvisorio incoraggiava le parti interessate a fornire le loro osservazioni nell’interesse degli utilizzatori, in modo da permettere alla Commissione di approfondire e completare la propria valutazione relativa agli utilizzatori, in particolare per quanto concerne gli agricoltori. Varie parti hanno osservato che l’istituzione di dazi antidumping sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. Le osservazioni e le informazioni ricevute in seguito alla divulgazione delle risultanze provvisorie e pertinenti all’analisi in oggetto, nonché le poche osservazioni riguardanti questa sezione pervenute dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, sono trattate di seguito.

(242)

Come osservazione preliminare in merito al tipo di analisi condotta si rammenta che la Commissione, seguendo la sua prassi consolidata in materia di interesse dell’Unione, ha concentrato la propria analisi sull’incidenza di un aumento dei costi e sull’effetto dei dazi antidumping su importatori, utilizzatori e altri operatori economici. Di norma l’analisi si basa in gran parte sui contributi forniti dalle parti interessate. A seconda del livello di collaborazione degli utilizzatori (vale a dire se sono debitamente fornite risposte dettagliate al questionario), si può anche procedere a un’analisi della loro redditività. Nella presente inchiesta, tuttavia, alla luce della numerosità e della diversità delle aziende agricole e degli altri operatori economici potenzialmente interessati, la Commissione ha reputato impossibile effettuare un numero sufficiente di «analisi sul campo». La Commissione ha ritenuto invece più opportuno ricorrere alle statistiche e ai dati già disponibili, segnatamente quelli dei pertinenti servizi interni specializzati alla Commissione.

(243)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’associazione di utilizzatori AGPB ha concordato con il calcolo della Commissione secondo cui l’UAN rappresenta meno dell’1 % dei costi complessivi del settore agricolo nell’Unione (20), pur non condividendo la valutazione effettuata al riguardo dalla Commissione. Tale percentuale è stata tuttavia contestata dall’associazione di utilizzatori IFA con la motivazione che non si è tenuto conto delle molteplici realtà del settore agricolo dell’Unione. Il produttore esportatore CFI ha affermato che questa parte dell’analisi della Commissione era incoerente con le altre parti dell’inchiesta, alla luce del fatto che l’incidenza sugli agricoltori sarebbe stata calcolata sul settore agricolo nel suo complesso mentre in altre parti dell’inchiesta la Commissione si sarebbe concentrata sull’UAN.

(244)

In primo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui l’incidenza sul settore agricolo nel suo complesso è irrilevante, la Commissione non ha ottenuto, né nella fase provvisoria, né in quella definitiva, dati verificabili riguardo alla possibile incidenza delle misure sugli utilizzatori di UAN dell’Unione come gruppo di utilizzatori isolato. La Commissione ha quindi dapprima calcolato, utilizzando le migliori fonti statistiche disponibili e affidabili e in linea con la sua prassi consolidata di cui sopra, l’incidenza che avrebbero le misure sul settore agricolo nel suo complesso, tenendo presente che l’UAN è uno dei concimi (azotati) utilizzati nell’Unione, ma non il più diffuso (21). Anche la parte che sosteneva che questa parte dell’analisi non fosse coerente con le altre ha fornito dati non concernenti l’UAN (22) quando non erano disponibili dati specifici al riguardo.

(245)

Inoltre, come spiegato al considerando 251 del regolamento provvisorio, la Commissione ha altresì calcolato l’incidenza nello scenario più sfavorevole, vale a dire l’impatto del dazio provvisorio più elevato su un’azienda agricola specializzata che utilizza solo l’UAN come concime azotato. Si tratta di uno scenario ipotetico e particolarmente estremo. Nel condurre tale analisi, la Commissione si è basata su dati statistici riguardanti i gruppi specifici di agricoltori che più utilizzavano l’UAN. La Commissione ha trasmesso alle parti interessate anche i risultati dell’analisi.

(246)

Lo stesso produttore esportatore ha riconosciuto che la Commissione aveva fornito un calcolo relativo allo scenario più sfavorevole, sollevando tuttavia critiche in merito all’adeguamento applicato al contributo dei concimi azotati alle colture COP di un’azienda agricola della Francia settentrionale specializzata nella coltivazione di grano al fine di adattare i dati del 2013 ai livelli del 2017. Come già sottolineato, tale adeguamento è stato effettuato sulla base di fonti statistiche valide, come spiegato alla nota a piè di pagina 28 del regolamento provvisorio. I dati degli ultimi conti economici dell’agricoltura relativi alla Francia indicano inoltre che l’adeguamento al ribasso effettuato dalla Commissione era necessario (23). CFI ha altresì contestato che, come rilevato dalla Commissione, durante il periodo dell’inchiesta l’UAN rappresentava il 10 % circa dei costi di produzione delle aziende agricole specializzate nella coltivazione di grano tenero in Francia che utilizzano l’UAN come unica fonte di concimi azotati. Il produttore esportatore non ha tuttavia presentato elementi di prova a sostegno della sua affermazione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(247)

L’associazione di utilizzatori AGPB ha convenuto che durante il periodo dell’inchiesta l’UAN rappresentava fino al 10 % dei costi di produzione delle aziende agricole specializzate nella coltivazione di grano tenero in Francia, come sostenuto dalla Commissione (24), mentre i calcoli forniti dal denunciante indicavano che, tra i costi sostenuti dagli agricoltori per i fattori produttivi, la quota relativa ai costi dei concimi era modesta (25). Le associazioni di utilizzatori AGPB e IFA hanno proposto una metodologia alternativa a quella della Commissione che prevedeva una risultanza relativa ai costi complessivi del settore agricolo dell’Unione seguita dallo «scenario più sfavorevole» di cui ai considerando 250 e 251 del regolamento provvisorio. Le risultanze delle parti riguardano un gruppo di utilizzatori francesi (26) più ampio rispetto a quello dello scenario «più sfavorevole» utilizzato dalla Commissione. Nei casi in cui la metodologia alternativa applicata dalle parti sia giunta a una conclusione diversa ma non lontana da quella della Commissione, la Commissione ha ritenuto che i dati pubblicati sugli utilizzatori COP della RICA in Francia non pregiudicano le sue conclusioni sull’interesse dell’Unione per quanto riguarda gli agricoltori.

