26.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1584 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2019

che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   INCHIESTA D'UFFICIO

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha deciso di propria iniziativa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di tali importazioni.

B.   PRODOTTO

(2)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).

(3)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta a causa di una possibile elusione è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con gli stessi codici del prodotto in esame, importato con il codice aggiuntivo TARIC A820 («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(4)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio (2). Un riesame in previsione della scadenza relativo a tali misure è stato avviato il 17 dicembre 2018 ed è tuttora in corso (3).

D.   MOTIVAZIONE

(5)

La presente inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping in vigore si basa su elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali misure vengono eluse tramite una riorganizzazione dei modelli e dei canali di vendita del prodotto in esame.

(6)

Le misure in vigore variano tra il 24,5 % e il 71,8 %. Uno dei produttori esportatori, la società ABC Chemicals Co. Ltd Shanghai («ABC»), è soggetto a un dazio dello 0 %. Le statistiche sulle importazioni indicano una modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame. Tali statistiche indicano anche che le importazioni cinesi entrano attualmente nell'Unione soprattutto attraverso la società ABC. Dagli elementi di prova in possesso della Commissione emerge però che ABC non produce più il prodotto in esame. Risulta inoltre che la licenza di produzione di ABC è stata revocata nel luglio 2017, che non è stata rilasciata alcuna nuova licenza e che la società è classificata come impresa di distribuzione e non come fabbricante.

(7)

Non sembra che vi sia alcuna motivazione o giustificazione economica per questo transito delle esportazioni a parte il dazio dello 0 % in vigore per ABC.

(8)

La Commissione dispone inoltre di sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano indeboliti in termini quantitativi e di prezzo. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. La Commissione dispone inoltre di sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

(9)

Infine, la Commissione ha raccolto sufficienti elementi che comprovano che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito in precedenza.

(10)

Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all'articolo 13 del regolamento di base, oltre a quella sopra menzionata, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(11)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(12)

Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

a)   Termini

(13)

Ai fini di una buona amministrazione è opportuno precisare i termini entro cui:

le parti possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o qualsiasi altra informazione di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta,

le parti possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(14)

Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

b)   Questionari

(15)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà un questionario alla società ABC, la quale è invitata a rispondervi entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

(16)

Le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

(17)

Tutte le parti, compresi l'industria dell'Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

F.   REGISTRAZIONE

(18)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora i risultati dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

(19)

L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell'inchiesta. In base alle informazioni disponibili nella fase attuale, in particolare le indicazioni secondo cui alcune società attualmente soggette al dazio residuo del 71,8 % (codice aggiuntivo TARIC A999) o le società soggette a un'aliquota del dazio individuale vendono i propri prodotti attraverso la società ABC (soggetta ad un dazio dello 0 %), l'importo dell'eventuale dazio futuro è fissato al livello del dazio residuo, vale a dire il 71,8 % ad valorem sul valore cif all'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta, importato con il codice aggiuntivo TARIC A820.

G.   OMESSA COLLABORAZIONE

(20)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(21)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(22)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

H.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(23)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(24)

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati.

(25)

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

J.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(26)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

(27)

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti.

(28)

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(29)

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati all'articolo 3 del presente regolamento per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(30)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, al fine di stabilire se le importazioni nell'Unione di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020) e originari della Repubblica popolare cinese, importati con il codice aggiuntivo TARIC A820, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio.

Articolo 2

1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2.   L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

1.   Le parti devono manifestarsi contattando la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione durante l'inchiesta, le parti devono presentarle per iscritto e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.

3.   Le parti possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro tale termine di 37 giorni.

4.   Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, le parti devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti dell'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare il proprio diritto di difesa.

5.   Tutte le comunicazioni scritte delle parti, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali viene chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (5). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

6.   Le parti che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

7.   Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

8.   Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-R o DVD, a mano o per posta raccomandata.

Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l'uso di TRON.tdi sono disponibili all'indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

E-mail: TRADE-R707@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio, del 12 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 11)

(3)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese (2018/C 454/06) (GU C 454 del 17.12.2018, pag. 7).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(5)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).