(248)

L’associazione di utilizzatori IFA ha anche osservato che la Commissione, alla luce dell’aumento dei prezzi dell’UAN che si è potuto osservare a partire dal settembre 2018, aveva sottovalutato l’incidenza della quota di UAN sui costi totali di produzione per gli agricoltori. La Commissione ha sottolineato che il periodo selezionato per la presente inchiesta è compreso tra il 1o luglio 2017 e il 30 giugno 2018 e che, di conseguenza, l’esclusione dei dati relativi alla seconda metà del 2018 dall’analisi di cui sopra è corretta e conforme al regolamento di base. Tuttavia, gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta sono stati analizzati e presi in considerazione nel definire la forma delle misure, come spiegato nella sezione 10.1.

(249)

La stessa associazione ha contestato il fatto che la Commissione, nel calcolare l’incidenza di un dazio sui costi di produzione delle aziende agricole specializzate nella coltivazione di grano tenero in Francia che utilizzano l’UAN come unica fonte di concimi azotati, avesse considerato che solo il 70 % dei costi dei concimi utilizzati da tali aziende era rappresentato dall’UAN in ragione del fatto che i concimi azotati rappresentano il 70 % dell’utilizzo totale di concimi nell’Unione. L’associazione non ha tuttavia corroborato la sua tesi, la quale appare ingiustificata alla luce delle efficienze agronomiche presentate dal denunciante nel documento t19.002185. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(250)

L’associazione di utilizzatori Copa-Cogeca ha ribadito che i dazi comportano spese supplementari che gli agricoltori non possono trasferire a valle nella catena agroalimentare e che ne compromettono il reddito e la competitività. Le associazioni di utilizzatori AGPB e IFA hanno sottolineato che la competitività degli agricoltori dell’Unione è già limitata da dazi all’importazione e/o da dazi antidumping (per esempio sulle importazioni di nitrato di ammonio) che tutelano i produttori di azoto dell’Unione e che costerebbero agli agricoltori dell’Unione 1 miliardo di EUR all’anno. Sebbene la Commissione riconosca che, a seconda della coltura e del relativo mercato, gli agricoltori avranno difficoltà a trasferire alcuni aumenti dei costi, il considerando 254 prende atto della previsione di un reddito agricolo stabile nell’Unione nel prossimo futuro. La Commissione rammenta inoltre di avere appurato, al considerando 249 del regolamento provvisorio, che l’UAN rappresenta meno dell’1 % circa dei costi complessivi del settore agricolo nell’Unione e il 10 % dei costi totali di produzione delle aziende agricole specializzate (considerando 251). Un aumento di prezzo derivante da eventuali misure non dovrebbe pertanto avere un’incidenza significativa sul settore agricolo nell’Unione nel suo complesso. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(251)

Nel corso di un’audizione congiunta a seguito della divulgazione provvisoria delle informazioni, vari utilizzatori hanno affermato che l’incidenza delle misure sugli agricoltori sarebbe molto più gravosa di quanto calcolato dalla Commissione. Secondo loro, i costi di produzione di alcuni degli agricoltori più colpiti aumenterebbero in una misura compresa tra il 5 % e addirittura il 12 %, anziché tra il 3 % e il 5 % come calcolato dalla Commissione. Queste argomentazioni erano basate su un insieme di testimonianze o dati presentati da agricoltori selezionati, che erano impossibili da verificare, e dati statistici. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, alla luce della revisione dei livelli del dazio e della forma delle misure, come spiegato nella sezione 8.1, le parti hanno rivisto al ribasso le loro previsioni, portandole a una percentuale compresa tra il 6 % e il 9 % al massimo, a seconda di se l’UAN rappresenterebbe il 70 % dei costi dei concimi utilizzati da tali aziende, che come indicato al considerando 248 di cui sopra era considerata dalla Commissione l’opzione più realistica in questo scenario «estremo», oppure il 100 % di tali costi. Tuttavia, queste previsioni relative all’aumento dei costi si basavano anche sui prezzi dell’UAN nel febbraio 2019, che non solo non rientra nel periodo dell’inchiesta ma è anche un mese in cui i prezzi hanno raggiunto livelli eccezionalmente elevati (sono poi diminuiti drasticamente). Inoltre si basavano sull’ipotesi che l’aumento complessivo dei costi dovuto ai dazi definitivi sarebbe stato pari al livello del dazio specifico, relativamente elevato, calcolato per uno dei produttori esportatori russi, il che rappresenta un’esagerazione alla luce della quota di mercato detenuta da tale produttore. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(252)

In seguito all’adozione delle misure provvisorie Copa-Cogeca ha calcolato che per gli agricoltori dell’Unione l’onere accessorio derivante dal dazio antidumping provvisorio ammonterebbe a 559 milioni di EUR all’anno, mentre l’associazione degli utilizzatori IFA l’ha stimato a 312 milioni di EUR. Secondo l’associazione di utilizzatori AGPB, tale onere accessorio raggiungerebbe i 502 milioni di EUR all’anno. La Commissione osserva che, nel calcolare queste cifre, le parti sembrano avere preso in considerazione dati di riferimento diversi da quelli utilizzati dalla Commissione, vale a dire i dazi provvisori più elevati e i prezzi dell’UAN in periodi in cui questi erano giunti a livelli (eccezionalmente) alti. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Fertilizers Europe ha affermato che per gli agricoltori il costo complessivo del dazio previsto raggiungerebbe i 32,8 milioni di EUR all’anno. Nel suo calcolo, tuttavia, non ha tenuto conto della possibile incidenza del dazio sui prezzi dell’industria dell’Unione. La Commissione ritiene che per gli agricoltori dell’Unione, ipotizzando che gli importatori trasferiscano loro il 100 % del costo del dazio, le misure antidumping al livello stabilito nel presente regolamento comporterebbero un onere accessorio pari al massimo a 90 milioni di EUR all’anno. Questa cifra si basa sui dazi specifici previsti per i paesi di origine interessati, il consumo di UAN e le quote di mercato detenute durante il periodo dell’inchiesta e prospetta inoltre un aumento dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione.

(253)

Il produttore esportatore CFI ha criticato il fatto che, ai sensi del capo 7.3 del regolamento provvisorio, non sia stata effettuata alcuna valutazione dell’incidenza di un dazio antidumping sulla redditività degli agricoltori, mentre secondo la relazione pubblicata dalla DG AGRI della Commissione di cui alla nota a piè di pagina 24 del regolamento provvisorio, un’azienda specializzata nella coltivazione di grano nella Francia settentrionale abbia subito perdite pari al 10 % nel 2013. Analogamente, le due associazioni di utilizzatori AGPB e IFA hanno sottolineato la necessità di misurare l’effetto del dazio antidumping sui profitti degli agricoltori, anziché l’incidenza sui costi di produzione. Tale analisi mostrerebbe che gli attuali margini di profitto degli agricoltori sono esigui e che l’aumento dei costi provocato dai dazi antidumping potrebbe avere conseguenze negative sulla redditività di molte aziende agricole dell’Unione. Le parti hanno contestato la conclusione della Commissione secondo cui l’istituzione di un dazio al livello di quello provvisorio non avrebbe un’incidenza sproporzionatamente elevata sulle aziende agricole specializzate nella coltivazione di grano tenero in Francia. Una di loro ha sostenuto che, per i cerealicoltori francesi specializzati nella coltivazione di cereali, semi oleosi e piante proteiche, qualsiasi costo supplementare dovuto alle misure azzererebbe la maggior parte degli esigui profitti attualmente conseguiti. Secondo il produttore esportatore Acron, il morale degli agricoltori sarebbe ai livelli minimi a causa di raccolti catastrofici, pandemie nelle aziende agricole, incertezze climatiche e di mercato nonché prezzi di vendita inferiori ai costi di produzione. Secondo l’altro produttore esportatore russo, invece, la gravosità degli aumenti di prezzo, in assenza di prodotti alternativi a prezzi accessibili, metterebbe a repentaglio un settore in cui i redditi delle aziende agricole sono già precari.

(254)

Le argomentazioni di cui sopra relative alla redditività degli agricoltori sono state respinte.

(255)

In primo luogo, come indicato al considerando 241, l’analisi della Commissione si basa sui contributi ricevuti dalle parti interessate e su statistiche e dati disponibili affidabili. In secondo luogo, la Commissione osserva che le ricerche pubblicamente disponibili sollevano dubbi circa il fatto che i dazi antidumping possano avere un’incidenza significativamente negativa sulla redditività delle aziende agricole dell’Unione. Nelle ultime due stagioni la Francia, che secondo le previsioni continuerà a essere un importante esportatore netto di cereali a livello dell’Unione (27), ha di fatto registrato rese e prezzi del frumento migliori rispetto a quelli del 2015/2016 (28), mentre nel 2017 e 2018 gli agricoltori di paesi quali Regno Unito, Irlanda e Francia hanno ottenuto risultati economici piuttosto positivi (29). Sebbene nel 2013 la redditività di un’azienda agricola specializzata nella coltivazione di grano in Francia fosse negativa (30), la pagina 79 del documento «EU Agricultural outlook for markets and income 2018-2030» (31) indica una stabilizzazione del reddito agricolo per unità di lavoro annuo nell’intero periodo in esame. Nello stesso documento si legge che il reddito agricolo in termini nominali rimarrà stabile nel periodo in esame, attestandosi a un livello simile a quello del periodo 2016-2018, e che la situazione attuale in termini di sovvenzioni rimarrà immutata per l’intero periodo in esame. Secondo le previsioni di cui allo stesso documento, la produzione di cereali dell’Unione continuerà ad aumentare e raggiungerà i 325 milioni di tonnellate entro il 2030 (rispetto ai 284 milioni di tonnellate del 2018), mentre i prezzi rimarranno pressoché stabili, con il grano tenero che, per esempio, si attesterà a 180 EUR a tonnellata.

(256)

In aggiunta a quanto sopra, la Commissione sottolinea che le due associazioni di utilizzatori di cui al considerando 252 hanno concordato con l’affermazione della Commissione secondo cui la maggior parte degli agricoltori dell’Unione dipende da diverse colture. Sebbene possa derivare da un’esigenza agricola, questo fatto è comunque considerato una rete di sicurezza per gli agricoltori in quanto l’andamento dei prezzi e i redditi variano da coltura a coltura. Di fatto, il 50 % circa della produzione degli agricoltori francesi specializzati nella coltivazione di grano tenero (vale a dire il gruppo ritenuto essere nello «scenario più sfavorevole») è diversificato in altre colture.

(257)

Anche se la Commissione non può escludere che i dazi antidumping definitivi, al livello stabilito, possano incidere negativamente su alcune attività di alcune aziende agricole, l’impatto futuro in termini di perdita di profitti nelle aziende agricole non è quantificabile in ragione della ciclicità e delle incertezze inerenti all’agricoltura. In ogni caso dall’inchiesta è emerso che non esiste alcun legame tra il prezzo dell’UAN e il margine netto delle attività relative al grano tenero svolte dalle aziende agricole francesi nello «scenario più sfavorevole» o dalle aziende agricole francesi specializzate nella coltivazione di cereali, semi oleosi e piante proteiche. Di fatto, nel fascicolo non vi sono indicazioni attestanti che, storicamente, un aumento del reddito degli agricoltori può essere collegato a una diminuzione dei prezzi dell’UAN o che un abbassamento del reddito degli agricoltori può essere legato a un incremento dei prezzi dell’UAN, come illustrato nella seguente tabella:

Image 1

(258)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, le associazioni di utilizzatori AGPB e IFA hanno sottolineato che il gruppo di agricoltori maggiormente colpito dalle misure ha visto diminuire il proprio reddito per un lungo periodo; di conseguenza, anche a fronte di una stabilizzazione del reddito, questa avverrebbe a livelli bassi e le misure comprometterebbero quindi gravemente la situazione di tali agricoltori. Tuttavia, l’assenza di legami tra il prezzo dell’UAN e il margine riportato nella tabella di cui sopra non permette di prevedere che le misure avranno gravi ricadute sui profitti degli agricoltori. Di fatto, la portata dell’effetto reale dipenderà da troppi fattori.

(259)

L’associazione di utilizzatori IFA ha chiesto alla Commissione di non sostenere un settore produttivo inefficiente che, a differenza dell’agricoltura, ha un’incidenza limitata sul tessuto delle economie rurali dell’Unione. Tale affermazione è infondata ed è stata pertanto respinta. L’industria dell’Unione è vitale ed efficiente quando è garantita la parità di condizioni.

(260)

Le associazioni di utilizzatori AGPB e IFA hanno sollevato dubbi, in contrasto con la risultanza della Commissione, sull’esistenza di assicurazioni a copertura dei margini a disposizione degli agricoltori dell’Unione. La Commissione ha riscontrato che le parti hanno opinioni diverse al riguardo: il contributo (32) del produttore esportatore CFI del 29 aprile 2019 raccomandava l’utilizzo degli strumenti indicati al considerando 251 del regolamento provvisorio. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, AGPB e IFA hanno argomentato che in quel momento le assicurazioni sui margini non erano utilizzate in maniera significativa nel settore agricolo dell’UE e che non esistevano strumenti di garanzia del prezzo ampiamente disponibili per i fattori produttivi dell’agricoltura. Non è stato tuttavia presentato alcun elemento di prova a sostegno di tale argomentazione.

(261)

Il produttore esportatore in questione ha espresso critiche nei confronti del valore delle risultanze della Commissione di cui al considerando 251 del regolamento provvisorio, vale a dire i) che molte aziende agricole nell’Unione dipendono da diverse colture e ii) che gli agricoltori hanno a disposizione vari strumenti per garantire l’approvvigionamento di UAN a prezzi ragionevoli. Per quanto concerne il punto i), il produttore esportatore ha affermato che le aziende agricole specializzate nella coltivazione del frumento, compresa quella citata dalla Commissione a titolo di esempio, sono già relativamente diversificate ma che l’incidenza di un dazio antidumping sulle colture diverse dal frumento sarebbe comunque gravosa, come dimostrato dalle associazioni di agricoltori. In merito al punto ii), ha sottolineato che tali strumenti sono già utilizzati dagli agricoltori nella situazione attuale e che, di conseguenza, non attenuerebbero l’incidenza di un eventuale dazio. La Commissione ha espresso disaccordo con CFI perché, in generale, sia il punto i) che il punto ii) sono vantaggiosi per gli agricoltori e non vi sono quindi motivi per cui debbano smettere di esserlo nel contesto di un aumento dei costi dovuto alle misure antidumping.

(262)

Il produttore esportatore Acron ha sostenuto che il fatto che la Commissione non sia riuscita a stimare il numero di posti di lavoro collegati all’UAN non significa che nelle aziende agricole non vi siano posti di lavoro collegati all’UAN a rischio. Il produttore esportatore CFI ha contestato il fatto che secondo la Commissione l’incidenza delle misure antidumping sull’occupazione sarebbe limitata alla luce di una consistente riduzione della forza lavoro prevista nel settore a causa dei miglioramenti della produttività. Inoltre ha anche sollevato la questione dell’aumento previsto (di alcuni) dei costi che gravano sugli agricoltori tra il 2017 e il 2030.

(263)

La Commissione ha chiarito che il considerando 252 del regolamento provvisorio andrebbe inteso nel senso che i dazi antidumping non dovrebbero accelerare la riduzione della forza lavoro che, secondo le previsioni attuali (e passate), continuerà a interessare le aziende agricole dell’Unione. Per quanto riguarda l’aumento dei costi previsto, il considerando 254 indica in ogni caso una stabilizzazione del reddito agricolo.

(264)

In assenza di altre osservazioni riguardanti l’interesse degli utilizzatori, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 241 a 252 del regolamento provvisorio.

7.4.   Altri fattori

(265)

Il produttore esportatore CFI ha obiettato che la Commissione ha erroneamente concluso che nulla di quanto contenuto nel fascicolo indica che un eventuale aumento dei prezzi dell’UAN inciderà significativamente sul prezzo di altri concimi, in quanto secondo CFI i prezzi dell’UAN e del nitrato di ammonio si muovono di pari passo. Tale affermazione è tuttavia contraddetta dai materiali presentati dagli utilizzatori nel corso dell’audizione (33), secondo i quali nell’Unione i prezzi del nitrato di ammonio non erano in linea con quelli mondiali. L’argomentazione dell’associazione di utilizzatori Copa-Cogeca secondo cui i dazi determinerebbero un aumento dei prezzi degli altri concimi azotati è stata respinta per lo stesso motivo.

(266)

Il produttore esportatore CFI ha criticato le risultanze della Commissione relative ai posti di lavoro collegati all’UAN di cui al considerando 257 del regolamento provvisorio. Non ha tuttavia fornito calcoli alternativi o un calcolo relativo ai posti di lavoro collegati all’UAN nelle aziende agricole dell’Unione. Le sue osservazioni sono state pertanto respinte.

(267)

Il produttore esportatore russo Acron ha contestato la nota a piè di pagina 32 del regolamento provvisorio («l’impronta di carbonio del nitrato di ammonio è pari a 1,1 tonnellate di CO2 equivalente/tonnellata di prodotto nell’UE, a 2,3 negli USA e a 2,6 in Russia») affermando che la sua impronta di carbonio per la produzione di UAN è pari a 0,7 tonnellate di CO2 equivalente/tonnellata di prodotto (34), mentre quella della Russia è compresa tra 0,6 e 0,8. Per quanto riguarda l’impronta di carbonio dell’UAN, la Commissione non dispone di dati analitici propri. Di conseguenza come chiaramente indicato nella nota a piè di pagina in questione, i dati sono basati sui valori del nitrato di ammonio ricavati da un calcolatore dell’impronta terzo. Gli organismi europei pubblicano dati che mostrano la riduzione dell’impronta di carbonio da parte delle imprese dell’Unione (35).

(268)

L’Unione centrale finlandese dei produttori agricoli e dei proprietari di foreste (MTK) ha sottolineato che le misure ostacolerebbero il ricorso all’UAN, che sarebbe un metodo di concimazione rispettoso dell’ambiente. Il produttore esportatore Acron ha affermato che le alternative all’UAN non sono solo più costose e difficili da applicare, ma anche più inquinanti. Acron ha fatto riferimento a uno studio secondo cui l’agricoltura sarebbe una delle principali fonti di inquinamento da ossido di azoto in California e ha sostenuto che, a causa dei rischi ambientali dovuti all’utilizzo di concimi alternativi all’UAN, la Commissione non dovrebbe compromettere l’accessibilità economica dell’UAN nell’Unione istituendo dazi antidumping. Tuttavia, secondo il considerando 256 del regolamento provvisorio l’UAN presenta svariati vantaggi agronomici ma non è neutro per l’ambiente. Dato che non sono stati presentati sufficienti elementi di prova pertinenti al riguardo, tali argomentazioni sono state respinte.

(269)

Acron ha altresì osservato che i dazi avranno ripercussioni negative sulle catene di approvvigionamento e sui distributori europei. Dato che non sono stati presentati elementi di prova pertinenti al riguardo, tale argomentazione è stata respinta.

(270)

L’associazione MTK ha posto la questione di chi trarrebbe beneficio dai dazi antidumping, sottolineando che la maggior parte delle grandi società produttrici di concime operanti sul mercato dell’Unione non ha sede nell’Unione. A tale proposito la Commissione ha rammentato il suo obbligo giuridico di istituire dazi antidumping quando ne sono soddisfatti i requisiti di legge, indipendentemente dai contributi fiscali o da altre considerazioni.

(271)

Il produttore esportatore Acron ha affermato che i produttori dell’Unione stavano tentando di manipolare i prezzi dell’UAN. Le associazioni di utilizzatori che hanno collaborato hanno segnalato una maggiore concentrazione tra i produttori dell’Unione e possibili pratiche anticoncorrenziali da parte dei produttori di concimi dell’Unione. In assenza di autorità competenti che abbiano stabilito l’avvio di pratiche anticoncorrenziali da parte dei produttori di UAN dell’Unione, tali osservazioni sono state respinte.

7.5.   Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione

(272)

Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 239 a 258 del regolamento provvisorio.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(273)

Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che venga cagionato ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione dalle importazioni del prodotto in esame oggetto di dumping.

8.1.   Forma delle misure

(274)

Il produttore esportatore CFI ha sostenuto che nell’attuale contesto di aumento dei prezzi non sarebbe opportuno istituire dazi ad valorem poiché comporterebbero un livello di protezione troppo elevato, non incentiverebbero i produttori dell’Unione a ridurre i costi, gonfierebbero indebitamente i prezzi nell’Unione e incoraggerebbero Gazprom a continuare a vendere gas sul mercato dell’Unione a prezzi eccessivi. CFI ha pertanto sostenuto che l’eventuale dazio dovrebbe assumere la forma di un prezzo cif minimo di riferimento, dazio non corrisposto, che garantirebbe un livello di protezione adeguato per l’industria dell’Unione senza penalizzare indebitamente il settore agricolo. Le associazioni di utilizzatori AGPB e IFA hanno affermato che un prezzo minimo all’importazione sarebbe in linea con la prassi della Commissione (36) in caso di aumenti dei prezzi successivi al periodo dell’inchiesta, oltre a fornire una rete di sicurezza al settore dei concimi dell’Unione limitando al contempo sia l’aumento di costi per gli agricoltori dell’Unione, sia il danno alla competitività delle esportazioni dell’Unione nel settore agricolo.

(275)

Alla luce delle risultanze dell’inchiesta riguardo all’incidenza sugli utilizzatori, la Commissione ha tuttavia concluso che nel caso di specie non sussistono motivi per adottare misure sotto forma di un prezzo minimo all’importazione. Le argomentazioni relative a un prezzo minimo all’importazione sono pertanto state respinte.

(276)

Il produttore esportatore MHTL ha chiesto l’istituzione di un dazio specifico i) alla luce dell’aumento dei prezzi dell’UAN dopo il periodo dell’inchiesta; ii) per limitare qualsiasi eventuale incidenza negativa sugli utilizzatori; e iii) perché un dazio specifico per tonnellata di prodotto sarebbe più opportuno per il denunciante, dato che le importazioni dalla parte interessata avvengono solo per mezzo di una società di vendita collegata.

(277)

La Commissione ha analizzato i prezzi medi all’importazione di UAN nel periodo in esame, nel periodo dell’inchiesta e nel periodo successivo a quello dell’inchiesta. Le variazioni di prezzo sono significative, principalmente a causa della notevole fluttuazione del prezzo del gas, che è la materia prima principale dell’UAN. Alla luce della volatilità dei prezzi all’importazione dell’UAN, esiste il rischio reale che un dazio ad valorem sia insufficiente a eliminare il pregiudizio quando i prezzi sono bassi oppure che danneggi l’industria utilizzatrice quando i prezzi raggiungono livelli elevati. La Commissione ha pertanto concluso che, alla luce delle circostanze specifiche del caso in questione, un dazio specifico è più adeguato di un dazio ad valorem.

(278)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante, Grupa Azoty e Agropolychim hanno espresso contrarietà all’istituzione di misure sotto forma di un dazio specifico. Alla luce del fatto che i produttori dell’Unione non si sono ancora ripresi del tutto, tenuto conto della volatilità dei prezzi del gas e dell’UAN e in considerazione dei prezzi significativamente bassi registrati nel periodo dell’inchiesta, essi ritenevano più appropriato un dazio ad valorem. Come illustrato al considerando 276, l’elevata volatilità dei prezzi è proprio uno dei motivi alla base della decisione di istituire un dazio specifico. Di conseguenza tale argomentazione è stata respinta.

(279)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, AGPB e IFA hanno ribadito che la Commissione, qualora decidesse di imporre dazi definitivi, dovrebbe istituirli sotto forma di un prezzo minimo all’importazione. Le parti hanno ritenuto che le pertinenti risultanze della presente indagine siano identiche a quelle che giustificavano un simile approccio nell’ambito di un’inchiesta conclusa dalla Commissione nel 2011 (37). Per quanto concerne tale argomentazione, sebbene le circostanze siano simili, è sistematico dell’approccio della Commissione valutare ogni caso nel merito. Nel caso in oggetto, come spiegato al considerando 274, le risultanze relative agli interessi degli utilizzatori non rendono necessaria la definizione di un prezzo minimo all’importazione. Si rammenta che nel periodo dell’inchiesta i prezzi erano relativamente bassi e che, fissando un prezzo minimo all’importazione su tale base, esiste il rischio reale che le misure non tutelino adeguatamente l’industria dell’Unione dal comprovato dumping pregiudizievole. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

8.2.   Misure definitive

(280)

In base a quanto esposto sopra, il dazio stabilito è pari al seguente importo fisso per tonnellata di UAN:

Paese

Società

Margine di dumping (%)

Margine di pregiudizio (%)

Aliquota del dazio definitivo (%)

Fissazione dell’aliquota del dazio definitivo — EUR/tonnellata

Russia

PJSC Acron

31,9

31,9

31,9

42,47

Russia

Società per azioni privata «Azot»

20,0

20,0

20,0

27,77

Russia

Società per azioni privata «Nevinnomyssky Azot»

20,0

20,0

20,0

27,77

Russia

Tutte le altre società

31,9

31,9

31,9

42,47

Trinidad e Tobago

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

55,8

16,2

16,2

22,24

Trinidad e Tobago

Tutte le altre società

55,8

16,2

16,2

22,24

Stati Uniti d’America

CF Industries Holdings, Inc.

37,3

23,9

23,9

29,48

Stati Uniti d’America

Tutte le altre società

37,3

23,9

23,9

29,48

(281)

Le aliquote del dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Come anche illustrato ai considerando 35, 74 e 90 del regolamento provvisorio, nel caso di specie il livello di collaborazione era elevato, poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato nei paesi interessati costituivano il totale delle esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. I dazi antidumping residui erano pertanto fissati al livello delle società che hanno collaborato.

(282)

Una società può chiedere l’applicazione della sua aliquota individuale del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria ragione sociale. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (38). La richiesta deve contenere tutte le informazioni utili a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota di dazio applicabile alla stessa. Se la modifica della ragione sociale non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

8.3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(283)

In considerazione dei margini di dumping accertati e dato il livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, dovrebbero essere riscossi definitivamente.

(284)

Per quanto concerne le importazioni da Russia e Trinidad e Tobago, le aliquote del dazio definitivo sono inferiori a quelle del dazio provvisorio. Gli importi depositati che superano le aliquote del dazio antidumping definitivo su tali importazioni dovrebbero pertanto essere svincolati.

8.4.   Retroattività

(285)

Come indicato nella sezione 1.2, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali nel periodo di comunicazione preventiva.

(286)

Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.

(287)

Dall’analisi della Commissione non è emerso alcun aumento sostanziale delle importazioni nelle tre settimane del periodo di comunicazione preventiva rispetto al livello delle importazioni registrato nel periodo dell’inchiesta. Su base mensile media, le importazioni dei tre paesi interessati sono passate da 144 020 a 66 080 tonnellate, registrando una diminuzione del 54 % (fonte: dati Eurostat rettificati anche pro rata temporis). Di conseguenza tale condizione a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base non è soddisfatta.

(288)

La Commissione ha pertanto concluso che nel caso di specie non sussistevano motivi per giustificare la riscossione retroattiva dei dazi definitivi per il periodo di tre settimane durante il quale sono state registrate le importazioni.

9.   OFFERTA DI IMPEGNO

(289)

Un produttore esportatore russo («il richiedente») ha presentato volontariamente un’offerta di impegno sui prezzi conformemente all’articolo 8 del regolamento di base. La Commissione ha osservato che questa offerta era pervenuta ben oltre il termine stabilito dall’articolo 8 del regolamento di base, letto in combinato disposto con l’articolo 20 del regolamento di base, che fa riferimento alla divulgazione finale delle informazioni.

(290)

L’articolo 8 del regolamento di base prevede la possibilità di offrire (e accettare) un impegno sui prezzi in circostanze eccezionali dopo tale termine. Tuttavia, la Commissione ha esaminato l’offerta di impegno e ha ritenuto che la sua accettazione avrebbe provocato difficoltà per i motivi elencati di seguito.

(291)

Il prezzo minimo all’importazione proposto non era sufficiente per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. L’offerta non era conforme all’articolo 8 del regolamento di base. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base, il prezzo minimo all’importazione proposto nell’offerta di impegno sui prezzi dovrebbe essere sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Il comma successivo del medesimo articolo stabilisce che, nel valutare se l’impegno sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, andrebbe applicato l’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 quinquies.

(292)

Inoltre il richiedente vende il prodotto in esame tramite società collegate interne all’Unione e parte del prodotto importato è sottoposto a un’ulteriore trasformazione nell’Unione prima di essere venduto ad acquirenti indipendenti. In aggiunta, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, una di queste società collegate vende il prodotto oggetto dell’inchiesta assieme ad altri prodotti (vale a dire concimi) sul mercato dell’Unione, ed è probabile che questi altri prodotti siano venduti ai medesimi acquirenti.

(293)

Se la società collegata nell’Unione e il richiedente vendono il prodotto in esame e altri prodotti ai medesimi acquirenti dell’Unione, i prezzi di tali operazioni potrebbero essere definiti in modo da compensare il prezzo minimo all’importazione di cui all’offerta di impegno. Una simile compensazione non potrebbe tuttavia essere appurata mediante attività di monitoraggio, in quanto la struttura dei prezzi della maggior parte dei prodotti fabbricati e venduti dalla società collegata nell’Unione non figura in nessuna fonte disponibile al pubblico. Risulta pertanto impossibile determinare se i prezzi pagati dagli acquirenti corrispondano al valore dei prodotti oppure se racchiudano una possibile riduzione volta a compensare le operazioni oggetto dell’impegno, per le quali è obbligatorio rispettare il prezzo minimo all’importazione. Di conseguenza esiste un elevato rischio di compensazione incrociata tra le vendite di UAN e di altri prodotti ai medesimi acquirenti.

(294)

Il monitoraggio di un simile impegno sarebbe dunque impraticabile e irrealizzabile.

(295)

La Commissione ha inviato una lettera al richiedente indicando i motivi per i quali ha respinto l’offerta di impegno, concedendogli l’opportunità di presentare osservazioni al riguardo. La Commissione ha ricevuto dal richiedente osservazioni riguardanti la tardività della presentazione dell’offerta, il livello del prezzo minimo all’importazione e la realizzabilità dell’impegno.

(296)

Il richiedente ha argomentato che l’offerta era stata presentata entro il termine stabilito per le osservazioni riguardanti la divulgazione definitiva delle informazioni supplementare, in riferimento all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base. Tuttavia, l’offerta avrebbe dovuto essere presentata entro il termine stabilito per le osservazioni riguardanti la divulgazione definitiva delle informazioni, non quello per le osservazioni riguardanti la divulgazione definitiva delle informazioni aggiuntiva. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(297)

Nelle sue osservazioni il richiedente ha espresso disaccordo con la conclusione della Commissione secondo cui il prezzo minimo all’importazione è troppo basso e ha proposto di fissare un quantitativo massimo in combinazione con il prezzo minimo all’importazione. Come indicato al considerando 290, nel valutare se il prezzo minimo all’importazione sia sufficiente per eliminare il dumping pregiudizievole, andrebbe applicato l’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 quinquies; di conseguenza l’argomentazione dovrebbe essere respinta.

(298)

Il richiedente ha offerto livelli di prezzo minimi per il prodotto venduto sul mercato dell’Unione. Tuttavia, ciò comporterebbe uno sforzo enorme in termini di monitoraggio e la Commissione è pertanto rimasta dell’idea che il monitoraggio dell’impegno proposto sia irrealizzabile.

(299)

Il richiedente ha presentato una versione rivista dell’offerta di impegno in una fase molto avanzata del procedimento. Nonostante il richiedente abbia offerto un prezzo minimo all’importazione sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, la Commissione ha comunque ritenuto impraticabile e irrealizzabile il monitoraggio di tale impegno in ragione dei motivi indicati ai considerando 291, 292 e 297 di cui sopra e ha pertanto respinto anche quest’ultima offerta.

10.   DISPOSIZIONE FINALE

(300)

In virtù dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (39), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(301)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale, attualmente classificate con il codice NC 3102 80 00, e originarie di Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti d’America.

2.   Il dazio antidumping è un importo fisso per tonnellata applicabile alle importazioni del prodotto descritto al paragrafo 1 e prodotto dalle società sotto elencate:

Paese

Società

Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata)

Codice aggiuntivo TARIC

Russia

PJSC Acron

42,47

C500

Russia

Società per azioni privata «Azot»

27,77

C501

Russia

Società per azioni privata «Nevinnomyssky Azot»

27,77

C504

Russia

Tutte le altre società

42,47

C999

Trinidad e Tobago

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

22,24

C502

Trinidad e Tobago

Tutte le altre società

22,24

C999

Stati Uniti d’America

CF Industries Holdings, Inc.

29,48

C503

Stati Uniti d’America

Tutte le altre società

29,48

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/576 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati che superano le aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

Nessun dazio antidumping definitivo è riscosso retroattivamente per le importazioni registrate. I dati raccolti in conformità dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/455 non saranno più conservati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America. GU C 284 del 13.8.2018, pag. 9.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/455 della Commissione, del 20 marzo 2019, che dispone la registrazione delle importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America (GU L 79 del 21.3.2019, pag. 9).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/576 della Commissione, del 10 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originarie della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America (GU L 100 dell’11.4.2019, pag. 7).

(5)  DS337, Comunità europee — Misure antidumping riguardanti il salmone d’allevamento proveniente dalla Norvegia.

(6)  DS493 — Ucraina — misure antidumping sul nitrato di ammonio.

(7)  Cfr. la relativa sezione 3.2.

(8)  Cfr. la nota a piè di pagina 8 del regolamento provvisorio.

(9)  Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 — EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC)/Consiglio dell’Unione europea, T- 84/07, ECLI:EU:T:2013:64, e sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 — Acron OAO/Consiglio dell’Unione europea, T-118/10, ECLI:EU:T:2013:67.

(10)  Waidhaus, un insieme di diversi gasdotti che dalla Russia arrivano in Germania, è il prezzo di riferimento del gas russo-tedesco e rispecchia il prezzo cif franco frontiera della Germania.

(11)  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ПРИКАЗ, от 8 июня 2015 года N 216-э/1, Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ОАО «Газпром», входящим в Единую систему газоснабжения, для независимых организаций (с изменениями на 14 февраля 2018 года), (Ordinanza dell’autorità federale in materia di tariffe, dell’8 giugno 2015, n. 216-e/1, relativa all’approvazione delle tariffe per i servizi di trasporto del gas attraverso i gasdotti della società per azioni privata Gazprom, rientranti nel sistema unificato di approvvigionamento del gas, per le organizzazioni indipendenti (con modificazioni del 14 febbraio 2018). http://docs.cntd.ru/document/420282257

(12)  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ПРИКАЗ от 9 июля 2014 г. N 1142-э ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМУЛЫ ЦЕНЫ ГАЗА, (Ordinanza dell’autorità federale in materia di tariffe, del 9 luglio 2014, n. 1142-e, relativa all’approvazione della disposizione riguardante la determinazione della formula per calcolare il prezzo del gas).

Consultabile all’indirizzo http://www.gazprom.com/f/posts/98/377922/prikaz_1142-e.pdf (ultima consultazione: 31 luglio 2019).

(13)  Documenti 2 e 13 di cui alla verifica in loco in Francia.

(14)  Causa C-393/13 P, Consiglio dell’Unione europea/Alumina d.o.o., EU:C:2014:2245, paragrafo 25.

(15)  Ad esempio Tubi senza saldature, regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, GU L 174 del 4.7.2012, pag. 5, considerando 60; regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1o ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20, considerando 81).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 70).

(17)  http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=212842&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=593705

(18)  Causa T-107/08, Transnational Company«Kazchrome»AO e ENRC Marketing AG/Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea, ECLI:EU:T:2011:704.

(19)  In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il produttore esportatore CFI ha argomentato che nei calcoli della sottoquotazione e della vendita sottocosto non si era tenuto conto di quanto sopra. Tuttavia, tale argomentazione è errata. Il fatto che la maggior parte delle vendite dell’industria dell’Unione siano state effettuate a un livello più locale ha implicato il ricorso a prezzi franco fabbrica per il 60 % circa dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione utilizzati nel calcolo della sottoquotazione; inoltre anche l’adeguamento dei costi di trasporto al prezzo di riferimento di cui al calcolo della sottoquotazione è basato su tale rapporto.

(20)  t19.001843.

(21)  http://www.fertilizerseurope.com/fileadmin/user_upload/publications/statistics_publications/Stat_website.pdf

(22)  Al punto 4.3.3 del suo contributo del 29 aprile 2019 il produttore esportatore (CFI) non ha fornito dati sui posti di lavoro specificamente collegati all’UAN, dichiarando invece che «… nel 2017 il settore agricolo contava 9 milioni di occupati».

(23)  Cfr. la pagina 7 del documento: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/factsheets/pdf/fr_en.pdf

(24)  Nel documento t19.001843, AGPB dichiara che «i nostri dati dell’osservatorio Arvalis/Unigrains/CerFrance indicano che nell’ottobre 2018 […] la concimazione azotata rappresentava […] il 10 % del costo totale di produzione del frumento autunnale in Francia nel 2017/2018».

(25)  Cfr. il documento t19.002111, dove il denunciante calcola che per la Francia i concimi rappresentavano l’8,6 % dei costi intermedi totali nel periodo 2015-2017, nonché l’andamento dei componenti dei fattori produttivi dell’agricoltura nell’Unione, presentata a pagina 10 del seguente documento: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/factsheets/pdf/eu_en.pdf (aggiornamento: maggio 2018).

(26)  Nel documento t19.002212 le parti in questione hanno presentato calcoli secondo i quali nel 2017/2018 l’UAN rappresentava tra il 9 % e il 16 % dei costi per gli utilizzatori francesi selezionati. Tali utilizzatori francesi sono aziende agricole specializzate in cereali, semi oleosi e piante proteiche (tipo 15 o «COP» nella banca dati RICA della DG AGRI). Cfr. anche il documento t19.001992 per accedere ai documenti di riferimento utilizzati dalle parti (come https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fadn/sector-fiches/tf15_fr.pdf).

(27)  Cfr. per la previsione la pagina 35 del documento della DG AGRI «EU Agricultural outlook for markets and income 2018-2030», dicembre 2018.

(28)  I prezzi e le rese possono essere consultati a pagina 4 del contributo relativo all’interesse dell’Unione fornito dal denunciante nel documento t19.002111.

(29)  Cfr. il contributo del denunciante nel documento t19.002185, e segnatamente le indagini sui conti dell’agricoltura contenute negli allegati.

(30)  Secondo il documento «EU Cereal farms report base on 2013 FADN data» della DG AGRI, pag. 44, nel 2013 in un’azienda agricola specializzata nella coltivazione di grano tenero in Francia il margine lordo era pari a +49 EUR/tonnellata, mentre il margine netto (prima dei fattori propri) era di -19 EUR/tonnellata.

(31)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/medium-term-outlook-2018-report_en.pdf

(32)  t19.002016.

(33)  Diapositiva 10 dei materiali presentati dalle parti nel corso dell’audizione, t19.002212.

(34)  Il calcolo effettuato da Acron è disponibile nel documento t19.002053.

(35)  https://www.eea.europa.eu/themes/industry/industrial-pollution/industrial-pollution-country-profiles-2018/2018-industrial-pollution-country-profiles

(36)  Le parti hanno citato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 109); il regolamento (CE) n. 901/2001 del Consiglio, del 7 maggio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie della Russia (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 11); e il regolamento di esecuzione (UE) n 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 2, considerando da 62 a 65 e 76).

(37)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 2).

(38)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(39)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).